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Ticino Tribunale di appello diritto civile La seconda Camera civile 23.09.2020 12.2020.47

September 23, 2020·Italiano·Ticino·Tribunale di appello diritto civile La seconda Camera civile·HTML·2,665 words·~13 min·6

Summary

Exequatur CLug, tempestività del reclamo, sospensione della procedura e prestazione di una garanzia

Full text

Incarto n. 12.2020.47

Lugano 23 settembre 2020/jh  

In nome della Repubblica e Cantone Ticino     La seconda Camera civile del Tribunale d'appello

composta dei giudici:

Fiscalini, presidente, Bozzini e Stefani  

vicecancelliera:

Bellotti

sedente per statuire nella causa - inc. n. SO.2020.159 della Pretura del Distretto di Lugano, sezione 5 - promossa con istanza 9 gennaio 2020 da

 AO 1   AO 2    entrambi patrocinati dall’  PA 2   

contro

RE 1    patrocinata dall’  PA 1   

con cui gli istanti hanno chiesto di riconoscere e di dichiarare esecutive in Svizzera la

sentenza n. __________ del 24 ottobre 2018 del Tribunale di __________ - II Sezione civile

(Rep. __________) e l’ordinanza 8 luglio 2019 della Corte di appello di __________ – III

Sezione civile (Rep. __________);

istanza che il Pretore con Decisione 28 febbraio 2020 ha accolto;

e ora sul Reclamo 20 aprile 2020 con cui la convenuta ha postulato in via principale di

sospendere la procedura di riconoscimento e di exequatur sino all’evasione della

procedura di ricorso da lei promossa presso la Corte di Cassazione italiana, e in via subordinata di assoggettare l’esecuzione all'obbligo per la controparte di prestare una garanzia di fr. 22'002.73 e di fr. 15'271.88 oltre interessi legali fino all’evasione della predetta procedura, da versarle in caso di esito positivo del ricorso per cassazione, con protesta di spese e ripetibili;

mentre gli istanti con risposta 6 luglio 2020 si sono opposti al reclamo chiedendone

l’integrale reiezione, pure con protesta di spese e ripetibili;

viste altresì la replica spontanea 10 luglio 2020 della reclamante e la duplica spontanea

16 luglio 2020 dei resistenti;

letti ed esaminati gli atti e i documenti prodotti;

ritenuto

in fatto e in diritto:

1.        Con sentenza 24 ottobre 2018 (n. __________) il Tribunale di __________ - II Sezione civile ha accolto l’opposizione di AO 1 e AO 2 avverso il decreto ingiuntivo n. __________ ottenuto da RE 1 nei loro confronti per l’importo di € 71'379.- (pretesi compensi per la gestione di due società fiduciarie), annullandolo e condannando la seconda a versare ai primi, a titolo di spese di lite, € 13'430.- per onorari ed € 406.50 per anticipazioni, oltre al 15% per spese generali, IVA e c.p.a.

2.        Con decisione 8 luglio 2019 (Rep. __________) la Corte di appello di __________ - III Sezione civile, ha dichiarato inammissibile l’appello di RE 1 avverso il citato giudizio per assenza di ragionevoli probabilità di successo, condannandola a rifondere alla controparte € 9'515.- per compensi oltre a IVA, c.p.a. e spese generali del 15%.

3.        Con PE n. __________ dell’UE di __________ AO 1 e AO 2 hanno conseguentemente escusso RE 1 per gli importi di fr. 22'002.73 e fr. 15'271.88 oltre accessori (indicando quali titoli di credito le due summenzionate decisioni), cui l’escussa ha interposto opposizione.

4.        Con istanza 9 gennaio 2020 i medesimi hanno postulato innanzi al Pretore del Distretto di Lugano, Sezione 5, il riconoscimento e la dichiarazione di esecutività in Svizzera delle due decisioni estere e il rigetto definitivo dell’opposizione al PE n. __________.

5.        Invitati dal Pretore a decidere se postulare solo un esame pregiudiziale dell’esecutività delle due decisioni a margine della trattazione della domanda di rigetto definitivo dell’opposizione, oppure la procedura di exequatur unilaterale e indipendente prevista dalla Convenzione di Lugano (v. a tal proposito la sentenza CEF del 20 settembre 2017, inc. 14.2016.146, consid. 1.2), gli istanti hanno optato per questa seconda soluzione.

6.        Con decisione 28 febbraio 2020 il Pretore ha accolto l’istanza, ponendo la tassa di giustizia e le spese, di complessivi fr. 400.-, a carico della convenuta.

7.        Con reclamo 20 aprile 2020 RE 1 si è aggravata contro tale decisione, postulando in via principale di sospendere la procedura di riconoscimento e di exequatur sino all’evasione della procedura di ricorso da lei avviata presso la Corte di Cassazione italiana, e in via subordinata di assoggettare l’esecuzione all'obbligo per la controparte di prestare una garanzia di fr. 22'002.73 e di fr. 15'271.88 oltre interessi legali fino all’evasione della predetta procedura.

8.        Con risposta 2 luglio 2020 AO 1 e AO 2 hanno contestato il reclamo, postulandone l’integrale reiezione. Con la replica spontanea 10 luglio 2020 e la duplica spontanea 16 luglio 2020 le parti hanno ulteriormente approfondito le proprie antitetiche posizioni.

9.        Secondo l’art. 319 cpv. 1 lett. a CPC sono impugnabili mediante reclamo, tra l’altro, le decisioni inappellabili di prima istanza. Tale è il caso per le decisioni del giudice dell’esecuzione (art. 309 lett. a CPC), in particolare quelle concernenti il riconoscimento, la dichiarazione d’esecutività e l’esecuzione di sentenze estere (art. 335 cpv. 3 CPC, v. anche art. 327a CPC).

10.         Quanto alla tempestività del reclamo 20 aprile 2020 contro la decisione 28 febbraio 2020, notificata alla ricorrente in data 2 marzo 2020, quest’ultima sostiene che il termine per inoltrare l’impugnativa fosse sospeso dal 21 marzo 2020 al 19 aprile 2020 in virtù dell’Ordinanza sulla sospensione dei termini nei procedimenti civili e amministrativi ai fini del mantenimento della giustizia in relazione al coronavirus (COVID-19) del 20 marzo 2020.

11.         Ora, giusta l’art. 43 cpv. 5 CLug in connessione con l’art. 327a cpv. 3 CPC, se la parte contro la quale è chiesta l’esecuzione è domiciliata nel medesimo Stato in cui è rilasciata la dichiarazione di esecutività, il ricorso dev’essere proposto nel termine di un mese dalla notificazione della stessa. In virtù dell’art. 335 cpv. 3 CPC in connessione con l’art. 339 cpv. 2 CPC, la procedura è di natura sommaria, per cui di principio non soggetta alla sospensione dei termini (art. 145 cpv. 2 lett. b CPC). Ne consegue pure l’inapplicabilità della suddetta Ordinanza federale, il cui art. 1 istituiva una sospensione dei termini stabiliti dalla legge, da un’autorità o da un giudice dal 21 marzo al 19 aprile 2020, ma soltanto se il diritto procedurale federale o cantonale applicabile prevedeva una loro sospensione durante i giorni che precedono o seguono la Pasqua. Sennonché l’art. 145 cpv. 3 CPC impone al giudice di rendere attente le parti sulle eccezioni del cpv. 2, ovvero sulla mancata applicabilità delle ferie giudiziarie, ciò che nel caso concreto non è avvenuto. Secondo la giurisprudenza del Tribunale federale, trattasi di una “conditio sine qua non” per il decorso dei termini durante il periodo di sospensione, e non di una semplice prescrizione d’ordine. Pertanto, se l'avviso è omesso dal giudice, anche questi termini beneficiano della sospensione, e ciò indipendentemente dalla conoscenza del vizio da parte dell'interessato, o dalla possibilità di conoscerlo (DTF 139 III 78, consid. 4 e 5). Ne consegue che, malgrado il vizio, le ferie giudiziarie pasquali e la relativa estensione prevista dalla citata Ordinanza federale trovano eccezionalmente applicazione, per cui il reclamo in esame dev’essere considerato tempestivo.

12.     Quanto alla competenza funzionale a trattare il presente reclamo, che nel caso di specie concerne solo il riconoscimento e l’esecuzione della sentenza estera, la stessa, posto che la decisione impugnata verte su una questione di diritto delle obbligazioni, spetta a questa Camera (art. 48 lett. b n. 5 LOG).

13.     Con l’impugnativa, la ricorrente non contesta che i presupposti per l’accoglimento dell’istanza di exequatur siano adempiuti, bensì chiede innanzitutto che la decisione 28 febbraio 2020 del Pretore sia sospesa fino all’evasione del ricorso 16 ottobre 2019 da lei presentato innanzi alla Corte di cassazione italiana e mirante alla cassazione della sentenza 26 ottobre 2018 (n. __________) del Tribunale di __________ (doc. B e C prodotti con il reclamo) e ciò a fronte della “violazione, da parte dei giudici di merito italiani (ossia Tribunale di __________ e Corte di Appello di __________) dell’applicazione di norme di diritto” (reclamo, p. 6). Con la replica spontanea 10 luglio 2020, la reclamante aggiunge che il giudice estero avrebbe a torto applicato il diritto italiano malgrado i contratti oggetto della controversia fossero regolati dal diritto svizzero, ciò che costituirebbe un motivo nuovo sottoposto al giudice straniero. In via subordinata, la reclamante chiede di condizionare la suddetta decisione alla prestazione di una garanzia di fr. 22'002.73 e di fr. 15'271.88 oltre interessi, e ciò a fronte della difficoltà o addirittura impossibilità, in caso di esito favorevole del ricorso per cassazione, di recuperare le somme oggetto di esecuzione nei confronti di due persone fisiche residenti in Italia delle quali non si ha alcuna garanzia di solvibilità.

14.     Nonostante non emerga con chiarezza dal testo di legge, nell’ambito della procedura di exequatur indipendente ai sensi della CLug deve ritenersi pacifica la facoltà per il debitore di produrre, insieme al suo reclamo, nuova documentazione, avendo egli solo in quella sede la possibilità di esprimersi nel merito, essendo la procedura di prima sede unilaterale e non contraddittoria ai sensi dell’art. 41 CLug (DTF 138 III 82, consid. 3.5.3; STF 5A_568/2012 del 24 gennaio 2013, consid. 4). Di conseguenza, i documenti prodotti dalla reclamante sono ammissibili.

15.     Giusta l’art. 46 cpv. 1 CLug, il giudice davanti al quale è proposto un ricorso ai sensi dell’articolo 43 CLug può, su istanza della parte contro la quale è chiesta l’esecuzione, sospendere il procedimento se la decisione straniera è stata impugnata, nello Stato d’origine, con un mezzo ordinario.

Il concetto di “rimedio di diritto ordinario” deve essere interpretato in modo autonomo ed esteso. Rappresenta in sostanza un mezzo di diritto “ordinario” ogni strumento atto a comportare l'annullamento o la modifica della decisione da riconoscere e da eseguire e che, a questo scopo, deve ossequiare un termine legale che decorre dalla sua notifica (Hofmann/Kunz in: Oetiker/Weibel [ed.], Basler Kommentar, Lugano Übereinkommen, n. 22 seg. ad art. 46; IICCA del 14 giugno 2012, inc. 12.2012.55, consid. 5.2). Per valutare l’opportunità di una sospensione, il giudice deve esaminare le probabilità di successo del suddetto rimedio sulla base dei motivi invocati, laddove tali motivi devono riferirsi alla procedura pendente nello Stato d’origine, siccome è precisamente il rischio che questi possano ribaltare la decisione delibata che giustifica la sospensione della procedura di riconoscimento e d’exequatur in attesa della crescita in giudicato della decisione estera. Occorre in definitiva che vi siano seri dubbi circa l’esito definitivo della causa all’estero oppure che la decisione da riconoscere e da dichiarare esecutiva sia riconoscibilmente carente (IICCA del 1° luglio 2019, inc. 12.2019.51, consid. 7; IICCA del 27 marzo 2017, inc. n. 12.2016.147, consid. 6.1; IICCA del 16 febbraio 2016, inc. n. 12.2015.69, consid. 7). Anche in considerazione del fatto che, nell’ambito della procedura di ricorso ai sensi dell’art. 43 CLug, la decisione straniera non può formare oggetto di un riesame nel merito (art. 45 cpv. 2 CLug), la giurisprudenza ha inoltre avuto modo di precisare che la sospensione dell'exequatur, che costituisce una misura eccezionale, può essere decretata dal tribunale adito solo sulla base di motivi “nuovi”, dunque non sulla base di motivi che sono già stati sottoposti o avrebbero potuto essere sottoposti al giudice straniero che ha emesso la decisione oggetto di riconoscimento e d’exequatur (DTF 137 III 261, consid. 3.2 e 3.3; IICCA del 1° luglio 2019, inc. 12.2019.51, consid. 7; IICCA del 14 giugno 2012, inc. 12.2012.55, consid. 5.2; IICCA dell’8 luglio 2011, inc. n. 12.2009.216, consid. 7.1; Kropholler/Von Hein, Europäisches Zivilprozessrecht, 9ª ed., n. 5 ad art. 46 EuGVO).

16.         Nel caso concreto, ricordato che le decisioni rese in uno Stato contraente e ivi esecutive possono essere eseguite in un altro Stato contraente anche se non hanno forza di cosa giudicata, giova innanzitutto rilevare che la decisione del Tribunale di __________ è già stata oggetto di un ricorso che ha avuto esito sfavorevole per la reclamante, dunque soccombente in due diversi gradi di giudizio. Quest’ultima del resto con l’impugnativa accenna a delle asserite violazioni di diritto, da parte dei giudici esteri, in termini del tutto generici, senza sostanziare le sue affermazioni (non bastando la semplice produzione del ricorso per cassazione, di 47 pagine, in assenza di puntuali rinvii e specificazioni), senza spiegare perché la questione del diritto applicabile costituirebbe un fatto nuovo ai sensi della summenzionata giurisprudenza o perlomeno perché ciò avrebbe un’influenza sull’esito del giudizio estero, né espone considerazioni circostanziate in merito alle sue possibilità di successo per rapporto alle precedenti decisioni (e in particolare al giudizio d’inammissibilità del gravame innanzi alla Corte di appello di __________ per assenza di ragionevoli probabilità di successo) e al rimedio giuridico invocato (ricorso per cassazione). Ne discende che la richiesta di sospensione, insufficientemente motivata, dev’essere respinta.

17.         Giusta l’art. 46 cpv. 3 CLug, iI giudice può subordinare l’esecuzione di una decisione estera alla costituzione di una garanzia a carico della parte creditrice. Le relative condizioni sono meno restrittive di quelle per la sospensione della procedura di exequatur, ritenuto che in tal caso il tribunale adito deve apprezzare tutte le circostanze del caso concreto, in particolare le probabilità di accoglimento di un rimedio di diritto all'estero (senza la limitazione dei motivi che giustificherebbero una sospensione del procedimento), la capacità finanziaria e la solvibilità del creditore e tutti gli eventuali altri impedimenti che potrebbero opporsi a un'eventuale restituzione della somma nel frattempo posta in esecuzione (Hofmann/Kunz, op. cit., n. 116 seg. ad art. 46; Kropholler/Von Hein, op. cit., n. 7 ad art. 46 EuGVO; IICCA del 1° luglio 2019, inc. 12.2019.51, consid. 9; IICCA del 27 marzo 2017, inc. 12.2016.147, consid. 6.2; IICCA del 16 febbraio 2016, inc. n. 12.2015.69, consid. 9; IICCA del 14 giugno 2012, inc. 12.2012.55, consid. 9.1).

18.     Nella fattispecie, richiamata la suesposta impossibilità per questa Camera di valutare, in assenza di debite spiegazioni e specificazioni della reclamante, le probabilità di esito favorevole del ricorso da questa presentato innanzi alla Corte di cassazione italiana, le condizioni per subordinare l’esecuzione delle due decisioni alla costituzione di una garanzia non sono adempiute. La reclamante non ha difatti provato che il rimborso dei due importi (spese di lite) risultanti dalle decisioni del Tribunale di __________ e della Corte di appello di __________ possa essere dubbio a causa di un’insufficiente capacità finanziaria e solvibilità dei resistenti: nell’impugnativa questo rischio è stato solo presunto senza alcun riferimento a circostanze concrete. Nemmeno si può ammettere che la procedura di recupero delle somme possa essere particolarmente onerosa per il semplice fatto che i resistenti siano domiciliati in Italia. D’altronde, la stessa reclamante ha deciso di avviare in questo Paese, nei confronti dei resistenti, una procedura per decreto ingiuntivo per la somma di € 71'379.- (v. sopra, consid. 1), ciò che cozza con la supposizione di una loro possibile insolvenza. Anche la richiesta di prestazione di una garanzia deve pertanto essere respinta.

19.         Ne consegue che il reclamo 20 aprile 2020 di RE 1 va respinto, nella misura della sua ammissibilità.

Il valore litigioso della presente procedura, determinante anche per un eventuale ricorso al Tribunale federale, ammonta a fr. 37'274.61 (fr. 22'002.73 + fr. 15'271.88).

Le spese processuali e le ripetibili di questo giudizio, calcolate tenendo conto di quanto stabilito dagli art. 52 CLug e 14 LTG, seguono la soccombenza della reclamante (art. 106 CPC), fermo restando che nella commisurazione delle ripetibili (comprensive di spese e IVA) si è tenuto conto dell’art. 11 cpv. 1 e cpv. 2 lett. a RTar e dei criteri enunciati all’art. 11 cpv. 5 RTar, segnatamente dell’importanza della lite, delle sue difficoltà e dell’ampiezza del lavoro richiesto per la procedura di reclamo.

Per questi motivi,

richiamati l’art. 106 CPC, la LTG e il RTar,

decide:

                                   1.   Il reclamo 20 aprile 2020 di RE 1, __________, è respinto, nella misura in cui è ricevibile.

                                   2.   Le spese processuali di seconda sede, pari a fr. 800.-, sono poste a carico della reclamante, che rifonderà alla controparte complessivi fr. 3’000.- a titolo di ripetibili.

                                   3.   Notificazione:

-        -       

                                         Comunicazione alla Pretura del Distretto di Lugano, sezione 5

Per la seconda Camera civile del Tribunale d’appello

Il presidente                                                La vicecancelliera

Rimedi giuridici (pagina seguente)

Nelle cause a carattere pecuniario con un valore litigioso superiore a fr. 30'000.- è dato ricorso in materia civile al Tribunale federale, 1000 Losanna 14, entro 30 giorni dalla notificazione del testo integrale della decisione (art. 100 cpv. 1 LTF). Qualora non sia dato il ricorso in materia civile è possibile proporre negli stessi termini ricorso sussidiario in materia costituzionale (art. 113, 117 LTF). La parte che intende impugnare una decisione sia con un ricorso ordinario sia con un ricorso in materia costituzionale deve presentare entrambi i ricorsi con una sola e medesima istanza (art. 119 LTF).

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