Incarto n. 13.2020.53
Lugano 18 agosto 2020/rg
In nome della Repubblica e Cantone Ticino La terza Camera civile del Tribunale d'appello
composta dei giudici:
Walser, presidente,
vicecancelliera:
Locatelli
sedente nella composizione a giudice unico (art. 48b LOG) per statuire nella causa inc. n. SE.2019.32 della Pretura della giurisdizione di Mendrisio-Nord (azione di modifica del contributo alimentare per il figlio) promossa con petizione 3 luglio 2019 da
RE 1
contro
CO 1 patrocinato dall’avv. PA 1
e ora sul reclamo 4 maggio (correttamente: 4 giugno) 2020 di RE 1 contro la decisione 25 maggio 2020 con cui il Pretore ha respinto la sua richiesta di estendere il beneficio del gratuito patrocinio;
ritenuto
in fatto: A. Con petizione 3 luglio 2019 RE 1 - agente in nome e nell’interesse del figlio __________ -, patrocinata dall’avv. G__________, ha chiesto l’aumento del contributo alimentare posto a carico di CO 1 con decreto 25 novembre 2010 del Tribunale dei minorenni di Milano.
Con risposta 24 ottobre 2019 il convenuto ha postulato la reiezione della petizione.
Con gli ulteriori allegati le parti hanno confermato le rispettive domande.
Con scritto 1° febbraio 2020 l’avv. G__________ ha comunicato alla Pretura di aver rinunciato al mandato di patrocinio di RE 1.
B. In occasione dell’udienza 28 aprile 2020, convocata per la discussione sulle domande cautelari dell’attrice, quest’ultima, patrocinata dall’avv. M__________, ha chiesto di essere posta al beneficio del gratuito patrocinio.
C. Con decisione 5 maggio 2020 il Pretore, rilevato che l’attrice già aveva anticipato le spese processuali, ha accolto la domanda di gratuito patrocinio a far tempo dal 28 aprile 2020, limitatamente all’esonero dalle spese del patrocinatore.
D. Con atto 21 maggio 2020 RE 1 ha chiesto di essere posta al beneficio dell’assistenza giudiziaria con effetto retroattivo, a partire dall’avvio della procedura.
Con decisione 25 maggio 2020 il Pretore ha respinto la richiesta.
E. Con reclamo 4 maggio 2020 RE 1 chiede l’annullamento di quest’ultima decisione e la sua riforma nel senso di essere ammessa al beneficio del gratuito patrocinio con effetto retroattivo dal 27 marzo 2019 al 1° febbraio 2020.
Il reclamo non è stato notificato alla controparte.
Considerando
in diritto: 1. Giusta l’art. 121 CPC, le decisioni che rifiutano o revocano totalmente o parzialmente il gratuito patrocinio sono impugnabili mediante reclamo alla terza Camera civile del Tribunale d’appello (art. 319 lett. b cifra 1 CPC e 48 lett. c cifra 1 LOG). La domanda di gratuito patrocinio è trattata con la procedura sommaria (art. 248 lett. a CPC e art. 119 cpv. 3 prima frase CPC), sicché il termine d’impugnazione giusta l’art. 321 cpv. 2 CPC è di 10 giorni.
La decisione impugnata, notificata il 25 maggio 2020, è pervenuta alla reclamante il 26 maggio 2020. Consegnato alla cancelleria del Tribunale d’appello il 4 giugno 2020, il gravame risulta tempestivo e quindi, da questo punto di vista, ammissibile.
2. Conformemente all’art. 320 CPC con il reclamo possono essere censurati l’applicazione errata del diritto (lett. a) e l’accertamento manifestamente errato dei fatti (lett. b).
3. Per l’art. 117 CPC che corrisponde alla garanzia costituzionale minima di cui all’art. 29 Cost. (sentenza del Tribunale federale 4D_72/2013 del 26 agosto 2014 consid. 3 con rinvii) - ha diritto al gratuito patrocinio chiunque sia sprovvisto dei mezzi necessari (lett. a) e, cumulativamente, la cui domanda non appaia priva di probabilità di successo (lett. b). Esso comprende l’esenzione dagli anticipi, la designazione di un patrocinatore d’ufficio (art. 118 cpv. 1 CPC), può essere concesso integralmente o in parte (cpv. 2), e non esenta dal pagamento delle ripetibili alla controparte (cpv. 3).
3.1 Di principio il beneficio del gratuito patrocinio non ha effetto retroattivo, e si estende solo agli atti compiuti dal richiedente o dal suo patrocinatore a partire dall’introduzione della relativa istanza, comprendendo tuttavia anche gli atti processuali che l’hanno preceduta e che si sono resi necessari tanto per istruire e proporre l’azione quanto per redigere la domanda di gratuito patrocinio (Trezzini in: Trezzini e al., Commentario pratico al CPC, IIa ed., 2017, n. 35 segg ad art. 119). L’art. 119 cpv. 4 CPC dispone nondimeno che, in casi eccezionali, il gratuito patrocinio può essere concesso con effetto retroattivo. Ciò è il caso ad esempio se la parte è stata costretta a procedere con urgenza senza prima di poter inoltrare la richiesta di assistenza giudiziaria.
3.2 Il Pretore ha respinto la richiesta di concedere effetto retroattivo al gratuito patrocinio rilevando che sia il rappresentante legale, avvocato, sia la patrocinata, giurista, avevano sufficienti conoscenze in materia per farne richiesta a tempo debito.
La reclamante sostiene di non essere stata a conoscenza della possibilità del figlio di beneficiare del gratuito patrocinio. Va qui rilevato che la reclamante - laureata in giurisprudenza - era patrocinata dall’avv. G__________. Questi era ben cosciente della problematica, come ben risulta dal suo scritto 2 novembre 2019 alla reclamante (doc. C prodotto con la domanda di effetto retroattivo). Nello scritto in questione esso, rilevata la possibilità di chiedere una provvigione di lite, concludeva che “potrai così evitare di compilare il formulario AG nel quale dovrai dichiarare anche le spese del leasing (effetto boomerang)”. La reclamante non può quindi sostenere che non era informata della problematica, segnatamente della possibilità di chiedere il gratuito patrocinio. Va ancora ricordato che, comunque sia, la richiesta del gratuito patrocinio andrebbe respinta già per il fatto che, concettualmente, la nomina di un avvocato quale patrocinatore d’ufficio è esclusa se il mandato di patrocinio con il medesimo è già terminato.
In siffatta situazione non si può rimproverare al Pretore un manifestamente errato accertamento dei fatti né un’errata applicazione del diritto.
4. La procedura di reclamo contro il diniego del gratuito patrocinio non è, diversamente dall’art. 119 cpv. 6 CPC, gratuita (DTF 137 III 470 consid. 6). Le spese processuali, fissate in fr. 300.– giusta l’art. 2 cpv. 1 LTG (valore, natura e complessità della causa) e 14 LTG (tassa di giustizia per le decisioni su reclamo tra fr. 100.– e fr. 10'000.–), vanno poste a carico della reclamante, qui soccombente (art. 106 cpv. 1 CPC). Non si pone la questione delle ripetibili, la procedura di gratuito patrocinio opponendo la richiedente allo Stato e, comunque sia, non essendo state raccolte osservazioni.
5. Il reclamo, trattato in procedura sommaria (sopra, consid. 1), è evaso da questa Camera nella composizione a giudice unico (art. 48b cpv. 1 lett. b cifra 2 LOG).
Per i quali motivi
pronuncia: 1. Il reclamo 4 maggio 2020 di RE 1 è respinto.
2. Le spese processuali di fr. 300.- sono poste a carico della reclamante. Non si assegnano ripetibili.
3. Notificazione (unitamente al reclamo 4 maggio 2020 alla controparte):
- ; - .
Comunicazione alla Pretura della giurisdizione di Mendrisio-Nord.
Per la terza Camera civile del Tribunale d’appello
Il presidente La vicecancelliera
Rimedi giuridici
Contro la presente sentenza è dato ricorso in materia civile al Tribunale federale, 1000 Losanna 14, entro 30 giorni dalla notificazione del testo integrale della decisione, con i limiti dell’art. 93 LTF.