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Ticino Tribunale di appello diritto civile La seconda Camera civile 09.09.2020 12.2019.166

September 9, 2020·Italiano·Ticino·Tribunale di appello diritto civile La seconda Camera civile·HTML·3,025 words·~15 min·3

Summary

Contratto di rappresentanza in esclusiva (fornitura di vini), risarcimento del danno derivante da importazioni parallele

Full text

Incarto n. 12.2019.166

Lugano 9 settembre 2020/jh  

In nome della Repubblica e Cantone Ticino  

La seconda Camera civile del Tribunale d'appello

composta dei giudici:

Fiscalini, presidente, Bozzini e Stefani

vicecancelliera:

Bellotti

sedente per statuire nella causa inc. n. OR.2016.109 della Pretura del Distretto di Lugano, sezione 1, promossa con petizione 28 maggio 2016 da

AP 1   

  contro  

AO 1  (Italia) patrocinata dall’  PA 1   

con cui l’attrice ha chiesto in via principale di riconoscere L__________ S.p.A. (ora AO 1) inadempiente sul piano contrattuale nei suoi confronti e di condannarla al pagamento di Euro 180'869.45 equivalenti a fr. 200'000.- oltre interessi al 5% dal 29 dicembre 2015 e, in via subordinata, di ritenere AO 1 responsabile nei suoi confronti di un atto illecito extracontrattuale e di condannarla al pagamento di Euro 180'869.45 equivalenti a fr. 200'000.- oltre interessi al 5% dal 29 dicembre 2015, il tutto con protesta di tasse, spese e ripetibili;

richieste avversate dalla convenuta con risposta 30 agosto 2016, che ha postulato la reiezione della petizione e nel contempo formulato domanda riconvenzionale tendente alla condanna dell’attrice al pagamento di Euro 47'983.97 oltre interessi al 5% dal 15 giugno 2015 e a rigettare in via definitiva l’opposizione interposta al PE n. __________83 dell’UE di Lugano;

sulle quali il Pretore aggiunto si è pronunciato con decisione 3 settembre 2019, con la quale ha respinto la petizione, caricando la tassa di giustizia di fr. 8'000.-, le spese di assunzione delle prove di fr. 200.- e quelle della procedura di conciliazione di fr. 250.- all’attrice, condannata a rifondere alla controparte fr. 16'000.- per ripetibili, e accogliendo la domanda riconvenzionale con conseguente condanna di AP 1 al pagamento alla controparte di Euro 47'983.97 oltre interessi al 5% dal 15 giugno 2015, nonché rigettando in via definitiva l’opposizione interposta al PE n. __________83 dell’UE di Lugano e caricando la tassa di giustizia della procedura riconvenzionale di fr. 3'500.- alla convenuta riconvenzionale, condannata a rifondere all’attrice riconvenzionale fr. 6'500.a titolo di ripetibili;

appellante l’attrice, che con appello 4 ottobre 2019 ha chiesto l’annullamento e la riforma del querelato giudizio nel senso di accogliere la petizione e, dall’altro lato, di respingere la domanda riconvenzionale e dichiarare, esperita la compensazione con il maggior credito di AP 1, che essa nulla deve a AO 1, con protesta di tasse, spese e ripetibili di entrambe le sedi;

rilevato che con risposta all’appello del 14 novembre 2019 la convenuta ne ha chiesto la reiezione integrale, con protesta di tasse, spese e ripetibili;

letti ed esaminati gli atti e i documenti prodotti;

ritenuto

in fatto e in diritto:

                                   1.   Nel marzo 2010 AP 1 ha concluso un contratto di rappresentanza esclusiva con AO 1 - società che in corso di causa ha mutato la sua ragione sociale in AO 1 - con cui quest’ultima, concedente, si era impegnata a garantire alla prima, rappresentante, la fornitura dei vini del marchio __________, in special modo prosecco, in esclusiva per tutto il territorio elvetico a eccezione della zona di __________. Dal canto suo, AP 1 si era impegnata ad acquistare e promuovere tali prodotti in Svizzera, stabilendo che avrebbe dovuto tentare di ottenere un fatturato minimo di vendita di Euro 300'000.-, traguardo invero mai raggiunto (doc. 11).

                                   2.   Il 24 febbraio 2015 AP 1 ha scritto una e-mail a AO 1 lamentandosi del fatto che, come già comunicato in precedenza, i suoi rappresentanti si confrontavano regolarmente con ristoratori che proponevano prodotti __________ da loro mai forniti e a prezzi per loro improponibili, nonché segnalando d’aver scoperto l’esistenza del sito www.__________.ch aperto dalla ditta svizzera D__________ __________ GmbH, sul cui sito www.d__________.ch al quale esso rinviava sarebbero stati offerti prodotti della casa vinicola veneta. La missiva si concludeva con la richiesta, oltre che di intervenire a difesa dei diritti della società importatrice ticinese, di ricevere una conferma scritta attestante l’esclusiva a suo favore per la rivendita dei vini __________ in Svizzera ad eccezione della zona di __________ (doc. I).

                                         Il 5 marzo 2015 AO 1 ha annunciato alla controparte d’aver avviato un’azione legale a tutela del marchio nei confronti di D__________ __________ GmbH.

                                         Il 6 maggio 2015 AP 1 ha nuovamente scritto a AO 1 per lamentare la problematica del mercato parallelo e rivendicare una riduzione dei prezzi di fornitura in modo da poter essere concorrenziali e riconquistare la clientela perduta. Argomenti ribaditi un paio di mesi dopo, il 30 giugno 2015, quando la ditta rappresentante ha ragguagliato la fornitrice sulla persistenza delle importazioni parallele a prezzi inferiori a quelli praticatile, fornendo ulteriori dettagli sulle società terze coinvolte.

                                         Il 3 settembre 2015 ha avuto luogo un incontro tra le parti presso la sede della AP 1, in occasione del quale, oltre a discutere delle problematiche sollevate da quest’ultima senza tuttavia giungere a un chiarimento soddisfacente, AO 1 le ha fissato un termine perentorio di 7 giorni per procedere al pagamento della fattura n. 2547 del 15 giugno 2015 per un ammontare di Euro 47'983.97 relativa a una partita di vini già da tempo consegnata.

                                         A questa richiesta di versamento AP 1 non ha mai dato seguito. Di conseguenza, con scritto raccomandato 19 ottobre 2015, AO 1 ha deciso di disdire in via definitiva il contratto di rappresentanza esclusiva che legava le due ditte.

                                   3.   Con istanza 29 dicembre 2015 AP 1 ha dato avvio alla procedura di conciliazione nei confronti di AO 1 postulandone la condanna al pagamento di un risarcimento danni di fr. 200'000.- oltre interessi moratori, al termine della quale, non essendo stato possibile trovare un accordo, ha ottenuto l’autorizzazione ad agire ai sensi dell’art. 209 CPC.

                                         Il 14 marzo 2016 AO 1 ha fatto spiccare dall’UE di Lugano nei confronti di AP 1 il PE __________83 per fr. 52'765.42 oltre interessi, notificato il 22 marzo seguente.

                                         Con petizione 28 maggio 2016 AP 1 ha convenuto in giudizio di fronte alla Pretura di Lugano, Sezione 1, AO 1 chiedendo, in via principale, che quest’ultima fosse riconosciuta inadempiente e di conseguenza condannata al versamento a suo favore di Euro 180'869.45 equivalenti a fr. 200'000.- al tasso di cambio del 28 maggio 2016, oltre interessi al 5% dal 29 dicembre 2015 e, in via subordinata, che la convenuta fosse riconosciuta responsabile nei sui confronti di atto illecito extracontrattuale e di conseguenza condannata al versamento a suo favore di Euro 180'869.45 equivalenti a fr. 200'000.- al tasso di cambio del 28 maggio 2016, oltre interessi al 5% dal 29 dicembre 2015. A sua detta, la convenuta avrebbe violato il contratto di rappresentanza esclusiva, o comunque commesso un atto illecito, non avendo intrapreso nulla per impedire le importazioni parallele in Svizzera e per bloccare le vendite di prodotti __________ attraverso i siti www.__________.ch e www.d__________.ch, così come praticandole, a differenza che alle ditte concorrenti, dei prezzi maggiorati dei costi di trasporto.

                                         Con risposta e domanda riconvenzionale 30 agosto 2016 la convenuta ha chiesto di respingere la petizione e di condannare l’attrice al pagamento di Euro 47'983.97 oltre interessi al 5% dal 15 giugno 2015 nonché di rigettare in via definitiva l’opposizione al PE n. __________83 dell’UE di Lugano. In particolare ha contestato di aver infranto il contratto di esclusiva e di aver commesso atti illeciti, così come ha negato l’esistenza del danno economico rivendicato e rifiutato la sua quantificazione, mentre in via riconvenzionale ha chiesto il pagamento della sua fattura ancora scoperta.

                                         Dopo che le parti, nei rispettivi allegati di replica e duplica (principale e riconvenzionale), così come in quelli conclusivi si sono riconfermate nelle proprie allegazioni e domande, con sentenza 3 settembre 2019 il Pretore aggiunto ha respinto la petizione, caricando le relative tasse e spese all’attrice e condannandola a rifondere alla convenuta, che nel frattempo aveva mutato la propria ragione sociale in AO 1, fr. 16'000.- a titolo di ripetibili, mentre ha accolto la domanda riconvenzionale, condannando l’attrice al pagamento alla controparte di Euro 47'983.47 oltre interessi di mora, rigettando in via definitiva l’opposizione al menzionato PE e caricando la tassa e le spese della procedura riconvenzionale alla convenuta riconvenzionale, chiamata a corrispondere all’attrice riconvenzionale fr. 6'500.- a titolo di ripetibili.

                                   4.   Con appello 4 ottobre 2019 AP 1 è insorta contro tale giudizio, chiedendone la riforma nel senso di accogliere la petizione e respingere la domanda riconvenzionale e “esperita la compensazione con il maggior credito di AP 1 di cui alla petizione, dichiarare che AP 1 nulla deve a AO 1”, il tutto con protesta di tasse e spese di entrambi i gradi di giudizio.

                                         Con risposta 14 novembre 2019 AO 1 ha postulato la reiezione del gravame.

                                   5.   L’atto di appello deve contenere i motivi di fatto e di diritto sui quali si fonda ed essere motivato (art. 310 e 311 cpv. 1 CPC). L’appellante deve spiegare non perché le sue argomentazioni siano fondate, ma perché sarebbero erronee o censurabili le motivazioni del Pretore aggiunto. Egli non può dunque limitarsi a proporre una propria tesi e una propria lettura dei fatti, bensì deve offrire critiche puntuali, esplicite e circostanziate, poiché l'autorità di appello deve essere messa nella misura di comprendere agevolmente le censure ricorsuali, pena l’irricevibilità delle medesime.

                                         In questo senso l’appello in disamina risulta in buona parte, se non quasi del tutto, irricevibile, soprattutto (ma non solo) per quanto concerne le considerazioni presentate sino a pagina 5: in effetti AP 1 si è concentrata sull’esposizione della propria versione dei fatti senza tuttavia confrontarsi con la sentenza impugnata.

                                   6.   Ciò posto, il gravame non meriterebbe accoglimento neppure se si esaminassero le argomentazioni avanzate dalla ricorrente.

                                         Con l’appello l’attrice ha sostenuto che il Pretore aggiunto, per respingere la petizione, avrebbe stravolto l’esito dell’istruttoria, avendo erroneamente ritenuto che __________ fosse efficacemente intervenuta per far cessare la “concorrenza digitale di D__________” sul territorio svizzero, non accorgendosi delle vendite attive all’interno del territorio nonostante le prove agli atti (in particolare le dichiarazioni della teste C__________ D__________ e i doc. HH e doc. 20), non rilevando la palese violazione della buona fede da parte della convenuta, non tenendo conto che era stato dimostrato che a AP 1 veniva applicato, a differenza degli altri clienti, un prezzo maggiorato delle spese di trasporto (cfr. doc. 13, 14, 15, AA, BB) e che erano state dimostrate le “perduranti pubblicità in rete a favore di D__________” (cfr. doc. I, GG, V). Se il primo giudice avesse correttamente valutato le emergenze istruttorie, avrebbe dovuto considerare assodato che AO 1 aveva illecitamente venduto sottocosto i suoi vini ai concorrenti dell’attrice e aveva pure fatto pubblicità o consentito di farla (come a suo dire attestato dai doc. 17 e 18 che non avrebbero comportato alcuna reazione da parte della convenuta) a ditte che violavano l’esclusiva territoriale di cui AP 1 godeva in forza del relativo contratto, cagionandole un danno patrimoniale.

                               6.1.   Con la sentenza impugnata, il Pretore aggiunto ha stabilito che l’attrice, cui incombeva l’onere della prova, non aveva allegato in maniera circostanziata né tantomeno dimostrato che, nel periodo di validità del contratto di esclusiva, la convenuta avesse rifornito con i suoi prodotti altri rivenditori in territorio svizzero (esclusa la zona di __________), in special modo D__________ __________ GmbH, oppure che avesse direttamente smerciato tali prodotti in detta regione. Neppure era stato allegato né dimostrato, secondo il primo giudice, che dei rappresentanti esterni (ad esempio italiani) della convenuta si fossero fatti pubblicità e avessero acquisito attivamente clienti in Svizzera: la ditta D__________ __________ GmbH non era rappresentante di AO 1, per cui, in assenza di un rapporto contrattuale, quest’ultima non poteva impedirle di proporre vini del suo marchio. D’altronde, ha proseguito il Pretore aggiunto, la convenuta aveva fatto quanto in suo potere per favorire l’attrice, intervenendo efficacemente affinché D__________ __________ GmbH cessasse di usare il dominio www.__________.ch. In base a questi elementi, che escludevano una violazione del contratto di rappresentanza esclusiva, il primo giudice ha così negato l’esistenza di una responsabilità ex art. 97 cpv. 1 CO.

                                         La responsabilità extracontrattuale per atti illeciti ai sensi dell’art. 41 CO è stata infine negata, non essendo stato minimamente sostanziato né provato dall’attrice, cui incombeva l’onere probatorio, l’adempimento dei presupposti dell’atto illecito, oltre a non essere neppure stato indicato quali norme protettive del patrimonio sarebbero state violate dalla convenuta.

                               6.2.   Le contestazioni d’appello, che nonostante l’apparenza risultano essere piuttosto generiche, non sono atte a intaccare la conclusione pretorile. In effetti, le allegazioni ricorsuali non forniscono elementi che consentano di accertare che, contrariamente a quanto stabilito dal primo giudice, vi sia stata da parte di AO 1 una violazione del contratto di rappresentanza esclusiva consistente nella vendita diretta di suoi prodotti a clienti o rifornitori presenti sul territorio elvetico (a esclusione della zona di __________), rispettivamente nell’aver incaricato o consentito a suoi rappresentanti esterni (in particolare italiani) di farsi pubblicità e di acquisire attivamente clienti in Svizzera. Per di più, l’esistenza di questi rappresentanti esterni, per mezzo dei quali l’esclusiva sarebbe stata violata, non è stata provata in alcun modo, sicché decade qualsiasi possibilità di muovere degli appunti alla convenuta per non essere intervenuta nei loro confronti.

                                         L’appellante non ha criticato l’accertamento del primo giudice secondo il quale D__________ __________ GmbH non aveva alcun rapporto contrattuale con AO 1, che neppure l’aveva mai rifornita di suoi vini, per cui quest’ultima non poteva impedirle di proporre in Svizzera i suoi prodotti. Di conseguenza l’affermazione secondo la quale sarebbe provata un’azione diretta di disturbo a AP 1 da parte della convenuta (o quanto meno da essa approvata tacitamente) rimane una mera allegazione di parte, e dunque irricevibile (art. 310 e 311 CPC), oltre che non provata.

                                         Alla stessa stregua l’appellante non ha spiegato perché il Pretore aggiunto avrebbe sbagliato a fondare la sua convinzione che la ditta convenuta fosse intervenuta con successo per far cessare l’abuso da parte di D__________ __________ Sagl del sito www.__________.ch sulle testimonianze di C__________ D__________ e S__________ G__________, oltre che sui documenti doc. 17 e 18 (in relazione con altri agli atti), limitandosi a formulare inconcludenti critiche relative a presunte incongruenze di data e arrivando addirittura a contraddirsi riconoscendo che il sito era divenuto nel frattempo di proprietà di AO 1 (appello, pag. 4 pto. 8).

                               6.3.   La tematica dei prezzi gonfiati dai costi di trasporto praticati a AP 1, ma non alle ditte concorrenti, è irrilevante per l’accertamento di un’eventuale violazione contrattuale da parte di AO 1, non essendovi alcuna prova che questa abbia rifornito direttamente o indirettamente dei clienti, rispettivamente dei rivenditori svizzeri.

                               6.4.   Alla stessa stregua, va a titolo abbondanziale precisato che l’esistenza di importazioni parallele, indipendenti dalla volontà del concessionario dell’esclusiva, non costituisce una violazione contrattuale da parte di quest’ultimo, così come non può essere considerato tale il fatto di non aver intrapreso nulla per ostacolarle. A questo proposito non si può infatti dimenticare che un intervento in tal senso potrebbe addirittura comportare una violazione della legge sui cartelli (DTF 126 III 129 consid. 9).

                                   7.   Cadendo nel vuoto le critiche al giudizio del Pretore aggiunto con cui ha negato una violazione contrattuale, rispettivamente l’esistenza di un atto illecito da parte di AO 1 ai danni dell’attrice, non risulta necessario chinarsi sulle contestazioni da questa formulate con l’appello in merito alla prova del danno asseritamente patito.

                                         Ma anche qualora fosse stato necessario approfondire tale aspetto, basta qui rilevare come certamente non sarebbe stato possibile considerare valido elemento di computo le cifre contenute nella tabella e nei calcoli di cui al doc. HH, che, nonostante le due testimonianze che avrebbero dovuto confermarne i dati, costituisce una mera allegazione di parte senza alcun valore probatorio.

                                   8.   Con riferimento alla decisione sulla domanda riconvenzionale, l’appellante ne ha come detto chiesto la riforma nel senso di respingerla. La relativa domanda è unicamente e per la prima volta proposta con il petitum del gravame, senza che nei considerandi sia fatto alcun cenno ai motivi che ne sarebbero all’origine. Essa è dunque irricevibile già solo per carente motivazione (art. 310 e 311 CPC).

                                         Oltre a ciò, dall’analisi della formulazione della richiesta di riforma del primo giudizio risulta come non sia il debito in quanto tale a essere ora contestato, ma semplicemente il fatto che non sia stato compensato con parte della somma pretesa con la petizione.

                                   9.   In definitiva, l’appello 4 ottobre 2019 di AP 1 deve essere integralmente respinto nella misura in cui è ricevibile. Le spese giudiziarie di seconda sede seguono la soccombenza dell’appellante (art. 106 cpv. 1 CPC), e sono calcolate sulla base di un valore litigioso di arrotondati fr. 250’000.- (Euro 180'869.45 per la domanda principale e Euro 47'983.97 per la riconvenzionale al cambio medio di 1.08 EUR/CHF), determinante anche per un eventuale ricorso al Tribunale federale. Le spese processuali, calcolate in base agli art. 2, 7 e 13 LTG, ammontano a fr. 10’000.-. Le ripetibili, calcolate sulla base delle aliquote previste dall’art. 11 cpv. 1 e cpv. 2 lett. a RTar, tenuto pure conto delle spese e dell’IVA, sono quantificate in fr. 5'000.-.

Per questi motivi,

richiamati l’art. 106 CPC, la LTG e il RTar

decide:

                       1.   L’appello 4 ottobre 2019 di AP 1 è respinto, nella misura in cui è ricevibile.

                       2.   Le spese processuali della procedura d’appello, pari a fr. 10’000.-, sono a carico dell’appellante, che rifonderà alla controparte fr. 5'000.- per ripetibili di seconda sede.

                                   3.   Notificazione:

-    -        

                                         Comunicazione alla Pretura del Distretto di Lugano, sezione 1

Per la seconda Camera civile del Tribunale d’appello

Il presidente                                                          La vicecancelliera

Rimedi giuridici

Contro la presente sentenza è dato ricorso in materia civile al Tribunale federale, 1000 Losanna 14, entro 30 giorni dalla notificazione del testo integrale della decisione (art. 100 cpv. 1 LTF). Nelle cause a carattere pecuniario è dato ricorso in materia civile al Tribunale federale, 1000 Losanna 14, entro 30 giorni dalla notificazione del testo integrale della decisione (art. 100 cpv. 1 LTF), se il valore litigioso è superiore a fr. 30'000.-; per valori inferiori il ricorso è ammissibile se la controversia concerne una questione di diritto di importanza fondamentale (art. 74 cpv. 2 LTF). Qualora non sia dato il ricorso in materia civile è possibile proporre negli stessi termini ricorso sussidiario in materia costituzionale (art. 113, 117 LTF).  La parte che intende impugnare una decisione sia con un ricorso ordinario sia con un ricorso in materia costituzionale deve presentare entrambi i ricorsi con una sola e medesima istanza (art. 119 LTF).

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