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Ticino Tribunale di appello diritto civile La seconda Camera civile 06.09.2019 12.2018.88

September 6, 2019·Italiano·Ticino·Tribunale di appello diritto civile La seconda Camera civile·HTML·4,139 words·~21 min·5

Summary

Acquisto di una gru edile da parte dell'impresario costruttore, pagamento del saldo del prezzo da parte del committente; assunzione di debito a titolo oneroso, pretesa di rimborso del prezzo pagato; onere di motivazione della sentenza pretorile

Full text

Incarto n. 12.2018.88

Lugano 6 settembre 2019/fb  

In nome della Repubblica e Cantone Ticino  

La seconda Camera civile del Tribunale d'appello

composta dal giudice:

Stefani

vicecancelliera:

Bellotti

sedente per statuire nella causa inc. n. SE.2016.168 della Pretura del Distretto di Lugano, sezione 1 promossa con petizione del 6 maggio 2016 da

 AO 1  patrocinato dall’  PA 2   

contro

AP 1  patrocinata dall’  PA 1     

        con cui l’attrice ha chiesto la condanna della convenuta al pagamento di Euro 22'613.36 oltre interessi al 5% a far tempo dal 2 aprile 2015, spese per la notifica del precetto per fr. 103.30, spese per la procedura di conciliazione pari a fr. 100.-, spese ripetibili per la procedura di rigetto e quella di conciliazione, quantificate in fr. 1'485.-, nonché quelle per la procedura principale;   domanda avversata dalla convenuta che, dopo aver sollevato in via preliminare l’eccezione di litispendenza (art. 64 CPC), respinta dal Pretore con decisione incidentale del 4 gennaio 2017, ha postulato la reiezione integrale della petizione, e che il Pretore con sentenza 11 maggio 2018 ha per contro accolto, condannando la convenuta al pagamento di Euro 22'613.36 oltre interessi al 5% annui a decorrere dal 2 aprile 2015, oltre alle spese esecutive e di conciliazione per fr. 200.-;   appellante la convenuta con atto di appello del 12 giugno 2018, con cui ha chiesto la riforma del querelato giudizio nel senso di respingere integralmente la petizione, con protesta di spese e ripetibili;   mentre l'attore con risposta 4 settembre 2018 ha postulato la reiezione del gravame, pure con protesta di spese e ripetibili;   letti ed esaminati gli atti e i documenti prodotti;   ritenuto   in fatto e in diritto:                                        1.   Nell’aprile 2014 AO 1 ha concluso un contratto d’appalto con __________ SA avente per oggetto l’esecuzione di opere da impresario costruttore in relazione alla ristrutturazione di un immobile sito sulla part. n. __________ RFD di __________, di proprietà del committente stesso, successivamente costituito in PPP (fogli PPP da 29658 a 29661), tre delle quali ancora di sua proprietà.                                            In seguito la __________ SA è stata allontanata dal cantiere dal committente, che l’ha sostituita con AP 1, con la quale ha concluso, in data 28 agosto 2014, un nuovo contratto dappalto, sempre avente per oggetto la stessa opera.                                            Sul cantiere la __________ SA aveva montato una gru edile marca __________ modello “__________” (doc. 5), presa a noleggio dalla ditta __________ di __________ (di seguito solo __________). A detta della convenuta stessa, __________ SA non aveva pagato tutti i canoni di locazione e la __________ era intenzionata a smontarla e riprendersela. Essendo la gru indispensabile per il proseguimento dei lavori sul cantiere, AP 1 ha deciso di stipulare con la proprietaria della stessa, in data 2 settembre 2014, un nuovo contratto di locazione con un canone mensile di Euro 1'200.- e un versamento iniziale di Euro 3'890.- (doc. 5, 6 e 7), che ha effettuato l’8 settembre 2014.                                            A seguito di una carenza di liquidità, AP 1 non è stata in grado di far fronte ai suoi impegni con la __________, tant’è che quest’ultima ha di nuovo minacciato di riprendersi la gru. AO 1 è così intervenuto e, in data 20 gennaio 2015, ha versato alla proprietaria della gru Euro 2'000.- (doc. 8) per poi promettere di corrispondere la somma di Euro 20'600.- a valere quale saldo della trasformazione del contratto di locazione in compravendita (doc. 8).                                          Il pagamento di questo importo residuo è stato effettuato da AO 1 il 2 marzo 2015.                                            La gru è poi rimasta sul cantiere di __________ sino a fine luglio 2015, quando è stata rimossa da AP 1 per essere piazzata in un altro suo cantiere di __________                                            AO 1 è stato presidente del CdA della AP 1 dal 26 maggio 2015 al 31 agosto 2015 (doc. B).                                          Egli è pure proprietario della __________ Sagl di __________, anch’essa attiva nel settore edile.                                      2.   Con petizione 6 maggio 2016 AO 1, al beneficio della necessaria autorizzazione ad agire di data 8 febbraio 2016 (inc. CM.2016.19), ha convenuto in giudizio AP 1 innanzi alla Pretura del Distretto di Lugano, per ottenerne la condanna al pagamento di Euro 22'613.36 oltre interessi al 5% a far tempo dal 2 aprile 2015, delle spese per la notifica del precetto per fr. 103.30, delle spese per la procedura di conciliazione pari a fr. 100.-, delle spese ripetibili per la procedura di rigetto e quella di conciliazione, quantificate in fr. 1'485.-, nonché di quelle per la procedura principale. Egli, in estrema sintesi, ha preteso il rimborso di quanto da lui versato a __________ per l’acquisto della gru in oggetto.                                            La convenuta si è integralmente opposta alla petizione.                                      3.   Esperita l’istruttoria di causa e raccolti gli allegati conclusivi delle parti, il Pretore, con la decisione 11 maggio 2018 qui impugnata, ha sostanzialmente accolto la petizione, tranne per quanto riguarda parte degli accessori, ponendo la tassa di giustizia e le spese per complessivi fr. 1'000.- a carico della convenuta, tenuta altresì a rifondere alla controparte fr. 4’000.- a titolo di ripetibili.                                          Il giudice di prime cure ha ritenuto che l’acquirente della gru sia stata la convenuta e che l’attore abbia pagato gli importi rivendicati per quest’ultima, che è sempre rimasta proprietaria dell’oggetto.                                      4.   Con l’appello 12 giugno 2018 che qui ci occupa, avversato dall’attore con risposta 4 settembre 2018, la convenuta lamenta una carente motivazione ed espone così a titolo introduttivo i fatti in maniera a suo dire completa. In seguito, dopo aver rimproverato al primo giudice l’assenza di un esame giuridico della fattispecie, essa ha illustrato quelli che dal suo punto di vista sono gli estremi in diritto della situazione e le loro conseguenze, postulando infine la riforma della sentenza impugnata e la reiezione integrale della petizione, con protesta di tasse, spese e ripetibili di primo e secondo grado.                                            In particolare l’appellante ha anzitutto sottolineato come l’accusa di illogicità mossa dal Pretore alle sue tesi debba essere recisamente respinta, non essendosi il primo giudice avveduto che AO 1 è proprietario di una ditta di costruzioni, la ____________________, sicché aveva un interesse ad acquisire per sé una gru, differentemente da un committente classico. In secondo luogo essa ha poi sottolineato come, essendo la venditrice __________ una società italiana, la fattispecie rivestirebbe carattere internazionale, sicché deve trovare applicazione la Convenzione delle Nazioni Unite sui contratti di compravendita internazionale di merci dell’11 aprile 1980 (CVIM, cosiddetto Wiener Kaufrecht, RS 0.221.211.1), la cui applicazione non è stata esclusa dalle parti, non avendo esse concluso alcun accordo in merito al diritto applicabile. In tal senso ha quindi esaminato l’esistenza di un consenso delle parti in merito alla compravendita in questione, giungendo alla conclusione che la convenuta non ha mai espresso la sua adesione alla stipulazione di un contratto di tal natura e che agli atti non sussiste alcuna prova che permetta di concludere il contrario.                                          A suo dire, contrariamente a quanto stabilito dal primo giudice, la teste __________ M__________ non è affidabile, avendo reso dichiarazioni contraddittorie e poco chiare.                                          Inoltre, argomenta, dovrebbe essere la ditta __________, che gode di un diritto alla restituzione del bene venduto ai sensi dell’art. 81 cpv. 2 CVIM, a muoversi in giudizio, non l’attore. Ciò posto, nemmeno risulta dagli atti che __________ abbia ceduto a AO 1 il suo credito, negozio che in base all’art. 145 cpv. 1 LDIP soggiacerebbe al diritto italiano, per il quale, giusta l’art. 1264 CCit, la cessione ha effetto nei confronti del debitore quando questi l’ha accettata o quando gli è stata notificata. Cosa qui mai avvenuta. Di conseguenza, AO 1 non dispone di legittimazione attiva a promuovere la causa.                                            Per la convenuta, la pretesa pecuniaria avanzata con la petizione nemmeno si può fondare sull’esistenza di una valida surrogazione ai sensi dell’art. 110 CO, ove ella avrebbe acquistato la gru e l’attore l’avrebbe pagata in sua vece. In effetti, a suo dire, anche questo negozio giuridico soggiacerebbe al diritto italiano (art. 146 cpv. 1 LDIP), ove l’art. 1201 CCit prescrive che il creditore, ricevendo il pagamento da un terzo, può surrogarlo nei propri diritti, laddove la surrogazione deve essere fatta in modo espresso e contemporaneamente al pagamento. Nella fattispecie nessuno di questi due presupposti risulta essere realizzato. A ciò va aggiunto che la surrogazione non sarebbe valida nemmeno in base al diritto svizzero, mancando la comunicazione ex art. 110 cifra 2 CO.                                            Infine, l’appellante contesta il calcolo delle ripetibili, per il quale nella sentenza non si trova alcuna spiegazione.                                      5.   Prima di chinarsi sulle argomentazioni di merito dell’impugnativa, appare opportuno evadere la critica sollevata dall’appellante all’inizio del suo allegato e poi velatamente ripresa nei considerandi seguenti, in base alla quale la sentenza del Pretore sarebbe stringata al punto da non consentire di capire esattamente quali sono i fatti, rispettivamente le valutazioni giuridiche posti alla base del giudizio.                                            Le esigenze minime di motivazione di una sentenza civile ai sensi dell’art. 239 CPC sono fissate in base ai principi statuiti dall’art. 29 cpv. 2 Cost a tutela del diritto di essere sentiti delle parti (anche art. 53 CPC). Per ossequiarvi è sufficiente che il giudice indichi, almeno brevemente, i fatti, le allegazioni e i motivi che lo hanno indotto a decidere come ha fatto, in maniera tale da consentire agli interessati di comprendere la decisione e la sua portata, nonché di disporre di sufficienti elementi per valutare con cognizione di causa l’opportunità o meno di adire l’istanza superiore, che dal canto suo deve essere messa nella situazione di poter esercitare adeguatamente il suo controllo giurisdizionale (DTF 143 III 70, consid. 5.2; 142 II 157, consid. 4.2; 142 III 436, consid. 4.3.2 con rinvii; sentenza del TF 5A_506/2016 del 6 febbraio 2017, consid. 2.1.1 con rinvii). Egli non è dunque tenuto a discutere tutti i fatti sottopostigli, né a determinarsi su ogni singola allegazione e nemmeno su ogni argomentazione di diritto avanzata dalle parti, ma si può limitare alle questioni decisive per la soluzione della lite. La motivazione può anche essere breve e concisa, purché contenga gli elementi essenziali alla sua comprensione.                                            Nel caso concreto la motivazione della decisione pretorile è indubbiamente concisa. Nondimeno dalla stessa - con particolare riferimento al terzo paragrafo a pag. 2 - il ragionamento del primo giudice, con i relativi rinvii a documenti e testimonianze, risulta perfettamente comprensibile sicché l’appellante non ha subito impedimenti né limitazioni nell’esposizione delle sue censure.                                      6.   Nel merito, s’impone di rilevare in entrata che l’atto di appello in disamina è in parte irricevibile poiché non adeguatamente motivato secondo i presupposti dell’art. 311 CPC. Al proposito dottrina e giurisprudenza hanno precisato che l’appellante deve confrontarsi criticamente con la decisione impugnata spiegando per quali ragioni di fatto e di diritto la stessa sarebbe errata e con ciò da riformare. L’appellante deve in altri termini non solo spiegare per quale motivo le sue argomentazioni sarebbero fondate, ma anche perché sarebbero erronee o censurabili le motivazioni del Pretore (sentenza del TF 4A_659/2011 del 7 dicembre 2011, consid. 4; II CCA 14 gennaio 2015, inc. n. 12.2014.131, consid. 2; 11 marzo 2014, inc. 12.2013.87, consid. 8; Reetz/Theiler, in: Sutter-Somm/Hasenböhler/Leuenberger, Kommentar zur Schweizerischen Zivilprozessordnung (ZPO), n. 36 ad art. 311 CPC). È in particolare irricevibile la motivazione di appello che si limita alla semplice trascrizione delle conclusioni di causa o di altri allegati di prima istanza o anche solo alla riproduzione di ampi stralci degli stessi (DTF 138 III 374, consid. 4.3.1). Inammissibile per insufficiente motivazione è pure l’appello che contiene critiche generiche alla decisione impugnata o che rinvia semplicemente a quanto già esposto in prima sede (sentenza del TF 4A_290/2014 del 1° settembre 2014, consid. 3.3). In concreto, una parte dell’appello è palesemente costituita dalla trascrizione di quanto già contenuto nel memoriale conclusivo della convenuta. Tale modo di procedere è inammissibile e comporta l’irricevibilità parziale, non essendo adempiuti i presupposti dell’art. 311 cpv. 1 CPC.                                      7.   AP 1 contesta la valenza della conclusione del Pretore che ha ritenuto che essa abbia trasformato il contratto di affitto concluso con __________ in un contratto di compravendita. A suo dire non sussistono agli atti prove in tal senso. In particolare, non può essere fatto affidamento sulle dichiarazioni della teste __________ M__________, non univoche e poco chiare.                                          Il Pretore, sostenendo che i due versamenti di Euro 3'500.- e di Euro 2'000.siano delle rate d’acquisto, avrebbe commesso un arbitrio, poiché la teste in questione non è in effetti stata in grado di comunicare la causale dei due pagamenti. Inoltre, ella ha dichiarato di non conoscere gli accordi che stavano dietro alle fatture che lei registrava nella contabilità. Per di più la contabilizzazione della fattura aperta per l’asserito acquisto della gru non aveva alcun senso se questa era stata pagata dall’attore; al limite avrebbe dovuto essere registrato un credito a suo favore.                                            Il Pretore ha accertato che la convenuta ha acquistato dalla __________ la gru di cui è rimasta proprietaria e di cui ha potuto disporre a suo piacimento impiegandola in un cantiere piuttosto che un altro - senza pagarne il saldo, dopo avere onorato due acconti per complessivi Euro 5'500.-; saldo che per contro è stato corrisposto dall’attore per suo conto (della società). A sostegno di questa conclusione il primo giudice ha fatto riferimento a quanto sostenuto dalla teste __________ M__________, che ha confermato che nella contabilità c’era una fattura di __________ a AP 1 per tale operazione, e meglio quella di cui al doc. C, che la gru era un macchinario a disposizione della convenuta e che __________ M__________, dipendente della società, le aveva detto che essa era depositata in un altro cantiere (sentenza impugnata, pag. 2). Il giudice ha pure sottolineato come il castello fattuale proposto dalla parte convenuta con le conclusioni non abbia trovato conferma probatoria e sia rimasto a livello di mero parlato, aggiungendo a titolo abbondanziale come la sua tesi sia anche illogica, non essendo concepibile che un committente acquisti una gru per sé per poi lasciarla gratuitamente a disposizione dell’appaltatrice.                                  7.1.   Gli accertamenti pretorili sono corretti mentre le argomentazioni dell’appellante non possono essere seguite.                                            In base alle emergenze istruttorie è in effetti evidente che ci si trova di fronte a un contratto di compravendita della gru, nel quale la AP 1 ha rivestito il ruolo di acquirente e ove il saldo ancora rimasto scoperto è stato onorato da AO 1, sì, ma per conto di tale ditta.                                            In primo luogo, ciò è dimostrato dall’intreccio delle esplicite intestazioni delle fatture che si trovano in atti. Quella n. 78/2014 emessa da __________ all’indirizzo di AP 1 reca la dicitura tra parentesi “in c/to noleggio e trasformata in vendita”, per un totale complessivo di Euro 29'000.- e la specificazione: “Pagamento: acconto Euro 900.- alla firma del contratto, la differenza a mezzo bonifico bancario con scad. 20/10/2014 pari a Euro 3'500.-, scad. 20/11/2014 pari a Euro 5'000.-, scad. 20/12/2014 pari a Euro 5'000.-, scad. 20/01/2015 pari a Euro 5'000.-, scad. 20/02/2015 pari a Euro 5'000.-, scad. 20/03/2015 pari a Euro 4'600.- (…)” (doc. C). Le due seguenti, inviate sempre da __________ ma questa volta a AO 1 per il pagamento del saldo della gru (doc. 8 e 9), recano l’intestazione: “Oggetto: AP 1- Fattura __________ n. 78/2014 del 30/9/2014 pari a Euro 29'000.-/ Gru __________ tipo G 21-20/TTBE matricola 0057-2008 usata”.                                          Al termine dell’operazione, in data 6 ottobre 2015, __________ ha ancora scritto all’attore, sempre utilizzando la stessa intestazione ma con l’aggiunta di “fattura __________ n. 30/2015 del 26/06/2015 pari a Euro 1'700.- Kit ruote”, confermando “In risposta alla sua richiesta a mezzo e-mail del 28/09/2015, con la presente comunico i versamenti da lei effettuati per conto dellaAP 1: Euro 20'600.- bonifico del 02/03/2015 effettuato dal sig. __________; Euro 1'700.- bonifico del 02/06/2015 “ (doc. H).                                            Da questi atti si può desumere come il pagamento sollecitato concernesse effettivamente un contratto concluso con la ditta appellante e non una compravendita a favore di AO 1.                                  7.2.   In questo contesto si inseriscono le deposizioni testimoniali contestate dall’appellante, che però non fanno altro che sostenere ulteriormente le conclusioni pretorili.                                          __________ M__________, contabile di __________ SA, responsabile di seguire AP 1, soprattutto negli anni 2013 e 2014, ha riconosciuto con molta schiettezza che nessuno le aveva detto che la ditta edile era intenzionata ad acquistare la gru. In seguito ha però confermato che nella contabilità di quest’ultima si trova una fattura __________ d’acquisto della gru e che, a fronte di tale documento, sono stati versati due acconti nel 2014, uno di Euro 3'500.- e l’altro di Euro 2'000.-. Ella ha pure dichiarato: “Poi avevo chiesto al signor M__________ per il saldo e solo verbalmente mi ha detto che avrebbe provveduto al saldo il sig. C__________. Io non ho alcuna documentazione a supporto di questa affermazione. Al momento, da quanto mi risulta, è ancora in contabilità con questo saldo da corrispondere alla società. Queste informazioni sul negozio giuridico che sta alla base le deduco dall’estratto conto bancario dove ho visto l’uscita di questi acconti alla società __________. Per quanto riguarda la causale non so esattamente. (…) La gru è menzionata quale attivo societario e lo è ancora oggi. È nei creditori ancora con il saldo aperto da pagare per la differenza. Mi riferisco al 2015 perché nel 2016 il bilancio non è ancora stato chiuso.” (verbale di audizione testimoniale di __________ M__________ del 28 aprile 2017, pag. 1 seg.).                                            La teste __________ F__________ (verbale di audizione testimoniale del 6 marzo 2017), ha potuto confermare che __________ M__________, di AP 1, le aveva detto che la gru era stata spostata in un altro cantiere.                                            È pertanto a ragione che il Pretore, fondandosi sugli atti e sulle deposizioni testimoniali, in particolare su quella di __________ M__________, certamente affidabile non sussistendo motivi a sostegno del contrario, ha concluso a favore dell’esistenza del contratto di compravendita tra la convenuta e la __________, rispettivamente ha accertato che il pagamento del saldo del prezzo è stato effettuato dall’attore per la convenuta, non per sé stesso. Già solo la registrazione della gru tra gli attivi della società è sufficiente a confermare il trapasso di proprietà e l’estraneità dell’attore dall’operazione.                                          A conferma di ciò va poi aggiunto che, come si desume dai doc. C e 8, AP 1 ha versato a __________ un primo acconto di Euro 900.- e un secondo acconto di Euro 3'500.-, così come una quota parte di Euro 2'000.- del terzo acconto, che avrebbe dovuto essere di Euro 5'000.-, proprio nei termini previsti dal contratto di compravendita. Per contro nessuno di questi importi corrisponde a quanto previsto dal contratto di noleggio di cui al doc. 5.                                            L’eventuale contabilizzazione del debito a favore di __________ piuttosto che di AO 1 non ha alcuna influenza sull’esito della procedura. A tal proposito va poi rilevato come al momento dell’audizione di __________ M__________ fosse stata chiusa la contabilità solo fino al 2015 e che, non essendosi ella occupata della stesura del bilancio per quell’anno, la sua affermazione circa l’identità del creditore iscritto nei conti non è stata perentoria ma dubitativa, sicché nulla dimostra. Ma anche se fosse, un’inesattezza nella registrazione non proverebbe ancora nulla. Sarebbe solo un indizio, non in grado di sconfessare l’accertamento del primo giudice.                                      8.   L’appellante sostiene poi che, anche nell’ipotesi di una compravendita della gru tra __________ e lei, AO 1 non potrebbe derivare alcun diritto nei suoi confronti né sulla scorta di una cessione del credito da parte della venditrice a suo favore, né sulla base dell’istituto della surrogazione. Di riflesso egli difetterebbe addirittura della legittimazione attiva per stare in causa.                                            Queste argomentazioni sono, come detto in precedenza, già di per sé irricevibili (art. 311 CPC) poiché non si confrontano con la sentenza impugnata e poiché sono avanzate per mezzo di una semplice copiatura delle conclusioni del 23 giugno 2017.                                          Ciò detto, esse sono pure da respingere nel merito.                                            Intervenendo AO 1 per pagare in vece di AP 1 il debito per l’acquisto della gru, egli ha in effetti semplicemente fornito una prestazione al posto di quest’ultima. Una surrogazione nei diritti di __________, ai sensi dell’art. 110 CO, rispettivamente ai sensi dell’art. 1201 CCit, non entra in considerazione e mai è stata rivendicata. Si tratta qui unicamente di un adempimento dell’obbligazione da parte di una terza persona, che indiscutibilmente è stato accettato dalla parte venditrice.                                          Ciò costituisce un’assunzione del debito ex art. 176 CO, con accettazione per atti concludenti da parte della creditrice ai sensi del cpv. 3 della norma. Internamente questa assunzione non è avvenuta a titolo gratuito, bensì per il valore del saldo corrisposto ex art. 175 CO, di modo che AO 1 vanta un credito nei confronti della convenuta pari ai versamenti da lui effettuati per l’acquisto della gru.                                          La surrogazione ai sensi dell’art. 110 CO, in questa procedura, non gioca alcun ruolo, poiché ad essere posti in giudizio sono i rapporti di dare e avere tra il debitore acquirente e il terzo pagante.                                          Lo stesso dicasi per la figura giuridica della cessione (art. 164 segg. CO), non essendo stato ceduto da __________ alcun credito con il pagamento del saldo del prezzo da parte dell’appellato, ma essendo insorto un nuovo credito a favore di quest’ultimo e a carico della convenuta.                                            Stando così la situazione, appare evidente come la legittimazione attiva dell’attore qui appellato sia indiscutibile.                                      9.   L’argomentazione dell’appellante circa il fatto che l’appellato avrebbe agito per conto proprio, avendo avuto un interesse personale all’acquisto della gru nella sua qualità di titolare di una ditta di costruzioni, oltre ad essere inconsistente è, già solo perché nuova, irricevibile (art. 317 CPC).                                            In definitiva, quindi, l’appello risulta su questi punti, nei limiti della sua ricevibilità, infondato nel merito e deve essere respinto.                                                                       10.   Ciò detto, essendo il credito a favore dell’attore e a carico della convenuta fondato sull’anticipo del pagamento del saldo quale forma di assunzione di credito interna a titolo evidentemente oneroso, è del tutto inutile chinarsi sulle eccezioni sollevate con l’appello in merito all’applicabilità della Convenzione delle Nazioni Unite sui contratti di compravendita internazionale di merci (CVIM), della LDIP e del diritto italiano, non entrando in considerazione gli istituti giuridici della cessione del credito, rispettivamente una surrogazione.                                   11.   Nel suo allegato l’appellante lamenta da ultimo il fatto che il Pretore non abbia illustrato le basi di calcolo delle ripetibili da lui fissate in fr. 4'000.-. Se da un lato, effettivamente, nulla è stato scritto a tal proposito, dall’altro bisogna rilevare come la contestazione sia stata generica, senza essere suffragata da alcuna motivazione, né da una chiara richiesta di riforma, sicché il gravame, anche su questo punto, deve essere dichiarato irricevibile (art. 311 cpv. 1 CPC).                                     12.   Ne discende che l’appello della convenuta deve essere respinto nella limitata misura in cui è ricevibile.                                            Le spese processuali e le ripetibili della procedura di secondo grado, calcolate sulla base di un valore litigioso di Euro 22'613.-, pari a circa fr. 25'000.-, seguono la soccombenza (art. 106 CPC).                                   13.   Il presente giudizio viene emanato da questa Camera nella composizione di un giudice unico giusta l’art. 48b cpv. 1 lett. b cifra 3 LOG, non ponendo esso questioni di principio né di rilevante importanza.     Per questi motivi, richiamati l’art. 106 CPC, la LTG e il RTar     decide:                                             1.     L’appello 12 giugno 2018 di AP 1 è respinto nella misura in cui è ricevibile.                                             2.     Le spese processuali di fr. 2’000.- sono a carico dell’appellante, che rifonderà all’appellato fr. 2’000.- per ripetibili.                                             3.     Notificazione:

   - avv. PA 1, Via __________, __________ - avv. PA 2, __________, __________ , __________  

Comunicazione alla Pretura del Distretto di Lugano, Sezione 1

  Per la seconda Camera civile del Tribunale d’appello Il giudice                                                 La vicecancelliera         Rimedi giuridici (pagina seguente): Nelle cause a carattere pecuniario con un valore litigioso inferiore a fr. 30'000.- è dato ricorso in materia civile al Tribunale federale,  1000 Losanna 14, entro 30 giorni dalla notificazione del testo integrale della decisione (art. 100 cpv. 1 LTF), se la controversia concerne una questione di diritto di importanza fondamentale (art. 74 LTF). Qualora non sia dato il ricorso in materia civile è possibile proporre negli stessi termini ricorso sussidiario in materia costituzionale (art. 113, 117 LTF).  La parte che intende impugnare una decisione sia con un ricorso ordinario sia con un ricorso in materia costituzionale deve presentare entrambi i ricorsi con una sola e medesima istanza (art. 119 LTF).

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