Skip to content

Ticino Tribunale di appello diritto civile La seconda Camera civile 29.10.2019 12.2019.71

October 29, 2019·Italiano·Ticino·Tribunale di appello diritto civile La seconda Camera civile·HTML·1,012 words·~5 min·5

Summary

Società priva di liquidatore, scioglimento per lacune organizzative. Appello inammissibile in quanto inoltrato da persona non legittimata. Appello irricevibile ai sensi degli art. 310 e 311 CPC

Full text

Incarto n. 12.2019.71

Lugano 29 ottobre 2019/fb    

In nome della Repubblica e Cantone Ticino  

La seconda Camera civile del Tribunale d'appello

composta dei giudici:

Fiscalini, presidente, Bozzini e Stefani

vicecancelliera:

Federspiel Peer

sedente per statuire nella causa - inc. n. SO.2019.1048 della Pretura di Lugano, sezione 3 - promossa con istanza 26 febbraio 2019 da

AO 1   

contro

AP 1   

chiedente l’adozione delle misure necessarie nei confronti della convenuta priva del liquidatore (art. 826 cpv. 2 e 740 CO), domanda su cui la convenuta non si è espressa;

nell’ambito della quale il Pretore, con decisione 27 marzo 2019, ha accolto l'istanza, pronunciando lo scioglimento della convenuta e ordinandone la messa in liquidazione secondo le prescrizioni applicabili al fallimento;

appellante __________ con atto denominato “ricorso” (recte: appello) di data 8 aprile 2019, con cui chiede di annullare il querelato giudizio e di riscrivere El__________ quale liquidatrice della convenuta;

mentre l’istante e la convenuta non hanno presentato osservazioni al gravame;

letti ed esaminati gli atti ed i documenti prodotti;

ritenuto

in fatto e in diritto:

                                         che con istanza del 26 febbraio 2019 l’Ufficio del registro di commercio del Cantone Ticino ha convenuto in giudizio innanzi alla Pretura di Lugano, sezione 3, la società AP 1 chiedendo che nei confronti della stessa, priva di liquidatore a seguito delle dimissioni e conseguente cancellazione della liquidatrice El__________, pure socia unica, (doc. A) e invano diffidata con raccomandata del 2 ottobre 2018, a ripristinare entro 30 giorni la situazione legale (art. 154 cpv. 1 ORC), fossero adottate le misure necessarie (art. 154 cpv. 3 ORC, art. 731b cpv. 1 e 941a cpv. 1 CO);

che il 27 febbraio 2019 il Pretore ha assegnato alla convenuta un termine di 20 giorni per ripristinare la situazione legale (convocare un’assemblea generale, ai sensi dell’art. 699 cpv. 1 CO, allo scopo di nominare un liquidatore e richiedere la pertinente iscrizione a registro di commercio), pena lo scioglimento della società e la sua messa in liquidazione secondo le prescrizioni applicabili al fallimento;

che, preso atto che la convenuta aveva lasciato trascorrere infruttuosamente il termine, con decisione 27 marzo 2019 il Pretore, in applicazione dell’art. 731b cpv. 1 n. 3 CO, ha pronunciato lo scioglimento della società e ne ha ordinato la liquidazione secondo le prescrizioni applicabili al fallimento; la decisione è stata notificata alla convenuta presso __________ Cl__________ a __________, dove la stessa risultava essere domiciliata;

                                         che, con l’appello 8 aprile 2019 che qui ci occupa, Cl__________, già titolare della precitata ditta individuale __________ (nel frattempo cancellata per cessazione di attività), chiede l’annullamento della decisione pretorile e che El__________ venga reiscritta quale liquidatrice della società e che venga fatto ordine alla stessa di portare a termine la liquidazione di AP 1;

                                         che la convenuta non ha ritirato la raccomandata con cui le è stata notificata la copia dell’appello mentre che AO 1 ha presentato le proprie osservazioni in data 23 settembre 2019 con le quali si è rimesso al giudizio della Corte;

                                         che l’appello è d’acchito inammissibile in quanto inoltrato da una persona, Cl__________, che non è legittimato in tal senso, ciò che peraltro egli neppure sostiene nel proprio gravame. Legittimato a impugnare la decisione di primo grado è in effetti solo chi ha partecipato alla procedura o avrebbe dovuto parteciparvi (TF 8 luglio 2010 4A_278/2010 consid. 5), ritenuto che in una simile causa tale qualità va riconosciuta ai soci, ai creditori come pure all’Ufficio del registro di commercio (a cui andava riconosciuta la legittimazione attiva) e alla società medesima nei confronti della quale era stato ordinato il provvedimento (a cui spettava la legittimazione passiva, cfr. TF 5 agosto 2010 4A_321/2008 consid.2, 2 ottobre 2015 4A_215/2015 consid. 3.3);

                                         che, comunque, l’appello dev’essere dichiarato irricevibile in quanto Cl__________ omette di confrontarsi in maniera puntuale con le motivazioni della sentenza di primo grado e non spiega per quali motivi di fatto e di diritto la stessa sarebbe errata e con ciò da riformare (art. 310 e 311 CPC). L’appello qui in esame non contiene, infatti, una critica precisa al giudizio di prima istanza ma si limita a esporre considerazioni di ordine generale sulle ragioni per cui l’Ufficio del registro di commercio non avrebbe dovuto iscrivere le dimissioni della liquidatrice e a fornire una propria tesi e una propria lettura dei fatti; con ogni evidenza il gravame non rispetta i requisiti di motivazione posti dalla legge;

                                         che in definitiva l’appello in esame dev’essere dichiarato irricevibile;

                                         che le spese giudiziarie della procedura di secondo grado sono di principio calcolate sulla base di un valore litigioso di fr. 20'000.-, pari al capitale sociale della convenuta (doc. A; TF 19 agosto 2010 4A_315/2010 consid. 2, 8 luglio 2010 4A_278/2010 consid. 6, 22 giugno 2010 4A_106/2010 consid. 6, SJ 132 I p. 541; ZSR 2011 p. 86) e seguono la soccombenza (art. 106 CPC), ritenuto che all’istante, per altro rimessosi al giudizio del tribunale, non si attribuiscono ripetibili. Tenuto conto dell’esito del gravame le spese vengono tuttavia contenute in fr. 200.-.

Per questi motivi

richiamati, per le spese, l’art. 106 CPC nonché la LTG

decide:                       

                                    I.   L’appello 8 aprile 2019 di Cl__________ è irricevibile.

                                   II.   Le spese processuali di fr. 200.- sono poste a carico dell’appellante. Non si attribuiscono ripetibili.

                                  III.   Notificazione:

-   - __________, Viganello -     

                                         Comunicazione alla Pretura del Distretto di Lugano, sezione 3

Per la seconda Camera civile del Tribunale d’appello

Il presidente                                                          La vicecancelliera

Rimedi giuridici

Nelle cause a carattere pecuniario è dato ricorso in materia civile al Tribunale federale, 1000 Losanna 14, entro 30 giorni dalla notificazione del testo integrale della decisione (art. 100 cpv. 1 LTF), se il valore litigioso è superiore a fr. 30'000.-; per valori inferiori il ricorso è ammissibile se la controversia concerne una questione di diritto di importanza fondamentale (art. 74 cpv. 2 LTF). Qualora non sia dato il ricorso in materia civile è possibile proporre negli stessi termini ricorso sussidiario in materia costituzionale (art. 113, 117 LTF).  La parte che intende impugnare una decisione sia con un ricorso ordinario sia con un ricorso in materia costituzionale deve presentare entrambi i ricorsi con una sola e medesima istanza (art. 119 LTF).

12.2019.71 — Ticino Tribunale di appello diritto civile La seconda Camera civile 29.10.2019 12.2019.71 — Swissrulings