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Ticino Tribunale di appello diritto civile La seconda Camera civile 05.12.2019 12.2019.75

December 5, 2019·Italiano·Ticino·Tribunale di appello diritto civile La seconda Camera civile·HTML·1,362 words·~7 min·6

Summary

Accertamento dell’inesistenza del debito, sospensione provvisoria dell'esecuzione in via cautelare; pagamento della somma posta in esecuzione, causa priva d'oggetto

Full text

Incarto n. 12.2019.75

Lugano 5 dicembre 2019/fb  

In nome della Repubblica e Cantone Ticino  

La seconda Camera civile del Tribunale d'appello

composta dal giudice:

Fiscalini, presidente  

vicecancelliera:

Bellotti

sedente per statuire nella causa - inc. n. OR.2018.15 della Pretura della Giurisdizione di Locarno-Campagna - promossa con petizione 10 luglio 2018 da

 AP 1  rappr. dall’avv.  PA 1   

contro  

1.  AO 1  2.  AO 2  3.  AO 3  4.  AO 4  5.  AO 5  tutti rappr. dall’avv.  PA 2   

con cui l'attore ha chiesto l’accertamento dell’inesistenza del debito di fr. 740'000.- di cui

al PE n. __________ dell’UE di __________ fatto spiccare dai convenuti (art. 85a cpv. 1 LEF)

come pure, in via cautelare, la sospensione provvisoria di tale esecuzione (art. 85a cpv.

2 LEF);

domanda cautelare integralmente avversata dai convenuti e che il Pretore, con

sentenza 23 aprile 2019, ha respinto;

appellante l’attore con atto di appello 6 maggio 2019 con cui ha chiesto in via

preliminare la concessione dell’effetto sospensivo al gravame e nel merito la riforma del

giudizio impugnato nel senso di accogliere la domanda cautelare, protestando spese e

ripetibili;

richiamata la decisione 19 agosto 2019 con cui questa Camera ha respinto l’istanza di

ammissione all’assistenza giudiziaria presentata dall’appellante in data 24 maggio 2019

per la procedura di appello (inc. 12.2019.83);

visto ora lo scritto 25 ottobre 2019 con cui l’appellante ha comunicato a questa Camera

l’avvenuto pagamento dell’importo di cui al PE n. __________, postulando lo stralcio della

procedura;

considerato

in fatto e in diritto:

                                         che con convenzione 9 marzo 2007 la __________ (qui di seguito: “trust”), facente capo a __________ F__________ (deceduto il 29 gennaio 2013), si è impegnata ad acquisire da AP 1 un quadro attribuito dalle parti ad __________ e a rivenderlo, pagandogli € 3'000'000.nella misura in cui il ricavato netto della rivendita lo permettesse, oltre alla metà dell’eventuale eccedenza (doc. D1);

                                         che il punto 5 della convenzione accertava altresì l’esistenza di un mutuo di fr. 740'000.- concesso in favore di AP 1 per diversi investimenti ed esborsi (“für diverse Investitionen und Aufwendungen”, cfr. doc. D1);

                                         che tramite cessione 9 maggio 2017, quest’ultimo credito è stato poi trasferito a AO 2, AO 1, AO 3, AO 4 e AO 5 (doc. D), i quali hanno chiesto la restituzione del mutuo;

che con PE n. __________ del­l’UE di __________, notificato il 18 luglio 2017 (doc. C1), i cessionari hanno escusso AP 1 per l’incasso di fr. 740'000.- oltre interessi;

che avendo quest’ultimo sollevato opposizione, con istanza 24 luglio 2017 gli escutenti ne hanno chiesto al Pretore della Giurisdizione di Locarno-Campagna il rigetto provvisorio, istanza accolta con decisione 3 novembre 2017 sulla base del riconoscimento di debito di cui alla già citata convenzione (inc. SO.2017.641, v. anche doc. B);

che con decisione 4 giugno 2018, la Camera di esecuzione e fallimenti del Tribunale d’appello (CEF) ha confermato il rigetto provvisorio (inc. 14.2017.214, v. anche doc. A);

che in assenza di un’azione di disconoscimento di debito ai sensi dell’art. 83 cpv. 2 LEF, gli escutenti hanno in seguito postulato la continuazione dell’esecuzione;

                                         che con petizione 10 luglio 2018 AP 1 ha convenuto AO 2, AO 1, AO 3, AO 4 e AO 5 innanzi alla Pretura della Giurisdizione di Locarno-Campagna postulando l’accertamento dell’inesistenza del debito di fr. 740'000.- di cui al citato PE, come pure, in via cautelare, la sospensione provvisoria di tale esecuzione;

                                         che con decisione 23 aprile 2019, il Pretore ha respinto la domanda cautelare siccome l’attore non ne aveva dimostrato la fondatezza con il sufficiente grado di verosimiglianza richiesto dall’art. 85a cpv. 2 LEF;

                                         che l’attore è insorto contro il giudizio pretorile con appello 6 maggio 2019 (inc. n. 12.2019.75), con cui ha chiesto in via preliminare la concessione dell’effetto sospensivo al gravame e nel merito la riforma del giudizio impugnato nel senso di accogliere la domanda cautelare;

                                         che con istanza 24 maggio 2019 egli ha pure postulato l’ammissione all’assistenza giudiziaria completa per la procedura di appello, comprendente pure l’esenzione dal prestare un’eventuale cauzione per le ripetibili, richiesta che è stata respinta da questa Camera con decisione 19 agosto 2019 (inc. 12.2019.83), essendo la possibilità di un esito positivo dell’appello decisamente inferiore a quella della sua reiezione (art. 117 lett. b CPC);

                                         che all’appellante è stato conseguentemente fissato il termine improrogabile del 28 ottobre 2019 per depositare l’anticipo di fr. 1’000.- giusta gli art. 98 e 101 CPC;

                                         che con scritto 25 ottobre 2019, l’appellante ha comunicato a questa Camera l’avvenuto pagamento dell’importo di cui al PE n. __________ all’Ufficio Esecuzioni di __________, postulando lo stralcio dai ruoli della procedura, la compensazione delle spese ripetibili in accordo con la controparte, e dichiarando per contro di addossarsi integralmente le spese processuali;

                                         che la controparte, patrocinata, non ha ritenuto opportuno esprimersi al tal riguardo;

                                         che nelle suesposte circostanze, si deve ammettere che la procedura esecutiva di cui al PE n. __________ si è conclusa e che conseguentemente la presente vertenza giudiziaria è divenuta priva d’oggetto, rispettivamente che l’appello è divenuto privo di interesse degno di protezione (v. anche DTF 127 III 41, consid. 2 e 4c);

      che l’appello deve dunque essere stralciato dai ruoli ai sensi dell’art. 242 CPC;

      che in assenza di riscontri della parte appellata, le ripetibili possono essere senz’altro compensate, ritenuto peraltro che ad essa non era ancora stato assegnato il termine per presentare la risposta all’appello;

      che per quanto riguarda le spese processuali, l’appellante ha dichiarato di assumersele, chiedendo di mantenerle al minimo;

      che ai sensi dell’art. 21 LTG, se la causa diviene priva d’oggetto, le spese processuali sono fissate in base alla tariffa applicabile e in proporzione degli atti compiuti;

      che nella fattispecie si giustifica di porre a carico dell’appellante una tassa di giustizia pari a fr. 500.-, considerati pure gli art. 10 e 13 LTG;

che la decisione di stralcio di una procedura divenuta priva d’oggetto ai sensi dell’art. 242 CPC è una decisione processuale sui generis, qualificabile quale decisione finale ex art. 90 LTF e dunque impugnabile mediante ricorso al Tribunale Federale (DTF 4A_249/2018 del 12 luglio 2018, consid. 1.1 e riferimenti ivi citati);

che il presente giudizio viene emanato da questa Camera nella composizione di un giudice unico giusta l’art. 48b cpv. 1 lett. a cifra 1 LOG.

Per questi motivi,

richiamati l’art. 242 CPC e la LTG,

decide:

                                   1.   L’appello 6 maggio 2019 di AP 1 è stralciato dai

                                         ruoli.

                                   2.   Le spese processuali di fr. 500.- sono a carico

                                         dell’appellante, compensate le ripetibili.

                                   3.   Notificazione:

-      -        

                                         Comunicazione alla Pretura della giurisdizione di Locarno-Campagna

Per la seconda Camera civile del Tribunale d’appello

Il presidente                                                          La vicecancelliera

Rimedi giuridici

Nelle cause a carattere pecuniario è dato ricorso in materia civile al Tribunale federale, 1000 Losanna 14, entro 30 giorni dalla notificazione del testo integrale della decisione (art. 100 cpv. 1 LTF), se il valore litigioso ammonta a fr. 15'000.- nelle vertenze in materia di diritto del lavoro e di locazione e a fr. 30'000.- negli altri casi; per valori inferiori il ricorso è ammissibile se la controversia concerne una questione di diritto di importanza fondamentale o se una legge federale prescrive un’istanza cantonale unica (art. 74 cpv. 2 LTF). Il ricorso è ammissibile contro le decisioni che pongono fine al procedimento (art. 90 LTF). Esso è pure ammissibile contro una decisione che concerne soltanto talune conclusioni, se queste possono essere giudicate indipendentemente dalle altre, o che pone fine al procedimento soltanto per una parte dei litisconsorti (art. 91 LTF), oppure ancora contro decisioni pregiudiziali e incidentali notificate separatamente e concernenti la competenza o domande di ricusazione (art. 92 cpv. 1 LTF). In presenza di altre decisioni pregiudiziali o incidentali, il ricorso è ammissibile solo se le stesse possono causare un pregiudizio irreparabile o se l’accoglimento del ricorso comporterebbe immediatamente una decisione finale consentendo di evitare una procedura probatoria defatigante o dispendiosa (art. 93 LTF). Qualora non sia dato il ricorso in materia civile è possibile proporre negli stessi termini ricorso sussidiario in materia costituzionale (art. 113, 117 LTF). La parte che intende impugnare una decisione sia con un ricorso ordinario sia con un ricorso in materia costituzionale deve presentare entrambi i ricorsi con una sola e medesima istanza (art. 119 LTF). Contro le decisioni in materia di misure cautelari il ricorrente può far valere soltanto la violazione di diritti costituzionali (art. 98 LTF).

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