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Ticino Tribunale di appello diritto civile La seconda Camera civile 18.06.2020 12.2020.55

June 18, 2020·Italiano·Ticino·Tribunale di appello diritto civile La seconda Camera civile·HTML·1,433 words·~7 min·3

Summary

Società anonima - scioglimento per carenze organizzative - appello - ripristino della situazione legale

Full text

Incarto n. 12.2020.55

Lugano 18 giugno 2020/rn  

In nome della Repubblica e Cantone Ticino  

La seconda Camera civile del Tribunale d'appello

composta del giudice:

Fiscalini, presidente,  

vicecancelliere:

Bettelini

sedente per statuire nella causa a procedura sommaria - inc. n. SO.2020.258 della Pretura del Distretto di Lugano, sezione 3 - promossa con istanza 15 gennaio 2020 da

Ufficio del registro di commercio, Biasca  

contro

AP 1  rappr. dall’avv.  PA 1   

chiedente l’adozione delle misure necessarie nei confronti della convenuta, che era priva di un ufficio di revisione abilitato e non aveva rinunciato alla revisione limitata;

nell’ambito della quale il Pretore, con decisione 23 aprile 2020, ha accolto l'istanza, pronunciando lo scioglimento della convenuta e ordinandone la messa in liquidazione secondo le prescrizioni applicabili al fallimento;

appellante la convenuta con appello 8 maggio 2020, con cui ha chiesto di annullare il querelato giudizio, protestando spese e ripetibili di secondo grado;

viste le osservazioni 20 maggio 2020 dell’istante;

letti e esaminati gli atti ed i documenti prodotti;

ritenuto

in fatto e in diritto:

                                         che con istanza 15 gennaio 2020 l’Ufficio del registro di commercio ha convenuto in giudizio innanzi alla Pretura del Distretto di Lugano, sezione 3, la società AP 1, chiedendo che nei confronti della stessa, che era priva di un ufficio di revisione abilitato e non aveva rinunciato alla revisione limitata (art. 727 segg. CO), e invano diffidata, con raccomandata del 12 novembre 2019 (doc. B), a ripristinare entro 30 giorni la situazione legale (art. 154 cpv. 1 ORC), fossero adottate le misure necessarie (art. 154 cpv. 3 ORC, art. 731b cpv. 1 e 941a cpv. 1 CO);

che il 21 gennaio 2020 il Pretore ha assegnato alla convenuta un ultimo termine di 20 giorni per ripristinare la situazione legale (in particolare convocare un’assemblea generale allo scopo di designare un organo di revisione abilitato o per procedere come all’art. 727a CO, a condizione che ne fossero adempiuti i presupposti, e richiedere le pertinenti iscrizioni nel registro di commercio), pena lo scioglimento della società e la sua messa in liquidazione secondo le prescrizioni applicabili al fallimento;

che con decisione processuale ordinatoria 14 febbraio 2020, emanata a seguito della richiesta 13 febbraio 2020 della convenuta, il termine in questione è stato prorogato fino al 29 febbraio 2020;

                                         che il termine prorogato essendo scaduto infruttuosamente, il 10 marzo 2020 il Pretore, a fronte dell’ulteriore richiesta 9 marzo 2020 della convenuta, ha assegnato a quest’ultima, con un invio per “Posta A” da lei asseritamente mai ricevuto, un nuovo ultimo termine scadente il 15 aprile 2020 per ripristinare la situazione legale;

                                         che, preso atto che la convenuta aveva lasciato trascorrere infruttuosamente il termine, con decisione 23 aprile 2020 il Pretore, in applicazione dell’art. 731b cpv. 1bis n. 3 CO, ha pronunciato lo scioglimento della società e ne ha ordinato la messa in liquidazione secondo le prescrizioni applicabili al fallimento (dispositivo n. 1), ponendo a suo carico le spese processuali di fr. 300.- (dispositivo n. 2); 

                                         che con l’appello 8 maggio 2020, che qui ci occupa, la convenuta ha chiesto di annullare il querelato giudizio con protesta di spese e ripetibili di secondo grado, ritenendo non date le condizioni per la pronuncia del suo scioglimento e per la sua conseguente messa in liquidazione e rilevando comunque di aver nel frattempo ripristinato la situazione legale;

                                         che con osservazioni 20 maggio 2020 l’istante ha confermato che la convenuta aveva effettivamente trasmesso la documentazione necessaria per il ripristino della situazione legale, avendo notificato l’iscrizione della rinuncia alla revisione limitata (opting-out), rimettendosi per il resto al giudizio della scrivente Camera;

                                         che nel caso di specie, contrariamente a quanto ritenuto dalla convenuta, la decisione del Pretore di pronunciare lo scioglimento della stessa e di ordinarne la liquidazione in via di fallimento era ineccepibile: l’istruttoria ha in effetti permesso di accertare che la società non aveva dato seguito né alla richiesta dell’istante di ripristinare la situazione legale formulata con la raccomandata del 12 novembre 2019 (doc. B), né alla diffida pretorile 21 gennaio 2020 con cui le era stato assegnato un ultimo termine, poi prorogato, per agire in tal senso (poco importando invece se il 9 marzo 2020, quando ormai l’ultimo termine era già scaduto e dunque in violazione dell’art. 144 cpv. 2 CPC, abbia poi instato per la concessione di un’ultima proroga, che per altro essa stessa, rilevando come quel suo scritto “rimaneva senza risposta alcuna”, non ha mai preteso le sarebbe stata concessa), per cui da questo comportamento il giudice di prime cure poteva senz’altro presumere che la società neppure avrebbe dato seguito ad eventuali provvedimenti meno severi, quali la nomina dell’organo mancante (TF 8 luglio 2013 4A_158/2013 consid. 2.1.6, 29 luglio 2013 4A_706/2012 consid. 2.2.2, 16 dicembre 2013 4A_354/2013 consid. 2.1.3);

                                         che resta da esaminare se la convenuta abbia nondimeno provveduto a ripristinare la situazione di legalità nelle more della causa, anche solo nella procedura ricorsuale, ciò che, in base alla dottrina e alla giurisprudenza, sarebbe idoneo ad evitare lo scioglimento della società che presentava lacune nell’organizzazione (Lorandi, Konkursverfahren über Handelsgesellschaften ohne Konkurseröffnung - Gedanken zu Art. 731b OR, in: AJP 11/2008 p. 1386; Lorandi, Organisationsmängel von Gesellschaften mit tückischen Folgen, in: ST 2009 p. 91; DTF 136 III 369 consid. 11.4.3; II CCA 16 dicembre 2011 inc. n. 12.2011.206);

                                         che questa ipotesi si è effettivamente realizzata, visto e considerato che, come risulta dalle prove nel frattempo versate agli atti (ricevibili siccome si tratta di documenti allestiti dopo l’emanazione della decisione impugnata e con ciò di “nova autentici” ai sensi dell’art. 317 cpv. 1 CPC), il 7 maggio 2020 la convenuta aveva notificato l’iscrizione della rinuncia alla revisione limitata (doc. H d’appello) e, come riconosciuto anche dall’istante nelle osservazioni 20 maggio 2020, la situazione legale era stata in tal modo ripristinata;

                                         che, in tali circostanze, l’istanza chiedente l’adozione delle misure necessarie nei confronti della convenuta, che era priva di un ufficio di revisione abilitato e non aveva rinunciato alla revisione limitata, non più attuale, deve essere stralciata dai ruoli siccome divenuta priva d’oggetto (cfr. TF 1° marzo 2013 4A_560/2012 consid. 3.1);

                                         che le spese giudiziarie di entrambe le sedi vanno calcolate sulla base di un valore litigioso di fr. 50'000.-, pari al capitale sociale della convenuta (doc. A; TF 19 agosto 2010 4A_315/2010 consid. 2, 8 luglio 2010 4A_278/2010 consid. 6, 22 giugno 2010 4A_106/2010 consid. 6, SJ 132 I p. 541), e dovrebbero di principio seguire la soccombenza (art. 106 CPC);

                                         che nel caso di specie ricorrono tuttavia giusti motivi per derogare a questo principio;

                                         che la presente procedura e quella dinnanzi al Pretore avrebbero in effetti potuto essere evitate se la convenuta, anziché rimanere sostanzialmente inattiva di fronte alle ingiunzioni che ha ricevuto, avesse ripristinato tempestivamente la situazione legale, di modo che, in applicazione degli art. 107 cpv. 1 lett. e e 108 CPC, si giustifica di porre a suo carico le spese processuali da essa inutilmente causate e di non riconoscerle ripetibili (cfr. per analogia TF 22 novembre 2012 4A_411/2012 consid. 3, 1° marzo 2013 4A_560/2012 consid. 3.2 e 4; II CCA 24 giugno 2013 inc. n. 12.2013.57, 28 giugno 2013 inc. n. 12.2013.62, 27 novembre 2013 inc. n. 12.2013.165, 19 dicembre 2014 inc. n. 12.2014.197, 29 gennaio 2015 inc. n. 12.2014.221, 12 febbraio 2015 inc. n. 12.2014.189);

                                         che in definitiva l’appello della convenuta deve essere evaso ai sensi dei considerandi che precedono;

                                         che non ponendo la causa questioni di principio o di rilevante importanza, il presente giudizio può essere emanato da questa Camera nella composizione di un giudice unico (art. 48b cpv. 1 lett. b n. 3 LOG).

Per questi motivi

richiamati, per le spese, gli art. 107 cpv. 1 lett. e e 108 CPC nonché la LTG

decide:                       

                                   1.   L’appello 8 maggio 2020 di AP 1 è evaso nel senso che il dispositivo n. 1 della decisione 23 aprile 2020 del Pretore del Distretto di Lugano, sezione 3, è annullato e la causa di cui all’istanza 15 gennaio 2020 dell’Ufficio del registro di commercio è stralciata dai ruoli siccome divenuta priva d’oggetto. Gli altri dispositivi della decisione impugnata rimangono invariati.

                                   2.   Le spese processuali d’appello di fr. 800.- sono poste a carico dell’appellante. Non si attribuiscono ripetibili.

                                   3.   Notificazione:

-      ; - Ufficio del registro di commercio, Via Tognola 7, Biasca.  

                                         Comunicazione alla Pretura del Distretto di Lugano, sezione 3.

Per la seconda Camera civile del Tribunale d’appello

Il presidente                                                          Il vicecancelliere

Rimedi giuridici

Nelle cause a carattere pecuniario con un valore litigioso superiore a fr. 30'000.- è dato ricorso in materia civile al Tribunale federale, 1000 Losanna 14, entro 30 giorni dalla notificazione del testo integrale della decisione (art. 74 cpv. 1 e 100 cpv. 1 LTF).