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Ticino Tribunale di appello diritto civile La seconda Camera civile 03.12.2019 12.2019.157

December 3, 2019·Italiano·Ticino·Tribunale di appello diritto civile La seconda Camera civile·HTML·525 words·~3 min·6

Summary

Appello - mancato pagamento dell'anticipo - stralcio

Full text

Incarto n. 12.2019.157

Lugano 3 dicembre 2019  

In nome della Repubblica e Cantone Ticino

Il vicepresidente della seconda Camera civile del Tribunale d'appello  

quale giudice unico (art. 48b cpv. 1 lett. a cfr. 1 LOG)  

visto l'appello 16 settembre 2019 presentato da

AP 1    PA 1   

contro

la decisione 18 luglio 2019 del Pretore della giurisdizione di Locarno-Campagna nella causa a procedura semplificata SE.2017.34 promossa contro  

 AO 1    PA 2   

ritenuto

in fatto e in diritto       che con decisione 18 luglio 2019 il Pretore ha respinto la petizione 4 maggio 2017 promossa da AP 1 chiedente la condanna di AO 1 a consegnare all'attrice l'intera contabilità, rispettivamente ogni altro documento necessario, allestito durante le annualità del periodo in cui essa era incaricata di occuparsene;

che con atto di appello 16 settembre 2019 AP 1 chiede la riforma della decisione impugnata nel senso di accogliere la petizione con l'esecuzione della condanna entro 15 giorni dalla crescita in giudicato della sentenza;

                                         che l’appellante è stata invitata il 18 settembre 2019 a versare sul c.c.p. 69-10370-9 del Tribunale d’appello -introiti AGITI- l’importo di fr. 2000.- entro il 4 ottobre 2019 in garanzia delle spese processuali presumibili;

che l’importo non è stato pagato entro il termine assegnato e il 10 ottobre 2019 è stato assegnato all’appellante un ultimo termine improrogabile scadente il 28 ottobre 2019 per versare l’anticipo di fr. 2000.-, con l’avvertenza che in caso di mancato pagamento la Camera non sarebbe entrata nel merito dell’appello ai sensi dell’art. 101 cpv. 3 CPC;

                                         che nessun pagamento è intervenuto entro detto termine;

                                         che in tali circostanze la Camera non può entrare nel merito dell’appello e deve dichiararlo inammissibile;

                                         che le spese processuali vanno a carico di chi le ha provocate, mentre non si giustifica di attribuire spese ripetibili alla controparte, alla quale non è stato notificato l’appello per osservazioni;

                                         che il valore litigioso ai fini di un eventuale ricorso al Tribunale federale è inferiore a fr. 30'000.-.

decreta                    1.   L'appello 16 settembre 2019 di AP 1  è innammissibile per mancato versamento dell'anticipo.

                                   2.   Le spese processuali per complessivi fr. 100.- sono poste a carico dell'appellante.

                                   3.   Notificazione:

-      -     

                                         Comunicazione alla Pretura della giurisdizione di Locarno-Campagna

Per la seconda Camera civile del Tribunale d’appello

Il vicepresidente                                                  

Rimedi giuridici

Nelle cause a carattere pecuniario è dato ricorso in materia civile al Tribunale federale, 1000 Losanna 14, entro 30 giorni dalla notificazione del testo integrale della decisione (art. 100 cpv. 1 LTF), se il valore litigioso ammonta a fr. 15'000.- nelle vertenze in materia di diritto del lavoro e di locazione e a fr. 30'000.- negli altri casi (art. 74 cpv. 1 LTF); per valori inferiori il ricorso è ammissibile se la controversia concerne una questione di diritto di importanza fondamentale (art. 74 cpv. 2 LTF). Qualora non sia dato il ricorso in materia civile è possibile proporre negli stessi termini ricorso sussidiario in materia costituzionale (art. 113, 117 LTF). La parte che intende impugnare una decisione sia con un ricorso ordinario sia con un ricorso in materia costituzionale deve presentare entrambi i ricorsi con una sola e medesima istanza (art. 119 LTF).

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