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Ticino Tribunale di appello diritto civile La terza Camera civile 01.10.2020 13.2020.19

October 1, 2020·Italiano·Ticino·Tribunale di appello diritto civile La terza Camera civile·HTML·1,305 words·~7 min·6

Summary

Reclamo contro dispositivo sulle spese contenuto in una decisione ordinatoria processuale. L'ammontare e la ripartizione sono di principio da definire con la decisione finale

Full text

Incarto n. 13.2020.19

Lugano 1 ottobre 2020/rg  

In nome della Repubblica e Cantone Ticino     La terza Camera civile del Tribunale d'appello

composta dei giudici:

Walser, presidente, Lardelli e Olgiati    

vicecancelliera:

Locatelli  

sedente per statuire nella causa inc. n. OR.2017.163 della Pretura del Distretto di Lugano, sezione 3, promossa con petizione 18 agosto 2017 da

 CO 1  patrocinata dall’avv.  PA 2   

contro

RE 1  patrocinata dall’avv.  PA 1 

e ora sul reclamo 5 marzo 2020 di RE 1 contro il dispositivo n. 2 della decisione ordinatoria 2 marzo 2020 del Pretore concernente l’attribuzione di spese e ripetibili;

ritenuto

in fatto:                   A.   Con petizione 18 agosto 2017 CO 1 ha chiesto la condanna di RE 1 al pagamento di fr. 313'102.50 oltre accessori quale risarcimento per l’esecuzione difettosa di un’opera. Con risposta 3 novembre 2017 la convenuta ha postulato la reiezione della petizione e con gli ulteriori allegati le parti hanno confermato le rispettive domande.

                                  B.   Con istanza 24 dicembre 2019 CO 1 ha chiesto di versare agli atti il doc. OOO (valutazione dei costi), di ordinare un complemento di perizia e di ammettere la mutazione dell’azione nel senso di condannare la convenuta al pagamento di fr. 696'777.05, domande cui, con osservazioni 20 gennaio 2020, la convenuta si è opposta.

                                  C.   Con decisione 2 marzo 2020 il Pretore ha respinto l’istanza ponendo la tassa di fr. 250.- a carico dell’attrice, con l’obbligo di rifondere alla convenuta fr. 350.- a titolo di ripetibili.

                                         Con reclamo 5 marzo 2020 RE 1 insorge contro la predetta decisione, chiedendo l’annullamento del dispositivo n. 2 e la riforma del medesimo nel senso di stabilire le ripetibili a suo favore in fr. 5'000.-.

Considerato

in diritto:                 1.   L'art. 110 CPC dispone che la decisione in materia di spese è impugnabile a titolo indipendente soltanto mediante reclamo, ciò a prescindere se la controversia in sé è soggetta ad appello oppure a reclamo. Essendo l'impugnazione in esame diretta contro il dispositivo sulle spese e ripetibili contenuto in una decisione ordinatoria processuale, la trattazione del reclamo, da presentare nel termine di 10 giorni (art. 321 cpv. 2 CPC), rientra nella competenza della terza Camera civile (art. 48 lett. c cifra 1 LOG).

                                1.1   La decisione impugnata è pervenuta alla reclamante il 3 marzo 2020. Consegnato alla cancelleria del tribunale il 5 marzo 2020, il reclamo è quindi tempestivo e, da questo punto di vista, ammissibile.

                                   2.   L’art. 104 cpv. 1 CPC stabilisce che il giudice statuisce sulle spese giudiziarie di regola nella decisione finale. In caso di decisione incidentale (art. 237 CPC) possono essere ripartite le spese giudiziarie insorte fino a tal momento (art. 104 cpv. 2 CPC). Si tratta in linea di massima di spese processuali dovute a terzi (art. 95 cpv. 2 lett. c a e CPC), determinabili e fatturabili separatamente, e che di per sé non rientrano fra gli esborsi forfettari prelevati e dovuti allo Stato in relazione al procedimento giudiziario come tale (art. 95 cpv. 2 lett. b CPC). Per le ripetibili si possono considerare le spese necessarie (art. 95 cpv. 3 lett. a CPC) e quelle di rappresentanza (art. 95 cpv. 3 lett. b CPC) se individuabili (Sterchi in: Berner Kommentar, ZPO, Band I, 2012, n. 8 ad art. 104).

                                2.1   Dalle decisioni incidentali dell’art. 237 CPC sono da distinguere le disposizione ordinatorie processuali (art. 308 cpv. 1 lett. a e 319 lett. a CPC in contrapposizione con l’art. 319 lett. b CPC; Naegeli/Mayhall in: Oberhammer/Domej/Haas, Kurzkommentar, ZPO, 2a ed., 2014, n. 2 e 4 ad art. 237; Staehelin in Sutter-Somm/Hasenböhler/Leuenberger, Kommentar zur ZPO, 3a ed., 2016, n. 8 ad art. 237) che, di regola, non giustificano l’assegnazione e la ripartizione di spese e ripetibili (III CCA 24 aprile 2015, inc. 13.2014.76 e 12 novembre 2014, inc. 13.2013.92; Schmid, in: Oberhammer/ Domej/Haas, Kurzkommentar, ZPO, 2a ed., 2014, n. 4 ad art. 104; Trezzini, in: Trezzini e al., Commentario pratico al CPC, vol. 1, 2a ed., 2017, n. 7, 8 ad art. 104; Sterchi, op. cit., n. 9 ad art. 95 e n. 4 ad art. 104). Le relative spese processuali rientrano infatti già nell’importo forfettario che di per sé sarà prelevato alla fine del procedimento con il giudizio di merito (art. 95 cpv. 2 lett. b CPC; Suter/ Von Holzen in Sutter-Somm/Hasenböhler/ Leuenberger, Kommentar zur ZPO, 3a ed., 2016, n. 22 ad art. 95). Le spese ripetibili seguono la medesima sorte: il loro ammontare e la ripartizione delle stesse dipendono infatti dall’intera attività processuale e non vanno rapportate ai singoli atti, ciò essendo difficilmente praticabile laddove, come segnatamente nel Canton Ticino, le ripetibili sono stabilite in base a percentuali minime e massime del valore litigioso (art. 11 Rtar) sicché a maggior ragione l’attività dell’avvocato dev’essere considerata nel suo complesso e non in funzione del singolo atto processuale.

                                2.2   Ciò posto, va ancora rilevato che le tariffe per le spese giudiziarie sono fissate dai Cantoni (art. 96 CPC). In Ticino le spese processuali sono disciplinate dalla legge sulla tariffa giudiziaria (LTG) del 30 novembre 2010 (RL Ticino 178.200) e le spese ripetibili dal regolamento sulla tariffa per i casi di patrocinio d’ufficio e di assistenza giudiziaria e per la fissazione delle ripetibili (Rtar) del 19 dicembre 2007 (RL Ticino 178.310). Nei limiti di queste normative, l’autorità giudicante dispone di un ampio potere di apprezzamento nella fissazione delle spese giudiziarie, censurabile in appello solo in caso di eccesso o di abuso, ciò che di regola non è il caso se gli importi attribuiti rientrano tra i minimi ed i massimi delle tariffe applicabili (III CCA 14 febbraio 2011 inc. n. 13.2011.3).

                                   3.   Per i motivi indicati, tenuto conto che l’ammontare e la ripartizione delle ripetibili sono di principio da definire con la decisione finale, in questo stadio di causa non è possibile verificare la pertinenza delle ripetibili attribuite con la decisione impugnata già per il fatto che neppure è ancora noto l’importo complessivo delle ripetibili riferito all’intero procedimento. Il fatto che, malgrado quanto esposto al precedente considerando, il primo giudice abbia attribuito un’indennità per spese ripetibili non permette una diversa conclusione. Dandosene il caso, qualora nella decisione di merito il primo giudice non tenesse adeguatamente conto della situazione, l’ammontare e l’attribuzione delle ripetibili potrà essere contestato impugnando il giudizio di merito.

                                         Per questi motivi, il reclamo dev’essere respinto.

                                   4.   Le spese processuali del presente giudizio, fissate in fr. 400.– (art. 14 LTG), sono a carico della reclamante, soccombente (art. 106 cpv. 1 CPC). Non si assegnano ripetibili alla parte attrice, che non è stata invitata a inoltrare osservazioni al gravame.

Per i quali motivi,

pronuncia:              1.   Il reclamo 5 marzo 2020 di RE 1 è respinto.

                                   2.   Le spese processuali in fr. 400.- sono poste a carico della reclamante.

                                   3.   Notificazione (unitamente al reclamo 5 marzo 2020 alla controparte):

-     ; -      .  

                                         Comunicazione alla Pretura del Distretto di Lugano, sezione 3.

Per la terza Camera civile del Tribunale d'appello

Il presidente                                                La vicecancelliera

Rimedi giuridici

Contro la presente sentenza è dato ricorso in materia civile al Tribunale federale, 1000 Losanna 14, entro 30 giorni dalla notificazione del testo integrale della decisione (art. 100 cpv. 1 LTF). Nelle cause a carattere pecuniario il ricorso è ammissibile se il valore litigioso ammonta a fr. 15'000.- nelle vertenze in materia di diritto del lavoro e di locazione e a fr. 30'000.- negli altri casi. Per valori inferiori il ricorso è ammissibile se la controversia concerne una questione di diritto di importanza fondamentale o se una legge federale prescrive un’istanza cantonale unica (art. 74 cpv. 2 LTF). Qualora non sia dato il ricorso in materia civile è possibile proporre negli stessi termini ricorso sussidiario in materia costituzionale (art. 113, 117 LTF).  La parte che intende impugnare una decisione sia con un ricorso ordinario sia con un ricorso in materia costituzionale deve presentare entrambi i ricorsi con una sola e medesima istanza (art. 119 LTF).

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