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Ticino Tribunale di appello diritto civile La seconda Camera civile 04.11.2019 12.2018.119

November 4, 2019·Italiano·Ticino·Tribunale di appello diritto civile La seconda Camera civile·HTML·2,688 words·~13 min·5

Summary

Lavoro - licenziamento in tronco - restituzione di anticipi salariali

Full text

Incarto n. 12.2018.119

Lugano 4 novembre 2019/rn  

In nome della Repubblica e Cantone Ticino  

La seconda Camera civile del Tribunale d'appello

composta dei giudici:

Fiscalini, presidente, Bozzini e Stefani

vicecancelliere:

Bettelini

sedente per statuire nella causa a procedura semplificata - inc. n. SE.2017.86 della Pretura del Distretto di Lugano, sezione 3 - promossa con petizione 6 marzo 2017 da

 AO 1  rappr. dall’avv.  PA 2  

contro

 AP 1  rappr. dall’avv.  PA 1   

con cui l’attore ha chiesto la condanna della convenuta al pagamento di fr. 24'996.95, somma aumentata in replica a fr. 25'668.10 e poi ridotta in sede conclusionale a fr. 22'571.15, oltre interessi al 5% dal 22 luglio 2016 nonché il rigetto in via definitiva dell’opposizione interposta al PE n. __________ dell’UE di Lugano, domanda avversata dalla convenuta, che ha postulato la reiezione della petizione e in via riconvenzionale ha chiesto la condanna dell’attore al pagamento di fr. 843.20 oltre interessi al 5% dal 24 aprile 2017, domanda a sua volta avversata dalla controparte; 

sulle quali il Pretore si è pronunciato, con decisione 30 luglio 2018, con cui ha parzialmente accolto la petizione, condannando la convenuta al pagamento di fr. 7'250.40 oltre interessi al 5% dal 22 luglio 2016, somma per la quale ha pure rigettato in via definitiva l’opposizione al PE, e ha respinto la domanda riconvenzionale;

appellante la convenuta con appello 14 settembre 2018, con cui ha chiesto la riforma del querelato giudizio nel senso di respingere la petizione e di accogliere la domanda riconvenzionale, protestando spese e ripetibili di entrambe le sedi;

mentre l'attore con risposta 19 ottobre 2018 ha postulato la reiezione del gravame, pure con protesta di spese e ripetibili;

letti ed esaminati gli atti ed i documenti prodotti;

ritenuto

in fatto e in diritto:

                                   1.   AO 1 ha lavorato per AP 1 in qualità di cameriere al 100%, con un salario fisso lordo di fr. 3'600.mensili dovuto per 13 mensilità, presso il grotto “__________” di __________ dall’8 maggio al 18 dicembre 2014 e dal 1° marzo al 10 settembre 2015, data in cui è stato licenziato in tronco.

                                   2.   Con petizione 6 marzo 2017 AO 1, al beneficio dell’autorizzazione ad agire, ha convenuto in giudizio AP 1 innanzi alla Pretura del Distretto di Lugano, sezione 3, per ottenere la sua condanna al pagamento di una somma inizialmente quantificata in fr. 24'996.95, poi aumentata in replica a fr. 25'668.10 e quindi ridotta in sede conclusionale a fr. 22'571.15, oltre interessi al 5% dal 22 luglio 2016 nonché il rigetto in via definitiva dell’opposizione interposta al PE n. __________ dell’UE di Lugano. Egli, ritenendo ingiustificato il suo licenziamento in tronco, ha innanzitutto preteso il pagamento dello stipendio fino alla scadenza del termine ordinario di disdetta del 31 ottobre 2015 (fr. 6'150.-) e della quota parte della tredicesima per settembre e ottobre 2015 (fr. 3'000.-), come pure l’attribuzione di un’indennità per licenziamento ingiustificato pari a tre mensilità (fr. 10’800.-); ha poi rivendicato il pagamento di tre giorni di vacanza non goduti (fr. 360.-) e delle trattenute salariali effettuate dalla controparte per le ore lavorative asseritamente da lui non svolte da marzo a settembre 2015 (fr. 3'761.15); ed ha infine dedotto gli acconti ricevuti per lo stipendio di settembre 2015 (fr. 1'500.-).

                                         La convenuta si è opposta alla petizione e in via riconvenzionale, rilevando che per il mese di settembre 2015 l’attore, pur avendo ricevuto fr. 1'500.- a titolo di acconti, aveva maturato pretese per soli fr. 656.80, ha chiesto la sua condanna al pagamento del saldo di fr. 843.20 oltre interessi al 5% dal 24 aprile 2017.

                                   3.   Con decisione 30 luglio 2018 il Pretore ha parzialmente accolto la petizione, condannando la convenuta al pagamento di fr. 7'250.40 netti oltre interessi al 5% dal 22 luglio 2016, somma per la quale ha pure rigettato in via definitiva l’opposizione al PE, e ha respinto la domanda riconvenzionale, senza prelevare spese processuali e con compensazione delle ripetibili di entrambe le procedure. Stabilito che il licenziamento in tronco dell’attore era ingiustificato, gli ha innanzitutto riconosciuto lo stipendio fino alla scadenza del termine ordinario di disdetta del 31 ottobre 2015 (fr. 6'676.80 lordi + fr. 410.40 netti) e la quota parte della tredicesima per settembre e ottobre 2015 (fr. 2’400.- lordi). Rilevato poi che l’attore non aveva goduto di 15.5 giorni di vacanza, glieli ha attribuiti in denaro (fr. 1’860.- lordi). Dalla somma così ottenuta (di fr. 8'750.70 netti), ha infine dedotto gli acconti nel frattempo corrisposti (fr. 1'500.-).

                                   4.   Con l’appello 14 settembre 2018 che qui ci occupa, avversato dall’attore con risposta 19 ottobre 2018, la convenuta, ribadendo che il licenziamento in tronco era giustificato e che la controparte, non potendo in tal modo vantare alcuna pretesa salariale residua nei suoi confronti, nel mese di settembre 2015 aveva incassato ben più di quanto le sarebbe spettato, ha chiesto di riformare il giudizio pretorile nel senso di respingere la petizione e di accogliere la domanda riconvenzionale, protestando spese e ripetibili di entrambe le sedi.

                                   5.   Nella sua decisione il Pretore ha ritenuto che il licenziamento in tronco dell’attore fosse ingiustificato - oltre che per il fatto che il suo comportamento non costituiva in realtà un motivo grave giustificante quel provvedimento - anche siccome lo stesso era stato comunicato all’attore solo a distanza di 10 giorni dall’episodio (e meglio dalla discussione con la figlia della convenuta, C__________ __________, sul tema delle ore lavorative, nell’ambito della quale l’attore avrebbe urlato e se ne sarebbe andato prima del previsto) che avrebbe fatto venire meno il necessario rapporto di fiducia tra le parti, avvenuto il 31 agosto 2015. Per il giudice di prime cure, il ritardo nella reazione della convenuta era eccessivo, visto che quest’ultima, coadiuvata nella gestione dell’esercizio pubblico dalle figlie C__________ __________ e T__________ __________, anch’esse regolarmente presenti sul posto di lavoro, era una persona fisica e considerato che non vi era stata una necessità di ulteriori accertamenti, poco importando dunque se l’attore fosse poi stato assente dal posto di lavoro per malattia dal 3 al 7 settembre 2015.

                               5.1.   In questa sede la convenuta ha censurato la conclusione del Pretore, evidenziando che la lettera di disdetta immediata, da lei approntata il 31 agosto 2015, avrebbe dovuto essere consegnata all’attore il 3 settembre 2009, al suo rientro al lavoro, sennonché, essendosi quest’ultimo ammalato e non avendo essa ritenuto utile spedire la lettera per posta siccome lo stesso non aveva già provveduto a ritirare un precedente invio raccomandato (quello contenente l’ “ammonimento” datato 24 agosto 2015 di cui al doc. 7) e quasi sicuramente non avrebbe ritirato nemmeno quest’altra missiva, la sua consegna aveva potuto avvenire solo al suo rientro, il 10 settembre 2015.

                               5.2.   La legge prescrive che la disdetta per cause gravi di cui all’art. 337 CO dev’essere comunicata “immediatamente”. Dottrina e giurisprudenza convergono tuttavia nel concedere alla parte che rescinde il contratto un termine di riflessione per comunicare la sua decisione, a patto che esso sia breve: un ritardo nel reagire può infatti far apparire possibile la prosecuzione dei rapporti di lavoro sino alla scadenza del contratto mediante una disdetta ordinaria (DTF 123 III 86 consid. 2a). Secondo la giurisprudenza, alla parte contrattuale che intende porre fine “immediatamente” al contratto bastano di regola due o tre giorni lavorativi (Wyler/Heinzer, Droit du travail, 3ª ed., p. 591; Streiff/Von Känel/Rudolph, Arbeitsvertrag, 7ª ed., n. 17 ad art. 337 CO; Favre/Munoz/Tobler, Le contrat de travail annoté, 2ª ed., n. 1.48 ad art. 337 CO; TF 21 giugno 1995 4C.282/1994 consid. 3a in JAR 1997 p. 208), dal momento in cui ha acquisito conoscenza certa della causa grave di licenziamento, per maturare la sua decisione e riunire le informazioni giuridiche necessarie (DTF 130 III 28 consid. 4.4). Un’ulteriore attesa, comunque limitata a qualche giorno, è ammissibile solo quando lo esigono circostanze particolari, ad esempio quando la parte è una persona giuridica, il cui processo decisionale è più complesso (DTF 138 I 113 consid. 6.3.2; TF 21 giugno 1995 4C.282/1994 consid. 3a in JAR 1997 p. 208, 13 agosto 2001 4C.116/2001 consid. 3c, 5 febbraio 2008 4A_454/2007 consid. 2.4, 2 novembre 2009 4A_95/2009 consid. 4.2.1), quando vi è la necessità di discutere del prospettato licenziamento con una rappresentanza dei lavoratori o un avvocato o un sindacato (Wyler/Heinzer, op. cit., p. 592; TF 2 marzo 1999 4C.382/1998 consid. 1b, 24 agosto 2004 4C.348/2003 consid. 3.2), se occorre chiarire le circostanze che potrebbero dar luogo alla disdetta immediata (TF 13 agosto 2001 4C.116/2001 consid. 3c), oppure ancora se alla parte all’origine del licenziamento può ancora essere data l’occasione di riparare o ovviare al torto commesso (Rehbinder, Berner Kommentar, n. 16c ad art. 337 CO; Streiff/Von Känel/Rudolph, op. cit., ibidem; Favre/Munoz/Tobler, op. cit., n. 1.51 ad art. 337 CO; Humbert/Volken, Fristlose Entlassung (Art. 337 OR), in AJP 2004 p. 574; DTF 69 II 311; TF 21 giugno 1995 4C.282/1994 consid. 3a in JAR 1997 p. 208).

                               5.3.   La censura della convenuta risulta innanzitutto irricevibile, atteso che in questa sede quest’ultima, in violazione del suo obbligo di motivazione (art. 311 cpv. 1 CPC), non si è assolutamente confrontata con le ragioni, riassunte in precedenza, che avevano indotto il giudice di prime cure a decidere nel senso opposto, ossia che il licenziamento in tronco, significato dopo 10 giorni dall’episodio del 31 agosto 2015, era stato da lei comunicato con eccessivo ritardo.

                                         Essa sarebbe comunque stata da respingere anche nel merito. Nel caso di specie è in effetti a ragione che il giudice di prime cure ha concluso che nel caso concreto non ricorrevano le condizioni per far sì che il licenziamento in tronco dell’attore potesse essere significato oltre il termine “normale” di due o tre giorni, tanto più che - si aggiunga qui - in questa sede la convenuta, indicando che la lettera di licenziamento era stata approntata il 31 agosto 2015, ha ammesso che la decisione di disdire era da lei già stata maturata il giorno in cui era avvenuta quella discussione: incontestabile che la convenuta non era una persona giuridica e che non vi era una necessità di ulteriori accertamenti, non era in effetti stato preteso, e neppure è risultato, che vi fosse l’esigenza di discutere del prospettato licenziamento con una rappresentanza dei lavoratori, un avvocato o un sindacato oppure che all’attore potesse ancora essere data l’occasione di riparare o ovviare al torto commesso. Poco importa dunque se, nelle intenzioni della convenuta, la lettera di licenziamento avrebbe dovuto essere consegnata all’attore già il 3 settembre 2009, e se, a seguito dell’assenza di quest’ultimo quel giorno per malattia, essa, “non” avendo “ritenuto utile” procedere in altro modo, abbia invece deciso di aspettare il suo rientro: nulla, nemmeno il fatto che l’attore non aveva provveduto a ritirare un precedente invio raccomandato, le avrebbe in effetti oggettivamente impedito di spedire comunque quella lettera per posta, rispettivamente di significargli verbalmente il licenziamento già al momento in cui l’attore le aveva comunicato la sua assenza per malattia.

                               5.4.   Stando così le cose, non è necessario esaminare se il comportamento tenuto dall’attore in occasione della discussione del 31 agosto 2015 costituisse un motivo grave giustificante un licenziamento in tronco, circostanza ammessa da Pretore e che la convenuta aveva a sua volta censurato in questa sede.

                                   6.   Nell’ipotesi, come si è visto realizzatasi, che il carattere ingiustificato del licenziamento in tronco dell’attore fosse stato confermato, la convenuta ha chiesto, in via subordinata, sia pure solo nella motivazione del rimedio giuridico, che dalle spettanze riconosciute a quest’ultimo (fr. 7'250.40 netti), per il resto non censurate nel loro ammontare, fossero quanto meno dedotte le 190.15 ore asseritamente da lui lavorate in meno del dovuto nel periodo da marzo a settembre 2015 (fr. 3'761.15 lordi).

                               6.1.   Nella decisione il Pretore ha respinto la richiesta di compensazione di queste ore, spiegando, dopo aver richiamato l’art. 63 CO, che dalle allegazioni della stessa convenuta e dall’istruttoria era emerso che il saldo negativo accumulato dall’attore era dovuto principalmente all’andamento stagionale del grotto (doc. 6; testi __________ p. 4, C__________ __________ p. 7 e T__________ __________ p. 11), aspetto che rientrava nel rischio economico della convenuta (art. 324 CO; Streiff/Von Känel/Rudolph, op. cit., n. 5 ad art. 324 CO), e rilevando che quest’ultima non aveva quantificato né dimostrato il numero di ore lavorative che l’attore avrebbe ingiustificatamente rifiutato di compensare, abbandonando il posto di lavoro prima della fine del suo turno, e neppure aveva allegato e dimostrato alcun errore nei pagamenti salariali effettuati tra marzo e agosto 2015.

                               6.2.   In questa sede la convenuta ha innanzitutto osservato che palesemente non ci si trovava confrontati con un indebito pagamento ma, nel pieno rispetto delle norme del CCNL, con un conteggio delle ore che doveva per forza di cose essere fatto sull’arco di una stagione. Ha poi aggiunto che il salario percepito rimaneva invariato ogni mese ma il numero di ore da svolgere in base al contratto collettivo variava, ritenuto che per un’attività stagionale si stabiliva un numero di ore medio che consentiva di computare eventuali ore supplementari solo, appunto, a fine stagione. A suo dire, se la disdetta con effetto immediato non era valida, si sarebbe pertanto trattato di una disdetta ordinaria, dove chiaramente l’attore aveva svolto meno ore con un diritto stabilito dal contratto alla compensazione, che non aveva potuto essere effettuata per il comportamento dell’attore (cfr. decisione p. 10), al quale poteva quindi essere dedotto l’importo relativo alle ore non ancora svolte.

                               6.3.   La censura è innanzitutto irricevibile, per carenza di motivazione (art. 311 cpv. 1 CPC), visto e considerato che la convenuta non ha spiegato per quali motivi di fatto e di diritto l’opposta conclusione del giudice di prime cure sarebbe errata e con ciò da modificare. In questa sede la convenuta, oltre a non aver messo in dubbio l’accertamento dei fatti operato dal primo giudice, non ha in particolare contestato l’assunto pretorile secondo cui essa non avrebbe dato seguito al necessario onere di allegazione e della prova su alcune circostanze rilevanti sul tema.

                                         E comunque, atteso che - come accertato dal Pretore e non censurato nel gravame - il saldo negativo accumulato dall’attore era dovuto principalmente all’andamento stagionale del grotto, aspetto quest’ultimo che rientrava nel rischio imprenditoriale della convenuta, la conclusione del Pretore sarebbe senz’altro stata da confermare (cfr. JAR 1999 p. 160 e TF 2 dicembre 2008 4A_291/2008 consid. 3.3, secondo cui non è possibile operare una compensazione delle ore lavorative già pagate ma non ancora eseguite laddove il saldo negativo sia dovuto a circostanze imputabili al datore di lavoro).

                                   7.   Ne discende che l’appello della convenuta dev’essere respinto nella misura in cui è ricevibile.

                                         Per il presente giudizio, trattandosi di una controversia derivante da un rapporto di lavoro con un valore litigioso inferiore a fr. 30'000.-, non si prelevano spese processuali (art. 114 lett. c CPC). Le ripetibili, calcolate sul valore qui ancora litigioso di fr. 8'093.60 (fr. 7'250.40 per l’azione principale e fr. 843.20 per la domanda riconvenzionale), vengono invece attribuite in base alla relativa soccombenza delle parti (art. 106 cpv. 1 CPC).

Per questi motivi,

visti l’art. 106 CPC e il RTar

decide:

                                   I.   L’appello 14 settembre 2018 di AP 1 è respinto nella misura in cui è ricevibile.

                                   II.   Non si prelevano spese processuali. L’appellante rifonderà all’appellato fr. 750.- per ripetibili d’appello.

                                  III.   Notificazione:

-      -        

                                         Comunicazione alla Pretura del Distretto di Lugano, sezione 3

Per la seconda Camera civile del Tribunale d’appello

Il presidente                                                          Il vicecancelliere

Rimedi giuridici

Nelle cause a carattere pecuniario è dato ricorso in materia civile al Tribunale federale, 1000 Losanna 14, entro 30 giorni dalla notificazione del testo integrale della decisione (art. 100 cpv. 1 LTF), se il valore litigioso ammonta a fr. 15'000.- nelle vertenze in materia di diritto del lavoro e di locazione e a fr. 30'000.- negli altri casi (art. 74 cpv. 1 LTF); per valori inferiori il ricorso è ammissibile se la controversia concerne una questione di diritto di importanza fondamentale (art. 74 cpv. 2 LTF). Qualora non sia dato il ricorso in materia civile è possibile proporre negli stessi termini ricorso sussidiario in materia costituzionale (art. 113, 117 LTF).  La parte che intende impugnare una decisione sia con un ricorso ordinario sia con un ricorso in materia costituzionale deve presentare entrambi i ricorsi con una sola e medesima istanza (art. 119 LTF).

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