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Ticino Tribunale di appello diritto civile La seconda Camera civile 16.12.2019 12.2019.115

December 16, 2019·Italiano·Ticino·Tribunale di appello diritto civile La seconda Camera civile·HTML·2,306 words·~12 min·5

Summary

Exequatur, decreto ingiuntivo italiano dichiarato immediatamente esecutivo, concetto di decisione ai sensi della Convenzione di Lugano

Full text

Incarto n. 12.2019.115

Lugano 16 dicembre 2019/fb  

In nome della Repubblica e Cantone Ticino  

La seconda Camera civile del Tribunale d'appello

composta dei giudici:

Fiscalini, presidente, Bozzini e Stefani

vicecancelliera:

Bellotti

sedente per statuire nella causa - inc. n. SO.2019.1503 della Pretura del Distretto di Lugano, sezione 5 - promossa con istanza 26 marzo 2019 da

RE 1  rappr. dall’  PA 1   

  contro    

CO 1  rappr. dall’  PA 2     

con cui l’istante ha chiesto di riconoscere e di dichiarare esecutivo in Svizzera il Decreto

ingiuntivo emanato dal Tribunale di __________ il 18 ottobre 2018 (n. __________);

istanza che il Pretore con Decisione 24 giugno 2019 ha respinto;

e ora sul Reclamo 5 giugno (recte: luglio) 2019 con cui l’istante ha postulato la

riforma della querelata decisione nel senso di accogliere l’istanza, protestando spese e

ripetibili di entrambe le sedi;

mentre la convenuta con risposta 11 settembre 2019 si è opposta al reclamo

chiedendone l’integrale reiezione, pure con protesta di spese e ripetibili;

letti ed esaminati gli atti e i documenti prodotti;

ritenuto

in fatto e in diritto:

1.        Con decreto ingiuntivo telematico n. __________ del 18 ottobre 2018, dichiarato ab origine provvisoriamente esecutivo ai sensi dell’art. 642 CPC-It, il Tribunale di __________ ha ingiunto a CO 1 di pagare senza dilazione a RE 1 la somma di € 112'717.03 oltre interessi e spese, a fronte di svariate fatture per la fornitura di merce, avvisandola della possibilità di proporre opposizione nel termine di 40 giorni (doc. B).

2.        Con istanza 26 marzo 2019 RE 1 ha postulato innanzi al Pretore del Distretto di Lugano, Sezione 5, il riconoscimento e la dichiarazione di esecutività in Svizzera del suddetto decreto ingiuntivo nella procedura di exequatur unilaterale e indipendente prevista dalla Convenzione di Lugano.

3.        Con decisione 24 giugno 2019 il Pretore ha respinto l’istanza, ponendo la tassa di giustizia e le spese, di complessivi fr. 500.-, a carico dell’istante, in assenza di una decisione ai sensi dell’art. 32 CLug che potesse essere riconosciuta in Svizzera, essendo il decreto ingiuntivo munito di una dichiarazione di esecutività unicamente provvisoria, emanata in assenza di contraddittorio, difettando dunque di un’attestazione di esecutività definitiva ai sensi degli art. 647, 648 o 653 CPC-It.

4.        Con reclamo 5 luglio 2019 RE 1 si è aggravata contro tale decisione, chiedendone la riforma nel senso di accogliere l’istanza e osservando in sintesi che CO 1 ha ricevuto il decreto ingiuntivo il 16 novembre 2018 e ha avuto la possibilità di difendersi (v. doc. B e C), rispettivamente che il Tribunale di __________ ha nel seguito confermato l’efficacia esecutiva del decreto ai sensi della Convenzione di Lugano, rilasciando l’attestato di cui all’art. 54 CLug. Conseguentemente, il decreto ingiuntivo adempiva tutte le condizioni formali stabilite dalla CLug per il suo riconoscimento, non potendo esso per contro essere oggetto di un riesame nel merito. Con risposta 11 settembre 2019 CO 1 ha contestato il reclamo, postulandone la reiezione.

5.        Secondo l’art. 319 cpv. 1 lett. a CPC sono impugnabili mediante reclamo, tra l’altro, le decisioni inappellabili di prima istanza. Tale è il caso per le decisioni del giudice dell’esecuzione (art. 309 lett. a CPC), in particolare quelle concernenti il riconoscimento, la dichiarazione d’esecutività e l’esecuzione di sentenze estere (art. 335 cpv. 3 CPC, v. anche art. 327a CPC). Nella fattispecie, il reclamo 5 giugno 2019 è tempestivo e ricevibile.

6.        Quanto alla competenza funzionale a trattare il presente reclamo, che nel caso di specie concerne solo il riconoscimento e l’esecuzione della sentenza estera, la stessa, posto che la decisione impugnata verte su una questione di diritto delle obbligazioni, spetta a questa Camera (art. 48 lett. b n. 5 LOG).

7.        Giusta l’art. 320 CPC, con il reclamo possono essere censurati l'applicazione errata del diritto e l'accertamento manifestamente errato dei fatti. Ove però il reclamo sia diretto contro una decisione d’exequatur emessa in via principale, come nella fattispecie, il giudice esamina con cognizione piena i motivi di diniego previsti dalla Convenzione di Lugano (art. 327a CPC). Ai sensi dell'art. 45 cpv. 1 CLug, il giudice davanti al quale è stato proposto ricorso ai sensi dell'art. 43 CLug rigetta o revoca la dichiarazione di esecutività solo per uno dei motivi contemplati dagli art. 34 e 35 CLug, fermo restando che in nessun caso la decisione straniera può formare oggetto di un riesame nel merito (art. 36 CLug e art. 45 cpv. 2 CLug). Per costante dottrina e giurisprudenza, l’art. 45 cpv. 1 CLug, formulato in maniera eccessivamente restrittiva, consente tuttavia di rimettere in discussione anche i presupposti dell’exequatur (applicabilità della Convenzione di Lugano, presenza di una decisione esecutiva ai sensi degli art. 32 e 38 CLug, produzione dei necessari documenti ex art. 53 seg. CLug), i presupposti processuali per emettere la decisione di exequatur in primo e secondo grado e le eventuali violazioni di prescrizioni procedurali commesse dal giudice dell’exequatur (Hofmann/Kunz in: Oetiker/Weibel [ed.], Basler Kommentar, Lugano Übereinkommen, 2011, n. 19 seg. ad art. 45 CLug; Staehelin/Bopp in: Dasser/Oberhammer [ed.], Lugano-Übereinkommen [LugÜ], 2a ed. 2011, n. 2 seg. ad art. 45 CLug; DTF 5A_934/2016 del 23 agosto 2017, consid. 4; DTF 4A_228/2010 del 6 luglio 2010, consid. 4; IICCA del 26 agosto 2014, inc. 12.2013.197, consid. 7).

8.        Siccome RE 1, con il suo reclamo, ha prodotto dei nuovi documenti (doc. C-F), riguardanti l’opposizione della controparte al decreto ingiuntivo, la sua presa di posizione e due udienze successivamente svolte innanzi al Tribunale di __________, con i quali essa intende sostanziare l’esecutività del decreto ingiuntivo in questione, rispettivamente il rispetto dei diritti di difesa della controparte, in primo luogo va risolto il quesito della loro ammissibilità.

9.        Giusta l’art. 326 cpv. 1 CPC, con il reclamo non sono ammesse né nuove conclusioni, né l’allegazione di nuovi fatti o la produzione di nuovi mezzi di prova. Tuttavia, a fronte della cognizione piena prevista dall’art. 327a CPC e del fatto che il debitore in prima sede non ha avuto la possibilità di esprimersi, dottrina e giurisprudenza ammettono un’eccezione all’art. 326 cpv. 1 CPC e dunque la facoltà di addurre nuovi fatti e assumere nuove prove, perlomeno per il debitore (DTF 138 III 82, consid. 3.5.3; DTF 5A_818/2014 del 29 luglio 2015, consid. 4.1; Verda Chiocchetti in: Commentario pratico al Codice di diritto processuale civile svizzero, IIa ed., Vol. 2, n. 6 seg. ad art. 327a CPC). Anche volendo estendere tale facoltà al creditore (il quale in prima sede ha comunque l’onere di dimostrare l’adempimento dei presupposti formali per la concessione dell’exequatur ex art. 53 seg. CLug), e applicare conseguentemente per analogia l’art. 317 CPC, a quest’ultimo incomberebbe di motivare debitamente l’ammissione dei nuovi documenti alla luce dei requisiti posti da tale articolo, ciò che la reclamante nel caso concreto ha omesso di fare.

10.     Difatti, la reclamante non accenna nemmeno all’impossibilità di produrre tali documenti dinanzi alla giurisdizione inferiore, o ai motivi per cui l’ammissibilità dei documenti sarebbe data, trascurando il suo onere di motivazione. Del resto, il doc. C è preesistente rispetto all’inoltro dell’istanza di exequatur, e i restanti documenti comunque precedono l’emanazione della decisione impugnata (cfr. DTF 24 gennaio 2013 5A_568/2012, consid. 4). Ad ogni modo, anche volendo considerare tali mezzi di prova, essi sarebbero irrilevanti ai fini del giudizio, come si dirà nei considerandi che seguiranno.

11.     Il riconoscimento e l’esecuzione di una decisione straniera secondo la Convenzione di Lugano presuppongono la presenza di una decisione esecutiva ai sensi degli art. 32 e 38 CLug. A tal proposito, il primo giudice ha correttamente ricordato che un decreto ingiuntivo italiano costituisce una decisione ai sensi dell’art. 32 CLug ed è con ciò suscettibile di essere riconosciuto ed eseguito in Svizzera se è munito della dichiarazione di esecutività di cui all’art. 647 CPC-It (apposta per mancata opposizione o per mancata attività dell’opponente), oppure quella di cui all’art. 653 seg. CPC-It, (decretata in caso di rigetto o parziale accoglimento dell’opposizione oppure ancora per altri motivi), oppure ancora quella di cui all’art. 648 CPC-It, rilasciata provvisoriamente in pendenza di un’opposizione (giudizio impugnato, p. 2; v. anche DTF 135 III 623, consid. 2.1; DTF 5A_752/2014 del 21 agosto 2015, consid. 2.4.1; DTF 4A_80/2007 del 31 agosto 2007, consid. 4.2 e 4.3). Per contro, il Pretore ha osservato che un decreto ingiuntivo privo di tali attestazioni, dichiarato immediatamente e provvisoriamente esecutivo con la sua emanazione senza previo contraddittorio (secondo l’art. 642 CPC-It) non costituisce una decisione ai sensi dell’art. 32 CLug che possa essere riconosciuta in Svizzera, ritenuto che la semplice attestazione di esecutività di cui all’allegato V CLug non basta per dimostrare il contrario.

12.     La reclamante si oppone, sostenendo essenzialmente che non è rilevante sapere se l’esecutività del decreto sia definitiva o provvisoria, o se il contraddittorio sia stato svolto prima o dopo la sua emanazione. Determinante ai fini del riconoscimento sarebbe unicamente sapere se la debitrice ha avuto la possibilità di difendersi, ciò che CO 1 ha effettivamente fatto, sollevando opposizione e attivando la procedura contraddittoria. Peraltro, la medesima ha avuto modo di chiedere al giudice italiano la sospensione dell'esecuzione provvisoria del decreto ai sensi dell’art. 649 CPC-It, richiesta che non è stata accolta. Pacifici dunque sarebbero sia il rispetto dei diritti di difesa della debitrice, sia l’esecutività del decreto e la sua riconoscibilità, confermate dal rilascio, da parte dell’autorità giudiziaria italiana, dell’attestato ai sensi degli art. 54 e 58 CLug.

13.     Ora, in una sua topica sentenza il Tribunale federale ha sottolineato, riferendosi alla decisione della CGCE del 13 luglio 1995 C-474/93 Hengst Import BV (Racc. 1995 I-2113 punti 14, 19 e 20), che il riconoscimento di un decreto ingiuntivo italiano presuppone l'attivazione del contraddittorio prima dell'esecutorietà della pronuncia (DTF 139 III 232, consid. 2.3). Fondamentale è dunque l’esercizio preventivo del diritto alla difesa, e dunque che il tribunale estero si sia pronunciato sull’esecutività dopo che il debitore ha avuto la possibilità di difendersi.

14.     Con la decisione non pubblicata DTF 5A_752/2014 del 21 agosto 2015, prolata a conferma della sentenza di questa Camera del 26 agosto 2014, inc. 12.2013.197, il Tribunale federale ha ribadito tale assunto, negando il riconoscimento di un decreto ingiuntivo italiano provvisoriamente esecutivo ab origine ex art. 642 CPC-It, e ciò anche se prima dell’inoltro dell’istanza di exequatur il debitore aveva avuto la possibilità di sollevare opposizione, attivando il contraddittorio, e di chiedere la sospensione dell’esecuzione provvisoria ex art. 649 CPC-It. Del resto, ha osservato l’Alta Corte, il rimedio offerto dall'art. 649 CPC-It viene accordato solo in presenza di gravi motivi (limitando così la discussione in contraddittorio), è sprovvisto di effetto devolutivo o sospensivo ed esplica unicamente effetti ex nunc, lasciando in essere gli atti esecutivi già compiuti (consid. 2.4.3.2 e 2.4.5). In altre parole, l’ingiunzione dell’art. 642 CPC-It non può essere modificata o revocata liberamente mediante il rimedio previsto dall’art. 649 CPC-It, per cui esso non costituisce un sufficiente mezzo di difesa ex post (v. anche CEF, decisione del 14 settembre 2016, inc. 14.2016.74, consid. 6.2).

15.     La fattispecie qui in esame si attanaglia perfettamente al caso sopra descritto. ll decreto ingiuntivo in questione è stato dichiarato provvisoriamente esecutivo ab origine ex art. 642 CPC-It, ovvero prima che CO 1 abbia potuto esprimersi nel merito, e il fatto che quest’ultima abbia successivamente sollevato opposizione e attivato il contraddittorio non basta per ammettere il carattere di decisione del decreto e la sua conseguente riconoscibilità, laddove la debitrice nemmeno ha avuto la possibilità di contestarne pienamente l’esecutività provvisoria, stanti le limitazioni di cui all’art. 649 CPC-It qui sopra descritte. Inoltre, nulla agli atti permette di ritenere che al decreto sia stata conferita un’attestazione di esecutività ai sensi dell’art. 647, 648 o 653 seg. CPC-It, attestazioni che, come rimarcato dal Pretore, necessitavano in ogni caso un’istanza del creditore e un’ulteriore decisione del Tribunale italiano. In questa sede, la reclamante non si confronta con questi accertamenti di prima sede (art. 310 e 311 CPC), né afferma che una tale istanza sia stata inoltrata o una tale decisione emanata. Il rilascio, da parte dell’autorità italiana, dell’allegato V (doc. B) non basta dunque per dimostrare il contrario, limitandosi esso a attestare la presenza di un decreto ingiuntivo immediatamente esecutivo e a rimandare alla formula esecutiva emessa in data 29 ottobre 2018, ovvero in un momento in cui il decreto non era nemmeno stato notificato alla debitrice.

16.     Ne consegue che il reclamo contro il diniego della riconoscibilità del decreto ingiuntivo 18 ottobre 2018 del Tribunale di __________ va respinto, nella misura della sua ammissibilità.

17.     Le spese processuali e le ripetibili di questo giudizio, calcolate tenendo conto di quanto stabilito dagli art. 52 CLug e 14 LTG, seguono la soccombenza della reclamante (art. 106 CPC), fermo restando che nella commisurazione delle ripetibili si è tenuto conto dell’art. 13 cpv. 1 RTar e dei criteri enunciati all’art. 11 cpv. 5 RTar, segnatamente dell’importanza della lite, delle sue difficoltà e dell’ampiezza del lavoro richiesto per la procedura di reclamo. Il valore litigioso della presente procedura, determinante anche per un eventuale ricorso al Tribunale federale, ammonta a € 112'717.03.

Per questi motivi,

richiamati l’art. 106 CPC, la LTG e il RTar,

decide:

                                   1.   Il reclamo 5 luglio 2019 di RE 1, __________, è respinto.

                                   2.   Le spese processuali di seconda sede, pari a fr. 500.-, sono poste a carico della reclamante, che rifonderà alla controparte fr. 900.- a titolo di ripetibili.

                                   3.   Notificazione:

-      -       

                                         Comunicazione alla Pretura del Distretto di Lugano, sezione 5

Per la seconda Camera civile del Tribunale d’appello

Il presidente                                                La vicecancelliera

Rimedi giuridici

Nelle cause a carattere pecuniario con un valore litigioso superiore a fr. 30'000.- è dato ricorso in materia civile al Tribunale federale, 1000 Losanna 14, entro 30 giorni dalla notificazione del testo integrale della decisione (art. 100 cpv. 1 LTF). Qualora non sia dato il ricorso in materia civile è possibile proporre negli stessi termini ricorso sussidiario in materia costituzionale (art. 113, 117 LTF). La parte che intende impugnare una decisione sia con un ricorso ordinario sia con un ricorso in materia costituzionale deve presentare entrambi i ricorsi con una sola e medesima istanza (art. 119 LTF).

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