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Ticino Tribunale di appello diritto civile La seconda Camera civile 02.06.2020 12.2020.24

June 2, 2020·Italiano·Ticino·Tribunale di appello diritto civile La seconda Camera civile·HTML·615 words·~3 min·3

Summary

Appello - mancato pagamento dell'anticipo - stralcio

Full text

Incarto n. 12.2020.24

Lugano 2 giugno 2020/fb  

In nome della Repubblica e Cantone Ticino  

Il presidente della seconda Camera civile del Tribunale d'appello

quale giudice unico (art. 48b cpv. 1 lett. a cfr. 1 LOG)

visto l'appello 13 febbraio 2020 presentato da

 AP 1  patrocinato dall’avv.  PA 1   

contro  

la Sentenza 10 gennaio 2020 del Pretore del Distretto di Riviera nella causa inc. OR.2012.6 promossa in data 6 settembre 2012 dal qui appellante nei confronti di

AO 1  patrocinata dall’avv. dott.  PA 2   

ritenuto

in fatto e in diritto:      che con Sentenza 10 gennaio 2020 il Pretore del Distretto di Riviera ha respinto la petizione 6 settembre 2012 con cui AP 1 aveva chiesto la condanna di AO 1 al pagamento di CHF 51'526.92 con interessi al 5% a far tempo dal 30 dicembre 2010, importo ridotto in sede di replica a CHF 33'526.92 con interessi al 5% dalla medesima data, con seguito di tassa, spese e ripetibili a suo carico;

che con atto di appello 13 febbraio 2020 AP 1 è insorto a questa Camera chiedendo la riforma della sentenza pretorile nel senso di accogliere la petizione e di condannare l’assicurazione convenuta al pagamento di CHF 33'526,92 oltre interessi, con protesta delle spese giudiziarie di entrambi i gradi di giudizio;

                                         che l’appellante è stato invitato il 19 febbraio 2020 a versare sul c.c.p. 69-10370-9 del Tribunale d’appello -introiti AGITI- l’importo di fr. 2’500.- entro il 6 marzo 2020 in garanzia delle spese processuali presumibili;

che l’importo non è stato pagato entro il termine assegnato e il 10 marzo 2020 è stato fissato all’appellante un ultimo termine improrogabile scadente il 26 marzo 2020 per versare l’anticipo richiesto, con l’avvertenza che in caso di mancato pagamento la Camera non sarebbe entrata nel merito dell’appello ai sensi dell’art. 101 cpv. 3 CPC;

che preso atto dell'Ordinanza 20 marzo 2020 sulla sospensione dei termini nei procedimenti civili e amministrativi ai fini del mantenimento della giustizia in relazione al coronavirus (COVID-19) del Consiglio federale [RS 173.110.4], la scadenza del termine è stata prorogata fino al 27 aprile 2020;

                                         che nessun pagamento è intervenuto entro quest’ultimo termine;

                                        che in tali circostanze la Camera non può entrare nel merito dell’appello e deve dichiararlo inammissibile;

                                         che le spese processuali vanno a carico di chi le ha provocate, mentre non si giustifica di attribuire ripetibili alla controparte, alla quale non è stato notificato l’appello per osservazioni;

                                         che il valore litigioso ai fini di un eventuale ricorso al Tribunale federale è superiore a CHF. 30’000.-.

decreta:

1.    L'appello 13 febbraio 2020 di AP 1 è inammissibile per mancato versamento dell'anticipo.

2.    Le spese processuali di complessivi CHF. 200.- sono poste a carico dell'appellante. Non si assegnano ripetibili.

3.    Notificazione:

-       -       

Comunicazione alla Pretura del Distretto di Riviera

Per la seconda Camera civile del Tribunale d’appello

Il presidente                                                         

A.   Fiscalini

Rimedi giuridici

Nelle cause a carattere pecuniario è dato ricorso in materia civile al Tribunale federale, 1000 Losanna 14, entro 30 giorni dalla notificazione del testo integrale della decisione (art. 100 cpv. 1 LTF), se il valore litigioso ammonta a CHF. 15'000.- nelle vertenze in materia di diritto del lavoro e di locazione e a CHF. 30'000.- negli altri casi (art. 74 cpv. 1 LTF); per valori inferiori il ricorso è ammissibile se la controversia concerne una questione di diritto di importanza fondamentale (art. 74 cpv. 2 LTF). Qualora non sia dato il ricorso in materia civile è possibile proporre negli stessi termini ricorso sussidiario in materia costituzionale (art. 113, 117 LTF). La parte che intende impugnare una decisione sia con un ricorso ordinario sia con un ricorso in materia costituzionale deve presentare entrambi i ricorsi con una sola e medesima istanza (art. 119 LTF).

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