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Ticino Tribunale di appello diritto civile La terza Camera civile 04.11.2019 13.2019.62

November 4, 2019·Italiano·Ticino·Tribunale di appello diritto civile La terza Camera civile·HTML·2,777 words·~14 min·5

Summary

Prestazione di una cauzione per spese ripetibili. Pagamento seriamente compromesso "per altri motivi": carenza di liquidità (assenza di riserve e introiti regolari), necessario preventivo incasso di spettanze lavorative e scioglimento società in corso, malgrado proprietà immobiliare milionaria

Full text

Incarto n. 13.2019.62

Lugano 4 novembre 2019/rn  

In nome della Repubblica e Cantone Ticino     La terza Camera civile del Tribunale d'appello

composta del giudice:

Walser, presidente,  

vicecancelliera:

Locatelli

sedente nella composizione a giudice unico (art. 48b LOG) per statuire nella causa inc. n. OR.2016.45 (procedura ordinaria) della Pretura del Distretto di Lugano, sezione 1, promossa con petizione 24 febbraio 2016 da

RE 1  patrocinata dall’  PA 1   

contro  

CO 1  patrocinata dall’  PA 2   

e ora sul reclamo 7 agosto 2019 di RE 1 contro la decisione 30 luglio 2019 con cui il Pretore le ha ordinato la prestazione di una cauzione per spese ripetibili di fr. 32'500.–;

ritenuto

in fatto:                   A.   Con petizione 24 febbraio 2016RE 1 ha chiesto la condanna di CO 1 al pagamento della somma capitale di complessivi fr. 811'600.– oltre accessori quale mercede per il lavoro di verifica e collaudo della struttura della Residenza “__________”, postulando nel contempo il rigetto definitivo dell’opposizione interposta al precetto esecutivo n. __________ dell’Ufficio esecuzione di Lugano.

                                         Con risposta 3 novembre 2016 CO 1 ha chiesto la reiezione integrale della petizione. Le parti hanno confermato le rispettive richieste anche nel secondo scambio di allegati.

                                         Al dibattimento 21 giugno 2017, entrambe le parti hanno ribadito il proprio punto di vista e notificato le relative prove.

                                  B.   Con istanza 16 aprile 2019 CO 1 ha chiesto la prestazione di una cauzione per spese ripetibili di fr. 48'714.20 in capo a RE 1 adducendo che l’attrice stessa aveva affermato di trovarsi in una situazione economica molto difficile.

                                         Con osservazioni 3 maggio 2019 RE 1 vi si è opposta, contestando di trovarsi in una situazione di insolvenza o indebitamento, e di serio rischio di compromissione dell’incasso di ripetibili giusta l’art. 99 cpv. 1 lett. d CPC, rilevando ancora che la società era nel frattempo stata posta in liquidazione volontaria.

                                         Con le successive comparse scritte entrambe le parti hanno confermato le rispettive domande.

                                  C.   Con decisione 30 luglio 2019 il Pretore ha parzialmente accolto l’istanza e fatto obbligo a RE 1 di versare una cauzione di fr. 32'500.– entro il termine di 30 giorni.

                                  D.   Con reclamo 7 agosto 2019 RE 1 insorge ora contro la citata decisione e ne chiede l’annullamento previa concessione dell’effetto sospensivo al gravame.

                                         La controparte non è stata invitata a inoltrare osservazioni.

Considerando

in diritto:                 1.   Il giudizio impugnato è una decisione in materia di prestazione di cauzione ai sensi degli art. 99 segg. CPC che, in applicazione dei combinati art. 103, 319 lett. b cifra 1 e 321 cpv. 2 CPC e 48 lett. c cifra 1 LOG, è impugnabile con reclamo nel termine di dieci giorni alla terza Camera civile del Tribunale d’appello. Poiché la decisione 30 luglio 2019 è pervenuta alla reclamante l’indomani (doc. B e C al reclamo), il gravame, consegnato alla cancelleria del Tribunale d’appello il 7 agosto 2019 (timbro in originale sulla prima pagina), è quindi tempestivo e da questo punto di vista senz’altro ammissibile.

                                   2.   L’art. 320 CPC dispone che con il reclamo si possono censurare l’applicazione errata del diritto (lett. a) e l’accertamento manifestamente errato dei fatti (lett. b).

                                   3.   Giusta l’art. 99 CPC, su richiesta del convenuto, l’attore deve prestare cauzione per le spese ripetibili se non ha domicilio o sede in Svizzera (lett. a), se risulta insolvente, segnatamente se nei suoi confronti è stato dichiarato fallimento o è in corso una procedura concordataria o a suo carico vi sono attestati di carenza di beni (lett. b), se è ancora debitore delle spese giudiziarie relative a una precedente procedura (lett. c) oppure se per altri motivi il pagamento delle ripetibili risulta seriamente compromesso (lett. d).

                                3.1   Scopo della cauzione è quello di assicurare alla parte convenuta in lite il pagamento delle sue spese ripetibili ed evitare di porla in una situazione dove il recupero dei suoi costi di giustizia sia impossibile o perlomeno particolarmente difficile (DTF 141 III 554 consid. 2.5.1; 141 III 155 consid. 4.3; Tappy, in: Commentaire Romand, CPC, 2a ed., 2019, n. 1 ad art. 99; Trezzini, in: Trezzini e al., Commentario pratico al CPC, vol. 1, 2a ed., 2017, n. 1 ad art. 99; Urwyler/Grütter, in: Brunner/Gasser/Schwander, ZPO, DIKE-Kommentar, 2a ed., 2016, n. 1 ad art. 99; Suter/von Holzen, in: Sutter-Somm/Hasenböhler/Leuenberger, Kommentar zur ZPO, 3a ed., 2016, n. 2 ad art. 99; Sterchi, in: Berner Kommentar, ZPO, vol. 1, 2012, n. 1 ad art. 99). La parte convenuta non deve dimostrare l’impossibilità o la particolare difficoltà di recuperare le proprie spese ripetibili, basta che dimostri il realizzarsi dei presupposti previsti dall’art. 99 cpv. 1 CPC, i quali costituiscono dunque dimostrazione irrefragabile (stante la loro natura di finzione) di tale impossibilità rispettivamente gravosità di recupero (Trezzini, op. cit., n. 15 ad art. 99; Suter/von Holzen, op. cit., n. 16 ad art. 99). Data tale dimostrazione, il giudice è tenuto (Muss-Vorschrift) a ordinare la prestazione della cauzione (Suter/Von Holzen, op. cit., n. 14 ad art. 99; Staehelin/ Staehelin/Grolimund, Zivilprozessrecht, 2a ed., 2013, § 16, n. 28).

                                3.2   L’art. 99 cpv. 1 lett. d CPC costituisce una sorta di clausola generale applicabile a tutti i casi non già espressamente previsti dalle lettere a-c della norma in questione, ma in cui comunque la riscossione delle ripetibili risulta seriamente a rischio (Tappy, op. cit., n. 38 ad art. 99; Suter/VonHolzen, op. cit., n. 34 seg. ad art. 99). Trattandosi di una nozione giuridica imprecisa, spetta al giudice determinare, secondo il suo potere di apprezzamento, se nella fattispecie a lui sottoposta il pagamento delle ripetibili risulta seriamente compromesso (sentenza del TF 5A_221/2014 consid. 3, pubblicata in: SZZP/RSPC 2015 23; Trezzini, op. cit., n. 44 ad art. 99; Urwyler/Grütter, op. cit., n. 13 ad art. 99).

                                3.3   Il Messaggio n. 06.062 del Consiglio federale svizzero del 28 giugno 2006 concernente il Codice di diritto processuale civile svizzero (CPC) menziona a mo’ di esempio il cosiddetto asset stripping prima del fallimento, con cui l’attore si disfa dei suoi attivi, per esempio trasferendoli sottocosto a una società (Messaggio, pag. 6666). La dottrina ritiene inoltre che anche meri indizi di difficoltà finanziaria, come ad esempio numerose e/o rilevanti esecuzioni pendenti a carico dell’attore, di per sé insufficienti a dimostrare la sua insolvenza giusta l’art. 99 cpv. 1 lett. b CPC, possono bastare per rientrare nel campo di applicazione della lettera d della medesima disposizione (IIICCA inc. n. 13.2013.63 13 agosto 2013 consid. 2.1). In assenza di iniziative esecutive o fallimentari, può essere altresì il caso quando la parte attrice deve far fronte a impegni finanziari considerevoli o che superano considerevolmente i propri attivi (sentenza del TF 5A_221/2014 consid. 3, pubblicata in: SZZP/RSPC 2015 23; Trezzini, op. cit., n. 44 ad art. 99; Rüegg/Rüegg, in: Basler Kommentar, ZPO, 3 ed., 2017, n. 17 ad art. 99). La fattispecie è per contro stata negata a fronte di una società attrice che aveva costituito accantonamenti puntuali per finanziare eventuali spese ripetibili nel procedimento giudiziario da lei promosso (Rüegg/Rüegg, op. cit., n. 17 ad art. 99 con riferimento a LGVE 2012 I Nr. 34).

                                   4.   Il Pretore ha rilevato che la cauzione per spese ripetibili di cui all’art. 99 cpv. 1 lett. d CPC motivo invocato dalla convenuta appunto - gli riconosceva un certo margine per ponderare se nel caso specifico il pagamento delle ripetibili corresse un serio rischio. Ha quindi precisato che l’attrice aveva a più riprese chiesto delle proroghe di termine in relazione al versamento dell’anticipo per spese peritali posto a suo carico, tutte da lei motivate da una sua carenza di liquidità e di necessario preventivo incasso di proprie spettanze lavorative. Per il primo giudice questo significava assenza di riserve e di introiti regolari a fronte di una dipendenza dall’incasso di prestazioni fatte. Inoltre nemmeno l’esistenza di beni immobili era indicativa di tranquillità economica, poiché diversamente non si spiegava la ferma opposizione della reclamante a fornire la legittima cauzione rivendicata dalla convenuta, che ha infine fissato in fr. 32'500.– in applicazione dei parametri di cui all’art. 11 RTar.

                                   5.   La reclamante afferma di avere chiesto la proroga del termine per pagare l’anticipo delle spese peritali - di fr. 23'693.55 e con scadenza il 19 marzo 2019 - solamente in due occasioni, versando infine l’importo dovuto il 19 aprile 2019. Sicché, il Pretore aveva considerato in modo errato e fuorviante che le sue richieste erano state innumerevoli e che il pagamento di quell’anticipo era stato un percorso ad ostacoli (reclamo, pag. 4 n. 7 e n. 8). Giova nondimeno ricordare che già con disposizione ordinatoria processuale 6 marzo 2019 (mappetta gialla) il Pretore aveva segnalato la discutibile pertinenza dei motivi addotti a sostegno della prima domanda di proroga, di fatto accolta a puro titolo prudenziale e limitatamente a 20 giorni in luogo dei 60 giorni rivendicati. Proprio perché non sorretta da sufficienti motivi, la seconda richiesta di proroga era poi stata respinta con disposizione ordinatoria processuale 12 aprile 2019, sicché il versamento dell’anticipo era poi seguito entro termine suppletorio di 10 giorni assegnatole con la comminatoria ai sensi dell’art. 102 cpv. 3 CPC. Pertanto ben si può affermare che l’iter appena descritto, dettato e scadenzato dal Pretore, si scostava palesemente dalle aspettative della reclamante. Non solo. L’interessata ha finanche ignorato che proprio nei motivi da lei invocati il Pretore aveva individuato una situazione di reiterata mancanza di disponibilità finanziaria e, quindi, di difficoltà economica strutturale. E questo va ben oltre l’approccio strettamente numerico delle sue effettive richieste. Sprovvista di pertinenza la censura va respinta.

                                   6.   La reclamante obietta che una situazione di momentanea carenza di liquidità non può costituire un caso di applicazione dell’art. 99 cpv. 1 lett. d CPC, soprattutto quanto a disposizione vi è una proprietà immobiliare milionaria. Contesta che ne siano in concreto dati i motivi, rispettivamente che la casistica riconosciuta dalla dottrina possa essere estesa a dismisura in virtù del potere di apprezzamento del Tribunale (reclamo, pag. 5 n. 10).

                                6.1   Più precisamente, a detta della reclamante il Pretore ha trasfigurato il motivo di insolvenza previsto dall’art. 99 cpv. 1 lett. b CPC facendolo ricadere sotto quello della lett. d. Se non che il Pretore si è limitato a sottolineare in modo generico che il caso di “insolvenza” di cui all’art. 99 cpv. 1 lett. b CPC era un concetto rigido in quanto doveva essere comprovato attraverso atti ufficiali attestanti uno degli scenari espressamente indicativi. Di contro, nel caso concreto, la situazione di illiquidità scaturiva dai motivi invocati dall’attrice medesima in relazione alle sue richieste di proroga, ovvero, facendo dipendere la sua capacità ad anticipare le spese peritali al preventivo incasso di proprie pretese lavorative, e questo pur essendo proprietaria del citato bene immobile. E, da questo punto di vista, la reclamante non sostiene il contrario. A fronte di ciò, il Pretore ne ha desunto che non vi era un margine di riserve liquide e che, dovendo dipendere dall’incasso di prestazioni fatte, nemmeno si poteva contare su entrate regolari, da cui la difficoltà finanziaria strutturale e non solo episodica (decisione impugnata, pag. 2). Si aggiunga non da ultimo che, seppur volontaria, la reclamante è comunque in procedura di scioglimento e liquidazione per decisione assembleare del suo unico socio e amministratore, disposto ad assumersi tutti gli attivi e passivi della società, la cui entità non è però nota (act. X: doc. 2). E su questo aspetto il reclamo tace. Di modo che, quand’anche fuori da un contesto esecutivo e fallimentare, per il carattere generale insito nella nozione di serio rischio di pagamento delle ripetibili (sopra, consid. 3.2 e 3.3), il Pretore ben poteva sussumere lo scenario così descritto alla fattispecie prevista dall’art. 99 cpv. 1 lett. d CPC senza incorrere in un eccesso o abuso del suo potere di apprezzamento e di accertamento errato del diritto.

                                6.2   La reclamante rileva di essere creditrice verso la convenuta di fr. 811'600.– (pretesa per la quale procede appunto in giudizio: sopra, consid. A), che proprio il mancato pagamento di tale importo l’aveva obbligata ad attingere alle proprie riserve per sostenere la propria attività commerciale per oltre un anno e che, pertanto, quel medesimo credito rappresentava la sua attuale riserva (reclamo, pag. 6 n.12). L’argomento è tuttavia fuorviante e una volta di più, sono le stesse dichiarazioni della reclamante a confortare l’assenza di riserve liquide societarie. In effetti, a ben vedere, che le riserve societarie si riducano ad un credito contestato rende a maggior ragione più che plausibile il serio rischio di compromissione del pagamento di future ripetibili. La critica va così respinta.

                                6.3   La reclamante si duole che il Pretore non abbia tenuto adeguatamente conto del valore di € 1 Mio relativo all’immobile di sua proprietà, rimproverandogli di non aver fatto capo all’istituto dell’interpello per richiedere ulteriore documentazione in merito. Se non che, lo strumento dell’interpello dell’art. 56 CPC non è fatto per sopperire a mancanze imputabili alla parte chiamata a confortare la pertinenza e la rilevanza delle proprie allegazioni. A maggior ragione nel caso concreto visto che con memoriali 3 maggio 2019 e 7 giugno 2019 la reclamante ha avuto modo di prendere posizione sulle puntuali obiezioni della parte convenuta, la quale ha segnatamente rilevato che l’attrice non aveva prodotto alcun documento - segnatamente bilanci e conti economici - atti a chiarire la propria reale situazione economica.

                                         Come appena visto (sopra, consid. 6.2), per sostenere oltre un anno della propria attività commerciale la reclamante ha attinto alle proprie riserve liquide, azzerandole. In mancanza di altre indicazioni, è da ritenere che, stante la procedura di liquidazione in atto, non vi saranno introiti da attività. In questa situazione la sola esistenza del bene immobile in questione - che la reclamante medesima rileva essere improduttivo - non è sufficiente per escludere l’ipotesi di una difficoltà futura nel pagamento di spese ripetibili. Sono in effetti da considerare non solo gli attivi, ma anche i passivi della società. In mancanza di un bilancio societario e di un conto economico non è possibile determinare l’effettiva situazione economica della società. Stante le chiare contestazioni sollevate dalla convenuta, l’onere di fornire i chiarimenti del caso incombeva all’attrice, ciò che essa non ha fatto, limitandosi a mettere in risalto il valore dell’immobile. Nemmeno da questo punto di vista al primo giudice può imputarsi alcunché.

                                6.4   La reclamante accenna infine all’assurdità di depositare e bloccare per almeno cinque o sei anni - stima, a suo dire, della durata minima per l’intero procedimento giudiziario - un capitale considerevole di fr. 32'500.– infruttuoso di interessi, allorquando sul mercato finanziario la stessa cifra poteva generare delle entrate (reclamo, pag. 7 n. 15). Trattasi di una questione nondimeno irrilevante. Dati i presupposti previsti dall’art. 99 cpv. 1 CPC, il giudice è tenuto a ordinare la prestazione della cauzione (sopra, consid. 3.1). Per contro, valutazioni di mera opportunità e/o convenienza finanziaria in capo a chi quella cauzione si trova a doverla prestare non trovano spazio in questo contesto. Comunque sia l’immobilizzazione dell’importo in questione può essere evitato prestando una garanzia bancaria come indicato dal Pretore.

                                   7.   Il presente giudizio rende priva d’oggetto la domanda tesa all’ottenimento dell’effetto sospensivo in sede di reclamo. Sia come sia, non trattandosi (già) del termine suppletorio giusta l’art. 101 cpv. 3 CPC, nemmeno la pretesa parvenza di pregiudizio attribuita dalla reclamante al pagamento della cauzione entro i 30 giorni poteva trovare conforto.

                                   8.   Le spese processuali, stabilite in applicazione della legge sulla tariffa giudiziaria (LTG), seguono la soccombenza della reclamante (art. 106 cpv. 1 CPC). Per le decisioni su reclamo del Tribunale d’appello la tassa di giustizia - da fissare in considerazione del valore, della natura e della complessità della causa (art. 2 cpv. 1 LTG) - si situa tra fr. 100.– e fr. 10'000.– (art. 14 LTG). Essa è stabilita in fr. 500.–, già anticipati dalla reclamante. Non si pone la questione delle ripetibili, il reclamo non essendo stato notificato alla controparte.

                                   9.   Il reclamo non pone questioni di principio ed è evaso dalla Camera nella composizione a giudice unico (art. 48b cpv. 1 lett. b cifra 3 LOG).

Per i quali motivi,

pronuncia:              1.   Il reclamo 7 agosto 2019 di RE 1 è respinto.

                                   2.   La domanda di concedere effetto sospensivo al reclamo è priva d’oggetto.

                                   3.   Le spese processuali del reclamo, fissate in fr. 500.– e già anticipate dalla reclamante, restano a suo carico.

                                   4.   Notificazione (unitamente al reclamo 7 agosto 2019 alla controparte):

–     ; –      .  

                                         Comunicazione alla Pretura del Distretto di Lugano, sezione 1.

Per la terza Camera civile del Tribunale d’appello

Il presidente                                                          La vicecancelliera

Rimedi giuridici                  

Poiché il valore litigioso è superiore a fr. 30'000.-, contro la presente sentenza è dato ricorso in materia civile al Tribunale federale, 1000 Losanna 14, entro 30 giorni dalla notificazione del testo integrale della decisione (art. 100 cpv. 1 LTF) con i limiti dell’art. 93 LTF.

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