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Ticino Tribunale di appello diritto civile La terza Camera civile 04.04.2012 13.2012.15

April 4, 2012·Italiano·Ticino·Tribunale di appello diritto civile La terza Camera civile·HTML·1,696 words·~8 min·4

Summary

Reclamo contro decisione di reiezione della domanda di interpretazione/nullità di una decisione di stralcio

Full text

Incarto n. 13.2012.15

Lugano 4 aprile 2012  

In nome della Repubblica e Cantone Ticino  

La terza Camera civile del Tribunale d'appello

composta dei giudici:

Walser, presidente, Pellegrini e Celio

vicecancelliera:

Meyer

sedente per statuire nella causa inc. n. OA.2009.270 della Pretura del Distretto di Lugano, sezione 1 promossa con petizione 5 maggio 2009 (azione creditoria) da

 CO 1  patrocinata dall’  PA 2   

contro

 RE 1  e  CO 2  entrambi patrocinati dall’  PA 1   

E ora sul reclamo 15 febbraio 2012 di RE 1 contro la decisione 9 febbraio 2012 con cui il Pretore ha respinto la sua istanza di interpretazione/nullità della decisione di stralcio 25 luglio 2011;

ritenuto

in fatto e diritto:           che con petizione 5 maggio 2009 CO 1 ha chiesto la condanna di RE 1 e CO 2 al pagamento di fr. 705'050.- oltre interessi;

                                         che con risposta 28 settembre 2009 i convenuti si sono opposti alla petizione, chieden­do in via riconvenzionale che sia disconosciuto il debito di fr. 1'300'000.- da essi dapprima riconosciuto, di cui alla convenzione doc. B, alla facilitazione di credito doc. G e all’accordo di addebito doc. H, nonché di condannare CO 1 al versamento di fr. 472'118.45 oltre interessi a CO 2;

                                         che con replica e risposta riconvenzionale 4 novembre 2009, l’attrice ha confermato quanto chiesto in petizione, opponendosi integralmente all’azione riconvenzionale e domandando la condanna di CO 2, avente sede nel __________, al versamento di una cauzione processuale ai sensi dell’art. 153 cpv. 1 lett. b CPC-TI di fr. 57'490.70;

                                         che con l’allegato di “duplica” 1° dicembre 2009 i convenuti hanno confermato le domande formulate con la risposta;

                                         che, previa audizione delle parti in merito alla domanda di cauzione il Pretore, con decreto 10 febbraio 2010, ha assegnato a CO 2 un termine di 30 giorni per versare una cauzione processuale di fr. 28'300.-, pena lo stralcio della sua azione riconvenzionale;

                                         che su richiesta di CO 2 il surriferito termine è stato prorogato di 30 giorni con ordinanza 1° marzo 2010 e di ulteriori 30 giorni con ordinanza 9 aprile 2010;

                                         che nel frattempo il Pretore ha tenuto il 5 marzo 2010 l’udienza preliminare dove le parti hanno riconfermato le rispettive ed opposte tesi di fatto e diritto, notificando i relativi mezzi di prova;

                                         che con ordinanza sulle prove 21 luglio 2010, dopo aver premesso che la domanda riconvenzionale presentata da CO 2 andava stralciata dai ruoli non avendo essa versato la cauzione processuale, il Pretore ha chiesto a CO 1 di esprimersi sull’accollo di tasse, spese e ripetibili, e ha poi rifiutato tutte le prove notificate dalle parti tranne l’edizione di parte attrice di alcuni documenti, in seguito prodotti;

                                         che con osservazioni 26 luglio 2010 CO 1 ha chiesto che tasse, spese di giustizia e ripetibili siano poste integralmente a carico di CO 2;

                                         che con ordinanza 26 maggio 2011 il Pretore ha chiuso l’istruttoria e citato le parti al dibattimento finale;

                                         che con decreto 25 luglio 2011 il Pretore ha stralciato dai ruoli l’azione riconvenzionale per mancato pagamento della cauzione processuale, condannando entrambi i convenuti e attori riconvenzionali al pagamento di tasse, spese giudiziarie e ripetibili alla controparte e indicando quale mezzo di impugna­zione il reclamo al Tribunale d’appello nel termine di 10 giorni;

                                         che con istanza di interpretazione 12 settembre 2011 RE 1 ha chiesto al Pretore di precisare il dispositivo n. 3 del decreto 25 luglio 2011, non essendo egli mai stato astretto a versare alcuna cauzione, ragione per cui la decisione di stralcio – non motivata – sarebbe arbitraria e pertanto nulla;

                                         che con osservazioni 15 settembre 2011 CO 1 ha rimproverato alla controparte di agire in malafede utilizzando l’istituto dell’interpretazione per ovviare al proprio errore di non aver impugnato tempestivamente la decisione di stralcio;

                                         che con decisione 9 febbraio 2012 il Pretore ha respinto l’istanza di interpretazione/nullità della decisione 25 luglio 2011 ritenendo la decisione in questione chiara nella sua formulazione e rilevando che un eventuale vizio soggiacente non sarebbe grave a tal punto da decretarne la nullità, tanto più che lo stralcio non genererebbe res iudicata materiale;

                                         che con reclamo 15 febbraio 2012 il convenuto/attore riconvenzionale RE 1 si aggrava contro la decisione 9 febbraio 2012, chiedendone la riforma nel senso di annullarla, la stessa non confrontandosi con la censura di mancata motivazione, ergo di nullità della decisione 25 luglio 2011;

                                         che il reclamo non è stato inoltrato alla controparte per osservazioni;

                                         che, rilevata l’entrata in vigore, il 1° gennaio 2011, del Codice di diritto processuale civile svizzero (CPC), si pone avantutto la questione di sapere quale sia il diritto applicabile al reclamo di cui trattasi;

                                         che l’art. 404 CPC prevede che fino alla loro conclusione davanti alla giurisdizione adita, ai procedimenti già pendenti al momento dell'entrata in vigore del nuovo codice si applica il diritto procedurale previgente;

                                         che, di conseguenza, il procedimento in questione essendo stato avviato con petizione 5 maggio 2009, in applicazione del diritto transitorio del CPC, allo stesso è da applicare il CPC-TI (art. 404 CPC);

                                         che l’art. 405 cpv. 1 CPC stabilisce tuttavia che alle impugnazioni si applica il diritto in vigore al momento della comunicazione della decisione;

                                         che, secondo la giurisprudenza del Tribunale federale, l’art. 405 cpv. 1 CPC non è applicabile soltanto alle decisioni che pongono fine al procedimento, bensì anche alle decisioni incidentali come quella oggetto di impugnativa (DTF 137 III 424, consid. 2.3.2);

                                         che ciò implica la cessazione dell’applicazione del diritto previgente prima del passaggio in giudicato della sentenza di merito, quindi prima che il procedimento sia concluso, con la conseguenza di avere una procedura ibrida, a cui continua ad essere applicabile il CPC-TI tranne che per le impugnazioni, la cui ammissibilità dev’essere esaminata in applicazione del sistema di impugnazione del CPC svizzero;

                                         che nel caso concreto la procedura di reclamo è dunque retta dal CPC svizzero;

                                         che il reclamante ha inoltrato con un unico allegato appello contro la decisione di stralcio 25 luglio 2011 e reclamo contro la decisione 9 febbraio 2012 sull’istanza di interpretazione;

                                         che, trattandosi di due diverse decisioni, impugnabili con rimedi di diritto diversi, egli avrebbe dovuto inoltrare due gravami distinti, i rimedi non potendo essere trattati congiuntamente;

                                         che si prescinde dal rinviare l’atto all’appellante/reclamante per l’emendamento, considerato che si può procedere alla disgiunzione dei due rimedi di diritto, che saranno esaminati separatamente;

                                         che la decisione 9 febbraio 2012 con cui il Pretore ha respinto l’istanza di interpretazione/nullità della decisione 25 luglio 2011 è impugnabile con reclamo (art. 334 cpv. 3 CPC);

                                         che la decisione impugnata è stata notificata alla parte convenuta il 10 febbraio 2012, sicché il gravame qui in esame, datato 15 febbraio 2012 – benché non sia dato a sapere quando la decisione gli sia pervenuta – è sicuramente tempestivo, e da questo punto di vista ammissibile;

                                         che il rimprovero mosso dal reclamante al Pretore di non aver deciso l’istanza di nullità della decisione di stralcio del 25 luglio 2011, è infondato;

                                         che, infatti, il primo giudice ha formalmente respinto l’eccezione di nullità (decisione 9 febbraio 2012, dispositivo n. 1), conside­rato che “…l’eventuale vizio soggiacente non è grave a tal punto da decretarne la nullità …”;

                                         che tale motivazione è certo stringata, ma comunque sufficiente, non da ultimo trattandosi di rispondere all’altrettanto stringata doglianza contenuta nella domanda di interpretazione, dove lo stesso reclamante si è limitato a rilevare che “… la decisione di stralciare la sua domanda riconvenzionale non è stata in alcun modo motivata, come tale essa mi pare arbitraria e pertanto nulla …”;

                                         che, comunque sia, l’istituto giuridico dell’interpretazione (art. 333 e segg. CPC-TI, art. 334 CPC) non costituisce un mezzo d’impugnazione, bensì un semplice rimedio processuale straordinario, non inteso a modificare bensì a chiarire i dispositivi poco chiari, ambigui, incompleti o contraddittori di una decisione (Cocchi/Trezzini, CPC-TI, 2000, m. 1 ad art. 334);

                                         che, a ben vedere, la domanda di interpretazione del reclamante non era intesa a chiarire un dispositivo poco chiaro o ambiguo oppure in contraddizione con i considerandi, quanto piuttosto a ottenere una modifica della decisione impugnata ritenuta errata, ciò che – come ben rilevato anche dal Pretore – avrebbe dovuto essere oggetto d’appello, da proporre nei termini di legge;

                                         che di conseguenza il reclamo, manifestamente infondato, deve essere respinto;

                                         che le spese processuali, disciplinate dalla legge sulla tariffa giudiziaria (LTG) entrata in vigore il 1° gennaio 2011, la quale dispone che la tassa di giustizia è fissata in considerazione del valore, della natura e della complessità della causa (art. 2 cpv. 1 LTG), seguono la soccombenza;

                                         che giusta l’art. 14 LTG la tassa di giustizia delle decisioni su reclamo del Tribunale d’appello essendo fissata tra fr. 100.- e 10'000.-, nel caso concreto, le spese di giustizia vanno fissate in complessivi fr. 350.- e sono poste a carico del reclamante, soccombente;

                                         che non avendo la controparte dovuto inoltrare osservazioni, non si assegnano ripetibili;

                                         che la presente decisione rende priva d’oggetto la domanda di effetto sospensivo contenuta nel reclamo;

Per i quali motivi

pronuncia:              1.   Il reclamo 15 febbraio 2012 di RE 1 è respinto.

                                   2.   La domanda di effetto sospensivo è priva d’oggetto.

                                   3.   Le spese processuali di fr. 350.-, già anticipate dal reclamante, restano a suo carico. Non si assegnano ripetibili.

                                   4.   Intimazione (unitamente al reclamo 15 febbraio 2012 alla controparte):

-      -       

                                         Comunicazione alla Pretura del Distretto di Lugano, sezione 1

Per la terza Camera civile del Tribunale d'appello

Il presidente                                                            La vicecancelliera

Rimedi giuridici

Nelle cause di carattere pecuniario è dato ricorso in materia civile al Tribunale federale, 1000 Losanna 14, entro 30 giorni dalla notificazione (art. 100 cpv. 1 LTF), con i limiti dell’art 93 LTF. Il ricorso in materia civile è ammissibile solo se il valore litigioso ammonta ad almeno 30 000 franchi; quando il valore litigioso non raggiunge tale importo, il ricorso in materia civile è ammissibile se la controversia concerne una questione di diritto di importanza fondamentale (art. 74 LTF). La legittimazione a ricorrere è disciplinata dall'art. 76 LTF. Laddove non sia ammissibile il ricorso in materia civile è dato, entro lo stesso termine, il ricorso sussidiario in materia costituzionale al Tribunale federale per i motivi previsti dall'art. 116 LTF (art. 113 LTF). La legittimazione a ricorrere è disciplinata in tal caso dall'art. 115 LTF.

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