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Ticino Tribunale di appello diritto civile La terza Camera civile 22.02.2011 13.2011.3

February 22, 2011·Italiano·Ticino·Tribunale di appello diritto civile La terza Camera civile·HTML·1,270 words·~6 min·4

Summary

Anticipo delle spese giudiziarie a copertura parziale o totale delle spese processuali presumibili (art. 98 CPC)

Full text

Incarto n. 13.2011.3

Lugano 14 febbraio 2011  

In nome della Repubblica e Cantone Ticino  

La terza Camera civile del Tribunale d'appello

composta dei giudici:

Walser, presidente, Pellegrini e Ermotti

segretaria:

Meyer, vicecancelliera

sedente per giudicare nell’incarto n. 13.2011.3 dipendente dal reclamo 4 febbraio 2011 (reclamo in materia di anticipazione di spese) di

RE 1 patrocinato dall’ PA 1  

contro la decisione 2 febbraio 2011 con la quale la Segretaria assessore della Pretura del distretto di Lugano gli ha assegnato un termine di 20 giorni per versare l’importo di fr. 400.- quale anticipo delle spese giudiziarie nell’ambito della procedura di conciliazione (inc. CM.2011.29) da lui promossa nei confronti di

CO 1  

rilevato:                           che con istanza di conciliazione 31 gennaio 2011 RE 1 ha convenuto CO 1 chiedendone la condanna al pagamento dell'importo di fr. 6'846.- oltre accessori;

                                         che con decisione 2 febbraio 2011 la Segretaria assessore della Pretura del distretto di Lugano gli ha assegnato un termine di 20 giorni per versare l’importo di fr. 400.quale anticipo delle spese giudiziarie;

                                         che con reclamo 4 febbraio 2011 RE 1 insorge contro la precitata decisione, postulando che l’anticipo richiesto sia ridotto “…a un importo compreso tra CHF 100.- e CHF 200.-”;

                                         che l’istanza di conciliazione è stata introdotta il 31 gennaio 2011, sicché alla stessa è applicabile il Codice di diritto processuale civile svizzero (CPC) entrato in vigore 1° gennaio 2011 (art. 404 CPC);

                                         che il giudice può esigere che l’attore anticipi un importo a copertura parziale o totale delle spese processuali presumibili, e impartisce un termine per la sua prestazione (art. 98 CPC);

                                         che le decisioni in materia di anticipazione delle spese sono impugnabili mediante reclamo (art. 103 CPC), da proporre, trattandosi di disposizioni di natura ordinatoria (art. 124 CPC), nel termine di 10 giorni all’autorità giudiziaria superiore (art. 321 cpv. 2 CPC), potendosi censurare l’applicazione errata del diritto e l’accertamento manifestamente errato dei fatti (art. 320 CPC);

                                         che le tariffe per le spese giudiziarie sono fissate dai Cantoni (art. 96 CPC), i quali devono attenersi ai principi costituzionali, segnatamente il principio della copertura dei costi, per il quale le entrate totali di una tassa non possono essere superiori ai costi totali della relativa attività statale o possono al più superarli di poco, e il principio dell’equivalenza – che concretizza i principi della proporzionalità (art. 5 cpv. 2 Cost.) e del divieto d’arbitrio (art. 9 Cost.) – secondo cui la tassa non può essere sproporzionata all’oggettivo valore della prestazione e deve rientrare entro limiti ragionevoli;

                                         che nei limiti dei menzionati principi l’autorità giudicante dispone di un ampio potere di apprezzamento e l’istanza superiore chiamata a verificarne la legittimità può intervenire solo in caso di eccesso o di abuso di siffatto potere;

                                         che in Ticino le spese giudiziarie sono disciplinate dalla legge sulla tariffa giudiziaria (LTG), entrata in vigore il 1° gennaio 2011 la quale dispone che la tassa di giustizia è fissata in considerazione del valore, della natura e della complessità della causa (art. 2 cpv. 1 LTG);

                                         che, per la procedura di conciliazione, dando seguito ai dettami degli art. 95 segg. CPC, l’art. 5 LTG prevede degli esborsi forfettari, stabiliti in modo scalare per differenti fasce di valore di causa;

                                         che per valori litigiosi da fr. 5'000.- a fr. 30'000.- è prevista una tassa tra fr. 200.- e fr. 1'500.-;

                                         che la Segretaria assessore, a fronte di un valore litigioso di fr. 6'846.- ha fissato l’anticipo delle spese in fr. 400.-, importo che rientra nella forchetta prevista dalla tariffa;

                                         che a mente del reclamante l’importo è eccessivo, le spese processuali presumibili della procedura di conciliazione essendo  limitate dalla necessità legate all’intimazione e alle sportule di cancelleria, e di conseguenza la Segretaria assessore avrebbe dovuto dipartirsi dal minimo tariffale in applicazione dell’art. 2 cpv. 2 LTG e fissare l’anticipo in un importo tra fr. 100.- e fr. 200.-;

                                         che il rispetto del principio della copertura dei costi non è controverso (peraltro in Ticino il grado di copertura dei costi della giustizia varia tra il 35% nel 2008 e il 24% nel 2009: cfr. messaggio del Consiglio di Stato n. 6361 sulla revisione totale della legge sulla tariffa giudiziaria, dell’11 maggio 2010);

                                         che, diversamente da quanto ritenuto dal reclamante, gli esborsi forfettari comprendono tutte le prestazioni giudiziarie e, segnatamente, i costi delle strutture giudiziarie sicché, nella misura in cui egli tien conto solo delle spese legate alle intimazioni e alle sportule di cancelleria, il ricorso si rivela infondato;

                                         che, limitando l’anticipo ai soli costi vivi come richiesto dal ricorrente, si andrebbe quindi contro la volontà del legislatore, senza contare che si rischierebbe di svilire l’istituto della conciliazione dove il rischio di dover in ultima analisi sopportare i costi può costituire un incentivo a trovare un accomodamento bonale (Rüegg, Basler Kommentar, 2010, n. 2 ad art. 95 CPC);

                                         che il reclamante censura la decisione impugnata rilevando ancora che l’anticipo richiesto corrisponde al 6% del valore litigioso, quando la forchetta dei valori stabilita dalla tariffa per le cause di valore tra fr. 5'000.- e fr. 30'000.- varia tra il 4% e il 5%;

                                         che, in effetti, applicando il 5 %, ne risulterebbe la somma di circa fr. 342.- sicché l’importo di fr. 400.- può certo apparire generoso, ma rientra comunque nei limiti stabiliti dal legislatore, e non si tratta di una somma esorbitante né tale da configurare gli estremi dell’eccesso nell’esercizio del potere di apprezzamento da parte della Segretaria assessore, tenuto conto che va considerato anche il possibile impegno che la trattazione della pratica richiede all’autorità giudiziaria sicché, stabilendo l’anticipo così come fatto, si evita il rischio di dover richiedere ulteriori anticipi qualora la procedura di conciliazione dovesse protrarsi e si dovessero tenere più udienze;

                                         che, comunque, qualora la procedura si rivelasse, a ragion veduta, più semplice del previsto, con la decisione sulle spese (art. 207 CPC) sarà possibile stabilire un importo inferiore all’anticipo richiesto e restituire l’eventuale differenza;

                                         che, per i motivi che precedono, il reclamo è respinto;

                                         che, per quanto riguarda le spese, la LTG non prevede l’esenzione dal prelievo di oneri processuali per il reclamo dell’art. 103 CPC, né un’eccezione si impone nel caso concreto;

                                         che appare giustificato applicare la tassa minima prevista dall’art. 14 LTG, che prevede per le decisioni su reclamo una tassa tra fr. 100.- e fr. 10'000.-;

per i quali motivi

pronuncia:              1.   Il reclamo 4 febbraio 2011 è respinto.

                                   2.   Le spese processuali di fr. 100.- sono poste a carico del reclamante.

                                   3.   Intimazione:

- -  

Per la terza Camera civile del Tribunale d'appello

Il presidente                                                 La segretaria

Rimedi giuridici a tergo

Rimedi giuridici

Contro la presente sentenza è dato ricorso in materia civile al Tribunale federale, 1000 Losanna 14, entro 30 giorni dalla notificazione del testo integrale della decisione (art. 100 cpv. 1 LTF). Nelle cause a carattere pecuniario il ricorso è ammissibile se il valore litigioso ammonta a fr. 15'000.- nelle vertenze in materia di diritto del lavoro e di locazione e a fr. 30'000.- negli altri casi. Per valori inferiori il ricorso è ammissibile se la controversia concerne una questione di diritto di importanza fondamentale o se una legge federale prescrive un’istanza cantonale unica (art. 74 cpv. 2 LTF). Qualora non sia dato il ricorso in materia civile è possibile proporre negli stessi termini ricorso sussidiario in materia costituzionale (art. 113, 117 LTF).  La parte che intende impugnare una decisione sia con un ricorso ordinario sia con un ricorso in materia costituzionale deve presentare entrambi i ricorsi con una sola e medesima istanza (art. 119 LTF). Il valore litigioso non essendo in concreto noto, il ricorrente dovrà indicarlo nell’eventuale ricorso.

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