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Ticino Tribunale di appello diritto civile La seconda Camera civile 03.06.2020 12.2019.97

June 3, 2020·Italiano·Ticino·Tribunale di appello diritto civile La seconda Camera civile·HTML·4,868 words·~24 min·4

Summary

Azioni nominative vincolate non quotate in borsa, limitazione della trasferibilità; condizioni per cui la società può opporsi al trasferimento delle azioni; escape clause

Full text

Incarto n. 12.2019.97

Lugano 3 giugno 2020/fb  

In nome della Repubblica e Cantone Ticino  

La seconda Camera civile del Tribunale d'appello

composta dei giudici:

Fiscalini, presidente, Bozzini e Stefani

vicecancelliera:

Bellotti

sedente per statuire nella causa - inc. n. OR.2014.259 della Pretura del Distretto di Lugano, sezione 2 - promossa con petizione 22 dicembre 2014 da

AP 1    PA 1   

contro  

AO 1  PA 2 Lugano  

chiedente di riconoscere la societàAP 1, __________ quale azionista

di AO 1, __________, con tutti i diritti ivi connessi (diritti di partecipazione e diritti

patrimoniali) anche con oggetto le 132 azioni nominative incorporate nel certificato

azionario n. 7 e di fare ordine al Consiglio di amministrazione di AO 1 di

iscrivere le 132 azioni nominative incorporate nel certificato azionario n. 7 nel libro delle

azioni a nome della società AP 1, e nel seguito, a fronte

della successiva cessione delle azioni tra questa e la S__________

 SA, __________, di riconoscere quest’ultima quale azionista di

AO 1, con tutti i diritti ivi connessi (diritti di partecipazione e diritti

patrimoniali) anche con oggetto le 132 azioni nominative incorporate nel certificato

azionario n. 7 e di fare ordine al Consiglio di amministrazione di AO 1 di

iscrivere le 132 azioni nominative incorporate nel certificato azionario n. 7 nel libro delle

azioni a nome della S__________ SA;

domande avversate dalla convenuta e che il Pretore ha respinto con decisione 26 aprile

2019;

appellante l’attrice, che con atto di appello 4 giugno 2019 ha chiesto la riforma del

giudizio impugnato nel senso di accogliere la petizione, con protesta di spese e ripetibili

di entrambe le sedi;

mentre la convenuta con risposta 2 settembre 2019 ha postulato la reiezione del

gravame, pure con protesta di spese e ripetibili;

viste la replica spontanea 16 settembre 2019 dell’appellante e la duplica spontanea 3

ottobre 2019 dell’appellata;

letti ed esaminati gli atti e i documenti prodotti;

ritenuto

in fatto:

A.        La società AO 1, costituita nel __________, ha quale scopo l’esercizio di un portale di informazioni (__________) dirette in particolare a utenti __________ (doc. A e 3). Nel corso degli anni vi sono stati vari avvicendamenti di azionisti e aumenti di capitale. A fine 2010, il suo capitale azionario ammontava a fr. 1'100'000.-, composto da 1'100 azioni nominative dal valore nominale di fr. 1'000.- ciascuna, e gli azionisti erano R__________ SA con 415 azioni (certificato azionario n. 2 di 296 azioni e certificato azionario n. 5 di 119 azioni), AP 1 (facente parte del gruppo __________) con 356 azioni (certificato azionario n. 1), P__________ SA con 296 azioni (certificato azionario n. 3) e N__________ SA con 33 azioni (certificato azionario n. 4).

B.        Il 18 gennaio 2011 P__________ SA (qui di seguito anche “P__________”) ha offerto in vendita alle altre tre azioniste, in proporzione alle loro rispettive quote di capitale, il suo intero pacchetto azionario di 296 azioni. A seguito dell’accettazione della proposta da parte di tutte e tre le azioniste, il certificato azionario n. 3 è stato suddiviso in tre nuovi certificati: il n. 6 (154 azioni) è stato attribuito a R__________ SA (qui di seguito anche “R__________”), il n. 7 (132 azioni) a AP 1, e il n. 8 (10 azioni) alla N__________ SA (qui di seguito anche “__________”). R__________ SA ha poi ceduto 284.5 azioni a __________ AG.

C.        Essendo tali azioni nominative sottoposte a limitazioni di trasferibilità secondo l’art. 5 dello statuto societario (doc. 3), secondo il quale il trasferimento delle azioni è subordinato all’approvazione del consiglio d’amministrazione e può essere rifiutato per gravi motivi (art. 5 cpv. 2 dello statuto), oppure se il consiglio di amministrazione offre all’alienante l’acquisto delle azioni al loro valore reale (art. 5 cpv. 3 dello statuto), il 6 giugno 2013 AP 1 ha comunicato a quest’ultimo l’acquisto delle azioni di cui al certificato n. 7 e la successiva cessione di questo e del certificato n. 1 alla S__________ SA (pure facente parte del gruppo __________, o gruppo “__________”), postulando l’iscrizione dei trapassi azionari e infine della nuova azionista S__________ SA (doc. I).

D.        Con decisione 25 giugno 2013 il consiglio di amministrazione di AO 1 ha approvato la cessione del certificato azionario n. 1 da AP 1 alla S__________ SA, mentre ha rifiutato il trapasso del certificato azionario n. 7 da P__________ SA a AP 1 e l’iscrizione della nuova azionista, offrendo all’alienante l’acquisto delle relative azioni al loro valore reale secondo quanto previsto dall’art. 5 cpv. 3 dello statuto (v. doc. L). Con decisione 19 settembre 2012 il consiglio di amministrazione aveva già approvato la cessione delle azioni di cui al certificato n. 6 a R__________ SA e il trapasso di 284.5 azioni da quest’ultima a __________ AG, mentre con successiva decisione 13 dicembre 2013 ha pure approvato la cessione delle azioni di cui al certificato n. 8 alla N__________ SA (doc. 4).

E.        Con scritto 19 luglio 2013 AP 1 ha contestato tale mancata approvazione e l’offerta di acquisto al valore reale (doc. M). Con comunicazione 5 agosto 2013 AO 1 ha rilevato che il rifiuto dell’approvazione era volto a impedire che l’azionista “__________”, diretto concorrente del portale __________, acquisisse una quota di minoranza qualificata nella società (doc. N). Con scritto 13 settembre 2013, anche P__________ SA si è opposta alla decisione del CdA, pretendendo il trapasso delle azioni a favore di AP 1 (doc. O).

F.        Previo ottenimento dell’autorizzazione ad agire (doc. P), con petizione 22 dicembre 2014 P__________ SA e AP 1 hanno convenuto AO 1 innanzi alla Pretura del Distretto di Lugano, postulando che le fosse fatto ordine di iscrivere il trapasso delle azioni di cui al certificato n. 7 da P__________ SA a AP 1 e da questa alla S__________ SA, nuova azionista delle 132 azioni ivi incorporate. In particolare, le attrici hanno rilevato l’assenza di gravi motivi per impedire il trasferimento, non potendo il gruppo __________, nemmeno con le ulteriori 132 azioni, disporre di una quota determinante nella gestione della società, né trovandosi in una situazione di conflitto di interesse per il suo coinvolgimento nel sito di informazioni __________, ritenuto pure che il membro del CdA della controparte, G__________, aveva assicurato che non si sarebbe opposto al trapasso delle azioni. Le attrici hanno poi lamentato una disparità di trattamento nei confronti delle altre azioniste, e hanno sottolineato come la proposta di acquisto delle azioni al loro valore reale fosse stata da loro rifiutata.

G.       Con risposta 7 marzo 2016 la convenuta si è opposta alla petizione, rilevando in special modo l’assenza di disparità di trattamento, trovandosi le altre azioniste in situazioni ben diverse. La controparte avrebbe difatti violato crassamente gli intenti originari di AO 1, distanziandosene, assumendo comportamenti sleali e avviando un’attività concorrenziale, segnatamente tramite il sito __________, ritenuto che con il contestato acquisto il gruppo __________ disporrebbe del 44.36% del capitale azionario, ovvero di una quota di minoranza qualificata che le conferirebbe ampi poteri ai sensi dell’art. 704 CO. La convenuta ha altresì osservato che l’impegno espresso da G__________ non era vincolante per il CdA e che l’offerta di acquisto delle azioni al loro valore reale era tutt’ora valida.

H.        Con replica 13 maggio 2016 e duplica 24 agosto 2016 le parti hanno approfondito ulteriormente le proprie antitetiche posizioni, ritenuto altresì che il 5 maggio 2017 P__________ SA ha ritirato l’azione, e la lite è dunque continuata con la sola AP 1 quale parte attrice.

I.          Esperita l’istruttoria e raccolti gli allegati conclusivi delle parti, con decisione 26 aprile 2019 il Pretore ha respinto la petizione, ponendo le spese processuali, pari a complessivi fr. 7'300.-, a carico dell’attrice, pure condannata a rifondere alla controparte fr. 10'000.- per ripetibili.

J.         Con appello 4 giugno 2019 AP 1 si è aggravata contro tale giudizio postulandone la riforma nel senso di accogliere la petizione, con protesta di spese e ripetibili di entrambe le sedi. Con risposta 2 settembre 2019 AO 1 ha postulato la reiezione del gravame, pure con protesta di spese e ripetibili. Con replica spontanea 16 settembre 2019 e duplica spontanea 3 ottobre 2019 le parti si sono riconfermate nelle proprie tesi, contestando quelle avverse.

E considerato

in diritto:

1.         L’art. 308 cpv. 1 lett. a CPC prevede che sono impugnabili mediante appello le decisioni finali di prima istanza, posto che in caso di controversie patrimoniali il valore litigioso secondo l'ultima conclusione riconosciuta nella decisione sia di almeno fr. 10'000.- (cpv. 2). Nella fattispecie tale valore supera pacificamente la soglia testé menzionata. I termini di impugnazione e risposta sono di 30 giorni (art. 311 e 312 CPC). Nel caso concreto, l’appello 4 giugno 2019 contro la decisione 26 aprile 2019 (notificata il 6 maggio 2019) è tempestivo, così come sono tempestive la risposta 2 settembre 2019 dell’appellata (tenuto conto delle ferie giudiziarie), la replica spontanea 16 settembre 2019 e la duplica spontanea 3 ottobre 2019.

2.         L’atto di appello deve contenere i motivi di fatto e di diritto sui quali si fonda ed essere motivato (art. 310 e 311 cpv. 1 CPC). L’appellante deve spiegare non perché le sue argomentazioni siano fondate, ma perché sarebbero erronee o censurabili le motivazioni del Pretore. Essa non può dunque limitarsi a proporre una propria tesi e una propria lettura dei fatti, bensì deve offrire critiche puntuali, esplicite e circostanziate, poiché l'autorità di appello deve essere messa nella misura di comprendere agevolmente le censure ricorsuali, pena l’irricevibilità delle medesime. Nel presente caso si può dunque precisare preliminarmente che, laddove l’appellante si limita a contestare genericamente le tesi della controparte senza spiegare perché ciò avrebbe un influsso sul giudizio impugnato, tali censure sono irricevibili.

3.         Con la decisione impugnata, il Pretore ha dapprima esposto la regolamentazione prevista dall’art. 685b CO riguardante le limitazioni della trasferibilità delle azioni nominative non quotate in borsa (tali essendo le azioni concretamente in esame) in presenza di gravi motivi e la relativa dottrina (impugnato giudizio, consid. 4, al quale si rinvia). Giacché l’appellante critica parzialmente le esposizioni dottrinali del primo giudice, si impongono le seguenti considerazioni.

3.1    Giusta l’art. 685a cpv. 1 CO, lo statuto può stabilire che il trasferimento delle azioni nominative richieda l’approvazione della società. Nel caso di azioni nominative di società non quotate in borsa, la società può in particolare respingere la domanda di approvazione se invoca un grave motivo previsto dallo statuto (art. 685b cpv. 1 CO). Sono considerati gravi motivi le disposizioni concernenti la composizione della cerchia degli azionisti, le quali giustifichino il rifiuto tenuto conto dello scopo sociale o dell’indipendenza economica dell’impresa (art. 685b cpv. 2 CO). Affinché un rifiuto sia legittimo, la dottrina ne ha estrapolato i seguenti requisiti. Occorre innanzitutto che i gravi motivi siano sufficientemente concretizzati negli statuti (non potendo bastare il semplice rinvio alle pertinenti disposizioni di legge), affinché le suddette limitazioni al trasferimento delle azioni siano chiaramente riconoscibili e trasparenti sia per gli azionisti, sia per i potenziali acquirenti. Il caso concreto in esame deve poi rientrare in una delle casistiche previste dagli statuti. È altresì necessario che vi sia un pericolo concreto e attuale per lo scopo sociale o per l’indipendenza economica della società (Böckli, Schweizer Aktienrecht, 4a ed. 2009, Teil II, § 6, n. 247 seg.; Lüscher, Statutarische Konkurrenzklauseln - Voraussetzungen und Schranken der Ablehnung von Konkurrenten als Erwerber von nicht kotierten Namenaktien, in: SZW 1997, p. 142). Il rifiuto non deve poi costituire un abuso di diritto, essere arbitrario o violare il principio della parità di trattamento degli azionisti (art. 717 cpv. 2 CO), violazione che emerge quando la decisione di rifiuto favorisce un azionista a discapito di un altro e non si fonda su motivi obiettivi nell’interesse della società (DTF 4C.242/2001 del 5 marzo 2003, consid. 3.3; Böckli, op. cit., Teil II, § 6, n. 281a). L’esame relativo all’adempimento di queste condizioni si effettua al momento dell’inoltro della richiesta di approvazione del trapasso azionario (Böckli, op. cit., Teil II, § 6, n. 262; Lüscher, op. cit., p. 146).

3.2    Un grave motivo può essere in particolare l’acquisto di azioni da parte di un acquirente che persegue interessi divergenti da quelli della società o che è coinvolto in attività concorrenziali, fattispecie che può mettere in pericolo sia il raggiungimento dello scopo sociale, sia l’indipendenza economica della società (du Pasquier/Wolf/Oertle in: Honsell/Vogt/Watter [ed.]., Basler Kommentar OR II, 5a ed. 2016, n. 4 seg. ad art. 685b CO; Forstmoser/ Meier-Hayoz/Nobel, Schweizerisches Aktienrecht, 1996, 9. Kapitel, § 44, n. 141 seg.; Nagel, Die statutarische Vinkulierung nicht kotierter Namenaktien in: AJP 2015, p. 197-200). La questione a sapere quando si può ammettere un pericolo concreto e attuale è ampiamente dibattuta nella dottrina, che propone varie soglie di partecipazione oltre le quali un pacchetto azionario assume un’importanza tale da poter effettivamente esercitare un influsso negativo sulla società, laddove l’acquisto di un’unica azione non può essere sufficiente. Taluni autori osservano ad esempio come una partecipazione del 5% o del 10% possa già mettere in pericolo l’indipendenza economica o il perseguimento dello scopo sociale (Böckli, op. cit., Teil II, § 6, n. 259 e 267; Du Pasquier/Wolf/Oertle, op. cit., n. 6 ad art. 685b CO). Lüscher sostiene per contro che l’indipendenza economica è concretamente messa in pericolo se la partecipazione raggiunge il 50% in una società di piccole dimensioni e il 20% in società più grandi, e che tali soglie devono valere anche per minacce indirette allo scopo societario tramite l’esercizio di diritti d’informazione. Quanto a minacce dirette allo scopo sociale tramite l’esercizio dei propri diritti di partecipazione e di voto (nella misura in cui tali diritti possono ostacolare o impedire le delibere dell’assemblea degli azionisti), esse presuppongono perlomeno il possesso di una minoranza qualificata (“Sperrminorität”), ritenuto che quest’ultima assume una particolare rilevanza quando gli statuti societari estendono oltre a quanto previsto dalla legge le delibere sottoposte a maggioranza qualificata (Lüscher, op. cit., p. 144-146). Una simile estensione statutaria non è tuttavia per Lüscher una condizione imprescindibile, contrariamente a quanto suggerisce l’appellante. Piuttosto, devono essere considerate le circostanze del caso specifico e l’influenza che le azioni in questione possono comportare nella gestione societaria.

3.3    Dottrina e giurisprudenza ammettono pure la possibilità per la società, al fine di preservare la propria indipendenza economica, di inserire nei propri statuti una limitazione percentuale delle azioni che ciascun azionista può detenere, ritenuto che il Tribunale federale ha ritenuto legittimo un limite del 10% (DTF 4C.35/2007 del 18 aprile 2007, consid. 3.1) e che le opinioni della dottrina sull’ammissibilità di limiti più bassi sono contrastanti (Böckli, op. cit., Teil II, § 6, n. 270 seg.; Lüscher, op. cit., p. 146; Nagel, op. cit., p. 197 e 200; von Büren/Stoffel/Weber, Grundriss des Aktienrechts - Mit Berücksichtigung der laufenden Revision, 3a ed. 2011, 3. Kapitel, n. 324 seg.). Trattasi di un’ulteriore possibilità a disposizione della società, e non di una condizione necessaria affinché la medesima possa rifiutare l’acquisizione di azioni da parte di un concorrente. L’appellante non può dunque essere seguita neppure quando rimprovera al Pretore di non aver considerato l’assenza di una clausola percentuale negli statuti.

3.4    Infine, si può anche precisare che la decisione di rifiutare un trasferimento di azioni può essere contestata non solo dall’alienante, ma anche dall’acquirente non iscritto quale azionista societario, così come chiarito dal Tribunale federale ponendo fine a un’annosa controversia dottrinale (DTF 4A_623/2018 vom 31. Juli 2019, consid. 2). La legittimazione attiva di AP 1 era ed è dunque data.

4.         Il giudice di prima sede ha rilevato come AO 1 fondi il proprio rifiuto al trasferimento delle azioni sull’art. 5 dello statuto (doc. 3), secondo il quale vale quale grave motivo “l’impedimento di trasferimenti ad acquirenti che esercitano un’attività in concorrenza con lo scopo della società, vi partecipano o sono da essa impiegati”.

4.1    Il giudice di prime cure ha osservato che l’assicurazione di G__________ di non opporsi all’approvazione del trasferimento azionario è stata avanzata a titolo personale senza vincolare in alcun modo la società e il consiglio di amministrazione, che si è espresso a maggioranza in completa autonomia, per cui la derivante decisione non costituisce un abuso di diritto. Questo accertamento non è contestato con l’impugnativa, né può l’appellante dimostrare l’assenza di un pericolo attuale e concreto osservando semplicemente che G__________, promettendo di non opporsi all’approvazione del trapasso azionario, non lo aveva ravvisato.

4.2    Il Pretore ha altresì osservato cheAP 1, con il gruppo “__________”, partecipa a un’attività in concorrenza con lo scopo della società convenuta ai sensi dell’art. 5 dello statuto, ovvero un’attività nel medesimo ambito e nella medesima area geografica. Tale gruppo difatti nel 2007 ha dato vita quale azionista principale, con __________ e l’allora __________, alla __________ SA, a sua volta proprietaria al 100% del sito d’informazioni __________, rivolto al pubblico __________ e avente anche lo scopo di ottimizzare le entrate pubblicitarie per gli azionisti, come la convenuta.

4.3    Inoltre, secondo gli accertamenti pretorili, la partecipazione azionaria dell’attrice (attualmente del 32.36%, ovvero 356 azioni su 1100) con l’acquisto delle ulteriori 132 azioni di cui al certificato n. 7 salirebbe al 44.36%. Ciò le conferirebbe una quota superiore a 1/3 (v. art. 704 CO), ovvero una minoranza qualificata (“Sperrminorität”), e rappresenta dunque un pericolo concreto e attuale per lo scopo sociale. Pure l’indipendenza economica della convenuta (dalle dimensioni ragguardevoli, considerato il suo capitale azionario di fr. 1'100'000.-) è minacciata da un tale pericolo concreto e attuale, poiché una partecipazione del 44.36% supererebbe di oltre il doppio la soglia del 20% prevista da Lüscher per le società perlomeno di media grandezza.

4.4    Infine, il primo giudice ha evidenziato come il rifiuto del trapasso azionario non costituisca una disparità di trattamento con le altre azioniste, poiché le loro situazioni sono del tutto diverse. Difatti, R__________ SA e __________ AG non muovono concorrenza alla convenuta, e la loro partecipazione (pari a un rispettivo 25.8% del capitale azionario) è nettamente inferiore a quella dell’attrice e non raggiunge una Sperrminorität.

4.5    In conclusione, il Pretore ha accertato il diritto della convenuta di negare l’approvazione al trasferimento delle azioni a AP 1, di qui la reiezione della petizione.

5.         Con il gravame, l’appellante non contesta che gli statuti della controparte siano sufficientemente chiari, né che il sito __________ eserciti un’attività concorrente. Essa sostiene piuttosto l’assenza di motivi gravi per negare il trasferimento, non essendovi un pericolo attuale e concreto per il raggiungimento dello scopo o per l’indipendenza economica di AO 1, questione da valutare al momento dell’inoltro della formale richiesta di iscrizione 6 giugno 2013. Tale circostanza sarebbe stata trascurata dal primo giudice e non sufficientemente sostanziata dalla controparte, che si sarebbe peraltro riferita a fatti del passato non più attuali. Ritenuto che quest’ultima censura è evidentemente infondata, avendo AO 1 sin dall’inizio della controversia evidenziato l’esistenza di un’attività in concorrenza e il raggiungimento di una Sperrminorität, nei considerandi che seguiranno si esaminerà la sussistenza di un pericolo concreto e attuale sulla base delle argomentazioni appellatorie.

6.         In primo luogo, l’appellante sostiene di non essere una società concorrente, o di esserlo solo indirettamente, ciò che a suo dire non sarebbe sufficiente. Difatti nel giugno 2013 il sito __________ era gestito al 100% tramite __________ SA, società non detenuta da AP 1, bensì dalla S__________ SA, e solo nella misura del 46% (doc. 12), avendo il gruppo “__________” assunto la maggioranza nella holding solo dopo il 6 giugno 2013.

7.         Ora, negli allegati introduttivi di prima sede l’attrice non ha dettagliato e sostanziato i rapporti di proprietà relativi a __________ SA, per cui le sue specificazioni apportate solo in sede di appello sono quantomeno di dubbia ricevibilità (art. 317 CPC). Del resto, nemmeno in questa sede l’appellante dimostra mediante riscontri oggettivi quale società del gruppo __________ possedesse concretamente le azioni della suddetta holding nel giugno 2013, e in che misura. Dai doc. 12-14 si evince unicamente che il gruppo, co-fondatore del progetto “__________” nel novembre 2008 possedeva già il 46% delle azioni per il tramite della S__________ SA ed era l’azionista principale, pur non disponendo della maggioranza assoluta. Da quanto dichiarato nel gravame (v. p. 6) si evince peraltro che la sua partecipazione è nel seguito aumentata e che AP 1 ha, per un certo periodo di cui non è dato sapere, detenuto personalmente partecipazioni nella holding. La stessa appellante riconosce inoltre di essere controllata al 100% dal gruppo __________, per cui essa può essere considerata una sua emanazione, né si deve scordare che la medesima pretende in definitiva l’iscrizione della S__________ SA quale azionista titolare del certificato n. 7. In conclusione, la decisione del Pretore di ammettere la partecipazione dell’attrice a un’attività concorrente dev’essere condivisa.

8.         In secondo luogo, l’appellante sostiene che il superamento della soglia del 33% ancora non dimostri un influsso negativo sulla società. Innanzitutto, essa con il suo 32.3% oltrepassa già da tempo sia la soglia del 20% indicata da Lüscher per ammettere un pericolo concreto per l’indipendenza economica societaria, sia le percentuali più basse (5%-10%) indicate dalla dottrina come potenzialmente pericolose. Malgrado ciò, essa in passato (e meglio in 20 anni di attività) non avrebbe mai creato un pericolo concreto né avrebbe operato a sfavore di AO 1, ostacolando ad esempio le deliberazioni dell’Assemblea Generale. Al contrario, AO 1 ha prosperato, considerate pure le possibili sinergie raggiungibili fra ditte concorrenti. A suo dire, la necessaria gravità e il conseguente pericolo non possono essere raggiunti semplicemente perché si ha il potere di impedire le delibere di cui all’art. 704 CO. Del resto, malgrado la controparte abbia allegato un potenziale pericolo per la sua conduzione strategica futura, le strategie societarie sono decise dal CdA e l’azionista a tal proposito ha solo un limitato diritto d’informazione, potendo imporre la nomina di propri rappresentanti nel CdA e dunque le proprie strategie solo con il raggiungimento di una quota del 51%.

9.         La censura non è atta a sovvertire il giudizio pretorile. Alla nascita di AO 1 e fino al 2007 il gruppo __________, malgrado disponesse già di una quota azionaria di un certo rilievo (seppur bilanciata dalle partecipazioni delle altre due società editrici R__________ e __________ e da quella di P__________), non aveva ancora avviato il progetto “__________”. La situazione è radicalmente mutata dopo il 2007, e la sua evoluzione secondo quanto auspicato dall’appellante avrebbe portato il gruppo __________ (ora coinvolto in un’attività concorrenziale) a detenere, nel 2013, il 44.36% delle azioni, a fronte del 25.86% di R__________ SA, del 25.86% di __________ AG e del 3.91% della N__________ SA. Tale percentuale è ben superiore alla soglia della Sperrminorität, che è ritenuta sufficiente per costituire un pericolo concreto e attuale da tutti gli autori sopracitati (v. consid. 3.2), laddove non si può pretendere che un simile pericolo si sia già effettivamente realizzato o abbia già danneggiato la società, non lasciandosi tale esito prevedere con certezza al momento dell’acquisto delle azioni. Del resto, l’appellante non può essere seguita quando sostiene di non avere mai operato a svantaggio della controparte: la creazione stessa del sito concorrente lascia intuire altrimenti, né essa specifica quali presunte sinergie tale situazione potrebbe creare. Anche sotto questo aspetto, il giudizio impugnato resiste alla critica.

10.      L’appellante rileva pure che i principi della parità di trattamento degli azionisti e del divieto dell’abuso di diritto devono applicarsi alla presente fattispecie e che essi non sarebbero stati rispettati dalla controparte, poiché il CdA nel rifiutare la sua richiesta di iscrizione avrebbe badato soltanto agli interessi della maggioranza senza essere guidato dagli interessi societari. In particolare, ha approvato il trapasso di azioni a R__________ SA malgrado anche il quotidiano __________ abbia un portale di informazione online simile a __________ e __________.

11.      Che il rifiuto dell’approvazione fosse giustificato dagli interessi societari è stato confermato nei precedenti considerandi. Quanto all’asserita disparità di trattamento, l’appellante non la lamenta né in relazione a __________ AG, né in relazione alla N__________ SA, bensì soltanto per quanto riguarda R__________ SA. Il giudice di prime cure con l’impugnato giudizio ha tuttavia osservato come l’attrice non abbia mai preteso che R__________ SA fosse in una situazione di concorrenza con la convenuta, e con il gravame l’appellante non affronta né contesta tale assunto, sollevando per la prima volta senza particolari specificazioni la questione del portale online del quotidiano __________, per cui la sua censura dev’essere dichiarata irricevibile per carenza di motivazione e tardività (art. 310, 311 e 317 CPC). Inoltre, l’appellante nemmeno considera la quota di partecipazione ben inferiore della citata azionista, ulteriore motivo che secondo il Pretore giustifica un diverso trattamento delle acquisizioni azionarie. Anche sotto questo aspetto, la censura appellatoria è irricevibile. Ne consegue che nella fattispecie non possono essere ammessi né un’indebita disparità di trattamento, né arbitrio o abuso di diritto da parte di AO 1, a conferma del relativo accertamento pretorile.

12.      Con la risposta all’appello (v. p. 5), l’appellata solleva con pertinenza un ulteriore aspetto, già emerso dagli allegati introduttivi ma che il primo giudice non ha ritenuto necessario esaminare: l’offerta avanzata da AO 1 di acquistare le azioni di cui al certificato n. 7 al loro valore reale.

12.1  Secondo i combinati art. 685b cpv. 1 e 685c cpv. 3 CO, nel caso di azioni nominative vincolate tramite statuto la società può respingere la domanda di approvazione anche se entro tre mesi dalla domanda di iscrizione del trapasso azionario offre all’alienante di assumere le azioni per proprio conto, per conto di altri azionisti o per conto di terzi al loro valore reale al momento della domanda (cosiddetta “escape clause”), e ciò senza invocare gravi motivi e senza la necessità di indicare espressamente tale possibilità negli statuti (DTF 4C.242/2001, consid. 2.2; Du Pasquier/Wolf/Oertle, op. cit., n. 9 seg. ad Art. 685b CO). Questa scelta è unicamente soggetta ai vincoli imposti dalla buona fede, dal divieto dell’abuso di diritto e dell’arbitrio e dal principio della parità di trattamento degli azionisti, laddove per contro la sua adeguatezza non viene esaminata (Böckli, op. cit., Teil II, § 6, n. 215 e 219; DTF 4A_623/2018 del 31 luglio 2019, consid. 3.2.1; DTF 4C.242/2001 del 5 marzo 2003, consid. 3.3 e 5.1). In ambito obbligazionale, l’offerta d’assunzione si considera accettata se l’alienante non la respinge nel termine di un mese da quando ha avuto conoscenza del citato valore reale (art. 685b cpv. 6 CO). Difatti, differentemente da quanto sancito nel suddetto cpv. 6, che menziona impropriamente soltanto “l’acquirente” (riferendosi alla costellazione dell’art. 685b cpv. 4 CO), in ambito contrattuale è l’alienante che deve decidere se accettare o respingere l’offerta (DTF 4C.242/2001, consid. 2.2; Forstmoser/ Meier-Hayoz/Nobel, op. cit., 9. Kapitel, § 44, n. 166; Du Pasquier/Wolf/Oertle, op. cit., n. 13 e 14 ad art. 685b CO). Affinché il rifiuto di iscrizione del nuovo azionista sia valido non è necessario che l’offerta sia accettata e che la società acquisti effettivamente le azioni, né è necessario che quest’ultima indichi concretamente un prezzo già al momento dell’offerta, bastando che essa abbia validamente formulato la proposta di acquisto delle azioni al loro valore reale. Se l’alienante rifiuta la proposta, egli rimane proprietario delle azioni in questione (v. Böckli, op. cit., Teil II, § 6, n. 237 e 238).

12.2  Nella presente fattispecie, sin dalla petizione (v. p. 5) l’attrice ha riconosciuto che la controparte ha formulato sia nei suoi confronti, sia nei confronti di P__________ SA un’offerta di acquisto delle azioni al loro valore reale (possibilità espressamente prevista nello statuto, v. doc. 3, art. 5 come pure i doc. L e N), né lo contesta in questa sede, ciò che è sufficiente per rifiutare il trapasso azionario indipendentemente dalla presenza di gravi motivi. L’argomentazione (v. replica spontanea 16 settembre 2019, p. 1-2) secondo cui la controparte avrebbe formulato l’offerta d’acquisto proprio a causa della presenza di gravi motivi (invero di difficile comprensione) non può dunque soccorrere l’appellante. Già in prima sede d’altronde la convenuta ha ribadito di essersi avvalsa dell’escape clause, sottolineando come l’offerta fosse ancora valida (v. risposta, p. 9 e 12). Ritenuto che, come già detto (v. consid. 11), la decisione del CdA di AO 1 non può essere considerata arbitraria, essendo il differente trattamento degli azionisti fondato su validi motivi, la decisione pretorile deve dunque essere confermata anche sotto questo aspetto.

13.      In conclusione, l’appello 4 giugno 2019 deve essere respinto, nella misura in cui è ricevibile. Le spese giudiziarie della procedura di seconda sede, calcolate sulla base di un valore litigioso di almeno fr. 132’000.- (pari al valore nominale delle azioni incorporate nel certificato n. 7), determinante anche ai fini di un eventuale ricorso al Tribunale federale, seguono la soccombenza dell’appellante (art. 106 cpv. 1 CPC). Le spese processuali, calcolate in base agli art. 2, 7 e 13 LTG, ammontano a fr. 6’000.-. Le ripetibili, calcolate sulla base dell’art. 11 cpv. 1 e cpv. 2 lett. a RTar, tenuto pure conto delle spese e dell’IVA, sono quantificate in fr. 5’000.-.

Per questi motivi,

richiamati l’art. 106 CPC, la LTG e il RTar

decide:

                       1.   L’appello 4 giugno 2019 di AP 1 è respinto, nella misura in cui ricevibile

                                   2.   Le spese processuali della procedura d’appello, pari a fr. 6'000.-, sono a carico dell’appellante, che rifonderà alla controparte fr. 5’000.- per ripetibili di seconda sede.

                                   3.   Notificazione:

-       -   __________  

                                         Comunicazione alla Pretura del Distretto di Lugano, sezione 2

Per la seconda Camera civile del Tribunale d’appello

Il presidente                                                          La vicecancelliera

Rimedi giuridici

Nelle cause a carattere pecuniario con un valore litigioso superiore a fr. 30'000.- è dato ricorso in materia civile al Tribunale federale, 1000 Losanna 14, entro 30 giorni dalla notificazione del testo integrale della decisione (art. 100 cpv. 1 LTF). Qualora non sia dato il ricorso in materia civile è possibile proporre negli stessi termini ricorso sussidiario in materia costituzionale (art. 113, 117 LTF). La parte che intende impugnare una decisione sia con un ricorso ordinario sia con un ricorso in materia costituzionale deve presentare entrambi i ricorsi con una sola e medesima istanza (art. 119 LTF).

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