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Ticino Tribunale di appello diritto civile La seconda Camera civile 10.03.2020 12.2018.124

March 10, 2020·Italiano·Ticino·Tribunale di appello diritto civile La seconda Camera civile·HTML·2,421 words·~12 min·4

Summary

Legittimazione attiva

Full text

Incarto n. 12.2018.124

Lugano 10 marzo 2020/fb  

In nome della Repubblica e Cantone Ticino  

La seconda Camera civile del Tribunale d'appello

composta dei giudici:

Fiscalini, presidente, Bozzini e Stefani

vicecancelliera:

Ceschi Corecco

sedente per statuire nella causa - inc. n. OR.2015.3 della Pretura del Distretto di Bellinzona - promossa con petizione 6 febbraio 2015 da

AP 1  patrocinata dall’   PA 1   

contro  

 AO 1  patrocinato dall’   PA 2   

con cui l’attrice ha chiesto la condanna della controparte al pagamento di fr. 109'879.- oltre interessi al 5% dal 18 novembre 2010, mentre il convenuto ha postulato la reiezione integrale della petizione;

e ora sull’eccezione di carente legittimazione attiva dell’attrice sollevata dal convenuto e che il Pretore aggiunto con sentenza 16 agosto 2018 ha accolto;

appellante l’attrice con atto di appello 17 settembre 2018 con cui chiede la riforma del querelato giudizio nel senso di respingere l’eccezione di carente legittimazione, protestando le spese giudiziarie di entrambi i gradi di giudizio;

mentre il convenuto con risposta all’appello 9 novembre 2018 postula la reiezione del gravame, con protesta delle spese processuali e delle ripetibili di appello;

letti ed esaminati gli atti e i documenti prodotti;

ritenuto,

in fatto:                   A.   La AP 1 è una società attiva “nel commercio di articoli e apparecchi elettrici di ogni genere, nell’esecuzione di impianti elettrici a corrente forte e debole, nonché nella riparazione, progettazione e esecuzione di impianti telefonici e affini” (doc. B), il cui capitale è detenuto in ragione del 10% da AO 1 e in ragione del 90% da __________ T__________. Quest’ultimo è pure presidente con firma individuale, mentre AO 1 è stato membro con diritto di firma collettiva a due con il presidente fino a aprile 2010 (doc. B, doc. 9, deposizione __________ T__________, verbale 2 marzo 2016, pag. 6). Essi, all’epoca dei fatti, erano pure dipendenti della AP 1.  

                                  B.   Il 9 giugno 2004 __________ T__________ e AO 1 hanno acquistato in comproprietà, in ragione di ½ ciascuno, il fondo part. n. __________ RFD di __________ (doc. A), sul quale hanno in seguito edificato uno stabile commerciale, i cui spazi sono stati poi concessi in locazione a diverse ditte, tra cui la AP 1.     

                                  C.   Nel febbraio 2010 AO 1 si è licenziato dalla AP 1 (deposizione AO 1, verbale 2 marzo 2016, pag. 9). Con fattura 19 ottobre 2010 (senza intestazione) la AP 1 ha chiesto a AO 1 il pagamento di fr. 109'879.- (IVA inclusa), pari alla metà dell’importo a titolo di mercede per le prestazioni eseguite nell’ambito dell’edificazione dello stabile commerciale sul fondo part. n. __________ RFD __________ (doc. D).

                                         Il 3 maggio 2011 AP 1 ha fatto spiccare nei confronti di AO 1 il PE n. __________ dell’UE di __________ per l’incasso di fr. 109'879.- oltre interessi, a cui l’escusso ha interposto tempestiva opposizione (doc. F).  

                                  D.   Con petizione 6 febbraio 2015, al beneficio della necessaria autorizzazione ad agire, AP 1 ha convenuto in giudizio innanzi alla Pretura del Distretto di Bellinzona AO 1 chiedendo la sua condanna al pagamento di fr. 109'879.- oltre interessi al 5% dal 18 novembre 2010 corrispondente alla metà dell’importo complessivo per le prestazioni dettagliate nella fattura di cui al doc. D (direzione lavori per opere supplementari, creazione impianto elettrico, “prestazioni fornite in qualità di committente”: allestimento delibere, scelte materiali, verifiche dei progetti, modifiche in corso d’opera e liquidazioni, gestione amministrativa e manutenzione dello stabile) eseguite nell’ambito dell’edificazione dello stabile commerciale sul fondo n. __________ RFD di __________. .

                                  E.   Con risposta 11 settembre 2015 AO 1 si è integralmente opposto alla petizione, negando l’esistenza di un qualsiasi rapporto contrattuale con l’attrice, contestando tutte le pretese fatte valere e invocando altresì l’eccezione di prescrizione. A suo dire, __________ T__________, azionista di maggioranza e presidente dell’attrice, avrebbe allestito la fattura di cui al doc. D al solo scopo di punirlo per avere dimissionato e per avere costituito una nuova società. 

                                  F.   Esperita l’istruttoria di causa in punto alle deposizioni, all’assunzione dei testimoni e alle prove documentali, il convenuto ha chiesto di limitare la causa al tema dell’esistenza di un rappporto contrattuale tra le parti e così sulla sola eccezione di carenza di legittimazione attiva da lui sollevata. Richiesta a cui ha aderito l’attrice e che il Pretore aggiunto ha accolto con disposizione ordinatoria 11 aprile 2018, limitando il procedimento al solo esame della legittimazione e rinviando l’assunzione delle ulteriori prove a dipendenza del giudizio sul tema.

                                  G.   Raccolti gli allegati conclusivi delle parti, il Pretore aggiunto, con sentenza 16 agosto 2018 qui impugnata, ha accolto l’eccezione di carenza di legittimazione attiva, respingendo di conseguenza la petizione, caricando la tassa e le spese processuali di complessivi fr. 5'000.- all’attrice, risultata soccombente, con l’obbligo di rifondere al convenuto fr. 10'000.- a titolo di ripetibili.

                                  H.   Con appello 17 settembre 2018 l’attrice chiede la riforma del giudizio impugnato nel senso di respingere l’eccezione di carenza di legittimazione attiva e di riattivare la causa dallo stadio in cui è stata sospesa, con protesta delle spese giudiziarie di entrambi i gradi di giudizio. Con risposta all’appello 9 novembre 2018 il convenuto si è opposto integralmente al gravame, protestando spese e ripetibili di appello.

Considerato

in diritto:                 1.   Nelle controversie patrimoniali con valore di almeno fr. 10'000.-, la decisione è impugnabile mediante appello (art. 308 cpv. 2 CPC) entro il termine di 30 giorni. Entro il medesimo termine deve essere inoltrata la risposta (art. 312 cpv. 2 CPC). In concreto, l’appello 17 settembre 2018, introdotto nel termine di 30 giorni dall’avvenuta notifica del primo giudizio, è tempestivo. Parimenti tempestiva è la risposta introdotta entro il termine assegnato da questa Camera. 

                                   2.   Nella decisione impugnata il Pretore aggiunto ha negato l’esistenza di un qualsiasi rapporto contrattuale tra l’attrice, da una parte, e __________ T__________ e AO 1, dall’altra, concernente l’esecuzione delle prestazioni inerenti l’edificazione dello stabile commerciale sul fondo n. __________ RFD di __________ – __________ di cui alla fattura doc. D per un totale di fr. 204'236.05, di cui la metà oggetto della presente causa. Dalla decisione di __________ T__________ e AO 1, all’epoca dell’operazione in ottimi rapporti, di acquistare un fondo in comproprietà per costruirvi insieme uno stabile commerciale da mettere a reddito, il primo giudice ha dedotto che essi avevano costituito una società semplice ai sensi dell’art. 530 cpv. 1 CO. In relazione alle singole prestazioni di cui alla fattura doc. D, il Pretore aggiunto, in breve, ha concluso che le stesse erano state effettuate da __________ T__________ e/o AO 1 nella loro qualità di soci della società semplice, ciascuno utilizzando i propri mezzi, risorse o conoscenze. Non essendoci alcuna prova del conferimento di un incarico alla AP 1 il primo giudice ha quindi accolto l’eccezione di carenza di legittimazione attiva e respinto la petizione.

                                   3.   L’appellante lamenta un errato accertamento dei fatti e rimprovera il Pretore aggiunto per non avere tenuto conto delle deposizioni dei testi, i quali avrebbero confermato la presenza sul cantiere di dipendenti della AP 1. A suo dire, il fatto che alcuni suoi dipendenti avrebbero lavorato durante il normale orario di lavoro e sarebbero stati pagati direttamente da lei attraverso il versamento del salario mensile dimostrerebbe l’esistenza di un contratto di appalto e /o mandato e quindi la titolarità delle pretese fatte valere in causa. L’attrice si limita a riproporre la tesi e i motivi già addotti in prima sede, proponendo una propria interpretazione delle risultanze istruttorie, senza indicare i motivi per cui la conclusione del Pretore aggiunto, secondo cui la decisione dei due azionisti e dipendenti dell’attrice di acquistare un fondo in comproprietà allo scopo di edificare assieme uno stabile commerciale da adibire a nuova sede dell’attività della AP 1 e per il restante da mettere a reddito, costituiva in diritto una società semplice, ossia un contratto con il quale due o più persone si riuniscono per conseguire con forze o mezzi comuni uno scopo comune (art. 530 cpv. 1 CO), sarebbe errata e censurabile. L’appello, che non adempie i presupposti di motivazione (art. 310 e 311 cpv. 1 CPC), è pertanto irricevibile. Esso si rileva comunque infondato per i motivi espressi a titolo abbondanziale ai considerandi seguenti.

                                   4.   In relazione alla realizzazione dell’impianto elettrico l’appellante critica il Pretore per non avere tenuto conto delle deposizioni delle persone che hanno lavorato sul cantiere, dalle quali emergerebbe come i lavori sarebbero stati eseguiti dai suoi dipendenti durante il normale orario di lavoro e come essi, per tali prestazioni, sarebbero stati remunerati normalmente attraverso il versamento, da parte sua, del salario mensile. A sostegno della sua tesi l’appellante rinvia poi ai bollettini a regia da lei prodotti (doc. P).

                                4.1   Contrariamente a quanto asserisce l’appellante, dalla sentenza impugnata emerge che, contestualmente all’analisi se le singole prestazioni oggetto della causa derivavano da un asserito incarico conferito all’attrice da parte dei comproprietari, il Pretore aggiunto ha esaminato diverse deposizioni testimoniali - tra cui anche quelle delle persone attive sul cantiere in questione di cui ha pure riportato ampi stralci nel proprio giudizio - e ha apprezzato le stesse alla luce anche delle altre risultanze dibattimentali. Il primo giudice ha rilevato come l’istruttoria aveva “confermato l’effettiva presenza sul cantiere di operai della AP 1” (sentenza impugnata consid. 5.1, pag. 6), accertando che “buona parte” dei lavori concernenti la realizzazione dell’impianto elettrico erano stati eseguiti personalmente sia da __________ T__________ sia da AO 1 oltre che dai dipendenti della AP 1 “all’infuori delle fasce orarie lavorative e che per tali prestazioni gli operai della AP 1 sono stati retribuiti integralmente in contanti e direttamente da T__________ e da AO 1” (sentenza impugnata, consid. 5.2 pag. 6). Egli ha inoltre accertato che la gestione del cantiere concernente l’edificazione dello stabile commerciale di proprietà di __________ T__________ e AO 1 non era stata effettuata come quella di un qualsiasi altro normale cantiere della AP 1, rilevando in particolare come per i lavori eseguiti dai dipendenti dell’attrice sul cantiere in questione non venivano registrati né le ore di lavoro né il materiale usato. In queste circostanze il primo giudice ne ha pertanto dedotto che la tesi dell’attrice, secondo cui tra le parti sarebbe sorto un contratto di appalto, rappresentava una fictio iuris mentre le prestazioni fornite dovevano essere considerate quale apporto dei soci alla società semplice. 

                                4.2   Il rinvio ai bollettini a regia intestati all’attrice e da lei prodotti sub doc. P non permette di revocare in dubbio la conclusione del Pretore aggiunto. Agli stessi, contestati in causa dal convenuto e nemmeno firmati, non può infatti essere riconosciuta alcuna valenza probatoria e vanno considerati alla stregua di semplici affermazioni di parte (Cocchi/Trezzini, CPC-TI, m. 47 ad art. 183; II CCA 11 marzo 1998 inc. n. 12.97.157, 7 novembre 2001 inc. n. 12.2001.54, 26 maggio 2009 inc. n. 12.2008.100, 1° settembre 2014 inc. n. 12.2012.197). Ad ogni buon conto, dagli stessi si potrebbe unicamente dedurre che dei dipendenti dell’attrice hanno eseguito delle prestazioni sul cantiere in questione e null’altro. In assenza di altri riscontri oggettivi, contrariamente a quanto pretende l’appellante, ciò non è comunque sufficiente per ritenere dimostrata l’esistenza di un contratto di appalto tra i due comproprietari e l’attrice per l’esecuzione delle opere da elettricista.

                                4.3   In assenza di altri riscontri oggettivi agli atti, in concreto nemmeno invocati dall’appellante, se ne deve concludere che la circostanza secondo cui la realizzazione dell’impianto elettrico è stata eseguita dai dipendenti dell’attrice in parte durante il normale orario di lavoro, e che per tali prestazioni sono stati da lei remunerati con il versamento del salario mensile, non è sufficiente, da sola, per sovvertire la conclusione del primo giudice e per ammettere l’esistenza di un contratto di appalto e quindi la titolarità dei crediti fatti valere in causa. A prescindere dalla sua ammissibilità (v. consid. 3), la critica dell’appellante è anche infondata.  

                                   5.   In merito alle altre pretese fatturate, l’appellante si limita a criticare la decisione impugnata con i medesimi motivi addotti a sostegno della titolarità del credito per le opere concernenti la realizzazione dell’impianto elettrico, senza confrontarsi con le specifiche argomentazioni esposte dal primo giudice sul tema, limitandosi a trascrivere stralci di alcune deposizioni testimoniali per poi proporne una soggettiva interpretazione, ciò che non adempie ai presupposti di motivazione (art. 310 e 311 cpv. 1 CPC), di modo che anche su questo punto l’appello si rileva irricevibile. La critica risulta comunque del tutto infondata, non essendoci agli atti alcun riscontro oggettivo atto a confermare l’esistenza di un qualsivoglia incarico all’appellante, tantomeno che i due comproprietari __________ T__________ e/o AO 1, azionisti e dipendenti dell’attrice, nella realizzazione del progetto di edificazione dello stabile commerciale abbiano agito per conto e a nome della AP 1. 

                                   6.   Ne discende la reiezione del gravame, per quanto ricevibile, con la conseguente conferma della decisione impugnata. Le spese giudiziarie di appello seguono la totale soccombenza dell’appellante (art. 106 CPC) e sono calcolate sulla base di un valore litigioso di fr. 109'879.-, la riduzione della pretesa a fr. 55'000.formulata in questa sede dall’attrice essendo ininfluente in tema di valore litigioso ai sensi dell’art. 91 seg. CPC. Per la fissazione delle spese processuali di appello si è tenuto conto del fatto che il presente giudizio è limitato alla questione della legittimazione delle parti.

                                         Il valore litigioso per un eventuale ricorso al Tribunale federale supera ampiamente i fr. 30'000.-.

Per questi motivi,

richiamati per le spese gli art. 106, 91 e 95 CPC, la LTG e il Regolamento sulle ripetibili,

decide:                     1.   L’appello 17 settembre 2018 di AP 1 è respinto nella misura in cui è ricevibile. Di conseguenza la sentenza 16 agosto 2018 della Pretura del Distretto di Bellinzona, è confermata.

                                   2.   Gli oneri processuali di fr. 3'000.- sono a carico dell’appellante, che rifonderà alla controparte fr. 3'000.- per ripetibili d’appello.

                                   3.   Notificazione:

-    , -    .  

                                         Comunicazione alla Pretura del Distretto di Bellinzona.

Per la seconda Camera civile del Tribunale d’appello

Il presidente                                                          La vicecancelliera

Rimedi giuridici

Nelle cause a carattere pecuniario è ammissibile il ricorso in materia civile al Tribunale federale entro 30 giorni dalla notificazione del testo integrale della decisione (art. 100 cpv. 1 LTF), se il valore litigioso ammonta a fr. 30'000.-; per valori inferiori il ricorso è ammissibile se la controversia concerne una questione di diritto di importanza fondamentale o se una legge federale prescrive un’istanza cantonale unica (art. 74 cpv. 2 LTF). Qualora non sia dato il ricorso in materia civile è possibile proporre negli stessi termini ricorso sussidiario in materia costituzionale (art. 113, 117 LTF). La parte che intende impugnare una decisione sia con un ricorso ordinario sia con un ricorso in materia costituzionale deve presentare entrambi i ricorsi con una sola e medesima istanza (art. 119 LTF).

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