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Ticino Tribunale di appello diritto civile La seconda Camera civile 06.04.2020 12.2019.219

April 6, 2020·Italiano·Ticino·Tribunale di appello diritto civile La seconda Camera civile·HTML·4,447 words·~22 min·4

Summary

Provvedimento cautelare, divieto di disporre delle quote sociali, presupposti e misure d'esecuzione

Full text

Incarto n. 12.2019.219

Lugano 6 aprile 2020/fb  

In nome della Repubblica e Cantone Ticino  

La seconda Camera civile del Tribunale d'appello

composta del giudice:

Fiscalini, presidente,

vicecancelliera:

Bellotti

sedente per statuire nella causa - inc. n. CA.2019.289 della Pretura del Distretto di Lugano, sezione 1 - promossa con istanza 22 luglio 2019 da

AO 1  patrocinata dall’  PA 2   

contro

AP 1  patrocinata dall’  PA 1   

con cui l’istante ha chiesto, in via supercautelare e cautelare, di fare divieto alla

convenuta di alienare, trasferire, mettere a pegno o disporre in altro modo delle quote

sociali da lei detenute della società ____________________, con sede in __________ (__________) e

codice fiscale no. __________, pari a nominali € 5'000.-, così come di farle divieto di

esprimere voto favorevole, astenersi o non partecipare, in sede di assemblea dei soci

__________, a delibere di aumento di capitale sociale o di riduzione di capitale sociale;

richiesta accolta dal Pretore aggiunto in via supercautelare lo stesso giorno (inc.

CA.2019.290), e che la convenuta ha contestato con osservazioni 30 luglio 2019,

postulando subordinatamente che l’accoglimento dell’istanza fosse condizionato alla

prestazione di una garanzia pari ad almeno fr. 18'000'000.-;

vista la decisione 18 ottobre 2018 con cui il Pretore, a conferma del provvedimento

supercautelare ordinato, ha accolto l’istanza, corredandola con le comminatorie dell’art.

292 CPS e della multa disciplinare e respingendo l’istanza di prestazione di una

garanzia della convenuta (inc. CA.2019.289);

appellante la convenuta, che con appello 27 dicembre 2019 ha chiesto la riforma del

querelato giudizio nel senso di respingere l’istanza o subordinatamente di condizionarla

alla prestazione della citata garanzia, protestando spese e ripetibili di entrambe le sedi;

mentre l’istante con osservazioni 31 gennaio 2020 ha postulato la reiezione del

gravame, pure con protesta di spese e ripetibili;

letti ed esaminati gli atti e i documenti prodotti;

ritenuto

in fatto:

A.        Fra AO 1 e AP 1 è pendente una procedura di merito (OR.2019.36) innanzi alla Pretura del Distretto di Lugano, sezione 1, nella quale la prima ha chiesto di condannare la seconda al trasferimento della quota del 50% del capitale nominale della società __________, __________ (pari a nominali € 5'000.-), in esecuzione di relative pattuizioni contrattuali, mentre la convenuta si è opposta a fronte di varie contestazioni, fra cui un asserito mancato adempimento degli obblighi contrattuali della controparte e la presunta nullità del contratto.

B.        Con istanza supercautelare e cautelare 22 luglio 2019 AO 1 ha chiesto al medesimo Pretore, riferendosi alla vertenza di merito, di fare divieto alla convenuta di alienare, trasferire, mettere a pegno o disporre in altro modo delle quote sociali da lei detenute della società __________, così come di farle divieto di esprimere voto favorevole, astenersi o non partecipare, in sede di assemblea dei soci della predetta società, a delibere di aumento di capitale sociale o di riduzione di capitale sociale, con comminatoria dell’art. 292 CPS nei confronti degli organi della convenuta.

C.        Con decisione supercautelare di medesima data, il Pretore aggiunto ha accolto l’istanza inaudita altera parte, con la comminatoria dell’art. 292 CPS e di due diverse multe disciplinari nei confronti della convenuta, una in caso di violazione del divieto, e l’altra per ogni giorno di ritardo in caso di mancato adempimento degli ordini impartiti.

D.        Con osservazioni 30 luglio 2019 AP 1 si è opposta all’istanza, postulando in subordine che il suo accoglimento fosse condizionato alla prestazione di una garanzia, nella forma di una fideiussione di una primaria banca svizzera pari ad almeno fr. 18'000'000.- (quantificata in base al potenziale valore di __________, ritenuto che il prezzo per la cessione del 50% delle sue quote ammonterebbe all’incirca a € 9'000'000.-).

E.        Con replica spontanea 6 agosto 2019 e duplica spontanea 12 agosto 2019 le parti si sono riconfermate nelle proprie posizioni, approfondendo le proprie tesi e contestando quelle avverse.

F.        Con decisione 18 dicembre 2019 il Pretore ha accolto l’istanza, confermando il provvedimento ordinato in via supercautelare, e respingendo la richiesta di prestazione di garanzia della convenuta. Le misure sono state corredate dalla comminatoria penale ai sensi dell’art. 292 CPS nei confronti della convenuta (nella persona del suo amministratore unico __________ G__________), da una multa disciplinare di fr. 5'000.- in caso di violazione dei divieti e da una multa di fr. 1'000.- per ogni giorno di ritardo.

G.       Con appello 27 dicembre 2019 AP 1 è insorta contro tale giudizio, postulandone la riforma nel senso di respingere l’istanza o subordinatamente di condizionarla alla prestazione della citata garanzia. Con osservazioni (recte: risposta) 31 gennaio 2020 AO 1 ha postulato la reiezione del gravame.

E considerato

in diritto:

1.         L’art. 308 cpv. 1 lett. b CPC prevede che sono impugnabili mediante appello le decisioni di prima istanza in materia di provvedimenti cautelari, posto che in caso di controversie patrimoniali il valore litigioso secondo l'ultima conclusione riconosciuta nella decisione sia di almeno fr. 10'000.- (cpv. 2). Nella fattispecie, considerato che il valore delle quote in questione, così come stimato in vari accordi contrattuali (v. doc. E, F e G di cui all’inc. OR.2019.36), ammonta a svariati milioni di euro, il valore litigioso supera ampiamente la soglia testé menzionata. I termini di impugnazione e risposta sono di 10 giorni, essendo la procedura di adozione di provvedimenti cautelari di natura sommaria (art. 314 cpv. 1 CPC). Nella fattispecie sia l’appello sia le osservazioni (recte: risposta) dell’appellata sono tempestivi.

2.         L’atto di appello deve contenere i motivi di fatto e di diritto sui quali si fonda ed essere motivato (art. 310 e 311 cpv. 1 CPC). L’appellante deve spiegare non perché le sue argomentazioni siano fondate, ma perché sarebbero erronee o censurabili le motivazioni del Pretore. Essa non può limitarsi a proporre una propria tesi e una propria lettura dei fatti, bensì deve offrire critiche puntuali, esplicite e circostanziate, poiché l'autorità di appello deve essere messa nella misura di comprendere agevolmente le censure ricorsuali, pena l’irricevibilità delle medesime. Nel caso concreto, l’impugnativa in vari passaggi non contiene delle critiche puntuali al giudizio di prima istanza ma ripropone, a tratti anche testualmente (con un procedimento di copia e incolla), ampi estratti delle sue osservazioni di prima sede, ciò che è inammissibile. L’appello viene pertanto esaminato unicamente nella misura in cui rispetta i principi sopraindicati.

3.         Vertendo la presente controversia su una misura cautelare, si può preliminarmente ricordare che, giusta l’art. 261 cpv. 1 CPC, il giudice ordina i necessari provvedimenti cautelari quando l’istante rende verosimile che un suo diritto è leso o minacciato di esserlo (lett. a) e la lesione è tale da arrecargli un pregiudizio difficilmente riparabile (lett. b). L’adozione di un provvedimento cautelare è subordinata all’esistenza cumulativa dei seguenti presupposti: la parvenza di buon fondamento della richiesta di tutela giurisdizionale di merito (fumus boni iuris), l’esistenza di una lesione o di una minaccia di lesione del diritto dell’istante, il rischio di un pregiudizio difficilmente riparabile, l’urgenza e la proporzionalità. Nella fattispecie, il Pretore ha accertato l’adempimento di tutti questi presupposti da parte dell’istante, accogliendo pertanto il provvedimento richiesto, corredandolo di misure esecutive e respingendo la richiesta di prestazione di garanzia della controparte.

4.         Con l’impugnativa in esame, l’appellante contesta in sintesi l’adempimento delle suddette condizioni, le misure esecutive sancite dal primo giudice e la reiezione della postulata garanzia, richiamando in particolare l’incarto di merito OR.2019.36.

5.         Innanzitutto, quanto al fumus boni iuris, l’appellante critica il Pretore in quanto a suo dire egli si sarebbe limitato ad accertare che l’adempimento delle pattuizioni contrattuali fra le parti è controverso, che l’istruttoria nella causa di merito è in corso e che AP 1 ha offerto un ampio materiale testimoniale, senza tuttavia esprimere un parere di verosimiglianza. L’appellante aggiunge che la pretesa dell’attrice sarebbe tutt’altro che liquida, che non vi sarebbe alcun documento a comprova del pagamento integrale del prezzo di compravendita delle quote, che fra le parti nemmeno sarebbe stato stipulato un vero e proprio contratto di compravendita (v. doc. 19) e che parte della somma versata dalla controparte giungerebbe probabilmente da fonte illecita, laddove quest’ultima avrebbe persino ammesso che le pattuizioni fra le parti potrebbero essere nulle.

5.1    Premesso che l’appellante a tal riguardo non censura una carente motivazione della decisione pretorile e una violazione del suo diritto di essere sentito, il Pretore ha essenzialmente osservato che, a fronte delle pattuizioni contrattuali delle parti relative al trasferimento delle quote sociali, incomberà all’istruttoria nella causa di merito determinare, in base ai rispettivi oneri probatori, se le parti hanno adempiuto ai propri obblighi contrattuali. In particolare, ha evidenziato che l’attrice dovrà dimostrare l’integrale pagamento del prezzo (questione da approfondire sulla base dei documenti prodotti e dei testimoni richiesti), mentre la convenuta dovrà dimostrare ulteriori fatti che ostino al postulato trasferimento delle quote. In altre parole, il primo giudice ha ritenuto che in quello stadio della procedura la posizione dell’istante potesse ritenersi verosimile.

5.2    Ricordato che la gradazione probatoria richiesta in ambito cautelare è quella della verosimiglianza semplice, laddove è sufficiente che il giudice ritenga, nell’ambito del potere di apprezzamento a sua disposizione, che la pretesa dell’istante possa essere fondata e avere possibilità di successo, senza dovere escludere la possibilità di un esito opposto, l’affermazione dell’appellante secondo cui la controparte avrebbe riconosciuto la potenziale nullità delle pattuizioni è palesemente pretestuosa, siccome quest’ultima si è limitata a riportare la tesi avversa, sempre contestata e nemmeno approfondita né nella procedura cautelare di primo grado né in questa sede, per cui non occorre qui esaminarla. Quando poi l’appellante sostiene che dal doc. 19 si evincerebbe che la natura del contratto si avvicina a quella di un contratto finanziario piuttosto che a una compravendita, la censura è irricevibile per carente motivazione (art. 310 e 311 CPC), siccome essa non spiega quali conclusioni se ne dovrebbero trarre e perché ciò sarebbe determinante ai fini del giudizio. Pure irricevibile, in quanto generica, per nulla sostanziata né corredata da concreti riferimenti agli atti è l’allusione dell’appellante a una presunta provenienza illecita della somma a lei versata e alle richieste di chiarimento da lei infruttuosamente avanzate in tal senso. Quanto all’asserita assenza di documenti che indichino il versamento del prezzo, nell’incarto di merito vi sono svariati documenti, richiamati nell’istanza cautelare, attestanti accordi fra le parti (rispettivamente fra l’istante e società poi fusionate con la convenuta) in relazione alle suddette quote, ove il loro valore veniva inizialmente stimato in € 9'045'676.50 (doc. E e F), mentre dal doc. G il 50% (rispettivamente il 24.8%) delle quote sembrerebbe corrispondere a € 6'045'676.5 (rispettivamente a € 3'000'000.-). Dal doc. G emerge pure che al 9 aprile 2015, AO 1 aveva già versato alla controparte € 3'000'000.-. Dai doc. H; I e L risulta poi che __________ G__________ il 17 ottobre 2017 ha confermato la ricezione di € 6'045'680.-, rappresentante l’integrale prezzo di acquisto del 50% di __________, impegnandosi ad attuare il trasferimento delle quote. La censura appellatoria è pertanto infondata, ritenuto che tali aspetti dovranno essere approfonditi nella procedura di merito.

5.3    Ne discende che l’accertamento pretorile relativo alla parvenza di buon fondamento della causa di merito avviata dall’istante resiste alla critica e dev’essere confermato.

6.         Relativamente alla minaccia di lesione dei diritti dell’istante e al rischio di pregiudizio difficilmente riparabile, il primo giudice ha rilevato come la disposizione delle quote da parte della convenuta comporterebbe la perdita della prestazione individuale pretesa dall’istante (ovvero il trapasso delle quote in suo favore), che dev’essere tutelata e non equivale a una mera prestazione pecuniaria, considerato altresì che tale rischio non recede dinnanzi alla promessa di esecuzione volontaria della controparte.

6.1    L’appellante sostiene invece che il rischio di lesione non sussiste, e che esso non sarebbe in ogni caso difficilmente riparabile. In primo luogo rileva che, malgrado il lungo tempo trascorso dall’inizio della controversia e la sua possibilità di vendere le quote a terzi, essa non ha mai intrapreso atti tali da mettere in pericolo gli asseriti diritti della controparte. L’appellante sottolinea altresì di non essere intenzionata a trasferire le quote a terzi. Al contrario, nella propria risposta di merito 11 luglio 2019 (p. 9), essa ha segnalato la propria disponibilità a cedere alla controparte l’intera proprietà di __________, ovvero anche la rimanente quota del 50% di cui è proprietaria. Sarebbe ad ogni modo contrario ai suoi stessi interessi pregiudicare il valore della suddetta società, essendo piuttosto il suo interesse quello di mantenerne inalterato il valore o aumentarlo, in previsione della vendita della restante quota del 50% in suo possesso. L’appellante rileva pure come l’attrice non possa pretendere la prestazione individuale, ossia il trapasso delle quote, poiché esse non sono individualizzate, né sono oggetti ben determinati, rappresentando solo quote di valore della società. La controparte non potrebbe dunque chiedere il passaggio di proprietà delle quote a suo nome presso il Registro delle Imprese italiano, ritenuto che se le quote saranno vendute a terzi, essa potrà chiedere il risarcimento dei relativi danni. Inoltre, la controparte non subirebbe alcun danno qualora il capitale sociale della società dovesse aumentare, poiché otterrebbe comunque la metà delle quote della società, che anzi corrisponderebbe a un valore nominale maggiore.

6.2    La tesi secondo cui il trasferimento delle quote sarebbe inattuabile è irricevibile, siccome mai avanzata in prima sede, né presentata in questa sede argomentando sulla base dell’art. 317 CPC. Peraltro, già precedentemente all’insorgere della causa giudiziaria la convenuta si è in svariati documenti impegnata, a determinate condizioni, a trasferire le quote (doc. E, pt. 5.4; doc. F, pt. 2.2; doc. doc. G, pt. 4; doc. I, pt. C), per cui la censura risulta pure contraria alla buona fede (art. 2 CC e 52 CPC). Si può comunque aggiungere che la tutela giurisdizionale può evidentemente riguardare sia diritti materiali, sia diritti immateriali, e che qualora un trasferimento fisico delle quote non fosse possibile, la convenuta in caso di soccombenza dovrà comunque mettere la controparte nelle condizioni di poter esercitare i derivanti diritti.

6.3    Quanto all’eventuale possibilità per l’istante di richiedere un risarcimento dei danni, l’appellante non si confronta debitamente con l’accertamento pretorile secondo cui è una prestazione individuale a dover essere tutelata (la quale non è equivalente a una prestazione pecuniaria, v. ad esempio Güngerich in: Hausheer/Walter [ed.], Berner Kommentar, Schweizerische Zivilprozessordnung, Band II, Berna 2012, n. 37 ad art. 261 CPC), considerato che nella causa di merito AO 1 ha postulato il trapasso delle quote, e non il risarcimento dei danni. La censura è dunque irricevibile per carenza di motivazione e infondata nel merito.

6.4    L’appellante non si confronta neppure con l’accertamento pretorile secondo cui una promessa di prestazione volontaria non fa recedere il bisogno di tutela giurisdizionale dell’istante. Evidentemente, il fatto che la convenuta non abbia compiuto atti pregiudizievoli in passato, o che sostenga di non volerne compiere il futuro malgrado ne avrebbe la possibilità concreta, non è sufficiente per tutelare la pretesa dell’istante. Peraltro, la convenuta sarebbe in grado di pregiudicare i diritti dell’istante anche senza danneggiare direttamente __________.

6.5    Anche quando l’appellante sostiene che un aumento di capitale sociale non potrebbe danneggiare la controparte, la censura non convince. Nell’incarto di merito risultano diversi contratti con diverse società, in cui queste si impegnano, in diverse modalità, a trasferire il 50% delle quote in loro possesso, rispettivamente il 50% del capitale sociale (doc. E, F e G), laddove in base all’interpretazione che si darà dei contratti, un aumento del capitale sociale (rispettivamente il subentro di nuovi soci) potrebbe modificare i diritti di controllo della società.

6.6    Ne discende che, sotto questi aspetti, il giudizio pretorile resiste alla critica.

7.         Nell’impugnata decisione, il giudice di prima sede ha accertato l’urgenza del provvedimento in virtù della natura mobiliare delle quote sociali, assai facilmente disponibili.

7.1    L’appellante si oppone, evidenziando come la vertenza abbia avuto inizio nel giugno 2018 (doc. N), quando si è rifiutata di adempiere al contratto. Già da tale momento essa, se lo avesse voluto, avrebbe potuto compiere azioni a danno della controparte, ma non lo ha mai fatto, né quest’ultima ha nel relativo periodo richiesto una tutela cautelare, per cui l’appellante non vede perché la situazione dovrebbe essere cambiata e denotare ora, a distanza di più di un anno, un’urgenza che prima non aveva.

7.2    L’inerzia preprocessuale, rispettivamente un ritardo nell’agire, possono in effetti costituire un indizio che la tutela giudiziaria non sia necessaria. Una relativa richiesta potrebbe altresì costituire un abuso di diritto, da ammettersi in ogni caso con cautela e alla luce di tutte le circostanze del caso concreto. L’istante potrebbe difatti aver voluto prendersi il tempo per comprendere la fattispecie, valutare l'evolversi della situazione o tentare un approccio transattivo (Sprecher in: Spühler/Tenchio/ Infanger [ed.], Basler Kommentar, Schweizerische Zivilprozessordnung, 3a ed., n. 41 seg. ad art. 261 CPC; Rüetschi, Die Verwirkung des Anspruchs auf vorsorglichen Rechtsschutz durch Zeitablauf, in: sic! 2002, p. 418 seg.; DTF 117 II 575, consid. 4b).

7.3    Nella fattispecie, l’istante ha fatto valere una minaccia di lesione (e non una lesione già avverata) che può avvenire in ogni tempo, come correttamente già osservato dal primo giudice.

          A proposito delle prime avvisaglie della controversia, con lo scritto doc. N del 9 luglio 2018 __________ G__________ ha comunicato ad AO 1 la momentanea impossibilità di trasferire le quote, riferendosi alla necessità che le banche coinvolte approvassero gli accordi fra le parti, rispettivamente a divergenze circa l’ammontare del prezzo da pagare e all’adempimento di ulteriori condizioni affinché l’affare potesse essere portato a termine. Dall’incarto di merito risulta altresì che le parti hanno intavolato delle trattative bonali non andate a buon fine (v. ad esempio doc. 17 e 18). Con l’istanza cautelare, AO 1 ha inoltre osservato che la decisione di richiedere provvedimenti cautelari dopo l’inoltro della causa di merito deriva in particolare dal contenuto della relativa risposta della controparte, ove questa ha per la prima volta eccepito la presunta nullità del contratto, ovvero di non ritenersi vincolata a esso (questione che l’appellante non ha contestato). Se ne deve dedurre che, se in un primo tempo le parti discutevano sulle modalità di esecuzione del contratto e sui relativi presupposti, dopo l’inoltro della causa giudiziaria la vertenza si è estesa anche alla validità degli accordi. In considerazione di tali circostanze, l’attesa dell’istante non appare in contrasto con la buona fede, né tale da far decadere il suo diritto di chiedere un provvedimento cautelare, per cui le censure appellatorie non sono idonee a sovvertire il giudizio di prima sede.

8.         Il Pretore ha ritenuto le misure richieste proporzionali, siccome non vi è un altro strumento meno invasivo per raggiungere lo scopo. L’appellante non si confronta puntualmente con questo accertamento, nella misura in cui non spiega quali misure meno invasive avrebbero potuto essere altrettanto idonee, bensì si limita a ribadire che le postulate misure sarebbero inutili alla luce del tempo trascorso e dell’assenza di minacce o di danno per la controparte, questioni già risolte nei considerandi che precedono. L’appellante non può essere seguita nemmeno quando sostiene che le misure sarebbero per lei gravose e limiterebbero eccessivamente la sua attività. Essa non ha difatti contestato in alcun modo l’assunto pretorile secondo cui essa, avendo dichiarato di essere disposta a trasferire alla controparte tutte le quote societarie (e dunque di non essere intenzionata a intraprendere gli atti potenzialmente lesivi che la decisione pretorile ha inteso prevenire), non ha interesse degno di protezione a opporsi all’istanza. Si ricorda a tal riguardo che l’appellante, con le osservazioni di prima sede (pt. 1.4, p. 5), ha precisato di non avere disposto delle quote e di non avere intrapreso aumenti o diminuzioni di capitale poiché non lo ritiene né necessario, né utile. La censura è dunque irricevibile per carenza di motivazione e infondata nel merito, per cui il giudizio di prima sede merita conferma anche su questo punto.

9.         L’appellante osserva che le comminatorie di cui ai dispositivi 1.4 e 1.5 della decisione impugnata (multe disciplinari) esulano dal petitum dell’istante, ma non muove critiche concrete al Pretore a tal riguardo, di qui l’assenza di una valida censura. Quale questione di diritto, si può comunque rilevare abbondanzialmente che, giusta l’art. 267 CPC, il giudice che ordina il provvedimento cautelare prende anche le necessarie misure d’esecuzione. La dottrina ritiene in buona parte che ciò comporta la facoltà del giudice di stabilire d’ufficio le necessarie misure esecutive, in particolare nel caso delle multe disciplinari di cui all’art. 343 cpv. 1 lett. b e c CPC come quelle qui in esame (Hohl, Procédure civile, Tome II, 2. ed. 2010, n. 1881; Staehelin/Staehelin/ Grolimund, Zivilprozessrecht, 2. ed. 2013, p. 435, n. 33; Bohnet in: Bohnet/Haldy/Jeandin/Schweizer/Tappy [ed.], CPC Code de procédure civile, 2011, n. 3 ad art. 267 CPC; Kellerhals in: Berner Kommentar ZPO, Band II, n. 49 ad art. 343 CPC; Trezzini in: Commentario pratico al Codice di diritto processuale civile svizzero, IIa ed., Vol. II, n. 14 seg. ad art. 267 CPC), o al massimo che possa bastare una generica richiesta da parte dell’istante (Güngerich in: Berner Kommentar ZPO, Band II, n. 2 ad art. 267 CPC; Kofmel Ehrenzeller in: Oberhammer/ Domej/Haas [ed.], Kurzkommentar ZPO, 2. ed. 2014, n. 2 ad art. 267 CPC), laddove quest’ultima nella fattispecie ha richiesto esplicitamente la comminatoria dell’art. 292 CPS.

10.      L’appellante contesta altresì la possibilità concreta di comminare una multa disciplinare per ogni giorno di ritardo in caso di mancato adempimento degli ordini del Pretore (dispositivo 1.5), siccome nella fattispecie l’ordine cautelare impostole consiste in un’omissione e non in un’azione. Ora, giusta la giurisprudenza del Tribunale federale, la multa disciplinare secondo l'art. 343 cpv. 1 lett. c CPC è possibile e può essere idonea anche quando dev'essere eseguito un obbligo di omettere, soprattutto se ha lo scopo di far cessare all’interessato un comportamento illecito durevole o di sanzionare il mancato adempimento di un divieto (DTF 142 III 587, consid. 5.2 e riferimenti ivi citati). In tale senso, incomberà al giudice di prima sede stabilire con separata decisione, nel caso in cui un tale comportamento lesivo si manifesterà, se una multa per ogni giorno di ritardo sia giustificata, mentre in caso contrario, la convenuta non ne subirebbe alcun pregiudizio.

11.      L’appellante rimprovera al primo giudice una violazione del diritto di essere sentito di __________ G__________, al quale sono state indirizzate le comminatorie suddette malgrado egli non sia stato coinvolto nella vertenza e non sia il destinatario della decisione impugnata.

Ora, ad __________ G__________ non sono state impartite le suddette comminatorie quale persona fisica a sé stante, bensì nella sua qualità di organo societario, ciò che è ammissibile (Kellerhals, op. cit., n. 50 ad art. 343 CPC). Come si evince dal relativo estratto del Registro di commercio, egli è stato amministratore unico di AP 1 con diritto di firma individuale da dicembre 2000 a febbraio 2020, e dunque sin dall’inizio della vertenza fra le parti. Ne consegue che egli nel periodo in esame era l’unico organo atto a manifestare e implementare la volontà della società ed era forzatamente a conoscenza dei temi in discussione. Nello specifico, l’eventualità delle suddette misure d’esecuzione era già ben nota alla convenuta, e di riflesso anche all’organo societario, da una semplice lettura dell’istanza cautelare (che postulava una comminatoria ex art. 292 CPS nei confronti degli organi della convenuta) e della decisione supercautelare 22 luglio 2019 (ove le misure esecutive venivano allargate alle multe disciplinari ai sensi dell’art. 343 cpv. 1 lett. b e c CPC), tant’è che la società ha preso posizione sull’argomento con le sue osservazioni 30 luglio 2019 (p. 6-7), evidenziando essa stessa come la comminatoria dell’art. 292 CPS avrebbe dovuto indirizzarsi non tanto verso la società, quanto piuttosto verso i suoi organi o rappresentanti. Del resto, come opportunamente evidenzia la parte appellata, le contestazioni appellatorie relative alle misure d’esecuzione del Pretore e la censura relativa al diritto di essere sentito dell’organo non sono state presentate da __________ G__________, bensì dalla società, per cui essa stessa non attua alcuna distinzione o cesura fra lei e il suo organo societario. Ne discende la pretestuosità della censura, che alla luce dei principi della buona fede e del divieto dell’abuso di diritto non merita tutela.

12.      Infine, per quanto riguarda la garanzia ex art. 264 CPC postulata dalla convenuta, il giudice di prime cure l’ha rifiutata in quanto essa non ha reso verosimile il timore di subire un danno concreto, allegando solamente potenziali danni teorici. Con il gravame, l’appellante non si confronta debitamente con questo accertamento, limitandosi in larga parte a una ricopiatura delle osservazioni di prima sede e ribadendo la possibilità teorica di un suo fallimento qualora alcuni dei suoi redditi dovessero cessare e la possibilità di un aumento di capitale fosse preclusa. Tali censure sono dunque irricevibili (art. 310 e 311 CPC). Anche quando l’appellante rileva che la controparte sarebbe solo formalmente una società svizzera, avrebbe un patrimonio sconosciuto e beneficiari, rispettivamente capitali, iraniani o malesi, non si vede come ciò possa influire nella valutazione dell’ipotetico danno che le misure ordinate potrebbero causarle (né essa lo spiega), trattandosi comunque di affermazioni oltremodo generiche. Anche su questo punto, la decisione pretorile resiste pertanto alla critica.

13.      Ne consegue che l’appello dev’essere respinto nella misura in cui è ricevibile, con conseguente conferma della decisione impugnata. Le spese processuali e le ripetibili della procedura di secondo grado seguono la soccombenza dell’appellante (art. 106 cpv. 1 CPC), e sono calcolate sulla base degli art. 2, 10 e 13 LTG, 11 e 13 RTar. Il valore litigioso, determinante per un eventuale ricorso al Tribunale federale, supera agevolmente i fr. 30'000.- previsti dall’art. 74 cpv. 1 lett. b LTF.

14.      Vertendo su un appello contro una decisione adottata in procedura sommaria, il presente giudizio viene emanato da questa Camera nella composizione di un giudice unico giusta l’art. 48b cpv. 1 lett. b cifra 2 LOG.

Per questi motivi,

richiamati l’art. 106 CPC, la LTG e il RTar

decide:

                                    I.   L’appello 27 dicembre 2019 di AP 2è respinto, nella misura in cui è ricevibile.

                                   II.   Le spese processuali della procedura d’appello, pari a fr. 6’000.-, sono poste a carico dell’appellante, che rifonderà all’appellata fr. 3'500.- per ripetibili di seconda sede.

                                  III.   Notificazione:

-      -         

                                         Comunicazione alla Pretura del Distretto di Lugano, sezione 1

Per la seconda Camera civile del Tribunale d’appello

Il presidente                                                          La vicecancelliera

Rimedi giuridici

Nelle cause a carattere pecuniario è dato ricorso in materia civile al Tribunale federale, 1000 Losanna 14, entro 30 giorni dalla notificazione del testo integrale della decisione (art. 100 cpv. 1 LTF), se il valore litigioso è superiore a fr. 30'000.-; per valori inferiori il ricorso è ammissibile se la controversia concerne una questione di diritto di importanza fondamentale (art. 74 cpv. 2 LTF). In presenza di una decisione pregiudiziale o incidentale, il ricorso è ammissibile solo se la stessa può causare un pregiudizio irreparabile o se l’accoglimento del ricorso comporterebbe immediatamente una decisione finale consentendo di evitare una procedura probatoria defatigante o dispendiosa (art. 93 LTF). Qualora non sia dato il ricorso in materia civile è possibile proporre negli stessi termini ricorso sussidiario in materia costituzionale (art. 113, 117 LTF).  La parte che intende impugnare una decisione sia con un ricorso ordinario sia con un ricorso in materia costituzionale deve presentare entrambi i ricorsi con una sola e medesima istanza (art. 119 LTF). Contro le decisioni in materia di misure cautelari il ricorrente può far valere soltanto la violazione di diritti costituzionali (art. 98 LTF).

12.2019.219 — Ticino Tribunale di appello diritto civile La seconda Camera civile 06.04.2020 12.2019.219 — Swissrulings