Incarto n. 12.2018.25
Lugano 13 marzo 2019/jh
In nome della Repubblica e Cantone Ticino
La seconda Camera civile del Tribunale d'appello
composta dei giudici:
Fiscalini, presidente, Bozzini e Stefani
vicecancelliera:
Bellotti
sedente per statuire nella causa inc. n. OR.2016.229 della Pretura del Distretto di Lugano, sezione 1 promossa con petizione 30 novembre 2016 da
AO 1 patrocinata dall’ PA 2
contro
AP 1 patrocinata dall’ PA 1
con cui l’attrice ha chiesto la condanna della convenuta al pagamento di EUR 65'660,40 oltre interessi al 5% dal 15 luglio 2015 su EUR 32'830,20 e dal 1. settembre 2015 su EUR 32'830,20;
domanda avversata dalla convenuta, che ha postulato la reiezione della petizione, e che il Pretore con decisione 18 dicembre 2017 ha integralmente accolto;
appellante la convenuta che con atto di appello 1. febbraio 2018 ha chiesto l’annullamento della decisione impugnata, in subordine il rinvio della causa al Pretore per nuovo giudizio previa audizione dei testi richiesta in occasione delle prime arringhe;
preso atto della risposta 20 marzo 2018 con cui l’attrice ha postulato la reiezione dell’appello;
letti ed esaminati gli atti e i documenti prodotti;
ritenuto
in fatto e in diritto:
che in data 5 giugno 1996 AO 1 ha aperto il conto __________ __________ presso la AP 1 (doc. 3 e 4);
che il 15 maggio 2015 AO 1, unitamente ai fratelli __________ e __________, ha conferito allo studio __________, __________, l’incarico professionale di consulenza e assistenza tributaria nella procedura di Voluntary Disclosure (doc. C); detto studio le era stato indicato da AP 1 (unitamente ad altri: doc. 8);
che, dando seguito alle richieste di acconto e saldo fattura provenienti dallo studio legale citato, AP 1 ha trasferito dal conto __________ __________ a favore del medesimo EUR 32'830,20 con valuta 15 luglio 2015 e identico importo con valuta 1. settembre 2015 (doc. 12 e 13, anche doc. G e H);
che con e-mail 25 febbraio 2106 l’avv. __________ __________ comunicava ai clienti che le fatture di acconto e saldo erano state pagate (doc. D);
che con e-mail e con lettera 1. marzo 2016 AO 1 comunicava a AP 1 di essere venuta di recente a conoscenza dei due addebiti di EUR 32'830,20, che né lei né i suoi procuratori avevano mai dato istruzioni in tal senso e chiedeva pertanto l’immediato riaccredito di detti importi (doc. I e L);
che malgrado l’intervento del legale di AO 1 (doc. M) la banca si rifiutava di effettuare il riaccredito (doc. N);
che con petizione 30 novembre 2016 AO 1 ha chiesto di condannare la AP 1 a versarle EUR 65'660,40 oltre interessi del 5% dal 15 luglio 2015 su EUR 32'830,20 e dal 1. settembre 2015 su identico importo: in buona sostanza l’attrice ha riferito delle modalità in cui era venuta a conoscenza degli addebiti sul suo conto, effettuati senza alcuna istruzione da parte sua né dei suoi fratelli, a maggior ragione in considerazione del fatto che la remunerazione dell’avv. __________ __________ era contestata, ciò che costituiva una grave violazione dei doveri contrattuali da parte dell’istituto bancario a cui si sommava a suo avviso un abuso di diritto nel negare la restituzione delle somme illecitamente addebitate;
che con risposta 24 febbraio 2017 AP 1 ha chiesto di respingere la petizione: essa ha sostenuto di poter ritenere le richieste provenienti dallo studio italiano rientranti nell’ambito del mandato conferito dall’attrice e di aver pertanto dato seguito in buona fede al pagamento; ha aggiunto che la contestazione della cliente era comunque tardiva alla luce della regolamentazione della posta che era incaricata di trattenere;
che in sede di replica e duplica le parti si sono confermate nelle rispettive tesi e domande;
che alle prime arringhe l’attrice si è opposta all’audizione testimoniale degli avv. __________ __________ e __________ __________ poiché il suo rapporto con i legali italiani era da ritenere irrilevante ai fini del giudizio; la convenuta ha insistito nella richiesta della prova testimoniale per far luce sulle pattuizioni delle parti e sulle modalità di esecuzione della Voluntary Disclosure in cui era stata coinvolta;
che con decisione 18 dicembre 2017 il Pretore non ha ammesso i mezzi di prova e ha accolto la petizione condannando AP 1 a pagare a AO 1 l’importo richiesto: premesso che la relazione tra banca e cliente era di sola esecuzione e deposito, il primo giudice ha rilevato che la banca non aveva dimostrato, né aveva offerto prove in grado di dimostrare di aver agito in base a un’istruzione impartitale dalla cliente o da un suo rappresentante, con la precisazione che il fatto che la convenuta fosse al corrente del mandato conferito allo studio legale italiano non costituiva affatto un’autorizzazione a pagare l’onorario preteso; infine, richiamando la giurisprudenza federale sul tema della tacita ratifica funzionale alla forma della posta a trattenere, ha considerato che nelle concrete circostanze prevalersi di tale clausola costituiva un abuso di diritto;
che con atto di appello 1. febbraio 2018 AP 1 ha chiesto di annullare il primo giudizio, in subordine di annullarlo e rinviare la causa al Pretore affinché statuisca nuovamente una volta completata l’istruttoria con le audizioni testimoniali rifiutate;
che con risposta 20 marzo 2018 AO 1 ha postulato la reiezione del gravame;
che l’appello risulta avantutto in buona parte irricevibile per carenza di motivazione nella misura in cui omette di confrontarsi criticamente con gli argomenti contenuti nel primo giudizio;
che infatti l’appellante non contesta che poteva operare sul conto __________ __________ solo sulla base di istruzioni della cliente o dei titolari della procura e che tali istruzioni non esistono;
che l’audizione di testi per cercare di costruire un’inesistente istruzione è, oltre che inutile, manifestamente inopportuna e a ragione il primo giudice non ha dato seguito a quell’iniziativa processuale;
che l’appello è invero permeato da un errore di fondo ossia dalla convinzione che “La Banca poteva ritenere in buona fede che vi fosse l’accordo della cliente, … omissis…” (v. appello pag. 4 all’inizio): essa doveva infatti unicamente attenersi alla natura del contratto concluso con la cliente mentre non vi era da ritenere alcunché;
che in maniera pertinente l’appellata rileva come la banca voglia ergersi a giudice del rapporto in essere con l’avv. __________ __________ decidendo che questi aveva svolto correttamente il proprio mandato e che gli onorari richiesti erano pertanto corretti e dovuti (v. risposta pag. 6, terz’ultimo periodo);
che alla luce di quanto precede, ossia l’assenza di istruzioni da parte della cliente, non spettava certo alla banca, quale terzo nel rapporto contrattuale tra AO 1 e lo studio __________ & __________, decidere se il professionista italiano andasse remunerato per l’avvio e l’inoltro della procedura di emersione volontaria, con l’aggiunta che neppure interessava alla banca, per il medesimo motivo qui sopra esposto, sapere se, rispettivamente in che misura, gli onorari pretesi erano o meno contestati;
che il fatto di chiedere lo sblocco del conto e il fatto di incaricare uno studio legale italiano di avviare la procedura di emersione volontaria non costituisce neppure l’indizio di un consenso della cliente a pagare le fatture di quello studio, come sembra sostenere l’appellante;
che l’assenza di ratifica da parte dell’attrice, che ha inoltrato la presente causa, è del tutto palese, e pertanto non si vede a cosa servirebbe la sua audizione;
che non disponendo la banca di alcun elemento che le permettesse di disporre autonomamente del conto dell’attrice, va confermata la decisione del Pretore di non ammettere le audizioni testimoniali richieste;
che anche le contestazioni dell’appellante al giudizio pretorile per quanto concerne l’abuso di diritto a volersi prevalere della tacita ratifica funzionale alla forma della posta da trattenere si basano su un errore di fondo, ossia sulla convinzione che “... la Banca ha pagato importi contrattualmente dovuti all’avv. __________; importi che la cliente avrebbe comunque dovuto pagare.” (v. appello, pag. 6, pt. 32): occorre ribadire che non compete alla banca esprimersi su cosa e quanto sia dovuto da una sua cliente nell’ambito di un rapporto contrattuale del quale l’istituto non è parte, ciò che ha pure ben evidenziato l’appellata;
che, in altri termini, le contestazioni dell’onorario dello studio __________ & __________ (risultanti dal doc. D) non riguardano la banca;
che pertanto è pure del tutto indifferente sapere quando AO 1 sia effettivamente venuta a conoscenza degli addebiti dal suo conto, rispettivamente se i termini di contestazione previsti dalle condizioni generali sono stati o meno rispettati;
che in effetti, come già ampiamente spiegato nel primo giudizio, la cosiddetta finzione di accettazione in un regime di posta restante non trova applicazione allorquando comporta un manifesto abuso di diritto secondo l’art. 2 cpv. 2 CC, ossia quando produce un risultato palesemente iniquo alla luce del vigente sentimento di giustizia comune;
che il caso in esame è scolastico: AP 1 commette un chiaro abuso di diritto nell’opporre a AO 1 la suddetta finzione nella misura in cui urta il comune sentimento di giustizia che sia la cliente a dover sopportare il grave errore commesso dalla banca, come quest’ultima vorrebbe;
che, come già detto, non occorre entrare nel merito di quando l’attrice è venuta a conoscenza degli addebiti ma non si può omettere di osservare che non appare corretto rifiutarsi di prendere in considerazione un e-mail firmato da AO 1 semplicemente poiché proviene da un indirizzo non noto (doc. I), senza effettuare alcuna indagine (per esempio semplicemente interpellando telefonicamente la cliente, modalità peraltro contrattualmente prevista);
che il quadro emerso in questa vicenda, ossia l’esecuzione di ordini in assenza di qualsivoglia istruzione, sommata all’abuso di diritto nel rivendicare l’applicazione della finzione della ratifica tacita, destano perplessità a questa Camera per quanto attiene il requisito dell’attività irreprensibile della banca appellante (art. 3 cpv. 2 LBCR), ossia di una parte che opera sulla base di un’autorizzazione (art. 3 cpv. 1 LBCR), per cui la notifica di questo giudizio all’Autorità federale di vigilanza sui mercati finanziari (FINMA) appare opportuna per le verifiche di sua competenza;
che la richiesta di azzeramento delle ripetibili a favore dell’attrice, poiché la petizione sarebbe la copia fedele dell’istanza di conciliazione, non merita considerazione: a parte il fatto che la procedura di conciliazione e la causa di merito sono procedure distinte l’appellante non considera, in maniera invero inopportuna, che l’impegno del patrocinatore dell’attrice non si è esaurito nella presentazione della petizione;
che in conclusione l’appello, manifestamente infondato nella misura in cui è ricevibile, dev’essere respinto, con conseguente conferma del giudizio impugnato;
che le spese processuali e le ripetibili seguono la soccombenza e sono calcolate a partire dal valore litigioso di EUR 65'660,40 (pari a circa CHF 74’850.-), importo determinante anche ai fini di un eventuale ricorso al Tribunale federale.
Per questi motivi,
richiamati gli art. 95, 104 e 106 CPC, la LTG e il Rtar,
decide:
I. L’appello 1. febbraio 2018 della AP 1, nella misura in cui è ricevibile, è respinto.
II. Le spese processuali d’appello, di complessivi fr. 4'000.-, già anticipate dall’appellante, restano a suo carico, con l’obbligo di rifondere a AO 1 identico importo a titolo di ripetibili.
III. Notificazione:
- -
Comunicazione a:
Per la seconda Camera civile del Tribunale d’appello
Il presidente La vicecancelliera
Rimedi giuridici
Nelle cause a carattere pecuniario con un valore litigioso superiore a fr. 30'000.- è dato ricorso in materia civile al Tribunale federale, 1000 Losanna 14, entro 30 giorni dalla notificazione del testo integrale della decisione (art. 74 cpv. 1 e 100 cpv. 1 LTF).