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Ticino Tribunale di appello diritto civile La seconda Camera civile 04.08.2020 12.2019.156

August 4, 2020·Italiano·Ticino·Tribunale di appello diritto civile La seconda Camera civile·HTML·2,629 words·~13 min·3

Summary

Mandato - società semplice - azione di rendiconto

Full text

Incarto n. 12.2019.156

Lugano 4 agosto 2020/jh  

In nome della Repubblica e Cantone Ticino  

La seconda Camera civile del Tribunale d'appello

composta dei giudici:

Fiscalini, presidente, Bozzini e Stefani

vicecancelliere:

Bettelini

sedente per statuire nella causa - inc. n. OR.2017.17 della Pretura della giurisdizione di Locarno-Campagna - promossa con petizione 4 maggio 2017 da

 AP 1  rappr. dall’avv.  PA 1   

contro  

 AO 1  rappr. dagli avv.  PA 2   

con cui l’attore ha chiesto la condanna della convenuta a consegnargli, entro 15 giorni dalla crescita in giudicato della sentenza e con la comminatoria dell’art. 292 CP nonché di una multa disciplinare fino a fr. 1'000.- per ogni giorno d’inadempimento, l’intera contabilità e, rispettivamente, ogni altro documento necessario, allestito durante le annualità del periodo di loro comproprietà della scuderia “__________” di __________;

domanda avversata dalla convenuta, che ha postulato la reiezione della petizione, e che il Pretore con decisione 18 luglio 2019 ha dichiarato irricevibile;

ed ora sull’appello e reclamo 16 settembre 2019 con cui l'attore ha chiesto la riforma del querelato giudizio in via principale nel senso di accogliere la petizione e in via subordinata nel senso di ridurre da fr. 5'400.- a fr. 2'000.- le ripetibili dovute alla controparte, il tutto protestando spese e ripetibili;

mentre la convenuta con risposta 31 ottobre 2019 ha postulato la reiezione del gravame pure con protesta di spese e ripetibili;

letti ed esaminati gli atti e i documenti prodotti;

ritenuto

in fatto e in diritto:

                                   1.   Tra il 1998 e il 2002 AP 1 e AO 1 (la quale, in virtù di un successivo matrimonio, ha poi mutato il suo cognome in AO 1) hanno acquistato, in ragione di 1/2 ciascuno, il fondo n. __________ RFD di __________ e i fondi n. __________ e __________ RFD di __________, sui quali è in seguito stata esercitata, tramite la ditta individuale di costei denominata “Scuderia __________”, l’attività di pensione per cavalli.

                                         Il 10 ottobre 2016 AP 1 e AO 1 hanno venduto il fondo n. __________ RFD di __________ a M__________ __________ e a G__________ __________. Quello stesso giorno AO 1 ha ceduto le sue quote del fondo n. __________ RFD di __________ e del fondo n. __________ RFD di __________ a AP 1, fondi che in seguito sono stati dati in affitto a M__________ __________ e a G__________ __________.

                                         Questi ultimi hanno a loro volta aperto una loro scuderia. 

                                   2.   Con petizione 4 maggio 2017 AP 1, al beneficio della necessaria autorizzazione ad agire, ha convenuto in giudizio AO 1 innanzi alla Pretura della giurisdizione di Locarno-Campagna per ottenerne la condanna a consegnargli, entro 15 giorni dalla crescita in giudicato della sentenza e con la comminatoria dell’art. 292 CP nonché di una multa disciplinare fino a fr. 1'000.- per ogni giorno d’inadempimento, l’intera contabilità e, rispettivamente, ogni altro documento necessario, allestito durante le annualità del periodo di loro comproprietà della scuderia “__________”.

                                         La convenuta si è integralmente opposta alla petizione.

                                   3.   Esperita l’istruttoria di causa e raccolti gli allegati conclusivi delle parti, il Pretore, con decisione 18 luglio 2019, ha dichiarato irricevibile la petizione per l’assenza di un interesse degno di protezione dell’attore (ma in realtà, a ben vedere, l’ha respinta nel merito), ponendo la tassa di giustizia di fr. 4'000.e le spese di fr. 1’477.-, comprensive delle spese processuali della procedura di conciliazione, a carico di quest’ultimo, tenuto altresì a rifondere alla controparte fr. 5’400.- per ripetibili.

                                   4.   Con l’appello e reclamo 16 settembre 2019 che qui ci occupa, avversato dalla convenuta con risposta 31 ottobre 2019, l’attore ha chiesto di riformare il querelato giudizio in via principale nel senso di accogliere la petizione, protestando spese e ripetibili di entrambe le sedi, e in via subordinata nel senso di ridurre da fr. 5'400.- a fr. 2'000.- le ripetibili dovute alla controparte, protestando spese e ripetibili di seconda istanza.

                                   5.   Il Pretore ha evidenziato che in base alla giurisprudenza l’interesse degno di protezione della parte attrice, presupposto processuale che doveva essere dato al momento dell’emanazione della sentenza, trovava il suo limite nell’abuso di diritto, che il Tribunale federale aveva riconosciuto, nell’azione di rendiconto fondata sull’art. 400 CO o anche sull’art. 541 CO, quando la parte attrice non aveva avanzato alcuna richiesta durante gli anni senza emettere delle riserve e senza che emergessero dei nuovi elementi tali da giustificare delle spiegazioni (TF 4C.206/2006 del 12 ottobre 2006 consid. 4.3.1).

                                         Ciò premesso, egli ha ritenuto che nel caso di specie l’azione di rendiconto inoltrata dall’attore fosse senz’altro abusiva e dunque difettasse del necessario interesse degno di protezione, sia nell’evenienza in cui costui avesse agito per conto di M__________ __________ e di G__________ __________, che nel frattempo lo avevano assunto quale nuovo gestore della scuderia, per garantire la continuità dell’attività della stessa, sia nell’evenienza in cui costui avesse agito come socio della società semplice a suo tempo venuta in essere con la convenuta, per valutarne l’operato quale socia amministratrice e per quindi far valere nei suoi confronti delle eventuali pretese di liquidazione.

                                         Nel primo caso l’attore non aveva dimostrato né l’avvenuta ripresa dell’attività della scuderia, nel senso di un passaggio di attivi e di passivi con conseguente necessità di disporre della precedente contabilità (cfr. la clausola 3 dei contratti di cessione del fondo n. __________ RFD di __________ e le testimonianze di D__________ __________ p. 3 di G__________ __________ p. 6), né l’esistenza dell’incarico di nuovo gestore conferitogli da M__________ __________ e da G__________ __________ (cfr. la clausola 9 del contratto di cessione del fondo n. __________ RFD di __________ e la testimonianza di G__________ __________ p. 6).

                                         Nel secondo caso, quand’anche fosse stata provata l’esistenza di una società semplice tra le parti, l’attore non aveva sufficientemente allegato né provato il suo interesse degno di protezione alla consegna della contabilità di tutti gli anni di gestione comune: negli allegati preliminari egli non aveva mai fatto accenno a suoi eventuali diritti di socio non rispettati, come ad esempio la partecipazione all’utile della società, oppure a dubbi sulla gestione amministrativa contabile da parte della convenuta, oppure ancora ad eventuali concrete pretese di liquidazione in suo favore, a cui aveva vagamente accennato nell’allegato conclusivo, sia pure senza averle specificate; egli si era lamentato solo di non aver potuto allestire la dichiarazione TUI, ma non aveva spiegato il perché e neppure aveva chiesto il richiamo del relativo incarto riguardante la convenuta.

                                   6.   Con l’appello l’attore ha contestato che la sua azione di rendiconto fosse abusiva e difettasse dell’interesse degno di protezione, e ciò sia nell’evenienza in cui egli avesse agito, su incarico di M__________ __________ e di G__________ __________, in qualità di nuovo gestore della scuderia, sia nell’evenienza in cui fosse invece intervenuto quale socio della società semplice a suo tempo venuta in essere con la convenuta.

                               6.1.   Con riferimento alla prima ipotesi, l’attore ha sostenuto che nel caso di specie era evidente che M__________ __________ e G__________ __________ avevano di fatto ripreso l’attività della scuderia e che, se così non fosse stato, avrebbero almeno dovuto essere posti “nelle condizioni di poter evadere le questioni pendenti con un normale passaggio di consegne” (appello p. 9), aggiungendo che per questo motivo, essendo egli stato da loro autorizzato a continuare a svolgere l’attività di gerente della scuderia con il ruolo di supervisore (cfr. la clausola 9 del contratto di cessione del fondo n. __________ RFD di __________ e la testimonianza di G__________ __________ p. 6), ruolo da lui per altro già esercitato subito dopo la compravendita dei fondi, si era assunto “il compito di venire incontro al nuovo proprietario” (appello p. 9).

                                         La censura non può trovare accoglimento. L’attore, pur avendo illustrato i motivi a sostegno del fatto che egli sarebbe stato incaricato da M__________ __________ e da G__________ __________ di svolgere l’attività di gerente della scuderia, non ha in effetti spiegato, in violazione del suo obbligo di motivazione (art. 311 cpv. 1 CPC; cfr. DTF 138 III 374 consid. 4.3.1, TF 4A_659/2011 del 7 dicembre 2011 consid. 4, 4A_252/2012 del 27 settembre 2012 consid. 9.2.1, 4A_474/2013 del 10 marzo 2014 consid. 3.1 e 3.2), per quali ragioni di fatto o di diritto il giudice di prime cure avrebbe tuttavia sbagliato nel ritenere che egli non avesse però dimostrato l’avvenuta ripresa, nell’ambito della compravendita immobiliare a costoro (egli - si aggiunga qui - neppure ha preteso e provato la tesi, per altro addotta irritualmente solo in questa sede, che ciò potesse essere avvenuto nell’ambito della compravendita immobiliare a lui), dell’attività della scuderia, nel senso di un passaggio di attivi e di passivi con conseguente necessità di disporre della precedente contabilità, non potendo bastare il solo fatto che ciò sarebbe stato per lui “evidente”.

                                         In tali circostanze è a ragione che il magistrato ha in sostanza concluso che nell’ambito di quel contratto la convenuta non era tenuta a fornire il rendiconto ora richiestole in causa, essendo oltretutto chiaro che la relativa legittimazione attiva sarebbe semmai spettata agli acquirenti e non certo all’attore, poco importando se egli fosse stato effettivamente incaricato di continuare a svolgere l’attività di gerente della scuderia.

                               6.2.   Con riferimento alla seconda ipotesi l’attore, oltre ad aver ribadito il suo irrinunciabile diritto ad ottenere, senza la necessità di allegare un interesse particolare, il rendiconto ai sensi dell’art. 400 cpv. 1 CO (disposizione applicabile anche in presenza di una società semplice in virtù del rimando di cui all’art. 540 cpv. 1 CO), ha rilevato che le considerazioni sviluppate dal giudice di prime cure non erano per nulla corroborate dall’istruttoria.

                                         La censura dev’essere disattesa. L’attore, in violazione del suo obbligo di motivazione (art. 311 cpv. 1 CPC), non ha in effetti spiegato per quali ragioni di fatto o di diritto il primo giudice avrebbe sbagliato nel ritenere che egli negli allegati preliminari non avesse mai fatto accenno a suoi eventuali diritti di socio non rispettati, come ad esempio la partecipazione all’utile della società, oppure a dubbi sulla gestione amministrativa contabile da parte della convenuta, oppure ancora ad eventuali concrete pretese di liquidazione in suo favore, a cui aveva poi vagamente accennato, senza però averle specificate, solo nell’allegato conclusivo, e che di conseguenza in base alla giurisprudenza la sua richiesta di rendiconto fosse abusiva. In questa sede egli ha anzi pacificamente ammesso di non aver rimproverato alla convenuta violazioni antecedenti all’inoltro dell’istanza, di non aver mai nutrito sospetti nei suoi confronti e di averne persino avallato la gestione (appello p. 11), mentre che, riferendosi al pagamento delle spese pendenti rivendicato nei suoi confronti dalla convenuta in sede preprocessuale (doc. I), non ha preteso (appello p. 15), prima ancora di averlo provato, di aver già indicato negli allegati preliminari che il rendiconto si imponesse anche per verificare la fondatezza o meno di tali pretese.

                                   7.   Con il “reclamo” l’attore ha chiesto di ridurre, siccome eccessive, le somme poste a suo carico in prima sede a titolo di tassa di giustizia (fr. 4'000.-) e di spese (fr. 1’477.-), precisando che le ripetibili poste a suo carico (fr. 5'400.-), anch’esse eccessive, dovevano in ogni caso essere limitate a fr. 2'000.-.

                               7.1.   La decisione sulle spese giudiziarie, con cui il Pretore fissa le spese processuali ed assegna le ripetibili, è di regola parte della decisione finale (art. 104 cpv. 1 CPC) ed è così impugnabile con la sentenza finale mediante appello se, pronunciata in una controversia patrimoniale, il valore litigioso di quest’ultima - com’è pacificamente il caso nella fattispecie - è di almeno fr. 10'000.- (art. 308 cpv. 1 lett. a e cpv. 2 CPC), o con reclamo se il suo valore litigioso è inferiore a quell’importo (art. 319 lett. a CPC). Giusta l’art. 110 CPC, laddove il dispositivo sulle spese giudiziarie è impugnato in modo indipendente è tuttavia dato solo il rimedio del reclamo, e ciò a prescindere dal fatto che la decisione finale possa essere impugnata con appello o reclamo (cfr. Trezzini, Commentario pratico al CPC, 2ª ed., p. 565).

                                         Nel caso di specie, visto che il dispositivo pretorile in materia di spese e ripetibili era stato impugnato dall’attore assieme al dispositivo sul merito e non a titolo indipendente, quest’ultimo non aveva la necessità di inoltrare sul tema un reclamo separato, potendo senz’altro far valere le sue rimostranze nell’ambito dell’appello. Contrariamente a quanto preteso in questa sede dalla convenuta, ciò non comporta tuttavia alcun pregiudizio per la controparte, nulla ostando in effetti a che il suo “reclamo” sia convertito in appello, di cui per il resto adempie tutte le condizioni formali (cfr. II CCA 5 marzo 2018 inc. n. 12.2015.215/216, 20 aprile 2018 inc. n. 12.2016.216, 26 novembre 2018 inc. n. 12.2016.136/138, 19 maggio 2020 inc. n. 12.2019.70).

                               7.2.   La censura riferita alle spese processuali è irricevibile.

                                         L’attore, che per altro sul tema ha pure rimproverato al primo giudice - a torto - un presunto atteggiamento contraddittorio per aver dichiarato irricevibile la sua petizione dopo essersi riferito al valore di causa da lui proposto, non ha in effetti indicato l’entità delle tasse e delle spese che a suo dire sarebbero state congrue, il fatto di ritenere eccessivo quanto attribuito nel querelato giudizio e di chiederne la riduzione non costituendo ancora una sufficiente domanda d’appello ai sensi dell’art. 311 cpv. 1 CPC (cfr. ZPO-Rechtsmittel-Kunz, n. 76 ad art. 311 CPC; cfr. pure, con riferimento a domande di riduzioni di importi assegnati dall’istanza inferiore, DTF 137 III 617 consid. 4.2, 4.3 e 6.3 e II CCA 27 febbraio 2014 inc. n. 12.2012.19, 11 ottobre 2016 inc. n. 12.2016.57, 21 ottobre 2016 inc. n. 12.2016.24, 12 maggio 2017 inc. n. 12.2017.7, 16 ottobre 2017 inc. n. 12.2017.164, 30 luglio 2018 inc. n. 12.2018.24, 10 maggio 2019 inc. n. 12.2018.17, 26 marzo 2020 inc. n. 12.2018.94).

                               7.3.   La censura riferita alle ripetibili è infondata nel merito.

                                         Per giurisprudenza invalsa, nella fissazione delle ripetibili il Pretore gode in effetti di un ampio potere di apprezzamento, censurabile in appello solo in caso di eccesso o di abuso, ciò che di regola non è il caso se gli importi attribuiti rientrano tra i minimi ed i massimi della tariffa applicabile (cfr. II CCA 19 agosto 2013 inc. n. 12.2013.115, 11 marzo 2014 inc. n. 12.2013.88, 31 luglio 2014 inc. n. 12.2014.66, 21 agosto 2014 inc. n. 12.2014.112, 25 novembre 2014 inc. n. 12.2014.121, 3 marzo 2015 inc. n. 12.2014.125 e n. 12.2014.213, 22 luglio 2016 inc. n. 12.2016.16, 21 ottobre 2016 inc. n. 12.2016.24, 11 novembre 2016 inc. n. 12.2016.101, 12 maggio 2017 inc. n. 12.2017.7; III CCA 14 febbraio 2011 inc. n. 13.2011.3). Ora, ritenuto che in presenza di un valore litigioso di fr. 30’001.- l’art. 11 cpv. 1 del Regolamento sulla tariffa per i casi di patrocinio d’ufficio e di assistenza giudiziaria e per la fissazione delle ripetibili prevede un’aliquota dal 10% al 20%, è incontestabile che nel caso concreto il giudice di prime cure, attribuendo un’indennità per ripetibili di fr. 5’400.- (ossia circa il 18% del valore litigioso), è ampiamente rimasto nei limiti della tariffa applicabile, per cui il suo giudizio sul tema sfugge di principio ad ogni critica.

                                   8.   Ne discende che l’appello dell’attore dev’essere respinto nella misura in cui è ricevibile.

                                         Le spese giudiziarie della procedura di secondo grado, calcolate sulla base del valore ancora litigioso di fr. 30'001.-, seguono la soccombenza (art. 106 cpv. 1 CPC).

Per questi motivi,

richiamati l’art. 106 CPC, la LTG e il RTar

decide:

                                    I.   L’appello 16 settembre 2019 di AP 1 è respinto nella misura in cui è ricevibile.

                                   II.   Le spese processuali di fr. 4'000.- sono a carico dell’appellante, che rifonderà alla controparte fr. 2’500.- per ripetibili.

                                  III.   Notificazione:

-      -       

                                         Comunicazione alla Pretura della giurisdizione di Locarno-Campagna

Per la seconda Camera civile del Tribunale d’appello

Il presidente                                                          Il vicecancelliere

Rimedi giuridici

Nelle cause a carattere pecuniario con un valore litigioso superiore a fr. 30'000.- è dato ricorso in materia civile al Tribunale federale, 1000 Losanna 14, entro 30 giorni dalla notificazione del testo integrale della decisione (art. 100 cpv. 1 LTF).

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