Skip to content

Ticino Tribunale di appello diritto civile La seconda Camera civile 21.12.2020 12.2020.105

December 21, 2020·Italiano·Ticino·Tribunale di appello diritto civile La seconda Camera civile·HTML·1,078 words·~5 min·4

Summary

Scioglimento e messa in liquidazione di una società priva del consiglio d'amministrazione, sanatoria

Full text

Incarto n. 12.2020.105

Lugano 21 dicembre 2020/lk  

In nome della Repubblica e Cantone Ticino     La seconda Camera civile del Tribunale d'appello

composta del giudice:

Fiscalini, presidente  

vicecancelliera:

Bellotti

sedente per statuire nella causa - inc. n. SO.2020.451 della Pretura della Giurisdizione di Mendrisio-Nord - promossa con istanza 15 luglio 2020 da

AO 1   

contro

AP 1 __________ (ora AP 1, __________ - __________) patrocinata dall’  PA 1   

chiedente l’adozione delle misure necessarie nei confronti della convenuta, priva di una

persona domiciliata in Svizzera che potesse rappresentarla;

domanda accolta dal Pretore con decisione 3 settembre 2020, con la quale ha sciolto la

società convenuta e ne ha ordinato la liquidazione secondo le prescrizioni applicabili al

fallimento;

appellante la convenuta con appello 11 settembre 2020, con cui chiede di annullare il querelato giudizio e di revocare lo scioglimento;

visto l’ulteriore scritto 7 ottobre 2020 dell’appellante;

letti ed esaminati gli atti e i documenti prodotti;

ritenuto

in fatto e in diritto:

                                         che con istanza 15 luglio 2020 l’Ufficio del registro di commercio (qui di seguito anche “URC”) ha convenuto in giudizio innanzi alla Pretura della Giurisdizione di Mendrisio-Nord la società AP 1 (doc. A), in quel momento avente sede a __________, chiedendo che nei confronti della medesima fossero adottate le misure necessarie (art. 731b cpv. 1 e 941a cpv. 1 CO, art. 154 cpv. 3 ORC) poiché priva del consiglio di amministrazione e di una persona domiciliata in Svizzera che potesse rappresentarla (art. 707 e 718 cpv. 4 CO) nonché invano diffidata, tramite raccomandata (doc. B), a ripristinare la situazione legale (art. 154 cpv. 1 e 2 ORC);

che il 16 luglio 2020 il Pretore ha assegnato alla convenuta un ultimo termine di 30 giorni per ripristinare la situazione legale e dunque nominare una persona domiciliata in Svizzera che potesse rappresentarla, pena lo scioglimento della società e la sua messa in liquidazione secondo le prescrizioni applicabili al fallimento;

che la raccomandata non essendo stata ritirata, il Pretore ha notificato alla convenuta la suddetta assegnazione di termine mediante comunicazione sul Foglio ufficiale del 31 luglio 2020;

che essendo il termine scaduto infruttuosamente, con decisione 3 settembre 2020 (pure notificata alla convenuta mediante comunicazione sul Foglio ufficiale), il Pretore, in applicazione dell’art. 731b cpv. 1bis n. 3 CO, ha pronunciato lo scioglimento della società (dispositivi n. 1 e 2) e ne ha ordinato la liquidazione in via di fallimento (dispositivi n. 3 e 4), rinunciando al prelievo di tasse e spese di giustizia (dispositivo n. 5);

                                         che con l’appello 11 settembre 2020 che qui ci occupa, la convenuta chiede di revocare il suo scioglimento e messa in liquidazione e di conseguentemente annullare i dispositivi n. 1-4 del querelato giudizio, rilevando che la decisione pretorile è ineccepibile ma di avere nel frattempo ripristinato la situazione legale, notificando all’URC con istanza 8 settembre 2020 l’elezione di un nuovo consiglio d’amministrazione composto da tre membri, di cui uno domiciliato in Svizzera con diritto di firma individuale (doc. D ed E);

che l’appellante non si oppone all’aggravio a suo carico delle spese processuali inutilmente causate;

che il 2 novembre 2020 la società è stata cancellata d’ufficio dal registro di commercio per trasferimento della sede a __________ (__________) con la nuova ragione sociale AP 1;

                                         che giusta l’art. 317 cpv. 1 CPC nuovi fatti e mezzi di prova sono considerati in appello soltanto se vengono immediatamente addotti (lett. a) e dinanzi alla giurisdizione inferiore non era possibile addurli nemmeno con la diligenza ragionevolmente esigibile tenuto conto delle circostanze (lett. b);

                                         che secondo dottrina e giurisprudenza il ripristino della situazione di legalità nelle more della causa, anche solo nella procedura ricorsuale, è di per sé idoneo a evitare lo scioglimento della società che presentava lacune nell’organizzazione (Lorandi, Konkursverfahren über Handelsgesellschaften ohne Konkurseröffnung - Gedanken zu Art. 731b OR, in: AJP 11/2008 p. 1386; Lorandi, Organisationsmängel von Gesellschaften mit tückischen Folgen, in: ST 2009 p. 91; DTF 136 III 369, consid. 11.4.3; IICCA del 16 dicembre 2011, inc. 12.2011.206; IICCA del 18 giugno 2020, inc. 12.2020.54);

                                         che questa ipotesi si è effettivamente realizzata, visto e considerato che, come risulta dalle prove nel frattempo versate agli atti (ricevibili siccome si tratta di documenti allestiti dopo l’emanazione della decisione impugnata e con ciò di “nova autentici” ai sensi dell’art. 317 cpv. 1 CPC), la convenuta ha ripristinato la situazione legale nominando un nuovo consiglio d’amministrazione in conformità alle pertinenti prescrizioni di legge;

                                         che in tali circostanze l’istanza 15 luglio 2020 dell’URC, non più attuale, deve essere stralciata dai ruoli siccome divenuta priva d’oggetto (cfr. STF 4A_560/2012 del 1° marzo 2013, consid. 3.1);

                                         che le spese processuali di secondo grado, calcolate sulla base di un valore litigioso di fr. 100'000.-, pari al capitale nominale della società convenuta (cfr. doc. A; STF 4A_315/2010 del 19 agosto 2010, consid. 2 e 4A_278/2010 dell’8 luglio 2010, consid. 6; IICCA del 10 luglio 2019, inc. n. 12.2019.62) e quantificate secondo i dettami degli art. 2, 7, 9, 11 e 13 LTG, sono poste a carico di quest’ultima;

                                         che la presente procedura e quella dinnanzi al Pretore avrebbero in effetti potuto essere evitate se la convenuta, anziché rimanere sostanzialmente inattiva di fronte alle ingiunzioni che ha ricevuto, avesse ripristinato tempestivamente la situazione legale;

                                         che in definitiva l’appello della convenuta dev’essere evaso ai sensi dei considerandi che precedono;

                                         che non ponendo la causa questioni di principio o di rilevante importanza, il presente giudizio può essere emanato da questa Camera nella composizione di un giudice unico (art. 48b cpv. 1 lett. b n. 2 e 3 LOG).

Per questi motivi

richiamati, per le spese, gli art. 107 e 108 CPC nonché la LTG,

decide:                       

                                   1.   L’appello 11 settembre 2020 di AP 1 è evaso nel senso che i dispositivi n. 1, 2, 3 e 4 della decisione 3 settembre 2020 del Pretore della Giurisdizione di Mendrisio-Nord sono annullati e la causa di cui all’istanza 15 luglio 2020 dell’Ufficio del registro di commercio è stralciata dai ruoli siccome divenuta priva d’oggetto. Gli altri dispositivi della decisione impugnata rimangono invariati.

                                   2.   Le spese processuali d’appello di fr. 800.- sono poste a carico dell’appellante. Non si attribuiscono ripetibili.

                                   3.   Notificazione:

-      ; -   .  

                                         Comunicazione alla Pretura della Giurisdizione di Mendrisio-Nord.

Per la seconda Camera civile del Tribunale d’appello

Il presidente                                                          La vicecancelliera

Rimedi giuridici

Nelle cause a carattere pecuniario con un valore litigioso superiore a fr. 30'000.- è dato ricorso in materia civile al Tribunale federale, 1000 Losanna 14, entro 30 giorni dalla notificazione del testo integrale della decisione (art. 74 cpv. 1 e 100 cpv. 1 LTF).

12.2020.105 — Ticino Tribunale di appello diritto civile La seconda Camera civile 21.12.2020 12.2020.105 — Swissrulings