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Ticino Tribunale di appello diritto civile La seconda Camera civile 20.12.2019 12.2019.130

December 20, 2019·Italiano·Ticino·Tribunale di appello diritto civile La seconda Camera civile·HTML·3,369 words·~17 min·6

Summary

Società a garanzia limitata, diritto di ottenere ragguagli e consultare documenti, richiesta di documentazione contabile societaria

Full text

Incarto n. 12.2019.130

Lugano 20 dicembre 2019  

In nome della Repubblica e Cantone Ticino  

La seconda Camera civile del Tribunale d'appello

composta dei giudici:

Fiscalini, presidente, Bozzini e Stefani

vicecancelliera:

Bellotti

sedente per statuire nella causa inc. n. SO.2019.123 della Pretura del Distretto di Bellinzona promossa con istanza 30 gennaio 2019 da

 AP 1  patrocinato dall’  PA 1   

  contro  

AO 1  patrocinata __________  PA 2   

con cui l’istante ha chiesto di fare ordine alla convenuta, rispettivamente al suo gerente, rispettivamente al suo direttore, di mettere immediatamente a sua disposizione l’elencata documentazione contabile della società AO 1 per visione e per essere fotocopiata, oppure consegnata in copia, con la precisazione che la chiusura giornaliera di cassa dovrà essere quotidianamente consegnata all’istante al termine di ogni giornata lavorativa entro le 24:00, per posta elettronica o nelle mani del procuratore __________ O__________, con la comminatoria che in caso di mancato rispetto degli ordini AP 1, rispettivamente il suo procuratore __________ O__________, è autorizzato a eseguire direttamente la decisione, facendo se del caso capo alla forza pubblica, con protesta di spese e ripetibili;

domanda avversata dalla convenuta, che ha postulato la reiezione dell’istanza, e che il Pretore aggiunto, con decisione 31 luglio 2019, ha accolto parzialmente, facendo ordine alla convenuta, rispettivamente al suo gerente, rispettivamente al suo direttore, di mettere immediatamente a disposizione a passaggio in giudicato della sentenza, per visione e per essere fotocopiata, la documentazione richiesta, e facendo ordine di mettere a disposizione dell’istante, per visione o per essere fotocopiata, una volta al mese e non tutti i giorni, la documentazione della chiusura giornaliera di cassa, unitamente alla chiusura di ogni fine mese e dell’estratto conto mensile di tutti i conti bancari e postali intestati alla società entro il giorno 10 del mese successivo a quello della data dei documenti, precisando che i bilanci e le schede tecniche dovranno essere sempre messi a disposizione dell’istante entro 10 giorni dal loro allestimento o ricezione, autorizzando l’istante, in caso di mancato ottemperamento degli ordini, a far capo alla forza pubblica per l’esecuzione diretta, caricando la tassa di giustizia e le spese all’istante in ragione di 1/5 e alla convenuta per i restanti 4/5 e riconoscendo ripetibili parziali all’istante per fr. 800.-;

appellante l’istante AP 1 con appello 16 agosto 2019, con cui ha chiesto la riforma del querelato giudizio nel senso di accogliere integralmente la petizione (ad eccezione dell’estensione dei diritti all’asserito procuratore __________ O__________), in special modo modificando il punto n. 1.1. del dispositivo aggiungendo la possibilità di consegnare in copia la documentazione al socio, modificando il punto n. 1.2. del dispositivo facendo ordine alla controparte di consegnargli quotidianamente una copia giornaliera della chiusura di cassa di ogni giornata lavorativa entro le 24:00 per posta elettronica o mezzi elettronici equivalenti, nonché di consegnargli una volta al mese, entro il 10 del mese successivo o quello della data dei documenti, la chiusura di ogni fine mese e l’estratto conto mensile di tutti i conti bancari e postali intestati alla società (compresi quelli delle carte di credito), rispettivamente di consegnargli i bilanci e le schede tecniche entro 10 giorni dal loro allestimento o ricezione, il tutto con protesta di spese e ripetibili di entrambe le sedi secondo la soccombenza, oltre che modificando il dispositivo n. 1.3. aggiungendovi l’autorizzazione all’istante di eseguire direttamente la decisione;

mentre la convenuta con risposta 20 settembre 2019 ha postulato la reiezione del gravame pure con protesta di spese e ripetibili;

preso atto della replica spontanea 6 luglio 2018 dell’appellante e della duplica spontanea 23 agosto 2018 della convenuta;

letti ed esaminati gli atti ed i documenti prodotti;

ritenuto

in fatto e in diritto:

1.    AP 2 è una società con sede a __________, il cui scopo principale è la gestione di esercizi pubblici, in particolare del ristorante bar Il __________, situato in __________ __________. Soci della stessa sono S__________, con 16 quote da fr. 1'000.- e iscritto anche a RC come direttore con diritto di firma individuale, e AP 1, con 4 quote da fr. 1'000.-, senza diritto di firma. Gerente, con diritto di firma individuale, è A__________.

                                   2.   Al termine di una procedura avviata con istanza 13 giugno 2016 AP 1, per mezzo della quale aveva convenuto in giudizio innanzi alla Pretura del Distretto di __________PI 1, chiedendo sostanzialmente di fare ordine a quest’ultima di mettere a sua disposizione, per il tramite del fratello __________ O__________ (ex dipendente della società e del ristorante), per visione e per essere fotocopiata, oppure trasmessa in copia, tutta una serie di documenti societari, elencati in dettaglio, la scrivente Camera, con decisione 3 settembre 2018 (inc. 12.2018.78), in parziale accoglimento dell’appello, ha riformato la sentenza 9 maggio 2018 del Pretore aggiunto del Distretto di Bellinzona, ordinando alla suddetta società, rispettivamente al suo gerente A__________ __________, rispettivamente al suo direttore S__________ __________ __________, di mettere a disposizione per visione e per essere fotocopiata, oppure consegnata in copia, a favore del socio AP 1 la seguente documentazione:

                                         -       chiusura giornaliera della cassa (a partire dal 1° gennaio 2016);

                                         -       chiusura di ogni fine mese (a partire dal 1° gennaio 2016);

                                         -       estratto conto mensile di tutti i conti bancari e postali intestati alla società (compresi quelli delle carte di credito) a partire dal 1° aprile 2012;

                                         -       stato degli stipendi arretrati di tutti i dipendenti;

                                             -       bilanci e schede tecniche dal 1° aprile 2012 al 31 dicembre 2015;

                                             -       dichiarazioni di tassazione e notifiche delle relative decisioni di tassazione degli anni 2012-2015 compresi.

3.    Fondandosi sulla decisione 3 settembre 2018, AP 1 ha chiesto a AO 1 di mettergli a disposizione non solo i documenti elencati nel dispositivo della stessa, relativi al periodo ivi indicato, ma anche la documentazione per quello successivo, tenuto conto che al considerando n. 12 la scrivente Camera aveva avuto modo di precisare: “Evidentemente la documentazione da mettere a disposizione, tenuto conto del tenore delle domande di causa, è quella relativa ai periodi indicati nell’istanza e sino alla data della medesima, ossia il 13 giugno 2016, non trattando la procedura qui in giudizio il periodo seguente la data del suo allegato introduttivo. Periodo per il quale, in ogni caso, valgono gli stessi principi qui riconosciuti.”.

Non avendo ottenuto dalla società quanto preteso, il 30 gennaio 2019, AP 1 si è rivolto nuovamente alla Pretura del Distretto di Bellinzona con un’istanza in procedura sommaria a tutela giurisdizionale nei casi manifesti (art. 257 CPC) avanzando la richiesta di fare ordine a essa, al suo gerente e al direttore, di mettergli a disposizione immediatamente i documenti contabili e societari elencati nella decisione 3 settembre 2018 di questa Camera per i periodi dal 13 giugno 2016 sino a quando egli rimarrà socio della Sagl, con la specificazione che la chiusura giornaliera di cassa avrebbe dovuto essere consegnata giorno per giorno entro le 24:00 per posta elettronica o nelle mani del procuratore __________ O__________, il tutto con l’autorizzazione a fare capo all’ausilio della forza pubblica in caso di inosservanza di tale ingiunzione.

La parte convenuta, con osservazioni del 22 marzo 2019, ha postulato la reiezione integrale dell’istanza, con protesta di spese e ripetibili.

Con la sentenza 31 luglio 2019 qui impugnata il Pretore aggiunto, ha parzialmente accolto l’istanza, facendo ordine a AO 1 di produrre la documentazione richiesta nei modi e nei termini indicati nei considerandi introduttivi della presente decisione, caricando la tassa di giustizia di fr. 800.- e le spese di fr. 200.in ragione di 1/5 all’istante e 4/5 alla convenuta, condannata a rifondere al primo fr. 800.- a titolo di ripetibili.

In particolare, essendo qui il punto contestato, egli ha tra le altre cose stabilito che “La documentazione circa la chiusura giornaliera di cassa sarà messa a disposizione del socio __________, per visione o per essere fotocopiata, una volta al mese, unitamente alla chiusura di ogni fine mese e dell’estratto conto mensile di tutti i conti bancari e postali intestati alla società (compresi quelli delle carte di credito) entro il giorno 10 del mese successivo a quello della data dei documenti e questo per il periodo dopo il passaggio in giudicato della presente decisione. I bilanci e le schede tecniche saranno sempre messi a disposizione del socio __________, per visione o per essere fotocopiati, entro 10 giorni dal loro allestimento o ricezione, ciò sempre per il periodo dopo il passaggio in giudicato della presente decisione.”.

In sostanza, per quanto in concreto d’interesse, dopo aver precisato che la decisione 3 settembre 2018 di questa Camera ha reso chiara la situazione giuridica, indicando esplicitamente nei considerandi che per il periodo futuro, ossia dopo il 13 giugno 2016, sarebbero valsi gli stessi principi riconosciuti in merito alla pretesa di messa a disposizione della documentazione già riconosciuta in quella procedura, il primo giudice ha precisato che la necessità della richiesta di messa a disposizione giornaliera della chiusura giornaliera della cassa non era stata dimostrata e non risultava né chiara né comprovata dalla documentazione agli atti e risultava contestata dalla parte convenuta, per cui la chiusura giornaliera della cassa, la chiusura di ogni fine mese e l’estratto conto mensile saranno messi a disposizione mensilmente, mentre i bilanci e le schede tecniche entro 10 giorni dal loro allestimento o dalla loro ricezione.

4.    Con l’appello 16 agosto 2019 che qui ci occupa, avversato dalla convenuta con risposta 20 settembre 2019 (a cui ha fatto seguito la replica spontanea 3 ottobre 2019, a sua volta all’origine della duplica spontanea 7 ottobre 2019), AP 1 ha, come indicato, chiesto di riformare il querelato giudizio nel senso di modificare parzialmente i dispositivi n. 1.2. e 2, postulando di riconoscere un obbligo giornaliero alla trasmissione delle informazioni sulla chiusura di cassa, rispettivamente di effettuare una nuova attribuzione degli oneri processuali.

Egli, in sintesi, ha ricordato che sulla scorta dell’art. 802 CO i diritti a ottenere ragguagli possono essere esercitati dai soci a prescindere dall’esistenza di pretese di diritto materiale e senza la necessità di dimostrare un interesse particolare, per poi sottolineare come tale diritto sussista senza restrizioni e dunque in ogni momento. Pertanto se egli desidera visionare quotidianamente le chiusure del ristorante, queste devono essergli messe a disposizione giornalmente. La decisione di stabilire un obbligo mensile lede dunque i diritti del socio in maniera inammissibile.

L’appellante ha in seguito evidenziato come l’interesse nel visionare quotidianamente la documentazione di cassa consista nell’evitare che avvengano alterazioni degli scontrini, questione sulla quale è stata aperta anche un’inchiesta penale.

La comunicazione per e-mail dei dati non costituirebbe a suo dire un maggior onere per la società, considerato che tali dati vengono già trasmessi all’altro socio con la stessa frequenza.

Le modalità di trasmissione, per via elettronica, si impongono stante il domicilio in __________ dell’appellante.

La convenuta, nella risposta, si è opposta all’accoglimento dell’appello, sottolineando tra le altre cose come l’appellante metta in discussione solo i punti n. 1.2. e 2 del dispositivo della sentenza impugnata, ma poi nel proprio petitum, chieda di modificare anche i punti 1.1. e 1.3. In seguito ha posto in evidenza l’improponibilità della richiesta di produrre la chiusura di cassa del giorno entro le 24:00 tenuto conto che a quell’ora la cassa nemmeno è stata chiusa. Essa contesta pure l’indirizzo e-mail indicato negli allegati di controparte, che non è certo appartenga a essa. L’altro socio riceve i dati regolarmente solo in quanto ricopre anche la carica operativa di direttore della società. Nel merito della questione ancora controversa, la società ha sottolineato come l’appellante abbia già ottenuto e possa ottenere la documentazione necessaria nei modi e nei tempi adeguati per esercitare i suoi diritti di socio e come la pretesa di ottenere i dati giornalmente comporti oneri e costi evitabili e che possono pregiudicare l’operatività della ditta. A questo ha aggiunto come la fattispecie sia tutt’altro che un caso manifesto, già solo per il fatto che non è ancora stata chiarita la questione della procura di rappresentanza a __________ O__________. Tutta la documentazione che doveva essere consegnata, sino a quella del 2018, lo è stata, come attestato dalla ricevuta di cui ai doc. 1, 3 e 4.

5.    L’appellante, effettivamente, dopo aver sostenuto di contestare, parzialmente, i dispositivi n. 1.2. e 2. e averne fornito i motivi, ha con il petitum postulato una modifica del testo anche dei dispositivi n. 1.1. e 1.3.

Le richieste in merito a questi ultimi due dispositivi sono immotivate e già per questa ragione sono irricevibili (art. 311 CPC). Di conseguenza la sentenza di primo grado deve essere confermata per tali punti senza necessità di approfondimenti.

6.    L’applicabilità dell’art. 802 cpv. 2-4 CO alla fattispecie è incontestata e incontestabile, essendo AO 1

una società priva di ufficio di revisione, così come incontestato è ora pure il diritto dell’appellante a ottenere le informazioni e consultare la documentazione contabile e di cassa della stessa. Resta quindi controversa unicamente la questione della frequenza e delle modalità di accesso ai dati relativi alle chiusure giornaliere.

Il diritto di consultazione di cui gode ogni socio di una Sagl è illimitato, come espressamente sancito dalla legge (art. 802 cpv. 2 CO), fatta eccezione per le situazioni di abuso di diritto o dei dati ottenuti per scopi estranei e contrari agli interessi della società (art. 802 cpv. 3 CO). Tra i vari diritti e doveri che scaturiscono da questo caposaldo, vi è l’obbligo per i gerenti di trasmettere e comunicare ai soci che ne fanno richiesta tutti i documenti necessari alla gestione e al controllo degli affari della società (C. Ayer, La protection des associés lors de la transformation d'une société à responsabilité limitée en société anonyme, in ZBGR 83/2002, pag. 129, pag. 139).

Di principio, quindi, il socio ha diritto ad ottenere tutta la documentazione societaria che desidera e che è utile all’esercizio dei suoi diritti in ogni momento, senza che sia necessario fornire una giustificazione (P. Montavon/M. Montavon/Bucheler/ Jabbour/Mattey/Reichlin, Abrégé de droit commercial, 2017, pag. 712).

La legge non prevede alcun termine per l’adempimento del dovere di informazione e di concedere l’accesso ai documenti (Chappuis/Jaccard, in: Commentaire romand, N. 5 ad art. 802). La fissazione dei tempi di esecuzione dipende da un lato dalla portata e dalla difficoltà di fornire l’informazione e dall’altro dagli interessi del socio che ne fa richiesta (Gasser/Eggenberger/ Stäuber, in OR-Kommentar, a cura di von Jolanta Kren Kostkiewicz/Stephan Wolf/Marc Amstutz/Roland Fankhauser, 3. ed. 2016, n. 6 ad art. 802 CO).

                                         L’appellante ha giustificato la necessità di disporre il giorno stesso dei documenti di cassa con il fatto che vi sono state in passato, a suo dire, delle manipolazioni che hanno condotto a una segnalazione al Ministero pubblico ticinese e sulle quali, come attestato dalla documentazione agli atti (doc. 2), è attualmente in corso un’inchiesta penale condotta dal PP __________, nell’ambito della quale, per il periodo da essa coperto, sono stati sequestrati, nell’agosto 2018, dei documenti societari.

                                         Già solo l’apertura di un’inchiesta penale e quindi l’entrata in materia da parte degli inquirenti, che non hanno dunque escluso a priori l’esistenza della commissione di un reato, seppur risalente al 2016, rende comprensibile e legittima la richiesta di ottenere i dati in questione regolarmente e quotidianamente.

                                         Il Pretore aggiunto è quindi incorso in un errore negando all’istante la possibilità di ottenere quotidianamente i dati relativi alla chiusura di cassa, sia perché ha ritenuto che la richiesta dovesse essere motivata, sia perché non ha considerato quanto precede. La sentenza deve dunque essere riformata in tal senso. Le contestazioni sollevate dalla parte appellata non sono sufficientemente valide per poter considerare controversa la questione e dunque irricevibile nell’ambito della procedura per casi manifesti ai sensi dell’art. 257 CPC, essendo i fatti e il diritto chiari.

                                         Come riconosciuto dalla società stessa, l’altro socio, seppur attivo anche come direttore, ha la possibilità di ottenere con accesso remoto tutti i dati relativi agli incassi giornalieri, che sono quindi disponibili in formato elettronico. Inoltre, come pure emerge dalle prese di posizione dell’appellata, è facilmente possibile stampare gli scontrini di cassa dal backup della banca dati (cfr. risposta 20 settembre 2019, pag. 12).

                                         Di conseguenza, la trasmissione di quanto richiesto non è in alcun modo particolarmente onerosa, né dal punto di vista finanziario né da quello temporale, per il gerente o chi si occupa della contabilità.

                                         Che non sia fattibile inviare entro le 24:00 di ogni giorno la chiusura della cassa, ritenuto che l’esercizio pubblico è aperto fino a quell’ora, è un’argomentazione avanzata per la prima volta in appello e pertanto irricevibile (art. 317 CPC). È indiscutibile che se questa è la situazione, ben difficilmente sarà possibile ossequiare l’ordine, ma la questione non può essere trattata in questa sede. Starà alle parti trovare una soluzione praticabile e sensata.

                                         Pretestuosa è la motivazione relativa alla titolarità dell’indirizzo e-mail indicato dall’appellante, essendo l’accesso alle caselle di posta elettronica possibile anche a più persone contemporaneamente, bastando la conoscenza della necessaria password, sicché è impossibile dimostrare chi ne è il reale titolare. Resta inteso che qualora dovesse emergere che lo scopo della richiesta è quello di favorire il fratello __________ O__________, come asserito dall’appellata senza che tuttavia siano stati apportati indizi in tal senso, ci si troverebbe di fronte a un abuso di diritto che consentirebbe alla società di interrompere la trasmissione della documentazione ai sensi dell’art. 802 cpv. 3 CO.

                                   7.   Per tutto quanto precede, l’appello deve pertanto essere parzialmente accolto e la sentenza di primo grado riformata nel senso che a AO 1 deve essere fatto ordine di trasmettere quotidianamente aAP 1, per posta elettronica, le chiusure di cassa entro le 24:00 del giorno stesso.

                                         Le spese processuali e le ripetibili di entrambe le sedi seguono la soccombenza (art. 106 cpv. 2 CPC), tenuto conto del fatto che lo stesso appellante ha postulato una ripartizione di quelli di primo grado in ragione di 1/6 a suo carico e 5/6 a carico della controparte.

Per questi motivi,

richiamati l’art. 106 CPC, la LTG e il RTar

decide:

                                    I.   L’appello 16 agosto 2019 di AP 1 è parzialmente accolto. Di conseguenza la decisione 31 luglio 2019 del Pretore aggiunto del Distretto di Bellinzona, inc. SO. 2019.123, è così riformata:

                                         “1.    Invariato.

1.1.   Invariato

1.2.   La documentazione circa la chiusura giornaliera di cassa sarà trasmessa al socio AP 1 quotidianamente per posta elettronica all’indirizzo MAIL o mezzi elettronici equivalenti, al termine di ogni giornata lavorativa, entro le 24:00 del giorno stesso. La chiusura di ogni fine mese e l’estratto conto mensile di tutti i conti bancari e postali intestati alla società (compresi quelli delle carte di credito) saranno messi a disposizione diAP 1, per visione o per essere fotocopiati, entro il giorno 10 del mese successivo a quello della data dei documenti e questo per il periodo dopo il passaggio in giudicato della presente decisione. I bilanci e le schede tecniche saranno sempre messi a disposizione diAP 1, per visione o per essere fotocopiati, entro 10 giorni dal loro allestimento o ricezione, ciò sempre nel periodo dopo il passaggio in giudicato della presente decisione.

1.3.   Invariato

                                         2.     La tassa di giustizia di fr. 800.- e le spese processuali di fr. 200.-, da anticipare da AP 1, sono poste a suo carico in ragione di fr. 180.- e a quello di AO 1 per fr. 820.-. Quest’ultima dovrà rifondere alla controparte fr. 1’000.- a titolo di ripetibili parziali.

                                         3.     Invariato”

                                   II.   Le spese processuali di fr. 1’000.- sono poste a carico della convenuta AO 1, che rifonderà all’appellante fr. 600.- per ripetibili.

                                  III.   Notificazione:

-       -       

                                         Comunicazione alla Pretura del Distretto di Bellinzona

Per la seconda Camera civile del Tribunale d’appello

Il presidente                                                          La vicecancelliera

Rimedi giuridici

Contro la presente sentenza è dato ricorso in materia civile al Tribunale federale, 1000 Losanna 14, entro 30 giorni dalla notificazione del testo integrale della decisione (art. 100 cpv. 1 LTF). Nelle cause a carattere pecuniario il ricorso è ammissibile se il valore litigioso ammonta a fr. 15'000.- nelle vertenze in materia di diritto del lavoro e di locazione e a fr. 30'000.- negli altri casi (art. 74 cpv. 1 LTF). Per valori inferiori il ricorso è ammissibile se la controversia concerne una questione di diritto di importanza fondamentale o se una legge federale prescrive un’istanza cantonale unica (art. 74 cpv. 2 LTF). Qualora non sia dato il ricorso in materia civile è possibile proporre negli stessi termini ricorso sussidiario in materia costituzionale (art. 113, 117 LTF).  La parte che intende impugnare una decisione sia con un ricorso ordinario sia con un ricorso in materia costituzionale deve presentare entrambi i ricorsi con una sola e medesima istanza (art. 119 LTF).

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