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Ticino Tribunale di appello diritto civile La seconda Camera civile 08.04.2020 12.2019.73

April 8, 2020·Italiano·Ticino·Tribunale di appello diritto civile La seconda Camera civile·HTML·5,516 words·~28 min·4

Summary

Licenziamento in tronco, grave violazione dell'obbligo di fedeltà e del divieto di concorrenza

Full text

Incarto n. 12.2019.73

Lugano 8 aprile 2020/fb  

In nome della Repubblica e Cantone Ticino  

La seconda Camera civile del Tribunale d'appello

composta dei giudici:

Fiscalini, presidente, Bozzini e Stefani

vicecancelliera:

Bellotti

sedente per statuire nella causa - inc. n. OR.2018.26 della Pretura del Distretto di Lugano, sezione 1 - promossa con petizione 1° febbraio 2018 da

 AP 1  patrocinata dall’  PA 1   

  contro    

AO 1  patrocinata dall’  PA 2   

chiedente la condanna della convenuta al pagamento di fr. 68'687.25 oltre interessi a

titolo di salario e tredicesima per il periodo ordinario di disdetta e di fr. 52'273.05 oltre

interessi a titolo di indennità per licenziamento in tronco ingiustificato;

richieste avversate dalla convenuta, che con risposta 8 marzo 2018 ha altresì postulato

in via riconvenzionale la condanna della controparte al pagamento di complessivi fr.

164'297.85 oltre interessi, e in tale misura il rigetto in via definitiva dell’opposizione

interposta al PE n. __________ dell’UE di __________;

considerato che con decisione 15 marzo 2019 il Pretore ha respinto la petizione e ha

parzialmente accolto l’azione riconvenzionale nella misura di fr. 76'755.- oltre interessi,

disponendo il rigetto definitivo dell’opposizione al PE n. __________ per tale importo;

appellante l’attrice, che con appello 17 aprile 2019 ha chiesto la riforma del querelato

giudizio nel senso di accogliere la petizione e respingere integralmente l’azione

riconvenzionale, con protesta di spese e ripetibili di entrambe le sedi;

mentre la convenuta con risposta 6 giugno 2019 ha postulato la reiezione del gravame,

pure con protesta di spese e ripetibili;

letti ed esaminati gli atti e i documenti prodotti;

ritenuto

in fatto:

A.        AP 1 è stata assunta presso AO 1 nel 2002. Dal 31 marzo 2014 essa è stata impiegata in qualità di direttrice a tempo pieno della società, con uno stipendio mensile lordo di fr. 13'000.-, oltre ad aggiuntive provvigioni e alla tredicesima mensilità. Il punto 9 del contratto prevedeva altresì un divieto di concorrenza di due anni dopo la cessazione del rapporto di lavoro nel territorio dei Cantoni Ticino e Grigioni, e una pena convenzionale, in caso di violazione, pari a 12 mensilità lorde di salario (doc. B e C).

B.        Il Consiglio di amministrazione (CdA) della società, fino all’estate del 2017, era composto da Z__________ S__________ (pure azionista della società nella misura del 40%) in qualità di presidente con diritto di firma collettiva a due, da A__________ S__________ (azionista nella misura del 40%) in qualità di membro con diritto di firma collettiva a due, e da L__________ N__________, in qualità di amministratore delegato con diritto di firma collettiva a due. L’ulteriore azionista della società, per il restante 20%, era M__________ L__________. In occasione dell’Assemblea generale del 22 giugno 2017, quest’ultima è stata nominata all’unanimità quale ulteriore membro del CdA senza diritto di firma (doc. 3), mentre L__________ N__________, a inizio luglio 2017, ha rassegnato le sue dimissioni.

C.        Il 3 ottobre 2017 AO 1 ha licenziato AP 1 con effetto immediato, invocando quali motivi delle gravi violazioni del dovere di fedeltà da parte della sua direttrice, appresi solo pochi giorni prima (doc. E e 14). La direttrice ha immediatamente riconsegnato le chiavi e ha abbandonato il posto di lavoro, senza farvi più ritorno. Essa si è poi opposta al licenziamento con scritto 5 ottobre 2017 (doc. F), mentre la società, con comunicazione 16 ottobre 2017 (doc. H), ha specificato che il licenziamento era da ricondurre al comportamento tenuto dalla direttrice, che avrebbe prospettato al personale la possibilità di creare una società concorrente. L’ultimo stipendio da lei percepito è quello relativo al mese di ottobre 2017, versatole integralmente (doc. D).

D.        Dopo esperimento infruttuoso del tentativo di conciliazione, con petizione 1° febbraio 2018 AP 1 ha convenuto AO 1 innanzi alla Pretura del Distretto di Lugano, Sezione 1, postulandone la condanna al pagamento di fr. 68'687.25 oltre interessi a titolo di salario e tredicesima per il periodo ordinario di disdetta e di fr. 52'273.05 oltre interessi a titolo di indennità per licenziamento in tronco ingiustificato. L’attrice ha in sintesi rilevato di non aver mai violato i suoi doveri di diligenza e fedeltà nei confronti dell’azienda, rispettivamente che il licenziamento immediato non era fondato su validi motivi ed era altresì intempestivo. In particolare, ha osservato che il 22 giugno 2017, subito dopo l’assemblea degli azionisti (v. consid. B), essa ha convocato tutti i dipendenti per una riunione. Ciò tuttavia sarebbe unicamente avvenuto su incarico di Z__________ S__________, rimasto insoddisfatto dell’esito dell’assemblea, e semplicemente allo scopo di spiegare ai dipendenti le modifiche avvenute in seno alla società e di rassicurarli sulla loro posizione.

E.        Con risposta e domanda riconvenzionale 8 marzo 2018 la convenuta si è opposta alla petizione, postulando altresì la condanna della controparte al pagamento di complessivi fr. 164'297.85 oltre interessi e il rigetto in via definitiva, relativamente a tale importo, dell’opposizione interposta al PE n. __________ dell’UE di __________. Nello specifico, essa ha osservato che la controparte ha partecipato attivamente alla riunione del 22 giugno 2017, rivolgendo pesanti insulti a M__________ L__________ e a A__________ S__________, seminando insicurezza e paure fra i dipendenti e proponendo loro di licenziarsi, ventilando la possibilità di costituire una società concorrente con l’appoggio di Z__________ S__________, di L__________ N__________ e del consulente N__________ C__________, e inviando loro nel seguito l’e-mail 23 giugno 2017 di cui al doc. 5, ove tali propositi venivano rievocati, di qui la fondatezza del licenziamento in tronco, pure tempestivo. Quanto alla riconvenzionale, la società ha chiesto la condanna della controparte al versamento di fr. 156'000.- quale pena convenzionale derivante dalla violazione, da parte dell’ex direttrice, del divieto contrattuale di concorrenza (tramite la costituzione e attività nella società __________ SA), di fr. 6'600.- complessivi quale risarcimento del danno cagionatole (pagamento di multe a causa dell’illecito impiego di alcuni dipendenti per svolgere lavori edili, v. doc. 17 e 18) e fr. 1'697.85 quale restituzione del maggior stipendio versatole in eccesso nel mese di ottobre 2017 (tenuto pure conto della tredicesima pro-rata fino al giorno del licenziamento).

F.        Con replica e risposta riconvenzionale 29 marzo 2018, duplica e replica riconvenzionale 7 giugno 2018 e duplica riconvenzionale 19 giugno 2018 le parti si sono riconfermate nelle proprie antitetiche posizioni, contestando le pretese avverse. Esperita l’istruttoria e raccolti gli allegati conclusivi, con decisione 15 marzo 2019 il Pretore ha respinto la petizione e ha parzialmente accolto l’azione riconvenzionale nella misura di fr. 76'755.- oltre interessi, disponendo il rigetto definitivo dell’opposizione al PE n. __________ per tale importo. In relazione all’azione principale, la tassa di giustizia e le spese, di complessivi fr. 5'500.-, sono state poste a carico dell’attrice, pure condannata a versare alla controparte fr. 8'400.- per ripetibili. Quanto all’azione riconvenzionale, la tassa di giustizia e le spese, pari a fr. 5'500.-, sono state poste a carico delle parti in ragione di metà ciascuna, compensate le ripetibili.

G.       Con appello 17 aprile 2019 AP 1 si è aggravata contro tale giudizio postulandone la riforma nel senso di accogliere la petizione e respingere integralmente l’azione riconvenzionale, con protesta di spese e ripetibili di entrambe le sedi. Con risposta 6 giugno 2019 AO 1 ha postulato la reiezione del gravame, pure con protesta di spese e ripetibili. Delle argomentazioni delle parti si dirà, per quanto rilevanti, nei considerandi di diritto.

E considerato

in diritto:

1.         Giusta l’art. 308 cpv. 1 lett. a CPC sono impugnabili con appello le decisioni finali di prima istanza, posto che in caso di controversie patrimoniali il valore litigioso secondo l'ultima conclusione riconosciuta nella decisione sia di almeno fr. 10'000.- (cpv. 2). In concreto, la decisione impugnata è una decisione finale in una controversia dal valore ampiamente superiore ai fr. 10'000.-. Pacifica è dunque l’appellabilità del giudizio impugnato entro il termine di 30 giorni (art. 311 CPC). Nella fattispecie, sia l’appello 17 aprile 2019, sia la risposta all’appello 6 giugno 2019 sono tempestivi.

2.         L’atto di appello deve contenere i motivi di fatto e di diritto sui quali si fonda ed essere motivato (art. 310 e 311 cpv. 1 CPC). L’appellante deve spiegare non perché le sue argomentazioni siano fondate, ma perché sarebbero erronee o censurabili le motivazioni del Pretore. Essa non può limitarsi a proporre una propria tesi e una propria lettura dei fatti, bensì deve offrire critiche puntuali, esplicite e circostanziate, poiché l'autorità di appello deve essere messa nella misura di comprendere agevolmente le censure ricorsuali, pena l’irricevibilità delle medesime. Nel caso concreto, l’appello in vari punti non contiene una critica puntuale al giudizio di prima istanza, bensì si limita a critiche generiche non debitamente motivate, riprendendo apoditticamente tesi già esposte in prima sede. Ciò deve in particolare valere per i punti 1-16 del gravame, contenenti unicamente un riassunto dei fatti, l’esposizione delle proprie tesi e di quelle della parte avversa e dunque privi del necessario confronto con gli accertamenti pretorili. L’appello viene pertanto esaminato unicamente nella misura in cui rispetta i principi sopraindicati.

3.         Nella decisione impugnata, il Pretore ha innanzitutto accertato che il licenziamento in tronco dell’attrice era pienamente giustificato, avendo essa gravemente violato il suo obbligo di fedeltà verso la datrice di lavoro. Essa difatti, a fronte di un conflitto societario fra l’azionista minoritario Z__________ S__________ e il fronte unito composto da M__________ L__________ e A__________ S__________ (che insieme costituivano la maggioranza), e malgrado il suo ruolo di direttrice (ossia di persona con il grado gerarchico più elevato all’interno della società) si è illegittimamente schierata con il primo assumendo un atteggiamento oppositivo verso i secondi, in particolare concretizzato nell’incontro del 22 giugno 2017, ove ha utilizzato termini offensivi, generato un clima di sfiducia, incitato i dipendenti a licenziarsi e manifestato il proprio intendimento di spostarsi con tutto il team presso un altro datore di lavoro concorrente, come emerge non solo dal doc. 5, ma anche dai testimoni presenti all’incontro (K__________ B__________, L__________ S____________________, S__________ M__________, G__________ M__________).

4.         L’appellante si oppone, rilevando di non aver violato alcun obbligo di fedeltà.

4.1    Laddove essa sostiene che la richiesta di convocare i dipendenti alla riunione del 22 giugno 2017 è giunta da Z__________ S__________, che essa si è limitata ad aderire alle istruzioni del suddetto presidente del CdA, ovvero della persona a cui era dovuta in primis la sua fedeltà, e che in tale occasione la decisione adottata dall’assemblea generale non era ancora iscritta nel Registro di commercio (per cui non vi era alcun dovere di fedeltà verso A__________ S__________ e M__________ L__________), la censura è irricevibile per carente confronto con la decisione pretorile, del tutto pretestuosa e priva di fondamento. Innanzitutto, l’appellante non contesta di essere stata al corrente del nuovo assetto societario concretizzato con l’assemblea generale, né di essersi schierata contro gli azionisti di maggioranza, entrambi membri del CdA, ciò che non può essere evidentemente considerato conforme agli interessi societari. In tali circostanze, come a ragione evidenzia l’appellata nella sua risposta, la solo successiva iscrizione a RC di tali modifiche è irrilevante, avendo essa scopo dichiaratorio e di pubblicità verso terzi, e non costitutivo. Peraltro, l’appellante nemmeno può essere seguita quando sostiene di essersi limitata a seguire le istruzioni di Z__________ S__________. Numerosi testimoni hanno difatti rilevato che è stata la stessa direttrice a gestire l’incontro, formulare invettive e manifestare le sue intenzioni, mentre il presidente del CdA si è limitato a poche parole (v. teste L__________ S____________________, verbale del 15 ottobre 2018, p. 3; teste G__________ M__________, verbale 7 dicembre 2018, p. 12; testi G__________ R____________________ e K__________ B__________, verbale del 7 dicembre 2018, p. 2-3 e 6).

4.2    L’appellante sostiene altresì che l’incontro è avvenuto alla luce del sole, che il primo giudice ha enfatizzato a torto la portata degli “insulti” da lei profferiti (nemmeno riportati da tutti i testi, né riferiti a AO 1 e alla sua operatività), che il suo comportamento (di cui si è scusata) era da ricondurre a un momento di particolare agitazione, e che non vi era alcun reale intento di creare una ditta concorrente o di spostarsi con il personale presso un altro datore di lavoro, essendo tali accenni (in parte formulati da una terza persona, ovvero da N__________ C__________) da ricondurre a un semplice sfogo. A suo dire, il primo giudice avrebbe pure omesso di considerare quanto riferito dal teste Z__________ S__________, il quale ha evidenziato che il licenziamento della direttrice è avvenuto in assenza di motivi (essendo lei sempre rimasta fedele alla società), che fra quest’ultima e A__________ S__________ vi erano da tempo dei dissidi e che nella riunione, semplicemente mirata a spiegare ai dipendenti quanto successo, non è mai stata evocata la possibilità di aprire una nuova società.

4.3    Le suddette censure sono tuttavia inadatte a sovvertire gli accertamenti pretorili. In primo luogo, l’appellante trascura il ruolo di responsabilità che ricopriva, circostanza già menzionata dal primo giudice. Essa rivestiva difatti un ruolo dirigenziale, per cui le incombevano obblighi di fedeltà e diligenza accresciuti. Eventuali sue violazioni o inadempienze devono pertanto essere giudicate con maggiore severità (v. ad esempio IICCA del 28 giugno 2019, inc. 12.2018.33, consid. 5.2; DTF 4A_105/2018 del 10 ottobre 2018, consid. 3.2.1; DTF 127 III 86, consid. 2c; Streiff/Von Känel/Rudolph, Arbeitsvertrag, 7ª ed. 2012, n. 2 ad art. 321a CO e n. 8 ad art. 337 CO; Staehelin in: Zürcher Kommentar, Der Arbeitsvertrag, 4a ed. 2006, n. 8 ad art. 321a CO). In secondo luogo, l’appellante cita l’audizione di Z__________ S__________, ovvero di una persona che si è espressamente dichiarata interessata all’esito della vertenza (v. verbale del 10 ottobre 2018, p. 1), palesemente schierata in suo favore e direttamente coinvolta nello scontro contro i due azionisti di maggioranza, e trascura del tutto le numerose testimonianze dei dipendenti della società, già citate nella decisione impugnata, dettagliate, convincenti e congruenti fra loro. Difatti, dai riscontri agli atti ciò che l’appellante minimizza come sfogo assume dei contorni assolutamente riprovevoli. Non solo per quanto riguarda i gravi insulti profferiti nei confronti dei due azionisti di maggioranza e membri del CdA (che qui non occorre riportare), ma anche per quanto detto e proposto in relazione alla società, atto non solo a creare un clima di profonda confusione e instabilità, ma anche a minacciarne la sua stessa esistenza. Svariati testi hanno osservato che la direttrice, vicina a Z__________ S__________ e dunque minacciata dalla sua perdita di potere all’interno della società, pur manifestando a parole l’intenzione di rassicurare i dipendenti, mirava in realtà a tutelare sé stessa e il suddetto presidente del CdA. È pure emerso che la medesima, agendo all’insaputa di A__________ S__________ e ____________________ L__________, e per contro in concordanza con Z__________ S__________, con N__________ C__________, e da quanto da lei stessa dichiarato pure con L__________ N__________, rispettivamente con il supporto di alcuni dipendenti (segnatamente del suo compagno A__________ B__________ e di suo nipote A__________ P__________, appena assunti, e della sua assistente F__________ Z__________), ha generato tensione fra i dipendenti paventando in maniera del tutto infondata ipotetici licenziamenti da parte della società, ha proposto loro di licenziarsi e addirittura firmare lettere di disdetta da lei stessa allestite e portate con sé alla riunione al fine di dare vita a una nuova società concorrente, contattando telefonicamente N__________ C__________ per dimostrare la disponibilità di uffici a __________ e la fattibilità della creazione di una nuova entità (v. doc. 5; testi L__________ S__________, S__________ M__________ e G__________ M__________, verbale del 15 ottobre 2018, p. 2-3, 6, 10, 12; testi G__________ R__________ e K__________ B__________, verbale del 7 dicembre 2018, p. 1 seg. e 5-6). L’appellante infine non può essere seguita nemmeno quando rileva che dopo tali avvenimenti non è più successo niente ed essa ha continuato a svolgere regolarmente le sue funzioni di direttrice. Ciò nulla toglie alla gravità di quanto appena descritto, considerato che, come già osservato dal primo giudice, i dipendenti non erano assolutamente intenzionati a raccogliere i suggerimenti della direttrice, e che la tensione e le incertezze generate da quell’incontro hanno continuato a gravare su di loro (v. testi S__________ M__________ e G__________ M__________, verbale 7 dicembre 2018, p. 7, 11-12; teste K__________ B__________, verbale del 7 dicembre 2018, p. 6).

4.4    Dovendosi ammettere la presenza di gravi motivi tali da giustificare un licenziamento in tronco, la decisione pretorile dev’essere confermata su questo punto.

5.         L’appellante critica altresì il primo giudice per avere accertato la tempestività della disdetta.

5.1    A tal proposito, il Pretore ha evidenziato che le segnalazioni ad A__________ S__________ di quanto avvenuto in occasione della riunione del personale e l’esibizione del doc. 5, giusta quanto riferito dai testi, sono avvenute a inizio settembre. Da tale data alla seduta del CdA del 3 ottobre 2017 (doc. 14), che ha condotto al licenziamento della direttrice, è ancora trascorso quasi un mese, ma il licenziamento non può essere considerato tardivo. Difatti, come confermato da A__________ S__________, M__________ L__________ e dallo stesso Z__________ S__________, quest’ultimo in quel periodo si trovava in __________ ed è rientrato solo a inizio ottobre, ritenuto che per organizzare una riunione del CdA occorreva la presenza del presidente (pure necessaria a fronte dell’importante decisione da prendere, ovvero il licenziamento della direttrice) e che gli ulteriori due membri del CdA avevano solo un diritto di firma a due (A__________ S__________) o nessun diritto di firma (M__________ L__________). In assenza di prove di segno contrario, da tale attesa non può dunque essere desunto alcunché, e la disdetta del 3 ottobre 2017 è da ritenere tempestiva. Essendo l’art. 337c CO inapplicabile, il Pretore ha infine respinto tutte le pretese attoree, fondate su tale norma di legge.

5.2    L’appellante si oppone, osservando che Z__________ S__________ e L__________ N__________ già conoscevano i fatti rilevanti il 22/23 giugno 2017. La censura è però in parte irricevibile, infondata e finanche temeraria. In relazione a L__________ N__________, l’appellante non effettua alcuna specificazione o riferimento a risultanze istruttorie, né spiega perché la sua conoscenza della fattispecie avrebbe dovuto condurre a un licenziamento più anticipato, ciò che non ossequia al suo onere di motivazione. Essendo le azioni della direttrice, come detto contrarie agli interessi societari, apertamente supportate dal suddetto presidente del CdA, e apparentemente appoggiate anche da L__________ N__________ (come da lei stessa dichiarato, v. doc. 5 e testi L__________ S__________ e G__________ M__________, verbale del 15 ottobre 2018, p. 2 e 12), la loro conoscenza anticipata della situazione non può essere nel concreto rilevante, né di pregiudizio alla società. Del resto, la stessa attrice nemmeno l’ha preteso negli allegati introduttivi di causa (ove si è piuttosto concentrata sulle conoscenze di A__________ S__________ e di M__________ L__________), ciò che rende la censura pure inammissibile alla luce dell’art. 317 CPC. Si può comunque precisare, in relazione a L__________ N__________, che il medesimo ha dichiarato di non aver partecipato alla riunione del personale, di aver semplicemente archiviato il doc. 5 per poi partire per le vacanze (il giorno stesso o quello successivo), di non essersi più occupato della società e di avere dato le dimissioni al suo ritorno senza che vi fossero discussioni in relazione alla direttrice, per poi entrare, seppur per un breve periodo, nel CdA della nuova società concorrente __________ SA (teste L__________ N__________, verbale del 26 ottobre 2018, p. 2-3).

5.3    L’appellante sostiene che i rapporti di potere all’interno della società e la disponibilità delle firme necessarie non siano rilevanti, come irrilevante sarebbe l’assenza di Z__________ S__________. A suo dire, egli era comunque reperibile (essendo noto il luogo dove trascorreva le vacanze) e non è stato assente per l’intero mese di settembre. Sostiene altresì che gli altri due membri del CdA non avrebbero dovuto attendere, bensì indire un’assemblea straordinaria, avendo già a disposizione copia del doc. 5 e non necessitando dunque ulteriori chiarimenti. Peraltro, il Pretore avrebbe errato nel definire quali “testi” A__________ S__________ e M__________ L__________, che in qualità di organi sono invece stati sentiti nella forma dell’interrogatorio, avendo conseguentemente le loro dichiarazioni di parte un minor valore probatorio.

Ora, tali censure sono irricevibili per carente motivazione e carente confronto con il giudizio impugnato. L’appellante si limita difatti a opporvi una propria tesi soggettiva, senza debitamente contestare l’assenza di Z__________ S__________ nel mese di settembre con opportuni riferimenti agli atti, o che i due organi siano venuti a conoscenza del comportamento della direttrice nel suddetto mese (non confrontandosi il punto 9 del gravame in alcun modo con quanto osservato dal Pretore), senza indicare concretamente quali dichiarazioni di tali organi (effettivamente sentiti nella forma dell’interrogatorio) sono contestate e in che modo esse abbiano contribuito all’esito del giudizio, o spiegare come i medesimi avrebbero potuto stabilire il licenziamento della direttrice in assenza dei necessari poteri di firma, rispettivamente come avrebbero potuto organizzare una riunione del CdA senza il presidente. Peraltro, come opportunamente rileva la parte appellata, è a quest’ultimo che incombe l’onere di convocare le sedute (art. 715 CO), ricordato altresì che gravi violazioni nella convocazione e nello svolgimento di una seduta conducono alla nullità delle relative decisioni (art. 714 CO; v. anche DTF 4A_288/2011/4A_290/2011 del 13 febbraio 2012, consid. 4.2; Bühler in: Zürcher Kommentar, Die Aktiengesellschaft, 3. ed. 2018, n. 16 ad art. 714 CO). La decisione pretorile resiste pertanto alla critica su questo punto.

5.4    L’appellante rileva che l’ordine del giorno della seduta del 3 ottobre 2017 non menzionava il licenziamento, e critica A__________ S__________ e M__________ L__________ per avere, a suo modo di vedere, agito nell’ombra, senza notificare preventivamente a lei o al presidente del CdA i loro intendimenti o chiedere dei chiarimenti. Entrambe le censure sono irricevibili in quanto non sufficientemente motivate e confrontate con il giudizio pretorile. L’appellante non spiega infatti perché tali questioni sarebbero rilevanti e quali conclusioni se ne dovrebbero trarre, essendo peraltro da parte sua contraddittorio pretendere approfondimenti dai suddetti membri del CdA dopo avere osservato (v. consid. 5.3 e p. 10 del gravame) che essi non necessitavano di ulteriori informazioni, rispettivamente contrario alla buona fede rimproverare le medesime persone di poca trasparenza dopo il comportamento tenuto nei loro confronti. A fronte delle suesposte circostanze, la decisione del Pretore di ritenere tempestivo il licenziamento del 3 ottobre 2017 resiste alla critica e dev’essere confermata. Non occorre dunque esaminare le argomentazioni dell’appellante relative alla mancata contestazione della tempestività della disdetta prima dell’avvio della causa giudiziaria, questione comunque appena accennata dal Pretore.

6.         L’appellante sostiene altresì di avere avuto buoni motivi per ritenere che la disdetta in tronco si fosse trasformata in una disdetta ordinaria, avendole la controparte versato il salario integrale per il mese di ottobre 2017. Essa tuttavia non si confronta in alcun modo con il giudizio impugnato, ove il Pretore ha osservato che tale versamento è stato un errore (tant’è che i successivi salari non sono stati più versati) inadatto a mettere in dubbio l’immediatezza del licenziamento, considerato che la direttrice ha subito abbandonato i locali, riconsegnato le chiavi e non si è più presentata sul posto di lavoro. La censura è pertanto irricevibile.

7.         Per tutti questi motivi, la decisione del Pretore di riconoscere la validità del licenziamento in tronco dell’attrice e di respingere conseguentemente tutte le sue pretese pecuniarie dev’essere confermata.

8.         Quanto alle pretese riconvenzionali, il primo giudice ha accolto parzialmente, nella misura di fr. 68'457.-, la richiesta della convenuta di imporre alla controparte il pagamento della pena convenzionale di fr. 156'000.- prevista contrattualmente per violazione del divieto di concorrenza, e ha accolto integralmente le sue pretese di risarcimento del danno, pari a fr. 6'600.-, e di restituzione di fr. 1'697.85 quale salario versato in eccesso nel mese di ottobre 2017 (tenuto conto della quota parte di tredicesima dal 1° gennaio al 3 ottobre 2017).

9.         Del salario versato in eccesso all’attrice si è appena detto (consid. 6), e quest’ultima non muove con il gravame ulteriori contestazioni. Relativamente a ciò, la decisione pretorile va dunque confermata.

10.      L’appellante contesta di avere violato il divieto di concorrenza impostole contrattualmente. A tal proposito il Pretore ha osservato che tali clausole di divieto, anche laddove eccessive, mantengono la propria validità, con la sola conseguenza che esse vanno interpretate restrittivamente. Dopo aver rilevato che a livello territoriale la clausola non era eccessivamente estesa, ha osservato che la durata temporale di un divieto di concorrenza derivante dalla conoscenza della clientela può oscillare, secondo alcune decisioni del Tribunale federale, fra 6 mesi e 18 mesi, e che nel caso concreto la durata del divieto dev’essere limitata a un anno. Il primo giudice ha osservato che in data 22 novembre 2017 è stata iscritta a RC la società __________ SA, avente uno scopo sociale perfettamente coincidente con quello di AO 1 e un’attività concretamente concorrente, con I__________ S__________ R__________ (moglie di Z__________ S__________), P__________ C__________ (figlio di N__________ C__________) e G__________ A__________ (fratello dell’attrice) quali azionisti costitutori e Z__________ S__________, N__________ C__________ e L__________ N__________ quali membri del CdA. Il Pretore ha poi accertato che l’attrice è stata formalmente assunta da tale società il 6 agosto 2018 (ovvero meno di un anno dopo il licenziamento del 3 ottobre 2017), ciò che ha in ogni caso comportato una violazione della clausola, ma che in realtà dalla testimonianza di I__________ S__________ R__________ è emersa una sua partecipazione già precedente alla costituzione della società. Ha altresì accertato che AP 1, avendo lavorato per tanti anni per AO 1, infine quale direttrice, aveva perfetta conoscenza e contatti giornalieri con la relativa clientela, dovendosi senz’altro ammettere il rischio di un danno considerevole in capo alla datrice di lavoro e un rapporto di causalità naturale e adeguata fra tale conoscenza e il rischio di danno. Quanto all’ammontare della pena convenzionale, il primo giudice, in applicazione dell’art. 163 cpv. 3 CO, l’ha ridotta e fissata in fr. 68'457.-.

10.1  L’appellante contesta solo genericamente in questa sede la validità della clausola in questione, asserendo senza alcun approfondimento con quanto osservato dal Pretore e appena riportato che essa costituirebbe un’eccessiva limitazione della sua libertà economica senza che sia prevista un’adeguata retribuzione, ricordato in ogni caso che la presenza di una retribuzione non condiziona la validità della clausola e che nel caso concreto il salario da lei percepito, quale quadro aziendale, era già considerevole. La censura è dunque irricevibile. Della fondatezza del licenziamento si è già detto, per cui l’appellante nemmeno può invocare l’inefficacia della clausola alla luce dell’art. 340c cpv. 2 CO.

10.2  Per quanto riguarda la durata del divieto, l’appellante sostiene che il Pretore avrebbe dovuto limitarla a 6 mesi in applicazione della DTF 4A_62/2011 del 20 maggio 2019 da lui stesso citata, ma non considera le altre decisioni e le possibilità menzionate nella decisione impugnata nonché l’apprezzamento effettuato dal primo giudice, di qui l’irricevibilità pure di tale censura.

10.3  L’appellante sostiene altresì di avere svolto per __________ SA solamente attività di tipo amministrativo, e soltanto a partire dall’agosto 2018, di non avere contatti con la clientela, di non essere azionista della società e di non avere utilizzato le sue conoscenze ai danni di AO 1. Del resto, gli atti non dimostrerebbero una tale concreta attività concorrenziale da parte sua, non potendo bastare il suo semplice impiego per una ditta concorrente.

10.4  Come già osservato dal primo giudice, l’impiego dell’appellante nella nuova società a partire dall’agosto 2018 ricade nel periodo di validità del divieto di concorrenza. L’appellante inoltre misconosce la portata del suddetto divieto. Come già si evince dal tenore dell’art. 340 cpv. 1 CO, un dipendente può obbligarsi per iscritto verso il datore di lavoro a non esercitare per proprio conto un’azienda concorrente, a non lavorare in una tale azienda e a non parteciparvi. È pertanto espressamente ammesso non solo un divieto riferito all’attività concreta, ma anche un divieto riferito all’azienda, nel senso che al lavoratore può essere vietata qualsiasi attività in un’azienda concorrente. Tale è evidentemente il senso del divieto previsto al punto 9 del contratto doc. B, che impedisce alla dipendente di lavorare e interessarsi direttamente o indirettamente, in qualsiasi forma, in un’azienda concorrente. Nella fattispecie è pertanto irrilevante la concreta attività dell’appellante nella nuova società, purché essa possa utilizzare le sue conoscenze e tale uso possa cagionare al datore di lavoro un danno considerevole ai sensi dell’art. 340 cpv. 2 CO (v. DTF 4C.298/2001 del 12 febbraio 2002, consid. 2b seg.). Ora, l’appellante non contesta che __________ SA svolga un’attività concorrente rispetto a AO 1, né contesta di avere una considerevole conoscenza della clientela di quest’ultima, né che tali conoscenze possano potenzialmente danneggiarla, laddove non risulta che vi siano ostacoli che impediscano a tali informazioni di giungere alla gerenza di __________ SA, per poi essere utilizzate. È dunque solo di transenna che si ricorda come il Pretore abbia altresì sottolineato la partecipazione dell’appellante alla creazione medesima della nuova società. La stessa, oltre a non confrontarsi sufficientemente con tale accertamento, a p. 7 del gravame si limita a riportare alcuni estratti della testimonianza di I__________ S__________ R__________, omettendo di considerare le ulteriori risultanze, che attestano il suo coinvolgimento nell’organizzazione della società già prima dell’agosto 2018 (v. testi I__________ S__________ R__________ e A__________ B__________, verbale del 7 dicembre 2018, p. 9 in fondo e 11, interrogatorio di AP 1, verbale del 17 dicembre 2018, p. 3). La censura deve conseguentemente essere respinta, ritenuto che l’appellante non contesta la quantificazione della pena convenzionale stabilita dal primo giudice, per cui la decisione impugnata dev’essere confermata anche su questo punto.

11.      Infine, quanto alla pretesa di AO 1 di risarcimento del danno, il Pretore ha evidenziato che la medesima è stata costretta a pagare una multa di fr. 5'000.dalla Commissione professionale Paritetica Regionale del Canton Ticino (CPRT) per il settore del prestito di personale e un’ulteriore multa di fr. 1'500.- (più fr. 100.- di spese) dalla Commissione di vigilanza per l’applicazione della legge sull’esercizio della professione di impresario costruttore e di operatore specialista (LEPICOSC), e ciò per il medesimo motivo, ovvero l’impiego di alcuni dipendenti per svolgere dei lavori edili sulla particella n. __________ RFD di __________, di proprietà dell’attrice. Il primo giudice ha accertato la responsabilità di quest’ultima ai sensi dell’art. 321e cpv. 1 CO, osservando che essa ha violato il suo obbligo di diligenza, disponendo l’impiego di tali dipendenti malgrado dovesse sapere che i lavori soggiacessero alla LEPICOSC e che AO 1 non è un’impresa di costruzione, rispettivamente rifiutandosi di fornire le informazioni richieste dalla CPRT nonostante la ricezione di due diffide. Peraltro, essa in qualità di direttrice era responsabile del buon funzionamento dell’azienda e della supervisione di tutte le attività aziendali, per cui l’esistenza di consulenti esterni non può bastare nel dimostrare una sua mancata colpa, che dev’essere dunque presunta.

11.1  Con il gravame, l’appellante non contesta l’ammontare del danno, né l’impiego di dipendenti da parte sua per i lavori in questione, né il rapporto di causalità naturale e adeguata fra il suo comportamento e il danno, né la presunzione della sua colpa ai sensi dell’art. 321e cpv. 1 CO. Essa contesta unicamente la sua responsabilità, a suo dire piuttosto attribuibile a N__________ C__________ quale consulente esterno (esperto del settore dei contratti collettivi e dei rapporti con le commissioni paritetiche) e incaricato proprio per tale motivo, non potendo essa sapere che i lavori edili soggiacessero alla LEPICOSC, essendo la sfera di attività di AO 1 riferita a vari campi lavorativi.

11.2  Ora, l’appellante si limita a opporre agli accertamenti pretorili una propria tesi, ciò che non ossequia al suo onere di motivazione. In particolare, non contesta il suo onere di supervisione delle attività aziendali, né la natura dell’azienda, né di avere negligentemente ignorato due diverse diffide della CPRT (ciò che è stata la causa della multa di fr. 5'000.- di cui al doc. 17, come rettamente evidenzia l’appellata nella sua risposta). Il rimborso di quest’ultima multa all’ex datrice di lavoro è pertanto senz’altro dovuto. Del resto, l’attrice era direttrice di una ditta attiva proprio nell’ambito dell’impiego di personale interinale nei vari settori economici, ed essa con il gravame nemmeno sostiene di avere preventivamente consultato N__________ C__________ prima di impiegare i dipendenti in questione, né che questi le abbia fornito indicazioni errate. Ne discende che le argomentazioni contenute nell’appello non bastano a rovesciare la presunzione della sua colpa, e la decisione impugnata resiste alla critica anche su questo punto.

12.      Per tutti questi motivi, l’appello deve essere respinto, nella misura in cui è ricevibile, con conseguente conferma della decisione impugnata. Le spese giudiziarie di seconda sede, calcolate sulla base di un valore litigioso di fr. 197'715.30 (fr. 68'687.25 + fr. 52'273.05 + fr. 76'755.-, v. art. 94 cpv. 2 CPC), seguono la soccombenza dell’appellante. Le spese processuali, calcolate sulla base degli art. 2, 7 e 13 LTG, ammontano a fr. 8'500.-. Le ripetibili, calcolate sulla base dell’art. 11 RTar, tenuto pure conto delle spese e dell’IVA, vengono stabilite in fr. 6'000.-.

Per questi motivi,

richiamati l’art. 106 CPC, la LTG e il RTar

decide:

                                   1.   L’appello 17 aprile 2019 di AP 1 è respinto nella misura in cui è ricevibile.

                                   2.   Le spese processuali della procedura d’appello, pari a fr. 8’500.-, sono a carico dell’appellante, che rifonderà all’appellata fr. 6’000.- per ripetibili di seconda sede.

                                   3.   Notificazione:

-       -        

                                         Comunicazione alla Pretura del Distretto di Lugano, sezione 1

Per la seconda Camera civile del Tribunale d’appello

Il presidente                                                          La vicecancelliera

Rimedi giuridici

Nelle cause a carattere pecuniario in materia di diritto del lavoro con un valore litigioso superiore a fr. 15'000.- è dato ricorso in materia civile al Tribunale federale, 1000 Losanna 14, entro 30 giorni dalla notificazione del testo integrale della decisione (art. 100 cpv. 1 LTF). Qualora non sia dato il ricorso in materia civile è possibile proporre negli stessi termini ricorso sussidiario in materia costituzionale (art. 113, 117 LTF). La parte che intende impugnare una decisione sia con un ricorso ordinario sia con un ricorso in materia costituzionale deve presentare entrambi i ricorsi con una sola e medesima istanza (art. 119 LTF).

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