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Ticino Tribunale di appello diritto civile La terza Camera civile 06.06.2011 13.2011.22

June 6, 2011·Italiano·Ticino·Tribunale di appello diritto civile La terza Camera civile·HTML·1,512 words·~8 min·4

Summary

Restituzione dei termini, art. 148 CPC-CH

Full text

Incarto n. 13.2011.22

Lugano 6 giugno 2011lw  

In nome della Repubblica e Cantone Ticino  

La terza Camera civile del Tribunale d'appello

composta dei giudici:

Walser, presidente, Pellegrini e Ermotti (supplente)

segretaria:

Meyer, vicecancelliera

sedente per statuire nella causa inc. n. SO.2011.175 della Pretura del Distretto di Lugano, sezione 4, promossa con istanza 17/18 gennaio 2011 da

RE 1 patrocinata dall’ PA 1  

contro  

CO 1 patrocinato dall’ PA 2  

chiedente lo sfratto della convenuta in seguito alla mancata riconsegna dell’ente locato alla scadenza del contratto di locazione di durata determinata;

domanda sulla quale la convenuta non si è espressa, non essendo comparsa all’udienza di discussione 3 febbraio 2011 e che il Pretore ha accolto con decisione 3/7 febbraio 2011;

e ora sul reclamo 26 aprile 2011 dell’istante contro la decisione 12 aprile 2011 con la quale il Pretore ha accolto l’istanza di restituzione dei termini presentata dalla convenuta in data 7 marzo 2011, annullando la decisione di sfratto 3/7 febbraio 2011;

ritenuto

in fatto e in diritto:     

                                   1.   CO 1 conduceva in locazione l’appartamento nr. __________ nello stabile R__________, sito in via __________ a __________, di proprietà di RE 1, in virtù di un contratto di locazione di durata determinata dal 1° al 15 gennaio 2011 (doc. C). A seguito della mancata restituzione dell’ente locato al momento della scadenza contrattuale, con istanza 17/18 gennaio 2011, RE 1 ha postulato lo sfratto di CO 1. La parte convenuta non ha ritirato la raccomandata contenente l’istanza e la citazione e non è comparsa all’udienza di discussione, rimanendo preclusa.

                                         Con decisione 3 febbraio 2011 il Pretore ha accolto l’istanza e ordinato lo sfratto. La decisione è passata in giudicato ai primi di marzo 2011.

                                   2.   Con istanza di restituzione dei termini datata 7 marzo 2011, la convenuta CO 1 ha chiesto la revoca della decisione di sfratto, l’intimazione per il tramite del suo legale dell’istanza di sfratto, la restituzione del termine per inoltrare la risposta e la valutazione del comportamento processuale dell’istante ex art. 128 CPC (inc. SO.2011.834), sostenendo in sostanza, per quanto qui di rilievo, di aver informato l’amministratore unico di RE 1, avv. P__________, già il 19 gennaio 2011 di essere patrocinata dall’avv. PA 2, a cui avrebbe dovuto essere inviata la corrispondenza e adducendo di non aver ritirato la surriferita raccomandata poiché assente all’estero dal 17 gennaio al 4 marzo 2011.

                                         All’udienza di discussione 24 marzo 2011 la parte convenuta si è riconfermata nella propria istanza, alla quale l’istante si è opposta contestando in particolare l’assenza all’estero della controparte, la quale ha ritirato un precetto esecutivo notificatole in data 27 gennaio 2011.

                                   3.   In data 12 aprile 2011 il Pretore dopo aver constatato che RE 1, nella persona del suo amministratore unico avv. P__________, era stata informata del fatto che l’avv. PA 2 patrocinava la parte convenuta e che quest’ultima non era stata validamente citata all’udienza di discussione, essendo venuta a conoscenza dell’esistenza della procedura di sfratto soltanto a decisione emanata, ha accolto l’istanza di restituzione dei termini della convenuta, annullando la decisione di sfratto.

                                   4.   Con reclamo 26 aprile 2011, l’istante postula la modifica della decisione impugnata nel senso di respingere la richiesta di restituzione della convenuta, annullare i dispositivi della sentenza 12 aprile 2011 e confermare la piena validità della decisione di sfratto 3/7 febbraio 2011. Essa rimprovera al Pretore di aver mal gestito l’intera procedura e di aver dichiarato nulla una decisione cresciuta in giudicato da lui stesso pronunciata, benché la controparte non ne avesse chiesto l’annullamento. A suo modo di vedere solo l’autorità di ricorso potrebbe annullare una decisione cresciuta in giudicato.

                                         Nel termine assegnatole, la parte convenuta non ha inoltrato osservazioni.

                                   5.   L’art. 148 CPC stabilisce che ad istanza della parte che non ha osservato un termine, il giudice può concedere un termine suppletorio o fissarne uno nuovo se la parte rende verosimile di non aver colpa dell’inosservanza o di averne solo in lieve misura (cpv. 1). La domanda deve essere presentata entro dieci giorni dalla cessazione del motivo dell’inosservanza (cpv. 2), ossia dalla fine dell’impedimento, onde evitare i probabili ritardi dovuti alla possibilità di presentare in ogni tempo siffatta richiesta (Trezzini, CPC Comm., 2011, art. 148, pag. 620-621). Se vi è già stata pronuncia del giudice, la restituzione del termine non può più essere domandata trascorsi sei mesi dal passaggio in giudicato (cpv. 3). In altre parole, l’istituto della restituzione si applica per un periodo di sei mesi anche alle inosservanze che hanno condotto ad una decisione contumaciale passata in giudicato. Il Pretore può in questi casi annullare la decisione senza che ciò comporti un pericolo per la sicurezza del diritto e il processo viene rimesso nella situazione in cui si trovava prima dell’inosservanza (Trezzini, op. cit., art. 148, pag. 621; Staehelin, in Sutter-Somm/Hasenböhler/Leuenberger, ZPO Kommentar, 2010, art. 148 n. 15; Gozzi, Basler Kommentar ZPO, 2010, art. 148 n. 43-44).

                                   6.   Per quanto concerne il modo di procedere, l’art. 149 CPC dispone che il giudice dà alla controparte l’opportunità di presentare le proprie osservazioni all’istanza e decide definitivamente. Tale norma sottrae in definitiva il provvedimento relativo alla restituzione sia alla possibilità d’impugnativa ex art. 319 lett. b n. 2 CPC, sia alla possibilità di postularne la modifica in applicazione del principio generale valido per le disposizioni ordinatorie. In altre parole, la decisione non può essere impugnata in maniera autonoma. La definitività (“Endgültigkeit”) della decisione concerne però soltanto la concessione di restituzione in quanto tale, ma non la decisione finale di merito, che può essere contestata censurando la violazione dell’art. 148 CPC (Trezzini, op. cit., art. 149, pag. 621; Staehelin, op. cit., art. 149 n. 4; Gozzi, op. cit., art. 149 n. 10-11).

                                   7.   Nel caso in esame il Pretore ha accolto l’istanza di sfratto postulata dall’istante in data 17/18 gennaio 2011 con decisione 3/7 febbraio 2011, rimasta inimpugnata. Con successiva decisione 12 aprile 2011, vale a dire nel termine di sei mesi stabilito dall’art. 148 cpv. 3 CPC, il Pretore, in accoglimento dell’istanza di restituzione in intero 7 marzo 2011 della parte convenuta, ha annullato la summenzionata decisione di sfratto, notificando nuovamente alla convenuta l’istanza di sfratto e citando le parti ad un nuova udienza di discussione.

                                         Va avantutto rilevato che, contrariamente a quanto asserito dalla reclamante, tale agire del Pretore è senz’altro conforme alla legge, ritenuto che, come già esposto sopra (consid. 5), egli può annullare una decisione di merito da lui stesso pronunciata, anche quando questa sia passata in giudicato e finanche sia stata eseguita (Gozzi, op. cit. art. 148 n. 43). Già si è detto anche che contro tale decisione non sono dati rimedi diritto, l’art. 149 CPC disponendo chiaramente che il giudice decide definitiva­- mente sulla restituzione, con una decisione che non può essere impugnata in maniera autonoma, bensì unicamente con la decisione finale di merito. È quindi a torto che la reclamante ritiene che, essendo dato un pregiudizio difficilmente riparabile, sia “in linea di principio proponibile anche la via del reclamo”.

                                         Di conseguenza il presente reclamo deve essere dichiarato irricevibile, ciò che rende superfluo l’esame delle questioni di merito.

                                   8.   In Ticino le spese giudiziarie sono disciplinate dalla legge sulla tariffa giudiziaria (LTG), entrata in vigore il 1° gennaio 2011, la quale dispone che la tassa di giustizia è fissata in considera­zione del valore, della natura e della complessità della causa (art. 2 cpv. 1 LTG). Giusta l’art. 14 LTG la tassa di giustizia delle decisioni su reclamo del Tribunale d’appello è fissata tra fr. 100.- e 10'000.-. Nel caso concreto, stante la particolarità della fattispecie, la tassa e spese di giustizia vanno fissate in complessivi fr. 200.- e sono poste a carico della reclamante.

                                         Non si attribuiscono ripetibili alla controparte, che non ha presentato osservazioni al reclamo.

Per i quali motivi

pronuncia:              1.   Il reclamo 26 aprile 2011 di RE 1 è irricevibile.

                                   2.   Le spese processuali di complessivi fr. 200.- (fr. 150.- tassa di giustizia e fr. 50.- di spese) sono poste a carico di RE 1SA. Non si assegnano ripetibili.

                                   3.   Intimazione:

- -  

                                         Comunicazione alla Pretura del Distretto di Lugano, sezione 4

Per la terza Camera civile del Tribunale d'appello

Il presidente                                                 La segretaria

Rimedi giuridici

Nelle cause senza carattere pecuniario il ricorso in materia civile al Tribunale federale, 1000 Losanna 14, è ammissibile contro le decisioni previste dagli art. 90 a 93 LTF per i motivi enunciati dagli art. 95 a 98 LTF entro il termine stabilito dall'art. 100 cpv. 1 e 2 LTF (art. 72 segg. LTF). Nelle cause di carattere pecuniario il ricorso in materia civile è am­missi­bile solo se il valore litigioso ammonta ad almeno 30 000 franchi; quando il valore litigioso non raggiunge tale importo, il ricorso in materia civile è ammissibile se la controversia concerne una questione di diritto di importanza fondamentale (art. 74 LTF). La legittimazione a ricorrere è disciplinata dall'art. 76 LTF. Laddove non sia ammissibile il ricorso in materia civile è dato, entro lo stesso termine, il ricorso sussidiario in materia costituzionale al Tribunale federale per i motivi previsti dall'art. 116 LTF (art. 113 LTF). La legittimazione a ricorrere è disciplinata in tal caso dall'art. 115 LTF.

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