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Ticino Tribunale di appello diritto civile La seconda Camera civile 30.03.2020 12.2019.9

March 30, 2020·Italiano·Ticino·Tribunale di appello diritto civile La seconda Camera civile·HTML·4,541 words·~23 min·4

Summary

Contratto di lavoro - assegni familiari - giurisdizione civile

Full text

Incarto n. 12.2019.9

Lugano 30 marzo 2020/fb  

In nome della Repubblica e Cantone Ticino  

La seconda Camera civile del Tribunale d'appello

composta dei giudici:

Fiscalini, presidente, Bozzini e Stefani

vicecancelliera:

Ceschi Corecco

sedente per statuire nella causa - inc. n. SE.2018.9 della Pretura della Giurisdizione di Mendrisio - Sud - promossa con petizione 8 marzo 2018 da

 AO 1  patrocinata dall’   PA 2   

contro

AP 1  patrocinata dall’   PA 1   

con cui l’attrice ha chiesto, previa ammissione all’assistenza giudiziaria e al gratuito patrocinio, la condanna di AP 1 al pagamento di fr. 26'749.50 oltre interessi al 5% dal 6 novembre 2017 e il rigetto definitivo dell’opposizione interposta al precetto esecutivo n. __________ dell’UE di __________;

domande avversate dalla convenuta e sulle quali il Pretore aggiunto ha statuito con decisione 3 dicembre 2018, con cui ha parzialmente accolto la petizione, condannando la convenuta al pagamento di fr. 7'376.65 oltre interessi e respingendo per tale importo l’opposizione interposta al PE menzionato, mentre ha respinto l’istanza di concessione del gratuito patrocinio;

appellante la convenuta con appello 21 gennaio 2019 con cui chiede la riforma del giudizio impugnato, nel senso di accogliere la petizione limitatamente a fr. 4'976.65, il tutto con protesta di tasse, spese e ripetibili di primo e secondo grado di giudizio;

mentre con un allegato datato 25 febbraio 2019 l’attrice postula in risposta la reiezione del gravame di controparte mentre con appello incidentale la riforma del giudizio impugnato, nel senso del parziale accoglimento della petizione per l’importo di fr. 11'783.15, e chiede la concessione dell’assistenza giudiziaria e del gratuito patrocinio per la procedura di appello, il tutto con protesta di spese e ripetibili di entrambi i gradi di giudizio;

preso atto delle osservazioni all’appello incidentale (recte: risposta) 28 marzo 2019 della convenuta, con cui si è opposta integralmente al gravame di controparte;

letti ed esaminati gli atti e i documenti di causa,

ritenuto

in fatto:                   A.   Con contratto di lavoro 1°luglio 2016 AP 1 ha assunto AO 1 in qualità di onicotecnica. Per quanto in questa sede di interesse, il contratto, di durata indeterminata, prevedeva un orario di lavoro massimo di 43 ore settimanali per un salario orario lordo di fr. 17.87, oltre un’indennità di vacanza e per giorni festivi e, al punto 4, una clausola di “obbligo di fedeltà e di discrezione: segreto professionale e divieto di concorrenza” dal seguente tenore: (doc. C, 9)

                                         “ 4.1.   Il dipendente, nella ambito dell’esecuzione del suo lavoro, avrà accesso a informazioni che devono restare confidenziali. Questo vale segnatamente per tutte le informazioni concernenti i dati dei clienti, gli indirizzi degli stessi…la corrispondenza,…i progetti e gli sviluppi, le prove, il know-how…e più in generale per tutte quelle informazioni apprese oralmente o per iscritto, anche se non designate quali segrete o confidenziali. Il dipendente si impegna a rispettare il segreto professionale a ad attenersi all’obbligo della confidenzialità relativamente a tutto quello che egli è venuto a sapere sia prima della conclusione del presente contratto, sia durante la sua durata, presso e dal datore di lavoro…Il dipendente non solo ha l’obbligo di fedeltà, di discrezione e di osservanza del segreto professionale verso il datore di lavoro, ma anche verso tutti i clienti….4.3. L’obbligo di fedeltà, di discrezione e di rispetto del segreto ha validità anche oltre la durata del rapporto di lavoro…4.4 Il dipendente si impegna a non rivelare o a non sfruttare in nessuna circostanza le informazioni elencate al superiore 4.1”.

                                  B.   Con scritto 3 maggio 2017 AP 1 ha richiamato una prima volta AO 1 (doc. I e 1), ricordandole in particolare il suo obbligo di diligenza e fedeltà di cui all’art. 4 del contratto di lavoro. La datrice di lavoro ha in particolare ribadito alla dipendente che le informazioni relative alle clienti del centro estetico erano di sua esclusiva proprietà, invitandola, sotto comminatoria del licenziamento immediato, a volere interrompere immediatamente qualsiasi relazione diretta con loro, e ad astenersi dal fotografare e pubblicare sul suo profilo personale facebook i lavori svolti sulle clienti.

                                  C.   Con scritto raccomandato 24 maggio 2017 (non ritirato dalla dipendente) la datrice di lavoro ha nuovamente ammonito AO 1. Rilevando come sulla pagina personale di facebook di quest’ultima sarebbero stati aggiunti nuovi nominativi di clienti appartenenti alla sua banca dati, AP 1 ha ribadito che tali dati erano dati sensibili di sua proprietà coperti dall’obbligo di riservatezza e discrezione e che un uso inappropriato avrebbe comportato la disdetta immediata del contratto di lavoro (doc. 1 e 2).

                                  D.   Con lettera 27 maggio 2017 la dipendente ha disdetto il rapporto di lavoro con effetto al 30 giugno 2017 (doc. D). Con scritto 22 giugno 2017 la datrice di lavoro ha notificato a AO 1 la disdetta con effetto immediato del contratto, rimproverandole di avere perseverato nel comportamento anticontrattuale malgrado i diversi richiami, in particolare per avere violato “l’obbligo di fedeltà e di discrezione: segreto professionale e divieto di concorrenza” di cui al punto 4 del contratto (doc. E).

                                  E.   Con precetto esecutivo n. __________ dell’UE di __________ AO 1 ha escusso la datrice di lavoro per l’incasso di fr. 17'146.40 a titolo di pretese salariali, ore straordinarie, indennità per licenziamento ingiustificato e assegni familiari. L’escussa ha interposto tempestiva opposizione (doc. G).

                                  F.   Con petizione 8 marzo 2018 AO 1, al beneficio della necessaria autorizzazione ad agire (CM.2017.147), ha convenuto in giudizio AP 1 innanzi alla Pretura della Giurisdizione di Mendrisio - Sud per ottenere la sua condanna al pagamento di fr. 26'749.50 oltre interessi al 5% dal 6 novembre 2017 e il rigetto definitivo dell’opposizione interposta dall’escussa al precetto esecutivo n. __________ dell’UE di __________ nonché l’ammissione al beneficio dell’assistenza giudiziaria e del gratuito patrocinio. L’attrice, ritenendo ingiustificato il suo licenziamento in tronco, ha chiesto il pagamento di fr. 13'185.35 a titolo di pretese salariali, di fr. 1'025.- pari a 41 ore straordinarie asseritamente svolte nei mesi di febbraio e marzo 2017, di fr. 2'400.- a titolo di assegni familiari non corrisposti, e il riconoscimento di un’indennità per licenziamento ingiustificato pari a tre mensilità (fr. 10'139.15).

                                         Con la risposta 2 maggio 2015 la convenuta si è integralmente opposta alle pretese dell’attrice.

                                  G.   Esperita l’istruttoria di causa e raccolti gli allegati conclusivi delle parti, il Pretore aggiunto, con la sentenza 3 dicembre 2018 qui impugnata, ha accolto parzialmente la petizione, condannando la datrice di lavoro al pagamento di fr. 7'376.65 e rigettando limitatamente a tale importo l’opposizione interposta al precetto esecutivo n. __________ dell’UE di __________. Il primo giudice ha altresì respinto la domanda di ammissione al beneficio dell’assistenza giudiziaria e del gratuito patrocinio, senza prelevare spese processuali, con l’obbligo per l’attrice di versare fr. 650.- alla datrice di lavoro a titolo di ripetibili.

                                  H.   Con l’appello 21 gennaio 2019 la convenuta ha chiesto la riforma del giudizio impugnato nel senso di accogliere la petizione limitatamente a fr. 4'976.65, ovvero di non riconoscere fr. 2'400.- a titolo di assegni familiari, il tutto con protesta di tasse, spese e ripetibili di primo e secondo grado di giudizio. Con risposta 25 febbraio 2019 la dipendente si è opposta integralmente al gravame e con appello incidentale di medesima data ha chiesto la riforma del giudizio impugnato nel senso di accogliere parzialmente la petizione per l’importo di fr. 11'783.15; con il medesimo allegato la convenuta ha chiesto altresì la concessione dell’assistenza giudiziaria e del gratuito patrocinio per la procedura di appello, il tutto con protesta di spese e ripetibili di entrambi i gradi di giudizio. La datrice di lavoro si è opposta integralmente al gravame della dipendente.

Considerato

in diritto:                 1.   L’art. 308 cpv. 1 lett. a CPC prevede che sono impugnabili mediante appello le decisioni finali di prima istanza, posto che in caso di controversie patrimoniali il valore litigioso secondo l'ultima conclusione riconosciuta nella decisione sia di almeno fr. 10'000.- (cpv. 2). In concreto, la decisione impugnata è una decisione finale in una controversia dal valore ampiamente superiore ai fr. 10'000.-. Pacifica è dunque l’appellabilità del giudizio impugnato entro il termine di 30 giorni (art. 311 CPC). Entro il medesimo termine deve essere inoltrata la risposta (art. 312 cpv. 2 CPC). L’appello 21 gennaio 2019, introdotto nel termine di 30 giorni dall’avvenuta notifica del primo giudizio, è tempestivo. Parimenti tempestivi sono la risposta, l’appello incidentale e la risposta all’appello incidentale introdotti entro il termine assegnato da questa Camera.

                                   2.   Nella decisione impugnata il Pretore aggiunto, premesso che tra le parti era sorto un contratto di lavoro ai sensi degli artt. 319 segg. CO e riassunto dottrina e giurisprudenza applicabile in materia di licenziamento immediato e di obbligo di diligenza e fedeltà del lavoratore, ha ritenuto, sulla base degli atti e delle deposizioni testimoniali, che la dipendente aveva ripetutamente e intenzionalmente violato tale obbligo nei confronti della datrice di lavoro, ignorando le sue istruzioni nonostante i reiterati e chiari richiami orali e scritti, e ha pertanto considerato giustificato, oltre che tempestivo, il licenziamento con effetto immediato del 22 giugno 2017, negando pertanto il riconoscimento di un’indennità a tale titolo. Il primo giudice ha in seguito riconosciuto alla dipendente l’importo di fr. 4'976.65 netti a titolo di differenze salariali non ancora percepite e fr. 2'400.- (fr. 200.- x 12 mesi) a titolo di assegni familiari. Malgrado la violazione contrattuale della dipendente, il Pretore aggiunto ha tuttavia negato il diritto alla datrice di lavoro di trattenere l’importo di fr. 4'469.45 da lei riconosciuto alla dipendente come salario residuo a titolo di parziale risarcimento del danno, siccome non provato. In assenza della necessaria documentazione attestante l’effettiva situazione reddituale e patrimoniale dell’attrice, malgrado l’esplicita richiesta del primo giudice in tal senso (disposizione ordinatoria 18 giugno 2018), egli ha respinto la sua domanda di ammissione al beneficio del gratuito patrocinio. 

                                    I.   Sull’appello principale

                                   3.   L’appellante rimprovera al primo giudice di avergli imputato il mancato pagamento degli assegni familiari per l’importo complessivo di fr. 2'400.- (fr. 200.- x 12 mesi). A suo dire, l’obbligo del datore di lavoro di versare gli assegni familiari presuppone una decisione da parte della Cassa di compensazione per gli assegni familiari, previa richiesta da inoltrare dal dipendente. Il Pretore aggiunto, inoltre, non avrebbe tenuto conto del fatto che l’attrice, a cui incombeva per legge l’obbligo di presentare i documenti necessari per valutare il diritto all’ottenimento degli assegni, malgrado sollecitata dalla datrice di lavoro, non avrebbe dato seguito alla sua richiesta. La mancata corresponsione degli assegni deriverebbe pertanto unicamente dall’inerzia della dipendente.

                                   4.   In concreto agli atti non vi è alcuna decisione della Cassa di compensazione assegni familiari attestante il diritto della dipendente. Pacifico che l’attrice, per il tramite del suo rappresentante legale, ha inviato alla datrice di lavoro, con scritto 16 ottobre 2017 successivamente alla disdetta del contratto (doc. F), il formulario per l’ottenimento degli assegni. A dire della datrice di lavoro, lo stesso non sarebbe stato completo e necessitava di ulteriori informazioni e di altra documentazione. Essa avrebbe pertanto informato il rappresentante legale tramite messaggio di posta elettronica, invitandolo a volere procedere in tal senso (doc. 11), ciò che egli avrebbe tuttavia omesso di fare.

                                   5.   La giurisdizione, ossia il potere del giudice di applicare una determinata legge a una fattispecie, è un presupposto processuale che il giudice esamina d’ufficio (art. 59 cpv. 2 lett. b e 60 CPC; Zingg, Berner Kommentar, ZPO 1 – 149 ZPO, Vol. I, n. 14 ad art. 59 ZPO; Trezzini, in: Commentario pratico al Codice di diritto processuale civile svizzero, IIa ed., Vol. 1, n. 30 e 31 ad art. 1 CPC; Bohnet in: Code de procédure civile commenté, n. 1 ad art. 60 CPC). Tale verifica avviene anche senza specifica contestazione delle parti (Oberhammer in: Kurzkommentar ZPO, 2ª ed., n. 1 ad art. 60 CPC; Zürcher in: Kommentar zur Schweizerischen Zivilprozessordnung (ZPO), 3a ed., n. 3 ad art. 60 CPC), in ogni stadio della lite (DTF 130 III 430 consid. 3.1), e ciò anche davanti al tribunale adito in seconda istanza (Müller, in: Brunner/Gasser/Schwander, Schweizerische Zivilprozessordnung (ZPO) Kommentar, n. 22 ad art. 59 CPC). I giudici della giurisdizione civile devono esaminare se la vertenza o le domande a loro sottoposte siano o no di natura civile, essendo loro sottratti i giudizi che riguardano i rapporti di diritto pubblico (IICCA 12.2011.6 del 17 settembre 2012 con riferimenti).

                                5.1   In concreto, sebbene gli assegni familiari siano considerati parte del salario ai sensi dell’art. 322 CO (Streiff/Kaenel/Rudolph, Arbeitsvertrag, Praxiskommentar zu Art. 319 – 362 OR, n. 9 ad art. 322 CO), il diritto dei dipendenti a ottenere gli assegni familiari quale parziale compenso dei costi sostenuti dai genitori per il mantenimento dei figli è regolato dal diritto pubblico. I presupposti per l’ottenimento degli assegni sono valutati, sulla base delle disposizioni della Legge federale sugli assegni familiari del 24 marzo 2006 (LAFam) dalla competente Cassa di compensazione, la quale determina pure la loro entità, emanando una decisione formale in applicazione delle norme della LPGA (v. in particolare gli art. 1, 13 e 15 LAFam). L’obbligo di versamento degli assegni familiari presuppone pertanto una decisione formale dell’organo competente secondo la LAFam, la valutazione dei presupposti e dell’entità essendo sottratta alla disposizione delle parti. L’attrice con la petizione in esame ha chiesto, a non averne dubbio, il riconoscimento degli assegni familiari ai sensi delle disposizioni della LAFam (fr. 200.- mensili per 12 mesi). In assenza di una formale decisione attestante il diritto della dipendente a ricevere gli assegni familiari, il Pretore adito avrebbe pertanto dovuto constatare il difetto di giurisdizione civile e dichiarare irricevibile la domanda volta al riconoscimento di fr. 2'400.- a titolo di assegni familiari (Gehri, op. cit., n. 11 ad art. 60 CPC; Müller, op. cit., n. 38 ad art. 59 CPC; II CCA 5 novembre 2013 inc. n. 12.2013.132, 18 agosto 2015 inc. n. 12.2014.81).

                                5.2   Ne discende che su questo punto la decisione va riformata nel senso che la pretesa concernente il riconoscimento di fr. 2'400.- a titolo di assegni familiari deve essere dichiarata irricevibile.

                                   6.   Si rileva abbondanzialmente che agli atti non vi è alcuna prova dell’asserita violazione contrattuale della datrice di lavoro per avere omesso di richiedere gli assegni familiari. La richiesta completa di tutte le informazioni e di tutte le pezze giustificative per valutare il diritto va inoltrata dal dipendente alla Cassa cui è affiliato il datore di lavoro (art. 6 cpv. 1 Legge cantonale sugli assegni di famiglia). A quest’ultimo incombe verso il dipendente un dovere di informazione sulla possibilità di richiedere gli assegni, di verifica della completezza della richiesta e, se del caso, di trasmissione della richiesta alla cassa competente, ciò che in concreto sembra essere avvenuto. La contestazione della dipendente di non avere ricevuto l’e-mail (doc. 11) con cui la datrice di lavoro le ha chiesto di completare il formulario e la documentazione necessaria, formulata dalla dipendente per la prima volta in questa sede è perciò irricevibile poiché tardiva (art. 317 CPC), oltre a non essere dimostrata, l’indirizzo di posta elettronica riportato nell’e-mail di cui al doc. 11 essendo peraltro il medesimo di quello del rappresentante legale all’epoca dei fatti (doc. 11 e doc. F).

                                   7.   Ne discende che l’appello della datrice di lavoro è evaso nel senso che la pretesa concernente il riconoscimento di fr. 2'400.- a titolo di assegni familiari è irricevibile. Di conseguenza la petizione va accolta limitatamente all’importo di fr. 4'976.65 oltre interessi al 5% dal 6 novembre 2017 e, limitatamente a tale importo, e deve essere rigettata in via definitiva l’opposizione interposta al precetto esecutivo n. __________ dell’UE di __________.

                                   II.   Sull’appello incidentale

                                   8.   Con l’appello incidentale la dipendente rimprovera al Pretore di avere a torto considerato come giustificato il licenziamento per motivi gravi ai sensi dell’art. 337 CO sulla base di un erroneo accertamento dei fatti. A suo dire, non vi sarebbe stata alcuna appropriazione e alcun sfruttamento di dati sensibili della clientela della datrice di lavoro e la pubblicazione di foto sulla sua pagina personale facebook contro la volontà di quest’ultima, da considerare come violazione media degli obblighi contrattuali, non sarebbe più avvenuta dopo il richiamo del 3 maggio 2017.

                                8.1   In merito all’argomento secondo cui non vi sarebbe stata alcuna appropriazione e alcun sfruttamento di dati sensibili, l’appellante rinvia alle deposizioni testimoniali di alcune clienti della datrice di lavoro, dalle quali risulta come siano state esse stesse a contattare direttamente la dipendente dopo la conclusione della sua attività presso la convenuta. L’attrice contesta inoltre l’attendibilità della teste __________ T__________, su cui si è basato il Pretore aggiunto per giungere alla sua conclusione.

                             8.1.1   In primis va rilevato come l’asserita mancata credibilità della teste __________ T__________ a motivo che “il suo rapporto con la signora AO 1 si potrebbe identificare come un rapporto tra datore di lavoro e dipendente” (appello incidentale, pag. 6) è priva di fondamento.

                          8.1.1.1   Secondo l’art. 157 CPC, il giudice fonda il proprio convincimento apprezzando liberamente le prove. In base al predetto disposto legale è fondamentale anche l’impressione personale che il magistrato ha ricavato dal testimone in occasione della sua audizione, aspetto che può senza dubbio giocare un ruolo nella valutazione del suo peso probatorio. Nel contempo egli deve però tener conto anche dell’eventuale vicinanza del testimone a una parte o se questi è interessato all’esito della vertenza (cfr. Trezzini, op. cit., n. 8 segg., n. 91 segg. e n. 95 segg. ad art. 157). Di regola testimonianze tra loro contraddittorie non si elidono ma il giudice deve apprezzarle entrambe per valutare se nelle circostanze concrete una sia preferibile all’altra in quanto probatoriamente più convincente (cfr. Trezzini, op. cit., n. 104 ad art. 157). Nell’apprezzamento delle prove testimoniali assume importanza anche l’atteggiamento della parte al momento dell’offerta, rispettivamente dell’opposizione al mezzo di prova (cfr. Trezzini, op. cit., n. 99 ad art. 157 CPC), tanto che il Tribunale federale è arrivato a rimproverare a un appellante di non essersi opposto all’assunzione di un teste proposto dalla controparte le cui dichiarazioni, nello specifico, avevano giovato alla tesi di quest’ultima (sentenza TF del 26 agosto 2004 4P.71/2004 consid. 3.3). A ogni buon conto le dichiarazioni del teste vanno apprezzate alla luce anche delle altre risultanze istruttorie (cfr. Trezzini, op. cit., n. 89 segg. ad art. 157 CPC).

                          8.1.1.2   Come emerge dalla stessa deposizione della teste __________ T__________, quest’ultima, pur occupandosi della gestione del personale, svolgeva per la datrice di lavoro unicamente un’attività di consulenza esterna (verbale di udienza 3 ottobre 2018, pag. 3). Si rileva inoltre che l’attrice benché consapevole dell’asserito legame tra la datrice di lavoro e la teste non si è opposta all’assunzione della sua deposizione (cfr. verbale di udienza del 20 giugno 2018, pag. 2 e seg.), circostanza che ella deve ora lasciarsi imputare. Ciò detto, nel caso specifico, la deposizione resa dalla teste è credibile. La stessa oltre a essere lineare e dettagliata ha trovato pure riscontro in altre risultanze istruttorie (teste __________ __________ G__________, verbale di udienza 17 ottobre 2018, pag. 2; teste __________ M__________, verbale di udienza 22 agosto 2018, pag. 3; cfr. pure considerando seguente), di modo che non si vedono motivi per mettere in discussione in questa sede la sua attendibilità.

                             8.1.2   Contrariamente a quanto pretende l’appellante incidentale, il fatto che diverse clienti sentite come testi abbiano confermato di avere contattato direttamente l’attrice quando questa non era già più presente al centro estetico, e ciò in ragione della sua bravura nello svolgere la propria attività, nulla ha a che fare con la violazione dei suoi obblighi contrattuali, in particolare dell’obbligo di diligenza e fedeltà, rimproveratagli dalla datrice di lavoro in costanza di contratto. Da questa sola circostanza non si può infatti ancora dedurre che la dipendente, durante il rapporto di lavoro, non abbia agevolato un rapporto personale e diretto con le clienti della datrice di lavoro, sfruttando la sua posizione, in maniera tale da indurle in seguito a contattarla per proseguire con lei i trattamenti estetici. Del resto l’istruttoria ha permesso di confermare la conclusione del Pretore aggiunto sul tema, secondo cui l’appellante intratteneva un rapporto personale e diretto con le clienti, con le quali scambiava il numero di telefono privato o con le quali condivideva l’amicizia su facebook, dove pubblicava le foto dei lavori svolti scattate alle clienti di AP 1 durante lo svolgimento dell’attività presso di lei (__________ T__________, verbale d’udienza 3 ottobre 2018, pag. 3; teste __________ __________ G__________, verbale d’udienza 17 ottobre 2018, pag. 2). Si rileva infine che la contestazione dell’appellante incidentale è pure smentita dalla teste __________ M__________, cliente di AP 1, la quale ha confermato di essere stata al domicilio privato dell’attrice a fare un trattamento estetico “a fine maggio 2017”, quindi ancora durante il rapporto di lavoro (verbale d’udienza 22 agosto 2018, pag. 3).

                                8.2   L’appellante ammette di avere pubblicato sulla sua pagina facebook le foto dei lavori eseguiti sulle clienti di AP 1 durante il rapporto di lavoro. A suo dire, ciò costituirebbe una violazione media dei suoi obblighi contrattuali e non sarebbe più avvenuta dopo il primo richiamo del 3 maggio 2017. La censura è infondata già solo per il fatto che è chiaramente smentita dalle risultanze istruttorie. Dallo screenshot della pagina facebook di un altro centro estetico concorrente (Istituto __________, doc. 6) risulta che il 2 giugno 2017 è stato pubblicizzato l’inizio “di una bella collaborazione con AO 1, NAIL ARTIST! Giovedì 8 giugno sarà presente nel centro per qualsiasi domanda o prova direttamente sulle vostre unghie! Sconto del 10% per chi prenota un appuntamento entro il 15 giugno”, con l’aggiunta di 16 nuove foto di lavori svolti dall’attrice con le clienti della convenuta (v. teste __________ __________ G__________, verbale d’udienza 17 ottobre 2018, pag. 2, la quale ha confermato che parte delle foto pubblicate erano state fatte sul bancone di iAP 1). La pubblicazione e la condivisione su facebook di queste foto e della collaborazione con il nuovo centro estetico non solo è avvenuta dopo il primo richiamo ma pure pochi giorni dopo il secondo ammonimento del 24 maggio 2017 (doc. 1 e 2). La contestazione dell’appellante incidentale di non avere ricevuto quest’ultimo scritto è smentita dal doc. 2 e il fatto di non avere ritirato l’invio raccomandato non può in ogni caso giovarle.

                                   9.   In queste circostanze è a giusta ragione che il Pretore aggiunto ha ravvisato nel caso in questione una violazione del dovere di diligenza e lealtà da parte della dipendente, la quale, in spregio ai ripetuti ed espliciti richiami della datrice di lavoro, senza alcun motivo plausibile ha ignorato le istruzioni ricevute, ciò che, a non averne dubbio, ha irrimediabilmente compromesso il necessario rapporto di fiducia. Non da ultimo anche a fronte dell’accertata (e non contestata) perdita di clienti, non era in buona fede più possibile per la datrice di lavoro la continuazione del contratto fino alla fine dell’ordinario periodo di disdetta. Secondo costante giurisprudenza, infatti, un atteggiamento che ha compromesso la relazione di fiducia fra le parti – presupposto essenziale di un rapporto di lavoro – o che l'ha pregiudicata al punto che la prosecuzione del contratto sino al termine di disdetta ordinario non è più pensabile, costituisce una “mancanza grave”: ciò è di regola ammesso nel caso di violazione di un obbligo contrattuale, in particolare del dovere di diligenza e fedeltà del lavoratore. Mancanze meno gravi possono inoltre giustificare un licenziamento immediato se vengono reiterate nonostante un avvertimento circa le conseguenze estreme del ripetersi del medesimo comportamento (DTF 142 III 579 consid. 4.2; sentenza del Tribunale federale 4A_225/2018 del 6 giugno 2019 consid. 4.1), come avvenuto in concreto. 

                                  III.   Domanda di ammissione al gratuito patrocinio per la procedura di appello e appello incidentale

                                10.   Con la risposta all’appello e con appello incidentale AO 1 ha chiesto di essere posta al beneficio del gratuito patrocinio, senza esporre i motivi alla base della sua domanda, limitandosi a rinviare, a dimostrazione della sua situazione di indigenza, al certificato per l’ammissione all’assistenza giudiziaria vidimato dall’autorità comunale e prodotto in prima istanza (doc. M). Tale modo di procedere non è conforme alle esigenze di motivazione poste dall’art. 119 cpv. 2 CPC, a maggior ragione in concreto, atteso che l’istante, patrocinata da un legale, neppure in prima sede, malgrado l’esplicita domanda del Pretore aggiunto di precisare e dimostrare la sua situazione finanziaria con ulteriori documenti, ha dato seguito alla richiesta (Trezzini, op. cit., n. 19 ad art. 119 CPC e riferimenti). In queste circostanze la domanda deve essere respinta. 

                                 IV.   Sulle spese giudiziarie

                                11.   In definitiva quindi l’appello principale di AP 1 è evaso ai sensi dei considerandi mentre l’appello incidentale di AO 1 va respinto. L’esito del presente giudizio comporta una riforma delle spese ripetibili di prima sede (non contestate nel loro ammontare), che seguono la reciproca soccombenza delle parti (art. 106 cpv. 1 CPC). 

                                         Vertendo la presente procedura su una controversia in materia di diritto del lavoro con un valore litigioso inferiore a fr. 30'000.-, non vengono addossate spese processuali (art. 114 lett. c CPC). Le ripetibili della procedura dell’appello principale e dell’appello incidentale seguono la soccombenza di AO 1 (art. 106 cpv. 1 CPC) e sono stabilite in funzione delle domande, ovvero fr. 2'400.per l’appello principale e fr. 4'406.50 (fr. 11'783.15 ./. fr. 7'376.65) per quello incidentale.

                                         Il valore litigioso determinante per un eventuale ricorso al Tribunale federale non supera la soglia di fr. 15'000.-.

Per questi motivi,

richiamati per le spese gli art. 95 e 106 CPC, la LTG e il Regolamento sulle ripetibili,

decide:                      I.   L’appello 21 gennaio 2019 di AP 1 è evaso nel senso dei considerandi. Di conseguenza la sentenza 3 dicembre 2018 della Pretura della Giurisdizione di Mendrisio – Sud è così riformata:

1.     La pretesa di fr. 2'400.concernente il riconoscimento del diritto agli assegni familiari è irricevibile.

2.     La petizione è parzialmente accolta.

2.1  AP 1 è condannata a pagare a AO 1 l’importo di fr. 4'976.65 oltre interessi del 5% dal 6 novembre 2017.

2.2  L’opposizione interposta da AP 1 al precetto esecutivo n. __________ del 20 novembre 2017 dell’Ufficio di esecuzione di __________ è respinta in via definitiva limitatamente a fr. 4'976.65 oltre interessi del 5% dal 6 novembre 2017.

3.     L’istanza di concessione del gratuito patrocinio di AO 1 è respinta.

4.     Non si prelevano spese processuali. AO 1 verserà a AP 1 l’importo di fr. 700.- a titolo di ripetibili.

5.     Notificazione alle parti.

                                   II.   Non si prelevano spese processuali per la procedura d’appello; AO 1 rifonderà fr. 200.- alla controparte a titolo di ripetibili.

                                  III.   L’appello incidentale di AO 1 del 25 febbraio 2019 è respinto.

                                 IV.   Non si prelevano oneri processuali per la procedura di appello incidentale; AO 1 verserà alla controparte fr. 400.- a titolo di ripetibili.

                                  V.   La domanda di ammissione al gratuito patrocinio per la procedura di appello di AO 1 è respinta.

                                 VI.   Notificazione:

-    ; -    .  

                                         Comunicazione alla Pretura della Giurisdizione di Mendrisio-Sud.

Per la seconda Camera civile del Tribunale d’appello

Il presidente                                                          La vicecancelliera

Rimedi giuridici

Nelle cause a carattere pecuniario in materia di diritto del lavoro con un valore litigioso inferiore a fr. 15'000.- è dato ricorso in materia civile al Tribunale federale, 1000 Losanna 14, entro 30 giorni dalla notificazione del testo integrale della decisione (art. 100 cpv. 1 LTF), se la controversia concerne una questione di diritto di importanza fondamentale (art. 74 cpv. 2 LTF). Qualora non sia dato il ricorso in materia civile è possibile proporre negli stessi termini ricorso sussidiario in materia costituzionale (art. 113, 117 LTF). La parte che intende impugnare una decisione sia con un ricorso ordinario sia con un ricorso in materia costituzionale deve presentare entrambi i ricorsi con una sola e medesima istanza (art. 119 LTF).

12.2019.9 — Ticino Tribunale di appello diritto civile La seconda Camera civile 30.03.2020 12.2019.9 — Swissrulings