Incarto n. 13.2011.81
Lugano 23 gennaio 2012
In nome della Repubblica e Cantone Ticino
La terza Camera civile del Tribunale d'appello
composta dei giudici:
Walser, presidente, Pellegrini e Celio
vicecancelliera:
Meyer
sedente per statuire nella causa inc. n. OA.2008.109 (azione di garanzia per difetti, riparazione gratuita dell’opera) della Pretura del Distretto di Bellinzona promossa con petizione 27 maggio 2008 da
CO 1 CO 2 entrambi patrocinati dall’ PA 2
contro
RE 1 patrocinato dall’ PA 1
Ritenuto
in fatto: A. Con atto notarile 24 giugno 2005 CO 1 e CO 2 hanno acquistato la PPP n. __________01 (quota 179/1000 con diritto esclusivo sull’appartamento n. __________) del fondo base part. n. __________ RFD di __________ (doc. BA), fondo che si articola in due edifici. Il primo di 257/1000 (PPP n. __________05 e __________06) escluso dalla presente vertenza, il secondo di 743/1000 comprensivo di quattro appartamenti da edificare e qui oggetto di causa (PPP n. __________01, __________02, __________03 e __________04). In medesima data, CO 1 e CO 2, parallelamente agli altri comproprietari __________ e __________ C__________ (PPP n. __________02), __________ R__________ e __________ B__________ (PPP n. __________04), __________ e __________ L__________ (PPP n. __________03), in qualità di committenti, e il comproprietario RE 1 in qualità di appaltatore, hanno concluso ciascuno un contratto d’appalto per la costruzione del rispettivo appartamento in PPP sulla surriferita particella.
Al momento della consegna degli appartamenti, avvenuta nel giugno 2006, lo stabile non era ancora ultimato. I committenti hanno segnalato a più riprese all’appaltatore varie imperfezioni e numerosi difetti, sull’eliminazione dei quali le parti coinvolte non sono riuscite ad accordarsi.
B. Con petizione 27 maggio 2008 CO 1 e CO 2 hanno chiesto in via principale la condanna di RE 1 ad eseguire, entro 30 giorni dalla crescita in giudicato della sentenza, i lavori di riparazione gratuita di tutti i difetti segnalati e non ancora riparati, concernenti sia le parti comuni dello stabile (mappale n. __________ RFD di __________), sia la quota assegnata loro con diritto esclusivo (foglio PPP n. __________01). Hanno pure postulato, in caso di disobbedienza, l’eliminazione dei difetti per il tramite di un terzo a spese e rischio del convenuto chiedendo poi, in via subordinata, la condanna di quest’ultimo al pagamento di un importo da quantificare dal perito a titolo di minor valore della loro quota. Infine hanno esatto dal convenuto la consegna di tutti i piani esecutivi relativi all’edificazione dello stabile di cui trattasi.
Con petizioni di medesima data, anche gli altri comproprietari (R__________/B__________ inc. OA.2008.106, coniugi C__________ inc. OA.2008.107 e coniugi L__________ inc. OA.2008.108) hanno formulato con atti separati sostanzialmente le medesime domande di condanna nei confronti di RE 1, l’unica differenza essendo relativa alla riparazione dei difetti della rispettiva quota in diritto esclusivo.
C. Con risposta 16 ottobre 2008 RE 1 ha chiesto l’integrale reiezione delle domande attoree, contestando l’esistenza degli asseriti difetti sia delle parti comuni sia delle parti esclusive, e negando qualsivoglia responsabilità.
D. In corso di causa, gli attori hanno presentato diverse istanze di completazione e mutazione dell’azione alfine di completare le proprie allegazioni ed integrare le domande di causa alla luce di nuovi difetti manifestatisi, istanze che il Pretore ha accolto con decisioni 5 marzo 2009, 13 ottobre 2009 e 26 gennaio 2011. In particolare, con decreto 13 ottobre 2009 il Pretore ha accolto l’istanza di restituzione e di mutazione dell’azione 7 settembre 2009 con la quale gli attori hanno chiesto di acquisire agli atti anche l’incarto DI.2009.257 (prova a futura memoria) e di modificare il punto 5 delle domande di tutte le petizioni come segue: “Protestate spese e ripetibili, comprese quelle della perizia a futura memoria (inc. DI.2009.257 di questa Pretura)”.
Terminata l’istruttoria, con le conclusioni scritte, alla luce dei referti peritali, gli attori hanno ridotto l’elenco dei difetti e il valore delle proprie pretese. Il convenuto ha dal canto suo acconsentito all’eliminazione di determinati difetti, postulando poi la ripartizione delle spese giudiziarie in ragione di ½ ciascuno tra lui e i committenti.
E. Con sentenza 24 ottobre 2011 il Pretore ha parzialmente accolto la petizione, condannando il convenuto a provvedere a sue spese e secondo le indicazioni peritali alla riparazione dei difetti. Ha poi posto la tassa di giustizia di fr. 5'000.- e le spese di fr. 6'000.- (compresi gli oneri della procedura di prova a futura memoria inc. DI.2009.257 di fr. 3'144.20) a carico della parte attrice in ragione di ¼ e del convenuto in ragione di ¾, condannando quest’ultimo a rifondere alla controparte fr. 6'000.- a titolo di ripetibili ridotte.
F. Con reclamo 23 novembre 2011 RE 1 insorge contro la precitata decisione, chiedendone la modifica in punto agli oneri processuali, nel senso di porre la tassa di giustizia di fr. 1'000.- e le spese di fr. 6'000.- (compresi gli oneri della procedura di prova a futura memoria inc. DI.2009.257 di fr. 3'144.20) a carico delle parti in ragione di metà ciascuna, compensate le ripetibili. Il reclamante, rilevato che il Pretore ha emesso quattro sentenze separate nei quattro incarti OA.2008.106/107/108/109, rimprovera al primo giudice di aver determinato il valore litigioso in fr. 90'000.- – corrispondente al minor valore complessivo delle parti comuni – per ciascuna causa invece di calcolare il valore litigioso in proporzione alle quote millesimali dell’unità PPP. A dire del reclamante, il valore litigioso – calcolato in proporzione alla quota millesimale di 179/1000 – ammonta nella presente procedura a soli fr. 32'000.-. Le pretese attoree sono quindi state in realtà riconosciute per poco più della metà – fr. 8'118.80 per le parti comuni, corrispondenti a 179/743 di fr. 33'700.-, e fr. 8'050.per le parti esclusive – e di conseguenza la tassa di giustizia e le spese andrebbero suddivise in ragione di metà ciascuno, compensando le ripetibili.
G. Con osservazioni 12 dicembre 2011 CO 1 e CO 2 hanno chiesto in via principale di dichiarare inammissibile il reclamo, in via subordinata di respingerlo, confermando la soccombenza degli attori di ¼ e del convenuto di ¾, nonché la condanna del convenuto al pagamento di fr. 6'000.- a titolo di ripetibili, rimettendosi per contro al giudizio di questa Camera per quanto riguarda la fissazione della tassa di giustizia.
Considerato
in diritto: 1. Il 1° gennaio 2011 è entrato in vigore il Codice di diritto processuale civile svizzero (CPC). L’art. 404 CPC prevede che, fino alla loro conclusione davanti alla giurisdizione adita, ai procedimenti già pendenti al momento dell’entrata in vigore del nuovo codice si applica il diritto procedurale previgente. Di conseguenza, il procedimento in questione essendo stato avviato con petizione 27 maggio 2008, in applicazione del diritto transitorio del CPC, allo stesso è da applicare il CPC-TI (art. 404 CPC). L’art. 405 cpv. 1 CPC stabilisce tuttavia che alle impugnazioni si applica il diritto in vigore al momento della comunicazione della decisione, con la conseguenza di avere una procedura ibrida, alla quale continua ad essere applicabile nel merito il CPC-TI, salvo che per le impugnazioni, retta dal sistema di impugnazione del CPC svizzero.
La decisione con la quale il giudice fissa la tassa e le spese di giustizia e assegna le ripetibili è di regola parte della decisione finale (art. 104 cpv. 1 CPC), impugnabile unitamente alla sentenza finale mediante appello se il merito è appellabile (art. 308 cpv. 1 lett. a e cpv. 2 CPC), da proporre nel termine di 30 giorni all’autorità giudiziaria superiore (art. 311 cpv. 1 CPC), oppure mediante reclamo, sempre nel termine di 30 giorni (art. 319 lett. a e art. 321 cpv. 1 CPC) qualora il valore litigioso sia inferiore a fr. 10'000.-. L’art. 110 CPC prevede tuttavia che, laddove il dispositivo sulle spese sia impugnato in modo indipendente, è dato unicamente il rimedio del reclamo – ciò a prescindere se la controversia in sé è soggetta ad appello oppure a reclamo (Trezzini, CPC Comm., 2010, art. 110, pag. 447) – da proporre nel medesimo termine del rimedio ordinario, in concreto 30 giorni (art. 319 lett. a e art. 321 cpv. 1 CPC).
Contrariamente a quanto sostenuto dagli attori nelle proprie osservazioni, il reclamo in esame, inoltrato il 23 novembre 2011, è tempestivo e quindi, da questo punto di vista, ammissibile.
Poiché la decisione sulla ripartizione e quantificazione delle spese è parte della decisione finale, la trattazione del gravame competerebbe nel caso concreto alla seconda Camera civile del Tribunale d’appello, ma l’incarto è trasmesso alla terza Camera civile in applicazione dell’art. 48 lett. c cifra 2 LOG.
2. Parte convenuta, ammessa l’applicabilità del principio della soccombenza per l’attribuzione degli oneri processuali, contesta la determinazione del valore litigioso fatta dal Pretore. Trattasi quindi anzitutto di verificare se il primo giudice abbia stabilito correttamente il valore di causa e determinato correttamente la soccombenza, ritenuto che, comunque, per costante giurisprudenza il Pretore dispone di ampia latitudine nella determinazione degli oneri processuali e delle ripetibili, nel senso che la sua valutazione è censurabile solo per eccesso o abuso del potere di apprezzamento (IICCA 11 agosto 2005, inc. 12.2005.5, consid. 7; 24 marzo 2005, inc. 12.2004.15, consid. 3.1; Cocchi/Trezzini, CPC–TI, 2000, m. 32 e 51 ad art. 148).
2.1 L’art. 5 cpv. 1 CPC-TI stabilisce che se l’oggetto è valutabile in denaro il valore della causa è determinato dalla domanda.
Con gli allegati introduttivi la parte attrice ha chiesto, tra l’altro, la riparazione dei difetti riscontrati alle parti comuni, il cui costo ha poi quantificato in poco più di fr. 90'000.- (conclusioni pag. 30). Come giustamente rilevato dal Pretore, trattandosi di pretesa indivisibile, essa ben poteva procedere da sola e chiedere la riparazione gratuita dei difetti alle parti comuni, senza il concorso degli altri comproprietari. Di principio non si può quindi rimproverare al Pretore di aver ecceduto nel proprio potere di apprezzamento per il fatto di aver tenuto conto dell’intero importo. In effetti, qualora CO 2 e CO 1 avessero chiesto, loro solamente, la riparazione delle parti comuni, non v’è dubbio che il valore di causa sarebbe stato di fr. 90'000.-. Il problema deriva in realtà dal fatto che tutti i proprietari delle quote di PPP hanno inoltrato una causa separata e indipendente da quella degli altri comproprietari, chiedendo ciascuno l’intera e identica prestazione. L’ammissibilità di questo modo di procedere è perlomeno discutibile, e attribuire, come fatto nella situazione concreta, quattro volte la medesima pretesa per intero a quattro parti differenti senza nemmeno affrontare il problema della solidarietà è soluzione invero singolare. La parte convenuta tuttavia neppure sembra essersi avveduta del problema, tanto che nulla ha eccepito in proposito. Comunque sia, considerato che in questa sede la parte attrice ha convenuto con il reclamante che è da tener conto solo della parte di valore corrispondente alla quota di comproprietà, appare opportuno scostarsi dai valori posti alla base del giudizio impugnato, tanto più che la soccombenza relativa alla domanda di riparazione delle parti comuni non muta se la proporzione viene fatta tenendo conto dei valori complessivi della prestazione richiesta piuttosto che dei valori calcolati in base alle quote di comproprietà. Tenuto conto che a fronte della richiesta di eseguire lavori del costo complessivo di circa fr. 90'000.-, il Pretore ne ha riconosciuti per fr. 33'700.-, parte attrice risulta vittoriosa per poco più di 1/3, proporzione che non muta se si tien conto di tali importi limitatamente alla quota di comproprietà di 179/743 di pertinenza degli attori.
2.2 Ha invece ragione il reclamante allorquando rimprovera al Pretore di non aver tenuto conto nella determinazione del valore litigioso anche delle domande relative alle parti in uso esclusivo. In effetti, la parte attrice ha chiesto la condanna di controparte all’esecuzione di riparazioni alle parti dell’immobile in suo uso esclusivo, domande di cui va tenuto conto perché anch’esse concorrono a determinare il valore di causa. In concreto, i qui attori hanno chiesto interventi alle parti loro riservate per complessivi fr. 10'314.- (conclusioni, pag. 29 e 30) e in sentenza è stata ordinata l’esecuzione di siffatti lavori per un costo complessivo di fr. 8’050.-.
Ciò premesso, è ora da esaminare se il Pretore abbia correttamente applicato i criteri di ripartizione degli oneri processuali.
3. Giusta l’art. 148 CPC-TI il giudice condanna la parte soccombente a rimborsare all’altra le tasse, le spese giudiziarie e le ripetibili (cpv. 1), ritenuto che, se vi è soccombenza reciproca o concorrono altri giusti motivi, egli può ripartirle parzialmente o per intero fra loro (cpv. 2).
Con la decisione impugnata, il Pretore, ha posto la tassa e le spese di giustizia a carico degli attori per ¼ e del convenuto per ¾, condannando quest’ultimo al pagamento di fr. 6'000.- a titolo di ripetibili ridotte. Il primo giudice ha assunto quale valore di causa l’importo di fr. 90'000.-, e ha riconosciuto per lavori alle parti comuni complessivamente fr. 33'700.-, importo pari a circa 1/3 di quanto richiesto. Se non che, tenendo conto unicamente di questi importi, ne risulterebbe una soccombenza della parte attrice pari a 2/3 e del convenuto di 1/3 soltanto. Neppure tenendo conto anche dei costi di riparazione alle parti in uso riservato (riconosciuti fr. 8'050.- a fronte di una richiesta di fr. 10'314.-) è possibile ritenere una maggiore soccombenza della parte convenuta. La ripartizione delle spese processuali fatta con la sentenza impugnata appare quindi errata, il Pretore neppure avendo indicato eventuali elementi di natura equitativa che avrebbero potuto indurlo a scostarsi da criteri meramente aritmetici nella ripartizione, che costituisce comunque il criterio principale per l’addebito degli oneri di causa (Cocchi/Trezzini, CPC–TI, 2000, m. 13 e 14 ad art. 148).
Visto quanto precede, la domanda del reclamante che postula una ripartizione degli oneri processuali in ragione di metà per parte, compensate le ripetibili, merita accoglimento. In effetti, il minor valore riconosciuto in sentenza ammonta a complessivi fr. 16'108.- (fr. 8'058.-, pari a 179/743 per le parti comuni + fr. 8'050.- per la parte esclusiva), a fronte di pretese di complessivi fr. 32'092.-, sicché la parte attrice si è vista in definitiva riconoscere circa la metà delle proprie pretese. Questa ripartizione appare appropriata a maggior ragione qualora si volesse tener conto anche delle richieste che la parte attrice ha abbandonato in corso di causa – comportamento che costituisce desistenza – di cui pure sarebbe da tener conto nel calcolo della soccombenza. Non vi è invece poi ragione di seguire i resistenti laddove essi sostengono che la soccombenza andrebbe calcolata in base al numero dei lavori di cui è stata chiesta l’esecuzione, piuttosto che del loro costo.
4. Il reclamo deve di conseguenza essere accolto e la ripartizione delle tassa e spese di giustizia, nonché delle ripetibili modificata, cosa che – per motivi di economia processuale – viene fatta da questa Camera senza retrocedere l’incarto al Pretore per una nuova decisione. Poiché il presente procedimento è stato aperto il 27 maggio 2008, la tassa e le spese di giustizia devono essere stabilite secondo la legge sulla tariffa giudiziaria del 14 dicembre 1965 (vLTG in vigore fino al 31 dicembre 2010) e ripartite giusta l’art. 148 cpv. 1 CPC-TI. La tassa di giustizia è fissata dal giudice in considerazione del valore, della natura e della complessità dell’atto o della controversia (art. 3 cpv. 1 vLTG). Giusta l’art. 17 vLTG per i valori litigiosi da fr. 20'001.- fino a fr. 50’000.- è prevista una tassa di giustizia da fr. 1'000.- a fr. 5'000.-. In concreto, tenuto conto del valore litigioso di fr. 32'092.-, della natura e della complessità del caso, la tassa di giustizia è fissata in fr. 3'000.- e le spese in fr. 1'500.- (quest’ultimo importo non contestato dalle parti né con il reclamo né con le osservazioni e comprensivo degli oneri della procedura di prova a futura memoria inc. DI.2009.257 di fr. 3'144.20, diviso per le quattro cause OA.2008.106/107/108/109).
5. Le spese processuali per la presente procedura sono disciplinate dalla legge sulla tariffa giudiziaria del 30 novembre 2010 (LTG), entrata in vigore il 1° gennaio 2011, la quale dispone anch’essa che la tassa di giustizia è fissata in considerazione del valore, della natura e della complessità della causa (art. 2 cpv. 1 LTG). Essa prevede per decisioni su reclamo del Tribunale d’appello una tassa di giustizia fissata tra fr. 100.- e 10'000.- (art. 14 LTG).
Nel caso concreto le spese processuali per questa decisione sono fissate fr. 250.- e poste interamente a carico degli attori, interamente soccombenti. Al reclamante è assegnata un’indennità per ripetibili secondo il Regolamento sulla tariffa per i casi di patrocinio d’ufficio e di assistenza giudiziaria e per la fissazione delle ripetibili (Rtar) del 19 dicembre 2007, in vigore dal 1° gennaio 2008.
Per i quali motivi
pronuncia: 1. Il reclamo 23 novembre 2011 di RE 1 è accolto.
§ Di conseguenza il dispositivo n. 2 della sentenza 24 ottobre 2011 è riformato come segue:
“La tassa di giustizia di fr. 3'000.- e le spese di fr. 6'000.- (compresi gli oneri della procedura di prova a futura memoria inc. DI.2009.257), con saldo da anticipare dalla parte attrice, sono poste a carico delle parti in ragione di ½ ciascuno, compensate le ripetibili”.
2. Le spese processuali in fr. 250.- sono poste a carico di CO 1 e CO 2 in solido, i quali rifonderanno altresì al reclamante RE 1 fr. 300.- a titolo di ripetibili.
3. Intimazione (unitamente alle osservazioni 12 dicembre 2011 al reclamante):
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Comunicazione alla Pretura del Distretto di Bellinzona
Per la terza Camera civile del Tribunale d'appello
Il presidente La vicecancelliera
Rimedi giuridici
Contro la presente sentenza è dato ricorso in materia civile al Tribunale federale, 1000 Losanna 14, entro 30 giorni dalla notificazione del testo integrale della decisione (art. 100 cpv. 1 LTF). Nelle cause a carattere pecuniario il ricorso è ammissibile se il valore litigioso ammonta a fr. 15'000.- nelle vertenze in materia di diritto del lavoro e di locazione e a fr. 30'000.- negli altri casi. Per valori inferiori il ricorso è ammissibile se la controversia concerne una questione di diritto di importanza fondamentale o se una legge federale prescrive un’istanza cantonale unica (art. 74 cpv. 2 LTF). Qualora non sia dato il ricorso in materia civile è possibile proporre negli stessi termini ricorso sussidiario in materia costituzionale (art. 113, 117 LTF). La parte che intende impugnare una decisione sia con un ricorso ordinario sia con un ricorso in materia costituzionale deve presentare entrambi i ricorsi con una sola e medesima istanza (art. 119 LTF).