Incarto n. 12.2019.210
Lugano 19 febbraio 2020/jh
In nome della Repubblica e Cantone Ticino La seconda Camera civile del Tribunale d'appello
composta del giudice:
Fiscalini, presidente,
vicecancelliera:
Bellotti
sedente per statuire nella causa - inc. n. SO.2019.1000 della Pretura della Giurisdizione di Locarno-Campagna promossa con istanza 7 novembre 2019 da
AO 1
contro
AP 1
chiedente l’adozione delle misure previste dall’art. 731b CO, siccome la società è priva di
un ufficio di revisione abilitato e non ha rinunciato alla revisione limitata (art. 727 seg. CO);
domanda accolta dal Pretore con Decisione 4 dicembre 2019, con la quale ha sciolto la
società convenuta e ne ha ordinato la liquidazione secondo le prescrizioni applicabili al
fallimento;
appellante la convenuta con appello 12 dicembre 2019, con cui ha chiesto di annullare il querelato giudizio e di revocare lo scioglimento;
visti gli ulteriori scritti 3 gennaio 2020 e 11 febbraio 2020 dell’appellante;
letti ed esaminati gli atti e i documenti prodotti;
ritenuto
in fatto e in diritto:
che costatata una lacuna organizzativa della società AP 1, priva di un organo di revisione abilitato senza che vi sia stata una rinuncia alla revisione limitata ai termini di legge (art. 727 seg. CO e 62 ORC), l'Ufficio del registro di commercio (qui di seguito: URC) l’ha invano diffidata, dapprima tramite raccomandata 13 giugno 2019 (ritornata al mittente con la dicitura “non ritirato”, v. doc. B e C), e in seguito tramite pubblicazione sul FUSC del 20 settembre 2019 (doc. D), a ripristinare la situazione legale e a notificare la pertinente iscrizione entro il termine di 30 giorni, menzionando le prescrizioni determinanti e le conseguenze giuridiche nel caso della loro violazione (art. 154 cpv. 1, 2 e 2bis ORC);
che in assenza di riscontri, con istanza 7 novembre 2019 l’URC ha convenuto la AP 1 innanzi alla Pretura della Giurisdizione di Locarno-Campagna, chiedendo che nei suoi confronti fossero adottate le misure necessarie (art. 731b e 941a cpv. 1 CO, art. 154 cpv. 3 ORC);
che con la sua istanza l’URC ha pure segnalato al Pretore l’esistenza di attestati di carenza beni a carico della società (doc. E);
che in data 12 novembre 2019 il Pretore ha fissato alla convenuta, con notifica al recapito postale dell’amministratore unico (AU) __________ H__________, un termine di 15 giorni per ripristinare la situazione legale (designazione di un ufficio di revisione abilitato), pena lo scioglimento e la messa in liquidazione della società secondo le prescrizioni applicabili al fallimento;
che il Pretore, preso atto del mancato ripristino della situazione legale entro il termine assegnato, con Decisione 4 dicembre 2019 ha accolto l'istanza e disposto lo scioglimento della società in applicazione dell’art. 731b cpv. 1bis n. 3 CO, ordinandone la liquidazione in via di fallimento e ponendo le spese processuali, pari a fr. 100.-, a carico della medesima;
che con scritto recante la data del 14 dicembre 2019, ma in realtà pervenuto a questa Camera già il 12 dicembre 2019, l’AU __________ H__________, agendo per conto della società, ha presentato “ricorso” (correttamente: appello) contro il suddetto giudizio, sottolineando l’interesse dell’azionista al mantenimento dell’iscrizione della ditta e l’intenzione di ripristinare la situazione legale mediante nomina dell’ufficio di revisione, chiedendo pertanto la sospensione della procedura di liquidazione;
che il rimedio, diretto contro una decisione finale emanata in una procedura sommaria dal valore litigioso superiore a fr. 10'000.-, è tempestivo (art. 250 lett. c n. 6, 308 cpv. 1 lett. a e 314 CPC);
che con scritto 12 dicembre 2019 l’appellante è stata invitata dal Presidente di questa Camera a versare l’importo di fr. 800.- entro il 30 dicembre 2019 in garanzia delle spese processuali presumibili;
che con scritto 3 gennaio 2020 l’appellante ha informato questa Camera della momentanea impossibilità, per la società, di versare l’anticipo richiesto e ha postulato la proroga del termine, ritenuti gli sforzi ancora infruttuosi dell’azionista nel reperire investitori o acquirenti e lo stallo della situazione, considerato il periodo festivo e di fine anno;
che il 7 gennaio 2020 è stato assegnato all’appellante un ultimo termine improrogabile scadente il 27 gennaio 2020 per versare l’anticipo di fr. 800.-, con l’avvertenza che in caso di mancato pagamento la Camera non sarebbe entrata nel merito dell’appello ai sensi dell’art. 101 cpv. 3 CPC;
che il 27 gennaio 2020, ovvero l’ultimo giorno del termine suppletorio, sul conto del Tribunale d’appello CH50 0900 0000 6901 0370 9 sono stati accreditati fr. 793.73 (EUR 750.- al corso di cambio di 1.0583);
che l’importo mancante (fr. 6.27) è stato versato sul conto suddetto solamente in data 10 febbraio 2020 (accredito di fr. 7.-), per cui l’ultimo termine improrogabile per versare l’intero anticipo richiesto non è stato salvaguardato, ritenuto che esso era perentorio, che l’appellante nemmeno ha inoltrato un’istanza di assistenza giudiziaria atta a sospenderlo e che l’assegnazione di un ulteriore termine era esclusa (v. ad esempio Urwyler/Grütter in: Brunner/Gasser/ Schwander [ed.], Schweizerische Zivilprozessordnung [ZPO] Kommentar, 2. ed., n. 5 ad art. 101; Suter/Von Holzen in: Sutter-Somm/Hasenböhler/Leuenberger [ed.], Kommentar zur Schweizerischen Zivilprozessordnung [ZPO], 3. ed., n. 9 ad art. 101);
che in tali circostanze la Camera non può entrare nel merito dell’appello e deve dichiararlo inammissibile;
che in ogni caso, l’appello sarebbe stato comunque da respingere, essendo incontestabile che la decisione del Pretore di pronunciare lo scioglimento della società e di ordinarne la liquidazione secondo le prescrizioni applicabili al fallimento era ineccepibile (né l’appellante sostiene il contrario);
che difatti la società, in modo del tutto inspiegabile e incomprensibile, non ha reagito né alle richieste dell’URC di ripristinare la situazione legale formulate in due diversi momenti, con la raccomandata del 13 giugno 2019 (doc. B e C) e con la pubblicazione sul FUSC del 20 settembre 2019 (doc. D), né tantomeno alla diffida pretorile 12 novembre 2019 con cui le era stato assegnato un ultimo termine per agire in tal senso, accompagnato dall’esplicita comminatoria dello scioglimento della società e della sua liquidazione, per cui da questo comportamento il giudice di prime cure poteva senz’altro presumere che la società neppure avrebbe dato seguito a eventuali provvedimenti meno severi, quali la nomina dell’organo mancante (DTF 4A_158/2013 dell’8 luglio 2013, consid. 2.1.6; DTF 4A_706/2012 del 29 luglio 2013, consid. 2.2.2; DTF 4A_354/2013 del 16 dicembre 2013, consid. 2.1.3; IICCA del 27 novembre 2019, inc. 12.2019.119);
che oltretutto la convenuta neppure ha poi provveduto a ripristinare la situazione di legalità nelle more della causa, anche solo nella procedura ricorsuale (ciò che, in base alla dottrina e alla giurisprudenza, sarebbe idoneo a evitare lo scioglimento della società che presentava lacune nell’organizzazione,
cfr. Lorandi, Konkursverfahren über Handelsgesellschaften ohne Konkurseröffnung - Gedanken zu Art. 731b OR, in: AJP 11/2008 p. 1386; Lorandi, Organisationsmängel von Gesellschaften mit tückischen Folgen, in: ST 1-2/2009 p. 91; DTF 136 III 369, consid. 11.4.3);
che ancora con scritto 11 febbraio 2020, l’appellante non ha preannunciato l’imminente ripristino della situazione legale né tantomeno ha prodotto documenti atti a comprovare passi concreti in tal senso, bensì si è limitata a riferire di tentativi volti a reperire nuovi investitori e saldare i debiti societari, rispettivamente dell’esistenza di cause giudiziarie all’estero e ad allegare documenti ivi riferiti, questioni tuttavia che non attengono alla presente procedura ed erano in larga parte proponibili innanzi al giudice di prima sede, per cui esse sono ora tardive e irricevibili (art. 317 CPC);
che peraltro la sanatoria nelle more di causa, soprattutto se in seconda sede, rappresenta una possibilità che non può essere abusata mediante continui temporeggiamenti, considerate oltretutto la celerità della procedura sommaria che qui ci occupa e l’assenza di motivi concreti che avrebbero impedito all’appellante di nominare tempestivamente un ufficio di revisione oppure di rinunciare a esso ai sensi dell’art. 727a cpv. 2 CO;
che in siffatte circostanze nemmeno si giustificava una sospensione del procedimento ai sensi dell’art. 126 CPC (se la richiesta contenuta nell’appello di decretare la “sospensione della procedura di liquidazione” fosse da intendere in tale maniera);
che se la suddetta richiesta fosse stata invece tesa al conferimento dell’effetto sospensivo all’appello, essa sarebbe stata superflua, visto che l’art. 315 cpv. 1 CPC lo conferiva per legge, ed è ora superata dall’emanazione del presente giudizio;
che per tutti i suesposti motivi, l’appello è da dichiarare inammissibile per mancato tempestivo versamento dell’anticipo, e sarebbe comunque da respingere nel merito, con conseguente conferma della decisione pretorile;
che le spese giudiziarie di questa procedura vanno calcolate sulla base di un valore litigioso di fr. 100'000.-, pari al capitale sociale della convenuta (doc. A; DTF 4A_315/2010 del 19 agosto 2010, consid. 2; DTF 4A_278/2010 dell’8 luglio 2010, consid. 6; DTF 4A_106/2010 del 22 giugno 2010, consid. 6; IICCA del 25 agosto 2011, inc. 12.2011.133; IICCA del 29 aprile 2019, inc. 12.2019.2), seguono la soccombenza dell’appellante (art. 106 CPC) e sono calcolate secondo i dettami degli art. 2, 7, 9,13 e 21 LTG, mentre non si attribuiscono ripetibili all’URC (che peraltro nemmeno si è espresso nella procedura di seconda sede);
che visto l’esito della causa, il presente giudizio può essere emanato da questa Camera nella composizione di un giudice unico (art. 48b cpv. 1 lett. a n. 1 LOG).
Per questi motivi,
richiamati per le spese l’art. 106 CPC nonché la LTG
decide:
1. L’appello 12 dicembre 2019 di AP 1 è inammissibile per mancato versamento dell'anticipo.
2. Le spese processuali della procedura di secondo grado, pari a fr. 400.-, sono a carico dell’appellante. Non si attribuiscono ripetibili.
3. Notificazione:
- -
Comunicazione alla Pretura della Giurisdizione di Locarno-Campagna e all’Ufficio federale del registro di commercio, Berna
Per la seconda Camera civile del Tribunale d’appello
Il presidente La vicecancelliera
Rimedi giuridici
Nelle cause a carattere pecuniario con un valore litigioso superiore a fr. 30'000.- è dato ricorso in materia civile al Tribunale federale, 1000 Losanna 14, entro 30 giorni dalla notificazione del testo integrale della decisione (art. 100 cpv. 1 LTF). Qualora non sia dato il ricorso in materia civile è possibile proporre negli stessi termini ricorso sussidiario in materia costituzionale (art. 113, 117 LTF). La parte che intende impugnare una decisione sia con un ricorso ordinario sia con un ricorso in materia costituzionale deve presentare entrambi i ricorsi con una sola e medesima istanza (art. 119 LTF).