Incarto n. 13.2019.100
Lugano 2 maggio 2020/rn
In nome della Repubblica e Cantone Ticino La terza Camera civile del Tribunale d'appello
composta dei giudici:
Walser, presidente, Lardelli e Olgiati
vicecancelliera:
Locatelli
sedente per statuire nella causa inc. n. SE.2018.82 (azione modifica di mantenimento) della Pretura del Distretto di Bellinzona promossa con petizione 10 dicembre 2018 da
PI 1 rappr. da RA 1 patrocinato dall’ RE 1
contro
PI 2 patrocinato dall’ PA 2
e ora sul reclamo 19 luglio 2019 dell’avv. RE 1 contro la decisione 8 luglio 2019 con cui il Pretore aggiunto ha tassato la sua nota professionale 24 giugno 2019;
ritenuto
in fatto: A. Dalla relazione tra RA 1 (1979) e PI 2 (1985) è nato PI 1 (18 novembre 2013). I genitori hanno sottoscritto una convenzione con cui PI 2 si è impegnato a versare un contributo alimentare per E___ di fr. 700.– mensili fino al 6° compleanno, di fr. 850.– mensili fino al 12° compleanno e di fr. 1'000.– mensili fino alla maggior età o “al termine di un’adeguata formazione”, assegni familiari non compresi. La convenzione è stata approvata il 9 dicembre 2013 dall’Autorità regionale di protezione __________, sede di __________.
Il 25 ottobre 2017 RA 1 ha chiesto all’Autorità regionale di protezione __________, sede di __________ (di seguito: ARP), di adeguare ai criteri validi del nuovo diritto i contributi di mantenimento versati a favore del figlio - incluso il contributo di accudimento - e la convocazione ad un’udienza di discussione. Il 15 novembre 2017 PI 2 vi si è opposto, postulando finanche una riduzione di quelli già dovuti. L’ARP, constatato il mancato raggiungimento di un accordo, ha rinviato le parti alla Pretura.
B. Con istanza di conciliazione 18 luglio 2018 PI 1 ha convenuto PI 2 innanzi alla Pretura del distretto di Bellinzona chiedendo la modifica dei contributi di mantenimento a suo favore e la partecipazione alle sue spese straordinarie. L’istante ha altresì postulato la concessione del gratuito patrocinio con l’assistenza legale dell’avv. RE 1. L’autorizzazione ad agire è stata rilasciata l’11 settembre 2018.
C. Con petizione 10 dicembre 2018 diretta nei confronti di PI 2, PI 1 ha chiesto l’aumento dei contributi alimentari versati a suo favore, una partecipazione alle spese straordinarie, e di essere posto al beneficio del gratuito patrocinio con l’assistenza legale dell’avv. RE 1. Con osservazioni 31 gennaio 2019 PI 2 ha chiesto di ridurre i contributi attualmente a suo carico.
In esito all’udienza 2 aprile 2019 il Pretore aggiunto ha omologato un accordo di modifica della convenzione in essere fra le parti, nel senso di fissare in fr. 950.– (assegni familiari esclusi) il contributo alimentare dovuto al figlio fino alla maggior età o al termine di un’adeguata formazione, precisando poi la ripartizione di eventuali spese straordinarie future. La causa è stata stralciata dai ruoli per intervenuta transazione.
D. Con decisione 31 maggio 2019 il Pretore aggiunto ha concesso a PI 1 il beneficio del gratuito patrocinio dell’avv. RE 1, ritenuta la sua partecipazione ai costi legali con il versamento allo Stato di rate mensili di fr. 150.– ciascuna.
E. Il 24 giugno 2019 l’avv. RE 1 ha trasmesso alla Pretura la sua nota professionale esponendo una remunerazione complessiva di fr. 6'130.70, comprensiva di fr. 5'232.60 di onorario, fr. 459.80 di spese e fr. 438.30 di IVA, per prestazioni legali svolte tra il 14 febbraio 2018 e il 21 giugno 2019.
F. Con decisione 8 luglio 2019 il Pretore aggiunto ha tassato la citata nota professionale, riconoscendo una retribuzione di fr. 3'198.70, di cui fr. 2'700.– di onorario dal 01.01.2018, fr. 270.– di spese dal 01.01.2018 e fr. 228.70 di IVA.
G. Con reclamo 19 luglio 2019 l’avv. RE 1 chiede ora la riforma di questa decisione nel senso di riconoscere una retribuzione totale di fr. 6'130.70, e meglio fr. 5'232.60 di onorario dal 02.2018, fr. 459.80 di spese dal 02.2018 e fr. 438.30 di IVA. La legale ha inoltre protestato tasse e spese, e fr. 645.– almeno oltre IVA a titolo di ripetibili.
Considerando
in diritto: 1. La decisione sulla remunerazione del patrocinatore d’ufficio non rappresenta un punto accessorio della controversia di merito poiché il giudice non statuisce su una domanda delle parti, bensì su una pretesa indipendente e a sé stante del patrocinatore medesimo, evadendo una questione di carattere puramente processuale e conseguente l’ammissione al gratuito patrocinio di una parte in causa (sentenza TF 5A_1002/2018 dell’8 agosto 2019 consid. 1.3; 5A_1007/2018 del 26 giugno 2019 consid. 2.2; 4D_37/2018 del 5 aprile 2019 consid. 1.1 e 1.2).
1.1 Trattandosi nondimeno di spese giudiziarie (art. 111 e 122 cpv. 1 lett. a CPC), a titolo indipendente la relativa decisione deve poter essere impugnata con reclamo giusta l’art. 110 e 319 lett. b cifra 1 CPC (Huber, in: Brunner/Gasser/Schwander, ZPO Kommentar, 2a ed., 2016, n. 27 ad art. 122; Rüegg/Rüegg, in: Basler Kommentar, ZPO, 3a ed., 2017, n. 8 ad art. 122; Trezzini, in: Trezzini/Fornara/Cocchi/Bernasconi/Verda Chiocchetti, Commentario pratico al CPC, IIa ed., 2017, n. 23 ad art. 122 con rinvio alla sentenza del TF 5A_120/2016 del 26 maggio 2016 consid. 2.1 che non ha ritenuto insostenibile la via dell’art. 110 CPC; Verda Chiocchetti, in: Trezzini/Fornara/Cocchi/Bernasconi/Verda Chiocchetti, Commentario pratico al CPC, IIa ed., 2017, n. 43 ad art. 319 [versione ebook al 1° febbraio 2019, n. 44 ad art. 319]).
1.2 La prima Camera civile del Tribunale d’appello ha trasmesso, con decisione del 4 dicembre 2019, il reclamo a questa Camera “per competenza” (inc. 11.2019.139). A prescindere dal fatto che essa non ha la facoltà di attribuire competenze ad altri collegi (così ICCA, sentenza inc. 11.2019.139 del 4 dicembre 2019), la decisione di trasmissione è in contrasto con quanto stabilito dalla medesima Camera con sentenza 2 settembre 2015, dove ha rilevato che “la decisione con cui un giudice fissa l'indennità spettante a un avvocato d'ufficio designato in regime di gratuito patrocinio rientra nella “liquidazione delle spese giudiziarie” (art. 122 CPC), la quale è regolata in linea generale dall'art. 111 CPC. Ancorché presa separatamente, la decisione emanata il 30 luglio 2015 dal Pretore aggiunto va considerata come un'integrazione del dispositivo sulle spese giudiziarie della sentenza di divorzio. Essa configura perciò una “decisione in materia di spese” a norma dell'art. 110 CPC, ossia un'“altra decisione” impugnabile unicamente con reclamo (art. 319 lett. b n. 1 CPC)” (ICCA, sentenza inc. 11.2015.61 del 2 settembre 2015). Ne discende che, alla luce di quanto disposto dall’art. 48 lett. a cifra 8a LOG, la competenza della ICCA sarebbe in realtà pacificamente data.
Ciò premesso, per una questione di economia di giudizio e onde evitare un conflitto di competenza negativo, del reclamo se ne occupa la terza Camera civile del Tribunale d’appello in applicazione dell’art. 48 lett. c cifra 2 LOG.
1.3 Per applicazione analogica dell’art. 119 cpv. 3 CPC (Trezzini, op. cit., n. 23 ad art. 122) - la legge non prevedendo un’esplicita indicazione al riguardo - il termine per proporre reclamo contro la decisione di tassazione della nota professionale dell’avvocato giusta l’art. 110 CPC è quello di dieci giorni (termine che non è stato ritenuto arbitrario: sentenza del TF 5A_120/2016 del 26 maggio 2016 e 5A_706/2018 dell’11 gennaio 2019).
1.4 In concreto la decisione, notificata il 9 luglio 2019, è pervenuta all’avv. RE 1 l’indomani. Il reclamo, spedito venerdì 19 luglio 2019 è pertanto tempestivo e quindi, da questo punto di vista, ammissibile.
2. Conformemente all’art. 320 CPC con il reclamo possono essere censurati l’applicazione errata del diritto (lett. a) e l’accertamento manifestamente errato dei fatti (lett. b).
2.1 Il Pretore aggiunto, richiamata la decisione 31 maggio 2019 di ammissione al gratuito patrocinio, ha ritenuto ammissibile un dispendio massimo di 15 ore lavorative alla tariffa oraria di fr. 180.–. Ha inoltre riconosciuto spese fino a concorrenza del 10% dell’onorario e l’IVA al 7.7%.
2.2 La reclamante rimprovera al Pretore aggiunto di avere ridotto il dispendio orario esposto nella sua nota professionale 24 giugno 2019 senza fornire una motivazione al riguardo, e meglio senza indicare quali prestazioni non sarebbero state necessarie e per quale motivo. Dipoi la reclamante rileva la necessità e la pertinenza delle singole prestazioni in rapporto al mandato svolto, terminato con l’omologazione di un accordo senza ulteriore aggravio di spese di causa.
3. Il diritto di essere sentito delle parti (art. 53 cpv. 1 CPC) gode della garanzia costituzionale formale (art. 29 cpv. 2 Cost.), e la sua violazione comporta di principio l’annullamento della decisione impugnata, a prescindere dalle possibilità di successo del gravame (DTF 137 I 195 consid. 2.2). Il diritto di essere sentito comprende anche l’obbligo per il giudice di motivare la sua decisione (Hurni, Berner Kommentar, ZPO, vol. I, 2012, n. 60 segg. ad art. 53) che, giusta l’art. 238 lett. g CPC, può ritenersi sufficiente quando vengono menzionate, almeno brevemente, le ragioni - sia fattuali che giuridiche - che hanno indotto il giudice a decidere in un senso piuttosto che in un altro, ponendo l’interessato nella condizione di rendersi conto della portata del giudizio e delle eventuali possibilità d’impugnazione (Trezzini, op. cit., n. 40 seg. ad art. 238 [versione ebook al 1° febbraio 2019, n. 41 seg. ad art. 238]).
3.1 Per prassi del Tribunale federale in materia di ripetibili, che trova applicazione anche ai fini della fissazione dell’indennità accordata al gratuito patrocinatore (sentenza del Tribunale federale 5A_39/2014 del 12 maggio 2014, consid. 4.2 con riferimenti: non pubblicata in DTF 140 III 167), la decisione giudiziaria sull’onorario dovuto al legale non deve essere necessariamente motivata, per lo meno ove non si scosti dai limiti tariffali e non si diano circostanze straordinarie (DTF 111 Ia 1 consid. 2, 93 I 120 consid. 2; Wuffli/Fuhrer, Handbuch unentgeltliche Rechtspflege im Zivilprozess, 2019, n. 583 con riferimenti; Tappy, Le Tribunal fédéral et les décisions en matière de frais judiciaires, avances, dépens et indemnités d’assistance judiciaire, in: Bohnet/Tappy, 10 ans de Loi sur le Tribunal fédéral, 2017, n. 74 con rinvio a nota 68, pag. 74). L’obbligo di motivazione - anche breve - sussiste invece in presenza di un conteggio particolareggiato, il giudice che intende scostarsene dovendo in tal caso indicare i motivi per cui ritiene ingiustificate le prestazioni da stralciare o da ridurre, senza di che il destinatario non potrebbe ricorrere all’autorità superiore con sufficiente cognizione di causa (sentenza del Tribunale federale 5A_39/2014 del 12 maggio 2014, consid. 4.2 con riferimenti: non pubblicata in DTF 140 III 167; Wuffli/Fuhrer, op. cit., n. 583 con riferimenti; Tappy, op. cit., n. 74 con rinvio a nota 68, pag. 74).
3.2 Nel caso in esame, e con riferimento alla parcella legale presentata dalla reclamante, il Pretore aggiunto ha rilevato di poter riconoscere un monte massimo di 15 ore alla tariffa oraria di fr. 180.–, da cui un “onorario dal 01.01.2018” di fr. 2'700.– aumentato del 10% di “spese dal 01.01.2018”. Se non che, la nota professionale 24 giugno 2019 espone il dettaglio delle singole prestazioni, e per ciascuna di esse le relative specifiche (data, causale, dispendio di tempo e costo), che la reclamante pretende di avere svolto nell’interesse del suo assistito tra il 14 febbraio 2018 e il 21 giugno 2019. Di modo che, per quanto si è appena detto (sopra, consid. 3 e 3.1), il Pretore aggiunto doveva quantomeno spiegare in che misura e quali di tutte quelle attività non erano congrue e necessarie e, di conseguenza, ne imponevano lo stralcio. Conformemente alla evocata prassi, se ne deve così dedurre che il Pretore aggiunto è venuto meno al suo obbligo di motivazione. E tale omissione ben configura un’errata applicazione del diritto. Di modo che, su questo punto il reclamo è fondato e va accolto.
4. La decisione impugnata richiama peraltro la decisione 31 maggio 2019 con cui il Pretore aggiunto ha posto PI 1 al beneficio dell’assistenza giudiziaria e che, espressamente, statuiva sulla domanda di gratuito patrocinio 10 dicembre 2018 presentata contestualmente alla petizione di medesima data (sopra, consid. C). Se non che, anche l’istanza di conciliazione 18 luglio 2018 era accompagnata da una richiesta di gratuito patrocinio (sopra, consid. B). Certo, la decisione di tassazione 8 luglio 2019 ha riconosciuto onorario e spese “dal 01.01.2018”, inducendo a ritenere che il primo giudice abbia implicitamente evaso anche l’istanza di gratuito patrocinio 18 luglio 2018. Nondimeno, una precisazione si giustifica anche da questo punto di vista.
5. Con particolare riferimento alle prestazioni svolte in procedura di conciliazione giova ancora rilevare quanto segue.
5.1 Giusta l’art. 198 lett. bbis CPC la procedura di conciliazione non ha luogo nelle cause di mantenimento e sulle altre questioni riguardanti i figli, se uno dei genitori si è rivolto all’autorità di protezione dei minori prima che fosse promossa la causa (art. 298b e 298d CC), eccezione entrata in vigore il 1° gennaio 2017 nel contesto della modifica del 20 marzo 2015 del Codice civile svizzero in materia di “Mantenimento del figlio”: in sostanza l’idea è quella di soprassedere all’avvio di una formale procedura di conciliazione laddove l’ARP ha già assolto ai compiti dell’autorità di conciliazione, riservata la possibilità per il giudice di conciliare le parti in ogni momento (art. 124 cpv. 3 CPC) (Bohnet, in: Commentaire Romand, Code de procédure civile, 2a ed., 2019, n. 9a ad art. 198; Infanger, in: Basler Kommentar, ZPO, 3a ed., 2017, n. 17a ad art. 197/198). Questo non vale però se la mancata intesa constatata dall’ARP data di oltre sei mesi (sentenza del Tribunale federale 5A_459/2019 del 26 novembre 2019 consid. 3.3.3 con riferimenti; Meier/Häberli, Übersicht zur Rechtsprechung im Kindes- und Erwachsenenschutzrecht (September bis Dezember 2019 / Résumé de jurisprudence filiation et protection de l’adulte (septembre à décembre 2019), in: ZKE/RMA 2020 pag. 61, 80, e pag. 24, 44).
5.2 Ora, nel caso in esame, con istanza 25 ottobre 2017 la madre di PI 1 si è rivolta all’ARP affinché il contributo di mantenimento per il figlio fosse aumentato, pretesa a cui PI 2 si è opposto (doc. E; sopra, consid. A). E alla relativa udienza del 5 dicembre 2017 l’ARP ha poi constatato la mancata intesa fra le parti, che ha invitato a rivolgersi alla Pretura (doc. F; sopra, consid. A). A ben vedere quindi non si poteva prescindere dall’inoltro dell’istanza di conciliazione 18 luglio 2018, introdotta a distanza di oltre sette mesi. Tale pare del resto aver considerato il Pretore aggiunto che infine ha rilasciato l’autorizzazione ad agire (doc. U; sopra, consid. B). Sicché, di primo acchito, uno stralcio sommario e complessivo di tutte le prestazioni ad essa riconducibili e conteggiate dal 14 febbraio 2018 non si giustificherebbe nemmeno. Pertanto, a maggior ragione una spiegazione del Pretore aggiunto risulta indispensabile.
6. Ne consegue che, in mancanza di sufficiente motivazione non vi è modo per questa Camera di stabilire se la decurtazione apportata dal Pretore aggiunto alla richiesta di remunerazione della reclamante regge alle censure di quest’ultima. Segnatamente se questa rientra nel potere di apprezzamento di cui egli gode (sentenza del TF 5A_1002/2018 8 agosto 2019 consid. 1) e su cui l’istanza superiore interviene con riserbo. Il reclamo merita quindi accoglimento nel senso che la decisione viene annullata e, giusta l’art. 327 cpv. 3 lett. a CPC, è disposto il rinvio dell’incarto al primo giudice affinché si chini nuovamente sulla questione ed emetta al riguardo un nuovo giudizio ai sensi dei considerandi.
7. Le spese processuali del reclamo sono stabilite in fr. 300.– giusta l’art. 2 e 14 LTG. Richiamato il principio della soccombenza (art. 106 CPC) esse sono poste a carico dello Stato del Cantone Ticino. Il gratuito patrocinatore che insorge contro l’insufficiente remunerazione riconosciutagli dal giudice ha diritto ad un’adeguata indennità per ripetibili (Trezzini, op. cit., n. 23 ad art. 122 con riferimenti; Tappy, op. cit., n. 87 con riferimenti). In concreto, lo Stato del Cantone Ticino rifonderà all’avv. RE 1 un’indennità di fr. 500.– (IVA inclusa) che copre più di un’ora e mezza di lavoro alla tariffa oraria di fr. 280.–, dispendio di tempo senz’altro sufficiente per proporre l’unico argomento pertinente sollevato con il reclamo, ovvero l’omessa motivazione della decisione.
8. Controversa non essendo una questione di principio o di importanza rilevante, richiamata anche la procedura sommaria (sopra, consid. 1.2), il reclamo viene evaso dalla Camera nella composizione a giudice unico (art. 48b cpv. 1 lett. b cifra 2 e 3 LOG).
Per i quali motivi
pronuncia: 1. Il reclamo 19 luglio 2019 dell’avv. RE 1 è accolto. Di conseguenza, la decisione 8 luglio 2019 della Pretura del Distretto di Bellinzona (inc. n. SE.2018.82) è annullata.
§. L’incarto è ritornato al Pretore aggiunto per nuova decisione ai sensi dei considerandi.
2. Le spese processuali del reclamo, stabilite in fr. 300.– e già anticipate dalla reclamante, sono poste a carico dello Stato del Cantone Ticino. Lo Stato del Cantone Ticino rifonderà all’avv. RE 1 un’indennità per ripetibili di fr. 500.–.
3. Notificazione:
– .
Comunicazione alla Pretura del Distretto di Bellinzona.
Per la terza Camera civile del Tribunale d’appello
Il presidente La vicecancelliera
Rimedi giuridici
Poiché il valore di causa è di fr. 6'130.70, contro la presente sentenza è dato ricorso in materia civile al Tribunale federale, 1000 Losanna 14, entro 30 giorni dalla notificazione del testo integrale della decisione, solo se la controversia concerne una questione di diritto d’importanza fondamentale. Qualora non sia dato il ricorso in materia civile, è possibile proporre negli stessi termini ricorso sussidiario in materia costituzionale (art. 113, 117 LTF). La parte che intende impugnare una decisione sia con un ricorso ordinario sia con un ricorso in materia costituzionale deve presentare entrambi i ricorsi con una sola e medesima istanza (art. 119 LTF).