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Ticino Tribunale di appello diritto civile La seconda Camera civile 18.06.2020 12.2020.30

June 18, 2020·Italiano·Ticino·Tribunale di appello diritto civile La seconda Camera civile·HTML·1,190 words·~6 min·3

Summary

Exequatur - reclamo - atto viziato da carenze formali - restituzione del termine

Full text

Incarto n. 12.2020.30

Lugano 18 giugno 2020/rn  

In nome della Repubblica e Cantone Ticino  

La seconda Camera civile del Tribunale d'appello

composta del giudice:

Fiscalini, presidente,  

vicecancelliere:

Bettelini

sedente per statuire nella causa - inc. n. SO.2020.298 della Pretura del Distretto di Lugano, sezione 5 - promossa con istanza di exequatur 20 gennaio 2020 da

CO 1  rappr. da PA 1   

contro

  RE 2   

rispettivamente nella causa - inc. n. SO.2020.300 della Pretura del Distretto di Lugano, sezione 5 - promossa con istanza di exequatur 20 gennaio 2020 da

CO 1  rappr. da PA 1   

contro

  RE 1   

ed ora, avendo il Pretore accolto entrambe le istanze con due decisioni 6 febbraio 2020, sul reclamo presentato il 2 marzo 2020 da RE 2 e da RE 1;

ritenuto

in fatto e in diritto:

che con due decisioni 6 febbraio 2020 il Pretore del Distretto di Lugano, sezione 5, ha accolto le due istanze inoltrate il 20 gennaio 2020 da CO 1 volte ad ottenere il riconoscimento e l’esecutività in Svizzera del decreto ingiuntivo n. __________ (RG n. __________, Repert. n. __________) del 10 luglio 2018 del Tribunale ordinario di __________ nei confronti di RE 2, rispettivamente di RE 1;

che con un unico reclamo datato 2 marzo 2020 RE 2 e RE 1 hanno chiesto di annullare il giudizio pretorile;

che con disposizione ordinatoria processuale 5 marzo 2020, resa in applicazione dell’art. 132 cpv. 1 CPC, il presidente di questa Camera, preso atto che il reclamo citava le procedure di cui agli inc. n. SO.2020.298 e SO.2020.300 ma solo la decisione 6 febbraio 2020 di cui all’inc. n. SO.2020.298 era stata allegata e preso atto altresì che lo stesso indicava nell’intestazione RE 1 e RE 2 ma l’atto era firmato solo dal primo e non figurava agli atti una procura della seconda (mancanza che assumeva una particolare rilevanza dal momento che la decisione allegata concerneva unicamente quest’ultima), ha assegnato a RE 1 e a RE 2 un termine scadente il 16 marzo 2020 per ripresentare il reclamo 2 marzo 2020 firmato da entrambi oppure per presentare una procura della seconda a favore del primo, rispettivamente ha assegnato a RE 1 il medesimo termine per produrre la decisione di cui all’inc. n. SO.2020.300, in tutti i casi con l’avvertenza che in caso di mancato ossequio delle richieste nel termine indicato l’atto sarebbe stato considerato come non presentato;

che con scritto 3 aprile 2020, dato alla posta il giorno successivo, RE 2 e RE 1 hanno chiesto “una proroga dei termini fissati nella decisione del 05 marzo 2020 dal 16 marzo 2020 al 7 aprile 2020 siccome abbiamo ricevuto la raccomandata del 05 marzo 2020 solo il 03 aprile 2020 a causa della nostra assenza a __________” e hanno nel contempo comunicato, allegando il relativo atto, che “ripresentiamo il reclamo 2 marzo 2020 firmato da entrambi”;

che è incontestabile che lo scritto 3/4 aprile 2020 non sia rispettoso del termine del 16 marzo 2020, che nel frattempo era scaduto e in virtù dell’art. 144 cpv. 2 CPC non era pertanto più prorogabile, per sanare il reclamo, ciò che implica che quest’ultimo atto debba di principio essere considerato come non presentato, ovvero sia irricevibile (cfr. per analogia TF 2C_1158/2013 del 23 gennaio 2014 consid. 2.1);

che resta da esaminare se ciononostante RE 2 e RE 1 possano eccezionalmente essere autorizzati a far valere le loro ragioni giusta l’art. 148 cpv. 1 CPC, norma secondo cui, ad istanza della parte che non ha osservato un termine, il giudice può concedere un termine suppletorio o fissarne uno nuovo se la parte rende verosimile di non aver colpa dell’inosservanza o di averne solo in lieve misura;

che RE 2 e RE 1, ai quali incombeva l’obbligo di spiegare in modo dettagliato le ragioni che avevano impedito loro di rispettare il termine del 16 marzo 2020, si sono come detto limitati ad affermare di aver “ricevuto la raccomandata del 05 marzo 2020 solo il 03 aprile 2020” - in forza di una proroga del termine di giacenza postale (come risulta dall’estratto “Track & Trace” relativo all’invio raccomandato n. __________) - “a causa della nostra assenza a __________”: sennonché, per costante dottrina e giurisprudenza (Tappy, Commentaire Romand, 2ª ed., n. 14 ad art. 148 CPC; DTF 90 I 273, 102 V 242 consid. 2b e 3) l’assenza non meglio motivata dal proprio domicilio per un periodo di tempo prolungato senza aver adottato provvedimenti atti a garantire il rispetto di eventuali termini giudiziari che sarebbero stati loro assegnati (per esempio la designazione di un patrocinatore o di un procuratore autorizzato a ritirare la corrispondenza, la comunicazione di un valido indirizzo per la rispedizione della corrispondenza, ecc.) non può costituire una valida giustificazione ai sensi della norma laddove, come nel caso di specie, essi, avendo da poco inoltrato un reclamo, potevano ragionevolmente attendersi che il tribunale, non informato della loro assenza, potesse a breve assegnare loro, con un invio al loro domicilio, dei termini procedurali (cfr. pure TF 8C_53/2017 del 2 marzo 2017 consid. 4.2 e 4.3 con particolare riferimento a DTF 107 V 187 consid. 2, ove già era stato deciso che l’ordine di trattenere la corrispondenza non era un provvedimento idoneo allo scopo);

che, stando così le cose, è escluso che essi possano beneficiare eccezionalmente della restituzione del termine ormai scaduto;

che le spese processuali della procedura di secondo grado, calcolate sulla base di un valore litigioso inferiore a fr. 30'000.- (la pretesa oggetto del decreto ingiuntivo ammontando a € 12'049.24), seguono la soccombenza (art. 106 CPC), ritenuto che non si assegnano ripetibili alla controparte, a cui il gravame non è stato notificato per osservazioni;

che non ponendo la causa, retta dalla procedura sommaria, questioni di principio o di rilevante importanza, il presente giudizio può essere emanato da questa Camera nella composizione di un giudice unico (art. 48b cpv. 1 lett. b n. 2 e 3 LOG).

Per questi motivi,

decide:                       

                                   1.   Il reclamo 2 marzo 2020 di RE 2 e RE 1 è irricevibile.

                                   2.   Le spese processuali di fr. 200.- sono poste a carico dei reclamanti in solido. Non si attribuiscono ripetibili.

                                   3.   Notificazione:

-    ; -    ; -   .  

                                         Comunicazione alla Pretura del Distretto di Lugano, sezione 5.

Per la seconda Camera civile del Tribunale d’appello

Il presidente                                                          Il vicecancelliere

Rimedi giuridici

Nelle cause a carattere pecuniario è dato ricorso in materia civile al Tribunale federale, 1000 Losanna 14, entro 30 giorni dalla notificazione del testo integrale della decisione (art. 100 cpv. 1 LTF), se il valore litigioso ammonta a fr. 15'000.- nelle vertenze in materia di diritto del lavoro e di locazione e a fr. 30'000.- negli altri casi (art. 74 cpv. 1 LTF); per valori inferiori il ricorso è ammissibile se la controversia concerne una questione di diritto di importanza fondamentale (art. 74 cpv. 2 LTF). Qualora non sia dato il ricorso in materia civile è possibile proporre negli stessi termini ricorso sussidiario in materia costituzionale (art. 113, 117 LTF).  La parte che intende impugnare una decisione sia con un ricorso ordinario sia con un ricorso in materia costituzionale deve presentare entrambi i ricorsi con una sola e medesima istanza (art. 119 LTF).