Incarto n. 13.2011.71
Lugano 4 novembre 2011
In nome della Repubblica e Cantone Ticino
La terza Camera civile del Tribunale d'appello
composta dei giudici:
Walser, presidente, Pellegrini e Celio
vicecancelliera:
Meyer
sedente per statuire nella causa inc. n. CA.2011.21 (azione di provvedimenti cautelari in procedura di divorzio) della Pretura della giurisdizione di Locarno-Città promossa con istanza 29 luglio 2011 da
RE 1 patrocinato dall’ PA 1
contro
CO 1 patrocinata dall’ PA 2
E ora sulle ordinanze 7 ottobre 2011 con la quale il Pretore ha ammesso il richiamo degli incarti DM.2011.36 e SO.2011.522 della Pretura di Locarno-Città, respingendo per contro gli ulteriori richiami richiesti e 14 ottobre 2011 con la quale il Pretore ha citato le parti al dibattimento finale;
ritenuto
in fatto e diritto: che con istanza di provvedimenti cautelari 29 luglio 2011, inoltrata nell’ambito della procedura di divorzio dalla moglie CO 1, RE 1 ha chiesto in via principale di stabilire che tra i coniugi nulla è dovuto a titolo di contributo alimentare dal 1° luglio 2011;
che all’udienza di discussione 4 ottobre 2011 CO 1 si è opposta alla richiesta dell’istante, chiedendone la integrale reiezione;
che nell’ambito di tale udienza l’istante ha richiamato dalla Pretura di Locarno-Città gli incarti DM.2011.36, SO.2011.522 e DI.2010.48, dal Tribunale d’appello l’incarto n. 11.2011.45 e dal Tribunale federale l’incarto CA_466/2011/GRS/zeh;
che con decisione 7 ottobre 2011 il Pretore ha ammesso il richiamo degli incarti DM.2011.36 e SO.2011.522 dalla Pretura di Locarno-Città, respingendo per contro gli ulteriori richiami, e ha fissato alle parti un termine di 10 giorni per comunicare se desiderano essere convocate al dibattimento finale o se vi rinunciano postulando l’assegnazione di un termine per l’inoltro delle conclusioni scritte;
che con lettera 13 ottobre 2011 la convenuta ha chiesto al Pretore di fissare il dibattimento finale;
che con citazione 14 ottobre 2011 il Pretore ha convocato le parti per il 6 dicembre 2011 per procedere alle arringhe finali;
che con reclamo 17 ottobre 2011 RE 1 si aggrava contro l’ordinanza 7 ottobre 2011 e la citazione 14 ottobre 2011, chiedendone la riforma nel senso di ammettere il richiamo dalla Pretura di Locarno-Città dell’inc. n. DI.2010.48, di non dichiarare terminata la fase di assunzione delle prove e di fissare un ulteriore dibattimento finale dopo l’assunzione di tale incarto;
che il reclamo non è stato intimato alla controparte per osservazioni;
che la domanda di divorzio unilaterale, sulla quale si innesta l’istanza di provvedimenti cautelari di cui trattasi, è stata introdotta il 7 luglio 2011, sicché la procedura è retta dal Codice di diritto processuale civile svizzero (CPC) entrato in vigore il 1° gennaio 2011;
che sia l’ordinanza sulle prove 7 ottobre 2011 sia la citazione 14 ottobre 2011 sono delle disposizioni ordinatorie processuali, le quali, in applicazione dei combinati art. 319 lett. b cifra 2 e 321 cpv. 2 CPC e 48 lett. c cifra 1 LOG, sono impugnabili con reclamo nel termine di dieci giorni alla terza Camera civile del Tribunale d’appello;
che nel caso concreto l’ordinanza sulle prove è pervenuta alla legale dell’istante il 10 ottobre 2011, sicché il gravame qui in esame, datato 17 ottobre 2011, è tempestivo, e da questo punto di vista ricevibile;
che, anche nella misura in cui è diretto contro la citazione 14 ottobre 2011 il reclamo è tempestivo e quindi, da questo punto di vista ricevibile;
che trattandosi di due diverse decisioni, il reclamante avrebbe dovuto impugnarle con due gravami distinti;
che si prescinde eccezionalmente dall’ordinare la disgiunzione dei reclami, i medesimi potendo essere esaminati congiuntamente per i motivi qui di seguito esposti;
che, nei casi in cui la legge non prevede espressamente l’impugnabilità di una decisione ordinatoria processuale, in applicazione dell’art. 319 lett. b CPC il reclamo è ammissibile soltanto quando vi è il rischio di un pregiudizio difficilmente riparabile (cifra 2);
che il CPC non prevede espressamente l’impugnabilità delle decisioni qui in esame, sicché il reclamante doveva perlomeno rendere verosimile il rischio di un pregiudizio difficilmente riparabile e produrre in tal senso un certo sforzo allegatorio, ritenuto che la sola enunciazione di proclami o principi generali non è sufficiente (Trezzini, CPC Comm., 2011, art. 319, pag. 1407);
che, nel caso in rassegna, il reclamante non si è in alcun modo confrontato con la sentenza pretorile, non ha spiegato in cosa consisterebbe l’applicazione errata del diritto o l’accertamento manifestamente errato dei fatti da parte del giudice di prime cure e neppure ha addotto né tantomeno reso verosimile l’esistenza del rischio di un pregiudizio difficilmente riparabile;
che, in mancanza di una delle premesse fondamentali del reclamo, il gravame dev’essere dichiarato irricevibile, ciò che rende superfluo esaminare la correttezza della decisione pretorile;
che le spese processuali, disciplinate dalla legge sulla tariffa giudiziaria (LTG) entrata in vigore il 1° gennaio 2011, la quale dispone che la tassa di giustizia è fissata in considerazione del valore, della natura e della complessità della causa (art. 2 cpv. 1 LTG), seguono la soccombenza;
che giusta l’art. 14 LTG la tassa di giustizia delle decisioni su reclamo del Tribunale d’appello essendo fissata tra fr. 100.- e 10'000.-, nel caso concreto, le spese di giustizia vanno fissate in complessivi fr. 250.- e sono poste a carico del reclamante, soccombente;
che non avendo la controparte dovuto inoltrare osservazioni, non si assegnano ripetibili;
Per i quali motivi
pronuncia: 1. Il reclamo 17 ottobre 2011 di RE 1 è irricevibile.
2. Le spese processuali di fr. 250.- sono poste a carico del reclamante. Non si assegnano ripetibili.
3. Intimazione (unitamente al reclamo 17 ottobre 2011 alla controparte):
- -
Comunicazione alla Pretura della giurisdizione di Locarno-Città
Per la terza Camera civile del Tribunale d'appello
Il presidente La vicecancelliera
Rimedi giuridici
Contro la presente sentenza è dato ricorso in materia civile al Tribunale federale, 1000 Losanna 14, entro 30 giorni dalla notificazione del testo integrale della decisione con i limiti dell’art. 93 LTF. Nelle cause a carattere pecuniario il ricorso è ammissibile se il valore litigioso ammonta a fr. 15'000.- nelle vertenze in materia di diritto del lavoro e di locazione e a fr. 30'000.- negli altri casi. Per valori inferiori il ricorso è ammissibile se la controversia concerne una questione di diritto di importanza fondamentale o se una legge federale prescrive un’istanza cantonale unica (art. 74 cpv. 2 LTF). Qualora non sia dato il ricorso in materia civile è possibile proporre negli stessi termini ricorso sussidiario in materia costituzionale (art. 113, 117 LTF). La parte che intende impugnare una decisione sia con un ricorso ordinario sia con un ricorso in materia costituzionale deve presentare entrambi i ricorsi con una sola e medesima istanza (art. 119 LTF).