con cui gli attori hanno chiesto la condanna del convenuto al pagamento di fr. 129’676.-, somma poi ridotta in sede conclusionale a fr. 129'618.-, oltre interessi al 5% dal 4 settembre 2012, da ripartire tra loro in base alla chiave di riparto da loro indicata, nonché il rigetto in via definitiva, in tale misura, dell’opposizione interposta al PE n. __________ dell’UEF di Locarno;
domanda avversata dal convenuto, che ha postulato la reiezione della petizione, e che il Pretore aggiunto con decisione 28 dicembre 2018 ha respinto;
appellanti gli attori AP 1, AP 2, AP 3, AP 4, AP 5, AP 6, AP 7, AP 8, AP 9, AP 10, AP 11, AP 12, AP 13, AP 14, AP 15, AP 16, AP 17, AP 18 (e per essa, nel frattempo defunta, i membri della sua comunione ereditaria , e ), AP 19 e AP 20, che con appello 1° febbraio 2019 hanno chiesto la riforma del querelato giudizio nel senso di accogliere (parzialmente) la petizione e di condannare con ciò il convenuto al pagamento di fr. 102’383.- oltre interessi al 5% dal 4 settembre 2012, da ripartire tra loro in base alla chiave di riparto da loro indicata, nonché di rigettare in via definitiva, in tale misura, l’opposizione al PE, protestando spese e ripetibili di entrambe le sedi;
mentre il convenuto con scritto 25 marzo 2019 ha postulato la reiezione del gravame;
letti ed esaminati gli atti e i documenti prodotti;
ritenuto
in fatto e in diritto:
1. Nel 1990 il Consiglio di Stato, nell’ambito dell’adozione del PR di __________ relativo al territorio del __________, ha conferito il carattere di “zona industriale di interesse cantonale” (ZIIC) a una superficie di ca. 150'000 mq situata a sud della ferrovia.
Per far in modo che l’area in questione, di carattere agricolo, potesse effettivamente diventare una ZIIC, negli anni successivi la maggior parte dei proprietari dei fondi situati nella zona - non così i proprietari della part. n. __________ RFD di __________, che, pur rientrando nella zona, non erano interessati al progetto e intendevano mantenere il carattere agricolo del loro fondo -, costituitisi in società semplice e conformandosi al rispetto delle disposizioni imposte dal Tribunale della pianificazione, hanno raggiunto un accordo con le autorità, comunale e cantonale, che prevedeva in particolare: il preventivo riordino fondiario, che permettesse di disporre di particelle di terreno di grandi dimensioni, frazionabili a seconda delle esigenze del futuro acquirente; la cessione gratuita al Comune dei terreni necessari per le opere di urbanizzazione; una loro partecipazione ai costi di dette opere in ragione del 50%, dedotti i sussidi cantonali; e la fissazione di un futuro prezzo di vendita di fr. 170.-/mq, per rispondere all’interesse pubblico di attrarre nella ZIIC nuove aziende produttive.
2. Negli anni successivi, la procedura per la venuta in essere della ZIIC ha proseguito il suo corso ed è stata portata a termine.
Per quanto è qui d’interesse, va ancora evidenziato che con decisione 25/28 aprile 2003 (doc. D) la Sezione del bonifico e del catasto aveva approvato gli atti della permuta generale allestiti il 15 aprile 2003, che interessava tutti i fondi situati nella zona - compresa la part. n. __________ RFD di __________ e comportava, per i proprietari che si erano costituiti in società semplice, una deduzione collettiva dei loro rispettivi fondi pari al 10.072690% (in natura oppure, laddove non era possibile o necessario, in denaro, versando al Comune un importo pari al 10.072690% del rispettivo fondo e calcolato in base a fr. 170.-/mq), e che con decisione 12 marzo 2007 (cfr. doc. C e Q) il Consiglio Comunale di __________ aveva approvato il relativo progetto di urbanizzazione, fissando il prelievo dei contributi di miglioria in ragione del 50% della spesa effettiva dell’opera.
3. Con rogito 6 settembre 2011 AO 1 ha venduto ad A__________ __________, per un prezzo di fr. 240.-/mq, la part. n. __________ RFD di __________ (costituita da una superficie di 9'887 mq, di cui 6'855 mq edificabili), che nel formulario comunale relativo ai dati pianificatori risultava essere inserita in “zona industriale” (doc. 6).
A seguito di questa vendita, il Comune di __________ ha deciso di prelevare i contributi di miglioria di cui alla decisione 12 marzo 2007. Il prospetto dei contributi di miglioria (doc. Q), che prevedeva a carico di A__________ __________ un contributo di fr. 95'776.37, è stato pubblicato dal 28 ottobre al 27 novembre 2011. A pagamento avvenuto, nel giugno 2012, tale somma è stata versata ai proprietari costituiti a suo tempo in società semplice “a conguaglio di quanto pagato dagli allora proprietari” (doc. P).
4. Con petizione 14 gennaio 2015 alcuni ex proprietari o eredi di ex proprietari dei fondi che si erano a suo tempo costituiti in società semplice, e meglio AP 1, AP 2, AP 3, AP 4, AP 5, AP 6, AP 7, AP 8, AP 9, AP 10, AP 11, AP 12, AP 13, AP 14, AP 15, AP 16, AP 17, PI 1, PI 2, PI 3, PI 4, AP 18, AP 19, AP 20, PI 5, PI 6, PI 7, PI 8, PI 9, (e per esso, defunto nelle more della causa, le 5 predette persone) e (e per esso, pure defunto nelle more della causa, i suoi eredi , , , , , , , , , , , , , e ), al beneficio della necessaria autorizzazione ad agire, hanno convenuto in giudizio AO 1 innanzi alla Pretura della giurisdizione di Locarno Città, per ottenere la sua condanna al pagamento di una somma poi ridotta in sede conclusionale dagli originari fr. 129’676.- a fr. 129'618.- oltre interessi al 5% dal 4 settembre 2012, da ripartire tra loro in base alla chiave di riparto da loro indicata (che non è qui necessario indicare), nonché il rigetto in via definitiva, in tale misura, dell’opposizione interposta al PE n. __________ dell’UEF di Locarno. Essi hanno sostenuto che il convenuto, non intervenuto nella procedura per la venuta in essere della ZIIC, avrebbe conseguito un indebito arricchimento, a loro spese, in occasione della vendita del fondo n. __________ RFD di __________, che era nondimeno stato inserito in “zona industriale”: atteso che essi e gli altri proprietari dei fondi che si erano a suo tempo costituiti in società semplice avevano in tal modo “dovuto contribuire”, in natura o in denaro, “con una porzione maggiore di terreno all’infrastrutturazione della ZIIC, e dunque alla sua edificabilità, a causa proprio del rifiuto dei proprietari della part. __________ di collaborare” (petizione p. 7), il suo arricchimento, consistente in fr. 179'280.-, ossia nel profitto da lui ottenuto “vendendo, oltretutto a un prezzo superiore a quello stabilito con il Cantone [di fr. 240.-/mq], la superficie della part. 4305 che avrebbe dovuto essere ceduta gratuitamente al Comune [di 747mq] per ottenere l’urbanizzazione” (petizione p. 9), doveva essere loro restituito limitatamente alle loro rispettive interessenze, allora complessivamente pari a circa il 72.3%.
Il convenuto si è integralmente opposto alla petizione.
5. Con decisione 28 dicembre 2018 il Pretore aggiunto ha respinto la petizione e ha posto le spese processuali di complessivi fr. 10'000.- a carico degli attori in solido, tenuti altresì a rifondere al convenuto, sempre in solido, fr. 8'000.per ripetibili.
6. Con l’appello 1° febbraio 2019 che qui ci occupa, avversato dal convenuto con risposta 25 marzo 2019, gli attori AP 1, AP 2, AP 3, AP 4, AP 5, AP 6, AP 7, AP 8, AP 9, AP 10, AP 11, AP 12, AP 13, AP 14, AP 15, AP 16, AP 17, AP 18 (e per essa, defunta nelle more della procedura ricorsuale, i suoi eredi , e ), AP 19 e AP 20 (in seguito: appellanti) hanno chiesto di riformare il querelato giudizio nel senso di accogliere (parzialmente) la petizione e di condannare con ciò il convenuto al pagamento di fr. 102’383.- oltre interessi al 5% dal 4 settembre 2012, da ripartire tra loro in base alla chiave di riparto da loro indicata, nonché di rigettare in via definitiva, in tale misura, l’opposizione al PE, protestando spese e ripetibili di entrambe le sedi. Essi hanno ribadito il buon fondamento della petizione, auspicando la restituzione dell’arricchimento del convenuto limitatamente alle loro rispettive interessenze, ora complessivamente pari a circa il 57.1%.
7. Secondo l’art. 62 CO, chi senza causa legittima si trovi arricchito a danno dell’altrui patrimonio, è tenuto a restituire l’arricchimento (cpv. 1), ritenuto che si fa luogo alla restituzione specialmente di ciò che fu dato o prestato senza valida causa, o per una causa non avveratasi o che ha cessato di sussistere (cpv. 2).
8. Il giudice di prime cure ha respinto la petizione rilevando che nel caso di specie gli attori non avevano innanzitutto dimostrato l’esistenza del requisito dell’arricchimento del convenuto.
Egli ha evidenziato che quest’ultimo, diversamente da quanto si erano impegnati a fare gli altri proprietari dei fondi che si erano a suo tempo costituiti in società semplice, non poteva essere obbligato a cedere gratuitamente, in natura o in denaro, una parte del proprio fondo per far sì che potesse venire in essere un progetto di interesse pubblico e che ciò poteva essergli imposto, trattandosi di fatto di un’espropriazione (teste __________ p. 3 e 5), solo dietro il versamento di una piena indennità che sarebbe stata definita dai periti estimatori, sennonché, nel caso concreto, gli attori non avevano chiesto al perito giudiziario di quantificare l’indennità di espropriazione a suo favore, né, tanto meno, di chiarire se vi sarebbe stata la possibilità di ridurla in ragione dei vantaggi derivanti dall’inserimento nella ZIIC e, nell’affermativa, in che misura: non era pertanto dato di sapere se il convenuto, risparmiando la superficie di 747 mq (pari a fr. 126'990.- tenuto conto di un prezzo di fr. 170.-/mq), si fosse effettivamente arricchito, posto come, di principio, egli avesse diritto al versamento di un’indennità corrispondente.
Con riferimento alla tesi degli attori secondo cui la mancata cessione gratuita dei terreni avrebbe comportato il prelievo di contributi di miglioria notevolmente superiori per tutti i proprietari, ivi compreso il convenuto, il primo giudice, pur avendo confermato che nel messaggio municipale relativo al credito (doc. C) era stato effettivamente indicato che la percentuale di partecipazione dei proprietari al contributo di miglioria era stata fissata nella misura media del 50% anche per tener conto dell’avvenuta cessione gratuita dei fondi nell’ambito della permuta generale, ha rilevato che gli attori non avevano tuttavia dimostrato in quale misura i contributi di miglioria sarebbero stati superiori se si fosse dovuto procedere con un’espropriazione per le opere di urbanizzazione, e non avevano così dimostrato né che il convenuto avrebbe dovuto corrispondere dei contributi di miglioria notevolmente superiori né che l’indennità per l’espropriazione sarebbe stata integralmente compensata dal Comune di __________.
A suo giudizio, l’arricchimento del convenuto non poteva infine nemmeno essere ravvisato nel fatto che, a seguito della vendita del fondo n. __________ RFD di __________, il Comune di __________ da una parte avesse prelevato dei contributi di miglioria dalla nuova proprietaria anziché da costui e dall’altra avesse agito in tal modo senza tener conto del valore delle superfici cedute gratuitamente dai proprietari, un tale modo di procedere, per altro non contestato a suo tempo dagli attori, che non avevano reclamato contro il prospetto dei contributi di miglioria, essendo stato del tutto conforme alle norme di legge applicabili.
8.1. In questa sede gli appellanti hanno obiettato che “non è corretto tener conto dell’eventuale indennità di espropriazione per determinare l’esistenza o meno dell’arricchimento. La concessione di un’indennità di espropriazione costituisce un’eventualità del tutto ipotetica ed esclusa nel caso concreto in considerazione della procedura concretamente adottata (e assolutamente indispensabile) della ricomposizione particellare … L’esistenza o meno dell’arricchimento deve essere stabilita sulla base delle circostanze concrete, del sistema adottato e delle conseguenze concrete e effettive sul patrimonio di attori e convenuto e non può essere determinata sulla base di mere ipotesi. Il metodo di calcolo di cui alla petizione, su cui si tornerà nel seguito, è quello corretto …” (appello p. 13).
8.2. Il rilievo degli appellanti è senz’altro pertinente e fondato.
È in effetti incontestabile che il fondo n. __________ RFD di __________, inizialmente inserito in zona agricola (con un valore notoriamente solo di qualche fr./mq), risultava essere poi stato inserito in “zona industriale” (con un valore di vendita di fr. 240.-/mq), con un evidente arricchimento del convenuto. Ed è parimenti incontestabile che il cambiamento di zona del fondo è avvenuto a seguito della procedura per la venuta in essere della ZIIC, la quale prevedeva necessariamente la deduzione gratuita al Comune, in natura o in denaro, da parte di tutti gli interessati dei terreni necessari per le opere di urbanizzazione, che il convenuto si è invece “risparmiato”. In tali circostanze, poco importa se, in generale - ma ciò non poteva valere nel caso particolare della ZIIC -, la messa a disposizione di una parte del proprio fondo per far sì che potesse venire in essere un progetto di interesse pubblico avrebbe dovuto essere oggetto di un’espropriazione con riconoscimento della piena indennità, oppure ancora se in assenza della cessione gratuita dei terreni - ipotesi invero non avveratasi - l’eventuale espropriazione da mettere in atto avrebbe potuto comportare il prelievo di contributi di miglioria notevolmente superiori per tutti i proprietari.
9. Il giudice di prime cure ha respinto la petizione rilevando in seguito che nella presente fattispecie neanche il requisito dell’impoverimento degli attori era a sua volta dato.
La mancata partecipazione del fondo n. __________ RFD di __________ alla procedura per la venuta in essere della ZIIC aveva in effetti fatto sì che nell’ambito della permuta generale la deduzione collettiva, in natura o in denaro, per tutti gli altri partecipanti era stata più elevata (teste __________ p. 4 seg.), essendo risultata del 10.072690% anziché del 9.461961% (perizia p. 3 segg.). Ciò aveva comportato, tenuto conto del valore applicato nell’ambito della permuta generale di fr. 170.-/mq, un impoverimento degli attori di complessivi fr. 91’818.08 (perizia p. 6). Visto però che il Comune di __________ aveva in seguito provveduto a restituire agli stessi l’importo di circa fr. 95'000.- versato dalla nuova proprietaria del fondo (doc. Q, teste __________ p. 7), il loro impoverimento non poteva dirsi dimostrato.
9.1. In questa sede gli appellanti hanno obiettato che “i contributi di miglioria riversati dal Comune di __________ ai proprietari della ZIIC, pari a fr. 95'000.-, non compensano il sacrificio in natura, né avrebbero potuto compensarlo … Il teste __________ lo ha peraltro confermato in modo chiaro: “Viene mostrato al teste il doc. P: confermo che il valore dei terreni non è stato computato. Normalmente quando si esegue un’opera stradale l’espropriazione dei fondi necessari per eventuali allargamenti o ampliamenti del campo stradale sono computati nel calcolo che porta al prelievo dei contributi di miglioria in quanto il fondo deve essere acquistato. In questo caso avendo svolto una permuta generale dei fondi questi terreni sono stati ceduti senza compenso pecuniario e quindi non li abbiamo considerati”. L’importo riversato d’altra parte costituisce una restituzione, una retrocessione della partecipazione ai costi di infrastrutturazione anticipata in eccesso dai vari proprietari. Il Comune ha incassato i contributi di miglioria a carico della particella (ad esclusione dei costi del terreno ceduto gratuitamente), che ha poi girato agli altri proprietari della zona a conguaglio di quanto da loro anticipato (in eccesso) in base al precedente calcolo, che non prendeva in considerazione la part. __________ (doc. O, P e Q). Mal si comprende quindi come il Pretore possa dedurre dal versamento dell’importo di fr. 95'000.- l’assenza di un impoverimento. Anche questo ragionamento del Pretore non tiene. Il versamento di tale importo non ha alcun effetto sull’impoverimento qui fatto valere …” (appello p. 14).
9.2. Prima di esaminare la censura, va evidenziato che a questo stadio della lite è incontestabile ed è per altro pacifico, non essendo più stato contestato dagli appellanti, che il presunto impoverimento degli attori (cfr. sul tema consid. 11) a seguito della mancata partecipazione del fondo n. __________ RFD di __________ alla procedura per la venuta in essere della ZIIC, consistente nell’aumento, dal 9.461961% al 10.072690%, nell’ambito della permuta generale, della deduzione collettiva, in natura o in denaro, per tutti gli altri partecipanti e da calcolarsi in base al valore di fr. 170.-/mq applicato per l’appunto nell’ambito della permuta generale, poteva tutt’al più ammontare a complessivi fr. 91’818.08 (perizia p. 6, e dunque non certamente all’importo di fr. 129'625.52, calcolato in base al prezzo di fr. 240.-/mq spuntato dal convenuto che è privo di rilevanza sul tema, somma da loro poi arrotondata a fr. 129'618.- con le conclusioni).
Atteso che le rispettive interessenze degli appellanti (pari a circa il 57.1% del totale) sono inferiori di circa il 21% di quelle degli attori (pari a circa il 72.3% del totale), il loro presunto impoverimento sarebbe dunque di circa fr. 72’514.70.
9.3. Ciò premesso, la censura degli appellanti deve essere accolta.
È in effetti incontestabile che il contributo di miglioria di circa fr. 95'000.- versato dalla nuova proprietaria del fondo n. __________ RFD di __________ al Comune di __________ e da quest’ultimo poi riversato agli attori non era tale da far venir meno quel loro eventuale impoverimento, causato dalla maggior deduzione collettiva, in natura o in denaro, da essi fornita nell’ambito della permuta generale, trattandosi in realtà della mera restituzione dei contributi di miglioria che costoro avevano precedentemente pagato nella loro interezza (senza cioè considerare anche quel fondo) e con ciò in eccesso: dalla testimonianza dell’__________, menzionata nella stessa decisione pretorile, si evince in effetti inequivocabilmente che “i proprietari hanno poi ricevuto dal Comune una retrocessione fra i 90 e i 100 mila franchi, che tuttavia riguardava solo il pagamento del contributo in denaro e non la cessione di superficie, rispettivamente il maggior pagamento fatto da chi non aveva superficie da cedere” (p. 7); e anche nella lettera inviata il 15 giugno 2012 alla rappresentanza degli attori dal Comune di __________ (doc. P) quest’ultimo ha a sua volta confermato a chiare lettere che “nell’ambito di quest’ultima procedura [N.d.R. quella relativa al prelievo dei contributi di miglioria] abbiamo pure prelevato il contributo a carico della part. n. __________ RFD, importo che le verrà versato dai nostri Servizi finanziari nel corso dei prossimi giorni, a conguaglio di quanto pagato in eccesso dagli altri proprietari che lei rappresenta”.
10. Il giudice di prime cure ha respinto la petizione evidenziando infine come nel caso di specie difettasse in ogni caso pure il requisito dell’assenza di una valida causa.
Egli, a tale proposito, ha rilevato che effettivamente il risultato cui si era giunti era iniquo, tanto più se si considerava che il convenuto aveva sempre sostenuto di voler sfruttare il fondo n. __________ RFD di __________ per la sua funzione agricola e si era a lungo opposto alla sua inclusione nella ZIIC (doc. GG e PP). La situazione del convenuto era tuttavia tutelata dalla decisione 25/28 aprile 2003 della Sezione delle bonifiche e del catasto (doc. D), che aveva approvato la maggiorazione della percentuale della deduzione collettiva, in natura o in denaro, applicata nell’ambito della permuta. Un giudizio in equità doveva quindi essere escluso, posto come l’ordinamento giuridico garantiva agli attori, oggetto di quella decisione, il rispetto dei loro diritti mediante un’impugnativa. In realtà, il motivo per cui non vi era stata alcuna opposizione da parte loro risiedeva principalmente nel fatto che gli stessi come del resto tutte le parti coinvolte - ritenevano erroneamente che il fondo n. __________ RFD di __________ non avrebbe mai fatto parte della ZIIC e pertanto non sarebbe mai stato edificabile (doc. MM). Come ammesso dagli stessi attori (replica p. 6), essi avevano poi accettato volontariamente il versamento della maggiore deduzione, credendo che il fondo n. __________ RFD di __________ fosse, o comunque sarebbe stato, escluso dalla ZIIC. Tale fattispecie, a ben vedere, rappresentava tuttavia il pagamento volontario di un indebito ai sensi dell’art. 63 cpv. 1 CO nei confronti del Comune di __________ e non del convenuto.
10.1. In questa sede gli appellanti hanno contestato che la decisione della Sezione delle bonifiche e del catasto potesse essere considerata una valida causa per l’arricchimento del convenuto, rilevando che il vantaggio di cui quest’ultimo avrebbe beneficiato non risultava affatto dalla stessa. A trarne beneficio non era poi stato il Comune di __________, che di fatto aveva provveduto a incassare quanto complessivamente gli spettava, ma proprio il convenuto, che aveva “risparmiato”, a spese degli attori, di corrispondere la propria quota.
10.2. La censura è anche in questo caso fondata. Visto che al momento in cui la Sezione delle bonifiche e del catasto aveva reso la decisione 25/28 aprile 2003 (doc. D) gli attori - come del resto tutte le parti coinvolte - ritenevano che il fondo n. __________ RFD di __________ non avrebbe mai fatto parte della ZIIC (doc. H) e pertanto non sarebbe mai stato edificabile, non si vede proprio per quale ragione essi avrebbero dovuto opporsi alla stessa, dalla quale non risultava in alcun modo che quel fondo sarebbe invece divenuto edificabile anche senza che il convenuto avesse partecipato alla deduzione collettiva applicata nell’ambito della permuta. Ritenuto poi che a trarre vantaggio da quella situazione non era certo stato il Comune di __________, che di fatto aveva incassato quanto complessivamente gli spettava, era poi escluso che agli stessi, che oltretutto non avevano effettuato alcun pagamento ma solo un conferimento in natura a titolo gratuito, possa essere rimproverato di aver effettuato il pagamento volontario di un indebito ai sensi dell’art. 63 cpv. 1 CO, tale da non poter essere restituito, a favore di quell’ente pubblico.
11. Nonostante l’accoglimento di tutte le censure d’appello, il giudizio con cui il Pretore aggiunto ha concluso per la reiezione della petizione deve nondimeno essere confermato, e ciò per il fatto che, come si dirà qui di seguito, gli attori, e con loro gli appellanti, non possono in realtà pretendere di essere stati indebitamente impoveriti a spese del convenuto giusta l’art. 62 cpv. 1 CO.
11.1. Essi avevano in effetti partecipato alla procedura per la venuta in essere della ZIIC, che come detto prevedeva tra le altre cose l’istituzione di una società semplice tra gli interessati e la conseguente deduzione gratuita al Comune da parte loro, in natura o in denaro, dei terreni necessari per le opere di urbanizzazione (con una deduzione collettiva concretamente pari al 10.072690%), per far in modo che i loro rispettivi fondi potessero poi essere inseriti in zona industriale. Ed è quello che hanno poi effettivamente ottenuto dall’ente pubblico.
In tali circostanze, nonostante sia vero che la partecipazione del convenuto alla procedura (sin dall’inizio o anche solo in seguito) avrebbe fatto sì che la deduzione collettiva al Comune, in natura o in denaro, sarebbe stata per tutti inferiore (ossia del 9.461961%), è però altrettanto vero che quest’ultimo non ha mai ritenuto di partecipare alla stessa e con ciò di contribuire alla deduzione gratuita (cfr. pure appello p. 9), che non può dunque essergli imposta, senza il suo consenso, nemmeno a posteriori.
Il fatto che, nonostante la sua mancata partecipazione alla procedura e alla deduzione gratuita al Comune, egli abbia per finire ottenuto, contro ogni aspettativa di tutte le parti coinvolte (cfr. infra consid. 10) e “probabilmente anche sfruttando una svista nella compilazione del formulario comunale relativo ai dati pianificatori (doc. 6)” (appello p. 3), l’inserimento del proprio fondo nella zona industriale senza alcun obbligo di contribuire alla deduzione gratuita, il tutto senza che gli attori, pur non avendo in un primo tempo condiviso l’atto amministrativo - comunale e/o cantonale - in tal senso (tanto da aver chiesto “un riscontro sul principio di aprire o meno una discussione transattiva”, cfr. scritto 14 maggio 2012, doc. RR), abbiano in seguito contestato nelle sedi opportune, accettandola così implicitamente, la posizione con cui il Comune di __________ “con questo versamento ritiene che non vi siano ulteriori pendenze con i suoi clienti” e che “di conseguenza …, essendo tutte le procedure concluse, non ravvisa la possibilità di avviare ulteriori discussioni in merito” (cfr. lettera 15 giugno 2012, doc. P), non è in definitiva tale da migliorare la posizione degli attori, e con loro degli appellanti: ciò non ha in effetti comportato alcun loro impoverimento, non essendovi a quel momento stato né un trasferimento di patrimonio dagli attori al convenuto, né un comportamento attivo di quest’ultimo o del Comune di __________ nei confronti degli attori (cfr., per analogia, TF 4C.337/2002 del 3 marzo 2003 consid. 2.1 e 2.2, secondo cui la pretesa ex art. 62 CO presuppone un trasferimento di patrimonio dall’impoverito all’arricchito oppure un comportamento attivo dell’arricchito o di un terzo nei confronti dell’impoverito); rispettivamente, se per ipotesi così non fosse e si volesse ammettere l’esistenza di un comportamento attivo del Comune di __________ nei confronti degli attori, resterebbe in ogni caso il fatto che l’arricchimento del convenuto, risultante da un atto amministrativo rimasto inimpugnato, non era indebito (cfr., per analogia, TF 4C.337/2002 del 3 marzo 2003 consid. 2.1 e 2.2, in cui la pretesa ex art. 62 CO era stata respinta siccome il comportamento attivo di un terzo nei confronti dell’impoverito era comunque fondato su un valido titolo giuridico).
11.2. Nella loro impugnativa (appello p. 10) gli appellanti, facendo riferimento a quanto deposto dal teste __________ (p. 6), hanno invero accennato al fatto che il Comune di __________ non avrebbe in realtà ancora deciso definitivamente se il fondo n. __________ RFD di __________, che, come detto, risultava essere stato inserito in “zona industriale” nel formulario comunale relativo ai dati pianificatori (doc. 6), facesse effettivamente parte di quella zona, e avrebbe approfondito la questione solo al momento in cui la nuova proprietaria avesse inoltrato una domanda di costruzione per lo sfruttamento industriale dello stesso, che però non è ancora stata presentata. Ammesso - ma non concesso - che la circostanza, addotta per la prima volta e con ciò irritualmente solo in sede conclusionale (art. 229 cpv. 1e2e contrario e 232 CPC; II CCA 2 ottobre 2017 inc. n. 12.2016.96, 15 novembre 2018 inc. n. 12.2017.94), potesse essere considerata per il giudizio, se ne dovrebbe in ogni caso concludere che a tutt’oggi gli attori, e con loro gli appellanti, nemmeno avrebbero dimostrato il carattere industriale di quel fondo, presupposto per poter concretamente far valere una pretesa volta alla rifusione dell’indebito arricchimento.
12. Visto quanto precede, l’appello in esame dev’essere respinto nella misura in cui è ricevibile.
Le spese processuali della procedura di secondo grado, calcolate sulla base del valore qui ancora litigioso di fr. 102'383.-, seguono la soccombenza (art. 106 cpv. 1 CPC). Al convenuto appellato, ancorché vincente, non vengono attribuite ripetibili, non essendo egli stato patrocinato in questa sede da un avvocato e non avendole per altro neppure protestate.
Per questi motivi,
richiamati gli art. 106 CPC e la LTG
decide:
I. L’appello 1° febbraio 2019 di AP 1, AP 2, AP 3, AP 4, AP 5, AP 6, AP 7, AP 8, AP 9, AP 10, AP 11, AP 12, AP 13, AP 14, AP 15, AP 16, AP 17, AP 18 (e per essa, defunta, , e ), AP 19 e AP 20 è respinto nella misura in cui è ricevibile.
II. Le spese processuali di fr. 7'000.- sono poste a carico degli appellanti in solido. Non si attribuiscono ripetibili.
III. Notificazione:
- - ,
Comunicazione all’, , , e alla Pretura della giurisdizione di Locarno Città
Per la seconda Camera civile del Tribunale d’appello
Il presidente Il vicecancelliere
Rimedi giuridici
Nelle cause a carattere pecuniario con un valore litigioso superiore a fr. 30'000.- è dato ricorso in materia civile al Tribunale federale, 1000 Losanna 14, entro 30 giorni dalla notificazione del testo integrale della decisione (art. 74 cpv. 1 e 100 cpv. 1 LTF).