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Ticino Tribunale di appello diritto civile La terza Camera civile 03.08.2020 13.2020.56

August 3, 2020·Italiano·Ticino·Tribunale di appello diritto civile La terza Camera civile·HTML·2,104 words·~11 min·3

Summary

Anticipo delle spese per la procedura di ricusazione. Le domande di ricusa nei confronti del Pretore sono decise dalla Pretura viciniore. Il Tribunale d'appello è competente solo quale istanza di ricorso

Full text

Incarto n. 13.2020.56

Lugano 3 agosto 2020/rg  

In nome della Repubblica e Cantone Ticino     La terza Camera civile del Tribunale d'appello

composta del giudice:

Walser, presidente,    

vicecancelliera:

Locatelli  

sedente nella composizione a giudice unico (art. 48b LOG) per statuire nella causa inc. n. SO.2020.1788 della Pretura del Distretto di Lugano, sezione 3, promossa con istanza di ricusa 28 aprile 2020 da

 RE 1    RE 2   

nei confronti del   Pretore di Lugano Matteo Pedrotti     nell’ambito della causa che li oppone al   Comune di  (in precedenza Comune di ) rappresentato dal Municipio patrocinato dall’avv.           

e ora sulla decisione 3 giugno 2020 con cui il Pretore ha assegnato a RE 1 e RE 2 un termine per anticipare le spese della procedura di ricusazione;

ritenuto

in fatto:                   A.   Nell’ambito delle misurazioni ufficiali del Comune di __________ (oggi Comune di __________ a seguito della fusione avvenuta nel 2013), sono stati inoltrati 23 ricorsi, di cui 20 hanno potuto essere evasi dalla Commissione fondiaria comunale. Con risoluzione 9 agosto 2005 il Dipartimento delle finanze e dell’economia ha quindi nominato quale perito l’avv. __________ con il mandato di esaminare e decidere i rimanenti reclami. Trattavasi segnatamente del reclamo interposto dal Comune di __________ in relazione ai mappali n. __________ e __________ di proprietà di RE 1, RE 2 ed __________ e del reclamo di RE 1, RE 2 ed __________ in relazione ai mappali __________ e __________ di loro proprietà.

                                         Con separate decisioni 30 ottobre 2006 il perito unico ha respinto entrambi i ricorsi.

                                  B.   Con atto 23 novembre 2006 RE 1, RE 2 ed __________ (quest’ultimo nel frattempo deceduto) hanno impugnato la decisione che respingeva il ricorso del Comune di __________ (inc. OA.2006.777), e con separato atto di medesima data quella che respingeva il loro ricorso (inc. OA.2006.778).

                                         Terminato lo scambio degli allegati, su richiesta degli attori le procedure sono state sospese con ordinanza 18 aprile 2007. In seguito essi hanno conferito procura all’avv. __________ per rappresentarli nelle cause di cui trattasi, il quale ne ha chiesto la riattivazione il 1° luglio 2008. Esperita l’udienza preliminare in data 21 agosto 2008 in entrambe le procedure, con istanza 26 agosto 2008 gli attori hanno ricusato il Pretore Marco Peverelli. Con sentenza 7 aprile 2009 la seconda Camera civile del Tribunale d’appello ha respinto l’istanza di ricusa (inc. 12.2008.182). Impugnata dagli attori, la decisione è stata confermata dal Tribunale federale con sentenza 8 gennaio 2010 (decisione 5D_77/2009).

                                         Con scritto 28 maggio 2010 l’avv. __________ ha comunicato alla Pretura di aver impugnato la decisione del Tribunale federale davanti alla Corte europea dei diritti dell’uomo, e ha chiesto di non procedere ad atti istruttori prima della decisione di quest’ultima. Con ordinanza 4 giugno 2010 il Pretore ha quindi sospeso formalmente le cause.

                                         A far tempo dal 1° gennaio 2020 il Pretore Matteo Pedrotti è subentrato al Pretore Marco Peverelli nella sezione 2 della Pretura di Lugano.

                                  C.   Con ordinanza 22 aprile 2020 (incarto OA.2006.777) il Pretore Matteo Pedrotti, rilevato gli attori chiedono

                                         che la decisione del perito unico __________ venga “censurata in quanto redatta su documenti che non corrispondono alla realtà e intesa solo a favorire tramite il signor __________ dello studio __________ i vicini che si trovano sulla strada comunale;

                                         un’inchiesta sui fatti perpetrati dall’ing. __________

                                         un congruo risarcimento per il tempo fatto perdere, le spese notarile che sino a tutt’oggi ammontano già a fr. 60'000.-

                                         la correzione della pendenza della strada che porta acqua nel nostro garage

                                         lo spostamento su suolo comunale delle caditoie abusivamente installate

                                         la costruzione del muro eseguito abusivamente dal signor __________ con arretramento di ml 1.40 a spese del signor __________ a confine quello giusto, non quello corretto;

                              e considerato

                                         che il procedimento in oggetto è rimasto in sospeso per un tempo abnorme, a dipendenza (anche) di una domanda di ricusa ormai superata;

                                         che occorre riprenderne la trattazione facendo anzitutto chiarezza sull’interesse alla lite degli attori;

                                         ha assegnato loro un termine di 30 giorni per indicare se conservano un interesse alla lite e, nell’affermativa per indicare esattamente quali delle loro richieste di giudizio intendono mantenere. Li ha poi resi attenti che se il termine fosse scaduto infruttuoso, sarebbe partito dal presupposto che il procedimento aveva perso ogni interesse e quindi lo avrebbe stralciato dai ruoli.

                                         Con separata ordinanza 22 aprile 2020 (incarto OA.2006.778) il Pretore Matteo Pedrotti, rilevato

                                         che il procedimento in oggetto è rimasto in sospeso per un tempo abnorme, a dipendenza (anche) di una domanda di ricusa ormai superata;

                                         che occorre riprenderne la trattazione facendo anzitutto chiarezza sull’interesse alla lite degli attori;

                                         che questi ultimi nell’ipotesi in cui dovessero conservare un interesse alla lite, vanno invitati a precisare esattamente le loro richieste di giudizio, indispensabili per accertare se possono valersi di un interesse giuridicamente protetto e per valutare la fondatezza delle loro pretese;

                                         ha assegnato agli attori un termine di 30 giorni per indicare se conservano un interesse alla lite e, nell’affermativa per precisare esattamente le loro richieste di giudizio. Li ha poi resi attenti che se il termine fosse scaduto infruttuoso, sarebbe partito dal presupposto che il procedimento aveva perso ogni interesse e quindi lo avrebbe stralciato dai ruoli.

                                  D.   Con istanza 28 aprile 2020 RE 1 e RE 2 hanno ricusato il Pretore Matteo Pedrotti. La ricusa è stata trasmessa per competenza al Pretore viciniore Franca Galfetti Soldini. Con ordinanza 30 aprile 2020 la pretura ha assegnato a RE 2 e RE 1 un termine per versare l’importo di fr. 250.- quale anticipo per le spese della procedura di ricusazione. Decorso infruttuoso il termine, con ordinanza 3 giugno 2020 il Pretore ha assegnato loro un ultimo termine per versare l’anticipo delle spese giudiziarie, con l’avvertenza che in caso di mancato pagamento non sarebbe entrato nel merito della ricusa.

                                  E.   Con scritto 10 giugno 2020 RE 1 e RE 2 chiedono “che la signora Galfetti non operi nessuna sentenza”.

                                         L’atto non è stato notificato alla controparte.

Considerato

in diritto:                 1.   Le decisioni in materia di anticipazione delle spese sono impugnabili mediante reclamo (art. 103 CPC), da proporre, trattandosi di disposizioni di natura ordinatoria (art. 124 CPC), nel termine di 10 giorni (art. 321 cpv. 2 CPC) alla terza Camera civile del Tribunale d’appello (art. 48 lett. c cifra 1 LOG).

                                         Nel caso concreto la decisione impugnata è pervenuta agli interessati il 10 giugno 2020 e di conseguenza il reclamo qui in esame, pervenuto al Tribunale d’appello il 15 giugno 2020, è tempestivo e da questo punto di vista ammissibile.

                                   2.   Il CPC prevede che con il rimedio del reclamo possono essere censurati soltanto l’applicazione errata del diritto (art. 320 CPC, lett. a) e l’accertamento manifestamente errato dei fatti (lett. b).

                                   3.   I reclamanti chiedono “che la signora Galfetti non operi nessuna sentenza”. Sostengono, tra l’altro, “che non dobbiamo pagare nessun anticipo a questa signora” (sconosciuta e non avendo chiesto nulla alla stessa)”.

                                         L’art. 321 CPC prescrive che il reclamo dev’essere scritto e motivato. Esso deve pertanto contenere delle precise domande di giudizio. Nel caso concreto la domanda posta dai reclamanti difficilmente adempie siffatti requisiti. Dalla motivazione par di comprendere che essi contestano la competenza del Pretore Franca Galfetti Soldini a occuparsi dell’istanza di ricusa nei confronti del Pretore Matteo Pedrotti, motivo per cui non ritengono di dover versare alla Pretura di Lugano l’anticipo delle spese per quella procedura. Se non che, i reclamanti in realtà non contestano l’ordinanza in sé, ma, implicitamente la competenza del Pretore a occuparsi della domanda di ricusa. Sarebbe qui da verificare se l’impugnazione della decisione di anticipo delle spese consenta anche di contestare la competenza del Pretore che l’ha emessa, ma la questione non necessita di essere esaminata, il reclamo essendo comunque destinato all’insuccesso.

                                3.1   Il 1° gennaio 2011 è entrato in vigore il codice di diritto processuale civile svizzero (CPC) che ha sostituito il Codice di procedura civile ticinese (CPC-TI). L’art. 404 del CPC prevede però che, fino alla loro conclusione davanti alla giurisdizione adita, ai procedimenti già pendenti al momento dell’entrata in vigore del nuovo codice si applica il diritto procedurale previgente. Di conseguenza, i due procedimenti di cui trattasi essendo stati avviati con petizione 23 novembre 2006, in applicazione del diritto transitorio del CPC, agli stessi è da applicare ancora il CPC-TI, ritenuto tuttavia che alle impugnazioni si applica il CPC, diritto in vigore al momento della comunicazione della decisione.

                                3.2   Con l’entrata in vigore del CPC la legge sull’organizzazione giudiziaria (LOG) ha subito delle modifiche. Per quanto concerne l’istituto della ricusa, precedentemente disciplinato per quanto concerne i Pretori dagli art. 26-31 del CPC-TI, lo stesso è ormai regolato dalla LOG, il cui art. 37 al cpv. 5 dispone che le domande di ricusa nei confronti del Pretore sono decise dalla pretura viciniore. Il Tribunale d’appello è ora competente solo quale istanza di ricorso contro le decisioni del Pretore (art. 48 lettera a) cifra 2, art. 48 lettera b) cifra 2, art. 48 lettera e) cifra 3 LOG). Di conseguenza la trasmissione dell’istanza di ricusa nei confronti del Pretore Matteo Pedrotti al Pretore Franca Galfetti Soldini, suo Pretore viciniore (cfr. art. 11 del Regolamento delle Preture) è corretta e non presta il fianco a critiche.

                                         Nella misura in cui è ricevibile, il reclamo è quindi da respingere.

                                   4.   Comunque sia, ad un primo sommario esame il modo di procedere del Pretore Matteo Pedrotti appare corretto. Assunta la direzione della pretura, egli ha rilevato che gli incarti OA.2006.777 e OA.2006.778 sono da lungo tempo sospesi. Ha quindi interpellato gli attori per conoscere le loro intenzioni prima di compiere nuovi passi procedurali, ciò considerato che il lungo silenzio degli attori poteva anche significare che essi non avessero interesse a continuare nella lite. L’interpellazione era quindi dovuta.

                                4.1   Per quanto concerne i tempi lunghi di cui si dolgono i reclamanti, va pur rilevato che la causa è stata sospesa su loro espressa richiesta, come risulta dallo scritto 28 maggio 2010 dell’avv. __________ che allora li rappresentava. Va qui ricordato ai reclamanti che l’operato del loro rappresentante legale va loro imputato, ciò anche nell’eventualità che lo stesso possa avere omesso di informarli di tutte le iniziative processuali che ha intrapreso, segnatamente del ricorso inviato alla Corte europea dei diritti dell’uomo contro la sentenza con cui il Tribunale federale ha confermato la sentenza della II CCA che ha respinto la loro istanza di ricusa del Pretore Marco Peverelli. Neppure risulta che dopo la sospensione gli attori si siano ancora manifestati o abbiano chiesto al Pretore la riattivazione della causa. Sostenere ora che il Pretore Matteo Pedrotti “intendeva far sparire una causa pendente presso la pretura e da ben 13 anni senza che la stessa pretura abbia fatto un passo e beneficiando di una “bufala” secondo cui il nostro legale del 2006 avrebbe ricusato il Pretore e oggi a distanza di 13 anni e mezzo si attenderebbe ancora la risposta da parte di Strasburgo” non solo è un’affermazione malevola, ma è anche in evidente contrasto con gli atti di causa, essendo invece palese che il nuovo Pretore ha voluto dare un impulso alle procedure, chiedendo agli attori di chiarire le loro intenzioni.

                                   5.   L’invio di una segnalazione al Consiglio della magistratura nei confronti dell’avv. Pedrotti non è suscettibile di modificare l’esito del reclamo. Ciò vale anche per l’impugnazione al Tribunale cantonale amministrativo della sentenza del Presidente del Tribunale delle espropriazioni.

                                   6.   Gli oneri processuali del presente giudizio sono posti a carico dei reclamanti in solido.

Per i quali motivi

pronuncia:              1.   Nella misura in cui è ammissibile, il reclamo 10 giugno 2020 di RE 1 e RE 2 è respinto.

                                   2.   Le spese processuali in fr. 200.- sono poste a carico, e in solido, di RE 1 e RE 2.

                                   3.   Notificazione (unitamente al reclamo 10 giugno 2020 alla controparte):

-     ; - .  

                                         Comunicazione alla Pretura del Distretto di Lugano, sezione 3.

Per la terza Camera civile del Tribunale d'appello

Il presidente                                                La vicecancelliera

Rimedi giuridici

Contro la presente sentenza è dato ricorso in materia civile al Tribunale federale, 1000 Losanna 14, entro 30 giorni dalla notificazione del testo integrale della decisione con i limiti dell’art. 93 LTF solo se la controversia concerne una questione di diritto di importanza fondamentale o se una legge federale prescrive un’istanza cantonale unica (art. 74 cpv. 2 LTF). Qualora non sia dato il ricorso in materia civile è possibile proporre negli stessi termini ricorso sussidiario in materia costituzionale (art. 113, 117 LTF).  La parte che intende impugnare una decisione sia con un ricorso ordinario sia con un ricorso in materia costituzionale deve presentare entrambi i ricorsi con una sola e medesima istanza (art. 119 LTF).

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