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Ticino Tribunale di appello diritto civile La seconda Camera civile 12.11.2020 12.2019.132

November 12, 2020·Italiano·Ticino·Tribunale di appello diritto civile La seconda Camera civile·HTML·8,073 words·~40 min·5

Summary

Contratto di consulenza all'investimento, oneri di informazione e di vigilanza della banca, responsabilità per consigli errati, quantificazione del danno

Full text

Incarto n. 12.2019.132

Lugano 12 novembre 2020/rg  

In nome della Repubblica e Cantone Ticino     La seconda Camera civile del Tribunale d'appello

composta dei giudici:

Fiscalini, presidente, Bozzini e Stefani  

vicecancelliera:

Bellotti

sedente per statuire nella causa - inc. n. OR.2014.75 della Pretura del Distretto di Lugano, sezione 3 - promossa con petizione 10 aprile 2014 da

 AP 1  (D) patrocinata dall’avv.  PA 1 

contro  

AO 1 patrocinata dall’avv. dott.  PA 2   

chiedente la condanna della convenuta al pagamento di complessivi fr. 112'355.70 oltre

interessi del 5% dal 1° agosto 2008;

domanda avversata dalla convenuta e che il Pretore con decisione 17 giugno 2019 ha

respinto;

appellante l’attrice con atto di appello 16 agosto 2019, con cui ha postulato in via

principale la riforma del querelato giudizio nel senso di accogliere la petizione (previa

assunzione di determinate prove) e in via subordinata il suo annullamento e il rinvio

dell’incarto al primo giudice affinché assuma le prove richieste ed emetta una nuova

decisione, protestando spese e ripetibili di entrambe le sedi;

mentre la convenuta con risposta 12 novembre 2019 ha postulato la reiezione del

gravame, pure con protesta di spese e ripetibili;

letti ed esaminati gli atti e i documenti prodotti;

ritenuto

in fatto:

A.        Il 27 luglio 2005 __________ J__________ ha aperto presso la succursale di __________ di AO 1 un conto risparmio per giovani (n. __________) e un conto deposito (n. __________) intestati alla sua figlia minorenne AP 1, nata il 26 gennaio 1998 (doc. B). In data 27 settembre 2006 __________ J__________ ha poi aperto presso la medesima succursale, sempre a nome della figlia, un conto deposito per giovani risparmiatori (n. __________), sul quale ha fatto confluire alcuni investimenti da egli precedentemente effettuati (in un fondo e in tre diversi titoli obbligazionari, v. doc. E), dando ordine di liquidarli progressivamente al fine di acquistare per conto della figlia delle quote del fondo di investimento __________ __________ __________ __________ __________ __________ __________, qui di seguito anche “__________ __________ __________”, ovvero di un fondo lussemburghese gestito da una società consorella di AO 1. Il 27 settembre 2006 sono conseguentemente state acquistate 36'500 quote per un prezzo di fr. 365'000.- e 5'000 quote per un prezzo di fr. 50'000.-. Il 2 ottobre 2006 e il 16 gennaio 2007 sono state ulteriormente acquistate 5'000 quote per l’importo di fr. 49'950.-, rispettivamente 2'954.039 quote per l’importo di fr. 29'806.25. Il capitale investito ammontava pertanto a fr. 494'756.25 oltre a commissioni e a tasse di bollo federali, per un importo totale di fr. 498'097.20 (v. doc. D). In tali operazioni __________ J__________ è stato seguito dal consulente __________ P__________.

B.        In data 31 dicembre 2007 il fondo registrava una perdita dell’8.34%. Al fine di approfondire la problematica, nel gennaio 2008 ha avuto luogo un incontro fra __________ J__________, __________ P__________ e __________ Pe__________ (specialista di fondi d’investimento), in occasione del quale il primo ha deciso di mantenere l’investimento. Solamente in data 30 luglio 2008, a seguito di ulteriori perdite ammontanti in quel mese al 22.03%, __________ J__________ ha dato ordine alla banca di vendere tutte le quote del fondo, ciò che ha generato un ricavo netto di fr. 385'741.50 (doc. D). Il fondo d’investimento è stato definitivamente chiuso alla fine del 2008 (doc. N).

C.        Previo ottenimento dell’autorizzazione ad agire, con petizione 10 aprile 2014 AP 1, per il tramite dei suoi rappresentanti legali, ha convenuto AO 1 innanzi alla Pretura del Distretto di Lugano, postulandone la condanna al pagamento di complessivi fr. 112'355.70 oltre interessi del 5% dal 1° agosto 2008 a titolo di risarcimento del danno. In sintesi, l’attrice ha rimproverato alla banca la violazione di obblighi d’informazione, di diligenza e di fedeltà derivanti dal rapporto di mandato e dall’art. 11 LBVM, per avere insistito (per il proprio profitto e in una situazione di conflitto d’interesse) nel farle acquistare il fondo in questione, sin dall’inizio non conforme al basso profilo di rischio del conto, pubblicizzandolo tuttavia quale investimento sicuro e conservativo, e per averle fornito informazioni incomplete o inesatte sulle peculiarità e sui rischi del fondo. La banca le avrebbe altresì fornito improprie rassicurazioni riguardo alle prospettive del fondo e alla normalizzazione dei mercati sia nel corso del 2007, sia agli inizi del 2008 (malgrado le considerevoli perdite), che l’avrebbero dissuasa dal liquidare anticipatamente l’investimento.

D.        Con risposta 12 giugno 2014 la convenuta si è opposta alla petizione postulandone l’integrale reiezione. Essa ha innanzitutto rilevato di essere stata solamente incaricata da __________ J__________ di ricevere ed eseguire gli ordini (attività “execution only”) e di avergli proposto il fondo in questione a seguito dell’insoddisfazione da questi espressa in merito ai suoi precedenti investimenti. Tale proposta (che mai ha incluso la garanzia del mantenimento del capitale iniziale) sarebbe stata conforme al profilo di rischio e alla redditività auspicati dal cliente, peraltro sufficientemente informato e consapevole della tipologia di investimento scelto e dei relativi rischi (tenuto pure conto delle sue esperienze e competenze in ambito finanziario) e sarebbe stata da questi accettata in libera e piena autonomia. Le perdite subite dall’investimento sarebbero inoltre state influenzate dalla grave e imprevista crisi americana del 2008, ritenuto che __________ J__________, malgrado fosse stato informato dei risultati negativi e dell’imprevedibilità della situazione futura, avrebbe ancora una volta con piena autonomia e cognizione di causa rinunciato a disinvestire a inizio 2008. 

E.        Con replica 26 agosto 2014 e duplica 27 ottobre 2014 le parti hanno ulteriormente sostanziato le proprie antitetiche posizioni. Dopo l’esperimento dell’istruttoria e la produzione degli allegati conclusivi scritti, con decisione 17 giugno 2019 il Pretore ha respinto la petizione, ponendo la tassa di giustizia di fr. 6'500.- e le spese a carico dell’attrice, pure condannata a versare alla controparte fr. 9'000.per ripetibili.

F.        Con appello 16 agosto 2019 l’attrice si è aggravata contro tale giudizio, postulandone in via principale la riforma nel senso di accogliere la petizione (previa assunzione di determinate prove) e subordinatamente il suo annullamento e il rinvio dell’incarto al primo giudice affinché assuma le prove richieste ed emetta una nuova decisione.

G.       Con risposta 12 novembre 2019 la convenuta si è opposta al gravame, postulandone l’integrale reiezione.

E considerato

in diritto:

1.         L’art. 308 cpv. 1 lett. a CPC prevede che sono impugnabili mediante appello le decisioni finali di prima istanza, posto che in caso di controversie patrimoniali il valore litigioso secondo l'ultima conclusione riconosciuta nella decisione sia di almeno fr. 10'000.- (cpv. 2). Nella fattispecie tale valore supera pacificamente la soglia testé menzionata. I termini di impugnazione e risposta sono di 30 giorni (art. 311 e 312 CPC). Nel caso concreto l’appello 16 agosto 2019 contro la decisione 17 giugno 2019 è tempestivo (tenuto conto delle ferie giudiziarie), così come è tempestiva la risposta 12 novembre 2019 dell’appellata.

2.         L’atto di appello deve contenere i motivi di fatto e di diritto sui quali si fonda ed essere motivato (art. 310 e 311 cpv. 1 CPC). L’appellante deve spiegare non perché le sue argomentazioni siano fondate, ma perché sarebbero erronee o censurabili le motivazioni del Pretore. Egli non può dunque limitarsi a proporre una propria tesi e una propria lettura dei fatti, bensì deve offrire critiche puntuali, esplicite e circostanziate, poiché l'autorità di appello deve essere messa nella misura di comprendere agevolmente le censure ricorsuali, pena l’irricevibilità delle medesime.

3.         Con l’impugnata decisione, il Pretore ha qualificato il rapporto contrattuale fra le parti in relazione ai fatti qui controversi quale contratto di consulenza d’investimento sottoposto alle regole del mandato (art. 394 seg. CO), a fronte del grado di soggettività e personalizzazione delle informazioni fornite dalla banca. Tale qualifica non è contestata con il gravame. Dottrina e giurisprudenza relative alla diligenza e agli oneri di informazione della banca sono già state esposte nel giudizio di prima sede (p. 9-10), a cui si rimanda. Si può comunque ricordare che nel contratto di consulenza all’investimento, la banca deve chiarire necessità e desideri del cliente, la sua situazione patrimoniale e la sua propensione al rischio, e proporre dei prodotti adeguati. Quando raccomanda un investimento, deve conoscerne le caratteristiche, la sua situazione attuale e le sue prospettive nonché i pareri espressi dagli esperti, dalla stampa specializzata e dalle agenzie di rating (benché la portata delle ricerche da effettuare non sia illimitata) e fornire tali informazioni al cliente in maniera comprensibile, precisa e completa affinché questi disponga dei sufficienti elementi per prendere la sua decisione d’investimento. L’estensione degli obblighi di informazione e consulenza non può tuttavia essere determinata in termini generali, bensì dipende dalle circostanze del caso concreto, segnatamente dal tipo di contratto concluso, dall’investimento prospettato, nonché dalle caratteristiche, esperienze e competenze del cliente. La correttezza e l’adeguatezza di un consiglio va valutata sulla base della situazione vigente e delle conoscenze della banca al momento in cui esso è stato dato, ritenuto che per costante giurisprudenza del Tribunale federale, la banca deve assumersi le responsabilità per consigli obbiettivamente errati solamente se essi risultavano in quel momento manifestamente inadeguati (STF 4A_449/2018 del 25 marzo 2019, consid. 3.2; STF 4A_593/2015 del 13 dicembre 2016, consid. 7.1.3 e 7.3.2; STF 4A_336/2014 del 18 dicembre 2014, consid. 4.2). È difatti il cliente che sceglie gli investimenti da effettuare, assumendosene le responsabilità e i relativi rischi, dovendo sapere che non può fare assoluto affidamento su consigli relativi ad avvenimenti futuri incerti (STF 4A_593/2015 del 13 dicembre 2016, consid. 7.1.3). Di principio, a differenza del contratto di gestione patrimoniale, non si può presumere che il contratto di consulenza agli investimenti comprenda altresì l’onere di sorvegliarne l’andamento, di avvertire il cliente riguardo a eventuali problematiche e di proporre adeguamenti e modifiche. Di regola, un tale obbligo deriva da una pattuizione specifica o da una relativa prassi istauratasi fra le parti, da precise richieste del cliente o dalle norme della buona fede, e comporta il diritto della banca a una relativa remunerazione (STF 4A_525/2011 del 3 febbraio 2012, consid. 8.1; STF 4A_593/2015 del 13 dicembre 2016, consid. 7.1.3 e 7.3.3; STF 4A_449/2018 del 25 marzo 2019, consid. 3.3).

4.         Con l’impugnato giudizio, il Pretore ha altresì osservato che l’attrice è stata rappresentata, per tutto il periodo qui in esame, comprendente i colloqui di consulenza iniziale, la scelta dell’investimento e la sua successiva valutazione, dal padre __________ J__________ (art. 32 seg. CO), per cui le competenze e conoscenze di quest’ultimo le devono essere imputate. Anche tale accertamento non è stato contestato con l’impugnativa.

5.         Quanto alle suddette competenze ed esperienze del padre dell’attrice, il giudice di prime cure lo ha ritenuto una persona in grado di comprendere e valutare i rischi dell’investimento. Egli difatti nel corso della sua carriera professionale ha dapprima lavorato presso una banca tedesca che si occupava di gestione patrimoniale e nel seguito è divenuto imprenditore e uomo d’affari (doc. Z). Secondo i testi __________ Pi__________ e __________ Pe__________, il medesimo si definiva una persona di grande esperienza nel settore bancario e di prodotti bancari, e in occasione dei colloqui era risultato essere in grado di comprendere e discutere con cognizione di causa di mercati azionari e obbligazionari nonché di operazioni anche complesse. Contestualmente all’apertura del conto risparmio per giovani e del relativo conto deposito in data 27 luglio 2005, egli ha inoltre sottoscritto una rinuncia all’informazione sui rischi confermando di aver ricevuto l’opuscolo “Rischi particolari nel commercio di titoli”, volto a informare la clientela sui fattori di rischio nelle operazioni presentanti un potenziale di rischio maggiore oppure un profilo di rischio complesso, e di essere a conoscenza delle forme di operazioni descritte, dando atto delle sue conoscenze al riguardo (doc. B).

6.         L’appellante si oppone ai suddetti accertamenti, rilevando che __________ J__________ non aveva una grande esperienza nel settore bancario, avendovi solo brevemente lavorato quasi mezzo secolo prima, considerato pure che tale settore si è nel frattempo evoluto e mutato, con particolare riferimento ai prodotti strutturati come quello qui in esame, che ai tempi neppure esisteva. Il medesimo nel 2006 era peraltro anziano (avendo quasi 80 anni) e faceva affidamento sui consigli di __________ Pi__________, con il quale aveva un lungo rapporto di conoscenza. Egli non era quindi in grado di comprendere il prodotto e i relativi rischi, tant’è che secondo il primo giudice neppure la banca era oggettivamente in grado di prevedere la crisi. Inoltre, il formulario doc. B predisposto dalla banca all’apertura del conto era di tipo standardizzato e non la liberava dall’obbligo di informare il cliente in merito all’investimento concretamente effettuato, ritenuto altresì che l’onere di informazione di cui all’art. 11 LBVM non può essere esonerato contrattualmente.

7.         Ora, l’appellante non si confronta debitamente con quanto osservato dal primo giudice in relazione al curriculum professionale di __________ J__________ e al contenuto del doc. Z (che attesta come quest’ultimo fosse un uomo d’affari avvezzo a muoversi in contesti internazionali, oltre ad avere avuto un’esperienza professionale nel settore bancario, v. anche doc. 5), e alle dichiarazioni dei testi __________ P__________ e __________ Pe__________ (v. anche l’audizione del teste __________ C__________, verbale del 4 febbraio 2014, p. 5). L’appellante neppure contesta che il medesimo ha ricevuto un opuscolo informativo sui rischi relativi al commercio di titoli (bastando simili informazioni standardizzate di carattere generale per soddisfare i requisiti di cui all’art. 11 LBVM, v. DTF 133 III 97, consid. 5.3 e STF 4A_498/2013 del 19 marzo 2014, consid. 4). Tali considerazioni non possono pertanto essere sovvertite dal mero riferimento dell’appellante all’età del padre (che nel 2006 aveva 77 anni). Se ne deve dedurre che l’accertamento pretorile secondo cui il medesimo possedesse una certa esperienza e competenza nel settore e fosse in grado di comprendere la documentazione e le informazioni ricevute dai collaboratori della banca non è stato debitamente contestato e resiste alla critica. In particolare, si deve ammettere che __________ J__________ sapesse che di principio il commercio di titoli mobiliari (e anche di quelli di tipo conservativo) non fosse privo di rischi e potesse essere influenzato da avvenimenti futuri incerti e talvolta imprevedibili. Resta da determinare se la banca lo abbia sufficientemente informato e consigliato in relazione al concreto investimento qui controverso, questione che verrà esaminata nel proseguo della presente decisione.

8.         In merito al profilo di rischio scelto dal padre dell’attrice per il conto in questione, l’appellante esprime delle considerazioni che in realtà non contrastano con quanto osservato dal primo giudice. Difatti, quando questa evidenzia che il padre desiderava un profilo prudente e conservativo e un investimento che potesse finanziare i suoi studi futuri, trattasi di circostanze pacifiche riconosciute nell’impugnato giudizio. Non è poi condivisibile il rimprovero mosso al giudice di prima sede di aver fatto eccessivo affidamento sul doc. 1 (riguardante il profilo di rischio personalizzato del cliente allestito per il tramite di __________ Pi__________), poiché esso sarebbe solo un formulario interno volto ad aiutare il consulente a indirizzare la strategia d’investimento e nemmeno sottoscritto dal cliente. L’appellante non ne contesta il contenuto, già riportato dal primo giudice, accertante il basso profilo di rischio, rispettivamente la volatilità massima dei titoli che __________ J__________ era disposto ad accettare (da -4% a + 8%, ovvero la volatilità più bassa prevista dal formulario), ritenuto che incombeva a essa dimostrare un’eventuale garanzia di oscillazioni ancora minori oppure di andamenti soltanto positivi (quest’ultima difficilmente ipotizzabile nel mercato mobiliare). L’appellante nemmeno pretende che dal generico e telegrafico contenuto della registrazione 8 settembre 2006 di cui al doc. II° (secondo cui __________ J__________ desiderava un investimento “senza rischi” e sicuro, con rendimento anche limitato, laddove di comune accordo con il consulente è giunto alla scelta dell’__________ __________ __________), si dovrebbe dedurre un diverso profilo di rischio o il rifiuto del padre dell’attrice (conoscitore del settore finanziario) di accettare qualsivoglia rischio o volatilità, presupponendo d’altronde il concreto profilo stabilito per il cliente una maggiore concretizzazione e approfondimento dei prodotti ipotizzabili, dei rendimenti auspicati e dalle oscillazioni ritenute accettabili. In sostanza, il doc. 1 rappresenta uno dei pochi elementi a disposizione per valutare le esigenze del cliente e la sua propensione al rischio al momento della consulenza, essendo del resto le testimonianze di __________ J__________ e di __________ P__________ fra loro contrastanti.

9.         Quanto alla pretesa responsabilità della banca, l’appellante le ha rimproverato la violazione degli obblighi d’informazione e diligenza ai sensi dell’art. 398 CO in due diverse occasioni, e meglio per aver dapprima fornito a suo padre erronee informazioni nel momento in cui l’ha consigliato di investire nel fondo __________ __________ __________ e per avere nel seguito omesso di avvertirlo delle pessime prospettive del fondo, convincendolo piuttosto a mantenere l’investimento. A tal riguardo, l’appellante critica il primo giudice per essersi eccessivamente fondato sulle prove della controparte, trascurando la documentazione da lei prodotta a supporto della totale disinformazione operata dalla banca nel proporre il fondo e della pessima gestione dello stesso. A mente dell’appellante, il Pretore avrebbe pure violato il suo diritto alla prova (art. 152 CPC) nella misura in cui non ha ammesso svariati mezzi di prova da lei offerti, che oltre a essere pertinenti avrebbero garantito la parità delle armi fra le parti.

9.1    Nello specifico, l’appellante chiede l’ammissione quale teste della madre __________ B__________, avente procura sui conti, che a suo dire avrebbe avuto un ruolo in relazione ai fatti oggetto di causa, potendo riferire in merito alla volontà di investire gli averi depositati sul conto della figlia in un prodotto con basso profilo di rischio e alle informazioni ricevute dalla banca, confermando le pretese attoree. Essa potrebbe pure fornire spiegazioni in merito al doc. R del 19 giugno 2007, che si riferisce a un ordine da lei dato di disinvestire dal fondo onde evitare ulteriori perdite di capitale e dirottare il ricavato nell’acquisto di un’abitazione. Ciò dimostrerebbe che è stata la banca ad aver colpevolmente dissuaso __________ J__________ dal disinvestire.

          La testimonianza non può tuttavia essere ammessa. Difatti, l’appellante neppure contesta quanto già osservato dal Pretore nelle ordinanze sulle prove 29 dicembre 2017 e 16 gennaio 2018, ovvero che la medesima non è stata in alcun modo coinvolta nei colloqui di consulenza relativi all’investimento in questione, nei colloqui informativi successivi o in ulteriori contatti avuti con la banca in relazione ai fatti qui controversi (v. anche doc. II°), per cui non potrebbe portare alcuna informazione aggiuntiva rispetto a quanto già dichiarato dal marito nella sua audizione. La sua testimonianza neppure è utile per chiarire il basso profilo di rischio del conto, fatto non controverso. Per il resto, non solo il teste __________ P__________ ha negato che __________ J__________ o la moglie volessero disinvestire per acquistare un immobile, ma nemmeno si potrebbe attribuire alla testimonianza dei coniugi maggiore fedefacenza rispetto a quella del consulente. Il contenuto del doc. R induce piuttosto a ritenere il contrario (essendo il documento riferito non al conto in questione, bensì a una diversa relazione riconducibile a __________ B__________, non riguardando lo stesso un ordine di disinvestimento, bensì un prestito ipotecario, e alludendo il testo al rifiuto di vendere quote del fondo a fronte della preferibilità dell’investimento rispetto all’acquisto di un immobile).

9.2    L’appellante postula altresì l’ammissione delle testimonianze di __________ S__________, __________ L__________ e __________ L__________, clienti della convenuta che hanno vissuto una situazione simile a quella in esame, avendo anch’essi investito nello stesso fondo e subito ingenti perdite. Essi potrebbero riferire in merito alla loro bassa propensione al rischio, rispettivamente alle strategie, alle modalità di vendita del prodotto e alle informazioni fornite da AO 1, questioni notoriamente centralizzate e uniformate in ogni filiale della banca, e ciò per dimostrare l’esistenza di una prassi incorretta e di disinformazione da essa operata. Per gli stessi motivi, l’appellante chiede di ammettere l’edizione dalla __________ della sua trasmissione del__________ intitolata “__________”, rispettivamente di procedere alla sua visione, riguardando essa un’inchiesta relativa agli investimenti nel fondo qui in oggetto che ha coinvolto clienti danneggiati e il sostituto Ombudsman delle banche. Quest’ultimo in particolare avrebbe dichiarato di avere trattato fra i 600 e i 700 casi legati a tale fondo (per cui a dire dell’appellante è certo che il dovere di informazione della banca sia stato violato) e che il prodotto venduto da AO 1 con il nome “__________” era pure offerto da altre banche con un nome differente e non ingannevole, rispettivamente che altre banche hanno saputo gestire molto bene la crisi americana dei subprime.

Ciononostante, sulla base delle considerazioni appellatorie anche i suddetti mezzi di prova non appaiono risolutivi ai fini della presente vertenza. Pur comprendendo le difficoltà probatorie insite nella dimostrazione del contenuto di colloqui orali con la banca, agli atti vi sono già svariati elementi che permettono di valutare le informazioni fornite nel caso concreto (come si vedrà in seguito), né può il semplice nome del prodotto essere determinante per un cliente che ha ricevuto dettagliate informazioni al riguardo. Per contro, il fatto che molti investitori abbiano perso denaro con simili o uguali investimenti (offerti da una grande banca svizzera su larga scala e strutturati peraltro in sottocategorie, o “subfonds”, aventi diversi gradi di rischio e caratteristiche) in occasione di una crisi finanziaria di portata globale, e che tali investitori si siano rivolti all’Ombudsman, ancora non dimostra nulla in relazione alla fattispecie qui in esame. Che altre imprecisate banche possano eventualmente aver ben gestito la crisi dei subprime è pure un’affermazione troppo generica, che non spiega o dimostra quali obblighi avrebbe violato AO 1 in relazione alla presente fattispecie. Dall’esperienza personale di alcuni investitori estranei al rapporto contrattuale fra le parti (dei quali nemmeno si conosce la succursale o il consulente di riferimento, le loro competenze, il tipo di __________ proposto, la documentazione loro consegnata e se essi fossero in grado di comprenderla), dalle loro opinioni soggettive o da un’inchiesta giornalistica improntata su un’analisi generale non possono, in assenza di migliori argomentazioni dell’appellante, essere tratte deduzioni oggettivamente valide anche per il caso qui controverso. D’altronde l’appellante neppure pretende che queste prove dimostrerebbero, mediante considerazioni oggettive (rispettivamente di stampo peritale) che il fondo proposto dalla banca non fosse adatto al profilo conservativo scelto da __________ J__________ o che la documentazione e la consulenza fornite a quest’ultimo fossero manifestamente inadeguate. In altre parole, la fattispecie dev’essere esaminata sulla base del concreto rapporto contrattuale fra le parti, delle sue peculiarità, delle caratteristiche del cliente e del contenuto degli scambi informativi avvenuti, per cui la decisione del Pretore di non ammettere le suddette prove (nell’ambito di un apprezzamento anticipato delle medesime) è del tutto condivisibile.

9.3    L’appellante contesta l’attendibilità della testimonianza di __________ P__________, più volte menzionata dal Pretore a supporto delle sue considerazioni. A suo dire, avendo il consulente dichiarato nella sua audizione di avere preso visione degli atti di causa, ciò pregiudicherebbe il valore probatorio della testimonianza, rappresentando la conoscenza degli atti un motivo di parzialità qualora ciò abbia un influsso diretto o indiretto sul teste. __________ P__________ si sarebbe inoltre contraddetto nella misura in cui ha negato di aver discusso dell’ipoteca con i coniugi J__________, laddove il doc. R dimostrerebbe il contrario. Più in generale, a mente dell’appellante i funzionari della convenuta non sono testi attendibili in quanto a essa vicini e coinvolti nella fattispecie da esaminare (avendo essi un interesse nel difendere il proprio operato). La loro testimonianza sarebbe inoltre smentita da quanto dichiarato da __________ J__________.

          Queste argomentazioni non bastano tuttavia per destituire le citate testimonianze di valenza probatoria. Innanzitutto, non solo l’attrice non si è opposta alla loro ammissione, ma le ha richieste lei stessa, per cui deve lasciarsi imputare le relative dichiarazioni. Ella non muove poi alcuna contestazione puntuale in merito all’attendibilità o alla fedefacenza delle dichiarazioni di __________ Pe__________. Quanto a __________ P__________, è corretto che un teste dovrebbe essere informato solo in modo sommario sull’oggetto della causa, potendo una descrizione più dettagliata influenzarlo. Ad ogni modo, premesso che non è chiaro quali atti di causa egli abbia visionato e che lo stesso aveva una pregressa conoscenza della fattispecie e delle recriminazioni mosse alla banca (quale consulente concretamente coinvolto nella vicenda), nel caso specifico la questione non risulta di tale gravità dal dover escludere la testimonianza, potendo e dovendo le sue dichiarazioni di principio essere apprezzate alla luce del loro contenuto, della presenza o assenza di contraddizioni, incertezze o incoerenze nonché delle altre risultanze istruttorie. Riguardo all’asserita contraddizione del teste, il medesimo si è limitato a negare che __________ J__________ nel 2007 avesse manifestato l’intenzione di liquidare l’investimento nel fondo per investire il ricavato nell’acquisto di un’abitazione (verbale del 3 febbraio 2015, p. 5), ciò che non cozza con il contenuto del doc. R (v. sopra consid. 9.1). Per il resto, sia i collaboratori della banca, sia __________ J__________ sono persone vicine alle parti, per cui anche le relative testimonianze devono essere apprezzate con prudenza.

9.4    L’appellante nemmeno può essere seguita quando afferma che il Pretore ha fondato la sua decisione sulle prove offerte dalla controparte. Come detto, le due testimonianze sopra citate sono state richieste (anche) dall’attrice, e il doc. II° (più volte citato dal primo giudice e la cui attendibilità non è stata messa in discussione con l’impugnativa) è il risultato di un’edizione documenti da questa rivolta nei confronti della controparte. Gli ulteriori documenti citati dal Pretore sono quelli riferiti concretamente al rapporto contrattuale e al fondo in questione. Per quanto concerne la documentazione che a dire dell’appellante dimostrerebbe le errate informazioni fornite dalla banca, la questione verrà esaminata nei considerandi che seguiranno.

10.      Dopo aver evidenziato che incombeva all’attrice dimostrare che l’investimento proposto non fosse conforme al profilo di rischio scelto o che le informazioni fornite dalla banca fossero in quel momento manifestamente inadeguate o insufficienti per permettere a __________ J__________ di valutare il relativo rischio (art. 8 CC), il Pretore ha accertato che nessuna di queste ipotesi è stata nella fattispecie provata.

In primo luogo, il fondo __________ __________ __________ nel momento in cui è stato proposto poteva essere considerato di tipo conservativo e adeguato per un tipo di clientela con una bassa tolleranza al rischio, sulla base di quanto dichiarato dai testi __________ Pe__________ e __________ Pi__________ e dell’andamento passato dei fondi __________ __________ in valute USD e EUR (v. doc. 4), che avevano registrato dei buoni risultati (tenuto altresì conto delle fluttuazioni di mercato). Giusta quanto dichiarato dal teste __________ Pe__________ l’andamento negativo del fondo è stato influenzato dai pessimi sviluppi sul mercato americano (con particolare riferimento alle ipoteche cartolarizzate, presenti nel portafoglio del fondo nella misura del 20%), che a loro volta avevano provocato sul mercato azionario e obbligazionario una vendita massiccia da parte degli investitori, provocando una volatilità inaspettata dei titoli (superiore all’8%). A tal riguardo, sia la FINMA che il Tribunale federale hanno rilevato che la crisi registrata negli anni 2007 e 2008 sui mercati americani non poteva essere oggettivamente prevista né preventivata.

In secondo luogo __________ J__________, persona peraltro cognita di prodotti finanziari e bancari che aveva già ricevuto un opuscolo informativo all’apertura del conto, è stato anche puntualmente informato in relazione all’investimento in questione, avendogli __________ P__________ spiegato gli obiettivi, le strategie e il tipo di obbligazioni che avrebbero composto il fondo (per rapporto a percentuale e qualità/rating), consegnandogli un prospetto del fondo e un prospetto interno della banca (doc. 2, 3 e 4), documenti che il primo non ha mai negato di aver ricevuto. Quest’ultimo inoltre non poteva ignorare che anche un investimento con un basso profilo di rischio avrebbe potuto subire le fluttuazioni del mercato obbligazionario (circostanza nota anche ai meno esperti), non essendo d’altronde dimostrato che la banca gli avesse garantito il mantenimento del capitale inizialmente investito o che il fondo avrebbe generato solo risultati positivi.

Infine, l’attrice neppure ha dimostrato che la decisione di investire sia stata forzata da insistenze di __________ P__________, né che la consulenza sia stata influenzata dalla presenza di un conflitto d’interessi.

11.      In relazione alla pretesa inadeguatezza del fondo alle esigenze espresse dal cliente, l’appellante non contesta che l’onere della prova fosse a suo carico, né si confronta debitamente con quanto espresso dal primo giudice in relazione alla necessità di esaminare la questione al momento in cui la proposta è stata formulata, alla testimonianza di __________ Pe__________ (secondo cui quel tipo di investimento nei venti anni precedenti aveva avuto un rischio estremamente basso, inferiore all’1%) e ai precedenti buoni risultati avuti dai fondi __________ della convenuta (i quali avevano in particolare soddisfatto le aspettative di bassa volatilità e fornito rendimenti costanti, v. anche doc. 4.1, p. 26-27). L’appellante neppure sostiene (né dimostra) che la composizione del fondo così come descritta dal primo giudice e illustrata nei relativi prospetti di cui ai doc. 2-4 non corrispondesse a un profilo conservativo nel periodo in cui esso è stato consigliato. Pertanto, quando quest’ultima rileva ex post che i cattivi risultati del fondo nel periodo successivo all’acquisto dimostrerebbero l’inadeguatezza della proposta d’investimento (quanto a volatilità, rischio e diversificazione), le censure sono irricevibili per carente motivazione (art. 310 e 311 CPC), rispettivamente infondate nel merito. Le censure dell’appellante sono parimenti irricevibili laddove essa si limita a opporre agli accertamenti pretorili una propria opinione, affermando (senza riferirsi a riscontri oggettivi) che per la banca la crisi avrebbe dovuto essere prevedibile, rispettivamente che essa avrebbe dovuto conoscere perfettamente e nel dettaglio il mondo finanziario in tutte le sue sfaccettature e avere perlomeno una visione sicura del prossimo futuro (tenendo pure conto delle esperienze del passato e di possibilità più o meno remote). A torto l’appellante rimprovera poi al Pretore di non aver spiegato quali fossero le cause di un simile crollo del fondo __________: il primo giudice si è fondato sui mezzi di prova a sua disposizione (segnatamente sulla testimonianza di __________ Pe__________) e su considerazioni relative alla crisi, non essendo per il resto suo compito esporre valutazioni peritali che le parti (e in particolare l’attrice, gravata dall’onere probatorio) hanno omesso di richiedere, ad esempio per valutare se l’andamento negativo del fondo fosse prevalentemente da ricondurre a imprevedibili contingenze di mercato oppure anche a problematiche relative alla composizione e alla struttura dell’investimento. In assenza di riscontri neppure si può operare un confronto (come sembra chiedere l’appellante) fra il profilo di rischio e l’andamento delle obbligazioni precedentemente detenute da __________ J__________ e i dati relativi al fondo __________. Aggiungasi che la scelta del fondo anziché di titoli obbligazionari è stata pure dettata dalle lamentele di quest’ultimo in merito alle elevate commissioni di custodia a carico dei detentori di obbligazioni, non prelevate per l’investimento in questione nei conti per giovani risparmiatori, circostanza evidenziata nel giudizio impugnato (p. 12) e non contestata nel gravame (v. appello, p. 12 in fondo, doc. II°, p. 5 e teste __________ P__________, verbale del 3 febbraio 2015, p. 3). In sostanza, l’accertamento pretorile secondo cui l’attrice non ha dimostrato l’inadeguatezza del fondo __________ __________ __________ per rapporto al profilo di rischio del cliente non può essere sovvertito.

12.      Con l’impugnativa, l’appellante non affronta più il tema del conflitto d’interessi, ma menziona nuovamente le asserite pressioni esercitate dalla banca sui propri clienti al fine di farli investire nei fondi __________, che sarebbero dimostrate dal doc. Q, riguardante un’indagine condotta dall’__________ (Association __________), secondo cui i consulenti di AO 1 erano particolarmente insistenti nel proporre il prodotto e nel rilevare che lo stesso fosse sicuro. Il Pretore avrebbe pure omesso di considerare le testimonianze di cui al doc. L. A mente dell’appellante, la banca avrebbe fornito anche a __________ J__________ indicazioni fuorvianti e non l’avrebbe sufficientemente reso attento dei rischi legati all’investimento, poiché egli non si sarebbe mai aspettato perdite così ingenti. Oltre a sottacere i rischi di una possibile crisi, la banca avrebbe presentato l’investimento in questione quale prodotto privo di rischi e assolutamente sicuro e dunque conforme ai suoi desideri (v. doc. II°, p. 5). Ciò non solo a fronte del suo nome (“__________”), ma anche del contenuto di vari documenti: nel doc. H veniva spiegato che il pericolo di una perdita sarebbe stato tenuto sotto controllo con i più moderni metodi di gestione dei rischi e che si sarebbe potuto reagire rapidamente all’evoluzione dei mercati; nei doc. I, 3 e 4 il prodotto veniva promosso dalla banca con i motti “Schenken Sie finanzielle Sicherheit” o “Ihr Anlageziel: Positive absolute Rendite…”; secondo il doc. 2 (p. 3), il fondo offriva maggiore sicurezza e meno volatilità rispetto ai fondi azionari; nel doc. 4.1, la banca avrebbe garantito un rendimento assoluto positivo a prescindere dal contesto dei tassi e in ogni contesto di mercato, la stabilità di rendimento e la trasparenza del rischio. Del resto, nel doc. V lo stesso Ombudsman delle banche avrebbe criticato le modalità fuorvianti di marketing e di comunicazione della banca. L’appellante rileva altresì che malgrado il fondo fosse già in perdita, il doc. I del gennaio 2007 ne annunciava l’aumentata attrattività (“Seit 1. Januar 2007 noch attraktiver”), e sostiene che la banca volesse a quel tempo trovare nuovi investitori malgrado il fondo fosse confrontato con perdite importanti.

13.      Ora, l’appellante non contesta lo svolgimento di svariati incontri fra __________ J__________ e il consulente né la consegna della documentazione informativa (sia quella generica all’apertura del conto, sia quella specifica al momento della consulenza che spiegava in particolare la composizione del fondo e il possibile rating dei relativi titoli, v. doc. 2, 3 e 4). L’offerta di consigli e informazioni sul fondo è pure attestata dalla testimonianza di __________ P__________ e dal doc. II° (p. 5). Quando l’appellante afferma che la banca avrebbe dovuto informarla sui rischi di una possibile crisi, la censura è eccessivamente generica e non si confronta con le considerazioni pretorili relative all’imprevedibilità degli sviluppi del mercato nel 2007 e 2008. Per il resto, essa non spiega né dimostra che la banca al momento della consulenza fosse in possesso o dovesse conoscere determinate informazioni che avrebbe omesso di comunicare, né che la documentazione trasmessa contenesse indicazioni manifestamente erronee, né cita alcun documento atto a dimostrare che __________ J__________ avesse ricevuto qualsivoglia garanzia in merito all’assenza di rischi, al mantenimento del capitale iniziale o all’ottenimento di risultati esclusivamente positivi. I documenti citati nel gravame non garantivano tali risultati, bensì si limitavano a indicare che l’obiettivo del fondo era quello di avere un rendimento positivo in qualsiasi situazione di mercato (v. doc. 3 e 4). Quanto al doc. 2 (p. 3), il medesimo passaggio estrapolato dall’appellante prosegue affermando che il cliente dev’essere disposto ad accettare il rischio relativo al tasso d’interesse e il rischio di credito connessi con i valori mobiliari a tasso fisso, laddove la restituzione del capitale investito non poteva essere garantita (v. anche il doc. 4, p. 10, ove veniva esplicitato: “keine Kapitalgarantie”). Il medesimo documento (p. 5) chiariva altresì che il fondo avrebbe potuto investire in determinate percentuali anche in obbligazioni con rating da C a CCC e in ipoteche cartolarizzate (“Mortgage Backed Securities”), pure connesse con specifici rischi. Anche il doc. V menzionato dall’appellante attesta unicamente che, secondo l’Ombudsman, il nome del fondo faceva pensare a un investimento sicuro, ma non dimostra nulla in relazione alle concrete informazioni ricevute da __________ J__________. Conseguentemente, malgrado l’investimento venisse considerato “sicuro” o “conservativo” (valutazione che l’attrice non ha dimostrato essere stata a quel tempo errata), a fronte delle sue conoscenze ed esperienze __________ J__________ non poteva confidare nell’assenza di rischi o derivare una simile garanzia dal semplice nome del prodotto, potendosi da egli pretendere la lettura degli opuscoli informativi forniti e la comprensione di quanto ivi scritto. Questa considerazione non può essere sovvertita dalla sommaria censura appellatoria riferita al doc. Q e alle asserite pressioni esercitate dalla convenuta sugli investitori (indagine __________, associazione composta da investitori intenzionati a intentare azione nei confronti della banca), dalla quale non si può dedurre alcuna dimostrazione relativa al caso concreto. Lo stesso dicasi per il rimprovero mosso al Pretore di non aver considerato le testimonianze di cui al doc. L (peraltro insufficientemente motivato, ritenuto che l’appellante non ne approfondisce il contenuto né spiega perché esse sarebbero rilevanti), trattandosi di resoconti soggettivi di non meglio imprecisati investitori estranei al rapporto contrattuale in esame (v. anche sopra, consid. 9.2). Occorre peraltro osservare che la presente fattispecie non ha per oggetto un cliente che intendeva lasciare il proprio denaro depositato su un conto bancario in forma liquida e che è stato spinto dalla banca a operare degli investimenti, bensì riguarda un cliente che desiderava investire (v. teste __________ J__________, verbale del 6 marzo 2018, p. 3). Quanto al doc. I e alle asserite ingenti perdite del fondo già a inizio 2007, le censure dell’appellante sono insufficientemente motivate e pertanto irricevibili, non spiegando ella perché si debba ritenere che, al momento della proposta e dell’acquisto delle quote del fondo (ovvero fra settembre 2006 e gennaio 2007), lo stesso avesse già delle prospettive negative o avesse già subito perdite rilevanti, e quali riscontri oggettivi imporrebbero simili deduzioni (v. anche sopra consid. 11).

Pertanto, malgrado il fondo non abbia effettivamente soddisfatto le aspettative e non abbia retto l’urto della crisi, generando comprensibilmente sconcerto e insoddisfazione negli investitori che vi avevano riposto la propria fiducia, se ne deve dedurre che le argomentazioni proposte dall’appellante in questa sede non dimostrano che __________ J__________ al momento della consulenza abbia ricevuto informazioni manifestamente errate, indicando piuttosto gli atti di causa che il medesimo ha preso autonomamente e consapevolmente la sua decisione dopo essere stato adeguatamente e sufficientemente informato (anche in considerazione delle sue conoscenze), assumendosi i relativi rischi, ritenuto che quelli relativi alla crisi finanziaria non possono nel caso concreto essere ricondotti a negligenze informative della convenuta, per cui il giudizio pretorile resiste alla critica anche su questo punto.

14.      Secondo il giudice di prima sede, alla convenuta neppure può essere imputata alcuna violazione di obblighi di diligenza e informazione nel periodo successivo alla proposta d’investimento. Innanzitutto, essa si è impegnata a fornire una consulenza puntuale e non una di tipo continuativo, comprendente la sorveglianza degli investimenti e l’obbligo di informare il cliente sul relativo andamento. Nondimeno, anche dato il rapporto di fiducia in essere, __________ P__________ ha ragguagliato __________ J__________ in merito alle perdite già prima della fine del 2007 (v. la sua testimonianza e il doc. II°), mentre a inizio 2008 ha avuto luogo un incontro ove, secondo quanto riferito dai testi __________ P__________ e __________ Pe__________, il padre dell’attrice  è stato aggiornato sulle problematiche sorte nei mercati americani, sulla volatilità dei titoli, sull’oggettiva difficoltà di indicare se vi sarebbe stata una ripresa, sull’esistenza di un rischio maggiore rispetto a quanto prospettato nel 2006 e sul fatto che il fondo, a quel momento, risultasse adatto solo a clienti in grado di sostenere un rischio più elevato. In tal contesto egli ha posto delle domande e mostrato di aver compreso le spiegazioni, dichiarandosi intenzionato a mantenere l’investimento in attesa dell’evolversi della situazione. Detto quadro fattuale cozza con le affermazioni di __________ J__________ e dell’attrice, secondo cui la banca avrebbe consigliato di mantenere l’investimento in vista di un’ipotizzabile ripresa, per cui esse non possono ritenersi dimostrate.

15.      Laddove l’appellante si richiama al doc. R per ribadire che il padre sarebbe stato dissuaso dal liquidare l’investimento, la questione è già stata affrontata al consid. 9.1 (al quale si rinvia). Ella osserva altresì che fra le parti, in virtù di un rapporto di fiducia di lunga data (risalente agli anni ’90), si fosse istaurato un contratto di consulenza di durata, per cui __________ J__________ poteva attendersi il monitoraggio del portafoglio e aggiornamenti della banca sull’evolversi della situazione, come si evincerebbe pure dal doc. II°, p. 5 (registrazione dell’11 aprile 2006).  L’appellante sostiene che la banca dovesse conoscere già nel luglio 2007 l’entità delle ripercussioni dovute all’esplosione della bolla dei mutui subprime e il mancato raggiungimento degli obiettivi del fondo (che non rispecchiava più un profilo di rischio conservativo) e rinvia a tal proposito al doc. T (attestante che la Borsa svizzera ha multato la banca per aver ritardato nell’informare gli investitori, nell’estate 2007, sulle ripercussioni della crisi sull’istituto, essendo a conoscenza di questo impatto già da fine luglio/inizio agosto ma avendo informato il mercato solo il 14 agosto). Ciò denoterebbe la pessima gestione della situazione da parte della banca, che invece di cogliere i segnali della crisi, rianalizzare l’investimento alla luce delle mutate circostanze e delle ingenti perdite, intraprendere delle debite misure correttive e avvertire i clienti nel luglio/agosto 2007, ha omesso di avvisarli e di raccomandare la liquidazione dell’investimento, sconsigliandoli addirittura dal disinvestire. A dire dell’appellante, il suo scopo non era quello di salvaguardare gli interessi degli investitori, bensì di evitare un massiccio e collettivo disinvestimento nella speranza che il fondo cambiasse trend. Tale visione troppo positiva della crisi sarebbe pure dimostrata dal doc. G, che illustrava una situazione negativa ma non compromessa e prospettava un cambio di tendenza al rialzo nell’arco di pochi mesi.

16.      Ricordato che il presente rapporto contrattuale non è di gestione patrimoniale, bensì di consulenza all’investimento, dalla singola registrazione di cui al doc. II° citata dall’appellante non si può dedurre una particolare pattuizione o una duratura prassi che implicasse un obbligo di continuo monitoraggio degli investimenti, considerato altresì che __________ J__________ doveva essere in grado di verificarne l’andamento. Che in virtù del rapporto di fiducia e della situazione particolare di crisi, il medesimo si potesse attendere una certa informazione da parte della banca è sicuramente condivisibile. Vi è tuttavia da precisare che il doc. T, attestante una violazione, da parte della banca, del dovere di informare il mercato dell’impatto della crisi sui risultati dell’istituto alla luce delle norme del settore borsistico, nulla ha a che vedere con i puntuali ed eventuali oneri d’informazione della banca in relazione ai mandati di consulenza con i suoi clienti e con l’informazione avvenuta nel caso concreto, né dimostra alcunché in relazione alla specifica questione del fondo __________. In particolare tale documento non dimostra che la banca, nell’estate 2007, dovesse già sapere che il fondo __________ avrebbe avuto scarse possibilità di ripresa e abbia omesso di informare il padre dell’attrice. Aggiungasi che secondo quanto dichiarato dal teste __________ P__________ (verbale di udienza del 3 febbraio 2015, p. 4) ed esposto nel doc. II°, un primo incontro fra le parti volto ad informare __________ J__________ sull’andamento negativo del fondo è avvenuto già il 15 maggio 2007. Ciò trova peraltro riscontro nell’audizione di quest’ultimo, che ha riferito di aver ricevuto informazioni dal suo consulente dopo avergli posto delle domande a tal riguardo e di essersi nuovamente informato presso la banca poco prima del Natale 2007 (verbale del 6 marzo 2018, p. 2). Che tale contatto sia avvenuto su iniziativa della banca o su sollecitazione del padre dell’attrice poco importa, non avendo l’attrice dimostrato la violazione di obblighi d’informazione in quel frangente. A fine dicembre le parti hanno poi fissato l’incontro del 14 gennaio 2008, sul cui contenuto l’appellante non muove debite contestazioni. Ella in particolare non contesta il contenuto della testimonianza di __________ Pe__________, il quale ha dichiarato di avere avvertito __________ J__________ delle problematiche relative al fondo e di avere proposto delle alternative, laddove la decisione di mantenere l’investimento (per evitare la vendita con una perdita dell’8% e in attesa dell’evolversi della situazione) sarebbe stata autonomamente presa da quest’ultimo. La circostanza ha pure trovato riscontro nella testimonianza di __________ P__________ e nel doc. II°, per cui la testimonianza di segno opposto di __________ J__________ non può prevalere. Per lo stesso motivo e per la genericità del documento neppure il riferimento dell’appellante al doc. G (datato 27 marzo 2008 e contenente generali informazioni sul fondo dirette al pubblico) può sovvertire il giudizio pretorile, avendone ella del resto estrapolato solamente alcuni passaggi riguardanti la speranza in una graduale ripresa dei mercati, mentre altri evidenziavano la crisi in atto, le forti oscillazioni e la volatilità dei titoli, come pure che il fondo rimaneva ancora una valida possibilità soltanto per clienti pronti e capaci di sopportarne il rischio (“Risikobereitschaft” e “Risikofähigkeit”).

Per il resto, l’appellante non spiega quali ulteriori misure si potessero pretendere dalla banca alla luce dei doveri contrattuali, non proponendo in particolare alcuna considerazione concreta relativamente alla gestione dei rischi operata dalla banca, per cui su questo aspetto il gravame è irricevibile. Ne consegue che, anche qualora la lunga durata delle relazioni contrattuali fra le parti giustificasse un obbligo d’informazione accresciuto e anche successivo alla scelta dell’investimento, a giusta ragione il primo giudice ha accertato la mancata dimostrazione di violazioni contrattuali a tal riguardo.

17.      A fronte di quanto appena esposto, non emergendo violazioni dei doveri di diligenza e informazione da parte della convenuta, la stessa non può essere astretta al pagamento del risarcimento di un danno derivante da un consiglio d’investimento errato (quantificato dall’attrice in fr. 112’355.70 oltre interessi), né di un danno derivante dalla mancata liquidazione del fondo a fine dicembre 2007 (quantificato in fr. 67'526.96 come da richiesta subordinata inserita dall’appellante nelle motivazioni del suo gravame).

18.      Aggiungasi che secondo il giudice di prime cure, la petizione sarebbe stata comunque da respingere per l’impossibilità di quantificare il danno: una tale quantificazione presupponeva che l’attrice dimostrasse quale sarebbe stata la sua situazione patrimoniale nel caso in cui non avesse investito nel fondo __________ __________ __________. Essa avrebbe dovuto allegare e dimostrare che il mantenimento degli investimenti obbligazionari precedenti non avrebbe comportato alcuna perdita negli anni 2007 e 2008, rispettivamente che la scelta del fondo in questione ha comportato una perdita maggiore, ciò che non risulta essere il caso in concreto. Tali considerazioni non sono state sufficientemente contestate con l’impugnativa, ove l’appellante evidenzia soltanto che l’investimento è avvenuto in più tranches (acquistando di volta in volta delle quote del fondo con la liquidità disponibile, generata solo in parte dalla vendita dei titoli obbligazionari precedentemente detenuti), che __________ P__________ avrebbe garantito la restituzione del capitale iniziale, che i precedenti investimenti non sarebbero rilevanti o che il danno consisterebbe nella differenza fra quanto investito e quanto recuperato.

Innanzitutto si può premettere che, ammontando il capitale concretamente investito a fr. 494'756.25 e il ricavo netto dalla vendita delle quote a fr. 385'741.50 (v. sopra consid. AeBe doc. D), la perdita complessivamente subita sarebbe di fr. 109'014.75 (comprendendo invece il calcolo dell’attrice, che conduce all’importo di fr. 112'355.70, anche le tasse di bollo federali e le commissioni, v. doc. D). In ogni caso, ricordato che l’esistenza di una garanzia di mantenimento del capitale investito non è stata dimostrata, nelle fattispecie riguardanti la consulenza all’investimento il danno viene di regola calcolato sulla base dell’interesse positivo, e meglio sulla base della differenza fra il valore attuale dell’investimento e il valore ipotetico che il capitale utilizzato avrebbe avuto nel caso in cui esso fosse stato investito in maniera conforme (DTF 144 III 155, consid. 2.2 e 2.2.2).

Il ragionamento dell’appellante sul calcolo del danno potrebbe certamente essere seguito se l’intero capitale iniziale, in uno scenario alternativo, non fosse stato in alcun modo investito, ciò che ella però nemmeno pretende e che non corrisponde alla situazione concreta, in considerazione non solo di quanto dichiarato da __________ __________ nella sua audizione (verbale del 6 marzo 2018, p. 3), ma anche dei precedenti investimenti da questi effettuati. Tenuto conto di ciò e in assenza di migliori spiegazioni da parte dell’appellante, non vi sono ragioni per discostarsi dall’accertamento pretorile relativo al calcolo del danno secondo l’interesse positivo, né sufficienti elementi per poter comunque procedere a una quantificazione: non si sa difatti in che misura il capitale in questione, nel caso del mancato acquisto delle quote del fondo, sarebbe stato comunque investito, se i precedenti investimenti obbligazionari sarebbero stati mantenuti, né quali risultati avrebbero generato tenuto conto dell’evoluzione dei mercati e della crisi. Anche per questo motivo l’esito del giudizio pretorile dev’essere confermato.

19.      Ne discende che l’appello deve essere respinto, nella misura in cui è ricevibile. Le spese giudiziarie di seconda sede, calcolate sulla base di un valore litigioso di fr. 112'355.70 (determinante anche ai fini di un eventuale ricorso al Tribunale federale), seguono la soccombenza dell’appellante (art. 106 CPC). Le spese processuali, calcolate in base agli art. 2, 7 e 13 LTG, ammontano a fr. 6'000.-. Le ripetibili, calcolate sulla base dell’art. 11 cpv. 1, cpv. 2 lett. a e cpv. 5 RTar, tenuto pure conto delle spese e dell’IVA, sono quantificate in fr. 4’000.-.

Per questi motivi,

richiamati l’art. 106 CPC, la LTG e il RTar

decide:

                                   1.   L’appello 16 agosto 2019 di AP 1 è respinto, nella misura in cui è ricevibile.

                                   2.   Le spese processuali della procedura d’appello, pari a fr. 6'000.-, sono a carico dell’appellante, che rifonderà alla controparte fr. 4’000.- per ripetibili di seconda sede.

                                   3.   Notificazione:

-      ; -      .  

                                         Comunicazione alla Pretura del Distretto di Lugano, sezione 3.

Per la seconda Camera civile del Tribunale d’appello

Il presidente                                                          La vicecancelliera

Rimedi giuridici

Nelle cause a carattere pecuniario con un valore litigioso superiore a fr. 30'000.- è dato ricorso in materia civile al Tribunale federale, 1000 Losanna 14, entro 30 giorni dalla notificazione del testo integrale della decisione (art. 100 cpv. 1 LTF). Qualora non sia dato il ricorso in materia civile è possibile proporre negli stessi termini ricorso sussidiario in materia costituzionale (art. 113, 117 LTF).  La parte che intende impugnare una decisione sia con un ricorso ordinario sia con un ricorso in materia costituzionale deve presentare entrambi i ricorsi con una sola e medesima istanza (art. 119 LTF).

12.2019.132 — Ticino Tribunale di appello diritto civile La seconda Camera civile 12.11.2020 12.2019.132 — Swissrulings