Skip to content

Ticino Tribunale di appello diritto civile La terza Camera civile 18.08.2020 13.2020.62

August 18, 2020·Italiano·Ticino·Tribunale di appello diritto civile La terza Camera civile·HTML·1,199 words·~6 min·3

Summary

Reclamo contro decisione sulle prove. Allungamento dei tempi processuali e violazione del diritto per rapporto al rischio di pregiudizio difficilmente riparabile

Full text

Incarto n. 13.2020.62

Lugano 18 agosto 2020/rg  

In nome della Repubblica e Cantone Ticino     La terza Camera civile del Tribunale d'appello

composta del giudice:

Walser, presidente,    

vicecancelliera:

Locatelli  

sedente nella composizione a giudice unico (art. 48b LOG) per statuire nella causa inc. n. OR.2019.24 della Pretura della giurisdizione di Locarno-Città promossa con petizione 18 novembre 2019 da

 CO 1  patrocinata dall’avv.  PA 2 

contro

 RE 1  patrocinato dall’avv.  PA 1 

chiedente la condanna del convenuto al pagamento di fr. 167'600.– oltre accessori;

e ora sul reclamo 2 luglio 2020 di RE 1 contro l’ordinanza sulle prove 18 giugno 2020;

ritenuto

in fatto:                   A.   Con petizione 18 novembre 2019 CO 1 ha chiesto la condanna di RE 1 al pagamento di fr. 167'600.– oltre accessori.

                                         Con risposta 10 febbraio 2020 il convenuto ha postulato la reiezione integrale della petizione.

                                  B.   Esperito il dibattimento delle prime arringhe, con ordinanza 18 giugno 2020 il Pretore aggiunto ha deciso in merito alle prove, ammettendo segnatamente i documenti prodotti dalle parti e già agli atti (dispositivo 1a) e la testimonianza di D__________ e L__________ (dispositivo 1c).

                                  C.   Con reclamo 2 luglio 2020 RE 1s’aggrava contro questa decisione chiedendo che, previa concessione dell’effetto sospensivo al gravame, la stessa sia riformata nel senso di ammettere solo i documenti prodotti dalle parti e già agli atti, ad esclusione di quelli presentati al dibattimento e di non ammettere l’audizione dei testi D__________ e L__________.

Considerando

in diritto:                 1.   La decisione con cui il Pretore aggiunto ha statuito sulle prove è una disposizione ordinatoria processuale (art. 124 e 154 CPC). In applicazione dell’art. 319 lett. b cifra 2 e 321 cpv. 2 CPC e 48 lett. c cifra 1 LOG, essa è impugnabile con reclamo alla terza Camera civile del Tribunale d’appello nel termine di dieci giorni.

                                         La decisione impugnata è pervenuta al reclamante il 22 giugno 2020. Rimesso alla posta il 2 luglio 2020 il reclamo risulta tempestivo e, da questo punto di vista, ammissibile.

                                   2.   Il CPC prevede che con il rimedio del reclamo possono essere censurati l’applicazione errata del diritto (art. 320 CPC, lett. a) e l’accertamento manifestamente errato dei fatti (lett. b), ritenuto che nei casi non espressamente previsti dalla legge il reclamo giusta l’art. 319 lett. b CPC è ammissibile solo quando vi è il rischio di un pregiudizio difficilmente riparabile (cifra 2).

                                2.1   L’impugnabilità delle decisioni in materia di prove, come quella qui in oggetto, non è espressamente prevista dal CPC. È pertanto da rendere verosimile il rischio di un pregiudizio difficilmente riparabile e produrre in tal senso un certo sforzo allegatorio, ritenuto che l’enunciazione di proclami o principi generali non è sufficiente (Verda Chiocchetti, in: Trezzini e al., Commentario pratico al CPC, IIa ed., 2017, n. 73 ad art. 319). Il pregiudizio dev’essere concreto, di essenziale rilievo per l’andamento del processo e non deve poter - interamente o parzialmente - essere riparato neppure mediante una successiva sentenza finale favorevole.

                                2.2   Va qui ricordato che, di regola, le decisioni in materia di prove non provocano un danno difficilmente riparabile e l’errata o mancata amministrazione di una prova va contestata tramite l’impugnazione principale contro la decisione finale (sentenza del Tribunale federale 4A_425/2014 dell’11 settembre 2014 consid. 1.3.2; Messaggio n. 06.062 del Consiglio federale concernente il codice di diritto processuale civile svizzero del 28 giugno 2006, pag. 6748 i. f.), non quindi con reclamo ai sensi dell’art. 319 lett. b CPC. In effetti, fino al momento dell’emanazione della decisione di merito non è dato di sapere se l’ammissione e la conseguente assunzione di una specifica prova, rispettivamente la sua non ammissione, abbia recato pregiudizio alla posizione complessiva di una parte in relazione al processo (III CCA 13.2012.106 del 22 marzo 2013, in: RtiD II-2013 pag. 901 segg. n. 47c).

                                   3.   Il reclamante sostiene che l’assunzione delle prove oggetto di contestazione comporta il rischio di un pregiudizio difficilmente riparabile perché provoca l’allungamento dei tempi del procedimento. Inoltre, negando l’esistenza di un pregiudizio si avallerebbero a priori le disposizioni del giudice anche qualora le stesse non fossero conformi al CPC, facendo quindi venir meno la sicurezza del diritto.

                                3.1   La tesi esposta dal reclamante non è di per sé sufficiente per ritenere dato in casu il rischio di un pregiudizio difficilmente riparabile. L’allungamento dei tempi processuali è invero insito in ogni processo allorquando è da procedere all’istruttoria, che richiede comunque del tempo. Ammettere apoditticamente l’esistenza di un pregiudizio difficilmente riparabile per il solo fatto che v’è il rischio di un prolungamento della procedura significherebbe che il giudice dovrebbe sistematicamente rifiutare le prove offerte dalle parti. Nel caso presente non è stato fornito alcun elemento oggettivo per ritenere che nell’economia dell’intero procedimento l’amministrazione delle prove ammesse dal Pretore aggiunto sia atta a causare un allungamento dei tempi gravido di conseguenze per il reclamante, sì da generare per lui un pregiudizio difficilmente riparabile.

                                3.2   Per quanto riguarda l’eventuale difformità della procedura adottata dal primo giudice rispetto a quanto previsto dal CPC, va qui ricordato che, comunque sia, una violazione del diritto non conduce ipso facto a un pregiudizio a discapito della parte colpita dalla violazione. Una sentenza finale favorevole può infatti porre rimedio alla violazione del diritto, che può altresì essere censurata impugnando la sentenza di merito. In tale evenienza, non può quindi esservi spazio per ritenere automaticamente dato un pregiudizio difficilmente riparabile giusta l’art. 319 lett. b cifra 2 CPC, che vi è appunto soltanto quando non può, o non può interamente, essere riparato neanche mediante una successiva sentenza finale favorevole, ovvero quando il pregiudizio sussiste e permane indipendentemente dall’esito del processo (III CCA 22.3.2013 pubbl. in RtiD II-2013, p.901. n. 47c).

                                         Ne discende che in assenza di una premessa fondamentale del reclamo, il gravame è inammissibile.

                                   4.   Le spese processuali del presente giudizio, fissate in fr. 700.– in applicazione degli art. 2 cpv. 1 LTG (valore, natura e complessità della causa) e 14 LTG (tassa di giustizia che si situa tra fr. 100.– e fr. 10'000.– per le decisioni su reclamo), sono poste a carico del reclamante, soccombente (art. 106 cpv. 1 CPC). Non si pone la questione delle ripetibili, il reclamo non essendo stato notificato alla controparte.

                                   5.   Il presente reclamo, che stante il giudizio di inammissibilità non è stato notificato alla controparte per osservazioni, viene evaso da questa Camera nella composizione a giudice unico (art. 48b cpv. 1 lett. a cifra 2 LOG).

                                   6.   La presente decisione rende priva d’oggetto la richiesta di concedere effetto sospensivo al reclamo.

Per i quali motivi,

pronuncia:              1.   Il reclamo 2 luglio 2020 di RE 1 è inammissibile.

                                   2.   Le spese processuali del presente giudizio, fissate in fr. 700.–, sono poste a carico del reclamante.

                                   3.   La domanda di effetto sospensivo è priva d’oggetto.

                                   4.   Notificazione (unitamente al reclamo 2 luglio 2020 alla controparte):

-     ; -     .  

                                         Comunicazione alla Pretura della giurisdizione di Locarno-Città.

Per la terza Camera civile del Tribunale d’appello

Il presidente                                                          La vicecancelliera

Rimedi giuridici

Poiché il valore litigioso è superiore a fr. 30'000.–, contro la presente sentenza è dato ricorso in materia civile al Tribunale federale, 1000 Losanna 14, entro 30 giorni dalla notifica­zione del testo integrale della decisione (art. 100 cpv. 1 LTF) con i limiti dell’art. 93 LTF.

13.2020.62 — Ticino Tribunale di appello diritto civile La terza Camera civile 18.08.2020 13.2020.62 — Swissrulings