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Ticino Tribunale di appello diritto civile La terza Camera civile 02.12.2020 13.2020.30

December 2, 2020·Italiano·Ticino·Tribunale di appello diritto civile La terza Camera civile·HTML·3,735 words·~19 min·2

Summary

Tassazione nota professionale del patrocinatore legale in regime di gratuito patrocinio. Competenza. Motivazione della decisione. Retroattività delle prestazioni?

Full text

Incarto n. 13.2020.30

Lugano 2 dicembre 2020/rg  

In nome della Repubblica e Cantone Ticino     La terza Camera civile del Tribunale d'appello

composta dei giudici:

Walser, presidente, Lardelli e Olgiati  

vicecancelliera:

Locatelli

sedente per statuire nella causa inc. n. DM.2019.69 (divorzio comune con accordo parziale) della Pretura della giurisdizione di Locarno-Città promossa con istanza 14 novembre 2019 da

M   patrocinata dall’avv.     

e

B   patrocinato dall’avv.  RE 1   

e ora sul reclamo 18 febbraio 2020 dell’avv. RE 1 contro la decisione 12 febbraio 2020 con cui il Pretore aggiunto ha tassato la sua nota professionale 31 gennaio 2020;

ritenuto

in fatto:                   A.   Con istanza comune di divorzio con accordo parziale 14 novembre 2019, introdotta alla Pretura della giurisdizione di Locarno-Città, M__________ e B__________ hanno chiesto lo scioglimento per divorzio del matrimonio contratto il 9 giugno 2016 e l’omologazione della relativa convenzione sulle conseguenze accessorie 22 settembre/11 novembre 2019 demandando al giudice la decisione sui punti controversi.

                                         Con separate istanze le parti hanno inoltre chiesto il beneficio del gratuito patrocinio nella forma integrale, inclusi i costi di rappresentanza dei rispettivi patrocinatori legali.

                                  B.   Il 27 gennaio 2020 il Pretore aggiunto ha sentito le parti che, in parziale rettifica della citata convenzione, hanno raggiunto un accordo completo sulle conseguenze accessorie al divorzio.

                                  C.   Con decisione 27 gennaio 2020 il Pretore aggiunto ha pronunciato il divorzio tra M__________ e B__________ e omologato la convenzione in virtù della quale il figlio __________ veniva affidato alla madre, con esercizio in comune dell’autorità parentale, riservato il diritto di visita paterno, B__________ si impegnava a versare un contributo di mantenimento al figlio di fr. 650.– mensili oltre l’assegno familiare, e si dava atto dell’avvenuta liquidazione del regime matrimoniale e della reciproca rinuncia a ripartire gli averi di previdenza professionale e a contributi alimentari fra genitori. Non sono state prelevate spese né assegnate ripetibili. Entrambe le parti sono state ammesse al beneficio del gratuito patrocinio.

                                  D.   Il 31 gennaio 2020 l’avv. RE 1 ha trasmesso alla Pretura la sua nota professionale esponendo una remunerazione complessiva di fr. 3'441.55, comprensiva di fr. 2'905.– di onorario, fr. 290.50 di spese e fr. 246.05 di IVA al 7.7%, per prestazioni legali svolte dal 19 ottobre 2018 al 31 gennaio 2020.

                                  E.   Con decisione 12 febbraio 2020 il Pretore aggiunto ha tassato la citata nota professionale, riconoscendo una retribuzione di fr. 2'985.45, di cui fr. 2'520.– di onorario, fr. 252.– di spese e fr. 213.45 di IVA al 7.7%.

                                  F.   Con reclamo 18 febbraio 2020 l’avv. RE 1 ne chiede ora la riforma nel senso di riconoscere, come da nota d’onorario, la retribuzione totale di fr. 3'441.55, e meglio fr. 2'905.– di onorario, fr. 290.50 di spese e fr. 246.05 di IVA al 7.7%, protestate tasse, spese e ripetibili.

Considerando

in diritto:                 1.   La decisione sulla remunerazione del patrocinatore d’ufficio non rappresenta un punto accessorio della controversia di merito poiché il giudice non statuisce su una domanda delle parti, bensì su una pretesa indipendente e a sé stante del patrocinatore medesimo, evadendo una questione di carattere puramente processuale e conseguente l’ammissione al gratuito patrocinio di una parte in causa (sentenza TF 5A_1002/2018 dell’8 agosto 2019 consid. 1.3; 5A_1007/2018 del 26 giugno 2019 consid. 2.2; 4D_37/2018 del 5 aprile 2019 consid. 1.1 e 1.2).

                                1.1   Trattandosi nondimeno di spese giudiziarie (art. 111 e 122 cpv. 1 lett. a CPC), a titolo indipendente la relativa decisione deve poter essere impugnata con reclamo giusta l’art. 110 e 319 lett. b cifra 1 CPC (Huber, in: Brunner/Gasser/Schwander, ZPO Kommentar, 2a ed., 2016, n. 27 ad art. 122; Rüegg/Rüegg, in: Basler Kommentar, ZPO, 3a ed., 2017, n. 8 ad art. 122; Trezzini, in: Trezzini e al., Commentario pratico al CPC, IIa ed., 2017, n. 23 ad art. 122 con rinvio alla sentenza del TF 5A_120/2016 del 26 maggio 2016 consid. 2.1 che non ha ritenuto insostenibile la via dell’art. 110 CPC; Verda Chiocchetti, in: Trezzini e al., Commentario pratico al CPC, IIa ed., 2017, n. 43 ad art. 319 [versione e-book al 1° febbraio 2019, n. 44 ad art. 319]).

                                1.2   La prima Camera civile del Tribunale d’appello ha trasmesso, con decisione del 6 marzo 2020, il reclamo a questa Camera “per competenza” (inc. n. 11.2020.12). A prescindere dal fatto che essa non ha la facoltà di attribuire competenze ad altri collegi, la decisione di trasmissione è in contrasto con quanto stabilito dalla medesima Camera con sentenza 2 settembre 2015, dove ha rilevato che “la decisione con cui un giudice fissa l’indennità spettante a un avvocato d’ufficio designato in regime di gratuito patrocinio rientra nella “liquidazione delle spese giudiziarie” (art. 122 CPC), la quale è regolata in linea generale dall’art. 111 CPC. Ancorché presa separatamente, la decisione emanata il 30 luglio 2015 dal Pretore aggiunto va considerata come un’integrazione del dispositivo sulle spese giudiziarie della sentenza di divorzio. Essa configura perciò una “decisione in materia di spese” a norma dell’art. 110 CPC, ossia un’“altra decisione” impugnabile unicamente con reclamo (art. 319 lett. b n. 1 CPC)” (ICCA, sentenza inc. 11.2015.61 del 2 settembre 2015). Ne discende che, alla luce di quanto disposto dall’art. 48 lett. a cifra 8a LOG, la competenza della ICCA sarebbe in realtà pacificamente data.

                                         Ciò premesso, per una questione di economia di giudizio e onde evitare un conflitto di competenza negativo, del reclamo se ne occupa la terza Camera civile del Tribunale d’appello in applicazione dell’art. 48 lett. c cifra 2 LOG.

                                1.3   Per applicazione analogica dell’art. 119 cpv. 3 CPC (Trezzini, op. cit., n. 23 ad art. 122) - la legge non prevedendo un’esplicita indicazione al riguardo - il termine per proporre reclamo contro la decisione di tassazione della nota professionale dell’avvocato giusta l’art. 110 CPC è quello di dieci giorni (termine che non è stato ritenuto arbitrario: sentenza del TF 5A_120/2016 del 26 maggio 2016 e 5A_706/2018 dell’11 gennaio 2019).

                                1.4   La decisione, notificata il 12 febbraio 2020, è pervenuta all’avv. RE 1 l’indomani. Spedito il 18 febbraio 2020, il reclamo è tempestivo e, da questo punto di vista, ammissibile.

                                   2.   Conformemente all’art. 320 CPC con il reclamo possono essere censurati l’applicazione errata del diritto (lett. a) e l’accertamento manifestamente errato dei fatti (lett. b).

                                2.1   Il Pretore aggiunto ha riconosciuto un dispendio di tempo di 14 ore lavorative alla tariffa oraria di fr. 180.–, a cui ha aggiunto le spese pari al 10 % dell’onorario e l’IVA al 7.7%.

                                2.2   Il reclamante invoca un’errata applicazione del diritto e un accertamento manifestamente errato dei fatti, ritenendo arbitraria la decurtazione del dispendio orario da lui esposto nella nota professionale 31 gennaio 2020. Si duole infine di una carente motivazione lesiva del diritto federale.

                                   3.   Il diritto di essere sentito delle parti (art. 53 cpv. 1 CPC) gode della garanzia costituzionale formale (art. 29 cpv. 2 Cost.), e la sua violazione comporta di principio l’annullamento della decisione impugnata, a prescindere dalle possibilità di successo del gravame (DTF 137 I 195 consid. 2.2). Il diritto di essere sentito comprende anche l’obbligo per il giudice di motivare la sua decisione (Hurni, Berner Kommentar, ZPO, vol. I, 2012, n. 60 segg. ad art. 53) che, giusta l’art. 238 lett. g CPC, può ritenersi sufficiente quando vengono menzionate, almeno brevemente, le ragioni - sia fattuali che giuridiche - che hanno indotto il giudice a decidere in un senso piuttosto che in un altro, ponendo l’interessato nella condizione di rendersi conto della portata del giudizio e delle eventuali possibilità d’impugnazione (Trezzini, op. cit., n. 40 seg. ad art. 238 [versione e-book al 1° febbraio 2019, n. 41 seg. ad art. 238]).

                                3.1   Per prassi del Tribunale federale in materia di ripetibili, che trova applicazione anche ai fini della fissazione dell’indennità accordata al gratuito patrocinatore (sentenza del Tribunale federale 5A_39/2014 del 12 maggio 2014, consid. 4.2 con riferimenti: non pubblicata in DTF 140 III 167), la decisione giudiziaria sull’onorario dovuto al legale non deve essere necessariamente motivata, per lo meno ove non si scosti dai limiti tariffali e non si diano circostanze straordinarie (DTF 111 Ia 1 consid. 2, 93 I 120 consid. 2; Wuffli/Fuhrer, Handbuch unentgeltliche Rechtspflege im Zivilprozess, 2019, n. 583 con riferimenti; Tappy, Le Tribunal fédéral et les décisions en matière de frais judiciaires, avances, dépens et indemnités d’assistance judiciaire, in: Bohnet/Tappy, 10 ans de Loi sur le Tribunal fédéral, 2017, n. 74 con rinvio a nota 68, pag. 74). L’obbligo di motivazione - anche breve - sussiste invece in presenza di un conteggio particolareggiato, il giudice che intende scostarsene dovendo in tal caso indicare i motivi per cui ritiene ingiustificate le prestazioni da stralciare o da ridurre, senza di che il destinatario non potrebbe ricorrere all’autorità superiore con sufficiente cognizione di causa (sentenza del Tribunale federale 5A_39/2014 del 12 maggio 2014, consid. 4.2 con riferimenti: non pubblicata in DTF 140 III 167; Wuffli/Fuhrer, op. cit., n. 583 con riferimenti; Tappy, op. cit., n. 74 con rinvio a nota 68, pag. 74).

                                3.2   Il reclamante rimprovera al Pretore aggiunto di non avere indicato in modo puntuale le prestazioni non riconosciute spiegando, per ognuna, perché non era opportuna e necessaria. A detta del reclamante gli era “impossibile risalire alle operazioni aritmetiche effettuate dal Pretore aggiunto se non tramite alcuni segni a matita (in specie delle piccole croci) apportate sulla nota poi intimata allo scrivente”. Ma invano. Certo il Pretore aggiunto non ha specificato per data le prestazioni decurtate, limitandosi ad indicare che in quanto “semplici operazioni di cancelleria e non di ordine giuridico, dalle poste legate ad attività di breve durata - tra i 10 e i 15 min - vengono escluse quelle aventi per oggetto la stampa o l’invio per conoscenza di documenti e la fissazione di appuntamenti quali quello per l’esame del progetto di divorzio e altri non meglio specificati appuntamenti, come pure quelli relativi alle comunicazioni per le udienze fissate, per un totale di 1 h 35” e che “essendo i costi per l’allestimento della parcella a carico dell’avvocato […] non viene ratificata la posta, di 15 min, “1 lett Pretura x nota d’onorario assistenza + elaborazione”. Ciò non toglie che il reclamante ha preso atto della nota professionale annessa alla decisione di tassazione che qui impugna e su cui sono segnate quelle “piccole croci”. E queste corrispondono tutte a prestazioni “riconducibili a semplici operazioni di cancelleria” e “di breve durata - tra i 10 e i 15 min” come precisato dal primo giudice. Si aggiunga peraltro che, in punto alla pretesa mancata motivazione, il reclamante è comunque stato in grado di confrontarsi, dopo essersi diffuso sulla pertinenza delle singole poste segnate, appunto, con i citati segni a “croce”. Di conseguenza la critica è infondata.

                                   4.   Il reclamante rileva poi di avere esposto un dispendio di tempo di 15 ore e 25 minuti, e non di 16 ore e 8 minuti come indicato nella decisione impugnata, ammesso dal Pretore aggiunto fino a concorrenza di 14 ore di lavoro globali per l’intera conduzione del mandato.

                                4.1   Ora, la nota professionale in esame dà invero atto di un dispendio di tempo complessivo di 15 ore e 35 minuti da cui appunto, posto il citato stralcio di 1 ora e 35 minuti di lavoro operato dal Pretore aggiunto (sopra, consid. 3.2) le 14 ore riconosciute. All’evidenza quindi l’esibito dispendio temporale di 16 ore e 8 minuti si riduce ad un mero errore di scritturazione, senza conseguenze pratiche.

                                4.2   Inoltre, la deduzione di 1 ora e 35 minuti di lavoro include anche la voce di costo di 15 minuti esposta a titolo di “1 lett pretura x nota d’onorario assistenza + elaborazione” (decisione impugnata, pag. 2 in basso), di cui il reclamante rivendica invano pertinenza e legittimità. In effetti l’allestimento della parcella per la relativa tassazione è finalizzato all’incasso di una pretesa del legale (BOA n. 22 pag. 35 segg., 37 consid. 7) e non del patrocinato, ed esula quindi dal mandato di patrocinio gratuito. Sicché correttamente il Pretore aggiunto, ha evidenziato che si trattava di un onere a carico dell’avvocato. Infondato, il reclamo va respinto.

                                   5.   Afferma il reclamante che, in un’ottica di buona conduzione del mandato, anche in regime di gratuito patrocinio rimane valido l’obbligo legale di comunicare al proprio assistito ogni appuntamento, udienza e comunicazione attinenti alla procedura in corso. In particolare, necessario convocare il proprio assistito con lettera del 19 ottobre 2018 al colloquio per l’esame del progetto di divorzio, e pure le comunicazioni del 26 luglio 2019 al cliente per appuntamento in vista di un altro colloquio, del 21 novembre 2019 alla Pretura per l’invio del certificato municipale di ammissione all’assistenza giudiziaria, del 21 e 29 novembre 2019 al cliente per la citazione delle parti all’udienza in Pretura e relativo rinvio.

                                         Tali argomenti non sono a priori senza pertinenza. Nondimeno, complessivamente il reclamante conteggiava prestazioni legali che risalgono al 19 ottobre 2018, a fronte di un’istanza di gratuito patrocinio datata 23 ottobre 2019 e trasmessa alla Pretura il 14 novembre 2019 insieme all’istanza comune di divorzio con accordo parziale e relativa convenzione (act. I e II).

                                5.1   Ora, di principio il beneficio del gratuito patrocinio non ha effetto retroattivo e può riferirsi soltanto agli atti compiuti dall’istante o dal suo patrocinatore a decorre dalla presentazione della relativa istanza comprendendo però anche gli atti processuali contestualmente eseguiti, motivo per cui trattandosi dell’atto introduttivo di causa i suoi effetti includono pure la stesura e la preparazione necessaria per allestire quell’allegato (Trezzini, op. cit., n. 35 seg. ad art. 119 [versione e-book al 1° febbraio 2019, n. 37 seg. ad art. 119]; Rüegg/Rüegg, op. cit., n. 5 ad art. 118; Huber, op. cit., n. 25 ad art. 118; Emmel, in: Sutter-Somm/Hasenböhler/Leuenberger, Kommentar zur ZPO, 3a ed., 2016, n. 3 ad art. 119; Jent-Sørensen, in: Oberhammer/Domej/Haas, Kurzkommentar ZPO, 2a ed., 2014, n. 7 ad art. 119; Bühler, Berner Kommentar, ZPO, 2012, n. 126 seg. ad art. 119; OGer ZH PF130056 del 5 dicembre 2013 consid. 2.4; KGer GR ZK1 13 97 del 7 novembre 2013, consid. 3b; ZR 110/2011 n. 97 pag. 290 consid. 2.7).

                                5.2   Con l’art. 118 cpv. 1 lett. c e 119 cpv. 1 CPC, il nuovo codice di procedura civile ha introdotto il principio secondo cui il gratuito patrocinio può comprendere anche la designazione di un patrocinatore d’ufficio per la preparazione del processo, la relativa istanza potendo in effetti già essere proposta prima della pendenza della causa, facoltà questa che va oltre la garanzia minima sancita dall’art. 29 cpv. 3 Cost. (Trezzini, op. cit., n. 1 ad art. 119; Emmel, op. cit., n. 2 ad art. 119; Bühler, op. cit., n. 89 ad art. 118). Trattandosi di un diritto che, laddove precede la litispendenza (art. 62 CPC), può unicamente sussistere nell’ottica di una ben specifica e determinata procedura giudiziaria o di conciliazione, l’istanza dovrà essere proposta all’autorità competente per la futura vertenza, di cui dovranno evidentemente essere contestualizzati gli estremi (Trezzini, op. cit., n. 2 e 3 ad 119; Emmel, op. cit., n. 12 ad art. 118; Bühler, op. cit., n. 80 seg. ad art. 119). Si pensi soprattutto all’elaborazione della convenzione necessaria per il divorzio su richiesta comune (Messaggio concernente il Codice di diritto processuale civile svizzero (CPC) in: FF 2006 6593, 6674). Va da sé che, l’istituto del gratuito patrocinio essendo funzionale all’esistenza di una causa, nell’eventualità in cui sia stato richiesto e quindi concesso prima della litispendenza, se poi il processo non è presentato e l’attività del patrocinatore d’ufficio così designato è rimasta allo stadio puramente extragiudiziale, il beneficio del gratuito patrocinio non si attiva (Trezzini, op. cit., n. 31 ad art. 118).

                                5.3   In caso di prestazioni svolte prima del formale inoltro dell’istanza di gratuito patrocinio, si pone la questione della remunerazione retroattiva delle medesime (OGer ZH VO140016 del 30 gennaio 2014 consid. 2.3, PF130056 del 5 dicembre 2013 consid. 2.4; KGer GR ZK1 13 97 del 7 novembre 2013, consid. 3b). Ora, il gratuito patrocinio può essere concesso con effetto retroattivo solo a titolo eccezionale (art. 119 cpv. 4 CPC; DTF 122 I 203; sentenza del Tribunale federale 5A_843/2009 del 23 febbraio 2010 consid. 4.3; Trezzini, op. cit., n. 38 segg. ad art. 119 [versione e-book al 1° febbraio 2019, n. 40 segg. ad art. 119]; Bühler, op. cit., n. 129 ad art. 119), principio che deve essere esaminato in modo restrittivo alla luce delle particolarità del caso specifico (KGer GR ZK1 13 97 del 7 novembre 2013, consid. 3d; IIa Camera civile della Corte suprema del Canton Berna ZK 12 18 del 1° marzo 2012 consid. 2a). Sono in particolare dati gli estremi per un’applicazione retroattiva dell’istanza di gratuito patrocinio ogni qual volta il “ritardato” inoltro non dipende da un atto di omissione imputabile al legale, rispettivamente quanto esso è la conseguenza di un peggioramento imprevedibile della situazione economica del patrocinato rispetto a quella che esisteva allorquando motivi d’urgenza hanno imposto l’avvio immediato della causa o della procedura di conciliazione o ancora quando il richiedente non è stato informato della possibilità di beneficiare dell’assistenza giudiziaria (ZR 110/2011 n. 97 pag. 290 consid. 2.7; Trezzini, op. cit., n. 38 segg. ad art. 119 [versione e-book al 1° febbraio 2019, n. 40 segg. ad art. 119]; Rüegg/Rüegg, op. cit., n. 5 ad art. 119; Huber, op. cit., n. 12 ad art. 119; Emmel, op. cit., n. 4 ad art. 119; Jent-Sørensen, op. cit., n. 7 ad art. 119; Bühler, op. cit., n. 131 ad art. 119). In altre parole il mancato o ritardato sollecito del gratuito patrocinio deve, sotto questo profilo, poter essere ricondotto a un “motivo scusabile”.

                                5.4   La concessione dell’effetto retroattivo al gratuito patrocinio deve essere oggetto di specifica ed esplicita richiesta, circostanziata e debitamente motivata (ZR 110/2011 n. 97 pag. 290 consid. 2.8; OGer ZH PF130056 del 5 dicembre 2013 consid. 2.4; KGer GR ZK1 13 97 del 7 novembre 2013, consid. 3d e 3e; IIa Camera civile della Corte suprema del Canton Berna ZK 12 18 del 1° marzo 2012 consid. 2a) sulla quale il giudice deve pronunciarsi nell’ambito della decisione sulla domanda di gratuito patrocinio. La questione non può invece essere presentata e posta in discussione per la prima volta nel contesto della decisione di tassazione della nota del legale che ne segue (IIa Camera civile della Corte suprema del Canton Berna ZK 12 18 del 1° marzo 2012 consid. 2a).

                                5.5   In concreto, l’istanza di gratuito patrocinio 23 ottobre 2019 indicava che il “beneficio all’assistenza giudiziaria e del gratuito patrocinio decorre dal momento in cui è stato chiesto […], essendo tuttavia coperte le prestazioni precedenti alla domanda in vista della preparazione degli atti di causa” (act. II pag. 1 in basso). Ora, è ben vero che il beneficio del gratuito patrocinio copre anche gli atti processuali necessari per redigere la relativa domanda inclusi quelli per istruire e proporre l’azione se è contestuale all’atto introduttivo della causa. Nondimeno, tra l’avvio del patrocinio legale iniziato il 19 ottobre 2018 e il 22/23 ottobre 2019 (come detto l’istanza di gratuito patrocinio è datata 23 ottobre 2019) il reclamante ha dedicato alla pratica 10 ore e 55 minuti. E, a fronte di trattative che si erano protratte durante un anno e che - per ammissione dello stesso reclamante - erano infine giunte ad un divorzio con accordo completo “dopo non poche difficoltà legate alla discussione delle conseguenze del divorzio tra le parti” - giova qui rammentare che di fatto ad un primo colloquio di discussione del progetto di convenzione allestito dalla controparte e tenutosi il 9 novembre 2018, sono seguite ulteriori 4 modifiche e relativi colloqui (doc. B al reclamo pag. 1) - era tutt’altro che scontato che tutte le relative prestazioni fossero di principio coperte dall’istanza di gratuito patrocinio presentata solo con l’atto introduttivo della causa. Sicché, il tema della retroattività avrebbe perlomeno dovuto essere affrontato. Ma del perché, nelle citate circostanze, un preventivo inoltro dell’istanza di gratuito patrocinio non sia mai stato considerato non vi è traccia alcuna.

                                5.6   Stralciati i 15 minuti dedicati all’allestimento e alla trasmissione nella nota d’onorario che non rientrano nel mandato di gratuito patrocinio (sopra, consid. 4.2), la deduzione operata dal Pretore aggiunto si attesta a 1 ora e 20 minuti. Questa corrisponde a poco più del 10% del dispendio di tempo di 10 ore e 55 minuti investito dal reclamante prima della formale istanza di gratuito patrocinio (sopra, consid. 5.5) e che, senza invero riguardo a questioni di retroattività - come visto completamente misconosciute dal reclamante (sopra, consid. 5.5 in fine) - il primo giudice ha comunque riconosciuto nella misura di 10 ore e 30 minuti (dedotti i 25 minuti dedicati alle comunicazioni del 19 ottobre 2018 e del 26 luglio 2019: sopra, consid. 5), su un monte ore totale e approvato di 14 ore. Dispendio orario, quello delle 14 ore, che alla stessa stregua il Pretore aggiunto ha peraltro riconosciuto al legale della controparte, anch’essa posta al beneficio del gratuito patrocinio a fronte di un’istanza introdotta il 14 novembre 2019 insieme alla domanda di divorzio con accordo parziale di medesima data (act. II). Tutto sommato quindi la decisione del Pretore aggiunto di stralciare, in quanto semplici operazioni di cancelleria e non di ordine giuridico, determinate prestazioni può forse essere opinabile, ma a un giudizio d’insieme e nell’esito non si traduce in un giudizio arbitrario costitutivo di un accertamento manifestamente errato dei fatti e di un’errata applicazione del diritto. Ne consegue la reiezione del reclamo.  

                                   6.   Le spese processuali del gravame sono stabilite in fr. 300.– giusta l’art. 2 e 14 LTG e seguono la soccombenza (art. 106 cpv. 1 CPC) del reclamante, che le ha già anticipate.

Per i quali motivi,

pronuncia:              1.   Il reclamo 18 febbraio 2020 dell’avv. RE 1 è respinto.

                                   2.   Le spese processuali del reclamo, stabilite in fr. 300.– e già anticipate dal reclamante, restano a suo carico.

                                   3.   Notificazione:

– avv.    .  

                                         Comunicazione alla Pretura della giurisdizione di Locarno-Città.

Per la terza Camera civile del Tribunale d’appello

Il presidente                                                          La vicecancelliera

Rimedi giuridici

Poiché il valore di causa è di fr. 456.10, contro la presente sentenza è dato ricorso in materia civile al Tribunale federale, 1000 Losanna 14, entro 30 giorni dalla notificazione del testo integrale della decisione, solo se la controversia concerne una questione di diritto d’importanza fondamentale. Qualora non sia dato il ricorso in materia civile, è possibile proporre negli stessi termini ricorso sussidiario in materia costituzionale (art. 113, 117 LTF).  La parte che intende impugnare una decisione sia con un ricorso ordinario sia con un ricorso in materia costituzionale deve presentare entrambi i ricorsi con una sola e medesima istanza (art. 119 LTF).

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