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Incarto n. 12.2020.5
Lugano 6 ottobre 2020/jh
In nome della Repubblica e Cantone Ticino
La seconda Camera civile del Tribunale d'appello
composta dei giudici:
Fiscalini, presidente, Bozzini e Stefani
vicecancelliere:
Bettelini
sedente per statuire nella causa inc. n. OR.2018.156 della Pretura del Distretto di Lugano, sezione 1, promossa con petizione 13 agosto 2018 da
AO 1 patrocinato dall’avv. PA 2
contro
AP 1 patrocinato dall’avv. PA 1
con cui l’attore ha chiesto la condanna della convenuta al pagamento di fr. 50'000.-, oltre interessi di mora dal 1. agosto 2016;
richieste avversate dalla convenuta, che ha postulato la reiezione della petizione, e che il Pretore con decisione 25 novembre 2019 ha parzialmente accolto, condannandola al pagamento all’attore di fr. 35'700.- oltre interessi al 5% dal 1. agosto 2016, e rigettando in via definitiva l’opposizione al PE n. __________ dell’UE di Lugano limitatamente a tale importo, caricando la tassa di giustizia e le spese all’attore in ragione del 28.6% e alla convenuta per il restante 71.4 %, nonché condannando quest’ultima a versare all’attore fr. 3’600.- per ripetibili;
ricordato che in corso di causa, con istanza 5 luglio 2019 la convenuta ha chiesto la ricusa del Pretore F__________ __________, e che con la sua replica spontanea (sulla ricusa) dell’8 agosto 2019, dopo aver preso atto delle prese di posizione del giudice ricusando e della controparte, ha istato in via cautelare affinché il magistrato incaricato della trattazione della ricusa ordinasse la sospensione con effetto immediato della procedura di merito o, in via subordinata, che il Pretore F__________ __________ venisse provvisoriamente sostituito con effetto immediato e sino a decisione finale sulla ricusa, ribadendo, nel merito, la propria richiesta di esclusione del giudice;
costatato che né il Pretore __________ ha dato seguito alla richiesta di sospensione della procedura, rispettivamente di sua sostituzione nella stessa, in attesa del giudizio sulla sua ricusa, che ha invece portato avanti e concluso emanando la sentenza finale 25 novembre 2019, né il Pretore M__________ __________ allora incaricato della procedura di ricusa, ha ordinato alcunché;
appellante la convenuta, che con appello 10 gennaio 2020 ha chiesto l’annullamento e la riforma del querelato giudizio nel senso di respingere integralmente la petizione, con protesta di tasse, spese e ripetibili di entrambe le sedi, premettendo di essersi vista costretta a rispettare il termine di ricorso non essendo ancora stata presa alcuna decisione in merito alla ricusa, ma con la riserva di chiedere l’annullamento della decisione e il rifacimento della procedura a partire dalle conclusioni (comprese) qualora la sua istanza fosse stata accolta in un secondo tempo;
rilevato che con risposta all’appello del 24 febbraio 2020 l’attore ne ha chiesto la reiezione integrale;
preso atto che con decisione 4 maggio 2020 il Pretore M__________ __________ subentrato al collega Ma__________ __________, ha condotto a termine la procedura di ricusa accogliendo l’istanza e stabilendo che il Pretore F__________ __________ era ricusato da ogni ulteriore trattazione della causa inc. n. OR.2018.156;
ricevuto lo scritto 15 maggio 2020 di AP 1 con cui essa ha chiesto che, in applicazione dell’art. 51 CPC, la sentenza 25 novembre 2019 inc. n. OR.2018.156 venga annullata e l’incarto rinviato alla Pretura di Lugano affinché un altro giudice emani una nuova decisione;
richiesta in merito alla quale l’attore ha, con scritto 4 giugno 2020, dichiarato di rimettersi al prudente giudizio dell’autorità di ricorso;
letti ed esaminati gli atti e i documenti prodotti;
ritenuto
in fatto e in diritto:
1. In data 14 novembre 2015 AO 1, a quel tempo titolare della __________ Sagl, ha concluso un accordo di cessione del ramo d’azienda della sua società con AP 1, per la concretizzazione del quale sono stati sottoscritti tre contratti distinti ma tra loro strettamente interconnessi.
Il primo era un contratto di lavoro a tempo indeterminato ma con una durata minima di due anni con cui quest’ultima lo ha assunto a far tempo dal 1. gennaio 2016 con il “rango” di direttore.
Il secondo era un “contratto di cessione del ramo di azienda” stipulato tra __________ Sagl e AP 1 con il quale la prima ha in particolare ceduto alla seconda i suoi clienti indicati nell’allegato n. 1 all’accordo nonché le due collaboratrici F__________ C__________o e V__________ A__________, contro versamento di complessivi fr. 120'000.-.
Il terzo era quello denominato “accordo integrativo” con il quale AO 1 e AP 1, in applicazione di quanto stabilito con il contratto parallelo citato, hanno pattuito che per il primo anno (e solo per quello) il compenso dovuto al primo dalla seconda per l’apporto di new business avrebbe dovuto corrispondere a fr. 80'000.- da versare entro il 30 aprile 2016 e a fr. 50'000.- da pagare entro il 31 luglio 2016, con la clausola che “nel caso in cui più del 10% dei clienti ceduti preferisca trasferire il mandato ad altra fiduciaria piuttosto che accettare il subentro di AP 1, la rata finale per luglio 2016 potrà subire variazioni conseguenti, in proporzione alla diminuzione percentuale. Le parti si impegnano a negoziare detto evento in buona fede, tenuto conto del minor valore apportato rispetto al budget originario”.
I rapporti tra le parti si sono presto incrinati, tanto che con lettera 26 gennaio 2017 consegnata a mano, AP 1 ha notificato a AO 1 la disdetta ordinaria del rapporto di lavoro, per poi, con lettera 16 febbraio 2017, tramutarla in risoluzione con effetto immediato per motivi gravi. Contemporaneamente anche le collaboratrici provenienti da __________ SA sono state licenziate.
Dal canto suo, AP 1 ha versato alla controparte unicamente la prima tranche di fr. 80'000.- relativa al compenso per l’apporto di nuovi affari (premio di produzione), mentre la seconda parte di quanto concordato, cioè fr. 50'000.-, è rimasta impagata.
Il 31 marzo 2017 AO 1 ha così fatto spiccare dall’UE di Lugano nei confronti della società datrice di lavoro il PE n. __________ per tale importo.
Dalle divergenze tra le parti sono scaturite varie vertenze di diversa natura e meglio una procedura penale avviata con la denuncia da parte di AP 1 nei confronti di AO 1 per truffa, appropriazione indebita e amministrazione infedele (ancora pendente presso il Ministero pubblico, inc. n. MP.2017.4875), una procedura direttamente portata in appello della società nei confronti del dipendente per concorrenza sleale (inc. n. 10.2017.7, ancora pendente), una procedura avviata dalla Cassa Disoccupazione __________, cessionaria delle pretese dell’assicurato ex art. 29 LADI, di fronte alla Pretura di Lugano per la condanna di AP 1 al pagamento di fr. 69'230.50 relativi alle indennità disoccupazione versate, e la procedura che qui ci occupa per l’incasso dei fr. 50'000.- e il rigetto definitivo dell’opposizione al menzionato PE.
Le due ultime procedure sono state assunte dal Pretore F__________ __________.
2. Con petizione 13 agosto 2018 che ha dato avvio alla presente procedura, AO 1 ha chiamato in giudizio AP 1 rivendicando il pagamento della somma di fr. 50'000.- fissata con l’accordo integrativo, ritenendo di aver adempiuto il suo dovere di apportare clienti alla cessionaria dell’attività, tenuto conto anche del fatto che le parti non hanno mai a suo avviso allestito una lista clienti che avrebbero dovuto essere ceduti, che nemmeno il budget originario cui si fa riferimento nell’accordo è stato in qualche modo definito e che la controparte non aveva indicato quali società a lei promesse non le sarebbero state trapassate.
Con risposta 15 ottobre 2018 la convenuta ha chiesto in via principale la reiezione della petizione e in via subordinata la sua reiezione con la condanna dell’attore a una multa disciplinare di fr. 2'000.per temerarietà dell’azione. In particolare, ha sostenuto di essere stata truffata dall’attore, che avrebbe millantato una clientela composta da 70 società/clienti, inducendola a concludere il contratto di cessione di ramo d’azienda, facendosi corrispondere fr. 120'000.- per le 33 società inizialmente indicate e inducendo AP 1 a stabilire dei premi di produzione di fr. 80'000.- e fr. 50'000.-, oltre che a farsi assumere con uno stipendio di tutto rispetto. In realtà solo una parte limitata della clientela sarebbe stata ceduta: 20 società non hanno mai stipulato un mandato a favore della cessionaria e altre 13 lo hanno disdetto in tempi brevi. Inoltre l’attore si sarebbe reso colpevole di appropriazioni indebite.
Con i rispettivi allegati di replica e duplica le parti, sostanzialmente, si sono riconfermate nelle rispettive posizioni.
3. Nel corso dell’istruttoria sono state effettuate due sessioni di audizione testi della durata di una giornata ciascuna. In occasione della seconda, a fine mattinata del 3 luglio 2019, il Pretore F__________ T__________ si è intrattenuto con i due legali delle parti. In esito a questa discussione, tenuto conto che nel pomeriggio sarebbe stato sentito l’attore, la convenuta ha inoltrato, il 5 luglio 2019, un’istanza di ricusa nei suoi confronti, intravvedendo nel suo comportamento indizi di prevenzione in particolare perché egli avrebbe detto che la questione centrale per il giudizio sarebbe stata l’interpretazione della clausola finale dell’accordo integrativo e come questa era stata compresa da AO 1, asserendo che se egli, nel pomeriggio, avesse dichiarato di averla intesa nel senso che l’eventuale percentuale dei clienti non pervenuti sarebbe stata calcolata a riduzione dell’importo di fr. 50'000.-, senza riguardo ai clienti ceduti e al minor valore apportato rispetto al budget originario, la sentenza non avrebbe potuto essere che a suo favore. In tal modo, a detta dell’istante, il giudice avrebbe sostanzialmente suggerito all’attore cosa dire per far accogliere le sue richieste.
Oltre a ciò, il Pretore si sarebbe anche esposto in maniera inaccettabile, portando il discorso, durante l’audizione della teste C__________ T__________, sul licenziamento di AO 1 chiedendo quali erano state le cause della disdetta in tronco, indicando fuori verbale a più riprese che esse non erano sufficienti per ritenerla giustificata, domandando pure all’attore se aveva avviato una causa di risarcimento danni sottolineando che, se non l’aveva fatto, faceva beneficienza alla convenuta.
Dopo le prese di posizione di AO 1 e del Pretore F__________ T__________, con replica spontanea dell’8 agosto 2019, la convenuta, oltre a ribadire la propria richiesta, ha domandato che in via cautelare il magistrato incaricato della trattazione della ricusa ordini l’immediata sospensione della procedura di merito o, in via subordinata, che il Pretore F__________ T__________ sia provvisoriamente sostituito nella trattazione della vertenza sino alla decisione finale sulla ricusa “per evitare che i prossimi atti giudiziari debbano essere eventualmente annullati e ripetuti perché condotti dal Pretore di cui si chiede la ricusa”. Dette richieste sono rimaste inosservate e senza risposta.
4. Raccolte le memorie conclusive scritte delle parti, con sentenza 25 novembre 2019 il Pretore F__________ T__________ ha parzialmente accolto la petizione, condannando la convenuta a versare all’attore fr. 35'700.- oltre interessi al 5% dal 1. agosto 2016 e rigettando in via definitiva l’opposizione al PE n. __________ dell’UE di Lugano limitatamente a tale importo. In sostanza egli ha considerato centrale il contratto integrativo relativo alla remunerazione aggiuntiva quale premio di produzione per l’apporto di new business di fr. 80'000.- + fr. 50'000.- (doc. F): il testo in cui non figurava il numero di clienti da trasferire, altresì era a suo avviso fondato sulla logica di performance dell’attore “se mi porti nuovo business ti riconosco l’importo di fr. 120'000.- (recte: 130'000.-) a forfait (e dunque non a misura)” ma con il correttivo applicabile allo scenario in cui “più del 10% dei clienti ceduti preferisca trasferire il mandato ad altra fiduciaria piuttosto che accettare il subentro di AP 1”. Per il primo giudice questo contratto era collegato a quello di cui al doc. C unicamente per il fatto che i clienti indicati all’allegato n. 1 di quest’ultimo non dovevano sovrapporsi a quelli da considerare per l’apporto di nuovo business e per la questione delle garanzie di cui al punto n. 4 dello stesso.
Ciò posto, il Pretore ha appurato che l’attore doveva impegnarsi per trasmettere alla convenuta una settantina di clienti e che di questi ne aveva effettivamente apportati solo il 63% (37% in meno, quindi), sicché, in applicazione della clausola finale del doc. F, gli erano dovuti fr. 35'700.- (invero pari al 75% di fr. 50'000.- e non al 63%, che sarebbero fr. 31'500.-).
Contro la sentenza, in data 10 gennaio 2020, la convenuta ha interposto regolare appello, non rinunciando tuttavia alla sua richiesta di ricusa e di rifacimento della procedura a partire dalla rielaborazione delle conclusioni.
5. Il 4 maggio 2020 il Pretore M__________ P__________, dopo aver ripreso il caso dal suo predecessore, ha reso la sentenza sulla ricusa, accogliendo l’istanza e, in considerazione del fatto che il ricusato aveva già emanato la sentenza finale ma il procedimento era (ed è) ancora pendente in appello, ha sancito l’esclusione del Pretore F__________ __________ ogni eventuale ulteriore trattazione del caso.
In particolare egli ha stabilito che, nella misura in cui il giudice aveva prospettato ai legali, foss’anche solo sommariamente, le domande che avrebbe rivolto alle parti e le conseguenze che avrebbe tratto dalle varie risposte, pur non avendo anticipato il proprio giudizio, aveva comunque sia fornito ai patrocinatori una chiave di lettura per, quantomeno potenzialmente, influenzare la sussunzione giuridica della lite. Questo comportamento è stato interpretato come prevenzione tenuto conto dello sviluppo del procedimento e di una serie di ulteriori elementi che hanno contribuito a intaccare l’immagine di equidistanza del pretore. In particolare, prospettando le domande ai due avvocati delle parti, aveva compiuto un intervento tutt’altro che neutro tenuto conto che le modalità con cui viene posta una domanda influenzano la risposta, come ben visibile nella rivisitazione delle tesi argomentative di AO 1. Indicativa, inoltre, era pure la struttura dell’istruttoria, che ha pericolosamente e contrariamente alla pratica e a quanto consigliato dalla dottrina, relegato l’interrogatorio delle parti quale ultima prova, contribuendo ad alimentare il pensiero che quanto da esse dichiarato sarebbe stato decisivo. Per di più, il Pretore ha voluto sentire le parti, senza che ciò trovi spiegazione negli atti, nella forma qualificata della deposizione dopo averle ammesse e citate unicamente per il loro interrogatorio, alimentando il timore della convenuta che l’esito della vertenza potesse dipendere solo da questa prova. A questo, ha aggiunto il Pretore Matteo Pedrotti, andava sommato il comportamento del ricusato che a fronte di una immediata reazione da parte del legale della convenuta, ha evitato con un tecnicismo giuridico qualsiasi confronto chiarificatore tra loro due, così come andava considerato il fatto che il ricusato avesse dichiarato in maniera del tutto acritica che non gli risultava che la convenuta avesse fatto uso di quanto da lui detto nel contestato colloquio con i legali né che la parte attrice fosse stata istruita da chicchessia. Infine, quale ultimo tassello a sostegno della decisione di escludere il ricusato, il Pretore incaricato ha indicato il fatto che il giudice F__________ T__________ avesse in maniera del tutto insolita e, a suo avviso, contraria alla prassi di ogni autorità giudiziaria ticinese, deciso di proseguire nella trattazione del caso pur non essendo stato sollecitato in tal senso in alcun modo dalle parti e non sussistendo motivi d’urgenza.
La decisione di ricusa, non impugnata, è passata in giudicato.
6. Con istanza 15 maggio 2020 introdotta nell’ambito della procedura d’appello nella causa di merito, AP 1 ha postulato l’annullamento della sentenza 25 novembre 2019 in applicazione dell’art. 51 CPC, stante l’esito positivo della procedura di ricusa nei confronti del Pretore F__________ T__________, precisando di non chiedere - per moderazione e per motivi di economia procedurale, nonché per evitare spese e dispendio di tempo - l’annullamento di altri atti di procedura nei quali il giudice ricusato è intervenuto, compresi i verbali di audizione testi e delle parti da lui redatti e (a giudizio dell’istante) influenzati dalla sua prevenzione.
A suo dire tutti i presupposti dell’art. 51 CPC sarebbero adempiuti, avendo essa sin dalla replica spontanea dell’8 agosto 2019 rivendicato la sospensione della procedura con effetto immediato, rispettivamente l’assegnazione ad altro magistrato della stessa sino alla decisione sulla ricusa. Richiesta ribadita nella premessa dell’allegato di conclusioni del 20 agosto 2019, con la precisazione: “Lo scrivente tiene ad avvertire che, nel caso in cui l’istanza di ricusa fosse per finire accolta, si riserva espressamente di chiedere il rifacimento delle conclusioni e, se nel frattempo cod. Giudice avesse ritenuto di emettere la sua sentenza di merito, espressamente si riserva di chiederne l’annullamento e il rifacimento”.
L’attore, con osservazioni 4 giugno 2020, ha dichiarato di rimettersi al prudente giudizio del tribunale d’appello.
7. Lo scritto 15 maggio 2020 dell’appellante, interpretabile come un’istanza di produzione di nuova documentazione e una mutazione dell’azione ai sensi dell’art. 317 cpv. 1 e cpv. 2 CPC è ammissibile essendo stato trasmesso 10 giorni dopo la notifica della decisione 4 maggio 2020 del Pretore Matteo Pedrotti. Quest’ultima può dunque essere ammessa agli atti, così come gli altri due documenti prodotti, rispettivamente è possibile riconoscere come richiesta d’appello quella di annullamento della sentenza impugnata.
8. L’art. 51 cpv. 1 CPC prevede che gli atti ufficiali ai quali ha partecipato una persona tenuta a ricusarsi sono annullati e ripetuti se una parte lo richiede entro dieci giorni da quello in cui è venuta a conoscenza del motivo di ricusazione.
Decorso questo termine la ricusazione ha effetto solo per il futuro (Weber, Basler Kommentar, ZPO, 3 ed., n. 3 ad art. 51; Donzallaz, Loi sur le tribunal fédéral, commentaire, art. 38, par. 658). Nell’istanza di ricusa è così implicitamente contenuta la richiesta che la persona che ne è oggetto si astenga da ulteriori atti processuali nella causa rispettivamente che, se continuasse a trattarla, in caso di accoglimento della ricusa, quanto da essa fatto dopo la sua introduzione sarebbe da annullare e ripetere (Diggelmann, in Brunner/Gasser/Schwander, ZPO, n. 8 ad art. 51; Weber, op. cit., n. 3 ad art. 51; Meyer, Schweizerisches Zivilprozessrecht, pag. 86 seg.; Livschitz, Stämpfli Handkommentar, ZPO, n. 3 in fine ad art. 51; di diversa opinione: Tappy, Commentaire Romand, CPC, 2 ed., n. 5 ad art. 51). In altri termini, se per ottenere l’applicazione dell’effetto retroattivo di una ricusa agli atti commessi da un giudice prima della relativa istanza è indispensabile un’esplicita richiesta in tal senso entro il termine sancito dall’art. 51 cpv. 1 CPC, quelli da lui effettuati dopo sono da annullare anche in assenza di una specifica rivendicazione.
Si tratta di una conseguenza diretta del diritto costituzionale di ogni persona (fisica o giuridica) di essere giudicata da un tribunale indipendente e imparziale (art. 30 cpv. 1 Cost. e art. 6 n. 1 CEDU), che prevale sulle norme del CPC e mira a escludere che circostanze esterne estranee al processo abbiano un effetto improprio sulla decisione del tribunale a vantaggio o a discapito di una parte (DTF 140 III 221 consid. 4.1), escludendo così che una sentenza possa essere validamente emanata (o essere stata validamente emanata dopo la domanda di ricusa, come nella fattispecie) da un magistrato la cui ricusazione è stata confermata in via definitiva con una decisione passata in giudicato.
L’art. 51 cpv. 1 CPC non riserva alcun margine di apprezzamento riguardo all’opportunità o alla proporzionalità dell’annullamento richiesto, se l’istanza è tempestiva e l’atto in questione è rinnovabile: le parti hanno un diritto di natura formale a un giudice indipendente e imparziale, la cui violazione può essere sanzionata a prescindere dal fatto che essa comporti o meno delle conseguenze effettive (Weber, op. cit., n. 4 ad art. 51). L’unica eccezione ipotizzabile è quella imposta dal principio della buona fede e dal divieto di abuso di diritto, per la quale può essere rifiutato il rifacimento di quegli atti che non potevano in alcun modo essere influenzati dal magistrato ricusato (Tappy, op. cit. n. 9 e 10 ad art. 51).
9. La domanda di annullamento degli atti procedurali compiuti dal Pretore F__________ T__________ nella causa inc. n. OR.2018.156 dopo l’introduzione dell’istanza di ricusazione 5 luglio 2019 che, di fatto, si limitano unicamente alla stesura e all’emanazione della sentenza di merito finale del 25 novembre 2019, può così essere accolta e gli atti devono essere rinviati alla Pretura di Lugano affinché un altro giudice si pronunci nuovamente.
La misura non comprende per contro l’annullamento e il rifacimento degli allegati conclusivi delle parti (nemmeno richiesto dall’appellante), che sono stati prodotti, sì, dopo l’introduzione dell’istanza di ricusa, ma per i quali il Pretore F__________ T__________ aveva già fissato loro il termine con ordinanza 3 luglio 2019, non invalidata né invalidabile essendo il relativo diritto perento con riferimento a tutto quanto avvenuto prima del 29 luglio 2019, ossia 10 giorni prima della replica spontanea. Di conseguenza, non essendo i contenuti delle conclusioni stati in qualche modo influenzati dal giudice, cosa nemmeno allegata, e non essendo state le basi fattuali e probatorie modificate dall’esito della presente procedura, non sussistono elementi, né motivi validi, per imporne il rifacimento.
10. In definitiva l’appello e, dunque, la richiesta di annullamento della sentenza 25 novembre 2019 del Pretore F__________ T__________ deve essere accolta e l’incarto ritornato alla Pretura di Lugano per essere affidato ad altro Pretore per procedere senza indugio all’emanazione di un nuovo giudizio.
Le spese giudiziarie dovrebbero seguire la soccombenza (art. 106 cpv. 2 CPC) ed essere quantificate in base al valore litigioso. Tuttavia tenuto conto delle peculiarità del caso in esame, tenuto conto che sulla questione della ricusa l’appellata si è rimessa al giudizio di questa Camera, appare opportuno prescindere da una loro assegnazione (art. 107 cpv. 1 lett. f CPC). Per gli stessi motivi non si assegnano ripetibili.
Per questi motivi,
richiamati l’art. 107 CPC, la LTG e il RTar
decide:
1. L’appello 10 gennaio 2020 di AP 1 è accolto. Di conseguenza la sentenza 25 novembre 2019 (inc. n. OR.2018.156) del Pretore F__________ T__________ è annullata e la causa rinviata a un altro Pretore della Pretura di Lugano affinché proceda a emanare un nuovo giudizio.
2. Non si prelevano spese processuali. Non si assegnano ripetibili.
3. Notificazione:
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Comunicazione alla Pretura del Distretto di Lugano, sezione 1
Per la seconda Camera civile del Tribunale d’appello
Il presidente Il vicecancelliere
Rimedi giuridici
Contro la presente sentenza è dato ricorso in materia civile al Tribunale federale, 1000 Losanna 14, entro 30 giorni dalla notificazione del testo integrale della decisione (art. 100 cpv. 1 LTF). Nelle cause a carattere pecuniario è dato ricorso in materia civile al Tribunale federale, 1000 Losanna 14, entro 30 giorni dalla notificazione del testo integrale della decisione (art. 100 cpv. 1 LTF), se il valore litigioso è superiore a fr. 30'000.-; per valori inferiori il ricorso è ammissibile se la controversia concerne una questione di diritto di importanza fondamentale (art. 74 cpv. 2 LTF). Qualora non sia dato il ricorso in materia civile è possibile proporre negli stessi termini ricorso sussidiario in materia costituzionale (art. 113, 117 LTF). La parte che intende impugnare una decisione sia con un ricorso ordinario sia con un ricorso in materia costituzionale deve presentare entrambi i ricorsi con una sola e medesima istanza (art. 119 LTF).