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Ticino Tribunale di appello diritto civile La Camera civile dei reclami 04.04.2011 16.2011.13

April 4, 2011·Italiano·Ticino·Tribunale di appello diritto civile La Camera civile dei reclami·HTML·954 words·~5 min·4

Summary

Risarcimento danni - lesione a seguito di un pugno - prova dell'agire illecito e del nesso causale - contenuto del reclamo - ricevibilità

Full text

Incarto n. 16.2011.13

Lugano 4 aprile 2011/fb  

In nome della Repubblica e Cantone Ticino  

La Camera civile dei reclami del Tribunale d'appello

composta dei giudici:

Giani, presidente, Epiney-Colombo e Fiscalini

vicecancelliera:

Petralli Zeni

sedente per statuire sul reclamo 7 febbraio 2011 presentato da

RE 1RE 1   

contro la sentenza emessa il 5 gennaio 2011 dal Giudice di pace del circolo di Lugano ovest nella causa n. 29a/10/O (risarcimento danni) promossa con istanza 8 marzo 2010 nei confronti di  

CO 1CO 1 ;  

esaminati gli atti

ritenuto

in fatto:                          che il 18 dicembre 2009 RE 1, mentre si stava allenando nella palestra __________ di __________, è stato colpito alla spalla destra da CO 1;

                                         che al Pronto soccorso dell'Ospedale regionale di Lugano, ove RE 1 si è recato il giorno successivo, gli è stato diagnosticato un trauma distorsivo della colonna vertebrale, ciò che gli ha impedito di frequentare la palestra per sei mesi;

                                         che con istanza 8 marzo 2010 RE 1 ha convenuto CO 1 davanti al Giudice di pace del circolo di Lugano Ovest per ottenere il pagamento di fr. 830.35 a titolo di risarcimento danni (spese di cura medica e rimborso parziale del costo dell'abbonamento della palestra);

                                         che all'udienza del 14 luglio 2010, indetta per la discussione, il convenuto ha proposto di respingere l'istanza contestando ogni sua responsabilità;

                                         che statuendo il 5 gennaio 2011 il Giudice di pace ha respinto l'istanza;

                                         che con scritto 7 febbraio 2011 RE 1 è insorto a questa Camera contro il predetto giudizio;

                                         che l'atto non è stato oggetto di intimazione;

considerando

in diritto:                        che la decisione impugnata è stata emessa il 5 gennaio 2011 sicché alla stessa si applica il nuovo Codice di procedura civile svizzero entrato in vigore il 1° gennaio 2011;

                                         che la documentazione prodotta con il reclamo (e non davanti al primo giudice) è irricevibile, l'art. 326 cpv. 1 CPC – così come già l'art. 321 cpv. 1 lett. 2 CPC ticinese – vietando alle parti di addurre in questa sede nuovi fatti, prove o eccezioni;

                                         che il Giudice di pace ha respinto l'istanza poiché dagli atti del procedimento penale promosso dall'istante nei confronti del convenuto risultava che quest'ultimo non aveva avuto alcuna intenzione di cagionare danno all'istante essendosi limitato a salutarlo con un colpo alla spalla;

                                         che RE 1 ribadisce di essere stato colpito con un forte pugno da CO 1, ciò che gli ha causato una patologia permanente alla schiena, e lancia invettive nei confronti del convenuto per il comportamento tenuto dopo l'episodio;

                                         che secondo l'art. 320 CPC con il reclamo può essere censurata l'errata applicazione del diritto (lett. a) e/o l'accertamento manifestamente errato dei fatti (lett. b);

                                         che per l'art. 321 cpv. 1 CPC il reclamo deve essere motivato nel senso che il reclamante non può limitarsi a criticare la sentenza impugnata contrapponendo la propria opinione a quella del primo giudice, ma deve confrontarsi in maniera precisa e dettagliata con la motivazione della sentenza e far emergere chiaramente le ragioni per le quali la stessa dev'essere considerata manifestamente insostenibile (DTF 130 I 258 consid. 1.3; Trezzini in: Commentario CPC 2011, art. 321 pag. 1411);

                                         che nello scritto del 7 febbraio 2011 il reclamante si limita a riproporre la propria versione dell'accaduto, senza formulare nei confronti della decisione del Giudice di pace nessuna critica circa l'accertamento dei fatti o l'applicazione del diritto, ciò che rende irricevibile il reclamo;

                                         che, comunque sia, il Giudice di pace non è incorso in arbitrio nell'accertamento dei fatti, l'agire non intenzionale del convenuto essendo stato accertato in sede penale tanto da condurre all'abbandono del procedimento;

                                         che, inoltre, l'istante non ha provato gli ulteriori presupposti dell'art. 41 CO (norma che concede alla parte lesa il diritto di ottenere il risarcimento del danno patito a seguito di un agire illecito di un terzo), in particolare il nesso causale adeguato tra l'illecito e il danno (Schnyder in: Basler Kommentar, OR I, 4ª edizione, n. 1 ad art. 42 CO);

                                         che in considerazione del contenuto manifestamente improponibile del reclamo, questa Camera può decidere con breve motivazione la reiezione dello stesso senza notifica alla controparte per le osservazioni (art. 322 CPC);

                                         che nelle circostanze descritte gli oneri del giudizio odierno seguirebbero la soccombenza (art. 106 cpv. 1 CPC), ma le circostanze del caso specifico inducono a rinunciare – eccezionalmente – a ogni prelievo, il ricorrente essendo sprovvisto di cognizioni giuridiche e avendo agito senza l'ausilio di un patrocinatore;

                                         che non si pone problema di ripetibili alla controparte, l'atto non essendo stato intimato per osservazioni;

per questi motivi,

in applicazione dell'art. 322 CPC

decide:                    1.   Trattato come reclamo, lo scritto 7 febbraio 2011 è irricevibile.

                                   2.   Non si prelevano tasse o spese, né si assegnano ripetibili.

                                   3.   Intimazione a:

-   ; -   .  

                                         Comunicazione alla Giudicatura di pace del circolo di Lugano.

Per la Camera civile dei reclami del Tribunale d'appello

Il presidente                                                   La vicecancelliera

Rimedi giuridici

Nelle cause di carattere pecuniario che non raggiungono il valore litigioso di almeno 30 000 franchi (o almeno 15 000 franchi nelle controversie in materia di diritto del lavoro e di locazione), è ammissibile, entro trenta giorni dalla notificazione della decisione (art. 100 cpv. 1 LTF), il ricorso in materia civile al Tribunale federale, 1000 Losanna 14, per i motivi previsti dagli art. 95 a 98 LTF (art. 72 e 74 LTF), solo se la controversia concerne una questione di diritto di importanza fondamen­tale (art. 74 cpv. 2). La legittimazione a ricorrere è disciplinata dall'art. 76 LTF. Laddove non sia ammissibile il ricorso in materia civile è dato, entro lo stesso termine, il ricorso sussidiario in materia costituzionale al Tribunale federale per i motivi previsti dall'art. 116 LTF (art. 113 LTF). La legittimazione a ricorrere è disciplinata in tal caso dall'art. 115 LTF.

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