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Ticino Tribunale di appello diritto civile La terza Camera civile 19.11.2012 13.2012.86

November 19, 2012·Italiano·Ticino·Tribunale di appello diritto civile La terza Camera civile·HTML·1,601 words·~8 min·2

Summary

Reclamo contro la richiesta di versamento dell’anticipo delle spese peritali. Interesse degno di protezione a impugnare la richiesta di anticipo delle spese

Full text

Incarto n. 13.2012.86

Lugano 19 novembre 2012  

In nome della Repubblica e Cantone Ticino  

La terza Camera civile del Tribunale d'appello

composta dei giudici:

Walser, presidente, Pellegrini e Celio

vicecancelliera:

Meyer

sedente per statuire nella causa inc. n. DI.2010.305 della Pretura della giurisdizione di __________ promossa con istanza di prova a futura memoria 24/28 dicembre 2010 da

 RE 1  patrocinato dall’  PA 1   

contro  

CO 1  patrocinata dall’  PA 4    Intervenuti in lite: PI 2 patr. dall’ __________   PI 1 patr. dall’ __________

E ora sul reclamo 21 settembre 2012 contro la decisione 19 settembre 2012 con cui il Pretore ha ammesso tutti i quesiti peritali presentati dalla convenuta CO 1 e dall’intervenuta in lite __________, ponendo a carico dell’istante RE 1 l’anticipo dei relativi costi (dispositivo n. 2);

ritenuto

in fatto e diritto:           che con istanza di assunzione di prova peritale a futura memoria 24 dicembre 2010 RE 1 ha convenuto in giudizio CO 1, responsabile di opere di impermeabilizzazione sul fondo n. __________ RFD di __________ di sua proprietà, chiedendo che il perito confermi l’esistenza di infiltrazioni d’acqua e dica quali interventi sono necessari per porvi rimedio;

                                         che, su richiesta delle parti, la procedura è stata sospesa in sede d’udienza 13 gennaio 2011 per dar modo alla convenuta di studiare un piano d’intervento entro fine febbraio 2011, ed è poi stata riattivata con ordinanza 22 giugno 2011;

                                         che all’udienza 11 luglio 2011 la parte istante ha confermato la propria domanda, a cui la convenuta non si è opposta, osservando di aver provveduto alle riparazioni di propria competenza e segnalando che le ulteriori infiltrazioni d’acqua erano da ricondurre a lavori eseguiti da altra impresa;

                                         che con atto 11 giugno 2012 RE 1 ha denunciato la lite all’arch. PI 2 e alla PI 1, i quali sono intervenuti in lite con atto 26 giugno, rispettivamente 2 luglio 2012;

                                         che in data 6 luglio 2012 il perito ha trasmesso il referto peritale;

                                         che con istanza 30 luglio 2012 l’intervenuta in lite PI 1 ha chiesto la delucidazione e il completamento scritto della perizia, e altrettanto ha fatto la convenuta CO 1 con istanza 31 luglio 2012;

                                         che con decisione 19 settembre 2012 il Pretore ha ammesso l’istanza e i relativi quesiti presentati da CO 1 e PI 1, ponendo a carico dell’istante RE 1 l’anticipo dei relativi costi (dispositivo n. 2);

                                         che con lettera 21 settembre 2012 l’istante ha chiesto al Pretore di modificare il dispositivo n. 2 della summenzionata decisione, nel senso di porre i costi dei quesiti peritali di delucidazione e completamento a carico di chi li ha formulati, osservando che se il primo giudice avesse mantenuto la propria decisione, egli si sarebbe rifiutato di anticipare i costi, rinunciando alla delucidazione;

                                         che in data 24 settembre 2012 il Pretore ha trasmesso l’atto di parte istante al Tribunale d’appello, lo stesso essendo da considerare quale reclamo sull’anticipo delle spese peritali;

                                         che con scritto 29 ottobre 2012 CO 1 ha comunicato di rinunciare a presentare osservazioni;

                                         che con osservazioni 12 novembre 2012 l’intervenuta in lite PI 1 ha considerato corretta la decisione di porre i costi a carico della parte che ha chiesto la prova a futura memoria;

                                         che con osservazioni 13 novembre 2012 l’intervenuto in lite PI 2 ha evidenziato di aver versato in data 11 settembre 2012 fr. 594.- a titolo di spese peritali per i tre quesiti posti, ragione per cui ritiene che anche la convenuta CO 1 e l’intervenuta in lite PI 1 debbano pagare le spese peritali aggiuntive da loro causate onde evitare una disparità di trattamento procedurale;

                                         che, il 1° gennaio 2011, è entrato in vigore il Codice di diritto processuale civile svizzero (CPC);

                                         che l’art. 404 CPC prevede che fino alla loro conclusione davanti alla giurisdizione adita, ai procedimenti già pendenti al momento dell’entrata in vigore del nuovo codice si applica il diritto procedurale previgente;

                                         che, di conseguenza, il procedimento essendo stato avviato 28 dicembre 2010, allo stesso continua ad essere applicabile il CPC-TI;

                                         che l’art. 405 cpv. 1 CPC stabilisce però che alle impugnazioni si applica il diritto in vigore al momento della comunicazione della decisione;

                                         che secondo la recente giurisprudenza del Tribunale federale, l’art. 405 cpv. 1 CPC non è applicabile soltanto alle decisioni che pongono fine al procedimento, bensì anche alle decisioni incidentali come quella oggetto di impugnativa (DTF dell’8 agosto 2011, inc. 5A_320/2011, consid. 2.3.2);

                                         che ciò implica la cessazione dell’applicazione del diritto previgente prima del passaggio in giudicato della sentenza di merito, quindi prima che il procedimento sia concluso, con la conseguenza di avere una procedura ibrida, a cui continua ad essere applicabile il CPC-TI, tranne per il sistema di impugnazione che è retto dal CPC svizzero;

                                         che la richiesta di anticipo delle spese, fondata nel caso concreto sull’art. 147 CPC-TI, è regolata, nel codice di diritto processuale civile svizzero, dall’art. 98 CPC, in applicazione del quale il giudice può esigere che l’istante anticipi un importo a copertura parziale o totale delle spese processuali presumibili;

                                         che l’art. 103 CPC dispone che le decisioni in materia di anticipazione delle spese sono impugnabili mediante reclamo, da proporre, trattandosi di disposizioni di natura ordinatoria (art. 124 CPC), nel termine di 10 giorni all’autorità giudiziaria superiore (art. 321 cpv. 2 CPC);

                                         che, pertanto, essendo la decisione di cui trattasi stata notificata il 19 settembre 2012, il reclamo 21 settembre 2012 è tempestivo e, da questo punto di vista, ammissibile;

                                         che, per l’art. 320 CPC, con il rimedio del reclamo possono essere censurati soltanto l’applicazione errata del diritto (art. 320 CPC, lett. a) e l’accertamento manifestamente errato dei fatti (lett. b);

                                         che nel caso concreto il Pretore ha posto l’anticipo delle spese a carico dell’istante, ciò considerato che la prova a futura memoria è stata da lui richiesta e quindi ammessa nel suo interesse;

                                         che il reclamante censura la decisione impugnata rilevando come CO 1 e PI 1 non abbiano chiesto che le spese siano messe a carico dell’istante, ragione per cui la decisione andrebbe “ultra petita” o sarebbe comunque stata emanata senza che l’istante potesse esprimersi, evidenziando poi che le istanze di delucidazione e/o completazione sarebbero state presentate nell’esclusivo interesse degli intervenuti in lite;

                                         che il reclamo è inammissibile già per il fatto che il reclamante non ha alcun interesse a impugnare la decisione in oggetto, la stessa non avendo alcuna conseguenza sulla sua posizione processuale;

                                         che, in effetti, qualora egli omettesse di versare l’anticipo delle spese, non gliene deriverebbe discapito alcuno, considerato che in siffatta evenienza non si procederebbe al completamento della perizia, fatto salvo il caso in cui controparte sia disposta ad anticiparne i costi;

                                         che, comunque sia, anche nel merito la decisione meriterebbe tutela;

                                         che giusta l’art. 147 CPC-TI ciascuna delle parti deve versare, nel corso del processo, le spese degli atti che compie e che chiede, e anticiparle quando l’anticipazione è posta a suo carico dal codice o le è chiesta dal giudice;

                                         che, avendo la parte istante chiesto l’assunzione di una perizia a futura memoria, la decisione di chiedere alla medesima l’anticipo delle spese per il completamento della perizia, considerando la prova nel suo complesso invece che nell’ottica di singoli atti susseguentisi, non costituisce un’applicazione errata del diritto;

                                         che di conseguenza il reclamo andrebbe comunque respinto;

                                         che le spese processuali per la presente procedura, disciplinate dalla legge sulla tariffa giudiziaria (LTG) entrata in vigore il 1° gennaio 2011, la quale dispone che la tassa di giustizia è fissata in considerazione del valore, della natura e della complessità della causa (art. 2 cpv. 1 LTG), seguono la soccombenza;

                                         che giusta l’art. 14 LTG la tassa di giustizia delle decisioni su reclamo del Tribunale d’appello essendo fissata tra fr. 100.- e fr. 10'000.-, nel caso concreto le stesse vanno stabilite in complessivi fr. 300.- e sono poste a carico del reclamante, soccombente;

                                         che avendo la controparte e gli intervenuti in lite inoltrato osservazioni, vengono loro assegnate ripetibili in conformità al Regolamento sulla tariffa per i casi di patrocinio d’ufficio e di assistenza giudiziaria e per la fissazione delle ripetibili (Rtar del 19 dicembre 2007);

Per i quali motivi        

pronuncia:              1.   Il reclamo 21 settembre 2012 di RE 1 è inammissibile.

                                   2.   Le spese processuali di fr. 300.-, già anticipate dal reclamante, restano a suo carico, con l’obbligo di versare altresì alla controparte CO 1 e agli intervenuti in lite arch. PI 2 e PI 1 fr. 200.ciascuno a titolo di ripetibili.

                                   3.   Notificazione (unitamente alle osservazioni alle altre parti):

-      -          -    -      

                                         Comunicazione alla Pretura della giurisdizione di __________

Per la terza Camera civile del Tribunale d’appello

Il presidente                                                           La vicecancelliera

Rimedi giuridici

Contro la presente sentenza è dato ricorso in materia civile al Tribunale federale, 1000 Losanna 14, entro 30 giorni dalla notificazione del testo integrale della decisione (art. 100 cpv. 1 LTF). Nelle cause a carattere pecuniario il ricorso è ammissibile se il valore litigioso ammonta a fr. 15'000.- nelle vertenze in materia di diritto del lavoro e di locazione e a fr. 30'000.- negli altri casi. Per valori inferiori il ricorso è ammissibile se la controversia concerne una questione di diritto di importanza fondamentale o se una legge federale prescrive un’istanza cantonale unica (art. 74 cpv. 2 LTF). Qualora non sia dato il ricorso in materia civile è possibile proporre negli stessi termini ricorso sussidiario in materia costituzionale (art. 113, 117 LTF).  La parte che intende impugnare una decisione sia con un ricorso ordinario sia con un ricorso in materia costituzionale deve presentare entrambi i ricorsi con una sola e medesima istanza (art. 119 LTF). Il valore litigioso non essendo in concreto noto, il ricorrente dovrà indicarlo nell’eventuale ricorso.

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