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Ticino Tribunale di appello diritto civile La terza Camera civile 01.02.2012 13.2011.79

February 1, 2012·Italiano·Ticino·Tribunale di appello diritto civile La terza Camera civile·HTML·1,362 words·~7 min·4

Summary

Reclamo contro la decisione di reiezine della domanda di ammissione quale parte attrice in luogo della società fallita in liquidazione

Full text

Incarto n. 13.2011.79

Lugano 1 febbraio 2012  

In nome della Repubblica e Cantone Ticino  

La terza Camera civile del Tribunale d'appello

composta dei giudici:

Walser, presidente, Pellegrini e Celio

vicecancelliera:

Meyer

sedente per statuire sul reclamo 7 novembre 2011 presentato da

RE 1 RE 2 RE 3 tutte patrocinate dall’  PA 1  

contro la decisione 26 ottobre 2011 con la quale il Pretore del distretto di Bellinzona ha respinto la richiesta di RE 1 di essere ammessa quale parte attrice in luogo della fallita RE 3 nella procedura che vede opposta quest’ultima a 

 CO 1   patrocinato dall’  PA 2  

Ritenuto

in fatto                     A.   Con petizione 7 maggio 2007 RE 3 ha chiesto la condanna di CO 1 al pagamento della somma di fr. 80'516.- oltre accessori nonché l’iscrizione definitiva dell’ipoteca legale degli artigiani già iscritta in via provvisoria a seguito del decreto 10 aprile 2007 del Pretore del distretto di Bellinzona.

                                         Con risposta 23 ottobre 2007 il convenuto si è integralmente opposto alle domande dell’attrice.

                                         Il 4 giugno 2009 il Presidente del Tribunale distrettuale di __________ ha dichiarato il fallimento di RE 3, sospendendo poi la procedura di fallimento con decreto 18 giugno 2009 per mancanza di attivo. La società è stata cancellata d’ufficio dal registro di commercio il 23 settembre 2009 in applicazione dell’art. 159 cpv. 5 lett. a ORC.

                                         Adducendo che la fallita era ancora parte a un procedimento giudiziario, con istanza 12 novembre 2009 RE 2 ne ha chiesto la reiscrizione a RC in applicazione dell’art. 164 ORC. L’istanza è stata accolta con decreto 3 dicembre 2009 e la società reiscritta il 30 dicembre 2009.

                                         Nel frattempo, e meglio in data 31 luglio 2009, RE 2 aveva fatto spiccare nei confronti di RE 3 un precetto esecutivo. Il 31 agosto seguente ha quindi chiesto il proseguimento dell’esecuzione. L’ufficio esecuzioni e fallimenti competente ha proceduto al pignoramento, tra altri, del credito di fr. 80'516.oltre accessori vantato dalla fallita nei confronti di CO 1. Il predetto credito, posto all’incanto, è stato aggiudicato a RE 2, la quale lo ha in seguito ceduto a RE 1.

                                  B.   Con istanza 20 ottobre 2011 RE 1 ha chiesto di poter subingredire a RE 3 quale attrice nella causa in essere contro CO 1, in via subordinata di ammettere il subingresso di RE 2.

                                         CO 1 si è opposto alla richiesta e con decreto 26 ottobre 2011 il Pretore ha deciso che la causa continuava fra RE 3 e CO 1.

                                  C.   Con reclamo 7 novembre 2011 RE 1, RE 2 e RE 3 hanno chiesto la riforma del decreto impugnato nel senso di ammettere RE 1 quale parte attrice, in via subordinata di ammettere quale parte attrice RE 2.

                                         Con ordinanza 1° dicembre 2011 il patrocinatore delle reclamanti è stato invitato a produrre la procura delle stesse, le quali sono in seguito state versate agli atti.

Considerato

in diritto:                  1.   L’art. 404 del Codice di diritto processuale civile svizzero (CPC), entrato in vigore il 1° gennaio 2011, prevede che, fino alla loro conclusione davanti alla giurisdizione adita, ai procedimenti già pendenti al momento dell’entrata in vigore del nuovo codice si applica il diritto procedurale previgente. Di conseguenza, il procedimento in questione essendo stato avviato con petizione 7 maggio 2007, in applicazione del diritto transitorio del CPC, allo stesso è da applicare il CPC-TI (art. 404 CPC). L’art. 405 cpv. 1 CPC stabilisce tuttavia che alle impugnazioni si applica il diritto in vigore al momento della comunicazione della decisione, con la conseguenza di avere una procedura ibrida, alla quale continua ad essere applicabile nel merito il CPC-TI, salvo che per le impugnazioni che sono invece rette dal sistema di impugnazione del CPC svizzero.

                                   2.   È qui anzitutto da esaminare, in applicazione del CPC, quale sia il rimedio esperibile contro la decisione impugnata, determinante per stabilire il termine di impugnazione, la competenza e il potere di cognizione dell’autorità ricorsuale.

                                         Il CPC regola la sostituzione di parte in modo differente rispetto al CPC-TI. È comunque da ritenere che la decisione in merito alla sostituzione di parte sia una decisione ordinatoria processuale. La medesima è quindi impugnabile con reclamo (art. 319 lett. b CPC), nel termine di 10 giorni (art. 321 cpv. 2 CPC). La decisione impugnata essendo stata intimata il 26 ottobre 2011, il reclamo, rimesso alla posta il 7 novembre 2011 è tempestivo, tenuto conto che il 6 novembre, ultimo giorno del termine, cadeva di domenica.

                                   3.   Per l’art. 320 CPC con il rimedio del reclamo possono essere censurati soltanto l’applicazione errata del diritto (lett. a) e l’accertamento manifestamente errato dei fatti (lett. b). Nei casi non espressamente previsti dalla legge, il reclamo secondo l’art. 319 lett. b CPC è comunque ammissibile soltanto quando vi è il rischio di un pregiudizio difficilmente riparabile (cifra 2). Il reclamante deve quindi rendere perlomeno verosimile il rischio di un pregiudizio difficilmente riparabile, e deve in tal senso produrre un certo sforzo allegatorio, non potendosi limitare a proclami generali (Trezzini, CPC Comm., 2011, art. 319, pag. 1407).

                                         Nel caso concreto va rilevato che le reclamanti neppure adducono il rischio di un pregiudizio difficilmente riparabile. In mancanza di tale presupposto, il reclamo è quindi inammissibile.

                                   4.   Abbondanzialmente si osserva che, comunque, anche nel merito il reclamo appare infondato.

                                         La liquidazione del fallimento è stata sospesa per mancanza di attivi. RE 2, che vantava un credito nei confronti della fallita, ha quindi chiesto di proseguire l’esecuzione, facoltà questa prevista dall’art. 230 cpv. 2 LEF, per il quale durante i due anni dopo la sospensione della liquidazione il debitore può essere escusso anche in via di pignoramento.

                                         L’acquisto del credito ai pubblici incanti è di conseguenza avve­nuto in applicazione degli art. 257 e 258 LEF, e trattasi quindi di acquisto dell’oggetto litigioso a titolo di successione particolare, alla quale sono applicabili gli art. 103 e 110 CPC-TI.

                                         Non è invece applicabile l’art. 260 LEF, norma che prevede la possibilità per i creditori di chiedere la cessione di un credito al quale la massa ha rinunciato. In quest’evenienza il creditore fa infatti valere pretese della massa relative ai crediti iscritti in graduatoria per proprio conto, rischio e pericolo, ma in nome della massa. La somma ricavata, dedotte le spese, serve a coprire i crediti dei cessionari secondo il loro grado rispettivo, ritenuto che un’eventuale eccedenza è da versare alla massa (art. 260 cpv. 2 LEF). Situazione quest’ultima questa ben diversa rispetto a quella del caso in oggetto.

                                         Per i motivi che precedono, il reclamo avrebbe comunque dovuto essere respinto, senza che sia qui necessario esaminare se e in che misura le reclamanti siano legittimate a interporre il gravame.

                                         Le spese processuali sono poste a carico delle reclamanti in solido. Non si attribuiscono ripetibili al convenuto, al quale il reclamo non è stato preventivamente intimato.

Per i quali motivi

pronuncia:              1.   Il reclamo 7 novembre 2011 di RE 1, RE 2 e RE 3 è inammissibile.

                                   2.   Le spese processuali in fr. 400.- sono poste a carico delle reclamanti in solido.

                                   3.   Intimazione (unitamente al reclamo 7 novembre 2011 alla controparte):

-      -       

                                         Comunicazione alla Pretura del Distretto di Bellinzona

Per la terza Camera civile del Tribunale d'appello

Il presidente                                                            La vicecancelliera

Rimedi giuridici

Contro la presente sentenza è dato ricorso in materia civile al Tribunale federale, 1000 Losanna 14, entro 30 giorni dalla notificazione del testo integrale della decisione con i limiti dell’art. 93 LTF. Nelle cause a carattere pecuniario il ricorso è ammissibile se il valore litigioso ammonta a fr. 15'000.- nelle vertenze in materia di diritto del lavoro e di locazione e a fr. 30'000.- negli altri casi. Per valori inferiori il ricorso è ammissibile se la controversia concerne una questione di diritto di importanza fondamentale o se una legge federale prescrive un’istanza cantonale unica (art. 74 cpv. 2 LTF). Qualora non sia dato il ricorso in materia civile è possibile proporre negli stessi termini ricorso sussidiario in materia costituzionale (art. 113, 117 LTF).  La parte che intende impugnare una decisione sia con un ricorso ordinario sia con un ricorso in materia costituzionale deve presentare entrambi i ricorsi con una sola e medesima istanza (art. 119 LTF). Il valore litigioso non essendo in concreto noto, il ricorrente dovrà indicarlo nell’eventuale ricorso.

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