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Ticino Tribunale di appello diritto civile La seconda Camera civile 07.10.2020 12.2020.90

October 7, 2020·Italiano·Ticino·Tribunale di appello diritto civile La seconda Camera civile·HTML·873 words·~4 min·5

Summary

Istanza di nomina di un arbitro, procedura divenuta priva d'oggetto, stralcio

Full text

Incarto n. 12.2020.90

Lugano 7 ottobre 2020/rg  

In nome della Repubblica e Cantone Ticino  

La seconda Camera civile del Tribunale d'appello

composta del giudice:         Fiscalini, presidente     vicecancelliera:                    Bellotti

chiamata a statuire sull’istanza di nomina di un arbitro inoltrata in data 29 luglio 2020 da

IS 1  patrocinata dall’avv.  RA 1 

nell’ambito di una vertenza che la

considerato

in fatto e in diritto:

che in data 15 dicembre 2017 CO 1 (in seguito CO 1), quale parte venditrice, e IS 1, quale parte acquirente, hanno stipulato un contratto di compravendita (di seguito: Contratto) avente per oggetto la cessione delle azioni della società __________ SA detenute dalla prima (v. doc. B, C, D, E);

che l'art. 10.2 del Contratto prevede, tra l’altro, che ogni disputa inerente il medesimo sarà sottoposta a un tribunale arbitrale di 3 membri, che ciascuna parte nominerà un membro e che questi saranno chiamati a nominare il presidente;

che con scritto 24 giugno 2020 IS 1, facendo valere l’inesecuzione del Contratto (con particolare riferimento alla clausola 3.2), ha comunicato a CO 1 l'avvio della procedura arbitrale e la designazione dell’arbitro da essa scelto (nella persona dell’avv. __________ B__________) e ha quindi chiesto alla controparte di designare entro 30 giorni il proprio arbitro;

che scaduto infruttuoso il termine IS 1, con istanza 29 luglio 2020, richiamati gli art. 356 cpv. 2 lett. a e 362 cpv. 1 lett. b CPC, ha chiesto a questa Camera di nominare l'arbitro della parte convenuta CO 1;

che, nel rispetto del termine fissato dal giudice delegato, con lettera 31 agosto 2020 CO 1, dopo aver spiegato i motivi del suo ritardo, ha informato di aver nominato l’avv. __________ C__________ quale suo arbitro;

che con lettera del 15 settembre successivo IS 1 ha comunicato che, essendo stati nominati gli arbitri di entrambe le parti, la presente procedura è divenuta priva d'oggetto e ne ha pertanto postulato lo stralcio con addebito delle spese processuali a CO 1 e la richiesta di condannare quest’ultima a versarle un importo non inferiore a fr. 1'500.- a titolo di ripetibili;

che CO 1 non ha preso posizione in merito a quest’ultimo scritto;

che la competenza di questa Camera, nella composizione di un giudice unico, a pronunciarsi sull’istanza 29 luglio 2020 di IS 1 è pacificamente data in base ai combinati disposti di cui agli art. 356 cpv. 2 lett. a, 362 cpv. 1 lett. b CPC e 48 lett. b n. 7 LOG, preso atto di quanto prevede l’art. 10 del Contratto nonché della materia del medesimo, ossia una compravendita di azioni;

che la designazione dell’arbitro da parte di CO 1 nel frattempo intervenuta rende effettivamente la presente procedura priva d’oggetto;

che i costi di questa procedura vanno posti a carico della parte morosa, non consentendo le giustificazioni addotte dalla stessa di condurre a diversa soluzione: la permanenza all’estero pro tempore del liquidatore della società ancora non giustifica la sua inazione;

che se è vero che la parte convenuta non si è espressa sulla richiesta di ripetibili della parte istante, è altrettanto vero che quest’ultima non l’ha motivata (limitandosi ad auspicare l’assegnazione di un importo non inferiore a fr. 1'500.-);

che, alla luce di quanto precede questo giudice, richiamati l’art. 107 cpv. 1 lett. e CPC nonché gli art. 12 e 13 cpv. 2 RTar, ritiene equo fissare a fr. 800.- l’ammontare delle ripetibili.

Per questi motivi

decide:                     1.   L'istanza 29 luglio 2020 di IS 1 è stralciata dai ruoli siccome divenuta priva d’oggetto.

                                   2.   La spese processuali di fr. 500.-, anticipate da IS 1, sono a carico di CO 1, che rifonderà alla controparte fr. 800.- a titolo di ripetibili.

                                   3.   Notificazione:

-      ; -     .  

Per la seconda Camera civile del tribunale d’appello

Il presidente                                                                    La vicecancelliera

Rimedi giuridici

Nelle cause a carattere pecuniario è dato ricorso in materia civile al Tribunale federale, 1000 Losanna 14, entro 30 giorni dalla notificazione del testo integrale della decisione (art. 100 cpv. 1 LTF), se il valore litigioso ammonta a fr. 15'000.- nelle vertenze in materia di diritto del lavoro e di locazione e a fr. 30'000.- negli altri casi; per valori inferiori il ricorso è ammissibile se la controversia concerne una questione di diritto di importanza fondamentale o se una legge federale prescrive un’istanza cantonale unica (art. 74 cpv. 2 LTF). Il ricorso è ammissibile contro le decisioni che pongono fine al procedimento (art. 90 LTF). Esso è pure ammissibile contro una decisione che concerne soltanto talune conclusioni, se queste possono essere giudicate indipendentemente dalle altre, o che pone fine al procedimento soltanto per una parte dei litisconsorti (art. 91 LTF), oppure ancora contro decisioni pregiudiziali e incidentali notificate separatamente e concernenti la competenza o domande di ricusazione (art. 92 cpv. 1 LTF). In presenza di altre decisioni pregiudiziali o incidentali, il ricorso è ammissibile solo se le stesse possono causare un pregiudizio irreparabile o se l’accoglimento del ricorso comporterebbe immediatamente una decisione finale consentendo di evitare una procedura probatoria defatigante o dispendiosa (art. 93 LTF). Qualora non sia dato il ricorso in materia civile è possibile proporre negli stessi termini ricorso sussidiario in materia costituzionale (art. 113, 117 LTF).  La parte che intende impugnare una decisione sia con un ricorso ordinario sia con un ricorso in materia costituzionale deve presentare entrambi i ricorsi con una sola e medesima istanza (art. 119 LTF).

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