Incarto n. 12.2019.187
Lugano 15 gennaio 2020/jh
In nome della Repubblica e Cantone Ticino
La seconda Camera civile del Tribunale d'appello
composta dei giudici:
Fiscalini, presidente, Bozzini e Stefani
vicecancelliera:
Ceschi Corecco
sedente per statuire nella causa - inc. n. SO.2019.1178 della Pretura del Distretto di Bellinzona - promossa con istanza 4 ottobre 2019 da
AO 1 rappr. da: RA 1
contro
AP 1
Chiedente, nella procedura sommaria nei casi manifesti, l’espulsione del convenuto dall’ente locato, e che il Pretore ha accolto con decisione 6 novembre 2019, a margine dell’udienza alla quale il convenuto non è comparso;
appellante il convenuto con appello 7/14 novembre 2019, con il quale chiede di annullare la decisione impugnata;
preso atto delle osservazioni 29 novembre 2019 con cui l’istante si oppone al gravame;
letti ed esaminati gli atti;
ritenuto
in fatto e in diritto:
1. AO 1 ha ceduto in locazione uno spazio commerciale situato al piano terreno e al primo piano di uno stabile sito in __________ a __________ a __________ Sagl. Nel 2016 quest’ultima ha ceduto in sublocazione parte della superfice menzionata a AP 1. A seguito di difficoltà sorte tra loro, la sublocatrice e il subconduttore, con scrittura privata (doc. C) hanno deciso di comune accordo di terminare il rapporto di sublocazione a far tempo dal 31 dicembre 2016. Dal 1° gennaio 2017 la superfice occupata da AP 1 sarebbe divenuta oggetto di un nuovo contratto di locazione da stipulare direttamente con AO 1 (doc. C). Il 13 febbraio 2017 AO 1 ha inviato a AP 1 un contratto di locazione commerciale concernente l’oggetto menzionato, da questi mai controfirmato (doc. D).
2. Con scritto 4 luglio 2019 la rappresentante di AO 1 ha notificato a AP 1 una diffida per il pagamento di fr. 75'000.- a titolo di pigioni scoperte dal 1° gennaio 2017 al 30 giugno 2019, con la comminatoria della disdetta in caso di mancato pagamento entro i termini ivi indicati (doc. A).
3. In data 8 agosto 2019AO 1, per il tramite della sua rappresentante, ha comunicato a AP 1, mediante il modulo ufficiale, la disdetta del contratto avente per oggetto il locale commerciale sito in via __________ a __________ per il 30 settembre 2019 (doc. B).
4. AO 1, costatato che non era avvenuta la riconsegna del locale, con istanza 4 ottobre 2019, promossa nella procedura sommaria di tutela giurisdizionale nei casi manifesti, ha chiesto alla Pretura del Distretto di Bellinzona l’espulsione immediata del conduttore.
5. Con invio raccomandato 7 ottobre 2019 il Pretore ha citato le parti a comparire il 4 novembre 2019 alle 14.30 per procedere al contraddittorio, avvertendole in merito alle conseguenze di una mancata comparsa ai sensi dell’art. 234 CPC. Con scritto 30 ottobre 2019, ricevuto dalla Pretura il 4 novembre 2019, AP 1 ha chiesto il rinvio dell’udienza “a causa di un impegno di lavoro non programmato”.
6. All’udienza del 4 novembre 2019 per la parte convenuta nessuno ha fatto atto di comparsa. Il Pretore, dopo avere intimato alla locatrice la richiesta di rinvio della controparte, l’ha respinta, considerato che la stessa gli era pervenuta solo quel giorno ed era quindi intempestiva e che i motivi a sua giustificazione della stessa non risultavano né documentati né comprovati. Nel merito, l’istante ha confermato la domanda di espulsione, precisando che il contratto di locazione era stato concluso verbalmente e per atti concludenti sulla base della scrittura privata (doc. C) e del “contratto di locazione commerciale” inviato al conduttore ma da questi mai ritornato firmato (doc. D).
7. Con decisione 6 novembre 2019 il Pretore, esaminati gli atti, ha ritenuto i fatti non contestati. Accertata l’esistenza di una valida disdetta straordinaria per mora del conduttore ai sensi dell’art. 257d CO, ha considerato adempiuti i presupposti per ordinarne lo sfratto nella procedura sommaria nei casi manifesti, che ha pronunciato, con le comminatorie di rito.
8. AP 1 ha inoltrato in data 7 novembre 2019 un appello, completato il 14 novembre 2019, rilevando una violazione del suo diritto di essere sentito per non essere stato “avvisato tempestivamente (anche telefonicamente) che l’udienza si sarebbe tenuta comunque”.
Con osservazioni (correttamente: risposta) 29 novembre 2019 l’istante ha chiesto di respingere l’appello.
8.1 Il diritto di essere sentito è una garanzia costituzionale formale (art. 29 cpv. 2 Cost.), garantito altresì dall'art. 53 CPC, la cui violazione implica di principio l'annullamento della decisione impugnata, a prescindere dalle possibilità di successo nel merito (DTF 137 I 197 consid. 2.2 con rinvio). Qualora una parte sia impossibilitata a partecipare a un'udienza, essa può chiederne il rinvio. Secondo l'art. 135 lett. b CPC il giudice può rinviare la comparizione se una richiesta è presentata tempestivamente e i motivi sono sufficienti. Nell'esercitare il suo potere di apprezzamento il giudice non deve interpretare blandamente la norma, ma deve procedere a una ponderazione tra l'interesse a una trattazione celere della causa e il diritto di essere sentito delle parti (Bohnet in: Code de procédure civile commenté, n. 5 ad art. 135 CPC), esigendo perlomeno che il richiedente renda verosimile il motivo d'impedimento e l'impossibilità oggettiva di comparire alla data prefissa, così come, ove invochi concomitanze con altri impegni professionali, che gli stessi non sono stati appositamente assunti o misconoscendo la data di udienza già fissata in precedenza. Ciò vale a maggior ragione per le procedure semplificate e sommarie, che hanno una componente endogena di celerità, cosicché una maggiore severità è immanente alla loro natura (sentenza della CEF inc. 14.2015.144 del 17 novembre 2015, consid. 2.3; Trezzini in: Commentario pratico al Codice di diritto processuale civile svizzero, IIa ed., Vol. 1, n. 5 ad art. 135 CPC). La richiesta di rinvio dev'essere formulata non appena la parte è a conoscenza del motivo giustificante il rinvio. Una richiesta formulata il giorno precedente l'udienza o addirittura il giorno stesso, sarà accolta soltanto se è invocato un motivo grave (Bohnet, op. cit., n. 10 ad art. 135 CPC). Non esiste alcun diritto al rinvio di una comparizione; in difetto di risposta alla richiesta di rinvio la parte richiedente deve presumere che questa è stata respinta e che la data della comparizione resta valida. Se la parte richiedente non compare all’udienza senza essersi informata sulla decisione di rinvio, si applicano le conseguenze della mancata comparizione (sentenza del TF del 13 maggio 2014 5A_121/2014 consid. 3.3).
8.2 In concreto, contrariamente a quanto pretende l’appellante, il Pretore non ha violato il suo diritto di essere sentito per non averlo avvisato che l’udienza si sarebbe tenuta comunque, atteso che in assenza di risposta alla richiesta di rinvio incombeva a lui farsi parte diligente (sentenza del TF del 13 maggio 2014 5A_121/2014 consid. 3.3), ciò che non è avvenuto. La richiesta di rinvio dell’udienza, giunta in Pretura il giorno stesso dell’udienza, è chiaramente intempestiva, tanto più che l’udienza era stata fissata il 7 ottobre 2019, ossia con oltre tre settimane di anticipo. Del resto l’appellante non contesta la tardività della richiesta né pretende di essere stato impossibilitato a inoltrarla prima. Egli nemmeno rende verosimile il motivo dell'impedimento. Motivi professionali non sono di principio idonei a giustificare una richiesta di rinvio, salvo casi particolari (cfr. BSK ZPO-Brändli/Bühler, n. 23 ad art. 135 CPC; Weber in: Oberhammer, Schweizerische Zivilprozessordnung, n. 3 ad art. 135 CPC; Huber in: Brunner/Gasser/Schwander, Schweizerische Zivilprozessordnung, n. 10 ad art. 135), che qui neppure sono fatti valere. L’appellante non pretende nemmeno che l'impegno lavorativo fosse strettamente personale da non potere essere svolto da altri, né che dalla citazione all'udienza fosse intervenuto un grave motivo o un'urgenza tale da impedirgli di presentarsi il giorno fissato, l’impegno di lavoro “non programmato” menzionato nella richiesta non essendo comunque stato reso verosimile con adeguati giustificativi. In queste circostanze la decisione del primo giudice di non concedere un rinvio non costituisce pertanto un errore di diritto.
9. L’udienza del 4 novembre 2019 è avvenuta dopo regolare e valida notifica in assenza del convenuto senza valida giustificazione, di modo che egli è precluso e non può dunque più contestare i fatti esposti dall’istante. Le nuove argomentazioni sviluppate e i nuovi documenti da lui prodotti in questa sede non possono essere ammessi, i giudici d’appello dovendo decidere solo sulla base delle argomentazioni e delle prove assunte dal giudice di prima sede (sentenza del Tribunale federale 4A_420/2012 del 7 novembre 2012, pubb. in SJ 2013 I 129, II CCA 12 marzo 2013, inc. 12.2013.30). L’appello, fondato su nuove argomentazioni e nuovi mezzi di prova è pertanto irricevibile e non può essere esaminato nel merito. Lo stesso si rileverebbe comunque infondato: l’obiezione circa un asserito accordo di sospensione del pagamento delle pigioni “fino all’ottenimento dei relativi permessi” per “esercitare la mia attività in piena libertà, oltre che non sufficientemente sostanziata di modo che è inammissibile, risulta ininfluente ai fini del giudizio a fronte della mora nel pagamento delle pigioni e di una conseguente valida disdetta ai sensi dell’art. 257d cpv. 2 CO. L’esistenza di un tale accordo non può infatti essere dedotta dal solo fatto di non avere ricevuto alcuna richiesta da parte della locatrice di ritornare il contratto firmato o di “rientrare con gli affitti arretrati” per tutto il periodo della locazione.
10. La tassa di giustizia è fissata in applicazione dell’art. 9 cpv. 3 LTG. A RA 1 che non ha dimostrato di essere una rappresentante professionalmente qualificata ai sensi dell’art. 68 cpv. 2 lett. d CPC (in relazione con l’art. 12 cpv. 1 lett. a della Legge cantonale di complemento al CPC) e non ha chiesto un’indennità per inconvenienza ai sensi dell’art. 95 cpv. 3 lett. c CPC, non possono essere riconosciute ripetibili.
11. Il valore litigioso per un eventuale ricorso al Tribunale federale è inferiore a fr. 15'000.-.
Per questi motivi
decide: 1. L’appello 7/14 novembre di AP 1, è irricevibile.
2. Le spese processuali di complessivi fr. 100.- sono a carico dell’appellante. Non si assegnano ripetibili.
3. Notificazione:
- ; - .
Comunicazione alla Pretura del Distretto di Bellinzona.
Per la seconda Camera civile del Tribunale d’appello
Il presidente La vicecancelliera
Rimedi giuridici
Nelle cause a carattere pecuniario in materia di locazione con un valore litigioso inferiore a fr. 15'000.- è dato ricorso in materia civile al Tribunale federale, 1000 Losanna 14, entro 30 giorni dalla notificazione del testo integrale della decisione (art. 100 cpv. 1 LTF), se la controversia concerne una questione di diritto di importanza fondamentale (art. 74 cpv. 2 LTF). Qualora non sia dato il ricorso in materia civile è possibile proporre negli stessi termini ricorso sussidiario in materia costituzionale (art. 113, 117 LTF). La parte che intende impugnare una decisione sia con un ricorso ordinario sia con un ricorso in materia costituzionale deve presentare entrambi i ricorsi con una sola e medesima istanza (art. 119 LTF).