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Ticino Tribunale di appello diritto civile La seconda Camera civile 13.07.2020 12.2019.134

July 13, 2020·Italiano·Ticino·Tribunale di appello diritto civile La seconda Camera civile·HTML·3,736 words·~19 min·4

Summary

Compensazione

Full text

Incarto n. 12.2019.134

Lugano 13 luglio 2020/jh  

In nome della Repubblica e Cantone Ticino  

La seconda Camera civile del Tribunale d'appello

composta dei giudici:

Fiscalini, presidente, Bozzini e Stefani

vicecancelliere:

Bettelini

sedente per statuire nella causa inc. n. OR.2019.9 della Pretura della giurisdizione di Mendrisio-Sud promossa con petizione 25 febbraio 2019 da

AO 1  patrocinata dall’avv.  PA 2 

contro

AP 1  patrocinata dagli avv.  PA 1    

con cui l’attrice ha chiesto, protestando tasse, spese e ripetibili, la condanna della convenuta al pagamento di Euro 50'535.87

oltre interessi di mora del 7%:

- dal 1. novembre 2015 su Euro 7'744.01;

- dal 22 novembre 2015 su Euro 5'426.01;

- dal 30 novembre 2015 su Euro 7'364.53;

- dal 16 dicembre 2015 Euro 7'221.34;

- dall’11 gennaio 2015 su Euro 7'214.52;

- dal 31 gennaio 2016 su Euro 918.00;

- dal 10 febbraio 2016 su Euro 6'052.40;

- dal 13 febbraio 2016 su Euro 324.45;

- dal 21 febbraio 2016 su Euro 8'270.61;

richieste avversate dalla convenuta, che ha postulato la reiezione della petizione e chiesto nel contempo che fosse giudicato che AO 1 (di seguito solo __________) “abbia a versare alla parte convenuta quanto ancora dovuto” e che il Pretore con decisione 11 giugno 2019, motivata su richiesta della convenuta il 19 giugno 2019, ha interamente accolto, condannando quest’ultima, oltre che al pagamento dell’importo richiesto, a quello delle spese processuali di complessivi fr. 2'000.-, delle spese di conciliazione di fr. 1'500.-, nonché al versamento di fr. 2'000.- a titolo di ripetibili a favore dell’attrice;

appellante la convenuta, che con appello 19 agosto 2019 ha chiesto – seppur solo nei considerandi ma non nel petitum - di assumere le prove indebitamente respinte dal Pretore e prodotto a tal fine 20 documenti (da doc. 6 a doc. 25) per poi postulare, nel merito, di respingere la petizione 25 febbraio 2019 e, in via subordinata, di rinviare l’incarto al Pretore affinché proceda con le proprie incombenze, con protesta di tasse, spese e ripetibili di entrambe le sedi;

rilevato che con risposta all’appello del 27 settembre 2019 l’attrice ha postulato preliminarmente in via principale di respingere l’offerta dei nuovi mezzi di prova prodotti e in via subordinata che i relativi documenti le vengano trasmessi con l’assegnazione di un termine di 30 giorni per completare la risposta d’appello, mentre nel merito ha chiesto la reiezione integrale dell’impugnativa;

richiamate la replica spontanea 4 ottobre 2019 e la duplica spontanea 15 ottobre 2019;

letti ed esaminati gli atti e i documenti prodotti;

ritenuto

in fatto e in diritto:

1.    AO 1 è una società polacca con sede a __________, attiva nella lavorazione e commercio all’ingrosso di prodotti a base di carne e il cui Consiglio di amministrazione è presieduto da __________ P__________.

CO 1 (di seguito __________) è una società attiva nel commercio all’ingrosso di carni con sede a __________, il cui amministratore unico è __________ B__________.

Tra il 2015 e il 2016 AO 1 ha fornito a varie riprese a CO 1 presso la sua filiale di __________ (Italia) carne all’ingrosso, rimasta impagata in misura di complessivi Euro 50'535.87.

                                         Ottenuta la necessaria autorizzazione ad agire in giudizio dopo un’infruttuosa procedura di conciliazione, AO 1 ha convenuto CO 1 innanzi alla Pretura della Giurisdizione di Mendrisio-Sud con petizione del 25 febbraio 2019, postulandone la condanna al pagamento di Euro 50'535.87 oltre interessi di mora.

                                         Con risposta del 7 aprile 2019 la convenuta ha chiesto la reiezione delle pretese di controparte, non contestate in quanto tali ma poiché da porre in compensazione con un credito nei suoi confronti di Euro 61'859.09 relativo a commissioni/emolumenti dovutile per la sua attività di intermediazione nella compravendita di carni tra AO 1 e svariati clienti finali.

                                         In occasione del dibattimento di prime arringhe indetto il 6 giugno 2019 senza che vi sia stato nel frattempo un secondo scambio di allegati, entrambe le parti si sono riconfermate nelle proprie allegazioni e domande. In quel contesto CO 1 ha formulato al giudice istanza di produzione agli atti della documentazione che attestava le vendite da essa mediate a favore della controparte, alla quale l’attrice si è opposta, e che il Pretore ha respinto, in applicazione dell’art. 154 CPC, in quanto tardiva.

                                         Con sentenza del 19 giugno 2019 la petizione è stata integralmente accolta. In sostanza, il primo giudice ha, da un lato, reputato non contestato il credito posto in giudizio, mentre, dall’altro, ha ritenuto che la pretesa compensatoria della convenuta, implicitamente contestata dall’attrice, non era stata debitamente dimostrata, non essendovi agli atti alcuna prova del contratto con cui le parti si sarebbero accordate per il pagamento di provvigioni, né alcun elemento oggettivo per il riconoscimento e il calcolo delle stesse. Inoltre, per completezza, il Pretore ha precisato di non aver potuto ammettere che la convenuta avesse validamente presentato una domanda riconvenzionale volta al pagamento delle commissioni scoperte, difettando una designazione chiara e formale di una volontà in tal senso e, in particolare, non essendo stata formulata alcuna relativa esplicita domanda chiaramente cifrata. A questo proposito, ha aggiunto, anche se si fosse voluto considerare l’affermazione di risposta “voler giudicare che la stessa AO 1 abbia a versare alla parte convenuta quanto ancora dovuto” come domanda riconvenzionale, essa sarebbe in ogni caso stata destinata all’insuccesso: in primo luogo poiché risultava che della causa era già stato investito un tribunale polacco e in second’ordine poiché la pretesa non era stata provata.

                                   2.   Con l’appello 19 agosto 2019 in disamina, CO 1 ha postulato - invero con una formulazione scorretta - la riforma del querelato giudizio nel senso di respingere la petizione e, in via subordinata, di annullare la sentenza e rinviare l’incarto al Pretore affinché proceda nelle proprie incombenze, il tutto con protesta di tasse, spese e ripetibili di entrambe le sedi.

                                         Nei considerandi la convenuta ha, come accennato, pure domandato di ammettere agli atti della causa d’appello la documentazione prodotta allo scrivente Tribunale, senza tuttavia formalizzare l’istanza probatoria nelle richieste del petitum finale.

3.    In primo luogo l’appellante ha contestato la mancata assunzione all’udienza di prime arringhe della documentazione attestante le vendite che davano diritto alla provvigione, che essa ha in quell’occasione indicato di avere a disposizione. Tale decisione negativa si sarebbe a sua detta rivelata decisiva per l’esito della causa poiché se il primo giudice avesse esaminato le carte in questione, non avrebbe potuto giudicare non provati le pretese e gli importi posti a giustificazione dell’eccezione di compensazione sollevata con la risposta.

A suo dire, l’offerta dei mezzi di prova sarebbe stata tempestiva: non essendo stato ordinato un secondo scambio di scritti né un’udienza di istruzione della causa, in applicazione dell’art. 229 cpv. 2 CPC, nuovi fatti e nuovi (nel senso di non ancora contenuti nel fascicolo processuale) mezzi di prova avrebbero potuto essere addotti all’inizio del dibattimento senza limiti. Non sussistendo quindi alcun obbligo di produrre i documenti già con la risposta, il Pretore, rifiutandone l’assunzione all’udienza del 6 giugno 2019, avrebbe violato il diritto alla prova, corollario del diritto di essere sentito, dell’appellante sancito dall’art. 29 Cost. e dall’art. 152 CPC.

Di conseguenza CO 1 ha esatto l’annullamento della decisione impugnata e il rinvio della causa al primo giudice affinché assuma le prove offerte.

Oltre a questo, la ditta convenuta ha chiesto alla scrivente Camera di acquisire agli atti ai sensi dell’art. 316 cpv. 3 CPC una serie di documenti tra quelli in suo possesso, idonei a consentire di decidere in questa sede nel merito delle pretese.

                               3.1.   All’inizio della fase dibattimentale, ossia in occasione delle prime arringhe (art. 228 CPC), nuovi fatti e nuovi mezzi di prova possono essere addotti senza alcuna limitazione se non vi sono stati né un secondo scambio di scritti, né un’udienza istruttoria (art. 229 cpv. 2 CPC).

                                         Essendo questo avvenuto proprio nel caso in discussione, la produzione dei documenti in questione al dibattimento di prime arringhe non poteva pertanto essere considerata tardiva. A meno che gli atti in questione, seppur disponibili, non fossero fisicamente presenti in aula, cosa che dalla formulazione del verbale non risulta essere chiara.

                                         Sulla base di queste considerazioni e di quanto emerge dall’incarto, è quindi a torto che il primo giudice ha respinto l’istanza probatoria della convenuta rifiutandosi di assumere agli atti “tutta la documentazione che attesta le vendite”, esplicitamente e in questi termini richiesta da CO 1.

                                         Nonostante questo errore, un annullamento della sentenza e il rinvio della causa al Pretore non si giustificano, giacché le prove in questione non sarebbero atte a stravolgere l’esito della vertenza, come verrà esposto più in dettaglio in seguito.

                               3.2.   Nei considerandi del suo appello, la ditta convenuta ha chiesto di poter produrre, poiché irritualmente respinta in prima sede, un estratto di “tutta la documentazione a comprova della sua pretesa”, composto da 14 fatture scoperte indicate ai conteggi riassuntivi (doc. 6-18 e 20), delle e-mail (doc. 19-23), delle tabelle indicanti fatture a favore di CO 1 scoperte e incassate (doc. 24) e un avviso di accredito (doc. 25).

                                         In base alla legge, le parti possono chiedere all’autorità di appello di assumere nuove prove in due precise situazioni: da una parte se si tratta di nuovi mezzi di prova ai sensi dell’art. 317 cpv. 1 CPC, che contemplano tanto quelli venuti in essere dopo la decisione (cosiddetti “nova”), quanto quelli preesistenti se, facendo uso della diligenza ragionevolmente esigibile nelle circostanze concrete, non li si poteva già produrre in primo grado (ossia “pseudo nova”). Dall’altra, giusta l’art. 316 cpv. 3 CPC, è pure data la possibilità di riassumere prove già acquisite dal Pretore, nonché di assumere prove ritualmente offerte ma da questi respinte (Verda Chiocchetti in: Commentario pratico al Codice di diritto processuale civile svizzero, IIa ed., Vol. 2, n. 58 seg. ad art. 317 CPC, n. 32 seg. ad art. 316 CPC; Reetz/Hilber, in: Sutter-Somm/Hasenböhler /Leuenberger, Kommentar zur Schweizerischen Zivilprozessordnung [ZPO], 3a ed., 2016, n. 47 ad art. 316 CPC).

                                         Nella fattispecie, è stata notificata tempestivamente solo la richiesta di produzione della documentazione attestante le vendite effettuate direttamente ai clienti, come risulta dal verbale dell’udienza del 6 giugno 2019. I documenti che si vorrebbero ora produrre sono per contro sostanzialmente di altra natura poich. hanno per oggetto le fatture relative alle commissioni asseritamente dovute da AO 1 a CO 1 per la mediazione nella vendita di carne. Non si tratta dunque delle stesse prove offerte in prima sede, nonostante esse in parte contengano anche dati relativi alle vendite. Se del caso, pertanto, questi documenti potrebbero essere acquisiti solo limitatamente a quegli aspetti che concernono le prove delle vendite, operazione che richiederebbe un lavoro di estrapolazione dei dati che certamente non compete al giudice ma che grava l’istante, che avrebbe dovuto farsi parte diligente. Cosa che qui non è avvenuta.

                                         Trattandosi indubbiamente di fatture, atti e corrispondenza elettronica risalente a molto tempo prima dell’introduzione della causa e già in possesso dell’appellante, non sono dati gli estremi per poter considerare queste prove dei nova o pseudo nova ai sensi dell’art. 317 CPC e assumerle agli atti in questo stadio della procedura.

                                         La relativa richiesta è pertanto integralmente respinta.

                               3.3.   Sempre in merito alla notifica delle prove all’udienza di prime arringhe, per completezza, non ci si può in questa sede esimere dal rilevare, nonostante l’assenza di riserve sulla questione, un aspetto relativo alla persona comparsa in aula in rappresentanza della ditta convenuta.

                                         La legittimazione alla rappresentanza contrattuale di una parte in giudizio rappresenta un presupposto processuale e deve pertanto essere esaminata d’ufficio dal giudice in ogni stadio della causa e in applicazione del principio inquisitorio limitato (art. 60 CPC).

                                         Nella fattispecie, se la risposta di causa è stata redatta da M__________ P__________, al quale l’amministratore unico di CO 1 ha conferito procura generale di rappresentanza (cfr. inc. CM.2017.26), all’udienza di discussione del 6 giugno 2019 si è presentato per la società convenuta unicamente tale C__________ __________ P__________, senza tuttavia chiarire a quale titolo era intervenuto, senza produrre alcuna procura e senza aver in alcun modo provveduto ad attestare la sua eventuale legittimazione ad assisterla in giudizio. Non sussiste pertanto alcuna prova che quel giorno la parte in questione sia stata debitamente rappresentata.

A questo va obbligatoriamente aggiunto che, trattandosi nella fattispecie di procedura ordinaria, la rappresentanza a titolo professionale in giudizio della convenuta da parte di persone che tuttavia non sono avvocati legittimati a esercitare ai sensi dell’art. 68 cpv. 2 lett. a CPC, è avvenuta contravvenendo le precise disposizioni di legge in materia.

                                         In una simile situazione tutto quanto postulato in quell’occasione (ma al limite anche con la risposta) da CO 1 potrebbe essere considerato nullo. Tuttavia, preso atto che il Pretore, non essendosi avveduto della problematica (cosa che gli avrebbe imposto di fissare un termine per sanare il vizio), nulla ha rilevato in merito e che nemmeno la controparte si è determinata sulla faccenda, costituirebbe formalismo eccessivo trarre una conclusione del genere in questo stadio della procedura.

4.    A titolo abbondanziale, l’appellante ha asserito che in ogni modo la produzione della documentazione non sarebbe stata necessaria poiché AO 1 è rimasta silente sull’obiezione di compensazione, che quindi, in quanto incontestata, avrebbe dovuto essere considerata accettata.

Come già esaurientemente spiegato dal Pretore, l’argomentazione non può essere seguita poiché la contestazione dei fatti di risposta da parte dell’attore è implicita, già solo perché questi, con la sua petizione, ha proposto una fattispecie diversa che ha poi confermato in sede di prime arringhe (Trezzini, Commentario pratico al Codice di diritto processuale civile svizzero, IIa ed., Vol. 2, n. 11 ad art. 225 CPC), bastando per considerare contestato un fatto, che la controparte fornisca un’esposizione dei fatti che esclude quella in oggetto (Guyan, in Basler Kommentar ZPO, 3 ed., n. 4 ad art. 150). In effetti, postulare la rifusione di un credito nei confronti di CO 1 comporta automaticamente escludere che questo possa essere stato compensato con un debito di pari o superiore ammontare, che annullerebbe la pretesa e non renderebbe necessario procedere in giudizio.

5.    Ciò posto, sempre per completezza, va chiarito che, anche qualora tutta la documentazione prodotta in questa sede, rispettivamente (e a maggior ragione) quella notificata al Pretore, fosse stata ammessa agli atti, la pretesa di compensazione del credito ai sensi dell’art. 120 CO non avrebbe trovato miglior esito nemmeno nel merito.

In effetti, a sostegno della sua pretesa, come detto contestata implicitamente da AO 1, CO 1 si è limitata a produrre alla scrivente Camera una serie di fatture emesse in maniera unilaterale e una corrispondenza elettronica tra tale K__________ K__________, rispettivamente tale B__________ K__________ di AO 1 e una non meglio identificata S__________, dell’amministrazione di CO 1, aventi per oggetto delle asserite commissioni per i mesi di luglio e agosto 2015 e gennaio 2016.

Come noto, se oggetto di contestazione, una fattura, da sola, ha un valore probatorio praticamente nullo, costituendo essa un mezzo di prova imperfetto. Ciò significa che se la controparte la confuta esplicitamente, negando la sua posizione di debitrice, la relativa pretesa non può essere riconosciuta se la parte che se ne prevale non ha fatto capo ad altre prove (Trezzini, Commentario pratico al Codice di diritto processuale civile svizzero, IIa ed., Vol. 1, n. 64 seg. ad art. 157 CPC). Dalla risposta d’appello (pag. 5 consid. ad 31-35) appare evidente che AO 1, seppur non abbia potuto prendere visione delle fatture in oggetto, ne ha comunque sia contestato contenuti e valenza, sicché è certo che, qualora fossero assunte agli atti, la sua presa di posizione in merito sarebbe su questa linea, per cui esse sarebbero esplicitamente state rifiutate.

Per poter far capo alle fatture e per considerarle fedefacenti sarebbe quindi stato necessario sostenerle con ulteriori prove. La convenuta, tuttavia, non ha postulato l’audizione di alcun testimone che potesse convalidarne estremi, esigibilità e importi. Nemmeno aiutano a raggiungere tale fine i pochi scambi di posta elettronica esibiti, poiché non è chiaro chi siano gli interlocutori e quali poteri di rappresentanza avessero, rispettivamente poiché dai loro contenuti non si può desumere granché, soprattutto in merito all’esistenza di crediti per commissioni non pagate e al loro effettivo ammontare.

A questo si aggiunge che l’intensità probatoria di documenti e-mail è alquanto labile, non essendovi, in assenza di riscontri oggettivi esterni come nel caso in discussione, certezze circa il loro mittente, contenuto e destinatario (Trezzini, Commentario pratico al Codice di diritto processuale civile svizzero, IIa ed., Vol. 1, n. 71 seg. ad art. 157 CPC).

In assenza di un solido castello probatorio, i crediti posti in compensazione non avrebbero quindi potuto essere considerati sufficientemente dimostrati; di conseguenza l’eccezione sarebbe stata respinta nel merito anche a fronte dell’assunzione agli atti della documentazione prodotta, rispettivamente anche in caso di rinvio dell’incarto al primo giudice per il completamento dell’istruttoria in base alle prove (esclusivamente documentali e esclusivamente concernenti le vendite) notificate all’udienza di prime arringhe.

Da questo punto di vista, la documentazione notificata in prima sede era ancor meno atta a dimostrare l’esistenza e l’esigibilità dei crediti da commissione, poiché limitata alla semplice prova della vendita di carne ai consumatori finali. Essa non avrebbe dunque in ogni caso consentito di verificare se effettivamente le parti avevano concordato un indennizzo per l’attività di intermediario asseritamente esercitata da CO 1, né tanto meno l’esistenza e l’ammontare delle singole commissioni, così come la loro esigibilità.

Un rinvio dell’incarto al primo giudice affinché assuma le prove (e solo quelle) richieste il 6 giugno 2019, sarebbe pertanto del tutto inutile e ininfluente, di modo che anche la relativa richiesta formulata dall’appellante deve essere respinta.

6.    Quale ultima obiezione, sollevata “per mero soprammercato”, l’appellante ha criticato il fatto che il Pretore non abbia fatto capo all’istituto dell’interpello ai sensi dell’art. 56 CPC, nonostante la parte convenuta non fosse rappresentata professionalmente in giudizio giusta l’art. 68 CPC e nonostante egli stesso avesse rilevato che le sue allegazioni non erano chiare. Inoltre, a suo dire, il primo giudice avrebbe dovuto assegnare a CO 1 un congruo termine per tradurre in italiano i mezzi di prova presentati in lingua straniera ai sensi degli art. 129 e 132 CPC. A seguito di queste carenze, l’accertamento dei fatti sarebbe stato incompleto e la procedura ne sarebbe risultata viziata.

Nuovamente, l’appellante non può essere seguita. In effetti il giudice ha escluso che la convenuta avesse presentato una domanda riconvenzionale difettando una chiara e formale designazione di volontà in tal senso. Tuttavia si è comunque chinato sulla questione precisando che, anche se si fosse voluto considerare la richiesta di “voler giudicare che la stessa AO 1 abbia a versare alla parte convenuta quanto ancora dovuto” quale domanda riconvenzionale, la stessa sarebbe in ogni caso stata respinta poiché una causa con lo stesso oggetto era già stata avviata di fronte a un tribunale polacco (art. 64 CPC), come asserito da CO 1 stessa al dibattimento del 6 giugno 2019 e perché in ogni caso la relativa pretesa non era stata provata.

La mancanza di chiarezza non ha dunque avuto alcun effetto decisivo sul giudizio.

Inoltre non va dimenticato che a redigere l’allegato di risposta è stato __________ P__________, collaboratore dello Studio __________ B__________ (cfr. procura prodotta nell’inc. CM.2017.26), connotabile come detto quale rappresentante professionale in applicazione per analogia dell’art. 68 cpv. 2 CPC (allo stesso modo del titolare della società e amministratore unico della ditta convenuta), il cui operato, nonostante non fosse autorizzato a intervenire e sia stato “salvato” solo per divieto di formalismo eccessivo (come visto in precedenza), è soggetto a interpello secondo criteri più restrittivi rispetto ai casi di rappresentanza non professionale (Trezzini, op. cit., n. 7 ad art. 56). In effetti, il rappresentante professionale di una parte che affronta scientemente una procedura giudiziaria in maniera approssimativa e superficiale agisce ai limiti dell’abuso di diritto e non può pretendere che il giudice corregga i suoi errori facendo capo all’interpello, soprattutto se questi, come nel caso specifico, erano facilmente evitabili con un minimo di preparazione e serietà.

Alla stessa stregua deve essere respinta la critica della mancata fissazione del termine per la traduzione degli allegati in lingua polacca. Tali documenti - tra l’altro privi di apostilla o altre autenticazioni ufficiali che ne potessero attestare la validità - sono stati presi in considerazione dal primo giudice a prescindere dal loro effettivo contenuto.

L’atto giudiziario che attesterebbe l’avvio della causa in Polonia (doc. 5) è stato reputato un elemento a favore della tesi di CO 1 della litispendenza della causa in quella nazione in quanto tale nonché per quanto era possibile leggervi anche senza traduzione, non per i contenuti esatti del testo. Ma soprattutto è stato tenuto conto che la stessa parte convenuta aveva sollevato la questione.

La copia del bollettino non è invece stata valutata utile al chiarimento della fattispecie, oltre che per la sua limitata forza probatoria (è assimilabile a una fattura), anche perché non ne era stato illustrato il contenuto e perché CO 1 nemmeno aveva spiegato cosa essa avrebbe dovuto provare.

In un simile contesto, ricordato che il giudice deve fissare un termine solo per la traduzione di quei documenti che considera potenzialmente rilevanti ai fini di causa, ma non di quelli che ritiene sin dall’inizio inutili (Trezzini, op. cit. n. 13 ad art. 129), nulla può essere rimproverato al Pretore per non aver provveduto a chiedere una traduzione in italiano dei due testi.

7.    In conclusione, l’appello deve essere respinto. Le spese giudiziarie della procedura di seconda sede, calcolate sulla base di un valore litigioso di Euro 50'535.87, pari all’incirca a fr. 53'680.- (determinante anche ai fini di un eventuale ricorso al Tribunale federale), seguono la soccombenza dell’appellante (art. 106 cpv. 1 CPC). Le spese processuali, calcolate in base agli art. 2, 7 e 13 LTG, ammontano a fr. 4’000.-. Le ripetibili, calcolate sulla base dell’art. 11 cpv. 1 e cpv. 2 lett. a RTar, tenuto conto delle spese e dell’IVA, sono quantificate in fr. 3’000.-.

Per questi motivi,

richiamati l’art. 106 CPC, la LTG e il RTar

decide:

                       1.   L’appello 19 agosto 2019 di AP 1 è respinto.

                                   2.   Le spese processuali della procedura d’appello, pari a fr. 4’000.-, sono a carico dell’appellante, che rifonderà alla controparte fr. 3’000.- per ripetibili di seconda sede.

                                   3.   Notificazione:

-    e      -       

                                         Comunicazione alla Pretura della Giurisdizione di Mendrisio-Sud

Per la seconda Camera civile del Tribunale d’appello

Il presidente                                                          Il vicecancelliere

Rimedi giuridici

Nelle cause a carattere pecuniario con un valore litigioso superiore a fr. 30'000.- è dato ricorso in materia civile al Tribunale federale, 1000 Losanna 14, entro 30 giorni dalla notificazione del testo integrale della decisione (art. 100 cpv. 1 LTF). Qualora non sia dato il ricorso in materia civile è possibile proporre negli stessi termini ricorso sussidiario in materia costituzionale (art. 113, 117 LTF).  La parte che intende impugnare una decisione sia con un ricorso ordinario sia con un ricorso in materia costituzionale deve presentare entrambi i ricorsi con una sola e medesima istanza (art. 119 LTF).