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Ticino Tribunale di appello diritto civile La seconda Camera civile 30.11.2020 12.2019.200

November 30, 2020·Italiano·Ticino·Tribunale di appello diritto civile La seconda Camera civile·HTML·3,889 words·~19 min·4

Summary

Mandato (registrazione di brevetti), legittimazione passiva

Full text

Incarto n. 12.2019.200

Lugano 30 novembre 2020/lk  

In nome della Repubblica e Cantone Ticino  

La seconda Camera civile del Tribunale d'appello

chiedente la condanna solidale dei convenuti al pagamento di fr. 37'100.- oltre interessi;

pretesa avversata dai convenuti, ritenuto che PA 2 e AO 1 hanno

altresì contestato la loro legittimazione passiva;

vista la decisione 28 ottobre 2019 con cui il Pretore aggiunto ha accolto la petizione nei

confronti di PI 1 e l’ha respinta per quanto riguarda

gli altri due convenuti, per assenza di legittimazione passiva;

appellante l’attrice con appello 29 novembre 2019, con cui ha chiesto la riforma del

querelato giudizio nel senso di accogliere la petizione anche nei confronti di AO 1

, protestando spese e ripetibili di entrambe le sedi;

mentre AO 1 con risposta 21 febbraio 2020 ha postulato la reiezione del

gravame, pure con protesta di spese e ripetibili;

letti ed esaminati gli atti e i documenti prodotti;

ritenuto

in fatto:

A.        La societàAP 1 (il cui amministratore unico è l’ing. __________ Z__________) si è occupata in diverse occasioni della registrazione e della gestione di brevetti intestati alla società portoghese PI 1 (doc. F e 7) a fronte di una relazione contrattuale istauratasi negli anni ’90.

B.        Previo ottenimento dell’autorizzazione ad agire, con petizione 24 giugno 2016 AP 1 ha chiesto alla Pretura del Distretto di Lugano, sezione 1, di condannare in solido PI 1 (qui di seguito “PI 1”), AO 1 e PI 2 al pagamento di fr. 37'100.- oltre interessi al 5% dal 12 settembre 2005 a fronte di 8 fatture emesse fra marzo e settembre 2005 rimaste insolute (doc. G-O). Per fondare l’invocato rapporto di solidarietà l’attrice ha evidenziato di avere sempre ricevuto istruzioni, nell’ambito degli incarichi a lei conferiti, dal dott. AO 1 e dall’avv. PA 2, mentre PI 1 sarebbe stata il semplice costrutto societario utilizzato dagli altri due convenuti per l’intestazione formale dei brevetti.

C.        Il 25 luglio 2016 l’avv. PA 2 ha sollevato l’eccezione della sua assente legittimazione passiva, appellandosi inoltre al segreto professionale e chiedendo la sua estromissione dalla procedura, ciò che a suo dire avrebbe anche comportato l’incompetenza territoriale della Pretura. Il Pretore ha dichiarato l’istanza inammissibile con decisione del 16 settembre 2016.

D.        Con risposta 19 ottobre 2016 i tre convenuti congiuntamente si sono opposti alla petizione. Essi hanno eccepito l’assenza di legittimazione passiva di AO 1 e PA 2 (quest’ultimo unico fra i convenuti ad essere domiciliato in Svizzera), l’incompetenza territoriale della Pretura di Lugano, la mancata legittimazione attiva dell’attrice e la prescrizione della pretesa azionata, contestandone altresì il buon fondamento per carente svolgimento delle prestazioni.

In particolare, in merito alla legittimazione passiva, i convenuti hanno osservato che PI 1, società di diritto portoghese fondata da un gruppo industriale italiano (il “Gruppo T__________”, facente capo ad __________ T__________), sarebbe l’unica e sola controparte contrattuale dell’attrice e proprietaria del brevetto di cui trattasi, ritenuto inoltre che le fatture in esame sono intestate unicamente alla medesima. PI 2 e AO 1 si sarebbero invece limitati a collaborare con la società portoghese sulla base di specifici accordi sottoscritti con la medesima, in virtù dei quali essi sono intervenuti nella gestione del mandato oggetto della presente controversia.

E.        Con replica 13 dicembre 2016 e duplica 1° febbraio 2017 le parti hanno ulteriormente sostanziato le proprie antitetiche posizioni, contestando quelle avverse.

F.        Dopo l’esperimento dell’istruttoria e la produzione degli allegati conclusivi scritti, con decisione 28 ottobre 2019 il Pretore aggiunto ha accolto la petizione nei confronti di PI 1 (con seguito di spese e ripetibili a carico di quest’ultima) e l’ha respinta per quanto riguarda gli altri due convenuti (con seguito di spese e ripetibili a carico dell’attrice).

G.       Con atto di appello 29 novembre 2019 l’attrice si è aggravata contro il suddetto giudizio, postulandone la riforma nel senso di

accogliere la petizione anche nei confronti di AO 1 e di condannarlo dunque solidalmente al pagamento dell’importo di fr. 37'100.-.

H.        Dei tre convenuti di cui alla procedura di prima sede, solo AO 1 ha presentato una risposta all’appello in data 21 febbraio 2020, postulando la reiezione del gravame.

E considerato

in diritto:

1.         L’art. 308 cpv. 1 lett. a CPC prevede che sono impugnabili mediante appello le decisioni finali di prima istanza, posto che in caso di controversie patrimoniali il valore litigioso secondo l'ultima conclusione riconosciuta nella decisione sia di almeno fr. 10'000.- (cpv. 2). Nella fattispecie tale valore supera pacificamente la soglia testé menzionata. I termini di impugnazione e risposta sono di 30 giorni (art. 311 e 312 CPC). Nel caso concreto l’appello 29 novembre 2019 contro la decisione 30 novembre 2020 è tempestivo, così come è tempestiva la risposta all’appello 21 febbraio 2020.

2.         L’atto di appello deve contenere i motivi di fatto e di diritto sui quali si fonda ed essere motivato (art. 310 e 311 cpv. 1 CPC). L’appellante deve spiegare non perché le sue argomentazioni siano fondate, ma perché sarebbero erronee o censurabili le motivazioni del Pretore aggiunto. Egli non può dunque limitarsi a proporre una propria tesi e una propria lettura dei fatti, bensì deve offrire critiche puntuali, esplicite e circostanziate, poiché l'autorità di appello deve essere messa nella misura di comprendere agevolmente le censure ricorsuali, pena l’irricevibilità delle medesime.

3.         Con la decisione impugnata, il giudice di prima sede ha dapprima respinto l’eccezione di incompetenza territoriale e di prescrizione sollevata dai convenuti, rilevando poi in sintesi che PI 1 è chiaramente la mandante dell’attrice, che lo svolgimento delle prestazioni di cui alle fatture non è stato contestato e che l’asserita carente esecuzione del mandato non è stata dimostrata. Di qui la sua condanna al pagamento dell’importo azionato.

4.         Per quanto riguarda il ruolo di PI 2 e AO 1, il Pretore aggiunto ha accertato che il loro compito era di fornire consulenza alla società convenuta, il primo di natura legale e il secondo di natura tecnica (organizzativa e di marketing). Fra essi e l’attrice non è stato concluso alcun mandato in forma scritta, potendosi altresì escludere la conclusione di un mandato in forma tacita secondo il principio dell’affidamento (art. 18 CO). Difatti, posto che non emerge dagli atti alcuna volontà soggettiva comune in tal senso, l’attrice non poteva oggettivamente e in buona fede comprendere che la posizione delle persone suddette fosse quella di mandanti: la loro funzione di consulenti e di rappresentanti della società non poteva sfuggirle (essendo la stessa professionista del ramo), poco importando che essa non conoscesse esattamente quali fossero i rapporti che li legavano a PI 1. L’attrice avrebbe dovuto disporre di ulteriori elementi per supporre in buona fede che gli stessi volessero stipulare con lei un contratto di mandato, ciò che non si realizza nella fattispecie. La stessa attrice del resto ha riconosciuto che sarebbe stato insensato intestare le fatture a dei terzi, ovvero ai due convenuti, quando le prestazioni sono state erogate a PI 1, intestataria dei brevetti. A tal riguardo è pure irrilevante che sia stato AO 1 ad avvicinare __________ Z__________ (quando quest’ultimo ancora lavorava presso un altro datore di lavoro), potendo ben il consulente interessarsi ai servizi di un professionista in favore di PI 1. Anzi, anche da ciò l’attrice doveva comprendere che la sua controparte contrattuale fosse la mandante del consulente, e non il consulente stesso. Parimenti irrilevante è che i due consulenti abbiano fornito istruzioni al teste __________ P__________, non soltanto perché quest’ultimo non è un collaboratore dell’attrice, ma soprattutto perché era loro compito dare istruzioni o fornire spiegazioni al mandatario del cliente PI 1.

5.         Con il gravame, l’appellante chiede che AO 1 sia considerato condebitore solidale unitamente a PI 1 dell’importo di fr. 37'100.- oltre interessi in quanto parte del contratto di mandato di cui trattasi. A suo modo di vedere, la copiosa documentazione agli atti evidenzierebbe come la società portoghese non fosse altro che “un mezzo utilizzato da una o più persone fisiche veri mandanti della AP 1”.

Innanzitutto, a mente dell’appellante, PI 1 sarebbe una società di sede, in quanto costituita a __________, “noto paradiso fiscale, per motivi chiaramente legati alla tassazione dei brevetti che sono stati poi inseriti tra gli attivi della società”.

Il Pretore aggiunto avrebbe altresì a torto trascurato che AO 1 si è rivolto a __________ Z__________ ancor prima della costituzione di PI 1, per cui “a quel momento il contratto di mandato legava il dott. AO 1 o terze persone, certo non una società non ancora costituita”. Parimenti, il primo giudice avrebbe omesso di considerare quanto esposto alla p. 12 delle conclusioni 9 aprile 2018, ovvero che “Va anche sottolineato, così come risulta dal documento R secondo secondo foglio, e-mail 16 settembre 2005 tra l’ing. Z__________ e la dott.ssa M__________, che il mandato alla AP 1 è stato disdetto da quest’ultima a nome del signor AO 1, non si fa menzione in quella comunicazione, né di PI 1, né del signor T__________”.

L’appellante ribadisce nel seguito che, dovendo discutere di aspetti ed elementi tecnici con i clienti che richiedevano la registrazione di brevetti, le istruzioni ricevute da AO 1 potevano in buona fede indurla a ritenerlo il mandante dei servizi resi.

Il teste __________ P__________, nuovo consulente in materia di brevetti per conto della società convenuta, ha inoltre osservato nella sua audizione del 16 novembre 2017 di non sapere se AO 1 fosse il beneficiario effettivo di PI 1, né di conoscere quello che, secondo le tesi della controparte, sarebbe stato l’avente diritto della società (“Il nome T__________ non mi dice nulla”). In aggiunta a ciò, il medesimo teste ha riferito che AO 1 era uno degli inventori del brevetto di cui si è occupato, e che questi gli forniva spiegazioni di ordine tecnico.

L’appellante sostiene pure che sull’intestazione dei brevetti fosse inizialmente indicato, quale proprietario, anche il nome di AO 1, e che questo sia stato successivamente sostituito da quello di PI 1, per cui si può ipotizzare che vi sia stata una cessione fra il primo e la seconda, in merito alla quale la controparte non ha fornito spiegazioni. A dire dell’appellante, tale cessione potrebbe essere avvenuta per i motivi fiscali sopra citati.

Vi sarebbe peraltro da considerare che il convenuto non era un organo di PI 1 e che il medesimo avrebbe dichiarato, nel suo verbale del 14 dicembre 2017, di non avere mai ricevuto “alcun incarico da PI 1 né come lavoratore, né come mandatario, né come consulente ritenuto che egli stesso afferma di esserlo stato del Gruppo T__________”.

Per sintetizzare, l’appellante sostiene che essa potesse in buona fede ritenere AO 1 quale suo mandante in virtù dei contatti con esso avuti, del suo ruolo di inventore e quantomeno iniziale proprietario dei brevetti (ignorando la medesima le circostanze attinenti a un’eventuale cessione dei relativi diritti), rispettivamente quale avente diritto di PI 1. Tali conclusioni sarebbero corroborate dalla mancata evasione della domanda di edizione rivolta ai convenuti: i medesimi difatti, nonostante la produzione in causa dei doc. 5, 8e9a comprova della corrispondenza intrattenuta con __________ Z__________ nel 1999, 2002, 2003, 2004 e 2015, in sede di edizione hanno rilevato, in assoluta malafede, di non possedere più i documenti richiesti.

6.         Premesso che nella presente procedura l’onere della prova in relazione alla legittimazione passiva dei convenuti incombeva all’attrice, e che quest’ultima doveva portare una prova piena, le sue allegazioni possono essere esaminate sulla base di due diversi fondamenti giuridici. In primo luogo, si può prendere in considerazione la stipulazione di un mandato per atti concludenti, ed esaminare (come fatto dal primo giudice) se l’attrice potesse oggettivamente e in buona fede comprendere dal comportamento di AO 1 la sua intenzione di vincolarsi personalmente. In secondo luogo, le argomentazioni appellatorie inducono a una riflessione sul principio della trasparenza (“Durchgriff”), che pur non essendo stato invocato può essere tenuto in considerazione (art. 57 CPC). Tale principio impone, in casi del tutto eccezionali, di ignorare l'indipendenza e l'autonomia giuridica sussistente tra una società e le persone che la controllano e ne possiedono il capitale. Le condizioni d'applicazione del principio della trasparenza sono nondimeno estremamente restrittive. Innanzitutto deve esservi un rapporto di dipendenza e di subordinazione tra la società e quelle persone: queste ultime devono controllare la società (ad esempio quale azionista unico o principale oppure quale beneficiario economico). In altre parole, tra la società e costoro deve esservi identità economica. Occorre poi che il richiamo all'autonomia giuridica della società costituisca un abuso di diritto giusta l'art. 2 cpv. 2 CC, rispettivamente una violazione del principio dell'affidamento o di interessi legittimi di un terzo. In altre parole, il principio della trasparenza trova applicazione solo qualora sia dimostrato un ricorso alla persona giuridica manifestamente contrario al suo scopo e alla sua funzione, tale da non poter essere riconosciuto dalla legge (IICCA del 18 giugno 2012, inc. 12.2011.200, consid. 4 e riferimenti ivi citati; IICCA del 17 luglio 2008, inc. 12.2007.106, consid. 7.2; DTF 132 III 489, consid. 3.2).

7.         Nella fattispecie, il semplice fatto che PI 1 abbia la propria sede a __________ e che la scelta di tale sede fosse eventualmente da ricondurre a fini fiscali non prova che la stessa fungesse da schermo societario (società di comodo) o fosse controllata da AO 1. L’appellante non indica elementi concreti dai quali si possa desumere che quest’ultimo sia il fondatore o il beneficiario economico della società (a dire dei convenuti, controllata dal Gruppo T__________ e da __________ T__________) o che il medesimo la gestisse, determinandone decisioni e strategie. In particolare, il teste __________ P__________ non fornisce spiegazioni a tal riguardo, né dal fatto che egli non conosca __________ T__________ si può trarre una dimostrazione delle tesi appellatorie. Per di più la teste __________ M__________ (professoressa e ricercatrice che ha collaborato con PI 1) ha affermato che a suo modo di vedere la società convenuta è effettivamente riconducibile al Gruppo T__________ e ad __________ T__________ (verbale del 16 novembre 2017, p. 3).

8.         Il richiamo dell’appellante all’interrogatorio di AO 1 non permette di accertare una contraddizione nella posizione di quest’ultimo o in quanto esposto dal primo giudice in relazione al ruolo di consulente tecnico: il convenuto si è limitato a dichiarare di avere prestato assistenza a PI 1 dietro disposizioni di __________ T__________ (verbale del 14 dicembre 2017, p. 5). Ora, nella presente fattispecie occorre determinare se il medesimo operasse per conto/in favore della società o anche a titolo personale. Che l’incarico sia stato conferito direttamente da PI 1 o da terzi non è decisivo.

9.         Quanto all’e-mail del 16 settembre 2005, non risulta che l’attrice negli allegati introduttivi di prima sede vi abbia fatto esplicito riferimento, esponendo delle relative considerazioni, per cui essa non poteva pretendere che il primo giudice si chinasse sulla questione, esaminando spontaneamente la miriade di documenti contenuti nel plico doc. R. Peraltro, al “secondo foglio” menzionato dall’appellante non vi è traccia della citata e-mail, ritenuto che non spetterebbe a questa Camera il compito di esaminare ciascuno dei documenti contenuti nel plico doc. R alla ricerca di tale comunicazione e verificare se il suo contenuto corrisponda a quanto descritto nel gravame. Aggiungasi che la medesima neppure illustra il ruolo avuto dalla dott.ssa __________ M__________ all’interno della presente controversia e la sua eventuale conoscenza dei rapporti che legavano le varie parti. Già solo per questi motivi, la censura è irricevibile in quanto tardiva (art. 317 CPC) e insufficientemente motivata (art. 310 e 311 CPC), nonché inadatta a sovvertire il giudizio impugnato. Anche volendo cercare (non senza fatica) ed esaminare la suddetta e-mail (contenuta in una delle ultime pagine del doc. R), dalla medesima non si può dedurre la conclusione che pretende l’appellante. Nell’e-mail la dottoressa si limita a riportare a __________ Z__________, con parole sue, quanto riferitole da AO 1, ovvero che “Il dott. AO 1 mi ha avvisato che non continuerà la collaborazione con il vostro studio”. Ciò non è sufficiente per dimostrare che questi agisse a titolo personale e indipendente invece che per conto di terzi (segnatamente di PI 1), né che sia stato il medesimo a decidere di disdire il contratto in essere. Aggiungasi che il termine del mandato di AP 1 ha forzatamente comportato la cessazione del ruolo di supporto avuto da AO 1 nell’ambito della gestione dei brevetti da parte della mandataria e dunque la fine della sua collaborazione con la medesima, che evidentemente doveva essere comunicata alle varie persone coinvolte nel progetto.

10.      Anche per quanto riguarda i primi contatti di AO 1 con __________ Z__________, non si sa in quale veste e in relazione a quale affare sia avvenuto l’avvicinamento (poiché l’appellante non lo spiega), non potendosi concludere sulla base di queste scarne informazioni che AO 1 agisse per conto proprio invece che per conto di un terzo (quest’ultimo nel suo verbale 14 dicembre 2017, a p. 4, ha spiegato che in quel momento lavorava per __________ SA, società di consulenza di __________, e che ha contattato lo studio ove precedentemente lavorava __________ Z__________ per conto della ditta T__________, loro cliente), riconoscendo la stessa appellante che il contratto poteva vincolare terze persone. D’altronde, i contratti (o procure) che si trovano agli atti sono stati stipulati in nome e per conto di PI 1 (doc. F, 6 e 7).

11.      Il fatto che AO 1 fosse fra gli inventori di uno o più prodotti (dunque nemmeno l’unico, ritenuto che il doc. 6 ad esempio indica, per il brevetto EP__________, sei inventori diversi) non significa forzatamente che egli sia stato, anche solo per un periodo, il proprietario del relativo brevetto (circostanza pure confermata dal teste __________ P__________). L’appellante sostiene che ciò sarebbe dimostrato dall’intestazione iniziale dei brevetti, ma non indica le risultanze istruttorie a supporto delle sue affermazioni, né spiega a quale periodo temporale si riferisca, né se si trattasse di una proprietà esclusiva oppure di una comproprietà fra più persone o società. Da simili generiche affermazioni non si può dedurre alcunché sul ruolo avuto da AO 1 nel periodo in cui AP 1 ha fornito le prestazioni in oggetto (2005). La censura è pertanto carente nella motivazione (art. 310 e 311 CPC) e inadatta a rimettere in discussione il giudizio pretorile, ritenuto che negli atti concretamente riferiti alla fattispecie che qui ci occupa, PI 1 risulta l’intestataria dei brevetti e la mandante nei confronti della quale le prestazioni sono state erogate e fatturate (doc, F, G-O, 6 e 7), mentre non vi è traccia negli atti di richiami o solleciti emessi nel corso degli anni nei confronti di AO 1. Quando poi l’appellante suggerisce che quest’ultimo possa essere il beneficiario economico dei brevetti o il loro proprietario de facto, laddove la cessione dei relativi diritti a PI 1 sarebbe stata da lui decisa per semplici ragioni fiscali, trattasi di mere speculazioni e ipotesi non suffragate da riscontri oggettivi (e in contrasto con quanto riferito dalla teste __________ M__________, v. sopra consid. 7), che non possono pertanto sovvertire il giudizio di primo grado.

12.      Con il gravame, l’appellante ribadisce altresì che le istruzioni o informazioni ricevute dal medesimo dimostrerebbero il suo ruolo di mandante. Essa si limita tuttavia a opporre una sua tesi di prima sede alle argomentazioni pretorili, senza adempiere al proprio onere di motivazione (art. 310 e 311 CPC) e senza proporre elementi che permettano di determinare che il ruolo di AO 1 fosse qualcosa di più o di diverso da quello di un semplice consulente (a tal proposito, v. anche la testimonianza di __________ M__________, la quale ha rilevato che egli aveva una funzione esclusivamente organizzativa e di marketing). A ragione il giudice di prime cure ha rilevato del resto che tale ruolo lo portava a interfacciarsi con l’attrice, senza che da ciò si potesse evincere l’intenzione di vincolarsi personalmente quale debitore solidale dei servizi prestati in favore di PI 1. Peraltro, avendo AO 1 contribuito a una o più invenzioni, è ancor più comprensibile che PI 1 si avvalesse del suo supporto per le questioni tecniche relative alla registrazione del brevetto. 

13.      L’appellante menziona altresì l’esito negativo dell’edizione rivolta alla controparte, anche se a ben vedere essa si limita a riproporre un estratto delle sue conclusioni scritte senza neppure spiegare quali documenti avesse richiesto, da chi e perché, ciò che rende la censura di dubbia ricevibilità. Comunque sia, in prima sede la medesima aveva postulato l’edizione da PI 1 e da AO 1 di tutta la documentazione in loro possesso relativa alle prestazioni di cui trattasi, e dalla prima anche dei documenti necessari a identificare il suo azionariato al momento dei fatti oggetto di causa (ovvero nel 2005). I due convenuti non hanno prodotto alcunché oltre a quanto già agli atti, dichiarando di non essere riusciti a reperire la documentazione richiesta (poiché distrutta nella forma cartacea e non recuperabile nella forma digitale). Una simile giustificazione è discutibile, ma tenuto conto da una parte della possibile difficoltà nel reperire documenti di 12 anni antecedenti alla richiesta di edizione, e dall’altra dell’assenza di elementi oggettivi a supporto delle tesi appellatorie, la censura non può sovvertire l’onere probatorio di AP 1 e bastare per ammettere la legittimazione passiva di AO 1. D’altronde, come l’attrice potesse e dovesse in buona fede comprendere i rapporti con i vari convenuti dev’essere giudicato sulla base degli elementi che essa aveva a disposizione, e non sulla base di non meglio identificati documenti o informazioni a cui non aveva accesso.

14.      In conclusione, dal gravame non emergono elementi oggettivi sulla base dei quali l’attrice potesse in buona fede confidare nel ruolo di AO 1 quale co-mandante, nella sua intenzione di vincolarsi solidalmente o nell’identità economica fra questi e PI 1. Neppure si intravede un utilizzo della società giuridica manifestamente contrario al suo scopo e un abuso di diritto ai sensi dell’art. 2 CC.

15.      Con la risposta all’appello, AO 1 ripropone in maniera inammissibile l’eccezione di incompetenza territoriale della Pretura di Lugano (che condurrebbe all’irricevibilità della petizione), poiché egli non ha presentato appello o appello incidentale, postulando la riforma dell’impugnato giudizio, bensì ha solamente chiesto la reiezione del gravame della controparte. Stante l’esito del presente giudizio, la questione non necessita comunque di essere esaminata. Nemmeno determinante è l’ulteriore contestazione dell’appellato riferita alla prescrizione delle pretese attoree.

16.      Ne consegue che l’appello dev’essere respinto, nella misura in cui è ricevibile. Le spese giudiziarie di seconda sede, calcolate sulla base di un valore litigioso di fr. 37'100.- (determinante anche per un eventuale ricorso al Tribunale federale) seguono la soccombenza dell’appellante (art. 106 cpv. 1 CPC). Tenuto conto del tema limitato della presente decisione le spese processuali, calcolate in base agli art. 2, 7 e 13 LTG, sono quantificate in fr. 1’500.-. Le ripetibili, calcolate sulla base degli art. 11 cpv. 1, cpv. 2, cpv. 5 e 14 RTar, tenuto conto delle spese e dell’IVA, ammontano a fr. 2’000.-.

Per questi motivi,

richiamati l’art. 106 CPC, la LTG e il RTar

decide:

                                   1.   L’appello 29 novembre 2019 di AP 1 è respinto.

                                   2.   Le spese processuali della procedura d’appello, pari a fr. 1'500.-, sono a carico di AP 1, che rifonderà a AO 1 fr. 2’000.- per ripetibili di seconda sede.

                                   3.   Notificazione:

- avv.    ; - avv.    .  

                                         Comunicazione alla Pretura del Distretto di Lugano, sezione 1.

Per la seconda Camera civile del Tribunale d’appello

Il presidente                                                          La vicecancelliera

Rimedi giuridici

Nelle cause a carattere pecuniario con un valore litigioso superiore a fr. 30'000.- è dato ricorso in materia civile al Tribunale federale, 1000 Losanna 14, entro 30 giorni dalla notificazione del testo integrale della decisione (art. 100 cpv. 1 LTF). Qualora non sia dato il ricorso in materia civile è possibile proporre negli stessi termini ricorso sussidiario in materia costituzionale (art. 113, 117 LTF).  La parte che intende impugnare una decisione sia con un ricorso ordinario sia con un ricorso in materia costituzionale deve presentare entrambi i ricorsi con una sola e medesima istanza (art. 119 LTF).