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Ticino Tribunale di appello diritto civile La seconda Camera civile 09.03.2020 12.2018.126

March 9, 2020·Italiano·Ticino·Tribunale di appello diritto civile La seconda Camera civile·HTML·4,205 words·~21 min·4

Summary

Contratto di credito al consumo - simulazione

Full text

Incarto n. 12.2018.126

Lugano 9 marzo 2020/fb  

In nome della Repubblica e Cantone Ticino  

La seconda Camera civile del Tribunale d'appello

composta dei giudici:

Fiscalini, presidente, Bozzini e Stefani

vicecancelliere:

Bettelini

sedente per statuire nella causa inc. n. OR.2017.10 della Pretura della giurisdizione di Mendrisio-Nord promossa con petizione 3 aprile 2017 da

 AP 1  patrocinata dall’  PA 1   

contro  

AO 1   

con cui l’attrice ha chiesto di disconoscere il debito di fr. 52'753.95 oltre interessi al 13.95% dall’11 ottobre 2016 vantato dalla convenuta e di annullare l’esecuzione n. __________ dell’UE di Mendrisio;

domanda avversata dalla convenuta, che ha postulato la reiezione della petizione, e che il Pretore con decisione 21 agosto 2018 ha respinto;

appellante l’attrice con appello 21 settembre 2018, con cui ha chiesto in via principale la riforma del querelato giudizio nel senso di accogliere la petizione, protestando spese e ripetibili di entrambe le sedi e, in via subordinata, di annullare la decisione di primo grado e rinviare la causa all’istanza inferiore per completare l’istruttoria, con protesta di spese e ripetibili di seconda istanza;

mentre la convenuta con risposta 6 novembre 2018 ha postulato la reiezione del gravame pure con protesta di spese e ripetibili;

letti ed esaminati gli atti e i documenti prodotti;

ritenuto

in fatto e in diritto:

                                   1.   Il 6 ottobre 2014 AP 1 e AO 1 hanno stipulato un “contratto di credito in contanti” con cui quest’ultima si impegnava a concederle un mutuo di fr. 56'000.-, da rimborsare in 72 rate mensili di fr. 1'135.- l’una, oltre a un interesse del 13.95% annuo per complessivi fr. 25'741.60, per una somma totale in caso di pagamento regolare e puntuale di fr. 81'741.60.

                                         Sul documento, oltre ai dati che precedono, è stato esplicitamente indicato che la parte del reddito che risulta pignorabile in seguito all’esame della capacità creditizia era di fr. 2'012.-.

                                         Il denaro è stato corrisposto dall’istituto di credito in data 14 ottobre 2014 tramite un versamento di fr. 40'100.70 al precedente creditore che aveva concesso un prestito all’attrice, B__________, e un pagamento in contanti direttamente a AP 1 dei restanti fr. 15'899.30.

                                         Dopo il saldo di alcune rate da parte dell’attrice, sono subentrate difficoltà nel rientro del debito, tant’è che in data 12 ottobre 2016 AO 1 ha fatto spiccare dall’UE di Mendrisio un precetto esecutivo (n. __________) nei suoi confronti per fr. 52'836.82 oltre interessi al 13.95% dall’11 ottobre 2016, che, non essendo stato ritirato, ha potuto esserle notificato solo in data 12 dicembre 2016, giorno in cui ella vi ha immediatamente formulato opposizione.

                                         Quale titolo del credito, sul PE è stato indicato “saldo del credito del 14 ottobre 2014 no __________”.

                                         L’opposizione al precetto esecutivo è stata respinta in via provvisoria dal Pretore aggiunto di Mendrisio-Nord con decisione 9 marzo 2017 limitatamente a fr. 52'753.95 oltre interessi al 13.95% dall’11 ottobre 2016.

                                   2.   Con petizione 3 aprile 2017, AP 1convenuto in giudizio AO 1 innanzi alla Pretura di Mendrisio-Nord chiedendo il disconoscimento del debito oggetto dell’esecuzione e il conseguente annullamento del PE n. __________ dell’UE di Mendrisio.

                                         Ella ha in particolare motivato la propria richiesta con il fatto che, a suo dire, la convenuta, prima di concederle il mutuo, non avrebbe esaminato in maniera corretta la sua capacità creditizia, violando in questo modo l’obbligo previsto dall’art. 28 LCC. Inoltre, a suo dire, il contratto di mutuo sarebbe nullo in quanto simulato, essendo stato l’istituto di credito pienamente cosciente che in realtà il beneficiario della somma erogata era il compagno e convivente dell’attrice, __________ R__________, che, se non avesse fatto ricorso a tale espediente, non avrebbe mai potuto ottenere il denaro, trovandosi in una situazione finanziaria che non gli avrebbe mai consentito di restituirlo.

                                         Con risposta 3 maggio 2017 AO 1 si è integralmente opposta alla petizione asserendo che, dopo approfondita analisi della situazione finanziaria della richiedente, sarebbe emerso che le rimaneva una disponibilità finanziaria per far fronte al pagamento del debito di fr. 2'011.60 mensili e contestando di aver saputo che il beneficiario del mutuo era l’amico dell’attrice.

                                         Esperita l’istruttoria di causa, le parti hanno confermato integralmente le rispettive posizioni con i loro allegati conclusivi.

                                         Con la decisione 21 agosto 2018 qui oggetto di impugnativa, il Pretore ha respinto la petizione, ponendo la tassa di giustizia di fr. 950.- e le spese a carico dell’attrice, senza riconoscimento di ripetibili. Egli ha sostanzialmente accertato che l’istituto di credito, concedendo il credito dopo aver calcolato l’esistenza di un’eccedenza rispetto al fabbisogno pari a fr. 2'011.60, ha rispettato le esigenze poste dall’art. 28 cpv. 4 LCC. Questo a maggior ragione se si tiene conto del fatto che le somme riferite al suo minimo vitale, alla pigione e all’onere ipotecario, contestate dall’attrice, sono state da lei stessa a suo tempo fornite ed esplicitamente confermate, nonché del fatto che in base alla legge di principio il creditore può fare affidamento sulle indicazioni fornite dal consumatore (art. 31 LCC). Inoltre ha escluso l’esistenza di un contratto simulato, considerato che l’attrice non ha spiegato il motivo che avrebbe spinto la convenuta ad accettare di stipulare un contratto simulato e che AP 1 ha firmato il formulario A, ha dichiarato di essere l’avente diritto economico del mutuo, nonché che il nominativo di __________ R__________ era comparso solo 6 mesi dopo la sottoscrizione del contratto di mutuo, quando l’attrice gli aveva concesso procura “senza diritto di sostituzione” per rappresentarla nei confronti di AO 1 e che la maggior parte della somma mutuata (fr. 40'100.70) è comunque servita per estinguere un vecchio debito che l’attrice aveva con B__________

                                   3.   Con l’appello 21 settembre 2018 che qui ci occupa l’attrice ha chiesto, in via principale, di riformare il querelato giudizio nel senso di accogliere la petizione, protestando spese e ripetibili di entrambe le sedi e, in via subordinata, di annullare la decisione impugnata e rinviare la causa al primo giudice per completare l’istruttoria ed emanare un nuovo giudizio.

                                         AP 1 ha motivato le proprie richieste sostenendo sostanzialmente che il Pretore ha erroneamente negato la simulazione del contratto e, altrettanto erroneamente, concluso che AO 1 ha vagliato in maniera conforme alla legge il suo potenziale economico.

                                   4.   L’appellante critica il primo giudice innanzitutto per aver rifiutato con l’ordinanza del 29 agosto 2017 la domanda di edizione dalla convenuta dei documenti relativi ai rapporti di credito con __________ R__________ nonché il richiamo dall’UE di Lugano e di Mendrisio degli estratti relativi a quest’ultimo, prove che le avrebbero permesso di confermare la seria situazione debitoria del compagno e avvalorare la tesi secondo la quale AO 1 era a conoscenza delle sue difficoltà e del rapporto con l’attrice, per cui avrebbe dovuto adottare un’attenzione accresciuta nella verifica della sua capacità creditizia. Di conseguenza, postula l’annullamento della sentenza e il rinvio dell’incarto al primo giudice affinché completi l’istruttoria, mentre non chiede che queste prove vengano assunte in seconda sede (art. 316 cpv. 3 CPC).

                               4.1.   Con l’ordinanza del 29 agosto 2017 il Pretore ha effettivamente respinto la richiesta di assunzione delle prove relative alla situazione debitoria di __________ R__________ e ai suoi rapporti con la convenuta, motivando la scelta con il fatto che egli non era parte nel contratto di mutuo oggetto della disputa.

                               4.2.   Ricordato che il giudice può rinunciare a esperire mezzi istruttori il cui presumibile risultato non porterebbe con ogni verosimiglianza elementi di rilievo (DTF 129 III 18 consid. 2.6; STF 4A_328/2018 del 27 agosto 2019 consid. 6.1), le prove in oggetto non appaiono indispensabili al giudizio, considerato che l’appellante nemmeno spiega, al di là del richiamo a un alquanto generico obbligo di approfondire maggiormente la sua capacità creditizia, perché questi documenti avrebbero dovuto indurre il primo giudice a valutare diversamente l’operato dell’istituto di credito, tenuto conto che l’esame da esso effettuato è stato fondato su atti ufficiali e non solo su autocertificazioni, e che la semplice convivenza con una persona indebitata non significa ancora che la richiesta di mutuo sia stata fatta in maniera mascherata a suo nome. Inoltre gli estratti UE e i documenti concernenti i rapporti tra __________ R__________ e AO 1 non avrebbero fornito alcun elemento per stabilire chi pagava in realtà l’affitto. A questo va aggiunto che l’argomento per cui, a fronte della difficile situazione finanziaria del compagno, la convenuta avrebbe dovuto essere più sospettosa e diligente nel verificare la capacità creditizia di AP 1 è stato avanzato per la prima volta in appello ed è quindi irricevibile per ciò solo (art. 317 CPC).

                  Infine, l’appellante dimentica che, come lei stessa ha già avuto modo di rilevare nelle conclusioni, la situazione debitoria di __________ R__________ non è stata oggetto di contestazioni, da un lato, ma nemmeno è stata tenuta in considerazione per l’emanazione del giudizio in oggetto.

                  Su questo punto, pertanto, l’appello non può che essere respinto.

            5.   Nel merito, l’appellante contesta il fatto che il Pretore ha commesso un errore nel considerare affidabili le dichiarazioni apposte sul formulario per la domanda di finanziamento solo per il fatto che lo stesso è stato dal lei personalmente firmato, mentre in realtà AO 1 non poteva accontentarsi di queste, visto che era stato __________ R__________ a occuparsi in gran parte delle pratiche e a fungere da interlocutore con la banca già nella fase di richiesta del mutuo e poi durante il rapporto contrattuale, cosa che avrebbe dovuto indurla a indagare più a fondo e a dubitare dell’esattezza delle indicazioni fornite, in particolar modo di quelle per la pigione.

                  Per di più, __________ R__________, nella compilazione della documentazione, avrebbe a suo dire presumibilmente sottaciuto alla convenuta che AP 1 doveva già far fronte a un onere ipotecario per scongiurare il rifiuto della concessione del credito. Non avendo l’appellante letto, ma solo firmato i documenti in questione, questa questione non è stata sollevata e quindi nemmeno ripresa nel “calcolo del budget”.

                  Buona parte di queste argomentazioni è nuova e dunque irricevibile (art. 317 CPC). Ma anche se non lo fosse, nel merito, esse non porterebbero a un risultato migliore.

         5.1.   Il Pretore, vagliando la documentazione prodotta dalle parti, ha stabilito che il reddito mensile dell’attrice ammontava a fr. 6'990.35, mentre le spese effettive a complessivi fr. 4'978.75, così che le restavano a disposizione per la restituzione del mutuo fr. 2'011.60 al mese. Questa somma era sufficiente a garantire un rimborso nei 36 mesi previsti dall’art. 28 cpv. 4 LCC, per cui la valutazione della capacità creditizia di AP 1 effettuata da AO 1 è stata giudicata corretta (sentenza impugnata consid. 3 e 4).

                  In particolare, con riferimento alle argomentazioni dell’attrice con le quali ha contestato la correttezza della voce “importo base” quantificata in fr. 1'350.- e di quella “affitto mensile/ipoteca” di fr. 725.-, il primo giudice ha precisato innanzitutto che, essendo il doc. G stato sottoscritto da lei stessa, è stata proprio lei ad attestare, come esplicitamente indicato nel paragrafo che precede la firma, “che gli importi sopra indicati concernenti il reddito, l’affitto e i costi fissi sono esatti”. Inoltre, per le spese d’abitazione, la veridicità dei dati è stata anche da lei confermata con la ratifica della domanda di finanziamento (doc. 7). Per di più, questi dati hanno trovato conferma nei documenti consegnati alla banca dalla cliente, e meglio nella copia del contratto di locazione (doc. 9), dal quale risultava che i conduttori dell’ente locato erano AP 1 e __________ R__________, che essi non erano coniugati e che i costi di locazione ammontavano a fr. 1'450.- mensili, fatti che giustificavano l’indicazione di fr. 725.- mensili quale canone a suo carico e il ricorso al minimo vitale per persone non sposate, di modo che la banca non si è trovata confrontata con dati contraddittori o manifestamente inesatti, che avrebbero dovuto indurla ad approfondire il caso.

                  Per quanto concerne il mancato computo degli oneri sociali, il Pretore ha osservato che sia il calcolo del budget che la domanda di finanziamento indicavano chiaramente che si doveva inserire il reddito netto (doc. G e doc. 7), come d’altronde specifica anche la Tabella per il calcolo del minimo di esistenza agli effetti del diritto esecutivo (art. 93 LEF), in base alla quale gli oneri sociali vanno conteggiati solo se non sono già stati dedotti dal salario.

                               5.2.   La concessione di un credito deve sempre essere preceduta da un esame della capacità creditizia del consumatore (art. 27a LCC), al fine di impedirne l’indebitamento eccessivo (art. 22 LCC).

                                         L’art. 28 cpv. 2 LCC prevede che il consumatore sia da ritenere capace di credito quando è in grado di rimborsare il credito al consumo senza gravare la parte impignorabile del reddito secondo l’articolo 93 cpv. 1 LEF. La parte pignorabile del reddito è determinata in base alle direttive sul calcolo del minimo esistenziale del Cantone di domicilio del consumatore. In ogni caso, nel corso dell’accertamento occorre tenere conto della pigione effettivamente dovuta, delle imposte dovute in base alla tabella dell’imposta alla fonte e degli obblighi notificati presso la Centrale d’informazione (cpv. 2).

                                         Nella valutazione della capacità creditizia occorre presupporre un ammortamento del credito al consumo entro 36 mesi, anche qualora per contratto sia stata stipulata una durata maggiore. Ciò vale anche per crediti al consumo precedenti, nella misura in cui non siano ancora stati rimborsati (cpv. 3).

                                         Il creditore professionale può fare affidamento sulle indicazioni fornite dal consumatore in merito alla situazione finanziaria (art. 31 cpv. 1 LCC), fatte salve quelle manifestamente inesatte o in contraddizione con i dati di cui dispone la Centrale d’informazione (cpv. 2). In caso di dubbi sull’esattezza delle indicazioni fornite dal consumatore, il creditore le verifica sulla base di pertinenti documenti ufficiali o privati (cpv. 3).

                                         Se l’esame della capacità creditizia del richiedente è effettuato contrariamente ai principi imposti dalla legge, il creditore perde l’importo del credito concesso, compresi gli interessi e le spese; il consumatore può esigere la restituzione delle prestazioni già fornite, secondo le norme sull’indebito arricchimento (art. 32 cpv. 1 LCC). In caso di violazione lieve, la perdita si limita agli interessi e alle spese (cpv. 2).

                               5.3.   Nella fattispecie, non sono emersi elementi che consentano di seguire le tesi d’appello.

                                         In effetti, che la documentazione per la richiesta del credito sia stata firmata da AP 1 senza nemmeno leggerla non è assolutamente dimostrato e risulta unicamente dalla sua deposizione senza essere suffragata neppure da un indizio.

                                         Lo stesso vale per l’asserita gestione da parte di __________ R__________ di tutta la procedura per l’ottenimento del mutuo, essendovi agli atti, oltre alle sue dichiarazioni, unicamente la procura “senza diritto di sostituzione” da lei concessagli il 7 aprile 2015 (doc. F), quindi sei mesi dopo la concessione del credito. Questo tipo di procura non implica alcuna conclusione a favore di un ruolo nel contratto di mutuo che va oltre quello di rappresentante/procuratore, come è attestato dal fatto che in data 30 ottobre 2016 la stessa attrice ha scritto alla banca dichiarando di revocare immediatamente la procura a __________ R__________ e di conferirla come “procura informativa generale” a __________ B__________, che mai in precedenza era stato coinvolto nell’operazione e che quindi non ne è mai stato parte, pur avendo ottenuto, analogamente all’ex compagno, la fiducia della debitrice per rappresentarla (doc. 14). Questo documento prova invece che AP 1, dopo la conclusione del contratto, non ha voluto gestire in prima persona i rapporti con la controparte, per cui è del tutto plausibile che l’intervento di __________ R__________ fosse dovuto alla sua volontà di assistenza, non quindi al fatto che egli fosse il reale beneficiario del mutuo.

                                         Se, da un lato, la convenuta non ha contestato che l’attrice fosse comproprietaria di un immobile a __________, dall’altro non vi è alcuna prova che questo fosse gravato da ipoteche ed eventualmente per quale importo, così come nulla è stato indicato circa possibili redditi a esso legati, che potrebbero anche consistere in quei fr. 200.- mensili indicati come reddito netto aggiuntivo al salario, il che significherebbe comunque che, dedotti gli oneri ipotecari, lo stabile le garantiva persino un piccolo utile. Trattandosi di mere ipotesi che le parti non hanno voluto chiarire in causa, nulla può dunque essere concluso circa un maggiore aggravio al fabbisogno e di riflesso circa l’asserito errore di valutazione consistente nel non averne tenuto conto.

                                         Per il resto, i dati inseriti nel calcolo del budget (doc. G) e nella domanda di finanziamento (doc. F) sono stati confermati dai documenti prodotti da AP 1 a AO 1 con la richiesta di aiuto finanziario, e meglio dal conteggio di stipendio di fr. 6'348.40 mensili su 13 mensilità, pari a fr. 6'877.40 sulle 12 mensilità (quindi superiore sia a quanto indicato nei documenti, ma anche a quanto ritenuto dal Pretore), e dal contratto di locazione concluso da AP 1 e __________ R__________ in qualità di conduttori (doc. 9), che conteneva tra le altre cose la loro dichiarazione di non essere coniugati.

                                         Applicando l’importo base di fr. 1'350.-, la convenuta ha usato quello che nelle Tabelle LEF è previsto per il debitore monoparentale con obblighi di mantenimento. Come rettamente concluso dal primo giudice, emergendo dal contratto che i due conviventi non erano coniugati, era del tutto sostenibile e dunque non manifestamente errato, che il minimo vitale imputabile alla richiedente non fosse quello di fr. 1'700.- previsto per i coniugi. A tal proposito va aggiunto che un’applicazione rigorosa delle tabelle in questione avrebbe portato a un risultato ancora più sfavorevole alle tesi attoree, stabilendo esse che, se due persone vivono in comunione domestica senza figli e dispongono entrambe di un reddito (cosa che per __________ R__________ non è stata mai esclusa), dovrebbe essere applicato l’importo base per coniugi ridotto di regola e al massimo della metà (DTF 130 III 765 segg.), quindi fr. 850.-. Ben al di sotto di quanto fatto dall’istituto di credito dunque, fatto che avrebbe migliorato ulteriormente la capacità creditizia dell’appellante.

                                         A questo si aggiunge infine il fatto che non solo non è stato in alcun modo dimostrato che il canone di locazione venisse a quel tempo pagato integralmente da AP 1, prova per la quale sarebbe bastato produrre la documentazione bancaria, ma neppure le è stato chiesto qualcosa in merito in occasione del suo interrogatorio del 15 gennaio 2018.

                                         In base a questi elementi e a quanto ulteriormente indicato nella sentenza di primo grado e non contestato in appello, è corretto concludere, come fatto dal Pretore, che AO 1 non ha commesso alcun errore nella valutazione della capacità creditizia di AP 1.

                                   6.   L’appellante ha poi sostenuto che il Pretore ha erroneamente ignorato la sua deposizione con la quale aveva confermato la partecipazione attiva al contratto di __________ R__________ fin dall’inizio e non solamente a partire da 6 mesi dopo la sottoscrizione, nonché erroneamente considerato fedefacente il formulario A sul quale era stata indicata l’attrice quale avente economico del prestito, dimenticando che il suo compagno non avrebbe potuto figurare perché non poteva ottenere ulteriori finanziamenti a causa della sua disastrata situazione. Se il primo giudice avesse correttamente vagliato le prove, sarebbe inevitabilmente giunto alla soluzione che il contratto era simulato e quindi nullo. Egli ha pertanto anche sbagliato laddove ha considerato non essere stata allegata la causa simulandi: AP 1 ha in effetti sempre sostenuto che la simulazione era motivata dal fatto che il convivente non potesse contrarre ulteriori debiti, da un lato, e dall’altro, le chiedeva costantemente denaro contante.

                               6.1.   Il Pretore, dopo aver esposto i principi legati all’art. 18 CO, ha costatato che l’attrice non aveva neppure spiegato il motivo che avrebbe spinto la convenuta a concludere un contratto simulato, ritenendola una circostanza che depone contro l’ipotesi della nullità del negozio giuridico. A sostegno di questa conclusione, il primo giudice ha rilevato sussistere ulteriori elementi, quali il fatto che AP 1, firmando il formulario A, ha dichiarato di essere l’avente diritto economico del mutuo, il fatto che __________ R__________ compare una prima volta solo sei mesi dopo la sigla del contratto quando l’attrice gli ha concesso una procura “senza diritto di sostituzione” e che la maggior parte della somma mutuata è servita per estinguere un vecchio debito che ella aveva con B__________.

                               6.2.   Posto che un contratto simulato è nullo, cioè inefficace tra le parti contraenti (art. 18 CO; DTF 97 II 201 consid. 5; STF 4A_362/2012 del 28 settembre 2012 consid. 4.1), è considerato tale quello nel quale le due parti sono d’accordo che gli effetti giuridici corrispondenti al senso oggettivamente deducibile dalle loro dichiarazioni non devono prodursi e nel quale esse, quindi, non hanno voluto creare che l’apparenza verso i terzi di un negozio giuridico (DTF 97 II 201 consid. 5).

                                         Per poter ammettere la presenza di un contratto simulato, in altri termini, è indispensabile che entrambe le parti si siano trovate d’accordo sulla simulazione.

                                         Nella fattispecie, non è stato in alcun modo dimostrato che AO 1 fosse d’accordo di concludere un contratto di mutuo fittizio con l’attrice per prestare invece del denaro a __________ R__________. Ma non solo. Come rettamente chiarito dal Pretore, la parte attrice nemmeno ha spiegato il motivo per il quale l’istituto di credito avrebbe accettato di stipulare un contratto simulato, limitandosi unicamente a illustrare i motivi per cui, secondo lei, era stata indotta a fungere da “uomo di paglia” nell’interesse del compagno. In tal modo, al limite, ha fornito una spiegazione di quelle che, secondo la sua tesi, sarebbero state le sue ragioni per agire in tal modo, senza tuttavia fornire alcun elemento per poter ritenere che la controparte fosse pienamente cosciente e d’accordo di concedere un mutuo al suo compagno camuffandolo da mutuo nei suoi confronti.

                                         Anzi. Tutte le prove e gli indizi agli atti depongono a favore di una completa buona fede dell’istituto bancario: negli atti di richiesta e concessione del mutuo compaiono sempre e solo il nome e la firma di AP 1; sul formulario A (doc. 5) lei stessa - pena una procedura per falsità in documenti ai sensi dell’art. 251 CP espressamente richiamata sull’atto con riferimento a una compilazione con dati falsi – ha dichiarato di essere l’avente diritto economico del mutuo; __________ R__________ è intervenuto solo il 7 aprile 2015, sei mesi dopo la stipulazione del contratto e la ricezione del denaro, quando l’attrice gli ha conferito una procura di rappresentanza senza diritto di sostituzione (doc. 6); fr. 40'100.70 del mutuo sono stati direttamente versati dalla convenuta a B__________ per saldare un precedente debito dell’attrice e non quindi del compagno (doc. 10-12); i restanti fr. 15'899.30 sono stati personalmente consegnati a AP 1 (doc. 10). Le dichiarazioni rese da quest’ultima di fronte al primo giudice non sono certamente in grado di sconfessare tali prove. D’altronde, non è stato nemmeno dimostrato quale sia stato il reale impiego della parte di denaro versata a contanti all’attrice, ciò che non avrebbe richiesto grande sforzo, bastando la produzione di una ricevuta o l’audizione dell’ex compagno.

                                         A titolo abbondanziale, va poi rilevato che la tesi dell’appellante si scontra anche con la logica, poiché AO 1 non aveva alcun interesse a prestare direttamente fr. 56'000.- a una persona sovraindebitata che con grandi probabilità, se non con certezza assoluta, non avrebbe mai potuto restituirli.

                                         Ma non solo. Anche se fosse stato assodato che l’istituto di credito era cosciente che i soldi sarebbero stati dati (per ¼ circa) a __________ R__________, questo non significava ancora che il contratto era viziato. In effetti, stante il principio che l’uso che fa il mutuatario del denaro ottenuto in prestito, di norma, salvo diversa stipulazione, non soggiace al controllo del mutuante, il fatto che AP 1 si sia impegnata personalmente per poi devolvere i soldi al compagno, non rende di per sé nullo il contratto, poiché per entrambe le parti sarebbe stato sempre chiaro che, nonostante la destinazione finale del denaro, il mutuo era stato concesso all’attrice e che sarebbe stata lei a doverlo restituire.

                                         Di conseguenza, l’appello deve essere respinto anche su questo punto.

                                   7.   In definitiva, quindi, l’appello in esame deve senz’altro essere respinto nella misura in cui è ricevibile con accollo alla parte soccombente delle spese giudiziarie (art. 106 CPC), calcolate su un valore litigioso di fr. 52'753.95.

                                         Alla parte convenuta, non assistita da un patrocinatore legale, non sono riconosciute ripetibili, né indennità d’inconvenienza ai sensi dell’art. 95 cpv. 3 lett. c CPC.

Per questi motivi,

richiamati l’art. 106 CPC, la LTG e il RTar

decide:

                                   1.   L’appello 21 settembre 2018 di AP 1 è respinto nella misura in cui è ricevibile.

                                   2.   Le spese processuali di fr. 3’000.- sono a carico dell’appellante. Non si assegnano ripetibili.

                                   3.   Notificazione:

-       -     

                                         Comunicazione alla Pretura della giurisdizione di Mendrisio- Nord

Per la seconda Camera civile del Tribunale d’appello

Il presidente                                                          Il vicecancelliere

Rimedi giuridici

Nelle cause a carattere pecuniario è dato ricorso in materia civile al Tribunale federale, 1000 Losanna 14, entro 30 giorni dalla notificazione del testo integrale della decisione (art. 100 cpv. 1 LTF), se il valore litigioso ammonta a fr. 15'000.- nelle vertenze in materia di diritto del lavoro e di locazione e a fr. 30'000.- negli altri casi (art. 74 cpv. 1 LTF); per valori inferiori il ricorso è ammissibile se la controversia concerne una questione di diritto di importanza fondamentale (art. 74 cpv. 2 LTF). Qualora non sia dato il ricorso in materia civile è possibile proporre negli stessi termini ricorso sussidiario in materia costituzionale (art. 113, 117 LTF).  La parte che intende impugnare una decisione sia con un ricorso ordinario sia con un ricorso in materia costituzionale deve presentare entrambi i ricorsi con una sola e medesima istanza (art. 119 LTF).

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