Incarto n. 12.2019.94
Lugano 24 aprile 2020/fb
In nome della Repubblica e Cantone Ticino
La seconda Camera civile del Tribunale d'appello
composta dei giudici:
Fiscalini, presidente, Bozzini e Stefani
vicecancelliera:
Ceschi Corecco
sedente per statuire nella causa - inc. n. OR.2016.1 della Pretura del Distretto di Bellinzona - promossa con petizione 8 gennaio 2016 da
AP 1 patrocinato dall’avv. PA 1
contro
AO 1 patrocinata dall’avv. PA 2
con cui l’attore ha chiesto la condanna della convenuta al pagamento di fr. 66'020.50 oltre interessi al 5% dal 1° maggio 2015 a titolo di indennità per disdetta abusiva, protestando le spese giudiziarie;
domanda avversata dalla convenuta, che ha postulato la reiezione integrale della petizione, e che il Pretore aggiunto con sentenza 29 aprile 2019 ha integralmente respinto;
appellante l’attore con appello 31 maggio 2019 con cui chiede la riforma del giudizio impugnato, nel senso di accogliere integralmente la petizione, protestando spese e ripetibili di entrambe le sedi;
mentre la convenuta con risposta 13 settembre 2019 postula la reiezione del gravame, pure con protesta di spese e ripetibili di secondo grado;
letti ed esaminati gli atti e i documenti di causa,
ritenuto
in fatto: A. Dal 1° dicembre 2001 AP 1 è stato assunto da AO 1 con la funzione di consulente di vendita (“Sales Consultant”), corrispondente alla classe di funzione 11, con un grado di occupazione del 100%. Il contratto di lavoro (doc. 15), di durata indeterminata, prevedeva tra altro un salario annuo di base di fr. 96’000.oltre una “quota massima di successo annua” di fr. 10'560.- (pari a un salario complessivo previsto di fr. 101'280.-), aumentato nel corso degli anni fino a fr. 132'041.-, di cui fr. 125'158.- quale salario di base e fr. 6'883.- quale “quota di successo target annuale in caso di completo raggiungimento degli obiettivi” (doc. C). Il contratto di lavoro individuale, sottoposto al Contratto collettivo di lavoro sottoscritto da AO 1 (in seguito CCL AO 1), con il passare degli anni ha subito diverse modifiche concernenti in particolare le competenze e il salario, perfezionate attraverso la sottoscrizione di nuovi contratti di lavoro. Dal 1° gennaio 2006 la funzione di AP 1 è stata modificata in “Senior Solution Designer” secondo i compiti definiti nella valutazione dei collaboratori (“VAC, Job Objectives”), mentre a partire dal 1° aprile 2009 il settore di attività a cui è stato attribuito il dipendente sulla base dei compiti principali definiti nella valutazione dei collaboratori e dalla descrizione del posto è stato quello di “Solution Designer” (doc. 15). Dal 1° gennaio 2010 AP 1 è stato attribuito alla classe di funzione 12 (doc. 6).
B. Tra la fine del 2012 e i primi mesi del 2013 AO 1 ha avviato un programma di ristrutturazione aziendale a livello svizzero, denominato “Architettura delle funzioni”, che ha comportato una ridefinizione dei settori di attività e un adattamento della scala delle funzioni con conseguente modifica dei salari.
Il 28 maggio 2013 la datrice di lavoro ha comunicato a AP 1 il nuovo posizionamento, corrispondente alla funzione di “Solution Designer Professional” con conseguente assegnazione alla classe di funzione 11 (doc. 5). Dopo un periodo di discussioni con la datrice di lavoro a seguito delle contestazioni del dipendente sulle conseguenze della prospettata modifica, il 20 giugno 2013 AP 1 ha sottoscritto un nuovo contratto di lavoro, con effetto retroattivo al 1° aprile 2013, in base al quale gli è stata riconosciuta la funzione di “Solution Designer Professional” corrispondente alla classe 11, senza modifica del salario complessivo annuo percepito precedentemente (di fr. 131'600.-; doc. C, doc. 7 e 8).
C. Il 20 ottobre 2014 AO 1 ha significato a AP 1 la disdetta ordinaria del contratto di lavoro con effetto al 31 gennaio 2015, a causa della rottura del rapporto di fiducia, rimproverandogli in particolare una serie di mancanze comportamentali e relazionali (doc. I).
Con il medesimo scritto la datrice di lavoro ha dispensato il dipendente con effetto immediato dal fornire la prestazione lavorativa.
L’ 11 novembre 2014 AP 1, per il tramite del sindacato __________, ha contestato la disdetta asserendone la sua abusività sia per i motivi addotti sia per le modalità di notifica (doc. J).
D. Dal 21 gennaio 2015 al 5 giugno 2015 AP 1 è risultato completamente inabile al lavoro (doc. L, M, W). Nonostante la contestazione dell’incapacità lavorativa da parte della datrice di lavoro, quest’ultima ha versato il salario al dipendente fino al 30 aprile 2015. Dal 1° maggio 2015 AP 1 ha iniziato una nuova attività lavorativa.
E. Ottenuta la necessaria autorizzazione ad agire (doc. B), AP 1, con petizione 8 gennaio 2016, ha convenuto in giudizio innanzi alla Pretura del Distretto di Bellinzona AO 1, chiedendone la condanna al pagamento di fr. 66'020.50 (pari a 6 mensilità), oltre interessi al 5% dal 1° maggio 2015, a titolo di indennità per licenziamento abusivo. In breve, l’attore ha sostenuto che le motivazioni addotte dalla datrice di lavoro a fondamento della disdetta sarebbero inveritiere e pretestuose. Il suo licenziamento sarebbe da ricondurre alle contestazioni da lui espresse contestualmente alla proposta di modifica del contratto di lavoro nei primi mesi del 2013. La disdetta costituirebbe infatti il punto finale di una progressiva ostilità messa in atto nei suoi confronti dai suoi superiori a seguito delle discussioni sorte a fronte di tali proposte di modifica, che costituivano un peggioramento delle condizioni di lavoro, e che egli sarebbe stato obbligato ad accettare, pena il licenziamento. L’attore ha altresì addotto che le modalità con cui è avvenuta la disdetta sarebbero irrispettose della sua personalità e non conformi a quanto previsto dal CCL AO 1.
Con risposta 19 febbraio 2016 la convenuta si è integralmente opposta alla petizione, ritenendo infondate le argomentazioni della controparte. Con replica 25 aprile 2016 e duplica 3 giugno 2016 le parti si sono riconfermate nelle proprie antitetiche posizioni.
F. Esperita l’istruttoria di causa e raccolti gli allegati conclusivi delle parti, il Pretore aggiunto, con sentenza 29 aprile 2019 qui impugnata, ha respinto integralmente la petizione, ponendo la tassa di giustizia di fr. 4'000.- e le spese di fr. 200.- a carico dell’ attore, condannandolo altresì a rifondere alla controparte fr. 9'000.- a titolo di ripetibili.
H. Con appello 31 maggio 2019, avversato dalla convenuta con risposta 13 settembre 2019, l’attore ha chiesto la riforma del giudizio impugnato nel senso di accogliere la petizione, con protesta di spese e ripetibili di entrambe le sedi. Delle argomentazioni delle parti si dirà, per quanto rilevanti, nei considerandi in diritto.
Considerato
in diritto: 1. Secondo l’art. 308 cpv. 1 lett. a CPC sono impugnabili mediante appello le decisioni finali di prima istanza, posto che in caso di controversie patrimoniali il valore litigioso secondo l'ultima conclusione riconosciuta nella decisione sia di almeno fr. 10'000.- (cpv. 2). In concreto, la decisione impugnata è una decisione finale in una controversia dal valore ampiamente superiore ai fr. 10'000.-. Pacifica è dunque l’appellabilità del giudizio impugnato entro il termine di 30 giorni (art. 311 CPC). Nella fattispecie, l’appello 31 maggio 2019, introdotto nel termine di 30 giorni dall’avvenuta notifica del primo giudizio, è tempestivo. Parimenti tempestiva è la risposta introdotta entro il termine assegnato da questa Camera.
2. Con la decisione impugnata il Pretore aggiunto, riassunte dottrina e giurisprudenza sul tema della disdetta abusiva ai sensi dell’art. 336 CO, ha concluso che in concreto la disdetta ordinaria del contratto di lavoro non poteva essere considerata abusiva, né per i motivi né per le modalità della sua notifica. Il primo giudice ha in particolare osservato che dalle tavole processuali non risultava dimostrata la tesi addotta dall’attore, secondo cui il licenziamento sarebbe avvenuto per rappresaglia a seguito del suo rifiuto di accettare la modifica delle condizioni contrattuali nel 2013 né che contestualmente alle trattative che ne seguirono egli sarebbe stato minacciato di licenziamento. Il Pretore aggiunto ha al contrario ritenuto fondati e provati i motivi addotti dalla datrice di lavoro a sostegno della disdetta, in particolare le lacune nelle competenze comportamentali del dipendente, che avevano fatto venir meno il rapporto di fiducia necessario per la prosecuzione del contratto di lavoro, e ha di conseguenza respinto la richiesta avanzata dall’attore.
3. Con l’appello l’attore ritiene che il carattere abusivo del suo licenziamento doveva essere ammesso. Egli censura dapprima la conclusione pretorile che dà per provata l’esistenza di un fondato motivo di disdetta da ricondurre alle sue carenze comportamentali. A suo dire, tali mancanze non sarebbero mai state circostanziate dalla datrice di lavoro né nelle discussioni che hanno preceduto la modifica del contratto nel 2013 né in quelle precedenti la disdetta del rapporto di lavoro. Anzi, pure la datrice di lavoro non le avrebbe mai considerate fondate e attendibili, come emergerebbe dal doc. E. L’appellante contesta inoltre la portata probatoria delle dichiarazioni rese dai testi __________ F__________ e __________ R__________, mettendone in dubbio l’attendibilità, poiché vicini alla datrice di lavoro e implicati nella vicenda, l’abusività della disdetta essendo loro attribuibile.
3.1 Nella valutazione delle prove il giudice deve tener conto dell’eventuale vicinanza del testimone a una parte, se questi è interessato all’esito della vertenza o se è direttamente coinvolto nella fattispecie da provare. A ogni buon conto le dichiarazioni del teste vanno apprezzate alla luce anche delle altre risultanze istruttorie nonché dell’impressione personale che il magistrato ha ricavato dal testimone in occasione della sua audizione (Trezzini, Commentario pratico al Codice di diritto processuale civile svizzero, IIa ed., Vol. 1, n. 91 segg. ad art. 157 CPC). Nell’apprezzamento delle prove testimoniali assume importanza anche l’atteggiamento della parte al momento dell’offerta, rispettivamente dell’opposizione al mezzo di prova (Trezzini, op. cit., n. 99 ad art. 157 CPC), tanto che il Tribunale federale è arrivato a rimproverare a un appellante di non essersi opposto all’assunzione di un teste proposto dalla controparte le cui dichiarazioni, nello specifico, avevano giovato alla tesi di quest’ultima (sentenza TF del 26 agosto 2004 4P.71/2004 consid. 3.3).
In relazione alla questione della vicinanza dei testi alla convenuta, poiché suoi collaboratori dirigenti, si rileva che l’attore, benché consapevole di questo legame, non si è opposto all’assunzione della loro deposizione (cfr. verbale di udienza del 18 agosto 2016 pag. 1), circostanza che egli deve ora lasciarsi imputare. Ciò detto, nel caso specifico, occorre dapprima precisare che, contrariamente a quanto adduce l’appellante, il Pretore aggiunto in relazione all’accertamento delle mancanze comportamentali non si è fondato sulla deposizione testimoniale di __________ F__________ (responsabile delle risorse umane) ma su quella di __________ R__________, diretto superiore dell’attore, sulla cui credibilità non vi è motivo di dubitare, la deposizione, lineare e dettagliata, ha infatti trovato riscontro anche in altre risultanze istruttorie. Ciò vale in particolare in merito alla circostanza della lamentela di un cliente per una discussione “sopra le righe”, confermata dalla teste __________ D__________ (verbale di audizione 16 novembre 2018, pag. 35), o alla questione delle vacanze durante il mese di agosto 2014, autorizzate dal suo superiore, il quale gli aveva tuttavia chiesto di essere reperibile, circostanza confermata dallo stesso appellante (verbale di audizione 19 gennaio 2017, pag. 11). Le criticità comportamentali riferite dal teste risultano pure confermate dal dossier personale dell’attore prodotto sub. doc. 15, da cui si evince che nel corso degli anni, in occasione delle valutazioni annuali le difficoltà comportamentali dell’attore sono state a più riprese tema di discussione, come dichiarato anche dal teste __________ R__________.
3.2 La critica, secondo cui le mancanze comportamentali e relazionali non sarebbero mai state circostanziate dalla datrice di lavoro, deve essere disattesa. Dagli atti emerge infatti che in occasione di un colloquio avvenuto il 16 aprile 2013 tra l’attore e il suo superiore, quest’ultimo ha spiegato al dipendente i motivi che avevano giustificato il suo inquadramento nella funzione “Solution designer” con la qualifica “Professional” invece di quella “Senior”. Tali motivi, riportati nel protocollo prodotto sub. doc. 7 inviato all’attore e da lui riconosciuto in causa (verbale 19 gennaio 2017, pag. 11), sono stati riassunti in due ambiti principali: “difficoltà nel lavoro di squadra” e “mancanza di affidabilità”, e contestualizzati con l’allestimento di un elenco di 15 punti (doc. 7, pag. 3), che riprendeva peraltro i problemi comportamentali e relazionali già emersi negli anni precedenti e più volte discussi con l’attore (doc. 3, doc. Q), che risultano poi ancora essere quelli menzionati nella disdetta. Pure nella successiva valutazione delle prestazioni del 2013 (“Myperformance”, allegato al doc. Q inviato all’attore), avvenuta a inizio febbraio 2014, negli obiettivi concernenti le competenze personali, pur riconoscendo un miglioramento nell’atteggiamento dell’attore, è stato tuttavia ancora indicato come “la percezione dei colleghi della vendita non è però ancora sempre positiva. Nelle situazioni di stress a volte traspare ancora una mancanza di assertività proattiva”, da cui la necessità di miglioramento, valutazione peraltro condivisa dallo stesso attore. Ne discende che la critica di genericità delle lamentele comportamentali è destituita di fondamento e nemmeno il riferimento al doc. E giova all’appellante, ritenuto che la circostanza cui si riferisce riguarda un unico episodio dei molti punti critici elencati e discussi durante il colloquio del 16 aprile 2013 tra l’attore e il suo superiore (doc. 7).
4. Sempre in merito ai motivi che avevano indotto la datrice di lavoro a rescindere il contratto di lavoro, il Pretore aggiunto ha ritenuto che quest’ultima nel mese di agosto 2014 aveva autorizzato l’attore, in deroga a una prassi interna che vietava l’assenza contemporanea di collaboratori attivi nel medesimo settore, a usufruire di una settimana di vacanza, contro l’impegno da parte del dipendente di essere sempre reperibile e la garanzia che non vi fossero lavori sospesi da evadere. Sulla base della deposizione del teste __________ R__________, il primo giudice ha concluso che l’attore aveva disatteso le assicurazioni date prima di partire in vacanza, ciò che giustificava una perdita di fiducia da parte della datrice di lavoro. In questa sede l’appellante ribadisce che le vacanze erano state autorizzate dal suo superiore e che non vi erano lavori in sospeso concernenti i progetti che lo riguardavano, ritenendo “illecito” imputare al dipendente “eventuali problemi sorti dopo la sua partenza che non erano preventivabili” (appello ad 11, pag. 7). La censura è irricevibile per carente motivazione (art. 311 cpv. 1 CPC), limitandosi l’appellante a contrapporre una propria tesi senza nemmeno indicare le risultanze istruttorie sulle quali essa si fonda (DTF 138 III 374 consid. 4.3.1; Verda Chiocchetti in: CPC-Com, IIa ed., Vol. 2, n. 23 ad art. 311 CPC; Bohnet/Droese, ZPO Zivilprozessordnung, n. 5 ad art. 311 CPC). La stessa deve essere ad ogni modo disattesa, dai dossier concernenti i clienti H__________ e A__________ versati agli atti (doc. 17 e 18) risulta invece l’esistenza di lavori sospesi che necessitavano l’intervento dell’attore e che, nonostante l’impegno a essere raggiungibile vista la contemporanea assenza di altri collaboratori, egli è risultato più volte irreperibile, malgrado le sollecitazioni del superiore a volersi mettere in contatto (vedi e-mails del 19 agosto 2014 e 20 agosto 2019, doc. 18) rispettivamente i vari tentativi di contatto telefonico (e-mail 21 agosto 2019, doc. 17).
Anche su questo punto l’appello, per quanto ricevibile, risulta pertanto infondato.
5. Con l’ultima censura l’appellante critica il Pretore per non avere riconosciuto il carattere abusivo della disdetta. A suo dire, il licenziamento costituirebbe il punto finale di una progressiva ostilità nei suoi confronti messa in atto dalla primavera del 2013 a seguito delle discussioni sorte a margine delle proposte di modifica contrattuale, che rappresentavano un peggioramento delle sue condizioni di lavoro, ciò che il Pretore aggiunto non avrebbe considerato. A sostegno della sua tesi egli rinvia inoltre al “poco tempo” trascorso tra l’imposizione del peggioramento delle condizioni di lavoro e la disdetta. L’appellante si limita ancora una volta a contrapporre una propria interpretazione dei fatti senza spiegare i motivi per cui la conclusione del Pretore aggiunto, che ha ritenuto non provata la tesi dell’attore, sarebbe errata, di modo che la censura è irricevibile (art. 311 cpv. 1 CPC). La critica deve comunque essere disattesa. Pur ammettendo che l’attribuzione in una classe di funzione inferiore possa costituire un peggioramento delle condizioni contrattuali, la questione è in concreto irrilevante ai fini di causa già solo per il fatto che tra le discussioni sorte a seguito della proposta di nuova classificazione, avvenute nel corso dei primi mesi del 2013, e la data della disdetta è trascorso oltre un anno e dagli atti non è emerso alcun indizio atto a confermare né l’esistenza di un clima vessatorio messo in atto nei confronti dell’appellante dal suo superiore allo scopo di allontanarlo dall’azienda né che l’accettazione delle modifiche gli sarebbe stata imposta sotto minaccia di licenziamento. Alla luce di quanto precede la decisione del Pretore aggiunto resiste alla critica e merita conferma anche su questo punto.
6. Ne discende che l’appello dell’attore deve essere integralmente respinto nella misura in cui è ricevibile, con conseguente conferma del giudizio di prime cure (art. 318 cpv. 1 lett. a CPC). Le spese processuali e le ripetibili della procedura d’appello, calcolate sulla base di un valore litigioso complessivo di fr. 66'020.50, sono poste interamente a carico dell’appellante, risultato soccombente (art. 106 cpv. 1 CPC), che deve inoltre rifondere alla controparte un’equa indennità per ripetibili (art. 95 cpv. 1 lett. b).
L’importo ai fini di un eventuale ricorso al Tribunale federale supera i fr. 15'000.-.
Per questi motivi,
richiamati per le spese gli art. 95 e 106 CPC, la LTG e il Regolamento sulle ripetibili,
decide: 1. L’appello 31 maggio 2019 di AP 1 è respinto nella misura in cui è ricevibile. Di conseguenza la sentenza 29 aprile 2019 della Pretura del Distretto di Bellinzona, è confermata.
2. Gli oneri processuali di fr. 4'000.- sono a carico dell’appellante, che rifonderà alla controparte fr. 3'000.- per ripetibili d’appello.
3. Notificazione:
- ; - .
Comunicazione alla Pretura del Distretto di Bellinzona.
Per la seconda Camera civile del Tribunale d’appello
Il presidente La vicecancelliera
Rimedi giuridici
Nelle cause a carattere pecuniario in materia di diritto del lavoro con un valore litigioso superiore a fr. 15'000.- è dato ricorso in materia civile al Tribunale federale, 1000 Losanna 14, entro 30 giorni dalla notificazione del testo integrale della decisione (art. 100 cpv. 1 LTF). Qualora non sia dato il ricorso in materia civile è possibile proporre negli stessi termini ricorso sussidiario in materia costituzionale (art. 113, 117 LTF). La parte che intende impugnare una decisione sia con un ricorso ordinario sia con un ricorso in materia costituzionale deve presentare entrambi i ricorsi con una sola e medesima istanza (art. 119 LTF).