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Ticino Tribunale di appello diritto civile La terza Camera civile 27.09.2012 13.2012.63

September 27, 2012·Italiano·Ticino·Tribunale di appello diritto civile La terza Camera civile·HTML·2,816 words·~14 min·3

Summary

Pregiudizio difficilmente riparabile - interessi degni di protezione

Full text

Incarto n. 13.2012.63

Lugano 27 settembre 2012  

In nome della Repubblica e Cantone Ticino  

La terza Camera civile del Tribunale d'appello

composta dei giudici:

Walser, presidente, Pellegrini e Celio

vicecancelliera:

Meyer

sedente per statuire nella causa inc. n. OR.2011.117 (azione creditoria) della Pretura del Distretto di Lugano, sezione 1, promossa con petizione 29 settembre 2011 da

 CO 1  patrocinato dallo  PA 2   

contro

RE 1  patrocinata dall’  PA 1   

E ora sul reclamo 20 agosto 2012 di RE 1 contro l’ordinanza sulle prove 7 agosto 2012 con cui il Pretore ha ammesso alcuni mezzi di prova, respingendone altri;

ritenuto

in fatto:                    A.   Con petizione 29 settembre 2011 CO 1 ha convenuto in giudizio RE 1 chiedendone la condanna al pagamento di € 1'200'000.- e fr. 55'749.80 oltre interessi a titolo di risarcimento danni.

                                         Con risposta 2 gennaio 2012 la convenuta ha postulato in via principale che la petizione sia dichiarata irricevibile, mentre in via subordinata ne ha postulato l’integrale reiezione.

                                         Con replica 5 marzo 2012 l’attore ha modificato la propria pretesa chiedendo la condanna della convenuta al pagamento di € 1'206'292.e fr. 55'749.80 oltre interessi. Con duplica 8 maggio 2012 la convenuta ha confermato la propria opposizione alle domande attoree.

                                         Con triplica spontanea 25 maggio 2012 l’attore si è opposto alle argomentazioni in duplica della convenuta. Con quadruplica spontanea 20 giugno 2012 la convenuta ha ribadito le eccezioni e contestazioni sollevate.

                                  B.   All’udienza prime arringhe 22 giugno 2012 le parti hanno confermato le rispettive domande ed allegazioni e hanno notificato i relativi mezzi di prova. La parte attrice ha chiesto l’audizione di alcuni testi, il richiamo di documenti dalla convenuta e da terzi, in particolare dalla F__________, l’interrogatorio delle parti e due perizie. La parte convenuta ha invece domandato l’assunzione di due testi, l’interrogatorio di parte attrice, l’edizione documenti da terzi e la perizia.

                                  C.   Con ordinanza sulle prove 7 agosto 2012 il Pretore ha ammesso – per il momento (cfr. dispositivo n. 4) – tutte le audizioni testimoniali, l’interrogatorio della parte convenuta assegnando all’attore un termine di 30 giorni per proporre le domande rogatoriali, l’edizione documenti dalla convenuta assegnando alla stessa un termine di 30 giorni per produrli, l’edizione documenti da __________, __________ e __________, le perizie attore (dispositivo n. 1), nonché il richiamo dalla F__________ del fascicolo riguardante la vicenda H__________  contro RE 1, assegnando al terzo un termine di 30 giorni per formulare osservazioni o produrre la documentazione (dispositivo n. 2), mentre ha respinto i richiami e la perizia offerti dalla parte convenuta (dispositivo n. 3).

                                  D.   Con reclamo 20 agosto 2012 la convenuta si aggrava contro la predetta decisione chiedendone la riforma nel senso di annullare il dispositivo n. 2.

                                  E.   Con osservazioni 21 settembre 2012 la parte attrice ha chiesto in via principale che il reclamo sia dichiarato inammissibile, non essendo dato il rischio di un pregiudizio difficilmente riparabile, mentre in via subordinata ne ha chiesto la reiezione.

                                  F.   Con ordinanza 10 settembre 2012 il Presidente della terza Camera civile ha ritenuto non essere il caso di concedere effetto sospensivo al reclamo.

considerato

in diritto:                  1.   L’ordinanza sulle prove 7 agosto 2012 è una disposizione ordinatoria processuale (art. 154 CPC), la quale, in applicazione dei combinati art. 319 lett. b cifra 2 e 321 cpv. 2 CPC e 48 lett. c cifra 1 LOG, è impugnabile con reclamo nel termine di dieci giorni alla terza Camera civile del Tribunale d’appello.

                                         Nel caso concreto la decisione impugnata è pervenuta al legale di parte convenuta l’8 agosto 2012, sicché, tenuto conto che il 18 agosto cadeva di sabato (art. 142 cpv. 3 CPC), il gravame qui in esame, datato 20 agosto 2012, è tempestivo e da questo punto di vista ammissibile.

                                   2.   Il CPC prevede che con il rimedio del reclamo possono essere censurati soltanto l’applicazione errata del diritto (art. 320 CPC, lett. a) e l’accertamento manifestamente errato dei fatti (lett. b). Inoltre, nei casi non espressamente previsti dalla legge, il reclamo dell’art. 319 lett. b CPC è ammissibile soltanto quando vi è il rischio di un pregiudizio difficilmente riparabile (cifra 2), dato quando non può, o non può interamente, essere riparato neanche mediante una successiva sentenza finale favorevole. Il rischio di un pregiudizio difficilmente riparabile dev’essere perlomeno reso verosimile dal reclamante, il quale deve quindi produrre un certo sforzo allegatorio, l’enunciazione di proclami o principi generali non essendo sufficienti (Trezzini, CPC Comm., 2011, art. 319, pag. 1407).

                                2.1   Il CPC non prevede espressamente l’impugnabilità delle ordinanze sulle prove. Pertanto, nel caso concreto la reclamante doveva rendere verosimile il rischio di un pregiudizio difficilmente riparabile relativo all’ammissione da parte del Pretore del richiamo dalla F__________ del fascicolo riguardante la vicenda H__________  contro RE 1.

                                2.2   In dottrina e giurisprudenza è controverso quando sussista un pregiudizio difficilmente riparabile ai sensi dell’art. 319 lett. b cifra 2 CPC, in particolare è dubbio se è sufficiente un pregiudi­zio di fatto oppure se deve essere dato un pregiudizio giuridico.

                             2.2.1   Secondo la giurisprudenza del Tribunale federale all’art. 93 cpv. 1 lett. a LTF, è dato un pregiudizio irreparabile allorquando sussiste un pregiudizio di natura giuridica che non può o non può interamente essere riparato neanche mediante una successiva sentenza finale favorevole. La mera possibilità di un pregiudizio giuridico irreparabile è sufficiente. Non bastano invece pregiudizi puramente di fatto o misti quali per esempio la dilatazione dei tempi della procedura o l’aumento delle spese processuali (DTF 137 III 380, consid. 1.2.1 e 2, con ulteriori riferimenti). Il Tribunale federale non si è però finora espresso sulla questione a sapere se tale giurisprudenza sia applicabile anche all’art. 319 lett. b cifra 2 CPC. L’alta Corte si è meramente limitata ad osservare che se è dato un pregiudizio irreparabile secondo l’art. 93 cpv. 1 lett. a LTF, allora è dato anche un pregiudizio difficilmente riparabile giusta l’art. 319 lett. b cifra 2 CPC (DTF 137 III 380, consid. 2.2).

                             2.2.2   La dottrina non è unanime sul concetto di pregiudizio difficil­mente riparabile. Taluni autori sussumono sotto tale concetto sia il pregiudizio giuridico sia quello di fatto, sostenendo che il legislatore ha consapevolmente previsto una formulazione più generosa rispetto all’art. 93 cpv. 1 lett. a LTF e che è quindi sufficiente un interesse economico per revocare o modificare l’ordinanza impugnata (Freiburghaus/Afheldt, in Sutter-Somm/ Hasenböhler/Leuenberger, Kommentar zur schweizerischen Zivilprozessordnung, 2010, n. 13-15 ad art. 319; Blicken­storfer, in Brunner/Gasser/Schwander, ZPO Kommentar, 2011, n. 39 ad art. 319; Reich, in Baker & McKenzie, Schweizerische Zivilprozessordnung, 2010, n. 9 ad art. 319; Staehelin/Staehelin/Grolimund, Zivilprozessrecht – nach dem Entwurf für eine Schweizerische Zivilprozessordnung und weiteren Erlassen – unter Einbezug des internationalen Rechts, Zürich, 2008, § 26 n. 31, lett. b). Secondo altri autori non è invece necessario distinguere tra pregiudizio giuridico o fattuale, bensì occorre piuttosto porre l’accento sul rischio di generare un pregiudizio e la difficoltà nel ripararlo, ciò che lascia al giudice un ampio potere di apprezzamento (Trezzini, CPC Comm., 2011, art. 319, pag. 1403 e segg.; Brunner, in Oberhammer, Kurz­kommentar ZPO, 2010, n. 11-13 ad art. 319). Altri ancora – in linea con la giurisprudenza del Tribunale federale al vecchio art. 87 OG e all’art. 93 cpv. 1 lett. a LTF e quella del Tribunale d’ap­pel­lo del Canton Zugo all’art. 319 lett. b cifra 2 CPC (v. DTF 137 III 380) – sono invece dell’opinione che il pregiudizio difficilmente riparabile debba essere di natura giuridica e non meramente fat­tuale (Spühler, Basler Kommentar, ZPO, 2010, n. 7 ad art. 319).

                             2.2.3   L’avamprogetto della Commissione peritale del giugno 2003 parla del rischio di un “pregiudizio non più riparabile” (“nicht wieder gutzumachender Nachteil”). Il Rapporto esplicativo all’avamprogetto specifica a pag. 145 che tale pregiudizio non deve essere di natura giuridica, bensì può anche essere di natura meramente fattuale, puntualizzando che la restrizione (ossia la circostanza di prevedere il rischio di un pregiudizio) permette di snellire la procedura (“Straffung des Verfahrens”). Il Messaggio n. 06.062 del Consiglio federale del 28 giugno 2006, pag. 6748, parla invece di un “pregiudizio non facilmente riparabile”, senza specificarne la portata, ribadendo soltanto che il legislatore ha voluto restringere la possibilità di impugnare le decisioni incidentali per le quali la legge non prevede espressamente il reclamo, con lo scopo di non ritardare inutilmente il corso del processo. Dal bollettino ufficiale 06.062 del Consiglio degli Stati del 14 giugno 2007, del Consiglio nazionale del 12 giugno 2008, del Consiglio degli Stati del 29 settembre 2008 e del Consiglio nazionale del 2 dicembre 2008 non è possibile evincere alcunché, la questione non essendo stata sollevata né discussa.

                             2.2.4   Secondo la giurisprudenza del Canton Zurigo relativa al vecchio § 282 cpv. 1 cifra 1 CPC ZH, il rischio di un pregiudizio difficilmente riparabile era dato sia se era di natura giuridica sia di natura fattuale (ZR 96 (1997) n. 127; Frank/Sträuli/Messmer, Kommentar zur zürcherischen Zivilprozessordnung, 1997, n. 5 e segg. al § 282; Frank/Sträuli/Messmer, Kommentar zur zürcherischen Zivilprozessordnung, Ergänzungsband, 2000, n. 1 al § 282). Secondo la giurisprudenza del Canton Argovia al § 335 lett. b CPC AG, la disposizione ordinatoria causava un pregiudizio difficilmente riparabile quando pregiudicava la posizione complessiva del reclamante in relazione al processo, per esempio il procedimento veniva considerato troppo prolungato – quindi pregiudizievole – se avesse dovuto essere annullato con la sentenza finale a causa di un vizio di procedura (cfr. Bühler/Edelmann/Killer, Kommentar zur aargauischen Zivilprozessordnung, 1998, n. 9 al § 335 CPC AG);

                               2.3.   Tenuto conto di quanto sopra esposto e in conformità al principio di celerità perseguito dal nuovo Codice di procedura civile (Messaggio n. 06.062 del Consiglio federale svizzero del 28 giugno 2006, pag. 6602 e segg.) – diversamente dalla giurisprudenza all’art. 93 cpv. 1 lett. a LTF – nel caso dell’art. 319 lett. b cifra 2 CPC occorre ritenere dato un pregiudizio difficilmente riparabile tanto in presenza di un pregiudizio giuridico, quanto in presenza di un pregiudizio di fatto. Ad ogni modo, determinante non è però la natura del pregiudizio, bensì la sua rilevanza nel processo, che dev’essere esaminata in concomitanza con la censura di errata applicazione del diritto (art. 320 CPC, lett. a) e/o l’accertamento manifestamente errato dei fatti (lett. b). Inoltre il pregiudizio deve essere concreto, di essenziale rilievo per l’andamento del processo e non deve poter – interamente o parzialmente – essere riparato neppure mediante una successiva sentenza finale favorevole. In altre parole, le altre decisioni e le disposizioni ordinatorie devono pregiudicare la posizione complessiva del reclamante in relazione al processo, pregiudizio al quale non può essere posto rimedio successivamente e che non è suscettibile di essere modificato mediante la decisione di merito. La rilevanza del pregiudizio nel processo deve essere esaminata secondo il libero e ampio potere di apprezzamento del giudice alla luce del principio di celerità perseguito dal CPC, ponderando il rischio di generare il pregiudizio, la difficoltà nel ripararlo e le sue conseguenze sul procedimento.

                                2.4   Nel caso in rassegna la reclamante rimprovera al Pretore di aver ammesso il richiamo indeterminato dalla F__________ del fascicolo riguardante la vicenda H__________  contro RE 1, concedendo all’attore la possibilità di visionare documentazione estranea alla sua relazione bancaria, ciò che costituirebbe un’inammissibile “fishing expedition”. Il primo giudice ha di fatto ordinato il richiamo dell’intero fascicolo in questione (dispositivo n. 2), precisando però chiaramente nei considerandi che “con riferimento alla vicenda __________, quanto qui interessa è unicamente sapere se e quale impatto ha avuto sull’attore rispettivamente sui veicoli ed i conti che vi fanno capo. Di conseguenza vanno escluse amministrazioni probatorie a 360 gradi, che del resto violano, in ampia misura, il divieto dell’inquisizione”. Fonda­mentale per la presente procedura è dunque unicamente sapere quali conseguenze la vicenda H__________  ha avuto sul patrimonio dell’attore. Irrilevanti sono invece le singole relazioni con gli altri clienti coinvolti. Ciò posto, la rilevanza del mezzo di prova non può essere esclusa a priori. È pur vero che se venissero rivelati i nomi degli altri clienti della banca – gli stessi essendo a loro volta tutelati dal diritto bancario – ciò potrebbe ledere i loro legittimi interessi e causare un danno economico alla convenuta, ragione per cui deve essere ritenuto dato il rischio di un pregiudizio difficilmente riparabile.

                                2.5   Giusta l’art. 156 CPC, se l’assunzione delle prove rischia di pregiudicare interessi degni di protezione di una parte o di terzi, come in particolare segreti d’affari, il giudice prende i provvedi­menti necessari alla loro tutela. Alfine di salvaguardare il segreto commerciale e d’affari, il Pretore deve quindi adottare le opportune misure affinché l’ispezione dei documenti non ecceda i bisogni della causa. Così il primo giudice ha la facoltà segnata­mente di prendere conoscenza dei menzionati documenti ad esclusione della controparte, di entrambe le parti o eventual­mente di terzi precludendone l’accesso, con relativo suggella­mento dei documenti. Su richiesta del Pretore, la convenuta o il terzo potrà segnalare al giudice quali parti del documento prodotto meritino particolare tutela, indicandone i motivi. La decisione su quali siano le misure necessarie ed adeguate spetta al giudice di prime cure, non è di competenza dell’autorità di reclamo (Trezzini, CPC Comm., 2011, art. 156, pag. 761; Passadelis, in Baker & McKenzie, Schweizerische Zivilprozessordnung, 2010, n. 8 e segg. ad art. 156; Leu, in Brunner/Gasser/Schwander, ZPO Kommentar, 2011, n. 12 e segg. ad art. 156; Guyan, Basler Kommentar, ZPO, 2010, n. 5 e segg. ad art. 156). Su questo punto il reclamo deve dunque essere respinto.

                                   3.   Il reclamo deve inoltre essere respinto anche nella misura in cui la reclamante rimprovera al Pretore di aver violato l’art. 150 CPC. Il Pretore è libero di assumere tutte le prove che egli ritiene necessarie per l’emanazione della decisione (istituto dell’apprezzamento anticipato delle prove). Evidentemente il primo giudice non ha ritenuto sufficiente la parziale ammissione della convenuta né il riassunto della decisione F__________ visionabile in internet, ragione per cui ha deciso di sottoporre la questione al vaglio probatorio, ordinando per l’appunto il richiamo del fascicolo menzionato, precisando nei considerandi, come visto sopra, che “con riferimento alla vicenda __________, quanto qui interessa è unicamente sapere se e quale impatto ha avuto sull’attore rispettivamente sui veicoli ed i conti che vi fanno capo. Di conseguenza vanno escluse amministrazioni probatorie a 360 gradi, che del resto violano, in ampia misura, il divieto dell’inquisizione”. L’istanza d’appello non può sostituire il proprio apprezzamento a quello del primo giudice, che ha proceduto correttamente, rendendo attente le parti della problematica e limitando già a priori l’ammissibilità e l’estensione della prova. Di conseguenza, contrariamente a quanto adombra la reclamante, il modo di procedere del primo giudice non costituisce un’errata applicazione del diritto.

                                   4.   Per quanto concerne poi l’argomento della convenuta che la F__________ quale autorità amministrativa di controllo non può essere chiamata a produrre documenti, si rileva che tale censura andrà semmai fatta valere da F__________ medesima con le osservazioni al primo giudice. La convenuta non può sollevare contestazioni di sorta in sua vece. Anche su questo punto il reclamo è dunque respinto.

                                   5.   Le spese processuali, disciplinate dalla legge sulla tariffa giudiziaria (LTG) entrata in vigore il 1° gennaio 2011, la quale dispone che la tassa di giustizia è fissata in considerazione del valore, della natura e della complessità della causa (art. 2 cpv. 1 LTG), seguono la soccombenza.

                                         Giusta l’art. 14 LTG la tassa di giustizia delle decisioni su reclamo del Tribunale d’appello essendo fissata tra fr. 100.- e fr. 10'000.-. Nel caso concreto, le spese di giustizia vanno fissate in complessivi fr. 600.- e sono poste a carico della reclamante, soccombente.

                                         Avendo la controparte inoltrato osservazioni, le vengono assegnate ripetibili in conformità al Regolamento sulla tariffa per i casi di patrocinio d’ufficio e di assistenza giudiziaria e per la fissazione delle ripetibili (Rtar del 19 dicembre 2007).

Per i quali motivi

pronuncia:              1.   Il reclamo 20 agosto 2012 di RE 1 è respinto.

                                   2.   Le spese processuali di fr. 600.-, già anticipate dalla reclamante, restano a suo carico, con l’obbligo di versare altresì alla controparte CO 1 fr. 200.- a titolo di ripetibili.

                                   3.   Notificazione (unitamente alle osservazioni 21 settembre 2012 alla reclamante):

-      -         

                                         Comunicazione alla Pretura del Distretto di Lugano, sezione 1

Per la terza Camera civile del Tribunale d'appello

Il presidente                                                            La vicecancelliera

Rimedi giuridici

Contro la presente sentenza è dato ricorso in materia civile al Tribunale federale, 1000 Losanna 14, entro 30 giorni dalla notifica­zione del testo integrale della decisione con i limiti dell’art. 93 LTF. Nelle cause a carattere pecuniario il ricorso è ammissibile se il valore litigioso ammonta a fr. 15'000.- nelle vertenze in materia di diritto del lavoro e di locazione e a fr. 30'000.- negli altri casi. Per valori inferiori il ricorso è ammissibile se la controversia concerne una questione di diritto di importanza fondamentale o se una legge federale prescrive un’istanza cantonale unica (art. 74 cpv. 2 LTF). Qualora non sia dato il ricorso in materia civile è possibile proporre negli stessi termini ricorso sussidiario in materia costituzionale (art. 113, 117 LTF).  La parte che intende impugnare una decisione sia con un ricorso ordinario sia con un ricorso in materia costituzionale deve presentare entrambi i ricorsi con una sola e medesima istanza (art. 119 LTF).

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