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Ticino Tribunale di appello diritto civile La terza Camera civile 23.04.2018 13.2017.61

April 23, 2018·Italiano·Ticino·Tribunale di appello diritto civile La terza Camera civile·HTML·3,172 words·~16 min·5

Summary

Reclamo contro decisione che obbliga un terzo a produrre documenti con la comminatoria delle sanzioni di legge in caso di rifiuto indebito a cooperare. Provvedimenti a tutela di interessi degni di protezione

Full text

Incarto n. 13.2017.61

Lugano 23 aprile 2018/rn  

In nome della Repubblica e Cantone Ticino  

La terza Camera civile del Tribunale d'appello

composta del giudice:

Walser, presidente,

vicecancelliera:

Locatelli

sedente nella composizione a giudice unico (art. 48b LOG) per statuire nella causa inc. n. SO.2017.150/CA.2017.6 (misure a protezione dell'unione coniugale e provvedimenti cautelari) della Pretura della giurisdizione di Mendrisio-Nord promossa con istanza 20 febbraio 2017 da

 CO 1  patrocinata dall'  PA 1     

contro

RA 1 patrocinato dall' __________    

e ora sul reclamo 23 maggio 2017 di RE 1 contro la decisione 11 maggio 2017 con cui il Pretore le ha ordinato di produrre i bilanci e i conti economici degli anni 2015 e 2016, oltre agli estratti conto dei conti a essa intestati per il periodo dal 1° gennaio 2015 a oggi;

ritenuto

in fatto:                   A.   Con istanza 20 febbraio 2017 CO 1 ha convenuto davanti alla Pretura della giurisdizione di Mendrisio-Nord il marito RA 1, chiedendo l'adozione di misure a protezione dell'unione coniugale, già in via cautelare. L'istante ha fra l'altro chiesto il versamento, con effetto da ottobre 2016, di un contributo alimentare mensile di fr. 2'398.– (AF esclusi) per la figlia __________ e di uno per sé di entità ancora da definire.

                                  B.   Tra le richieste di prova notificate all'udienza di discussione 21 marzo 2017, l'istante ha postulato l'edizione da RE 1 dei bilanci societari e degli estratti dei conti a essa intestati per il periodo dal 1° gennaio 2015 a oggi, allo scopo di determinare i redditi e le disponibilità finanziarie del marito. Il convenuto vi si è opposto, affermando di essere semplice amministratore di RE 1 e non azionista, sicché non era legittimato a produrre documenti attinenti alla società. Il Pretore ha assegnato un termine per presentare le relative formali istanze di edizione di documenti, cui l'istante ha dato seguito il 3 aprile 2017.

                                  C.   Con decisione 5 aprile 2017 il Pretore ha fissato a RE 1 un termine di 30 giorni per formulare eventuali osservazioni o produrre la documentazione richiesta. Un nuovo termine di 15 giorni è stato poi assegnato con decisione 26 aprile 2017.

                                         Con osservazioni 9 maggio 2017 RE 1 vi si è opposta, poiché non autorizzata dagli azionisti. Peraltro poi, la documentazione richiesta nulla poteva indicare circa i redditi del convenuto, questi essendo dipendente della società nella funzione di amministratore unico, ma senza ruolo di azionista o beneficiario economico. Producendo quei documenti il convenuto avrebbe leso i propri obblighi di diligenza, fedeltà e confidenzialità verso la società. La richiesta poi era contraria ai principi procedurali giacché equiparabile a una “fishing expedition”. 

                                  D.   Con decisione 11 maggio 2017 il Pretore ha accolto l'istanza di edizione e ha fatto ordine a RE 1, nella persona del suo membro unico del Consiglio di amministrazione RA 1, qui convenuto in causa, di produrre entro 20 giorni il bilancio e conto economico per gli anni 2015 e 2016, oltre agli estratti conto dei conti a lei intestati per il periodo dal 1° gennaio 2015 a oggi. L'ordine le è stato impartito con le relative comminatorie di legge conseguenti il rifiuto indebito a cooperare.

                                  E.   Con reclamo 23 maggio 2017 RE 1 postula ora l'annullamento di questa decisione e la reiezione della domanda di edizione. In via subordinata chiede che l'istanza di edizione sia parzialmente ammessa nel senso che, per mantenere confidenziali i documenti da produrre, l'accesso ai medesimi sia limitato al Pretore ad esclusione delle parti.

                                         Il reclamo non è stato notificato alle controparti.

Considerando

in diritto:                 1.   L'art. 167 cpv. 3 CPC prevede l'impugnabilità delle decisioni emanate dal giudice nei confronti di un terzo che si rifiuta indebitamente di cooperare. In dottrina è dibattuto il tema a sapere se sia impugnabile solo la decisione che minaccia effettivamente quelle sanzioni oppure anche quella in cui il giudice si limita a ordinare la cooperazione, rispettivamente una determinata misura probatoria, senza prevedere sanzioni (Trezzini, in: Trezzini e al., Commentario pratico al CPC, IIa ed., 2017, n. 17 ad art. 167; Hafner, in: Basler Kommentar, ZPO, 3a ed., 2017, n. 4 ad art. 167; Hasenböhler, in: Sutter-Somm/Hasenböhler/Leuenberger, Kommentar zur ZPO, 3a ed., 2016, n. 28 ad art. 167; Higi, in: Brunner/Gasser/Schwander, ZPO Kommentar, 2a ed., 2016, n. 37 ad art. 167; Rüetschi, in: Berner Kommentar  ZPO, 2012, n. 20 ad art. 167). Il Tribunale federale ha lasciato aperta la questione (sentenza 5A_384/2014 del 12 dicembre 2014 consid. 4.1).

                                         Nella fattispecie in esame, la questione può restare irrisolta. In effetti con la decisione impugnata il Pretore ha disposto l'obbligo di cooperare a carico di RE 1, con la comminatoria sulle conseguenze di legge previste dall'art. 167 cpv. 1 CPC in caso di rifiuto indebito. Va pertanto riconosciuta l'ammissibilità del reclamo giusta l'art. 167 cpv. 3 CPC.

                                   2.   Il giudizio impugnato, emesso in procedura sommaria (art. 248 lett. d e 271 lett. a CPC), è una disposizione ordinatoria processuale in materia di prove (art. 154 seg. CPC) che, in applicazione degli art. 319 lett. b cifra 1 CPC e 321 cpv. 2 CPC e art. 48 lett. c cifra 1 LOG è impugnabile con reclamo alla terza Camera civile del Tribunale d'appello nel termine di dieci giorni.

                                         Essa è pervenuta a RE 1 il 15 maggio 2017 (cfr. reclamo, pag. 2 in alto che rinvia al doc. 2 allegato). Rimesso alla posta il 23 maggio 2017 (cfr. timbro postale sulla busta originale d'invio) il reclamo è così tempestivo e, da questo punto di vista, ammissibile.

                                   3.   Il CPC prevede che con il rimedio del reclamo possono essere censurati l'applicazione errata del diritto (art. 320 CPC, lett. a) e l'accertamento manifestamente errato dei fatti (lett. b).

                                         Il Pretore ha accertato che amministratore unico di RE 1 è il convenuto (decisione impugnata, pag. 1), che trattandosi di un'entità giuridica propria i soci azionisti non dovevano autorizzare la produzione di documenti societari, che la semplice dichiarazione della società secondo cui i documenti richiesti non contenevano informazioni circa il reddito in capo al convenuto era ininfluente, che eventuali ripercussioni professionali sul convenuto erano un argomento che spettava semmai a quest'ultimo sollevare, che in ogni caso prevalente era l'accertamento di possibili vantaggi economici elargiti dalla società al convenuto e che, in realtà, l'istanza di edizione era ben circostanziata e specifica (decisione impugnata, pag. 2).    

                                         La reclamante obietta che i documenti a lei richiesti contengono informazioni confidenziali, che gli stessi non hanno rilevanza giuridica nella vertenza coniugale che oppone il convenuto alla moglie, che gli azionisti si oppongono alla divulgazione di tali informazioni, che il convenuto è un suo dipendente senza partecipazioni societarie, che i pretesi vantaggi economici non sono stati specificati, che il Pretore non ha giustificato in diritto perché i documenti societari potrebbero dare indicazioni in merito al convenuto (reclamo, pag. 2) e che il Pretore ha ponderato in modo errato gli interessi in gioco (reclamo, pag. 3). In via subordinata la reclamante chiede che i bilanci, i conti economici e gli estratti conto dal 1° gennaio 2015 siano assunti previa adozione di provvedimenti giusta l'art. 156 CPC nel senso di consentirne l'accesso al solo Pretore (reclamo, pag. 3).

                                   4.   Giusta l'art. 166 cpv. 1 lett. a CPC il terzo può rifiutarsi di cooperare all'accertamento di fatti che potrebbero esporre lui stesso oppure una persona a lui vicina al rischio di essere sottoposto a un procedimento penale o di dover rispondere civilmente, rispettivamente nei casi in cui egli si rendesse colpevole della violazione di un segreto secondo l'articolo 321 CP (cpv. 1 lett. b). Il terzo detentore di altri segreti protetti dalla legge può poi rifiutarsi di collaborare se rende verosimile che l'interesse al mantenimento di quel segreto prevale su quello all'accertamento della verità (art. 166 cpv. 2 CPC). Giusta il cpv. 2, il terzo non rivendica la protezione di un proprio segreto bensì quella di un segreto affidatogli da altri e che egli è tenuto a salvaguardare (E.F.Schmid, in: Basler Kommentar, ZPO, 3a ed., 2017, n. 8 ad art. 163 e n. 18 ad art. 166). 

                                4.1   Non generano un segreto protetto ai sensi dell'art. 166 cpv. 2 CPC, le clausole contrattuali di confidenzialità che non trovano nel contempo corrispondenza in un dovere di segretezza previsto dalla legge (Trezzini, op. cit., n. 50 ad art. 166; E.F.Schmid, op. cit., n. 49 ad art. 160 e n. 18 ad art. 166; Hasenböhler, op. cit., n. 79 ad art. 166; Rüetschi, op. cit., n. 58 ad art. 166). Parte della dottrina riconosce un diritto “relativo” di rifiuto a cooperare giusta l'art. 166 cpv. 2 CPC a persone vincolate dall'obbligo di confidenzialità in virtù di norme del diritto civile, fra cui il mandato (art. 398 CO) (sentenza del TF 4A_63/2016 del 10 ottobre 2016 consid. 5.2.1 con rinvii; E.F.Schmid, op. cit., n. 8d ad art. 163 e n. 18 ad art. 166; Hasenböhler, op. cit., n. 73 ad art. 166; Higi, op. cit., n. 14 ad art. 163 e n. 33 ad art. 166; H.Schmid, in: Kurzkommentar ZPO, 2a ed., 2014, n. 18 ad art. 163 e n. 10 ad art 166).

                                4.2   Il diritto “relativo” di rifiuto di cooperare, teso a evitare conflitti di coscienza e d'interesse, va motivato e reso verosimile (Messaggio n. 06.062, op. cit., pag. 6690; E.F.Schmid, op. cit., n. 3 ad art. 166; Higi, op. cit., n. 8 ad art. 166) e meglio, per quanto attiene il cpv. 2, si tratta di rendere verosimile che il mantenimento del segreto è preminente rispetto all'accertamento della verità (E.F.Schmid, op. cit., n. 17 ad art. 166; Higi, op. cit., n. 33 ad art. 166). Trattandosi dell'edizione di documenti, l'istante deve dal canto suo precisare, nel limite del possibile, con sufficiente chiarezza cosa produrre per non incorrere in una domanda d'investigazione o “fishing expedition”, che resta illegale (Trezzini, op. cit., n. 42 ad art. 160; E.F.Schmid, op. cit., n. 23 seg. ad art. 160; Hasenböhler, op. cit., n. 13 ad art. 160; Rüetschi, op. cit., n. 16 ad art. 160).

                                   5.   La reclamante ribadisce che i suoi azionisti sono contrari alla divulgazione dei documenti richiesti in edizione dall'istante in quanto significava rendere accessibili informazioni confidenziali, mettendola in difficoltà nei loro confronti (reclamo, pag. 2 nel mezzo). Il Pretore ha ritenuto che la società ha una propria entità giuridica a sé stante e indipendente da quella degli azionisti e che, poiché i documenti richiesti non riguardavano questi ultimi, il loro consenso era irrilevante (decisione impugnata, pag. 2 nel mezzo).

                                         Ora, in merito la reclamante non obietta alcunché, anzi sottoscrive in modo esplicito la conclusione del primo giudice (reclamo, pag. 3 in alto). Giova peraltro rilevare che l'interessata, non accenna nemmeno al “segreto” che intende e pretende salvaguardare. Nelle sue osservazioni 9 maggio 2017, presentate per suo nome e conto dal convenuto, quest'ultimo indicava che: “In veste di amministratore unico sono tenuto a svolgere le mie mansioni con diligenza, fedeltà e confidenzialità. La divulgazione di informazioni riguardanti gli azionisti si pone in contrasto con i miei obblighi di mandatario” (fascicolo “edizione di documenti da RE 1”). Se non che, all'udienza 21 marzo 2017 lo stesso convenuto precisava che l'amministrazione di tutte le società - fra cui appunto anche quella di RE 1 - veniva esercitata tramite la società __________ Sagl (verbale, pag. 2 verso il basso). Di modo che è semmai a carico di quest'ultima che sussistono degli “obblighi di mandatario”, tesi questa sostenuta da __________ Sagl medesima nella relativa e parallela istanza di edizione di documenti a suo carico (fascicolo “edizione di documenti da __________ Sagl”: osservazioni 9 maggio 2017) e che, peraltro, è oggetto di odierno separato giudizio da parte di questa Camera (inc. n. 13.2017.60). Sicché, nell'esito il giudizio del Pretore risulta condivisibile anche laddove ha ritenuto che dell'argomento “mandato” si potesse semmai prevalere il convenuto (decisione impugnata, pag. 2 nel mezzo), invero a nome e per conto di __________ Sagl, in luogo della qui reclamante. A ben vedere, analoga conclusione vale nella misura in cui la reclamante si oppone alla produzione di quanto richiesto, obiettando che il convenuto non è né suo azionista né suo beneficiario economico, bensì solo un suo dipendente al quale versava uno stipendio mensile (reclamo, pag. 2 nel mezzo). Ne consegue che il reclamo, da questo punto di vista, non evidenzia né un accertamento manifestamente errato dei fatti né un accertamento errato del diritto. In quanto infondato, esso va quindi respinto.

                                   6.   La reclamante afferma pure che i documenti richiesti in edizione non possono avere rilevanza giuridica ai fini della vertenza in esame, giacché né l'istanza di edizione né la motivazione del Pretore specificano cosa era da intendere per “pretesi redditi percepiti dal signor RA 1”, suo amministratore unico, e l'attinenza di questi stessi documenti con le entrate di quest'ultimo (reclamo, pag. 2 in basso e 3 in alto). Il Pretore ha tuttavia rilevato che l'istante mirava appunto a provare che, oltre allo stipendio, il marito percepiva altri vantaggi economici dalla società, che la semplice dichiarazione contraria della società reclamante non bastava a dimostrare il contrario e che, in ogni caso, l'accertamento di tali fatti era prevalente rispetto agli interessi della società medesima (decisione impugnata, pag. 2 nel mezzo). E, di fatto, gli argomenti della reclamante non sovvertono in alcun modo queste sue conclusioni. Lasciare poi intendere che la definizione “vantaggi economici” sia troppo generica e non sufficientemente comprensibile pare, a ben vedere, poco serio e finanche pretestuoso. Giova peraltro osservare che la direzione del processo spetta al giudice (art. 124 CPC) e che, a fronte delle debite allegazioni e contestazioni delle parti, è suo compito individuare i fatti controversi oggetto di prova e valutare quali fra i mezzi di prova notificati sono quelli pertinenti (art. 150 e 152 CPC), fermo restando poi l'eventuale accertamento d'ufficio di determinati fatti (art. 153 CPC). La mera opinione contraria del terzo non ha, da questo punto di vista, rilevanza alcuna.     

                                   7.   Tutto ciò considerato, è invano che la reclamante rimprovera al Pretore di non avere correttamente ponderato gli interessi in gioco, ovvero che quello di produrre i bilanci, i conti economici e gli estratti conto a lei intestati dal 1° gennaio 2015 chiesti in edizione sia preponderante rispetto a quello di mantenere confidenziali e riservate le informazioni ivi contenute e che la riguardavano (reclamo, pag. 3). In assenza di elementi tali a sostegno di un accertamento manifestamente errato dei fatti e di un accertamento errato del diritto, il reclamo va, una volta di più, respinto poiché infondato.

                                   8.   Per non pregiudicare i propri interessi degni di protezione e salvaguardare le informazioni confidenziali contenute nei documenti a lei riferiti e relativi al suo stato economico e a suoi pretesi clienti la reclamante reputa imprescindibili dei provvedimenti giusta l'art. 156 CPC, e meglio nel senso di riservare al solo Pretore l'accesso ai bilanci, conti economici ed estratti conto da produrre, richiesta che formula a titolo subordinato (reclamo, pag. 3 nel mezzo).

                                8.1   Pur avendo fini distinti, tra diritti di rifiuto di cooperare (art. 163 a 167 CPC) e provvedimenti a tutela di interessi degni di protezione (art. 156 CPC) sussiste una certa reciprocità e interazione (Trezzini, op. cit., n. 2 ad art. 156; Hasenböhler, op. cit., n. 4 seg. ad art. 156; Leu, in: Brunner/Gasser/Schwander, ZPO Kommentar, 2a ed., 2016, n. 2 seg. ad art. 156; Higi, op. cit., n. 33 ad art. 166; H. Schmid, op. cit., n. 1 ad art. 156; Brönnimann, in: Berner Kommentar, ZPO, 2012, n. 5 seg. ad art. 156): dei provvedimenti adottati in applicazione dell'art. 156 CPC possono così entrare in considerazione laddove il rifiuto di cooperare non è giustificato da un interesse al mantenimento di un segreto giusta l'art. 163 cpv. 2 e 166 cpv. 2 CPC, e quindi essere in questo contesto richiesti. Colui che rivendica misure di tutela ai sensi dell'art. 156 CPC - di regola l'intervento d'ufficio del giudice s'impone quando l'interessato non è nelle condizioni di farlo - deve sostanziare l'esistenza di un concreto ed effettivo pericolo - un rischio solo teorico non è sufficiente dell'interesse degno di protezione che invoca (Hasenböhler, op. cit., n. 9 e 11 ad art. 156; Leu, op. cit., n. 12 e 14 ad art. 156; Guyan, in: Basler Kommentar, 3a ed., 2017, n. 4 ad art. 156; H. Schmid, op. cit., n. 2 ad art. 156; Brönnimann, op. cit., n. 13 ad art. 156).

                                8.2   In concreto la richiesta, formulata per la prima volta davanti a questa Camera è nuova e sottostà quindi, in questa sede di giudizio, al divieto sancito dall'art. 326 cpv. 1 CPC. La questione potrà nondimeno essere riproposta e sostanziata dalla reclamante, e quindi di riflesso esaminata e decisa dal Pretore, contestualmente alla produzione dei suddetti documenti: il primo giudice avrà così modo di visionare i bilanci, i conti economici e i relativi estratti dei conti intestati alla reclamante dal 1° gennaio 2015 in poi alla luce delle argomentazioni che questa riterrà opportuno invocare e spiegare, di appurare l'effettiva esistenza di interessi degni di protezione giusta l'art. 156 CPC e la necessità di provvedimenti a loro tutela in applicazione di questa norma e, se del caso, di individuare il tipo di misura adeguata che in concreto s'impone (vari esempi in: Trezzini, op. cit., n. 28 segg. e nota 4005 ad art. 156).

                                   9.   Le spese processuali, stabilite in applicazione della legge sulla tariffa giudiziaria (LTG), seguono la soccombenza della reclamante (art. 106 cpv. 1 CPC). Per le decisioni su reclamo del Tribunale d'appello la tassa di giustizia è stabilita in applicazione dell'art. 2 cpv. 1 LTG (valore, natura e complessità della causa) e dell'art. 14 LTG (minimo di fr. 100.– e massimo di fr. 10'000.–). Essa è fissata in fr. 400.–, già anticipati dalla reclamante. Non si pone la questione delle ripetibili, non essendo state raccolte osservazioni al reclamo.

Per i quali motivi,

pronuncia:              1.   Il reclamo 23 maggio 2017 di RE 1 è respinto.

                                   2.   Le spese processuali del presente giudizio, fissate in fr. 400.– e già anticipate dalla reclamante, restano a suo carico. Non si assegnano ripetibili.

                                   3.   Notificazione (unitamente al reclamo 23 maggio 2017 alle controparti):

– ; – ; –      .  

                                         Comunicazione alla Pretura della giurisdizione di Mendrisio-Nord.

Per la terza Camera civile del Tribunale d'appello

Il presidente                                                          La vicecancelliera

Rimedi giuridici

Contro la presente sentenza è dato ricorso in materia civile al Tribunale federale, 1000 Losanna 14, entro 30 giorni dalla notifica­zione del testo integrale della decisione con i limiti dell’art. 93 LTF. Nelle cause a carattere pecuniario il ricorso è ammissibile se il valore litigioso ammonta a fr. 15'000.- nelle vertenze in materia di diritto del lavoro e di locazione e a fr. 30'000.- negli altri casi. Per valori inferiori il ricorso è ammissibile se la controversia concerne una questione di diritto di importanza fondamentale o se una legge federale prescrive un’istanza cantonale unica (art. 74 cpv. 2 LTF). Qualora non sia dato il ricorso in materia civile è possibile proporre negli stessi termini ricorso sussidiario in materia costituzionale (art. 113, 117 LTF).  La parte che intende impugnare una decisione sia con un ricorso ordinario sia con un ricorso in materia costituzionale deve presentare entrambi i ricorsi con una sola e medesima istanza (art. 119 LTF).

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