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Ticino Tribunale di appello diritto civile La terza Camera civile 14.09.2017 13.2017.41

September 14, 2017·Italiano·Ticino·Tribunale di appello diritto civile La terza Camera civile·HTML·2,616 words·~13 min·5

Summary

Reclamo contro decisione di indennizzo riconosciuto ad un teste. Libero apprezzamento del giudice

Full text

Incarto n. 13.2017.41

Lugano 14 settembre 2017/rn  

In nome della Repubblica e Cantone Ticino  

La terza Camera civile del Tribunale d'appello

composta del giudice:

Walser, presidente,

vicecancelliera:

Locatelli

sedente nella composizione a giudice unico (art. 48b LOG) per statuire nella causa inc. n. OR.2015.70 (procedura ordinaria) della Pretura del Distretto di Lugano, sezione 1, promossa con petizione 14 aprile 2015 da

RE 1  patrocinata dall'  PA 1   

contro  

  CO 1    CO 2  entrambi patrocinati dall'  PA 2   

chiedente la condanna di CO 1 al pagamento di fr. 57'605.30 oltre interessi e di CO 2 al pagamento di fr. 142'427.30 oltre interessi;

e ora sul reclamo 13 aprile 2017 di RE 1 contro la decisione 30 marzo 2017 con cui il Pretore aggiunto ha riconosciuto al teste __________ un indennizzo di Euro 369.87;

ritenuto

in fatto:                   A.   Ottenuta l'autorizzazione ad agire, con petizione 14 aprile 2015 introdotta davanti al Pretore del Distretto di Lugano, sezione 1, RE 1 ha chiesto la condanna di CO 1 al pagamento di fr. 57'605.30 oltre interessi e di CO 2 al pagamento di fr. 142'427.30 oltre interessi, importi percepiti asseritamente in modo indebito a titolo di pretese salariali e societarie da CO 1 tra il 6 ottobre 2010 e il 5 gennaio 2011, e da CO 2 tra il 5 gennaio 2011 e il 28 luglio 2011. I convenuti si sono opposti alla petizione e ne hanno chiesto la reiezione. Nello scambio degli allegati che ne è seguito, le parti hanno ribadito le loro antitetiche argomentazioni e richieste di giudizio. 

                                  B.   Pendente l'istruttoria, il 18 gennaio 2017 il Pretore aggiunto ha proceduto all'audizione del teste __________. In coda alla testimonianza, il teste ha preannunciato la sua intenzione di chiedere il rimborso dei costi causati dalla trasferta. Con domanda 21 febbraio 2017 egli ha quindi chiesto l'importo di Euro 369.87 quale rimborso delle spese sostenute. Con osservazioni 9 marzo 2017 l'attrice ha riconosciuto la rifusione dei costi limitatamente a fr. 67.–. Il 24 marzo 2017, i convenuti hanno dal canto loro avvallato l'indennizzo così come richiesto dal teste.  

                                  C.   Con decisione 30 marzo 2017 il Pretore aggiunto ha riconosciuto ad __________, nel suo ruolo di testimone e come da lui documentato, un'indennità di Euro 369.87 per spese di trasferta, comprensive di pernottamento, viaggio in treno, taxi e pasti principali.

                                  D.   Con reclamo 13 aprile 2017 RE 1 chiede la riforma della precitata decisione nel senso che al teste __________ sia riconosciuto un indennizzo massimo di fr. 60.40. Inoltre la reclamante protesta almeno fr. 520.– di spese e ripetibili per la presentazione del gravame.

                                         Il reclamo non è stato notificato né alla controparte né al teste __________.

Considerando

in diritto:                 1.   L'indennizzo che il giudice riconosce al terzo tenuto a cooperare in applicazione dell'art. 160 segg. CPC è parte delle spese processuali di assunzione delle prove giusta l'art. 95 cpv. 2 lett. c CPC (Hasenböhler, in: Sutter-Somm/Hasenböhler/Leuenberger, Kommentar ZPO, 3a ed., 2016, n. 31 ad art. 160).

1.1    Trattandosi di costi che, per finire, il giudice addosserà poi alle parti in causa (Hasenböhler, op. cit., n. 31 ad art. 160; Higi, in: Brunner/Gasser/Schwander, ZPO Kommentar, 2a ed., 2016, n. 38 ad art. 160), nei loro confronti la decisione di indennizzo costituisce una decisione in materia di spese, impugnabile a titolo indipendente mediante reclamo (art. 110 CPC), a prescindere se la controversia in sé è soggetta ad appello oppure reclamo (Trezzini, in: Cocchi/Trezzini/Bernasconi, Commentario CPC, 2011, art. 110, pag. 447).

                                1.2   La decisione con cui il giudice fissa l'indennità dovuta al testimone non può però essere qualificata quale decisione finale o parte della decisione finale in quanto il giudice non statuisce su una domanda delle parti, bensì si limita a indennizzare un terzo tenuto a cooperare all'assunzione delle prove (art. 160 cpv. 1 lett. a CPC), liquidando così una questione che si pone durante il corso dell'istruttoria. Di conseguenza, diversamente da quanto disposto dall'art. 48 lett. b cifra 7a LOG, del reclamo se ne occupa la terza Camera civile del Tribunale d'appello in applicazione dell'art. 48 lett. c cifra 2 LOG.

                                1.3   La decisione impugnata è stata notificata alla reclamante il giorno 31 marzo 2017 ed è pervenuta alla stessa lunedì 3 aprile 2017. Rimesso alla posta il giorno 13 aprile 2017, il reclamo ossequia così il termine più breve di 10 giorni (art. 321 cpv. 2 CPC) risultando, da questo punto di vista, senz'altro tempestivo e ammissibile.

                                   2.   Giusta l'art. 320 CPC, con il reclamo possono essere censurati l'applicazione errata del diritto (lett. a) e l'accertamento manifestamente errato dei fatti (lett. b).

                                2.1   Il Pretore aggiunto ha evidenziato che il teste limitava la sua richiesta alla rifusione delle spese causate dalla trasferta. Considerati il suo domicilio a Roma e che l'audizione era stata fissata a Lugano il 18 gennaio 2017 alle ore 14:00, protrattasi per finire per tre ore circa, il primo giudice ha ritenuto giustificato e corretto il rimborso dei due pernottamenti a Milano (Euro 147.84), dei costi di viaggio in treno Milano/Lugano, Lugano/Milano, Milano/Roma e taxi (Euro 159.66) e delle spese per i pasti consumati a Milano e Lugano (Euro 63.37), riconoscendo quindi complessivamente un'indennità di Euro 369.87.

                                2.2   La reclamante rimprovera al primo giudice un eccesso del potere di apprezzamento, laddove ha riconosciuto l'indennità per i pernottamenti a Milano e per le spese di viaggio (reclamo, pag. 2 segg. n. 2). Lamenta poi un'errata applicazione del diritto in relazione al rimborso per i pasti principali, e quantifica, per finire in fr. 60.40 l'indennizzo massimo dovuto al teste.  

                                   3.   Giusta l'art. 160 cpv. 1 lett. a CPC il testimone è tenuto a cooperare all'assunzione delle prove e ha diritto a un adeguato indennizzo (art. 160 cpv. 3 CPC). Tale diritto deve essere fatto valere nei confronti del tribunale, non nei confronti di una o di entrambe le parti (Schmid, in: Basler Kommentar, ZPO, 3a ed., 2017, n. 68 ad art. 160; Hasenböhler, op. cit., n. 31 ad art. 160; Higi, op. cit., n. 38 ad art. 160; Jeandin, in: Bohnet/Haldy/Jeandin/     Schweizer/Tappy, 2011, n. 26-28 ad art. 160). L'adeguatezza (e dunque l'ammontare) dell'indennità è decisa dal giudice secondo il suo libero apprezzamento (Schmid, op. cit., n. 69 ad art. 160; Hasenböhler, op. cit., n. 31 ad art. 160; Higi, op. cit., n. 39 seg. ad art. 160; Jeandin, op. cit., n. 26-28 ad art. 160). Essa non comprende il rimborso di tutte le spese sopportate dal terzo, bensì è funzionale a un giudizio di equità che tiene conto di tutte le particolarità del caso concreto, e con la premessa che quei costi siano stati sostanziati (Hasenböhler, op. cit., n. 31 ad art. 160; Higi, op. cit., n. 41 ad art. 160; Jeandin, op. cit., n. 26-28 ad art. 160). Richiamato l'art. 96 CPC, che lascia una competenza residua ai Cantoni per stabilire le tariffe per le spese giudiziarie (Rüegg/Rüegg, in: Basler Kommentar, ZPO, 3a ed., 2017, n. 3 ad art. 95, n. 1, 2 e 6 ad art. 96), questi ultimi sono liberi di emanare norme di concretizzazione in merito all'indennità da versare ai testimoni (Schmid, op. cit., n. 72 ad art. 160; Higi, op. cit., n. 42 ad art. 160).

                                         Il Canton Ticino, all'art. 28 cpv. 1 della Legge sulla tariffa giudiziaria del 30 novembre 2010, entrata in vigore il 1° gennaio 2011 (LTG), ha stabilito che al testimone è versata un'indennità di fr. 50.– per mezza giornata e di fr. 100.– per la giornata intera. Inoltre il testimone ha diritto all'indennità di trasferta se ciò gli cagiona spese rilevanti, applicandosi al riguardo e per analogia le disposizioni per i dipendenti dello Stato (art. 28 cpv. 3 LTG). E, in particolare, secondo il Regolamento concernente le indennità ai dipendenti dello Stato (RL 2.5.4.4.1) entrano in considerazione il rimborso di spese di viaggio (trasporti pubblici o privati a dipendenza del caso: art. 4 lett. a cifra 1 e 2), dei pasti principali (fr. 18.– nel cantone e fr. 25.– fuori cantone: art. 5 cpv. 1) e dei pernottamenti (al massimo fr. 150.–: art. 5 cpv. 3).

                                   4.   La reclamante imputa al Pretore aggiunto un eccesso di potere di apprezzamento nella determinazione del rimborso della spesa di Euro 147.84 per i due pernottamenti a Milano e di Euro 159.66 per trasferimenti in treno e taxi (Euro 33.– Milano/Lugano, Euro 15.46 Lugano/Milano, Euro 7.20 taxi, Euro 104.– Milano/Roma). 

                                4.1   L'interessata rileva che il costo di Euro 147.84 per i pernottamenti a Milano non sono stati personalmente fatturati al teste __________, bensì alla società __________ (reclamo, pag. 2 seg. n. 2a). Ma invano. Il Pretore aggiunto ha evidenziato che la richiesta di rimborso riguarda i costi legati all'audizione di quel teste a Lugano il giorno 18 gennaio alle ore 14:00, tenuto conto del suo domicilio a Roma. E, in tal senso, la fattura emessa il 19 gennaio 2017 dal relativo albergo indica pacificamente “__________, Camera __________, Soggiorno dal 17/01/2017 al 19/01/2017 2gg.”. Sicché, a prescindere dalle altre indicazioni sulla fattura, tale costo è indubbiamente legato alla persona del teste in questione e alla sua presenza a Milano durante quei giorni, in concomitanza dell'udienza alla quale ha partecipato.

                                4.2   Obietta invero la reclamante che, proprio perché la fattura era stata emessa a carico di quella società, ben dimostra che il teste si trovava e soggiornava a Milano per propri interessi e questioni lavorative (reclamo, pag. 2 n. 2.b). Tuttavia, come già evidenziato (sopra, consid. 4.1), determinante non sono le modalità con cui si provvede a saldare un esborso, bensì la titolarità di quella specifica spesa che, da un profilo oggettivo, appare giustificata e ragionevole.  

                                4.3   La reclamante considera particolarmente indicativa la mancata produzione agli atti del biglietto di andata in treno da Roma a Milano che - diversamente dai tentativi di chiarimento proposti dalla controparte - il teste nemmeno aveva provato a giustificare. A detta della reclamante, questo dimostra a maggior ragione che quel teste era a Milano per altri motivi e, quindi, che non erano date le condizioni per risarcirgli tanto i pernottamenti quanto le trasferte in treno Roma/Milano e Milano/Roma (reclamo, pag. 3 n. 2c). Ma, non se ne vede il motivo, poiché non è contestato che il teste risieda a Roma e che, per finire, sostanzialmente la mancata produzione del biglietto del treno Roma/Milano si traduce in un minor indennizzo.

                                4.4   Rileva la reclamante che socio di maggioranza della società __________ è lo stesso convenuto CO 2 e che, pertanto, la spesa non può essere caricata alle parti in causa (reclamo, pag. 3 n. 2d). L'argomento è però inconsistente e pretestuoso. Basti al riguardo ricordare che né quella società - persona giuridica a sé stante - né il teste __________ sono parti in causa.       

                                4.5   La reclamante afferma che il teste, pur risiedendo a Roma, poteva senz'altro garantire la sua presenza a Lugano per l'audizione del 18 gennaio, pianificando il trasferimento di andata e di ritorno in giornata, ritenuta una sua partenza da casa alle ore 06:00 e un rientro a Roma per le 23:00 (reclamo, pag. 3 n. 2e). Comunque sia, tradotto in termini di tempo, questo significa che, per presenziare in qualità di teste all'udienza a Lugano per la durata di tre ore circa, __________ avrebbe dovuto investire complessive 17 ore, ben più di una normale giornata lavorativa. Va poi tenuto conto che il teste non era in grado di valutare la durata della testimonianza, e di conseguenza la riservazione del viaggio di rientro per il medesimo giorno poteva facilmente trasformarsi in un'inutile spesa. Anche il fatto di essere giunto a Milano il giorno precedente l'udienza - privilegiando così la certezza di essere puntuale - non può certo essere considerato irragionevole. E questo basta a rendere inconsistente l'obiezione della reclamante.    

                                4.6   Tutto ciò ritenuto, ne consegue che la decisione di riconoscere ad __________ un'indennità di Euro 147.84 per il pernottamento a Milano e di Euro 159.66 di costi di viaggio in treno e taxi, non è frutto di un eccesso del potere di apprezzamento del Pretore aggiunto. Al riguardo il reclamo va così respinto.    

                                   5.   La reclamante contesta poi il rimborso di Euro 63.37 per pasti principali a Milano e a Lugano: egli reputa ammissibile un indennizzo di fr. 18.– per il pasto principale consumato a Lugano lo stesso giorno dell'audizione, conformemente a quanto previsto dall'art. 5 del Regolamento concernente le indennità ai dipendenti dello Stato (reclamo, pag. 4 n. 3a). In proposito, il Pretore aggiunto ha evidenziato che la spesa per pasti principali di Euro 63.37 (correttamente Euro 62.37: Euro 38.50 a Milano ed Euro 23.87 a Lugano) superava in effetti l'importo complessivo di fr. 43.– riconoscibile in base al citato regolamento (fr. 25.– per il pasto consumato a Milano, quindi fuori cantone; e fr. 18.– per quello consumato a Lugano). A detta del primo giudice però la maggior spesa era compensata dal minor costo del treno in rapporto alla spesa che, per il medesimo tragitto, l'acquisto di biglietti FFS in 1° classe avrebbe comportato (decisione impugnata, pag. 2 nel mezzo). Questa sua conclusione è senz'altro sostenibile, se solo si pensa che a fronte di Euro 33.– dovuti per il viaggio in treno EC in 1° classe Milano/Lugano - classe di per sé ammessa secondo il regolamento per i dipendenti dello Stato per trasferte in treno (sopra, consid. 3: art. 4 lett. a cifra 1 e 2) - il teste è rientrato a Milano con un biglietto per il treno TILO in 2° classe acquistato a Lugano al costo di Euro 15.46. E, diversamente da quanto lascia intendere la reclamante (reclamo, pag. 5 n. 3b), di queste risultanze vi è oggettivo riscontro nei giustificativi che accompagnano la richiesta di rimborso 21 febbraio 2017. D'altra parte, a fronte dei pernottamenti a Milano, il riconoscimento del pasto principale in quella città non può seriamente considerarsi iniquo. Sicché anche da questo punto di vista il reclamo è da respingere.

                                   6.   Le spese processuali sono a carico della reclamante, risultata soccombente (art. 106 cpv. 1 CPC). Per le decisioni su reclamo del Tribunale d'appello, la tassa di giustizia - da fissare in considerazione del valore, della natura e della complessità della causa (art. 2 cpv. 1 LTG) - si situa tra fr. 100.– e fr. 10'000.– (art. 14 LTG). Essa è stabilita in fr. 500.–, già anticipati dalla reclamante. Non essendo state raccolte osservazioni al reclamo, non si pone la questione delle ripetibili.

Per i quali motivi,

pronuncia:              1.   Il reclamo 13 aprile 2017 di RE 1 è respinto.

                                   2.   Le spese processuali, fissate in fr. 500.– e già anticipate dalla reclamante, restano a suo carico. Non si assegnano ripetibili.

                                   3.   Notificazione (unitamente al reclamo 13 aprile 2017 alla controparte e al teste __________):

–      ; –     ; – .  

                                         Comunicazione alla Pretura del Distretto di Lugano, sezione 1.

Per la terza Camera civile del Tribunale d'appello

Il presidente                                                          La vicecancelliera

Rimedi giuridici

Contro la presente sentenza è dato ricorso in materia civile al Tribunale federale, 1000 Losanna 14, entro 30 giorni dalla notifica­zione del testo integrale della decisione con i limiti dell’art. 93 LTF. Nelle cause a carattere pecuniario il ricorso è ammissibile se il valore litigioso ammonta a fr. 15'000.- nelle vertenze in materia di diritto del lavoro e di locazione e a fr. 30'000.- negli altri casi. Per valori inferiori il ricorso è ammissibile se la controversia concerne una questione di diritto di importanza fondamentale o se una legge federale prescrive un’istanza cantonale unica (art. 74 cpv. 2 LTF). Qualora non sia dato il ricorso in materia civile è possibile proporre negli stessi termini ricorso sussidiario in materia costituzionale (art. 113, 117 LTF).  La parte che intende impugnare una decisione sia con un ricorso ordinario sia con un ricorso in materia costituzionale deve presentare entrambi i ricorsi con una sola e medesima istanza (art. 119 LTF).

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