Skip to content

Ticino Tribunale di appello diritto civile La seconda Camera civile 27.11.2019 12.2018.144

November 27, 2019·Italiano·Ticino·Tribunale di appello diritto civile La seconda Camera civile·HTML·3,022 words·~15 min·5

Summary

Contratto di appalto, legittimazione attiva - prescrizione (lavori di artigianato, nozione) - remunerazione

Full text

Incarto n. 12.2018.144

Lugano 27 novembre 2019/fb  

In nome della Repubblica e Cantone Ticino  

La seconda Camera civile del Tribunale d'appello

composta dei giudici:

Fiscalini, presidente, Bozzini e Stefani

vicecancelliera:

Federspiel Peer

sedente per statuire nella causa - inc. n. SE.2011.443 della Pretura del Distretto di Lugano, sezione 3 - promossa con petizione del 16 dicembre 2011 da

AO 1  rappr. dall’  PA 2   

contro

 AP 1  rappr. dall’  PA 1   

con cui ha chiesto la condanna della controparte al pagamento di complessivi fr. 19'802.90 oltre interessi,

richiesta avversata dal convenuto, che ha sollevato, tra l’altro, le eccezioni di carente legittimazione attiva e di prescrizione, e che il Pretore ha parzialmente accolto con sentenza del 10 ottobre 2018 condannando lo stesso al pagamento di fr. 11'022.80 oltre interessi,

appellante il convenuto con atto di appello del 9 novembre 2018 con cui chiede la riforma del querelato giudizio nel senso di respingere integralmente la petizione, con protesta di tasse, spese e ripetibili,

mentre l’attrice, con osservazioni (corretto: risposta) del 10 gennaio 2019, postula la reiezione del gravame pure con protesta di tasse, spese e ripetibili,

letti ed esaminati gli atti e i documenti prodotti;

ritenuto

in fatto:                       

A.    AP 1 è proprietario di una casa ubicata sul mapp. __________ RFD di __________, presso cui, tra la fine del 2003 e l’inizio del 2004, ha fatto eseguire alcuni lavori di ristrutturazione, poi sospesi a seguito della mancata concessione del relativo mutuo da parte di Banca __________ (doc. E).

B.    La ditta AO 1 ha inviato a AP 1 in data 13 ottobre 2004 una fattura di fr. 322.80 relativa alla “fornitura pali pergola come da accordo a corpo” (doc. F) e in data 16 febbraio 2005 un’ulteriore fattura per “opere da muratore” assommante a fr. 19'480.10 (doc. G), rimaste entrambe non pagate. Ne sono seguiti dei contatti tra le parti che non hanno però permesso di trovare un accordo bonale (doc. H, I, J e K).

C.    Previo tentativo di conciliazione (CM.2011.401), in data 16 dicembre 2011 AO 1 ha quindi inoltrato una petizione innanzi alla Pretura di Lugano chiedente la condanna di AP 1 al pagamento di complessivi fr. 19'802.90 oltre interessi. In breve, essa ha sostenuto la venuta in essere tra le parti di un contratto d’appalto e ha preteso il pagamento delle opere di ristrutturazione eseguite. Il convenuto non ha presentato osservazioni.

       All’udienza dibattimentale dell’11 maggio 2012, AO 1 ha confermato la propria richiesta, che è stata integralmente avversata dalla controparte la quale ha sollevato l’eccezione di prescrizione quinquennale della pretesa e ha negato di aver stipulato un contratto di appalto con l’attrice, eccependo quindi implicitamente anche la carenza di legittimazione attiva.

Esperita l’istruttoria, nel corso della quale è stata fatta allestire pure una perizia dall’arch. Cl__________ datata 18 giugno 2014, le parti hanno rinunciato a comparire all’udienza dibattimentale, presentando dei memoriali conclusivi scritti con i quali si sono riconfermate nelle rispettive antitetiche domande e allegazioni.

D.    Con sentenza del 10 ottobre 2018 il Pretore ha parzialmente accolto la petizione e condannato AP 1 al pagamento di fr. 11'022.80, oltre interessi.

E.     Con atto di appello del 9 novembre 2018 AP 1 chiede la riforma del querelato giudizio nel senso di respingere integralmente la petizione, con protesta di tasse, spese e ripetibili, mentre AO 1, con osservazioni (corretto: risposta) del 10 gennaio 2019, postula la reiezione del gravame pure con protesta di tasse, spese e ripetibili.

E considerato,

in diritto:                      

1.     Nelle controversie patrimoniali con valore di almeno fr. 10'000.-, la decisione del Pretore è impugnabile mediante appello (art. 308 cpv. 2 CPC) entro il termine di 30 giorni. Il medesimo termine vale per l’inoltro della risposta (art. 311 CPC). L’appello presentato nel termine di 30 giorni dalla notifica della decisione di prima istanza, è tempestivo, così come lo è la risposta, inoltrata nel termine di 30 giorni impartito da questa Camera. Ciò posto, nulla osta alla trattazione del gravame.

2.     Nella propria sentenza il Pretore, dopo aver ricordato le allegazioni delle parti si è chinato sulla questione della legittimazione attiva di AO 1 che ha ritenuto essere data. Più nel dettaglio, sulla base dei riscontri istruttori e in particolare delle audizioni testimoniali, egli ha giudicato fondata la tesi attorea dell’insorgenza di un contratto di appalto e ha, inoltre, ritenuto che il convenuto non potesse in buona fede ignorare che la controparte contrattuale non era He__________, già titolare della Co__________ SA, bensì la qui attrice AO 1.

In relazione alla questione della prescrizione, dopo averne ricordato i principi, il primo giudice ha elencato le opere oggetto dell’accordo e ha ritenuto che in ragione della loro natura, complessità e necessità di coordinazione, esse non potessero essere qualificate come semplici lavori di artigiani ai sensi dell’art. 128 cifra 3 CO - come sostenuto dal convenuto - ma soggiacessero di contro al termine di prescrizione decennale di cui all’art. 127 CO.

In Pretore ha quindi verificato nel dettaglio quali interventi erano stati effettivamente realizzati e ha determinato quelli la cui paternità poteva essere ricondotta ad AO 1, su cui gravava l’onere della prova. Partendo dai dati della perizia, egli ha quindi quantificato la mercede spettante all’attrice per queste opere in complessivi fr. 10'700.- a cui andavano aggiunti ulteriori fr. 322.80 per la fornitura dei pali della pergola.

3.     Con l’appello AP 1, riproponendo sostanzialmente quanto addotto in prima sede, contesta la legittimazione attiva di AO 1 con la quale nega di aver mai concluso un contratto di appalto e ribadisce quanto esposto innanzi al Pretore secondo cui il suo unico interlocutore sarebbe stato He__________ e la sua ditta__________ SA, della quale avrebbe ignorato la cessazione dell’attività e la cessione; a suo dire nessuna prova attesterebbe la tesi di controparte. Nel contempo, l’appellante minimizza la natura e il numero degli interventi eseguiti e sostiene che si trattava di semplici lavori artigianali e come tali sottoposti all’art. 128 cifra 3 CO. Egli contesta, inoltre, gli accertamenti pretorili in relazione alle opere che sarebbero state eseguite.

4.     Per sua natura l’atto di appello deve contenere i motivi di fatto e di diritto sui quali si fonda ed essere motivato (art. 310 e 311 cpv. 1 CPC). L‘appellante deve pertanto confrontarsi criticamente con la decisione impugnata spiegando per quali motivi di fatto e di diritto la stessa sarebbe errata e con ciò da riformare. In alcuni punti l’appello qui in esame non contiene una critica precisa al giudizio di prima istanza ma si limita a fornire una propria tesi e una propria lettura dei fatti. Problematica che concerne, in particolare, le contestazioni relative alla paternità delle opere eseguite e alla mercede riconosciuta dal Pretore per le prestazioni effettuate da AO 1.

L’appello in esame viene quindi esaminato nella misura in cui rispetta i principi sopraindicati ed espone critiche circostanziate al giudizio pretorile, mentre non verranno analizzati e sono irricevibili quei passaggi che non contengono alcuna critica al giudizio impugnato.

5.     Come accennato poc’anzi, AP 1 contesta la legittimazione attiva di AO 1; censura che nel concreto caso si rivela però manifestamente infondata.

Contrariamente a quanto afferma l’appellante, infatti, la venuta in essere di un contratto di appalto tra le parti in causa emerge in maniera chiara sia dalle dichiarazioni rese dal teste He__________, della cui imparzialità e attendibilità - come si dirà meglio anche in seguito - questa Camera non ha motivo di dubitare, che dagli atti. Al riguardo il teste ha, infatti, spiegato di essere stato contattato dal suo conoscente AP 1 in relazione a dei lavori di riattazione e, in ragione del suo pensionamento, di aver poi passato questo incarico alla ditta AO 1 quale favore per aver assunto il suo ex dipendente Gi__________. He__________ ha dichiarato di essersi occupato dell’elaborazione dell’offerta (doc. C) e di averla consegnata ad AP 1 (cfr. audizione testimoniale del 3 settembre 2012, pag. 3), circostanza confermata da quest’ultimo in sede di interrogatorio, nel corso del quale egli ha riconosciuto il documento doc. C come quello trasmessogli da He__________ (cfr. interrogatorio formale del 21 agosto 2013, pag. 2): documento che - è indispensabile sottolineare - riporta chiaramente la dicitura AO 1. Già solo sulla base di questi elementi appare pertanto poco credibile la tesi del convenuto secondo cui egli avrebbe ignorato che quest’ultima e non He__________, rispettivamente la sua ditta, sarebbe stata la fornitrice delle prestazioni ivi elencate.

Incomprensibili paiono inoltre le affermazioni contenute nell’appello secondo cui non vi sarebbe prova che “AP 1 abbia effettivamente ricevuto quel documento prodotto indicato da controparte e dal giudice (…)” (cfr. appello, pag. 5 in fine): ciò contrasta infatti palesemente con quanto indicato dallo stesso AP 1 in sede di interrogatorio (cfr. vedi quanto illustrato poc’anzi nonché interrogatorio del 21 agosto 2013 cit., pag. 2). Sempre innanzi al Pretore, AP 1 ha pure riconosciuto di aver ricevuto - questa volta da C__________ personalmente - anche l’offerta doc. D relativa alla formazione di un posteggio, offerta sulla quale figura chiaramente la denominazione AO 1 (interrogatorio cit., pag. 2), circostanza che indebolisce ulteriormente la tesi del convenuto e questo malgrado il posteggio non sia poi stato realizzato. A questo vada altresì aggiunto che He__________ ha espressamente dichiarato di aver informato AP 1 della situazione e di aver ricevuto il suo consenso a iniziare i lavori (audizione testimoniale cit., pag. 3 a metà); egli ha spiegato di essersi nondimeno prestato a svolgere “qualcosa dell’attività di una DL. (…) ero incaricato di controllare lo svolgimento dei lavori, mi sono anche occupato dei contatti con gli artigiani del sanitario e del falegname” (cfr. audizione cit. pag. 2), affermazioni che questa Camera reputa veritiere. L’esposizione fatta da questo testimone innanzi al Pretore, infatti, oltre a essere lineare e dettagliata trova riscontro nelle risultanze istruttorie, ciò che ne suffraga l’attendibilità. Quanto esposto da He__________ trova sostanziale conferma anche nelle deposizioni di Gi__________, operaio attivo sul cantiere (cfr. audizione testimoniale del 10 novembre 2012, pag. 4) e di C__________, azionista di maggioranza dell’omonima impresa (cfr. interrogatorio formale del 24 giugno 2013, pag. 3), qui date per trascritte, oltre che in quelle dell’installatore di sanitari e del falegname intervenuti sul cantiere che hanno confermato di aver avuto dei contatti con He__________ (cfr. audizioni testimoniali del 19 novembre 2012 di Ma__________, pag. 2 e di Fu__________, pag. 3).

Contrariamente a quanto sostiene l’appellante, nella propria deposizione l’arch. Lu__________ non ha mai affermato di essere stato incaricato della direzione lavori della ristrutturazione in oggetto ma si è limitato a spiegare di aver “allestito” per conto di AP 1 “un preventivo all’attenzione della Banca __________ in relazione ad una richiesta di mutuo per la ristrutturazione della sua casa ad __________” (cfr. audizione testimoniale del 3 settembre 2012 cit., pag. 4), come visto poi respinta.

Alla luce di tutti questi accertamenti l’eccezione di carente legittimazione attiva sollevata da AP 1, che persiste nel negare la venuta in essere di un rapporto contrattuale - in concreto di un contratto di appalto - con AO 1, si rivela palesemente infondata.

6.     L’appellante prosegue ribadendo l’applicabilità al caso di specie dell’art. 128 cifra 3 CO e pertanto la prescrizione della pretesa fatta valere in giudizio da AO 1. Contrariamente a quanto ammesso dal Pretore i lavori eseguiti costituirebbero semplici lavori artigianali soggetti alla prescrizione quinquennale.

6.1.    Giusta l’art. 128 cifra 3 CO si prescrivono col decorso di cinque anni, anziché col decorso di dieci anni previsto in generale dall’art. 127 CO, tra le altre azioni, quelle per lavori d’artigiani. Detta regolamentazione riveste carattere eccezionale e va interpretata in modo restrittivo. Con riferimento ai “lavori d’artigiani” menzionati in questa disposizione il Tribunale federale ha già avuto modo di chiarire che l’applicazione del termine di prescrizione più corto dipende dal genere di lavoro svolto, che dev’essere di natura artigianale, ossia dev’essere riferito a lavori dove la parte manuale è preponderante o comunque almeno uguale alle altre prestazioni, e che però sono in ogni caso esclusi dal campo di applicazione di questa norma quei lavori che, per loro natura o dimensione, richiedono misure di pianificazione e coordinazione particolari, così che in definitiva il termine di prescrizione ridotto si applica solo in presenza di lavori manuali tipici, tradizionali, eseguiti in un quadro ristretto (DTF 132 III 61 consid. 6.3; 123 III 120 consid. 2a e 2b; sentenza TF del 12 ottobre 2010 inc. 4A_245/2010 consid. 2). L’onere della prova per il compiersi della prescrizione spetta a colui che la eccepisce (art. 8 CC), il quale è tenuto anche a dimostrare l’esistenza delle premesse dell’applicabilità della norma eccezionale alla quale fa riferimento.

                               6.2.    Nel caso di specie il giudizio pretorile, secondo cui le prestazioni svolte dall’attrice non costituivano dei “lavori d’artigiani” ai sensi dell’art. 128 cifra 3 CO ed erano così soggette al termine di prescrizione generale decennale, previsto dall’art. 127 CO, pacificamente non ancora scaduto, può essere confermato.

                           6.2.1.     Sulla base degli accertamenti sopradescritti, è innegabile la venuta in essere tra le parti in causa di un contratto d’appalto avente per oggetto le prestazioni elencate nell’offerta doc. C. Si tratta in particolare di opere di natura edile legate alla programmata riattazione della casa del qui appellante e che comprendevano la puntellatura della soletta e la rimozione del tavolato, la rimozione di alcuni pavimenti, lo sgombero dei detriti, il carico in benna e il trasporto in discarica degli stessi, gli scavi per gas ed elettricità, la formazione di pozzetti, la creazione di incastri per i sanitari e per l’elettricista, l’aiuto ad altri artigiani, la formazione di volta, voltini e parapetti, la formazione di nuove pareti, le murature per la vasca da bagno e per i tubi della cucina e del bagno nonché la formazione dei piani di posa delle finestre e le relative sigillature. Interventi che per la loro attuazione necessitavano dell’impiego di un camioncino, di un trapano a percussione e di una scavatrice, come indicato nel doc. C (cfr. anche audizione di He__________ cit., pag. 3). Il tutto per un costo preventivato di fr. 64'926.- (doc. C).

                                          Con ogni evidenza queste opere vanno ben al dì là di semplici lavori artigianali, limitati cioè a un’esecuzione preponderantemente manuale. In particolare, la loro ampiezza, il costo preventivato, l’impiego previsto di macchinari (trapano, scavatrice e camioncino), la necessità di coordinamento con altri artigiani (segnatamente con l’installatore dei sanitari e l’elettricista), sono elementi che depongono senz’altro per un’opera che presuppone una certa pianificazione, un certo coordinamento sia dal profilo esecutivo che organizzativo. Ne consegue che i predetti lavori non rientrano nella nozione di lavori artigianali prevista dall’art. 128 cifra 3 CO e sottostanno pertanto alla prescrizione ordinaria di cui all’art. 127 CO. La conclusione in tal senso resa dal Pretore appare quindi condivisibile.

                                          Il fatto che i lavori appaltati abbiano potuto essere realizzati solo parzialmente, a seguito del recesso dal contratto da parte di AP 1 che non aveva ottenuto il relativo credito dalla banca, nulla muta a questo stato di cose.

7.     Da ultimo, l’appellante contesta - in maniera invero piuttosto generica, tanto che le censure risultano parzialmente irricevibili (consid. 4) - gli accertamenti pretorili relativi alla paternità degli interventi eseguiti e gli importi che il primo giudice ha posto a suo carico per questi lavori.

                                          Il primo rilievo concerne le lagnanze sollevate da AP 1 in relazione alle prestazioni delle posizioni 7, 16 e NP che, a suo dire, egli avrebbe riconosciuto come eseguite da Herbert Combertaldi ma non da AO 1 (appello, pagg. 10 in fine e 11; perizia, pag. 7). Queste contestazioni sono palesemente inconsistenti. Come esposto in precedenza, He__________ è intervenuto sul cantiere per conto di AO 1, cioè con la ditta con cui è venuto in essere il contratto di appalto, è pertanto quest’ultima a poter pretendere il pagamento delle opere eseguite, sino a ora mai avvenuto. L’importo riconosciuto dal Pretore, peraltro neppure puntualmente contestato dall’appellante, risulta corretto.

                                          Contrariamente a quanto asserisce l’appellante, l’esecuzione della posizione 11- per quanto limitata alla rimozione del pavimento della cucina e del bagno - da parte dell’attrice è comprovata dalle dichiarazioni del teste Gi__________ (audizione cit., pag 4). Anche in questo caso l’importo riconosciuto in equità dal Pretore, non validamente contestato da AP 1, è corretto e va confermato.

                                          Discorso analogo può essere fatto per le posizioni 13, 15 e 18, in relazione alle quali l’appellante omette nuovamente di confrontarsi criticamente con le motivazioni pretorili limitandosi a fornire una propria lettura dei fatti. Anche in questo caso la mercede riconosciuta dal giudice di prima sede é corretta e merita di essere confermata.

                                          Per quanto attiene alla fornitura dei pali della pegola le parti hanno confermato che la stessa è stata effettuata (perizia, pag. 6 a metà), non risulta di contro che questa prestazione sia nel frattempo stata pagata.

                                         Gli importi riconosciuti dal Pretore ad AO 1 a titolo di mercede vanno pertanto integralmente confermati.

8.    Ne discende la reiezione dell’appello e la conferma della sentenza impugnata. La tassa di giustizia, le spese e le ripetibili di appello seguono la soccombenza dell’appellante. Il valore litigioso per un eventuale ricorso al Tribunale federale non supera i fr. 15'000.-.

Per questi motivi,

richiamati gli art. 96 e 106 CPC, la LTG e il Regolamento sulle ripetibili

decide:                     1.   L’appello 9 novembre 2018 di AP 1 è respinto.

                                   2.   Le spese processuali di fr. 1’000.- sono poste a carico dell’appellante, con l’obbligo di rifondere alla controparte complessivi fr. 800.- per ripetibili di appello.

                                   3.   Notificazione:

-     -      

                                         Comunicazione alla Pretura del Distretto di Lugano, sezione 3

Per la seconda Camera civile del Tribunale d’appello

Il presidente                                                          La vicecancelliera

Rimedi giuridici

Contro la presente sentenza è dato ricorso in materia civile al Tribunale federale, 1000 Losanna 14, entro 30 giorni dalla notificazione del testo integrale della decisione (art. 100 cpv. 1 LTF). Nelle cause a carattere pecuniario il ricorso è ammissibile se il valore litigioso ammonta a fr. 15'000.- nelle vertenze in materia di diritto del lavoro e di locazione e a fr. 30'000.- negli altri casi. Per valori inferiori il ricorso è ammissibile se la controversia concerne una questione di diritto di importanza fondamentale o se una legge federale prescrive un’istanza cantonale unica (art. 74 cpv. 2 LTF). Qualora non sia dato il ricorso in materia civile è possibile proporre negli stessi termini ricorso sussidiario in materia costituzionale (art. 113, 117 LTF).  La parte che intende impugnare una decisione sia con un ricorso ordinario sia con un ricorso in materia costituzionale deve presentare entrambi i ricorsi con una sola e medesima istanza (art. 119 LTF).

12.2018.144 — Ticino Tribunale di appello diritto civile La seconda Camera civile 27.11.2019 12.2018.144 — Swissrulings