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Ticino Tribunale di appello diritto civile La seconda Camera civile 24.02.2020 12.2018.159

February 24, 2020·Italiano·Ticino·Tribunale di appello diritto civile La seconda Camera civile·HTML·538 words·~3 min·3

Summary

Appello - stralcio per transazione

Full text

Incarto n. 12.2018.159

Lugano 24 febbraio 2020/fb             

In nome della Repubblica e Cantone Ticino

Il vicepresidente della seconda Camera civile del Tribunale d’appello

quale giudice unico (art. 48b cpv. 1 lett. a cfr. 1 LOG)

visto l'appello 7 dicembre 2018 presentato da

AP 1    PA 1   

contro la decisione 6 novembre 2018 del Pretore aggiunto del Distretto di Lugano, sezione 1, nella causa SE.2015.60 promossa in data 17 febbraio 2015 nei suoi confronti da  

AO 1    PA 2   

esaminati gli atti,

ritenuto

in fatto e in diritto:

che con decisione 6 novembre 2018 il Pretore aggiunto ha parzialmente accolto la petizione 17 febbraio 2015 condannando AP 1 a pagare a AO 1 EUR 7'900.-, oltre interessi del 5% (dal 1° agosto 2013 su EUR 3’000.-, dal 4 settembre 2013 su EUR 3'000.- e dal 24 settembre 2013 su EUR 1’900.-) quale remunerazione nell’ambito di un mandato di consulenza finanziaria e aziendale;

che con appello 7 dicembre 2018 AP 1 è insorta a questa Camera chiedendo che la petizione 17 febbraio 2015 venga integralmente respinta;

che il 4 febbraio 2019 la procedura è stata sospesa come richiesto dalle parti, intenzionate a verificare la possibilità di comporre transattivamente la vertenza;

che con lettera 21 gennaio 2020 le parti hanno comunicato di aver raggiunto un accordo e hanno conseguentemente chiesto lo stralcio della procedura;

                                         che il giudice, preso atto dell’intervenuto accordo extra-giudiziario, stralcia la causa dal ruolo (v. art. 241 cpv. 3 CPC);

                                         che in caso di transazione ogni parte si assume le spese giudiziarie secondo quanto pattuito con la transazione medesima (art. 109 cpv. 1 CPC);

                                         che nella fattispecie le parti hanno concordato di porre le spese processuali a carico di chi le aveva anticipate, vale a dire gli appellanti, e di compensare le ripetibili;

che per quanto attiene la procedura di appello la tassa di giustizia è fissata in proporzione degli atti compiuti (v. art. 21 LTG).

Per questi motivi

decide:

1.    La procedura di appello, sospesa in data 4 febbraio 2019, è riattivata.

                                   2.   L’appello 7 dicembre 2018 di AP 1. è stralciato dai ruoli.

                                   3.   Le spese processuali di complessivi fr. 100.-, già anticipate dall' appellante, restano a suo carico. Il maggiore anticipo sarà restituito. Le ripetibili sono compensate.

                                   4.   Notificazione:

-      -      

                                         Comunicazione alla Pretura del Distretto di Lugano, sezione 1

Per la seconda Camera civile del Tribunale di appello

Il vicepresidente

D. Bozzini

Rimedi giuridici

Nelle cause a carattere pecuniario è dato ricorso in materia civile al Tribunale federale, 1000 Losanna 14, entro 30 giorni dalla notificazione del testo integrale della decisione (art. 100 cpv. 1 LTF), se il valore litigioso ammonta a fr. 15'000.- nelle vertenze in materia di diritto del lavoro e di locazione e a fr. 30'000.- negli altri casi (art. 74 cpv. 1 LTF); per valori inferiori il ricorso è ammissibile se la controversia concerne una questione di diritto di importanza fondamentale (art. 74 cpv. 2 LTF). Qualora non sia dato il ricorso in materia civile è possibile proporre negli stessi termini ricorso sussidiario in materia costituzionale (art. 113, 117 LTF). La parte che intende impugnare una decisione sia con un ricorso ordinario sia con un ricorso in materia costituzionale deve presentare entrambi i ricorsi con una sola e medesima istanza (art. 119 LTF).

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